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- Renato Carnevale
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1 Comune aderente al Coordinamento Comasco per la Pace Delib. C.C. n. 67 del 14/12/ CAPITOLATO D ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PERIODO
2 ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE E oggetto del presente capitolato la disciplina della gestione del servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità, intendendosi per tale sia la materiale esecuzione del servizio comunale delle pubbliche affissioni sia l accertamento e la riscossione dell imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. L accertamento delle entrate interessate dalla concessione sono quelle riferite agli anni di durata dell appalto. ART. 2 CONCESSIONE DEL SERVIZIO La gestione del servizio è affidata in concessione ai soggetti iscritti all Albo di cui all art. 53 del decreto legislativo 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante gara con procedura aperta di cui all art. 55 del decreto legislativo 163/2006. L aggiudicazione verrà pronunciata a favore del concorrente che avrà presentato l offerta del canone più elevato rispetto a quanto posto a base della procedura. ART. 3 OSSERVANZA DELLE LEGGI E REGOLAMENTO Il Concessionario è obbligato ad osservare, oltre le norme del presente capitolato, tutte le disposizioni di legge concernenti la materia delle affissioni e della pubblicità, regolate dal decreto legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni contenute nell apposito Regolamento comunale. ART. 4 DURATA DELLA CONCESSIONE La durata della concessione è stabilita in anni cinque a decorrere dall Alla scadenza del predetto periodo, il rapporto contrattuale s intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta da parte del Comune. E ammessa la ripetizione e/o la proroga del servizio se previsto dalle norme di legge. Il contratto si intenderà risolto di pieno diritto qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative portanti l abolizione delle entrate oggetto della concessione, mentre, se fossero emanate disposizioni che dovessero variarne i presupposti, le condizioni saranno rivedute in accordo amichevole. ART. 5 CANONE, VERSAMENTI E CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO Il Concessionario si impegna a pagare al Comune un canone fisso annuo netto. Detto canone dovrà essere versato alla tesoreria comunale in quattro rate uguali trimestrali posticipate scadenti il 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre e 10 gennaio. Per il tardivo versamento si applica una indennità di mora del 7 per cento semestrale sugli importi non versati, che può essere riscossa dal Comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 639/1910.
3 Il Comune avrà pieno diritto di rivalersi sulla cauzione per la competenza del rateo del canone scoperto. In tal caso la reintegrazione della cauzione stessa dovrà essere effettuata dal Concessionario, pena la decadenza dell appalto, entro 15 giorni dalla richiesta del Comune. La differenza tra il gettito lordo conseguito e il canone corrisposto al Comune costituirà il corrispettivo, attraverso il quale il concessionario risulterà compensato del servizio prestato accollandosi tutte le spese di gestione, senza ulteriori oneri a carico del Comune. ART. 6 CAUZIONE A garanzia degli obblighi assunti con il presente capitolato, contrattuali nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dalla concessione, il Concessionario è tenuto a prestare, prima della stipula del contratto di appalto, una cauzione costituita a norma della legge , n. 348 per tutta la durata dell appalto, il cui ammontare deve essere pari al canone annuo fisso corrisposto. La cauzione deve essere mantenuta per tutta la durata della concessione e sarà svincolata alla scadenza del servizio, dopo che l Amministrazione appaltante avrà accertato che il concessionario abbia correttamente assolto tutti gli obblighi assunti. ART. 7 VARIAZIONI DI TARIFFA Il Comune si riserva la facoltà di modificare le tariffe in vigore se ed in quanto consentito dalla legge. Il Concessionario non può apportare variazioni alle tariffe deliberate dall Amministrazione comunale o disposte da legge. L inosservanza di tale norma comporta, nei casi più gravi, la decadenza dell appalto. Nessun diritto è dovuto al Concessionario oltre quelli previsti in tariffa. Qualora durante la concessione si dovessero apportare variazioni alle tariffe superiori al 10%, il canone fisso dovrà essere ragguagliato in misura proporzionale, di comune accordo tra le parti e senza che ciò comporti la rescissione del contratto, al fine di ristabilire l equilibrio contrattuale. ART. 8 GESTIONE E CARATTERE DEL SERVIZIO La gestione del servizio in oggetto è affidata al Concessionario, che vi provvederà a proprie cura e spese, per quanto attiene all esecuzione delle attività inerenti. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed è tenuto a provvedere, in modo diligente e costante, al migliore funzionamento del servizio. Il Concessionario subentra in tutte le posizioni del concessionario precedente. Il Concessionario è obbligato a farsi rappresentare, nei rapporti con il Comune, da persona idonea posta alle dipendenze della concessionaria e munita di procura, che non versi nei casi di incompatibilità previsti dalla legge. La stessa dovrà svolgere mansioni di Funzionario Responsabile ai sensi di legge, nonché espletare funzioni di promozione e coordinamento nella realizzazione degli obiettivi dell intera gestione. Il Concessionario può nominare incaricati locali, privi di poteri di rappresentanza, ai soli fini di supportare i compiti del soggetto di cui al precedente comma, ma solo su consenso espresso dallo stesso. Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate. Il concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.
4 ART. 9 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO Il Concessionario con il presente capitolato si obbliga: a) ad applicare il decreto legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.M. 26 aprile 1994 e tutte le altre disposizioni legislative vigenti; b) ad applicare il regolamento e le tariffe deliberati dal Consiglio Comunale; c) a ricevere gli eventuali reclami degli utenti, che dovranno essere trasmessi immediatamente all Amministrazione comunale; d) a revisionare, a proprie spese, procedendo ad ogni necessario lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria, tutti gli impianti per le pubbliche affissioni attualmente installati; e) gli eventuali impianti che verranno forniti dal Concessionario nel corso della gestione rimarranno, alla scadenza della concessione, di proprietà dello stesso, salvo il diritto da parte del Comune di rilevarli a mezzo di stima. In caso di concessione l onere sopportato dal Concessionario cessante sarà addossato al subentrante; f) a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune crederà di eseguire e fornire al Comune stesso tutte le notizie e i dati che gli saranno richiesti; g) a trasmettere trimestralmente al Comune apposita contabilità analitica, dalla quale risultino gli incassi realizzati nel periodo relativo; h) ad impiantare e tenere aggiornato lo schedario della pubblicità permanente con le indicazioni relative alla ubicazione della pubblicità, all importo e alla scadenza di essa; i) a denunciare al Comune le eventuali infrazioni, in cui venisse ad incorrere chiunque, alle disposizioni vigenti nel regolamento comunale in materia di affissioni e pubblicità, per i provvedimenti di competenza; j) a farsi carico di predisporre, a proprie spese, tutti gli stampati, registri, bollettari, modelli di dichiarazione e quant altro necessario all espletamento del servizio; k) a mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, tutta la modulistica necessaria e, per la visione e consultazione da parte degli utenti, le tariffe ed i regolamenti adottati dal Comune che regolano le entrate date in concessione. Gli addetti all ufficio dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti, in ambito dei servizi dati in concessione, agendo in collegamento con gli altri uffici comunali ed evitando di rimandare gli utenti da un ufficio all altro, ma acquisendo direttamente, quando possibile, le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica o per fornire la risposta all utente. Il Concessionario del servizio assume l incarico di responsabile del trattamento dei dati con obbligo di garantire la massima riservatezza, applicando la disciplina in materia prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il Concessionario, inoltre, agisce nel rispetto della legge 241/90 (procedimento amministrativo e diritto di accesso) e del D.P.R. 445/00 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni ed integrazioni. ART. 10 OBBLIGHI DEL COMUNE Il Comune è tenuto a: a) rilasciare al Concessionario copia del regolamento e della delibera di determinazione delle tariffe;
5 b) trasmettere puntualmente al Concessionario copia di tutte le autorizzazioni e concessioni rilasciate in ordine all esposizione di mezzi pubblicitari. ART. 11 PERSONALE La nomina del personale da adibire alla gestione del servizio spetta al concessionario nel rispetto di tutte le norme in vigore in conformità al contratto sindacale di categoria. Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra il concessionario ed il personale assunto, né alcun diritto potrà essere preteso nei confronti dell Amministrazione Comunale. Tutto il personale del concessionario agirà sotto diretta ed esclusiva responsabilità del concessionario stesso. Tale personale dovrà essere munito di tessera di riconoscimento. Nei rapporti con i contribuenti dovranno essere usati modi cortesi e le richieste dovranno essere soddisfatte con la maggiore sollecitudine possibile. Il concessionario è l unico responsabile della sicurezza dei propri operatori e in ogni caso, si riconosce unico e diretto responsabile di qualsiasi danno o inconveniente che, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori esterni, possa derivare al Comune o a terzi durante lo svolgimento delle prestazioni appaltate. Il concessionario provvede alla nomina del responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto L.vo n. 196/2003 e s.m.i. Il concessionario ed il personale adibito dallo stesso al servizio di cui al presente capitolato è sottoposto agli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Casnate con Bernate approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del , esecutiva. ART. 12 DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO E UFFICIO Per tutta la durata del contratto il concessionario dovrà eleggere il proprio domicilio presso la propria sede legale. Lo stesso dovrà tenere aperto un ufficio, a disposizione dei contribuenti del Comune, che riceva per 5 giorni settimanali per non meno di tre ore giornaliere, situato nel territorio del Comune di Casnate con Bernate o in un Comune limitrofo entro il raggio di 10 km. L orario in cui il personale incaricato riceve il pubblico dovrà essere comunicato al Comune ed esposto presso l ufficio indicato dal concessionario. ART. 13 RESPONSABILITA DEL CONCESSIONARIO Il Concessionario terrà completamente sollevata e indenne l Amministrazione e gli organi comunali da ogni responsabilità (amministrativa, civile e penale) diretta e/o indiretta verso terzi, sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza e/o inadeguatezza di servizio verso i committenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dal proprio comportamento, da esso dipendente o ad esso connessa. Dal giorno delle consegne e dall effettivo inizio della gestione il concessionario assumerà l intera responsabilità del servizio e subentrerà al Comune in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore e dal regolamento comunale.
6 ART. 14 VIGILANZA E CONTROLLO L Amministrazione comunale ha il potere, a mezzo di propri organi, ad ogni forma di controllo e di esame degli atti d ufficio. Il servizio sarà comunque esercitato sotto il controllo diretto del responsabile dell area finanziaria e tributaria che, in proprio o a mezzo di altro personale da lui delegato, potrà disporre verifiche, ispezioni, ecc.. Il Concessionario od il suo incaricato dovranno tenersi a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno anche in relazione all entità ed alla regolarità delle riscossioni. ART. 15 GESTIONE CONTABILE Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell art. 35, comma 4, del decreto legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni e precisamente D.M. 26 aprile 1994 e s.m.i. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi e assume la veste di Funzionario Responsabile anche ai fini dello svolgimento del processo tributario. Inoltre, entro il 30 gennaio dell anno successivo il concessionario presenta il rendiconto generale della gestione riferita al periodo d imposta chiusosi al 31 dicembre dell anno precedente, secondo le modalità di cui all art. 233 del Decreto L.vo 267/2000. ART. 16 SERVIZI GRATUITI Il Concessionario si impegna a provvedere, a suo carico, a tutte le affissioni dei manifesti comunali e delle altre autorità, la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell art. 21, lett. a) - b) - c) - d) - e) f) - g), del decreto legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni. La Concessionaria stessa è impegnata ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste dagli artt. 16, 17, 20 e 21 del decreto legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni. Le affissioni a titolo gratuito e quelle a tariffa ridotta non possono superare i quantitativi previsti dalla tipologia degli impianti stabiliti dal regolamento comunale per tali specifiche affissioni. ART. 17 PENALITA In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato, dal regolamento comunale e dalle disposizioni vigenti (sempreché queste non comportino decadenza dalla concessione), risultanti anche dal rapporto dei competenti uffici comunali e/o da fondati reclami dell utenza, al Concessionario possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento del responsabile dell area finanziaria e tributaria, che vanno da un minimo del 100,00 (euro cento) ad un massimo di 1.000,00 (euro mille), secondo la gravita dell inadempienza valutata dall Amministrazione e notificata al Concessionario. In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, verrà richiesto al concessionario il rimborso delle spese sostenute. Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non proceda al pagamento l Amministrazione Comunale si rivale sulla cauzione. ART. 18
7 DIVIETI E vietata l attribuzione in appalto del servizio da parte del concessionario. E nulla la cessione del contratto a terzi. Le notizie acquisite nell ambito della concessione dell incarico non dovranno in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi né potranno essere utilizzate dal concessionario o da chiunque altro per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato. Deve essere inoltre garantita l integrale osservanza del Leg.vo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni in materiali tutela delle persone e di altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati personali. ART. 19 CAUSE DI RISOLUZIONE E DECADENZA DELLA CONCESSIONE Il contratto viene risolto dal responsabile dell area finanziaria e tributaria, previo parere della Giunta Comunale, nel caso in cui vengano accertate reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente capitolato. La decadenza del concessionario può essere pronunciata con deliberazione del competente organo comunale, oltre che nei casi previsti dalla normativa (attualmente Decreto Ministeriale n. 289 del 11/09/2000 e s.m.i.) anche nei seguenti casi: - mancata prestazione o adeguamento della cauzione di cui al precedente art. 6; - mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze; - continuate irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio; - conferimento del servizio in appalto a terzi; - sospensione e/cancellazione dall Albo Ministeriale ex art. 53 del D.Lgs n. 446/97; - sospensione o abbandono dal servizio; - fallimento; - inadempienza degli obblighi assicurativi per il personale dipendente; - inadempienza contrattuale grave; - mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla presente concessione del servizio; - violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Casnate con Bernate, pubblicato sul sito dell ente, oltre che dal DPR n. 62/2013. Le violazioni debbono essere, di volta in volta, contestate a mezzo lettera raccomandata A.R. e sempre che la parte non abbia sanato le inosservanze segnalate entro 15 giorni. L esecuzione di tutto il presente servizio è direttamente affidata al concessionario il quale non potrà a sua volta né stipulare contratto di cessione né stipulare contratto di subappalto. ART. 20 ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE E fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni, non riferite ad anni compresi nella durata della concessione, successivamente alla scadenza della concessione medesima. Nel caso in cui si verifichino versamenti sui conti intestati al concessionario riferiti ad annualità non competenti allo stesso, quest ultimo è obbligato a riversare tali somme alla Tesoreria Comunale entro cinque giorni dalla data di incasso, dandone immediata e dettagliata comunicazione al Comune.
8 Il Concessionario dovrà, alla scadenza del contratto, consegnare al Comune gli archivi contenenti le banche dati aggiornate relative alla gestione 2016/2020 sia su supporto cartaceo che magnetico. La restituzione delle banche dati su supporto magnetico dovrà avvenire secondo il tracciato record indicato dall Amministrazione Comunale sei mesi prima della scadenza della concessione. ART. 21 CONTROVERSIE Qualsiasi questione dovesse insorgere tra Comune e Concessionario in ordine all esecuzione di quanto stabilito dal presente disciplinare, verrà deferita ai competenti organi di giustizia ordinaria nella cui circoscrizione rientri il Comune di Casnate con Bernate. E esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. ART. 22 SPESE CONTRATTUALI Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione, disciplinato dal presente capitolato, sono a carico del Concessionario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti dell Amministrazione comunale. ART. 23 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE L Ente si riserva la possibilità, previo accordo con il Concessionario, di valutare l affidamento di servizi o prestazioni aggiuntivi. ART. 24 NORME FINALI Per quanto non previsto dal presente capitolato, sono espressamente richiamate tutte le norme vigenti in materia incluse quelle regolamentari, nessuna esclusa.
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