Lineamenti generali della mediazione civile e commerciale. D.Lgs. 28/2010

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1 Lineamenti generali della mediazione civile e commerciale. D.Lgs. 28/ T E M A S O R T E G G I A T O N E L L A S E C O N D A S E S S I O N E P R E S S O L U N I V E R S I T À D I R O M A T O R V E R G A T A I I P R O V A

2 La mediazione civile e commerciale: Normativa 2 D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 in attuazione della delega conferita al Governo dall art. 60 L. n. 69 del 18 giugno (modificato ed integrato dalle disposizioni contenute nel D.L. 138/2011, conv. con modif. dalla L. 148/2011) D.M. 180/2010. Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell elenco dei formatori per la mediazione, nonché l approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell art. 16 D.Lgs. 28/2010. (modificato ed integrato dalle disposizioni contenute nel D.M. 145/2011) C.M. del 4 aprile 2011, C.M del 13 giugno 2011 che forniscono chiarimenti sulle modalità operative degli organismi e degli enti di formazione, sulle attività del procedimento nonché sulle modalità di applicazione delle indennità di mediazione. C.M. del 20 dicembre 2011 che detta le interpretazioni esplicative sulle prescrizione specificate nel D.M. 145/2011.

3 Entrata in vigore della mediazione civile e commerciale 3 Le norme sulla mediazione sono entrate in vigore il 20/03/2010, ad eccezione delle disposizioni di cui all art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/2010, in tema di mediazione obbligatoria, che hanno acquistato efficacia decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con applicazione ai processi avviati successivamente a tale data (art.24). Pertanto tali disposizioni sono entrate a regime il 20/03/2011. Ulteriore proroga di 12 mesi del termine di entrata in vigore della mediazione obbligatoria per le controversie in materia di: condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. Pertanto l obbligatorietà per queste materie è scattata dal 20/03/2012.

4 La mediazione civile e commerciale: nozione, finalità e scopo 4 La mediazione rappresenta l attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (art. 1 comma 1). Finalità: Deflazionare il sistema giuridico italiano, Riduzione dei tempi processuali, Contenimento dei costi. Scopo: Far addivenire le parti ad una conciliazione attraverso l opera di un mediatore.

5 La mediazione civile e commerciale: Tipologie Tipi di mediazione: 5 Mediazione facoltativa (art. 2) - chiunque può accedere alla procedura di mediazione prima di avviare un giudizio relativo a controversie civili o commerciali vertente su diritti disponibili; Mediazione demandata il giudice, cui le parti si sono già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione; Mediazione obbligatoria (art. 5) - prevista per materie particolarmente conflittuali quali: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento danni derivanti da responsabilità medica o da stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

6 Il mediatore 6 Soggetto professionale, qualificato e terzo che aiuti le parti in conflitto a comporre una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili senza rendere giudizi o decisioni vincolanti Compito principale: condurre le parti all accordo amichevole Doveri: indipendenza e imparzialità Art. 14 comma 1 dispone che al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell opera o del servizio. Obblighi (art. 14 comma 2): Sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità ; Informare immediatamente l organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all imparzialità; Formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell ordine pubblico e delle norme imperative; Corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell organismo

7 L organismo di mediazione 7 L attività di mediazione e conciliazione può essere svolta unicamente da organismi accreditati presso il Ministero della giustizia e inseriti nel registro degli organismi di mediazione ai sensi dell art. 16. Enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati a gestire il procedimento di mediazione, su istanza della parte interessata (art. 16 comma 1). L organismo oltre alla domanda di iscrizione nel registro, dovrà depositare presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico (art, 16 comma 2) Gli ordini professionali possono costituire organismi di mediazione nelle materie di loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia. Mentre gli ordini forensi possono costituire organismi di mediazione in ogni materia, presso ciascun tribunale.

8 Obblighi L organismo di mediazione VERSO IL MEDIATORE: 8 mettere a disposizione la struttura e il supporto tecnico-organizzativo al fine dello svolgimento degli incontri di mediazione con le parti; corrispondere il compenso in relazione all attività svolta. VERSO LE PARTI: fornire una serie di servizi di gestione del procedimento (nomina ed eventuale sostituzione del mediatore, riscossione dell indennità, corresponsione del compenso al mediatore, attività di segreteria); svolgimento della mediazione; garantire la tutela della riservatezza da parte di chiunque operi all interno dell organismo; garantire imparzialità e indipendenza del mediatore; assicurare la competenza e la preparazione dei propri mediatori.

9 I rapporti scaturenti dalla mediazione 9 Organismo (eroga ed amministra il procedimento di mediazione) Mediatore (assiste le parti, ausiliario dell organismo) Parti (fruitori del servizio) La parte istante presenta domanda di mediazione presso un organismo accreditato. L organismo, attraverso il suo responsabile, designa il mediatore. Il mediatore svolge l incontro di mediazione con le parti.

10 Il procedimento di mediazione 10 Assenza di formalità particolari Il procedimento di mediazione può essere delineato in tre fasi distinte: 1. Fase preliminare si instaura il procedimento di mediazione e si predispone l impianto organizzativo indispensabile per il coinvolgimento delle parti e del mediatore; 2. Fase realizzativa il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia (art. 8 comma 3); 3. Fase conclusiva la procedura di mediazione si chiude con il raggiungimento, ovvero con il mancato raggiungimento di un accordo.

11 Il procedimento di mediazione 11 Luogo di svolgimento: presso la sede dell organismo o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell organismo (art. 8 comma 2); Durata: non superiore a 4 mesi (art. 6 comma 1). Iter del procedimento: 1. Deposito dell istanza di mediazione presso un organismo accreditato(art. 4 comma 1). L istanza deve indicare l organismo, le parti, l oggetto e le ragioni della pretesa (art. 4 comma 2). 2. Il responsabile dell organismo designa un mediatore e fissa la data del primo incontro tra le parti non oltre 15 giorni dal deposito della domanda.

12 Il procedimento di mediazione Comunicazione dell istanza e della data del primo incontro all altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. 4. Fissazione di uno o più incontri (entro comunque il termine massimo di durata del procedimento) tra il mediatore e le parti mirati alla composizione amichevole della controversia. 5. Il mediatore redige il verbale di mediazione, positivo (per il raggiungimento di un accordo fra le parti) o negativo (per il mancato raggiungimento dell accordo tra le parti).

13 Il procedimento di mediazione L accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo. 7. Nel caso di mancato accordo il mediatore può formulare una proposta di conciliazione della lite. La medesima proposta può essere formulata dal mediatore in qualunque momento del procedimento qualora le parti gliene facciano concorde richiesta (art. 11 comma 1). La proposta è comunicata alle parti per iscritto. Di conseguenza le parti sono tenute a far pervenire al mediatore, per iscritto ed entro 7 giorni, l accettazione o il rifiuto della proposta. Qualora la risposta non pervenga entro il predetto termine, si considera rifiutata la proposta di conciliazione (art. 11 comma 2)

14 Il procedimento di mediazione 14 Istanza di conciliazione Riunioni Proposta del conciliatore Accettata? NO - SI Accordo? NO - SI Verbale di accordo POSITIVO Verbale di conciliazione NEGATIVO Giudizio Omologazione

15 Le agevolazioni fiscali 15 Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura (art. 17 comma 2). Esenzione dall imposta di registro per il verbale di accordo, entro un limite di valore di euro, mentre l eccedenza sarà soggetta all imposta predetta (art. 17 comma 3). I costi per lo Stato scaturenti dai mancati introiti generati dalle agevolazioni in questione saranno garantiti attraverso il ricorso al Fondo Unico Giustizia ed i relativi oneri saranno sottoposti al monitoraggio del Ministero dell economia e delle finanze.

16 Le agevolazioni fiscali 16 Alle parti che corrispondono l indennità di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione un credito d imposta per un importo non superiore a 500 euro, ridotto alla metà in caso di insuccesso della mediazione. Le persone fisiche, non titolari di redditi d impresa o di lavoro autonomo, potranno portare il predetto credito in diminuzione delle imposte sui redditi. Gli altri soggetti potranno utilizzarlo in compensazione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. 241/1997, a decorrere dalla data di ricevimento della relativa comunicazione e sempre previa indicazione nella dichiarazione dei redditi. Il credito d imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione netta ai fini Irap.

17 Il gratuito patrocinio 17 Per gratuito patrocinio a spese dello Stato si intende la completa gratuità dell intera procedura qualora la stessa abbia ad oggetto controversie rientranti nell ambito della mediazione obbligatoria ai sensi dell art. 5 comma 1 del D.Lgs. 28/2010. Inoltre, le parti dovranno aver depositato presso l organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà attestante la sussistenza delle condizioni di cui all art. 76 (L) del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 115/2002.

18 Mancata partecipazione alla mediazione Mediazione obbligatoria (art. 5 comma 1): 18 le parti sono vincolate ad esperire il procedimento di mediazione prima di adire le vie giudiziali per la risoluzione delle controversie riguardanti le materie elencate dal medesimo articolo. Il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

19 Mancata partecipazione alla mediazione: conseguenze 19 A norma dell art. 8 comma 5, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo, il giudice: Può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell art. 116 comma 2 del codice di procedura civile; Condanna la parte costituita ad una sanzione pecuniaria. Dunque, la norma tende a sanzionare chi, non accedendo alla mediazione, porta all eventuale successivo avvio di un attività processuale.

20 Incostituzionalità della mediazione obbligatoria 20 La Corte costituzionale, con un comunicato stampa del 24/10/2012, ha dichiarato la illegittimità, per eccesso di delega legislativa, del D.Lgs. 28/2010 nella parte in cui si prevede il carattere obbligatorio della mediazione. La decisione della Consulta riguarderebbe l art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/2010. Rimane in piedi tutto il resto dell impianto normativo, così come il D.M. 180/2010 e le successive disposizioni legislative; ovviamente, laddove non vi sia un richiamo all obbligatorietà della mediazione.

21 Conclusioni 21 L A M E D I A Z I O N E C I V I L E E C O M M E R C I A L E, È U N I S T I T U T O C H E S E B B E N E S I A S T A T O I N T R O D O T T O N E L N O S T R O O R D I N A M E N T O D A O L T R E D U E A N N I, F A T I C A A D E N T R A R E A R E G I M E N E L N O S T R O S I S T E M A G I U R I D I C O ; E S A R À S O G G E T T O A C A M B I A M E N T I A N C H E A F R O N T E D E L R E C E N T E I N T E R V E N T O D E L L A C O R T E C O S T I T U Z I O N A L E.

22 Grazie per l attenzione. 22

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