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1 Polizza N z Helvetia Nuova Omnia Contratto di assicurazione temporanea in caso di decesso a capitale e premio annuo costanti (Tariffa 508 Fumatore / 509 Non-Fumatore e 511 Non-Fumatore) con garanzie complementari abbinabili. Il presente Fascicolo informativo, contenente: Nota informativa Condizioni contrattuali Glossario Polizza deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.cliente Mod.C-FI-OM-6 Ed. 05/2016 Stampato il 23/05/2016 Pagina 1 di 2 Copia per Cliente

2 Polizza N. Indice Generale Nota informativa Condizioni contrattuali Glossario Documento di Polizza Mod.C-FI-OM-6 Ed. 05/2016 Pagina 2 di 2 Copia per Cliente

3 Polizza N. Nota informativa Helvetia Nuova Omnia (Tariffe ) NOTA INFORMATIVA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP (oggi IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni contrattuali prima della sottoscrizione della polizza. HELVETIA NUOVA OMNIA è un'assicurazione sulla vita, di tipo modulare, che prevede condizioni tariffarie e di conseguenza premi differenziati, in base all'abitudine al fumo dell'assicurato (di seguito stato tabagico). HELVETIA NUOVA OMNIA offre una garanzia principale consistente in una copertura temporanea per il caso di decesso dell Assicurato a capitale e a premio annuo costanti. Tale garanzia può essere prestata selezionando una delle cinque tariffe disponibili per la determinazione del premio della garanzia stessa, secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata: Tariffa Stato tabagico Assicurato 506* Fumatore 507* Non-Fumatore 508 Fumatore 509 Non-Fumatore Capitale assicurato da Euro a Euro 511 Non-Fumatore da Euro Accertamenti Assicurati di età computabile minore/pari a 55 anni: questionario sanitario; questionario sullo stile di vita. (salvo i casi espressamente richiesti dalla Società). Assicurati di età computabile superiore a 55 anni: visita medica obbligatoria. da Euro Visita medica obbligatoria. Visita medica obbligatoria con selezione medica preferenziale. * Con riferimento a tali tariffe si veda il Fascicolo informativo: Helvetia Nuova Omnia Tariffe 506 e 507. Ai fini dell'applicazione delle suddette tariffe si definisce non fumatore il soggetto (Assicurato) che non abbia mai fumato (sigarette, anche di tipo elettronico, sigari, pipa o altro) o che non fumi da almeno 3 anni dalla data di conclusione del contratto. HELVETIA NUOVA OMNIA offre inoltre una serie di garanzie complementari, attivabili a scelta del Contraente, tra quelle disponibili in funzione della tariffa selezionata per la garanzia principale, ovvero: (in caso di selezione delle tariffe 506 o 507) una garanzia complementare infortuni; (in caso di selezione della tariffa 508, 509 o 511) una garanzia complementare per il caso di invalidità totale e permanente e/o per il caso di malattia grave. Qualora venga selezionata una o entrambe le garanzie complementari menzionate, HELVETIA NUOVA OMNIA prevede l inserimento automatico di una terza garanzia complementare consistente nell esonero dal pagamento premi della garanzia principale, in caso di invalidità totale e permanente o di malattia grave. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Denominazione: Helvetia Vita S.p.A. Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. (di seguito la Società), appartenente al Gruppo Assicurativo Helvetia. b) Indirizzo sede legale e operativa: Via G.B. Cassinis 21, Milano (Italia). c) Recapito telefonico: Sito internet: Fax: Indirizzo direzione.vita@helvetia.it Indirizzo PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it d) Autorizzazione: la Società è autorizzata all esercizio delle assicurazioni sulla vita con Provv. ISVAP n del 4 dicembre 2001 (G.U. del 12/12/2001 n. 288) ed è iscritta all Albo delle Mod.C-FI-OM-6 Ed. 05/2016 Pagina 1 di 10 Copia per Cliente

4 Polizza N. Nota informativa Helvetia Nuova Omnia (Tariffe ) Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n , mentre il Gruppo Assicurativo Helvetia è iscritto all Albo dei Gruppi di Imprese di Assicurazione al n. d'ordine Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa Il patrimonio netto della Società, all'ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro , di cui Euro costituiscono la parte relativa al capitale sociale ed Euro si riferiscono alle riserve patrimoniali. L indice di solvibilità della gestione vita è pari a 136,01% ed è stato calcolato come rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile (Euro ) e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente (Euro ). B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE Garanzia principale in caso di decesso dell Assicurato 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte La durata del contratto può essere fissata, a scelta del Contraente, da un minimo di 1 anno ad un massimo di 30 anni, a condizione che l Assicurato alla scadenza contrattuale non superi: 85 anni, qualora il contratto preveda la sola garanzia principale in caso di decesso dell Assicurato; 65 anni, qualora sul contratto si intenda attivare una delle garanzie complementari disponibili di seguito riportate. Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: garanzia principale in caso di decesso; garanzia complementare per il caso di invalidità totale e permanente; garanzia complementare per il caso di malattia grave; garanzia complementare sia per il caso di invalidità totale e permanente sia per il caso di malattia grave; garanzia complementare di esonero pagamenti premi della garanzia principale. In funzione delle garanzie effettivamente scelte dal Contraente, la Società si impegna a corrispondere le prestazioni come di seguito indicato. In caso di decesso dell Assicurato prima della scadenza contrattuale, la Società si impegna a corrispondere il capitale assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente. In caso di sopravvivenza dell Assicurato alla scadenza contrattuale, non è prevista alcuna prestazione a carico della Società, salvo quanto previsto dagli articoli 18 e 30 delle Condizioni contrattuali, ed i premi pagati restano acquisiti dalla Società stessa. La Società ha previsto l applicazione di tre diverse tariffe per la determinazione del premio della garanzia principale in caso di decesso: Tariffa 508 (fumatori) accessibile esclusivamente con visita medica; Tariffa 509 (non-fumatori) accessibile esclusivamente con visita medica; Tariffa 511 (non-fumatori) accessibile esclusivamente con visita medica con selezione medica preferenziale. Le tariffe sono applicabili per capitali assicurati pari o superiori a Euro. Tutti i dettagli relativi alle condizioni di accesso alle suddette tariffe sono riportati nelle rispettive Condizioni contrattuali. Si richiama la necessità di leggere le Avvertenze contenute nella polizza relative alla compilazione del questionario sullo stile di vita. Le limitazioni alla garanzia principale in caso di decesso sono disciplinate: all'articolo 7 delle Condizioni contrattuali, relativamente alle esclusioni; all'articolo 17 delle Condizioni contrattuali, relativamente al periodo di carenza. Per maggiori informazioni sulla presente garanzia si rinvia all'articolo 1 delle Condizioni contrattuali. Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente può selezionare, in abbinamento alla suddetta garanzia principale, le garanzie complementari di seguito indicate. Mod.C-FI-OM-6 Ed. 05/2016 Pagina 2 di 10 Copia per Cliente

5 Polizza N. Nota informativa Helvetia Nuova Omnia (Tariffe ) Garanzia compl. per il caso di invalidità totale e permanente Garanzia compl. per il caso di malattia grave Garanzia compl. sia per il caso di invalidità totale e permanente sia per il caso di malattia grave Una garanzia complementare che, in caso di invalidità totale e permanente dell Assicurato manifestatasi prima della scadenza contrattuale, impegna la Società a corrispondere un importo che, a scelta del Contraente, può essere pari alternativamente al 25% o al 50% del capitale assicurato della garanzia principale. La liquidazione di detto importo non può in ogni caso eccedere l ammontare di Euro e costituisce una forma di anticipazione del capitale assicurato della garanzia principale che, per effetto di ciò, si riduce automaticamente dell importo liquidato. Le esclusioni relative alla suddetta garanzia complementare sono disciplinate all'articolo 22 delle Condizioni contrattuali. Per maggiori informazioni sulla presente garanzia si rinvia all'articolo 18 delle Condizioni contrattuali. Una garanzia complementare che, nel caso in cui venga diagnosticata all Assicurato una malattia grave prima della scadenza contrattuale, impegna la Società a corrispondere un importo che, a scelta del Contraente, può essere pari alternativamente al 25% o al 50% del capitale assicurato della garanzia principale. La liquidazione di detto importo non può in ogni caso eccedere l ammontare di Euro e costituisce una forma di anticipazione del capitale assicurato della garanzia principale che, per effetto di ciò, si riduce automaticamente dell importo liquidato. La carenza e le esclusioni relative alla suddetta garanzia complementare sono disciplinate rispettivamente all'articolo 35 e all'articolo 36 delle Condizioni contrattuali. Per maggiori informazioni sulla presente garanzia si rinvia agli articoli 30 e 34 delle Condizioni contrattuali. Una garanzia complementare che - in caso di invalidità totale e permanente dell'assicurato o di diagnosi di malattia grave dell'assicurato medesimo, verificatesi prima della scadenza contrattuale - impegna la Società a corrispondere l importo, che su scelta del Contraente, può essere pari alternativamente al 25% o al 50% del capitale assicurato della garanzia principale. La liquidazione di detto importo, che avviene al verificarsi del primo dei due eventi oggetto delle garanzie complementari, non può in ogni caso eccedere l ammontare di Euro e costituisce una forma di anticipazione del capitale assicurato della garanzia principale che, per effetto di ciò, si riduce automaticamente dell importo liquidato. L abbinamento congiunto di entrambe le garanzie complementari comporta l applicazione di un premio complessivo minore rispetto alla somma aritmetica dei premi relativi a ciascuna garanzia. Restano valide le definizioni, le carenze e le esclusioni previste per le singole garanzie complementari. Garanzia compl. di In caso di liquidazione della prestazione pattuita rispettivamente per la garanzia complementare in esonero pagamenti caso di invalidità totale e permanente o per la garanzia complementare in caso di malattia grave, premi della la Società esonera il Contraente dal pagamento del premio relativo alla garanzia principale in caso garanzia principale di decesso, a partire dalla data di accertamento dell invalidità totale e permanente o della malattia grave. Si precisa che la presente garanzia complementare è prestata solamente in abbinamento ad almeno una delle altre garanzie complementari previste dal contratto (garanzia complementare in caso di invalidità totale e permanente e/o garanzia complementare in caso di malattia grave). Restano valide le definizioni, le carenze e le esclusioni previste per le singole garanzie complementari, così come riportato all'articolo 45 delle Condizioni contrattuali. Per maggiori informazioni sulla presente garanzia si rinvia agli articoli 41 e 42 delle Condizioni contrattuali. 4. Premi Il premio viene determinato dalla Società e dipende da una serie di elementi: lo stato tabagico dell'assicurato; la durata del contratto; l età dell Assicurato; Il capitale assicurato; Mod.C-FI-OM-6 Ed. 05/2016 Pagina 3 di 10 Copia per Cliente

6 Polizza N. Nota informativa Helvetia Nuova Omnia (Tariffe ) le attività lavorative e/o sportive praticate anche saltuariamente dall Assicurato, accertabili mediante la compilazione del questionario sullo stile di vita; lo stato di salute dell Assicurato, accertabile mediante la sottoposizione dello stesso a visita medica; la tariffa applicata per la garanzia principale in caso di decesso (tra Tariffa 508, 509 e tariffa 511); l eventuale abbinamento alla garanzia principale delle altre garanzie complementari previste dal contratto. Modalità di versamento dei premi L entità del premio è determinata alla conclusione del contratto e rimane costante per tutta la durata contrattuale. Resta inteso che la Società si riserva la facoltà di applicare eventuali sovrappremi in ragione di una modifica delle attività lavorative e/o sportive praticate anche saltuariamente dall Assicurato, intervenuta in corso di contratto, valutando la stessa rispetto a ciascuna garanzia prestata (per maggiori informazioni si rinvia al successivo punto 15). Il premio relativo alla garanzia complementare per il caso di malattia grave potrà essere modificato dalla Società nel corso della durata contrattuale al ricorrere di determinati presupposti specificamente indicati dalle rispettive Condizioni contrattuali e secondo le modalità ivi previste. Il pagamento del premio viene effettuato all atto della conclusione del contratto e per tutta la durata contrattuale ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza. In alternativa al pagamento del premio con periodicità annuale, il Contraente può scegliere una frequenza di pagamento semestrale, quadrimestrale, trimestrale, bimestrale o mensile. In tal caso, fermo restando che il premio relativo al primo anno è sempre dovuto per intero, il premio viene gravato dagli interessi di frazionamento indicati al punto Il pagamento dei premi avviene presso l Intermediario a cui è assegnato il contratto, tramite: bonifico bancario sul conto corrente dell'intermediario; assegno non trasferibile intestato all'intermediario; bollettino postale sul conto corrente dell'intermediario; carta di debito presso l'intermediario; carta di credito se accettata dall'intermediario; fermo restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente e sull'intermediario rispettivamente per la parte di propria competenza determinata in ragione dello strumento di pagamento prescelto e dei relativi accordi con i prestatori del servizio. Il pagamento dei premi deve, invece, essere effettuato esclusivamente tramite bonifico direttamente a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT26F e BIC BCITITMMXXX (per i contratti distribuiti da Agenzie Helvetia Vita o da altri Intermediari) o sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT58Y e BIC BPVIIT21664 (per i contratti distribuiti da Broker): per importi di premio superiori ad Euro (inserendo come causale il numero di polizza con cognome e nome del Contraente ed il nome del prodotto); in caso il prodotto sia collocato a mezzo di fattispeci e contrattuali qualificabili come contratti di appalto pubblico di servizi in base al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), per i quali la Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche (inserendo come causale il numero di polizza con cognome e nome del Contraente, il codice CIG, l eventuale CUP, il nome del prodotto). A richiesta del Contraente, i premi successivi a quello di perfezionamento possono essere corrisposti anche tramite SEPA Direct Debit Core, attivabile mediante compilazione di apposita modulistica fornita dalla Società, fermo restando che - nel caso sia stata scelta una periodicità di pagamento mensile o bimestrale - il SEPA Direct Debit Core sarà attivo rispettivamente a partire dalla terza o dalla quarta ricorrenza mensile della data di decorrenza successiva alla data di ricevimento della richiesta presso la Società. È escluso il pagamento del premio in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate. Mod.C-FI-OM-6 Ed. 05/2016 Pagina 4 di 10 Copia per Cliente

7 Polizza N. Nota informativa Helvetia Nuova Omnia (Tariffe ) Il premio relativo alle garanzie complementari, laddove prestate, viene corrisposto, congiuntamente al premio della garanzia principale in caso di decesso, con la medesima periodicità di pagamento stabilita per quest ultimo, fermo restando quanto previsto al successivo punto 9. I premi relativi sia alla garanzia principale sia alle garanzie complementari non sono più dovuti da parte del Contraente al verificarsi del decesso dell'assicurato od alla liquidazione della prestazione relativa ad una delle garanzie complementari. C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 5. Costi 5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente Costi gravanti sul premio SPESE DI EMISSIONE SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI CARICAMENTI E PROVVIGIONI GARANZIA PRINCIPALE GARANZIE COMPLE- MENTARI 25,00 Euro (trattenute solo in caso di recesso) Le spese per accertamenti sanitari sono a carico dell'assicurato fino a capitali assicurati inferiori o pari ad Euro Il costo degli stessi non è, pertanto, quantificabile a priori in quanto dipende dalle tariffe praticate dalla struttura medica liberamente scelta dall'assicurato. Per capitali assicurati superiori ad Euro , invece, le relative spese sono a carico della Società a condizione che gli stessi vengano svolti presso centri medici convenzionati. Caricamento in % del premio (*) Quota parte del caricamento percepita in media dagli intermediari (**) Tariffa ,0% 62,9% Tariffa ,0% 62,9% Tariffa ,5% 61,8% in caso di invalidità totale e permanente 17,0% 59,0% in caso di malattia grave 17,0% 62,3% in caso di invalidità totale e permanente e di malattia grave 17,0% 62,6% In caso di esonero dal pagamento premi 18,0% 54,0% (*) Il caricamento percentuale con riferimento a ciascuna garanzia considerata è fisso indipendentemente dall'età dell'assicurato e dalla durata del contratto. (**) Tale valore si riferisce alle provvigioni riconosciute durante tutta la durata del contratto. Interessi di frazionamento Applicabili ai premi di tutte le garanzie prestate, laddove corrisposti con periodicità diversa da quella annuale, secondo quanto riportato nella seguente tabella. Periodicità Semestrale Quadrimestrale Trimestrale Bimestrale Mensile Interesse di frazionamento 1,00% 1,25% 1,50% 1,75% 2,00% 6. Sconti La Società ha previsto un'offerta (Tariffa 511 per non-fumatori) agevolata rispetto alla tariffa 509 (per non-fumatori) laddove ricorrano congiuntamente le seguenti ulteriori condizioni: il questionario sullo stile di vita, la visita medica e gli ulteriori accertamenti ai quali è sottoposto l Assicurato non evidenzino elementi di aggravamento del rischio sanitario, sportivo e/o professionale, tali da non consentire la determinazione del premio in misura agevolata; Mod.C-FI-OM-6 Ed. 05/2016 Pagina 5 di 10 Copia per Cliente

8 Polizza N. Nota informativa Helvetia Nuova Omnia (Tariffe ) l indice di massa corporea e la pressione arteriosa dell Assicurato non eccedano i limiti indicati nelle Condizioni Speciali per il caso di selezione medica preferenziale, determinati in funzione dell età dell Assicurato stesso. In ogni caso, la Società ha la facoltà di prevedere specifici sconti; informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita della Società. 7. Regime fiscale applicabile al contratto 7.1 Imposta sui premi In generale, i premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. Ciò vale, in particolare, per i premi relativi alla garanzia principale in caso di decesso dell Assicurato e, laddove prestata, per i premi relativi alla garanzia complementare in caso di malattia grave. Per quanto concerne, invece, i premi relativi alla garanzia complementare in caso di invalidità totale e permanente e quelli relativi alla garanzia complementare di esonero pagamento premi si applica un imposta nella misura del 2,50%. 7.2 Detrazione fiscale dei premi Sui premi pagati per le assicurazioni sulla vita di puro rischio, intendendosi per tali le garanzie aventi ad oggetto esclusivo i rischi di decesso, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5,00%), di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana e di malattia grave, viene annualmente riconosciuta al Contraente una detrazione d imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge. Le suddette parti di premio vengono riportate in polizza. Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l Assicurato, laddove persona diversa dal Contraente, risulti fiscalmente a carico di quest ultimo. Qualora il Contraente sia una Persona Giuridica vale quanto disciplinato dalle norme di legge. 7.3 Tassazione delle somme assicurate Le somme dovute dalla Società in dipendenza del contratto sono esenti da imposizione fiscale. Le somme liquidate in caso di decesso dell Assicurato sono inoltre esenti dall imposta sulle successioni. ****** Laddove nel corso della durata contrattuale il Contraente trasferisca la propria residenza/sede legale in un altro Stato membro dell'unione Europea, il Contraente stesso è tenuto a darne comunicazione alla Società tempestivamente e comunque entro il termine di 30 giorni dall'avvenuto trasferimento. Quanto sopra al fine di consentire alla Società di effettuare gli adempimenti relativi all'applicazione delle imposte indirette e degli oneri parafiscali gravanti sui premi eventualmente previsti in altri stati dell'unione Europea. Resta inteso che, nel caso in cui il Contraente non effettui la suddetta comunicazione nei termini sopra riportati, sarà tenuto a rimborsare alla Società quanto la stessa sia stata eventualmente chiamata a pagare in conseguenza della mancata comunicazione (ad esempio rimborsi dovuti per effetto di contestazioni mosse dall'amministrazione finanziaria dello Stato membro di nuova residenza/sede legale). In ogni caso, il Contraente è tenuto ad avvisare tempestivamente la Società in relazione ad ogni eventuale cambio della propria residenza/sede legale. ****** Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore e all'interpretazione prevalente delle medesime alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diversa e/o ulteriore modifica normativa di carattere fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del presente contratto. Mod.C-FI-OM-6 Ed. 05/2016 Pagina 6 di 10 Copia per Cliente

9 Polizza N. Nota informativa Helvetia Nuova Omnia (Tariffe ) D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Mancato pagamento dei premi 8. Modalità di perfezionamento del contratto La modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative sono disciplinate rispettivamente all'articolo 3 e all'articolo 5 delle Condizioni contrattuali. 9. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi Il Contraente ha facoltà di risolvere il contratto interrompendo il pagamento del premio relativo alla garanzia principale e - con esso, automaticamente anche - dei premi relativi alle garanzie complementari, laddove prestate. Diversamente, il mancato pagamento dei premi relativi alle sole garanzie complementari - laddove prestate - non determina la risoluzione del contratto, a condizione che il premio relativo a alla garanzia principale venga regolarmente corrisposto. In ogni caso il mancato pagamento del premio relativo a ciascuna garanzia o anche solo di una rata dello stesso entro il termine di trenta giorni dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, determina la sospensione della relativa garanzia. Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione Ciascuna garanzia può tuttavia essere riattivata nei termini indicati nelle Condizioni contrattuali delle rispettive garanzie. Trascorsi dodici mesi dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, senza che vi sia stata riattivazione, il contratto non è più riattivabile ed i premi già pagati sono acquisiti dalla Società. Per maggiori informazioni si rinvia: con riferimento alla garanzia principale in caso di decesso, agli articoli 8 e 9 delle Condizioni contrattuali; con riferimento alla garanzia complementare in caso di invalidità totale e permanente, all'articolo 20 delle Condizioni contrattuali; con riferimento alla garanzia complementare in caso di malattia grave, all'articolo 32 delle Condizioni contrattuali; con riferimento alla garanzia complementare di esonero pagamento premi, all'articolo 43 delle Condizioni contrattuali. Il contratto si estingue altresì alla scadenza contrattuale o al verificarsi del decesso dell Assicurato, se avvenuto entro la data di scadenza (evento che, fatte salve le disposizioni in materia di rischi esclusi, dà luogo alla liquidazione della prestazione assicurata relativa alla garanzia principale). 10. Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso. Entro tale termine il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società, con lettera raccomandata A/R indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A. Operations, Via G.B. Cassinis Milano Italia. La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione futura derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto al netto delle eventuali imposte e delle spese sostenute per l emissione del contratto pari ad Euro 25,0, con il limite del premio versato. La Società si riserva inoltre di recuperare: la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto; le spese eventualmente sostenute per la visita medica o per gli ulteriori accertamenti sanitari, laddove richiesti. 11. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione Relativamente alla documentazione che i Beneficiari sono tenuti a presentare per le richieste di liquidazioni delle prestazioni, si rinvia: con riferimento alla garanzia principale in caso di decesso, all'articolo 12 delle Condizioni contrattuali; Mod.C-FI-OM-6 Ed. 05/2016 Pagina 7 di 10 Copia per Cliente

10 Polizza N. Nota informativa Helvetia Nuova Omnia (Tariffe ) con riferimento alla garanzia complementare in caso di invalidità totale e permanente, all'articolo 27 delle Condizioni contrattuali; con riferimento alla garanzia complementare in caso di malattia grave, all'articolo 38 delle Condizioni contrattuali. La Società esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria, premesso che si sia verificato l'evento assicurato oggetto della liquidazione della prestazione richiesta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Si ricorda che il Codice Civile (articolo 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (prescrizione). Qualora i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso il Ministero dell'economia e delle Finanze, come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni. 12. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l applicazione di una diversa legislazione; al verificarsi dell esigenza la Società proporrà quella da applicare, fermo restando che su tale legislazione prevalgono comunque le norme imperative di diritto italiano. 13. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto, ogni altro documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in altra lingua. 14. Reclami Ai sensi del Regolamento ISVAP (oggi IVASS) n. 24/2008 e s.m.i., per reclamo si intende una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione relativa ad un contratto o ad un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti. Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Società, devono essere inoltrati per iscritto alla Società presso: Helvetia Vita S.p.A. - Ufficio Reclami, Via G.B. Cassinis 21, Milano (Italia) Fax reclami@helvetia.it. La Società invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Società, il reclamante potrà rivolgersi all'ivass ed ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. In particolare: 1) Possono essere presentati all IVASS per iscritto (Via del Quirinale 21, Roma Italia, oppure ai fax: / ): i reclami per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni del D. Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relativi alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; i reclami già presentati direttamente alle compagnie di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di 45 giorni dal ricevimento da parte delle compagnie stesse o che hanno ricevuto una risposta totale o parziale, ma in ogni caso ritenuta non soddisfacente. I reclami indirizzati all IVASS devono contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo eventualmente presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; Mod.C-FI-OM-6 Ed. 05/2016 Pagina 8 di 10 Copia per Cliente

11 Polizza N. Nota informativa Helvetia Nuova Omnia (Tariffe ) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per reperire il modello da utilizzare per la presentazione dei reclami all'ivass, si rinvia alla Sezione Reclami del sito della Società Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ivass o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: ). 2) Per la risoluzione delle controversie relative al contratto tramite sistemi alternativi il reclamante ha: la facoltà in prima istanza di avvalersi della negoziazione assistita prevista ai sensi del D.L. 132/2014, convertito con modifiche dalla L. 162/2014, mediante invio, inoltrato tramite il proprio legale, all'altra parte a stipulare una convenzione; l'obbligo qualora non intendesse avvalersi della negoziazione assistita o il ricorso alla negoziazione stessa non lo abbia pienamente soddisfatto di attivare, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i., il procedimento di mediazione innanzi ad un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la vertenza; la facoltà solo in seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione secondo le modalità di cui al sopra citato D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. di adire l'autorità Giudiziaria competente, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto. Si ricorda che in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità permane la competenza esclusiva dell'autorità Giudiziaria. 15. Comunicazioni del Contraente alla Società Ai sensi dell'articolo 1926 del Codice Civile, il Contraente è tenuto, unitamente all'assicurato se persona diversa, a dare immediata comunicazione alla Società qualora nel corso della durata contrattuale intervengano modifiche delle attività lavorative e/o sportive svolte, anche saltuariamente, dall Assicurato (con particolare rilevanza per quelle elencate agli articoli 7, 22 e 36 delle Condizioni contrattuali con riferimento a ciascuna garanzia assicurativa prevista dal contratto). Qualora nel corso della durata contrattuale l Assicurato dichiaratosi non-fumatore ai fini della selezione della tariffa, modifichi il proprio stato tabagico, iniziando a fumare (sigarette, anche di tipo elettronico, sigari, pipa o altro), il Contraente, unitamente all Assicurato, se persona diversa, è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società. Laddove nel corso della durata contrattuale il Contraente trasferisca la propria residenza/sede legale in un altro Stato membro dell'unione Europea, il Contraente stesso è tenuto a darne comunicazione alla Società tempestivamente e comunque entro il termine di 30 giorni dall'avvenuto trasferimento, ai sensi dell'art. 6 delle Condizioni contrattuali. Il Contraente dovrà inoltre dichiarare alla Società, per ogni singola operazione posta in essere sul contratto successiva al versamento di sottoscrizione, se la stessa sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all'atto della sottoscrizione della polizza e fornire tutti i dati necessari per la loro identificazione. Le suddette comunicazioni dovranno essere inviate per iscritto alla Società a mezzo di lettera raccomandata A/R inviata al seguente indirizzo: Helvetia Vita S.p.A. Operations, Via G. B. Cassinis Milano. 16. Informativa in corso di contratto La Società comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche alle informazioni contenute nel Fascicolo informativo derivanti da future innovazioni normative. Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative, si rinvia al sito internet Mod.C-FI-OM-6 Ed. 05/2016 Pagina 9 di 10 Copia per Cliente

12 Polizza N. Nota informativa Helvetia Nuova Omnia (Tariffe ) 17. Conflitto di interessi Alla data di redazione della presente Nota informativa non sono state rilevate situazioni di conflitto di interessi derivanti da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di altre imprese del Gruppo. In ogni caso, qualora in futuro dovessero presentarsi situazioni di conflitto di interessi, la Società si impegna ad operare in modo da non recare alcun pregiudizio al Contraente ed ottenere il migliore risultato possibile per gli stessi. Helvetia Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa. L Amministratore Delegato Fabio Carniol La presente Nota informativa è stata redatta in Milano nel mese di Maggio 2016, data dell ultimo aggiornamento dei dati in essa inclusi. Mod.C-FI-OM-6 Ed. 05/2016 Pagina 10 di 10 Copia per Cliente

13 Polizza N. Condizioni contrattuali Helvetia Nuova Omnia (Tariffe ) CONDIZIONI CONTRATTUALI Garanzia principale in caso di decesso Il presente contratto è disciplinato dalle: CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLA GARANZIA PRINCIPALE IN CASO DI DECESSO (Tariffe ), di seguito riportate; CONDIZIONI SPECIALI per il caso di selezione medica preferenziale (Tariffa 511), se richiamate in polizza e di seguito riportate; CONDIZIONI PARTICOLARI per la clausola di carenza settennale per decesso dovuto ad infezione da HIV, se richiamate in polizza e di seguito riportate; CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLA GARANZIA COMPLEMENTARE IN CASO DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE, laddove prestata, valide se richiamate in polizza e di seguito riportate; CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLA GARANZIA COMPLEMENTARE IN CASO DI MALATTIA GRAVE, laddove prestata, valide se richiamate in polizza e di seguito riportate; CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLA GARANZIA COMPLEMENTARE DI ESONERO PAGAMENTO PREMI, abbinata automaticamente laddove sia prestata almeno una delle due garanzie complementari sopra richiamate, valide se richiamate in polizza e di seguito riportate; NORME DI LEGGE, per quanto non espressamente disciplinato. HELVETIA NUOVA OMNIA è un'assicurazione sulla vita, di tipo modulare, che prevede condizioni tariffarie e di conseguenza premi differenziati, in base all'abitudine al fumo dell'assicurato (di seguito stato tabagico). HELVETIA NUOVA OMNIA offre una garanzia principale consistente in una copertura temporanea per il caso di decesso dell Assicurato a capitale e a premio annuo costanti. Tale garanzia può essere prestata selezionando una delle cinque tariffe disponibili per la determinazione del premio della garanzia stessa, secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata: Tariffa Stato tabagico Assicurato 506* Fumatore 507* Non-Fumatore 508 Fumatore 509 Non-Fumatore Capitale assicurato da Euro a Euro da Euro Accertamenti Assicurati di età computabile minore/pari a 55 anni: questionario sanitario; questionario sullo stile di vita. (salvo i casi espressamente richiesti dalla Società). Assicurati di età computabile superiore a 55 anni: visita medica obbligatoria. Visita medica obbligatoria. Visita medica obbligatoria con selezione medica 511 Non-Fumatore da Euro preferenziale. * Con riferimento a tali tariffe si veda il Fascicolo informativo: Helvetia Nuova Omnia Tariffe 506 e 507. Art. 1 Prestazione assicurata In base al presente contratto la Società garantisce, in caso di decesso dell Assicurato, prima della scadenza contrattuale, il pagamento ai Beneficiari designati di un importo pari al capitale assicurato indicato in polizza. Qualora il presente contratto sia corredato dalla garanzia complementare in caso di invalidità totale e permanente e/o dalla garanzia complementare in caso di malattia grave e la Società provveda alla liquidazione della relativa prestazione assicurata prevista dalle rispettive Condizioni contrattuali, corrispondendo l anticipazione del capitale assicurato nella misura prescelta dal Contraente, resta inteso che il capitale assicurato in caso di decesso indicato in polizza, per effetto dell anticipazione, si riduce automaticamente dell importo liquidato. In caso di sopravvivenza dell Assicurato alla scadenza contrattuale, non è prevista alcuna prestazione a carico della Società, salvo quanto previsto dalle Condizioni contrattuali della garanzia complementare in caso di invalidità totale e permanente e/o dalle Condizioni contrattuali della garanzia complementare in caso di malattia grave, ed i premi pagati restano acquisiti dalla Società stessa. Art. 2 Premio La prestazione assicurata di cui all articolo 1 è garantita previo pagamento alla Società, da parte del Contraente, di un premio da versarsi in via anticipata ed alle scadenze pattuite. Il premio relativo alla garanzia principale in caso di decesso dell Assicurato viene determinato dalla Società in base all applicazione di tre tariffe: 508 (per Assicurati fumatori), 509 (per Assicurati non-fumatori) e 511 (per Assicurati non-fumatori). Mod.C-FI-OM-6 Ed. 05/2016 Pagina 1 di 18 Copia per Cliente

14 Polizza N. Condizioni contrattuali Helvetia Nuova Omnia (Tariffe ) L'accesso alla tariffa 511 (agevolata rispetto alla tariffa 509) è subordinata alla condizione che ricorrano congiuntamente le condizioni riportate nelle Condizioni Speciali per il caso di selezione medica preferenziale. Definizione dello stato di non fumatore dell' Assicurato ed eventuali modifiche dello stato tabagico Ai fini del presente contratto si definisce non-fumatore l'assicurato che non abbia mai fumato (sigarette, anche di tipo elettronico, sigari, pipa o altro) o che non fumi da almeno tre anni dalla data di conclusione del contratto. Lo stato di non-fumatore dell Assicurato deve essere formalizzato mediante apposita dichiarazione, riportata in polizza, sottoscritta dal Contraente e dall Assicurato, se persona diversa. In caso di dichiarazione inesatta circa lo stato di non-fumatore dell Assicurato si applica quanto previsto al successivo Art. 6. Si segnala in proposito che in caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale la Società si riserva la facoltà di verificare l'effettiva permanenza dello stato di non-fumatore dell'assicurato, anche richiedendo, ai fini della liquidazione del capitale assicurato, la documentazione di carattere sanitario necessaria a tale verifica. Qualora nel corso della durata contrattuale l Assicurato dichiaratosi inizialmente non-fumatore inizi o ricominci a fumare (sigarette, anche di tipo elettronico, sigari, pipa o altro), il Contraente è tenuto, unitamente all Assicurato se persona diversa, a darne immediata comunicazione alla Società a mezzo lettera raccomandata A/R inviata al seguente indirizzo: Helvetia Vita S. p.a. Operations, Via G. B. Cassinis Milano. In tal caso la Società provvederà a rideterminare alternativamente il premio inizialmente pattuito o il capitale assicurato. Il nuovo premio, o il nuovo capitale assicurato, verrà calcolato applicando le corrispondenti condizioni tariffarie, relative ad Assicurati fumatori, in base alla durata e all'età iniziale del contratto in essere. Il nuovo premio sarà dovuto a partire dalla prima rata di premio dovuta dalla data di ricevimento, presso la Società, della comunicazione di modifica dello stato di non-fumatore dell Assicurato. In caso di riproporzionamento di capitale, quest'ultimo sarà immediatamente efficace. Qualora nel corso della durata contrattuale l Assicurato dichiaratosi inizialmente fumatore abbia smesso di fumare, trascorsi almeno 3 anni da tale data, può darne comunicazione alla Società, unitamente al Contraente se persona diversa, a mezzo lettera raccomandata A/R inviata all'indirizzo sopra riportato. In tale caso la Società provvederà a rideterminare il premio annuo e lo stesso sarà dovuto a partire dalla prima rata di premio immediatamente successiva alla data di ricevimento della comunicazione di cambio di stato presso la Società, fatto salva la facoltà per la Società stessa di verificare preventivamente l'effettivo stato di non-fumatore dell'assicurato, anche a mezzo di accertamenti sanitari. Il pagamento del premio viene effettuato all atto della conclusione del contratto e per tutta la durata prevista ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza. In alternativa al pagamento del premio con periodicità annuale, il Contraente può scegliere una frequenza di pagamento semestrale, quadrimestrale, trimestrale, bimestrale o mensile. In tal caso, fermo restando che il premio relativo al primo anno è sempre dovuto per intero, il pagamento del premio, gravato da interessi di frazionamento, viene effettuato rispettivamente ad ogni ricorrenza semestrale, quadrimestrale, trimestrale, bimestrale o mensile della data di decorrenza. Il pagamento dei premi avviene presso l Intermediario a cui è assegnato il contratto, tramite: assegno non trasferibile intestato all'intermediario; bonifico bancario sul conto corrente dell'intermediario; bollettino postale sul conto corrente dell'intermediario; carta di debito presso l'intermediario; carta di credito se accettata dall'intermediario; fermo restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente e sull'intermediario rispettivamente per la parte di propria competenza determinata in ragione dello strumento di pagamento prescelto e dei relativi accordi con i prestatori del servizio. Il pagamento dei premi deve, invece, essere effettuato esclusivamente tramite bonifico direttamente a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT26F e BIC BCITITMMXXX (per i contratti distribuiti da Agenzie Helvetia Vita o da altri Intermediari) o sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT58Y e BIC BPVIIT21664 (per i contratti distribuiti da Broker): per importi di premio superiori ad Euro (inserendo come causale il numero di polizza con cognome e nome del Contraente ed il nome del prodotto); in caso il prodotto sia collocato a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di appalto pubblico di servizi in base al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), per i quali la Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche Mod.C-FI-OM-6 Ed. 05/2016 Pagina 2 di 18 Copia per Cliente

15 Polizza N. Condizioni contrattuali Helvetia Nuova Omnia (Tariffe ) (inserendo come causale il numero di polizza con cognome e nome del Contraente, il codice CIG, l eventuale CUP, il nome del prodotto). A richiesta del Contraente, i premi successivi a quello di perfezionamento possono essere corrisposti anche tramite SEPA Direct Debit Core, attivabile mediante compilazione di apposita modulistica fornita dalla Società, fermo restando che - nel caso sia stata scelta una periodicità di pagamento mensile o bimestrale - il SEPA Direct Debit Core sarà attivo rispettivamente a partire dalla terza o dalla quarta ricorrenza mensile della data di decorrenza successiva alla data di ricevimento della richiesta presso la Società. È escluso il pagamento del premio in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate. Resta inteso che un versamento di somme parziali non costituisce pagamento di premio. Nel caso in cui, prima della scadenza contrattuale, si verifichi il decesso dell'assicurato, non è più dovuto alcun premio da parte del Contraente. Il Contraente è inoltre esonerato dal pagamento del premio, in caso di liquidazione della prestazione assicurata prevista rispettivamente dalla garanzia complementare in caso di invalidità totale e permanente o dalla garanzia complementare in caso di malattia grave, laddove prestate. Art. 3 Conclusione del contratto Il contratto si intende concluso all atto del perfezionamento della polizza, vale a dire nel momento in cui vengono apposte sulla polizza le firme della Società e del Contraente (nonché dell Assicurato - se persona diversa dal Contraente) e quest ultimo provvede contestualmente al pagamento del premio. Art. 4 Clausola di ripensamento Dopo la conclusione del contratto ed entro il termine di trenta giorni dalla stessa, il Contraente può esercitare il diritto di recesso dal contratto stesso. Per l esercizio del diritto di recesso il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società con lettera raccomandata A/R indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A. Operations, Via G.B. Cassinis Milano (Italia), contenente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha l effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. La Società entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso rimborserà al Contraente il premio unico da questi corrisposto al netto delle eventuali imposte e delle spese sostenute per l emissione del contratto pari ad Euro 25,0, con il limite del premio versato. La Società si riserva inoltre di recuperare: la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto; le spese eventualmente sostenute per la visita medica o per gli ulteriori accertamenti sanitari, laddove richiesti. Art. 5 Entrata in vigore e durata A condizione che sia intervenuta la conclusione del contratto, la prestazione assicurata di cui all articolo 1 è operante dalle ore 24 del giorno indicato sulla polizza quale data di decorrenza. Per durata del contratto si intende l'arco di tempo intercorrente tra la data di decorrenza e quella di scadenza. La durata di questo contratto può essere fissata a scelta del Contraente - al momento della sottoscrizione - da un minimo di 1 anno ad un massimo di 30 anni, a condizione che l'assicurato alla scadenza contrattuale non superi: 85 anni, qualora il contratto preveda la sola garanzia principale in caso di decesso dell Assicurato; 65 anni, qualora sul contratto si intenda attivare una delle garanzie complementari disponibili, indicate nelle rispettive Condizioni contrattuali. Art. 6 Dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato Le dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte o incomplete, la Società si riserva di valutare se la verità sia stata alterata o taciuta per malafede, colpa grave o negligenza, applicando le conseguenti disposizioni di Legge (Artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile). L inesatta indicazione dell età dell Assicurato comporta, in ogni caso, la rettifica, in base all età reale, della prestazione assicurata. Laddove nel corso della durata contrattuale il Contraente trasferisca la propria residenza/sede legale in un altro Stato membro dell'unione Europea, il Contraente stesso è tenuto a darne comunicazione alla Società tempestivamente e comunque entro il termine di 30 giorni dall'avvenuto trasferimento. Quanto sopra al fine di Mod.C-FI-OM-6 Ed. 05/2016 Pagina 3 di 18 Copia per Cliente

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