COVID 19: CONSEGUENZE PENALI
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- Demetrio Gentili
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1 CAPITOLO 4 BIS IPOTESI DI REATO IN CASO DI VENDITA DI MASCHERINE CHIRURGICHE A PREZZO MAGGIORATO O IN VIOLAZIONE DEL PREZZO IMPOSTO Premessa In data 26 aprile 2020, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella persona del Commissario Straordinario per l attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell emergenza epidemiologica Covid-19, ha emanato l ordinanza n. 11/2020 che fissa a 0,50 euro il prezzo di vendita delle cosiddette mascherine chirurgiche (per il testo completo si veda Tale provvedimento risponde alla necessità di evitare una lievitazione eccessiva dei prezzi al consumo di tali dispositivi in previsione dell inizio della così detta fase 2 in modo da contrastare fenomeni speculativi in situazioni emergenziali. L ordinanza si compone di un unico conciso articolo - Art. 1 (Prezzi massimi di vendita al consumo): Il prezzo finale di vendita al consumo dei prodotti indicati nell allegato 1, praticato dai rivenditori finali, non può essere superiore, per ciascuna unità, ad 0,50, al netto dell imposta sul valore aggiunto. A prescindere da ogni considerazione sul merito del provvedimento e sulle implicazioni di natura commerciale, interessa in questa sede valutare le conseguenze di natura sanzionatoria collegate all introduzione della norma di cui sopra e, in generale, alle tematiche ad esso connesse. 1. Il delitto di manovre speculative su merci di cui all art. 501 bis c.p. In data 2 aprile 2020, prima dell intervento del Governo che ha imposto il prezzo di vendita fisso a 0,5 euro, il GIP del Tribunale di Salerno ha disposto il sequestro preventivo di 227 mascherine di protezione, poste in vendita ad un prezzo pari fino al quadruplo del valore di acquisto. Il Giudice ha ritenuto configurabile il delitto di manovre speculative su merci di cui all art. 501 bis c.p. (così come qualificato dal Pubblico Ministero). L art. 501 bis c.p. al comma 1 statuisce che chiunque, nell esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative su prodotti di prima necessità in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 516 a euro. 30
2 Tale fattispecie incriminatrice, introdotta a seguito dalla crisi del petrolio del 1973 alla luce delle difficoltà di approvvigionamento delle fonti di energia, è connotata da un applicazione di tipo carsico, caratterizzata dalla reviviscenza del delitto in esame in situazioni e momenti storici di grande difficoltà economica e sociale, in cui si assiste al drastico ridimensionamento dell offerta sul mercato di beni di prima necessità, intervallati da lunghi periodi di oblio. Per questa ragione si è in presenza di una assai ridotta esegesi dottrinale e giurisprudenziale. Per manovre speculative si intendono tutti gli atti idonei a conseguire profitti superiori a quelli conseguibili attraverso il normale esercizio di un attività commerciale. Nel concetto di manovra speculativa rientra certamente un operazione commerciale in cui il prezzo di vendita sia del tutto sproporzionato rispetto alle normali logiche commerciali di mercato in applicazione di una percentuale di ricarico enormemente superiore rispetto ai rapporti di proporzione tipici delle ordinarie dinamiche di mercato. Oggetto della fattispecie sono, tra gli altri, i prodotti di prima necessità, nel cui novero rientrano senza alcun dubbio le mascherine protettive. Non tutte le manovre speculative su prodotti di prima necessità sono suscettibili di integrare gli estremi del delitto previsto dall art. 501 bis c.p. È, infatti, necessario che le predette condotte vengano perpetrate in modo atto a determinare la rarefazione o il rincaro sul mercato interno dei prodotti di prima necessità. Sul punto, la Corte di Cassazione ha stabilito che, affinché si integri tale fattispecie di reato, è sufficiente l aumento ingiustificato dei prezzi causato da un singolo commerciante che profitti di particolari contingenze del mercato e, così facendo, determini la possibile influenza sui comportamenti degli altri operatori del settore, anche se poi il rincaro generale dei prezzi non dovesse avvenire (cfr. Cass. Pen. Sez. VI, 15/5/1989). Sulla scorta di tali principi, il G.I.P. di Salerno ha osservato che, nel caso sottoposto al suo vaglio, il prezzo di vendita dei dispositivi era pari al triplo o anche il quadruplo del prezzo di acquisto, constatandosi perciò una «percentuale di ricarico enormemente superiore ai rapporti di proporzione tipici delle ordinarie dinamiche di mercato, sì da evidenziarsi una chiara speculazione : nel testo di tale primo (in ordine temporale) provvedimento, il G.I.P. afferma che «la vendita di mascherine protettive, da parte di un operatore commerciale, ad un prezzo irragionevolmente elevato è una condotta suscettibile, in astratto, di integrare gli estremi del delitto di cui all art. 501 bis c.p.: si tratta, infatti, di un azione che rientra nel concetto di manovra speculativa, avente ad oggetto beni di prima necessità, realizzata nell esercizio di un attività commerciale» 31
3 A conclusione opposta giunge, invece, il Tribunale del riesame di Lecce con ordinanza emessa in data 27 aprile 2020, con cui è stato escluso che la vendita, da parte di un singolo ed isolato dettagliante, di circa mascherine protettive ad un prezzo ingiustificatamente elevato possa integrare il delitto di manovre speculative su merci. In particolare, il collegio del Riesame, ha confermato il principio generale espresso dal G.I.P. di Salerno secondo cui «la vendita di mascherine protettive, da parte di un operatore commerciale, ad un prezzo irragionevolmente elevato è una condotta suscettibile, in astratto, di integrare gli estremi del delitto di cui all art. 501 bis c.p.: si tratta, infatti, di un azione che rientra nel concetto di manovra speculativa, avente ad oggetto beni di prima necessità, realizzata nell esercizio di un attività commerciale». Sennonché, il citato G.I.P. ha ritenuto di non ravvisare il reato di cui all art. 501 bis c.p. specificando che: «è necessario verificare se la condotta posta in essere, in considerazione delle dimensioni dell impresa, della quantità delle merci vendute e della possibile influenza sui comportamenti degli altri operatori del settore, possa tradursi in un rincaro dei prezzi generalizzato o, comunque, diffuso; in caso contrario, essa si rivela insuscettibile di incidere sul mercato interno o, quantomeno, sul mercato locale (inteso come un ampia zona del territorio dello Stato), dunque non in grado di ledere la pubblica economia (quindi di influire sulla situazione economica generale ), non rientrando nell alveo applicativo del delitto previsto dall art. 501 bis c.p.». In motivazione il Tribunale rileva ancora che la possibilità di vendere beni di consumo, di qualunque tipologia, attraverso internet, se da un lato, determina la possibilità per un singolo venditore, che abbia enormi disponibilità di merci, di avere come mercato al dettaglio l intero mondo, dall altro, rende ancor più marginale e insignificante la posizione del singolo dettagliante che commercializza beni all interno del suo piccolo mercato territoriale di riferimento, escludendo dunque la configurabilità dell ipotesi di reato di cui all art. 501 bis c.p. 2. Violazioni dell obbligo del prezzo imposto dal Decreto 26 aprile 2020: inosservanza dei provvedimenti dell Autorità ex art. 650 c.p. Come segnalato, dal 26 aprile 2020 il Governo ha imposto il prezzo di euro 0,50: le intenzioni lodevoli di assicurare a tutti l accesso a dispositivi essenziali a prezzi calmierati, si è però scontrata con il dato reale che le mascherine attualmente in commercio sono state legittimamente acquistate all ingrosso a prezzi superiori, provocando dunque una contrazione dell offerta da parte di soggetti, tra i quali le farmacie, ai quali non può essere ragionevolmente richiesto di operare in perdita. In attesa di ulteriori indifferibili interventi governativi sul punto, al momento si deve concludere che la vendita delle mascherine a prezzi superiori a 50 centesimi, (ovviamente in assenza di quegli sproporzionati 32
4 ricavi che farebbero ricadere la condotta nell ambito del ricordato art. 501 bis) comporti la violazione dell art. 650 c.p., che punisce chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d ordine pubblico o d igiene. La norma prevede la pena alternativa dell arresto o dell ammenda fino a 206 euro: in ipotesi di ammissione alla definizione del procedimento mediante oblazione, con il pagamento di 103 euro e, il reato si estingue. 3. Il ritiro dal mercato e la rinuncia alla vendita delle mascherine: ancora un ipotesi di applicazione dell art. 501 bis c.p. Proprio all indomani dell imposizione del prezzo calmierato, a fronte della decisione di numerose aziende di ritirarsi dal mercato e rinunciare alla vendita delle mascherine (in primis, farmacie e, a seguire, numerose aziende) è intervenuta un intesa tra Governo e Federfarma, per cui il Governo si farà carico del differenziale tra i costi sostenuti, nello specifico, dalle farmacie per approvvigionarsi delle mascherine di protezione e il prezzo imposto di cessione al pubblico. Contemporaneamente il Codacons ha sollecitato un provvedimento che fissi il prezzo anche per importatori e grossisti. In ogni caso si segnala che il ritiro dal mercato in maniera massiva di un bene di prima necessità da parte dei venditori, comunque potrebbe astrattamente configurare l ipotesi di reato di cui all art. 501 bis c.p. Già nel 1980 la Suprema Corte aveva precisato che la condotta integrante il reato di manovre speculative su merci non si atteggia allo stesso modo con riferimento alle merci il cui prezzo è libero e alle merci il cui prezzo è invece fissato con provvedimento dell autorità: le manovre speculative si riferiscono alle prime, ma non è esclusa l applicabilità della norma anche alle seconde, almeno sotto specie della rarefazione; deve comunque trattarsi di comportamenti di portata sufficientemente ampia da costituire un serio pericolo per la situazione economica generale in una zona abbastanza vasta del territorio nazionale; qualora, pertanto, si tratti di temporanea sospensione della lavorazione del pane nell ambito di un comune ad opera di piccoli esercenti che intendano indurre l autorità ad aumentarne il prezzo, non si configura una manovra speculativa, bensì quel comportamento che, un tempo incriminabile come serrata dei piccoli esercenti, non costituisce più reato in seguito all intervento della corte costituzionale (Cass. Pen., 13/11/1980). In buona sostanza, quindi, anche il ritiro di un singolo operatore dal mercato di vendita delle mascherine chirurgiche potrebbe astrattamente configurare l ipotesi di cui all art. 501 bis c.p. purché la manovra speculativa compiuta in modo atto a determinare la rarefazione del bene sul mercato interno sia di portata tale da porre in pericolo la situazione economica generale. Dovrebbe in ogni caso riflettersi se la nozione di manovre speculative sia ancora integrata da scelte commerciali ispirate a una obiettiva e del tutto fisiologica ragione d impresa quella di non operare in 33
5 perdita che può rendere il rifiuto di vendere non ingiustificato (quantomeno in assenza di sovvenzioni pubbliche o di interventi per calmierare il prezzo anche nella filiera a monte). Ancora, il ritiro dal mercato in maniera massiva di un bene di prima necessità da parte dei venditori, potrebbe astrattamente configurare, laddove ne sussistano i presupposti, l ipotesi di reato di cui all art. 501 bis comma 2 c.p. Tale norma punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 516 a euro (stante in rinvio operato alla pena di cui al primo comma) chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella prima parte del presente articolo e nell'esercizio delle medesime attività, ne sottrae all'utilizzazione o al consumo rilevanti quantità. Stante la formulazione della norma, tale ipotesi di reato risulterebbe applicabile solo in presenza di un già accertata situazione di rarefazione del bene di prima necessità nell ambito della quale il singolo venditore dovrebbe incidere in maniera significativa, sottraendo l utilizzo del bene alla collettività. 34
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