LA DETERMINAZIONE FISCALE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP PER IL 2013 E LE NOVITA' DEL 2014

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "LA DETERMINAZIONE FISCALE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP PER IL 2013 E LE NOVITA' DEL 2014"

Transcript

1 LA DETERMINAZIONE FISCALE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP PER IL 2013 E LE NOVITA' DEL 2014 a cura di Celeste Vivenzi La Legge finanziaria del 2008 ha profondamente modificato il criterio per la determinazione della base imponibile IRAP. Il metodo di calcolo da utilizzare prevede : -il metodo di Bilancio: applicabile alle società di capitali ed enti commerciali, imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria che hanno esercitato la relativa opzione; -il metodo fiscale: applicabile alle imprese individuali e alle società di persone in genere. OPZIONE CALCOLO IRAP CON METODO DA BILANCIO Premessa normativa Entro il 28 febbraio di ogni anno le società di persone e le persone fisiche esercenti attività commerciali possono optare per la determinazione della base imponibile con le stesse regole previste per le società di capitali ( le società di persone o le imprese individuali che possono manifestare tale scelta devono trovarsi obbligatoriamente nel regime di contabilità ordinaria (sia naturale che per opzione). Le società di

2 persone e le imprese individuali appena costituite possono effettuare l opzione per la determinazione della base imponibile con le predette modalità entro 60 giorni dalla data di costituzione o di inizio attività ; In caso di trasformazione di un soggetto IRES in società di persone l intenzione di mantenere il regime di determinazione della base imponibile di cui sopra dovrà essere manifestata entro il termine di 60 giorni dalla data di efficacia giuridica della trasformazione stessa ( questo non vale nel caso contrario ovvero passaggio da snc in srl in quanto, nel caso di specie, risulta d'obbligo applicare il criterio Ires). I soggetti che in passato hanno esercitato l'opzione (si ricorda che l opzione è entrata in vigore nel 2008) alla scadenza del triennio possono scegliere se proseguire con il regime prescelto in modo tacito o, in caso contrario, esercitare la revoca. Si rammenta che l'opzione è irrevocabile per 3 periodi d'imposta e al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio (nel caso in cui l'opzione sia stata comunicata, per esempio, nell'anno 2010, la stessa si rinnova per un altro triennio fatta salva la possibilità di esprimere la revoca). Anche le imprese in contabilità semplificata nel periodo 2013 possono optare per il calcolo IRAP con il metodo da bilancio se con decorrenza 2014 hanno adottato, per obbligo o per opzione, il regime di contabilità ordinaria. Anche la Comunicazione di una eventuale revoca dell'opzione per il calcolo IRAP con il metodo di bilancio vincola il contribuente all'applicazione del metodo fiscale per almeno un triennio (questo comporta che se lo stesso Contribuente intenda nuovamente optare per il calcolo con metodo da bilancio non può effettuare la scelta in tal senso per almeno un triennio dalla revoca). La remissione in bonis Il Decreto Legge n ha introdotto il nuovo Istituto della Remissione in Bonis da applicarsi in caso di omessa o tardiva presentazione della comunicazione di opzione. In buona sostanza l'istituto della Remissione in bonis si può equiparare alla procedura del ravvedimento operoso e per poterne usufruire occorre che: 1)la violazione non sia già stata oggetto di contestazione da parte dell'amministrazione; 2)non siano iniziati accessi,ispezioni o verifiche; 3)il contribuente deve inviare la comunicazione di opzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione fiscale utile (modello Unico) il cui termine di presentazione scade successivamente al termine per l'esercizio dell'opzione; 4)provvedere al versamento contestuale della sanzione prevista nella misura di euro 258 attraverso modello F24 con codice tributo 8114 riportando come anno di riferimento l'anno per il quale si effettua il versamento (il versamento di 258 euro non può essere compensato con altri crediti). TABELLA RIEPILOGATIVA ADEMPIMENTI OPZIONE IRAP TIPOLOGIA DEL SOGGETTO TERMINE PER EVENTUALE OPZIONE Società di persone e imprese individuali in contabilità ordinaria Eventuale opzione entro il 01 Marzo di ogni anno ( con il calcolo dei giorni la scadenza potrebbe essere il 29 febbraio con il mese

3 Imprese individuali in contabilità ordinaria neo costituite Società di persone neo costituite Società di capitale società di persone che si trasforma in Società di persone che si trasforma in società di capitale bisestile) Eventuale opzione entro 60 giorni dall'inizio attività Eventuale opzione entro 60 giorni dall'inizio attività Eventuale opzione entro 60 giorni dalla data di iscrizione del provvedimento nel registro Imprese Nessuna opzione in quanto nel caso di specie è obbligatorio il calcolo IRAP con il metodo di bilancio REGOLE GENERALI LE DEDUZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE La regola generale prevede l indeducibilità del costo del lavoro dalla base imponibile IRAP indipendentemente dal calcolo dell imposta con il metodo da Bilancio o con il metodo fiscale. Tuttavia negli ultimi anni il Legislatore ha introdotto delle specifiche deduzioni per il personale dipendente al fine di alleggerire il carico fiscale. Per il 2013 ( come per il 2012) non è più prevista l'indeducibilità GENERALE DEL COSTO DEL PERSONALE (per costo del personale di devono intendere : salari e stipendi, oneri sociali, Tfr e Trattamenti di quiescenza, tredicesima e quattordicesima, altri costi come: premi aziendali,straordinari,indennità di preavviso,costi per lavoro interinale,borse di studio, indennità di prepensionamento, personale distaccato). Sono invece detraibili le seguenti voci di spesa in quanto ascrivibili alla voce costi per servizi: -corsi aggiornamento e formazione per i dipendenti, costi mensa e vitto/alloggio,contributi inail del titolare individuale, costo abiti e tute da lavoro, fringe-benefit (es. autoveicoli in uso ai dipendenti) in quanto tali voci vanno imputate ai costi di riferimento (carburante,assicurazioni ecc.). ALTRI COSTI DEL LAVORO INDETRAIBILI Nel seguente gruppo possiamo elencare: -collaborazioni co.co.co. e occasionali, utili agli associati che prestano solo attività lavorativa,compensi Amministratori, compensi ai Soci di Cooperative,compensi attribuiti per obblighi di fare,non fare e permettere.

4 LO SCHEMA VALIDO PER IL CALCOLO DEL VALORE DELLA PRODUZIONE CON IL METODO DA BILANCIO MACRO CLASSE CONTO ECONOMICO A : SCHEMA ART C.C. A1 RICAVI VENDITE/PRESTAZIONI Ricavi delle vendite e prestazioni dell'attività caratteristica al netto di eventuali resi,sconti,abbuoni e premi su vendite. Gli sconti da considerare sono quelli commerciali e non quelli finanziari che vanno indicati nella voce C17. A2-VARIAZIONI RIMANENZE DI Differenza tra valore delle rimanenze finali e PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE valore rimanenze iniziali relative alle voci,semilavorati E FINITI indicate a lato. La variazione relativa a merci o materie prime confluisce invece nei costi alla voce B 11. A3- VARIAZIONI lavori IN CORSO SU Variazione algebrica tra valore delle ORDINAZIONE rimanenze finali e quelle iniziali dei lavori in corso su ordinazione. A4- INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI Trattasi dei costi capitalizzati sostenuti PER LAVORI INTERNI dall'impresa per la relativa costruzione interna. A5- ALTRI RICAVI E PROVENTI Fitti attivi,provvigioni,rimborsi spese,penalità addebitate,rimborsi per sinistri,plusvalenze ordinarie,rimborsi assicurativi,contributi contrattuali,contributi in conto esercizio. Non sono tassabili le Plusvalenze straordinarie che devono essere indicate alla voce E20. MACRO CLASSE B COSTI DELLA PRODUZIONE SCHEMA ART C.C. B6 COSTI MATERIE Costi caratteristici al netto di PRIME,SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI resi,sconti,abbuoni e premi. Rilevano solo gli sconti avente natura commerciale e non finanziaria che vanno

5 indicati alla voce C 16. B 7- COSTI PER SERVIZI Trasporti,lavorazione,energia,gas, acqua, gas,telefono,consulenze,commissioni,assicurazioni,pubblicità,viaggi e trasferte, manutenzioni. Compensi amministratori,compensi per co.co.co,rimborsi spese,custodia di titoli, consulenze,legali,pulizie,vigilanza,spese per servizi bancari. Sono comunque indeducibili IRAP : personale, compensi amministratori, cococo, associati in partecipazione, prestazioni occasionali. B 8- COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI B 9 COSTI PERSONALE Affitti,leasing, noleggio.non sono deducibili IRAP gli interessi passivi dei canoni leasing. Salari,oneri sociali,tfr,altri costi. Tutte queste voci sono indeducibili IRAP. B 10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI Ammortamenti materiali e immateriali,svalutazione immobilizzazioni,svalutazione crediti. Ai fini IRAP le svalutazioni sono indeducibili. B 11 VARIAZIONI RIMANENZE MATERIE Differenza tra valore rimanenze finali e iniziali PRIME,SUSSIDIARIE,CONSUMO E MERCI di merci o materie prime e di consumo. B 12 ACCANTONAMENTO SU RISCHI B 13 ALTRI ACCANTONAMENTI Accantonamento per cause in corso,per altri rischi. Ai fini IRAP sono costi indeducibili Accantonamento fondo garanzia, recupero ambientale, fondo ripristino. Sono costi indeducibili ai fini IRAP. B 14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE Imposta registro,tassa concessione governativa,imposta bollo,imu,imposta sulla

6 pubblicità,tributi locali, imposte ipotecarie e catastali,altre imposte e tasse,abbonamento a giornali e riviste, omaggi,liberalità. L'IMU è comunque indetraibile ai fini IRAP. LO SCHEMA VALIDO PER IL CALCOLO DEL VALORE DELLA PRODUZIONE CON IL METODO FISCALE COMPONENTI POSITIVI : RICAVI ART. 85 TUIR LET. A B F G TUIR Ricavi per cessione di beni, prestazioni servizi,risarcimenti assicurativi. VARIAZIONI RIMANENZE FINALI art.92 e Differenza tra rimanenze finali e iniziali 93 TUIR CONTRUBUTI Contributi in denaro o natura,contributi in conto capitale e conto esercizio, plusvalenze COMPONENTI NEGATIVI : COSTI MATERIE PRIME, Costi attività caratteristica SUSSDIARIE,CONSUMO E MERCI COSTI SERVIZI Con le limitazioni fiscali imposte dal TUIR( spese telefoniche 80%, assicurazioni auto 20% carburante 20 %, spese rappresentanza ecc.). AMMORTAMENTI E CANONI LEASING Indeducibile ammortamento terreno,limitazioni fiscali deducibilità leasing autovetture. TABELLA COMPARATIVA DELLE DIFFERENZE TRA IL METODO DI BILANCIO E IL METODO FISCALE METODO DA BILANCIO ( SOGGETTI IRES E IMPRESE CON OPZIONE) METODO FISCALE (TUTTE LE ALTRE IMPRESE)

7 RICAVI E PROVENTI -RILEVANO SE ENTRANO NELLA CLASSE A DEL CONTO ECONOMICO CONTRIBUTI RIENTRANO I CONTRIBUTI EROGATI IN BASE A NORME DI LEGGE AD ECCEZIONE DI QUELLI CORRELATI A COSTI INDEDUCIBILI( ES. CREDITO IMPOSTA ASSUNZIONE DIPENDENTI). PLUSVALENZE E MINUSVALENZE- LE PLUSVALENZE E LE MINUSVALENZE ORDINARIE CONCORRONO AL CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE IRAP. CONCORRONO ANCHE LE PLUSVALENZE RELATIVE A CESSIONE DI BENI IMMOBILI NON STRUMENTALI. NON RILEVANO LE PLUSVALENZE O MINUSVALENZE DERIVANTI DA CESSIONE DI AZIENDA IN QUANTO STRAORDINARIE. CONSIDERATE ADEGUAMENTO AGLI STUDI DI SETTORE: CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE. CANONI LEASING: POSSONO ESSERE DEDOTTI INDIPENDENTEMENTE DALLA DURATA DEL CONTRATTO. SONO INDEDUCIBILI GLI INTERESSI PASSIVI DESUNTI DAL CONTRATTO. AMMORTAMENTO BENI MATERIALI E IMMATERIALI: SONO DEDUCIBILI NELLA MISURA IN CUI SONO STANZIATI NEL CONTO ECONOMICO. COMUNQUE LE QUOTE DEI MARCHI E DELL'AVVIAMENTO SONO DEDUCIBILI NELLA MISURA DI 1/18 DEL COSTO. E' POSSIBILE LA DEDUZIONE INTEGRALE DELL'AMMORTAMENTO RIFERITO A BENI CON DEDUCIBILITA' LIMITATA (AUTO, TELEFONI ECC.). AMMORTAMENTO AREE SOTTOSTANTI DI PERTINENZA DEI FABBRICATI: COSTO INDEDUCIBILE. COSTI PER SERVIZI: DEDUZIONE INTEGRALE PER LE SPESE CON DEDUCIBILITA' LIMITATA RICAVI E PROVENTI- RILEVANO QUELLI CLASSIFICATI NELL.ART.85 lett. A b f g. Non sono tassabili i proventi finanziari di cui alle lettere c d e art. 85. CONTRIBUTI RIENTRANO I CONTRIBUTI EROGATI IN BASEA NORME DI LEGGE AD ECCEZIONE DI QUELLI CORRELATI A COSTI INDEDUCIBILI( ES. CREDITO IMPOSTA ASSUNZIONE DIPENDENTI). PLUSVALENZE E MINUSVALENZE- NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE. NON RILEVANO LE PLUSVALENZE O MINUSVALENZE DERIVANTI DA CESSIONE DI AZIENDA IN QUANTO CONSIDERATE STRAORDINARIE. ADEGUAMENTO AGLI STUDI DI SETTORE: CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE. CANONI LEASING: POSSONO ESSERE DEDOTTI SE RISPETTANO LA DETRAIBILITA' IMPOSTA DALLA NORMA FISCALE. SONO INDEDUCIBILI GLI INTERESSI PASSIVI DESUNTI DAL CONTRATTO. AMMORTAMENTO BENI MATERIALI E IMMATERIALI: SONO DEDUCIBILI IN BASE ALLE PERCENTUALI E REGOLE STABILITE DAL TUIR (ART.102 E 103 TUIR). NON E' POSSIBILE LA DEDUZIONE INTEGRALE DELL'AMMORTAMENTO RIFERITO A BENI CON DEDUCIBILITA' LIMITATA (AUTO, TELEFONI ECC.). AMMORTAMENTO AREE SOTTOSTANTI DI PERTINENZA DEI FABBRICATI: COSTO INDEDUCIBILE. COSTI PER SERVIZI: DEDUCIBILI IN BASE ALLE REGOLE DEL TUIR.

8 (RAPPRESENTANZA, AUTO, SONO INDEDUCIBILI IMU E PERDITE TELEFONICHE, MANUTENZIONI ECC.) SU CREDITI. SONO INDEDUCIBILI IMU E PERDITE SU CREDITI. ONERI DIVERSI DI GESTIONE: SONO DEDUCIBILI SPESE RAPPRESENTANZA: SONO DEDUCIBILI COME DA IMPUTAZIONE NEL CONTO ECONOMICO. COSTI AUTOVETTURE: DEDUCIBILI TUTTE LE SPESE IMPUTATE AL CONTO ECONOMICO COSTI TELEFONIA FISSA E MOBILE: COME INDICATI IN CONTO ECONOMICO. MANUTENZIONI E RIPARAZIONI: DEDUCIBILI NELLA MISURA INDICATA IN CONTO ECONOMICO. IMU : INDEDUCIBILE INTERESSI PASSIVI: INDEDUCIBILI EROGAZIONI LIBERALI: DEDUCIBILI IMPOSTE DIVERSE : DEDUCIBILI PERDITE SU CREDITI: INDEDUCIBILI COSTI PERSONALE: INDEDUCIBILI COMPENSI AMMINISTRATORI, CO.CO.CO, COLLABORAZIONI OCCASIONALI : INDEDUCIBILI ALTRE SPESE PER DIPENDENTI E ASSIMILATI : LA REGOLA GENERALE IMPONE LA NON DEDUCIBILITA' DELLE SPESE INERENTI AI DIPENDENTI E ASSIMILATI. RIMANGONO INVECE DEDUCIBILI LE SPESE PER TUTE E VESTIARIO, I RIMBORSI PER LE SPESE DI TRASFERTA, IL SERVIZIO MENSA E IL SERVIZIO TRASPORTO. ONERI DIVERSI DI GESTIONE: NON SONO DEDUCIBILI. Si tratta di : Imposta registro,tassa concessione governativa,imposta bollo,imu,imposta sulla pubblicità,tributi locali, imposte ipotecarie e catastali,altre imposte e tasse,abbonamento a giornali e riviste, omaggi,liberalità. SPESE RAPPRESENTANZA: SONO DEDUCIBILI CON L'APPLICAZIONE DELLE LIMITAZIONI FISCALI. COSTI AUTOVETTURE: ASSUMONO RILEVANZA LE LIMITAZIONI FISCALI DI CUI ALL'ART. 164 TUIR. COSTI TELEFONIA FISSA E MOBILE: CON LE LIMITAZIONI DEL TUIR ( ES. 80%). MANUTENZIONI E RIPARAZIONI: SI APPLICA IL LIMITE DEL 5 % STABILITO DAL TUIR. IMU : INDEDUCIBILE INTERESSI PASSIVI: INDEDUCIBILI EROGAZIONI LIBERALI: INDEDUCIBILI IMPOSTE DIVERSE: INDEDUCIBILI PERDITE SU CREDITI: INDEDUCIBILI COSTI PERSONALE: INDEDUCIBILI COMPENSI AMMINISTRATORI, CO.CO.CO, COLLABORAZIONI OCCASIONALI : INDEDUCIBILI ALTRE SPESE PER DIPENDENTI E ASSIMILATI : LA REGOLA GENERALE IMPONE LA NON DEDUCIBILITA' DELLE SPESE INERENTI AI DIPENDENTI E ASSIMILATI. RIMANGONO INVECE DEDUCIBILI LE SPESE PER TUTE E VESTIARIO, I RIMBORSI PER LE SPESE DI TRASFERTA, IL SERVIZIO MENSA E IL SERVIZIO TRASPORTO.

9 LE MODIFICHE NORMATIVE AL REGIME IRAP RELATIVE ALL'ANNO 2013 Il D.L n. 201, cd. manovra Monti, ha previsto alcune novità in materia di deduzioni IRAP a fronte dell impiego di dipendenti a tempo indeterminato finalizzate alla riduzione del cd. cuneo fiscale. Nel concreto viene incrementato l importo della deduzione forfetaria per i lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore a 35 anni. In pratica, per fruire della maggiorazione, occorre che il lavoratore sia: - di sesso femminile (indipendentemente dall età); - oppure di età inferiore a 35 anni (indipendentemente dal sesso). Nelle suddette ipotesi, l ammontare deducibile è aumentato, su base annua, fino a: ,00 euro, per i dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle Regioni svantaggiate; ,00 euro, negli altri casi. Restano sempre valide le modalità applicative della deduzione dell IRAP dall IRPEF/IRES, introdotta dall art. 6 del DL 185/2008 (convertito nella Legge n. 2/2009) e,per effetto delle novità introdotte, saranno deducibili dall IRPEF/IRES: -la parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge; -un ulteriore quota pari al 10% dell IRAP residua corrisposta nel periodo d imposta, forfettariamente riferita all imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati. In pratica nel 2013 potranno presentarsi tre situazioni: 1)contribuente che, con riferimento al periodo d imposta in cui intende operare la deduzione, ha sostenuto sia costi per lavoro dipendente (o assimilato), sia interessi passivi e, nel caso di specie, spetterà sia la deduzione della parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge, sia l ulteriore deduzione del 10% dell IRAP residua pagata nel periodo d imposta; 2)contribuente che, con riferimento al periodo d imposta in cui intende operare la deduzione, ha sostenuto solo costi per lavoro dipendente (o assimilato) che avrà diritto alla deduzione della parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge; 3)contribuente che ha sostenuto solo interessi passivi e, in questo caso, competerà solo la deduzione del 10% dell IRAP pagata nel periodo d imposta. Ai fini del calcolo si applica il principio di cassa e la base di calcolo su cui commisurare la quota deducibile è costituita dalle somme versate a titolo di IRAP nel corso del periodo d imposta (saldo e acconti), fermo restando che quanto corrisposto a titolo di acconto rileva nei limiti dell imposta effettivamente dovuta per il periodo di riferimento (con riferimento all'irap relativa al personale deve essere calcolato il rapporto percentuale tra l'irap sul costo del lavoro e l'irap totale dell'esercizio). In buona sostanza per il 2013 ( come anche per il 2012) non è più prevista l'indeducibilità GENERALE DEL COSTO DEL PERSONALE (per costo del personale di devono intendere: salari e stipendi, oneri sociali, Tfr, trattamenti di quiescenza, tredicesima e

10 quattordicesima,altri costi come: premi aziendali, straordinari, indennità di preavviso, costi per lavoro interinale, borse di studio, indennità di prepensionamento, distacco del personale). LA TABELLA DELLE DEDUZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE VALIDA PER IL 2013 Assicurazioni obbligatorie Premi Inail Art.11 D.L n.1 lett.a Cuneo fiscale Lavoratori a tempo indeterminato: deduzione forfettaria per ogni dipendente pari a euro Art.11 D.L n.2 e 3 o euro per le aree lett.a svantaggiate; euro o euro per le aree svantaggiate e per donne e per gli under 35; -deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali; Per aree svantaggiate si intendono le Regioni Abruzzo,Basilicata,Calabria,Campania,Molise, Puglia,Sardegna e Sicilia. N.B. Le deduzioni da euro a euro diventano nel periodo 2014 da euro ad euro ; quella per le aree svantaggiate dal 2014 diventa da euro ad euro Altre deduzioni Spese per apprendisti,disabili e per il personale assunto con contratto di formazione lavoro e per addetti alla ricerca e sviluppo Altre deduzioni Deduzione euro per ciascun dipendente fino ad un massimo di cinque dipendenti (per avere diritto alla deduzione i componenti positivi che concorrono alla formazione della base Art.11 D.L n.4 lett.a Art.11 D.L n.5 lett.a Art.11 D.L n.4-bis lett.a

11 imponibile IRAP devono essere inferiori ad euro e in caso di inizio o cessazione di attività tale importo deve essere ragguagliato al periodo d'imposta). NOVITA 2014 Dal 2014, nella determinazione dell'irap si terrà conto anche della nuova deduzione sull'incremento della base occupazionale introdotta dall'ultima legge di stabilità, pari a 15mila euro per ciascun nuovo assunto a tempo indeterminato. Il bonus spetta in ogni caso entro il limite dell'incremento complessivo del costo del personale dipendente classificato alle voci B.9 e B.14 del conto economico e si applica nell'anno dell'assunzione e nei due successivi. La nuova deduzione rispecchia, nei sui tratti essenziali, quella applicabile fino al Vi rientrano quindi anche i rapporti di lavoro a tempo parziale. Per le trasformazioni di contratti a tempo indeterminato dovrebbero valere le precisazioni della circolare 26/E/2006: sono potenzialmente idonee ad attribuire la deduzione, che dovrà però essere determinata col criterio del pro rata temporis. Secondo la circolare 7/E/2006 «la sussistenza di un incremento» occupazionale «è, indipendentemente dalla sua misura, condizione necessaria per aver diritto alla deduzione per tutte le nuove assunzioni». In ogni caso, la deduzione «segue il contratto» e quindi, se questo cessa, decade anche l'agevolazione. Inoltre, si decade dall'agevolazione anche se, nei periodi d'imposta successivi a quello del l'assunzione, il numero dei dipendenti è pari o inferiore alla media degli occupati nell'anno di assunzione. La nuova deduzione di euro non è alternativa alle altre deduzioni già contemplate dall'art. 11, D.Lgs. 446/1997, in particolar modo quelle per contributi assicurativi e da "cuneo fiscale".

12 ALTERNATIVITA' DELLE DEDUZIONI DEL CUNEO FISCALE L applicazione del cuneo fiscale di cui all art. 11, co. 1, lett. a), nn. 2, 3) e 4), D.Lgs. 446/1997 e, quindi, la deduzione base, la deduzione maggiorata e la deduzione per contributi previdenziali ed assistenziali è alternativa a quelle previste da altre deduzioni contenute nello stesso articolo, così come previsto dal co. 4- septies7. Si tratta, in particolare, delle deduzioni stabilite dalle seguenti norme: - art. 11, co. 1, lett. a), n. 5), D.Lgs. 446/1997: spese per apprendisti, disabili, personale assunto mediante contratti di formazione e lavoro, nonché costi per il personale addetto all'attività di ricerca e sviluppo (compresi quelli sostenuti dai consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo); - art. 11, co. 4-bis.1, D.Lgs. 446/1997: deduzione pari a per ogni dipendente, fino ad un massimo di 5, nel caso di imprese aventi componenti positivi rilevanti non eccedenti l'importo di euro su base annua. Ogni soggetto passivo Irap è quindi obbligato a valutare la convenienza delle singole deduzioni, confrontando l'ammontare della deduzione da "cuneo fiscale" con quello risultante in base disposizioni alternative sopra elencate. Ai fini della valutazione in esame, occorre tenere in considerazione che le deduzioni relative alla riduzione del cuneo fiscale non trovano applicazione con riferimento alle seguenti fattispecie: contratti di lavoro diversi da quello subordinato, come quelli stipulati con amministratori, collaboratori coordinati e continuativi, anche qualora non sia previsto un termine di conclusione del rapporto (R.M , n. 132/E); dipendenti che operano presso strutture produttive estere (cantieri, filiali, sedi secondarie, ecc.), il cui valore della produzione - essendo prodotto al di fuori del territorio dello Stato è escluso dalla base imponibile Irap (C.M. 61/E/2007). Per i Dipendenti che operano presso strutture produttive estere (cantieri, filiali, sedi secondarie, ecc.), il relativo costo, essendo prodotto al di fuori del territorio dello Stato, è escluso dalla base imponibile Irap (C.M. 61/E/2007). NOVITA' 2014 : dal 2014 si potrà beneficiare sia delle deduzioni da cuneo che da incremento della base occupazionale ( ma sempre tenendo conto dei limiti massimi ) in quanto non è stata più riproposta l'alternatività con la deduzione da cuneo.

13 TABELLA DEDUZIONI E DETRAZIONI IRAP REGIONALI 2013 ella delle Deduzioni e delle Detrazioni Regionali relativi al lavoro dipendente Regione/Pro vincia autonoma (col.1) Codice deduzione (col.2) DEDUZIONE Piemonte (cod.13) codice 1 Art. 1, L. R. Piemonte n. 19 del 3/8/2010 modificato dall'art. 36 L.R. n. 5 del 4/5/2012. I soggetti passivi del settore privato che incrementano nei tre anni di imposta successivi a quelli in corso al il numero di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, possono dedurre dalla base imponibile IRAP un importo forfetario nel limite massimo annuo di: euro per ogni nuovo lavoratore assunto a partire dall anno di assunzione e fino al terzo anno compiuto; euro per ogni nuovo lavoratore ultracinquantenne o al di sotto dei trentacinque anni assunto a partire dall anno di assunzione e fino al terzo anno compiuto. Detto importo va adeguato all effettivo periodo di lavoro prestato nell anno. La deduzione può essere fruita solo con riferimento al numero dei lavoratori neo-assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, che al termine del periodo di imposta risultino in eccedenza rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto per i quali a diverso titolo sia cessato il rapporto di lavoro nel corso del periodo di imposta. E' necessario che i lavoratori siano impiegati nelle sedi produttive localizzate nella Regione Piemonte e avere il domicilio fiscale in uno dei comuni del Piemonte per tutto il periodo in cui si usufruisce dell agevolazione. L'agevolazione non può comunque superare il costo del singolo dipendente e non è cumulabile le con analoghi interventi volti a favorire l incremento occupazionale, ad eccezione di quanto previsto dalla legge 296/2006. Provincia di Trento (cod.18) codice 2 Art. 12, comma 4, della legge provinciale n. 25 del 27/12/ Criteri attuativi deliberazione di Giunta provinciale 22 febbraio 2013 n Deduzione dalla base imponibile dell IRAP delle somme erogate ai dipendenti del settore privato correlate ad incrementi di produttività, in attuazione degli accordi di secondo livello, anche territoriali, che assumano a riferimento precisi indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/ efficienza/ innovazione, oppure in alternativa, le altre misure previste dall art. 2 del DPCM 22/1/2013. La deduzione è concessa per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2012 e per i due successivi per l'importo complessivo degli incrementi salariali di ciascun dipendente nel limite massimo di euro annui e indipendentemente dal reddito dei beneficiari. Provincia di Trento (cod.18) codice 3 Art. 12, comma 9, della legge provinciale n. 25 del 27/12/2012. Deduzione dalla base imponibile dell IRAP per i soggetti passivi del settore privato, per il periodo d imposta successivo a quello in corso al 31/12/2012 e per il successivo, dei costi sostenuti nel medesimo periodo d'imposta relativi al personale assunto a tempo indeterminato in attuazione di contratti di solidarietà espansivi previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 30/10/1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19/12/1984, n La deduzione spetta per la parte del costo del personale che non sia già deducibile dalla base imponibile IRAP ai sensi della normativa statale e provinciale vigente. Provincia di Trento (cod.18) codice 4 Art. 12, comma 9 bis, della legge provinciale n. 25 del 27/12/2012, introdotto dall articolo 5 della legge provinciale n.9 del 15/5/ Criteri attuativi deliberazione di Giunta provinciale n dell 11/10/2013. Deduzione dalla base imponibile dell IRAP per i soggetti passivi del settore privato, per i due periodi imposta successivi a quello in corso al 31/12/2012 dei costi sostenuti nel medesimo periodo d'imposta, per il personale assunto a tempo indeterminato in forza di contratti collettivi, anche aziendali, che prevedano a fronte della riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 36 mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo collettivo - la contestuale assunzione di giovani che non abbiano più di 35 anni di età. La deduzione opera se dalla predetta assunzione deriva un saldo occupazionale positivo e spetta per la parte del costo del personale che non è già deducibile dalla base imponibileirap ai sensi della normativa statale e provinciale vigente. Toscana (cod.17) codice 1 Art. 2 L. R.Toscana n.77 del 27/12/2012 Regolamento attuativo n. 48/R del 26/8/2013. Deduzione dalla base imponibile dell IRAP, per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012, delle spese sostenute per il personale dipendente assunto nel 2013 con contratto a tempo indeterminato o determinato per un periodo di durata pari o superiore a due anni, ai sensi dell articolo 5

14 quindecies, comma 1, lettera d bis) della L. R. n. 35 del 20/3/2000. La deduzione è concessa alle micro, piccole e medie imprese, di cui al Regolamento CEE n. 800/2008 della Commissione, Allegato I) che risultino: - iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; - avere la sede o l unità operativa che ha effettuato l assunzione sul territorio della Regione Toscana; - non aver fatto ricorso a procedure di licenziamento collettivo nei dodici mesi precedenti all assunzione. Spetta per i lavoratori: - iscritti liste mobilità L.223/1991-D.L. 148/1993: - percettori di mobilità in deroga; - licenziati a partire dal 1 gennaio 2008 per giustificato motivo oggettivo di cui alla L.604/1966 che alla data dell assunzione siano in stato di disoccupazione. L importo ammesso in deduzione è pari al costo del lavoro ai fini Irap, così come stabilito dal D.Lgs. n. 446/97 sostenuto dall impresa per ciascun dipendente e rientra nella disciplina del regime de minimis. Provincia di Bolzano (cod.3) codice 1 Art. 21-bis, comma 13-ter, della legge provinciale n. 9 del 11/8/1998, introdotto dall articolo 1, comma 5, della legge provinciale n. 22 del 20/12/2012. Deduzione dalla base imponibile dell IRAP, a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31/12/2012, ai soggetti di cui all articolo 16, commi 1 e 1/bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che assegnano ai propri dipendenti buoni per la conciliazione famiglia e lavoro per un valore annuo minimo pari a 500,00 euro. La deduzione dal valore della produzione netta IRAP, realizzata nel territorio della provincia di Bolzano, è pari a ,00 euro per ciascun dipendente beneficiario. Per i soggetti passivi d imposta che ottengono anche il certificato audit famiglia e lavoro l importo della deduzione ammonta a ,00 euro per dipendente beneficiario. Provincia di Bolzano (cod.3) codice 2 Art. 21-bis, comma 13-quater, della legge provinciale n. 9 del 11/8/1998, introdotto dall articolo 7, comma 1, della legge provinciale n. 12 del 17/9/2013 pubblicata supplemento n. 2 del B.U. n. 39 del 24/9/2013. Deduzione dalla base imponibile dell IRAP, a decorrere dal 25/9/2013 fino al periodo d imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, ai soggetti passivi IRAP di cui all articolo 16, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, dei costi del lavoro, per il personale non occupato da almeno sei mesi, assunto a tempo indeterminato dal 25/9/2013. La deduzione è riconosciuta, altresì, in caso di trasformazione da altro tipo di rapporto di lavoro a contratto a tempo indeterminato, ma solo per i soggetti con età anagrafica alla data della trasformazione pari o inferiore a 29 anni, oppure pari o superiore a 55 anni, a condizione che la trasformazione sia avvenuta a partire dal 25/9/2013. La deduzione si applica per tre anni decorrenti dalla data di assunzione, o dalla data di trasformazione, e spetta per la parte del costo del personale che non è già deducibile dal valore della produzione netta IRAP in base alla normativa statale o provinciale vigente. Umbria (cod.19) codice 1 Art. 5 legge regionale Umbria n. 4 del 30/3/2011. Deduzione dell'irap per i soggetti passivi del settore privato di cui all art. 3 del D. Lgs. n. 446/1997 che nell anno di imposta in corso al 31 dicembre 2011 incrementano il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto alla data del 31/12/ La deduzione è pari al cinquanta per cento del costo di ogni nuovo dipendente incrementale assunto a tempo indeterminato, incrementato al settantacinque per cento nei casi di: 1. assunzione di personale dipendente disoccupato da oltre dodici mesi di età superiore ad anni quaranta e di assunzione di persone di sesso femminile; 2. acquisizione di complessi aziendali da imprese in amministrazione straordinaria di cui al D.L. 23/12/2003, n. 347 convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e al D.Lgs. n.8 luglio 1999, n. 270; 3. acquisizione o affitto di rami di azienda da imprese per le quali siano in corso procedure concorsuali; 4. assunzione diretta di lavoratori provenienti dalle stesse imprese di cui ai punti 2) e 3) in numero non inferiore a trenta dipendenti. La deduzione si applica, come disposto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 50 del 5/3/2012, ai tre anni d imposta successivi al 31/12/2012. La deduzione decade se nei quattro periodi d imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2011 il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato risulta inferiore o pari rispetto a quelli occupati alla data del 31/12/2010. Ad eccezione dei casi di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4 in cui è ammessa la deduzione incrementata al 75%, non possono usufruire della deduzione base (pari al 50% del costo di ogni nuovo dipendente incrementale assunto a tempo indeterminato) le imprese per cui l incremento occupazionale derivi dall assorbimento a qualsiasi titolo, anche parziale, di attività di imprese giuridicamente preesistenti, anche a seguito di operazioni societarie straordinarie. Nel caso di società controllate o collegate ai sensi dell art del c.c. o facenti capo anche indirettamente ad uno stesso soggetto, l incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali rilevate negli stabilimenti ubicati nel territorio regionale. Le imprese costituite nel corso del 2011 possono usufruire della deduzione base in riferimento a tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, a condizione che l incremento occupazionale non derivi dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti.

15 I soggetti che beneficiano della deduzione inviano alla Regione una comunicazione dei dati nei termini e con le modalità stabiliti dalla Giunta regionale. Regione/Pro vincia autonoma (col.1) Codice detrazione (col. 3) DETRAZIONE Provincia di Trento (cod.18) codice 2 Art. 27 della legge provinciale n. 27 del 27/12/2010, come modificato dall art.10 della legge provinciale n. 18 del 27/12/2011. Detrazione dell'irap per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 e per i due successivi, riconosciuta ai soggetti passivi che versano contributi agli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito sulla base di criteri definiti dalla Giunta provinciale. Spetta una detrazione dall IRAP, dovuta alla provincia, pari al 90% dell importo del contributo versato nel corrispondente periodo di imposta ai predetti enti bilaterali. La detrazione non può in ogni caso superare 0,46 punti percentuali del valore della produzione netta realizzata nel territorio provinciale. I criteri per consentire agli enti bilaterali di accreditarsi sono definiti nella deliberazione di Giunta provinciale n. 911 del 17/5/2013. Le imprese associate l Ente Bilaterale dell Artigianato Trentino (EBAT), accreditato con la deliberazione di Giunta provinciale n del 23/8/2013, hanno diritto alla detrazione per l anno d imposta Deduzione per i neo assunti del 2014 Regione Toscana La Legge Regionale della Toscana n.79 del 24/12/2013, all'art. 9, riconosce la deduzione dalla base imponibile per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, delle spese sostenute per il personale dipendente assunto nel 2014 con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell articolo 5 quindecies, comma 1, lettera d bis) della L. R. n. 35 del 20/3/2000. La deduzione si applica anche per il costo del personale a tempo determinato limitatamente agli assunti di età pari o superiore a cinquantacinque anni. Per le modalità applicative si applica il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 48/R 26/8/2013 di attuazione dell articolo della L.R. 77 del 27/12/2012(relativo alle agevolazioni sulle nuove assunzioni 2013).

16 IL MODELLO DI DICHIARAZIONE IRAP UNICO 2014 Le deduzioni del costo del personale vanno indicate in dichiarazione attraverso la compilazione dei seguenti righi : -IS 1 : deduzione contributi Inail; -IS 2: deduzione forfetaria da euro a euro per ciascun dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato; limite aumentato a euro ovvero per i lavoratori che si trovano nelle aree svantaggiate ovvero per coloro che hanno meno di 35 anni o per i lavoratori di sesso femminile; -IS 3: deduzione contributi previdenziali; -IS 4: deduzione spese per apprendisti,disabili,personale assunto con contratto di formazione lavoro e per gli addetti alla ricerca e sviluppo. La deduzione del Cuneo fiscale è alternativa : -alle deduzioni per apprendisti,disabili,personale assunto con contratto di formazione lavoro e per gli addetti alla ricerca e sviluppo; -alla deduzione forfettaria di euro fino a cinque dipendenti. ULTERIORI DEDUZIONI IN BASE AL VALORE DELLA PRODUZIONE TABELLA DEDUZIONE FORFETTARIA DEL VALORE DELLA PRODUZIONE ( Art.11 D.L n.4-bis lett.a) SOGGETTI IRES: TABELLA 2013 VALORE PRODUZIONE FINO A ,91 SUPERIORE A ,91 MA NON A ,91 SUPERIORE A ,91 MA NON A ,91 SUPERIORE A ,91 MA NON A ,91 EURO EURO EURO EURO 1.850

17 SOGGETTI IMPRESE INDIVIDUALI, LAVORATORI AUTONOMI E SOCIETA' DI PERSONE SENZA OPZIONE: TABELLA 2013 VALORE PRODUZIONE FINO A ,91 SUPERIORE A ,91 MA NON A ,91 SUPERIORE A ,91 MA NON A ,91 SUPERIORE A ,91 MA NON A ,91 EURO EURO EURO EURO TALE DEDUZIONE DEVE ESSERE RAGGUAGLIATA ALLA DURATA DEL PERIODO D'IMPOSTA.

18 LE NUOVE TABELLE VALIDE PER IL 2014 RELATIVE AL VALORE DELLA PRODUZIONE SOGGETTI IRES PER IL 2014: AUMENTO LEGGE STABILITA' VALORE PRODUZIONE FINO A ,91 SUPERIORE A ,91 MA NON A ,91 SUPERIORE A ,91 MA NON A ,91 SUPERIORE A ,91 MA NON A ,91 EURO EURO EURO EURO SOGGETTI IMPRESE INDIVIDUALI,LAVORATORI AUTONOMI E SOCIETA' DI PERSONE SENZA OPZIONE PER IL 2014: AUMENTO LEGGE STABILITA' VALORE PRODUZIONE FINO A ,91 SUPERIORE A ,91 MA NON A ,91 SUPERIORE A ,91 MA NON A ,91 SUPERIORE A ,91 MA NON A ,91 EURO EURO EURO EURO LA RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA IRAP PER LE IMPRESE DAL 2014 Premessa generale Il Decreto n conferma il taglio del 10% dell IRAP, la cui aliquota principale diminuirà dal 3,9 al 3,5%, e la riduzione opererà a regime dal 2014 con effetto quindi dalla dichiarazione IRAP Viene confermata la facoltà, per le Regioni a statuto ordinario, sia di ridurre le suddette aliquote fino all azzeramento che di aumentarle fino ad un massimo dello 0,92% ; solo le Pubbliche Amministrazioni

19 sono escluse dalla riduzione in quanto per esse è stata confermata l aliquota dell 8,5%. I benefici delle nuove aliquote si avranno già in sede di versamento del 1 acconto IRAP 2014 ma solo se viene adottato il metodo previsionale ; infatti, se si utilizza il metodo storico, non si ha alcun vantaggio in quanto l acconto è determinato assumendo, come base di riferimento il rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2014 riportante l imposta dovuta nel 2013 calcolata sulle aliquote Una considerazione oggettiva sulla norma appare obbligatoria: la riduzione dell IRAP del 10% sulle aliquote non incide sulle componenti della sua base imponibile e certamente sarebbe stata preferibile una deduzione maggiore al fine di incentivare la produttività delle imprese. Le nuove aliquote Irap previste dal Decreto Renzi Il decreto prevede una diminuzione generalizzata delle aliquote a seconda della tipologia del soggetto:- le imprese e i professionisti beneficiano di una diminuzione dell aliquota base dal 3,9 al 3,5%; - le concessionarie dal 4,20 al 3,80%; - per le banche ed altri enti finanziari si passa dal 4,65 al 4,20%; - per le assicurazioni la riduzione va dal 5,9 al 5,30%; - per le imprese agricole l aliquota si riduce dall 1,90 all 1,70%. La novità ha effetto con decorrenza dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e, ai fini pratici, per le società aventi periodo di imposta coincidente con l anno solare la novità troverà applicazione con riferimento al periodo di imposta Tuttavia gli effetti finanziari della riduzione delle aliquote sono di fatto spostati al momento in cui le imprese verseranno il saldo del 2014 ovvero il 16 giugno 2015 e quindi al momento del versamento del primo acconto IRAP con il metodo previsionale (scadenza del 16 giugno 2014) le imprese dovranno determinare le imposte dovute sulla base di aliquote intermedie (superiori rispetto all importo dell aliquota base ridotta per effetto del decreto in oggetto). In pratica le imprese e i professionisti calcoleranno il primo acconto eventualmente dovuto ed il secondo acconto applicando l aliquota intermedia del 3,70% e in sede di saldo applicheranno l aliquota del 3,50% scomputando i maggiori acconti versati. Il vero guadagno, poco o tanto che sia, si materializza pertanto solo per coloro che calcolano l'acconto con il metodo previsionale (fatti salvi i rischi in cui la previsione dovesse risultare inesatta dando origine alla sanzione per insufficiente versamento pari al 30% dell importo non versato) e non per i contribuenti che lo calcolano con il metodo storico (si ricorda che con il metodo storico l'acconto non può essere inferiore al 101,50% dell'imposta dell'anno precedente per le società di capitale e al 100% per le ditte individuali e le società di persone).le aliquote intermedie per la determinazione degli acconti sono le seguenti : -Aziende private e professionisti 3,70%;-Banche ed enti finanziari 4,40%;-Assicurazioni 5,60%;-Imprese concessionarie 4,00%;- Produttori agricoli 1,80%. TABELLA OPERATIVA PRATICA SOGGETTI ALIQUOTA 2014 ALIQUOTA 2013 Imprese in generale 3,50% 3,90% Banche e altri soggetti finanziari 4,20% 4,65%

20 Imprese di assicurazione 5,30% 5,90% Imprese del settore agricolo (incluse coop. di piccola pesca e loro consorzi) Concessionari di servizi ed opere pubbliche 1,70% 1,90% 3,80% 4,20% Le aliquote intermedie per la determinazione degli acconti sono le seguenti : -Aziende private e professionisti 3,70%; -Banche ed enti finanziari 4,40%; -Assicurazioni 5,60%; -Imprese concessionarie 4,00%; -Produttori agricoli 1,80%. CELESTE VIVENZI

Il Quadro da compilare relativo alle deduzioni del personale è denominato IS ed è formato da diverse colonne :

Il Quadro da compilare relativo alle deduzioni del personale è denominato IS ed è formato da diverse colonne : LA DICHIARAZIONE IRAP 2012 E' prossima la scadenza della redazione del Bilancio 2011 e, come di consueto, Professionisti e Contribuenti dovranno cimentarsi con il calcolo dell imposta IRAP per l anno appena

Dettagli

IRAP 2015 : DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER IL 2014 E NOVITA' PER IL CORRENTE ANNO

IRAP 2015 : DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER IL 2014 E NOVITA' PER IL CORRENTE ANNO IRAP 2015 : DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER IL 2014 E NOVITA' PER IL CORRENTE ANNO a cura di Celeste Vivenzi Premessa generale Come noto la Legge finanziaria del 2008 ha profondamente modificato

Dettagli

IRAP determinazione imponibile

IRAP determinazione imponibile Imposta Regionale sulle Attività Produttive - IRAP L IRAP è stata introdotta nel 1997, dando seguito a moltissime polemiche, in quanto si presenta come un imposta del tutto atipica sia per quanto riguarda

Dettagli

Presupposto soggettivo/oggettivo

Presupposto soggettivo/oggettivo IRAP Principi generali Irap: acronimo di Imposta regionale sulle attività produttive. È un'imposta reale che colpisce la ricchezza in quanto tale, senza tener conto delle condizioni personali del contribuente

Dettagli

NOTA OPERATIVA N. 9/2015. OGGETTO: IRAP e il costo del personale dipendente, le nuove agevolazioni per il 2015

NOTA OPERATIVA N. 9/2015. OGGETTO: IRAP e il costo del personale dipendente, le nuove agevolazioni per il 2015 NOTA OPERATIVA N. 9/2015 OGGETTO: IRAP e il costo del personale dipendente, le nuove agevolazioni per il 2015 - Introduzione L imposta Regionale sulle Attività Produttive è una tassa che, da sempre, ha

Dettagli

La deduzione IRAP. DEDUZIONI IRAP 2013 E 2014 Art. 11 D.Lgs. 446/1997, come modificato dall art. 1, commi 484 e 485, L. 228/2012

La deduzione IRAP. DEDUZIONI IRAP 2013 E 2014 Art. 11 D.Lgs. 446/1997, come modificato dall art. 1, commi 484 e 485, L. 228/2012 DEDUZIONI IRAP 2013 E 2014 Art. 11 D.Lgs. 446/1997, come modificato dall art. 1, commi 484 e 485, L. 228/2012 LE DEDUZIONI IRAP 2013 E 2014 La quota forfetaria deducibile per ogni singolo lavoratore subordinato

Dettagli

Irap - Assunzioni a tempo indeterminato e riduzione del "cuneo fiscale" novità della l. 147/2013

Irap - Assunzioni a tempo indeterminato e riduzione del cuneo fiscale novità della l. 147/2013 Irap - Assunzioni a tempo indeterminato e riduzione del "cuneo fiscale" novità della l. 147/2013 QUADRO NORMATIVO L'art. 1, co. 132, L. 27.12.2013, n. 147 (cd. Legge di stabilità 2014) ha sostituito l'art.

Dettagli

Dott. Enrico Maria Vidali CONVEGNO ASSOCIAZIONI SPORTIVE L ATTIVITA DI ACCERTAMENTO E LA COMPLIANCE FISCALE

Dott. Enrico Maria Vidali CONVEGNO ASSOCIAZIONI SPORTIVE L ATTIVITA DI ACCERTAMENTO E LA COMPLIANCE FISCALE Dott. Enrico Maria Vidali CONVEGNO ASSOCIAZIONI SPORTIVE L ATTIVITA DI ACCERTAMENTO E LA COMPLIANCE FISCALE 1 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO Ai sensi dell art. 2 del D.Lgs. 446/97 il presupposto dell'irap e' costituito

Dettagli

Deducibilità dei canoni di leasing

Deducibilità dei canoni di leasing Circolare Monografica 11 giugno 2014 n. 1989 DICHIARAZIONI Deducibilità dei canoni di leasing Modifiche normative e gestione in UNICO 2014 di Marianna Annicchiarico, Giuseppe Mercurio La Legge 27 dicembre

Dettagli

LA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP PER IL 2012

LA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP PER IL 2012 INFORMATIVA N. 082 26 MARZO 2013 IMPOSTE DIRETTE LA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP PER IL Art. 6, DL n. 185/2008 Art. 2, comma 1, DL n. 201/2011 Istruzioni mod. UNICO 2013 Nel mod. UNICO 2013 le imprese / lavoratori

Dettagli

IRAP E COSTO DEL LAVORO : DEDUCIBILITA DAL PERIODO D IMPOSTA 2015

IRAP E COSTO DEL LAVORO : DEDUCIBILITA DAL PERIODO D IMPOSTA 2015 IRAP E COSTO DEL LAVORO : DEDUCIBILITA DAL PERIODO D IMPOSTA 2015 La Legge 190/2014, Legge di Stabilità 2015, ha previsto significative novità per soggetti IRAP con i commi da 20 a 25 dell articolo 1.

Dettagli

CIRCOLARE N. 22/E. Direzione Centrale Normativa. Roma, 9 giugno 2015

CIRCOLARE N. 22/E. Direzione Centrale Normativa. Roma, 9 giugno 2015 CIRCOLARE N. 22/E Direzione Centrale Normativa Roma, 9 giugno 2015 OGGETTO: Modifiche alla disciplina dell IRAP Legge di Stabilità 2015 2 INDICE Premessa... 3 1) Imprese operanti in concessione e a tariffa...

Dettagli

La riduzione del cuneo fiscale. La riduzione del cuneo fiscale

La riduzione del cuneo fiscale. La riduzione del cuneo fiscale La riduzione del cuneo fiscale (D.Lgs.. 15 dicembre 1997, n. 446) (art. 1, co. 266-269 269 Legge n. 296/2006) a cura di Cuneo Fiscale del datore Da cosa è dato: Costo del lavoro Retribuzione lorda - =

Dettagli

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

Corso di ragioneria generale ed applicata Prof. Paolo Congiu A. A. 2013-2014 IMPOSTE DIRETTE SOCIETÀ DI CAPITALI IRES

Corso di ragioneria generale ed applicata Prof. Paolo Congiu A. A. 2013-2014 IMPOSTE DIRETTE SOCIETÀ DI CAPITALI IRES Corso di ragioneria generale ed applicata Prof. Paolo Congiu A. A. 2013-2014 1 IMPOSTE DIRETTE SOCIETÀ DI CAPITALI IRES Imposta proporzionale sui redditi complessivi delle società. Risultato di bilancio

Dettagli

Dentro la Notizia. 15 Febbraio 2013

Dentro la Notizia. 15 Febbraio 2013 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 23/2013 FEBBRAIO/9/2013 (*) 15 Febbraio 2013 LE IMPRESE INDIVIDUALI

Dettagli

DEFINIZIONE DELLE VARIABILI IRAP ANNO D IMPOSTA 2012

DEFINIZIONE DELLE VARIABILI IRAP ANNO D IMPOSTA 2012 DEFINIZIONE DELLE VARIABILI IRAP ANNO D IMPOSTA 2012 IRAP Di seguito è riportata la definizione e la modalità di calcolo delle singole variabili contenute nelle tabelle disponibili attraverso la navigazione

Dettagli

Circolare N.147 del 23 Ottobre 2012. Legge di stabilità. Stretta sui veicoli aziendali, deducibilità dimezzata

Circolare N.147 del 23 Ottobre 2012. Legge di stabilità. Stretta sui veicoli aziendali, deducibilità dimezzata Circolare N.147 del 23 Ottobre 2012 Legge di stabilità. Stretta sui veicoli aziendali, deducibilità dimezzata Legge di stabilità: stretta sui veicoli aziendali, deducibilità dimezzata Gentile cliente,

Dettagli

Unico 2015: calcolo IRES - IRAP per le società di capitali

Unico 2015: calcolo IRES - IRAP per le società di capitali Unico 2015: calcolo IRES - IRAP per le società di capitali di Maria Vittoria Pegoli Il software Calcolo Imposte da unico 2015 consente di determinare l ammontare delle imposte IRAP ed IRES, da accantonare

Dettagli

OGGETTO: Eventi sismici del 6 aprile 2009 Ulteriori chiarimenti

OGGETTO: Eventi sismici del 6 aprile 2009 Ulteriori chiarimenti CIRCOLARE N. 50/E Direzione Centrale Normativa Roma, 10 novembre 2011 OGGETTO: Eventi sismici del 6 aprile 2009 Ulteriori chiarimenti La presente circolare intende fornire alcuni chiarimenti in ordine

Dettagli

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 La legge Finanziaria 2007 è nuovamente intervenuta sulla disciplina delle società non operative, già oggetto di modifiche da parte del Decreto

Dettagli

aggiornato al 31 luglio 2014

aggiornato al 31 luglio 2014 aggiornato al 31 luglio 2014 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi versati, a partire dal 1 gennaio 2007, dai

Dettagli

Imposte differire: le voci da controllare

Imposte differire: le voci da controllare Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 125 29.04.2014 Imposte differire: le voci da controllare Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Ai fini della rilevazione in

Dettagli

Camera dei deputati. Agevolazioni fiscali e contributive per l assunzione di determinate categorie di lavoratori

Camera dei deputati. Agevolazioni fiscali e contributive per l assunzione di determinate categorie di lavoratori Camera dei deputati XVII LEGISLATURA Agevolazioni fiscali e contributive per l assunzione di determinate categorie di lavoratori Servizio studi Dipartimenti Lavoro e Finanze 17 Giugno 2014 1 AGEVOLAZIONI

Dettagli

Unico 2012. di Giorgio Gavelli. Studio Sirri-Gavelli-Zavatta & Associati

Unico 2012. di Giorgio Gavelli. Studio Sirri-Gavelli-Zavatta & Associati Unico 2012 di Giorgio Gavelli Studio Sirri-Gavelli-Zavatta & Associati Le novità del modello Unico 2012 Il frontespizio Dichiarazione integrativa Inserita casella «Dichiarazione integrativa (art. 2, comma

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER PREVICOOPER FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER Approvato

Dettagli

Calcolo del Reddito Imponibile di una Spa ai fini IRES e IRAP

Calcolo del Reddito Imponibile di una Spa ai fini IRES e IRAP Calcolo del Reddito Imponibile di una Spa ai In base alle risultanze del Conto Economico, e tenendo conto delle le informazioni che seguono, si determini: L imponibile IRES L IRES liquidata (l aliquota

Dettagli

OPZIONE PER LA TRASPARENZA FISCALE DELLE SOCIETA DI CAPITALI: SCADENZA AL 31.12.2014

OPZIONE PER LA TRASPARENZA FISCALE DELLE SOCIETA DI CAPITALI: SCADENZA AL 31.12.2014 OPZIONE PER LA TRASPARENZA FISCALE DELLE SOCIETA DI CAPITALI: SCADENZA AL 31.12.2014 A cura di Celeste Vivenzi Premessa generale Entro il termine del 31 dicembre 2014 le società di capitali (con soci in

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Documento sulle anticipazioni pagina 1 di 3 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE La presente Nota informativa, redatta da PENSPLAN INVEST SGR S.p.A. in conformità allo schema predisposto dalla Covip, non è soggetta

Dettagli

GUIDA ALL'ACCONTO IVA 2013: SCADENZA AL 27 DICEMBRE 2013

GUIDA ALL'ACCONTO IVA 2013: SCADENZA AL 27 DICEMBRE 2013 GUIDA ALL'ACCONTO IVA 2013: SCADENZA AL 27 DICEMBRE 2013 a cura di Celeste Vivenzi Come di consueto entro il prossimo 27 dicembre 2013 scade il pagamento dell'acconto Iva per il 2013 nella misura prevista

Dettagli

730, Unico 2015 e Studi di settore

730, Unico 2015 e Studi di settore 730, Unico 2015 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 22 22.04.2015 Redditi di lavoro dipendente e assimilati La novità del Bonus Irpef Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 730 Nel quadro

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/E. OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati

CIRCOLARE N. 8/E. OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 28 aprile 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori

Dettagli

SCRITTURE E REGIMI CONTABILI

SCRITTURE E REGIMI CONTABILI SCRITTURE E REGIMI CONTABILI Parte III I regimi contabili per imprese e professionisti Dott. Alberto Marengo Dott. Umberto Terzuolo Dott. Piercarlo Bausola Regimi adottabili: I REGIMI CONTABILI PER IMPRESE

Dettagli

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA CERTIFICAZIONI INVIATE AI BENEFICIARI E PENSIONI LIQUIDATE AL 31.01.2014

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA CERTIFICAZIONI INVIATE AI BENEFICIARI E PENSIONI LIQUIDATE AL 31.01.2014 TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA CERTIFICAZIONI INVIATE AI BENEFICIARI E PENSIONI LIQUIDATE AL 31.01.2014 OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA CERTIFICAZIONI ** PENSIONI LIQUIDATE* 1^ SALVAGUARDIA

Dettagli

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti:

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: CIRCOLARE N. 05 DEL 02/02/2016 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: MAXI-AMMORTAMENTI PER I BENI STRUMENTALI NUOVI ACQUISTATI NEL PERIODO 15.10.2015-31.12.2016 PAG. 2 IN SINTESI:

Dettagli

Auto in uso ai dipendenti

Auto in uso ai dipendenti Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 23 23.01.2014 Auto in uso ai dipendenti Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette La tematica dell'utilizzo di auto aziendali da parte dei

Dettagli

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi Pag. 488 n. 6/2005 12/02/2005 Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi di Rosita Donzì La Legge 30/11/2004 n. 311, art. 1, commi da 408 a 411 (in n. 2/2005, pag. 166),

Dettagli

Deducibilità forfetaria IRAP ai fini reddituali art. 6 D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009 (Decreto anti crisi) Circ.

Deducibilità forfetaria IRAP ai fini reddituali art. 6 D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009 (Decreto anti crisi) Circ. Deducibilità forfetaria IRAP ai fini reddituali art. 6 D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009 (Decreto anti crisi) Circ. Min. n. 16/E del 14/04/2009 Deduzione a regime (periodo

Dettagli

Ditte individuali e società di persone: opzione/revoca metodo di determinazione Irap

Ditte individuali e società di persone: opzione/revoca metodo di determinazione Irap Numero 43/2014 Pagina 1 di 11 Ditte individuali e società di persone: opzione/revoca metodo di determinazione Irap Numero : 43/2014 Gruppo : Oggetto : Norme e prassi : IMPOSTE DIRETTE OPZIONE IRAP ARTT.

Dettagli

LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MANOVRA D ESTATE 2008: LA DEDUCIBILITA AI FINI IVA E PER LE IMPOSTE SUI REDDITI Il D.L. n. 112/2008, ha adeguato la normativa nazionale

Dettagli

DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO

DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO Il Diritto annuale è dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese della Camera di commercio. PER L ANNO 2012 Il D. Lgs. n. 23/2010 ha introdotto

Dettagli

CONTRIBUENTI MININI E SUPERMINIMI

CONTRIBUENTI MININI E SUPERMINIMI FONDAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI SICILIA CONTRIBUENTI MININI E SUPERMINIMI Art. 27, commi 1, 2 e 3, D.L. 6 luglio 2011, n.98 Enrico Licciardello Catania 9 febbraio 2012 Dottore Commercialista AGA Hotel

Dettagli

Studio Tributario e Societario

Studio Tributario e Societario Studio Tributario e Societario Studio Tributario e Societario Convegno Novità Tributarie 2011/2012 Genova, 19 Gennaio 2012 La tassazione delle persone fisiche come stumento di redistribuzione della ricchezza:

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE FONDO PENSIONE (iscritto al n. 1137 della Sezione Speciale I dei Fondi Preesistenti dell Albo Covip) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Dettagli

1 DEDUZIONI FORFETARIE PER GLI AUTOTRASPORTATORI PER IL 2010

1 DEDUZIONI FORFETARIE PER GLI AUTOTRASPORTATORI PER IL 2010 Pesaro, lì 24 giugno 2011 A TUTTI I CLIENTI ESTERNI LORO SEDI CIRCOLARE n. 10/2011 1 Deduzioni forfetarie per gli autotrasportatori per il 2010; 2 Autotrasportatori ed il credito contributivo al SSN versato

Dettagli

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014 CIRCOLARE N.22/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 11 luglio 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI

Dettagli

CENTRO ASSISTENZA SOCIETARIA di Cappellini Lia & C. s.n.c.

CENTRO ASSISTENZA SOCIETARIA di Cappellini Lia & C. s.n.c. CIRCOLARE N 4/2013 Tivoli, 16/01/2013 Oggetto: NOVITA DEDUCIBILITA AUTO. Spett.le Clientela, con la presente circolare siamo a comunicare che con la Riforma del mercato del lavoro, L. 28/06/2012 n. 92,

Dettagli

Periodico informativo n. 5/2013

Periodico informativo n. 5/2013 Periodico informativo n. 5/2013 Tabelle ACI 2013 aggiornate e auto in uso promiscuo ai soci e dipendenti Gentile Cliente, Le inviamo la presente per comunicarle che l ACI ha pubblicato, come ogni anno,

Dettagli

IN SCADENZA AL PRIMO DICEMBRE 2014 SECONDO ACCONTO IN MATERIA DI IMPOSTE E DI CONTRIBUTI IVS /GESTIONE SEPARATA

IN SCADENZA AL PRIMO DICEMBRE 2014 SECONDO ACCONTO IN MATERIA DI IMPOSTE E DI CONTRIBUTI IVS /GESTIONE SEPARATA a cura di Celeste Vivenzi IN SCADENZA AL PRIMO DICEMBRE 2014 SECONDO ACCONTO IN MATERIA DI IMPOSTE E DI CONTRIBUTI IVS /GESTIONE SEPARATA IL Premessa generale Entro il prossimo 01 Dicembre 2014 ( il 30

Dettagli

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale - Allegato alla Nota informativa - Documento sul regime fiscale Allegato alla Nota informativa Pagina 1

Dettagli

LEGGE DI STABILITA 2014

LEGGE DI STABILITA 2014 LEGGE DI STABILITA 2014 A cura del Sito Web Servizio Coordinamento Centri per l Impiego Provincia di Torino 7 gennaio 2014 Il Parlamento ha pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 87 della Gazzetta Ufficiale

Dettagli

221 00 COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL. 03 1.27. 20.13 - F AX 03 1.27. 33.84 INFORMATIVA N. 11/2015

221 00 COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL. 03 1.27. 20.13 - F AX 03 1.27. 33.84 INFORMATIVA N. 11/2015 Como, 3.3.2015 INFORMATIVA N. 11/2015 Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi INDICE 1 Premessa... pag. 2 2 Soggetti beneficiari del credito d imposta... pag. 2 3 Ambito oggettivo

Dettagli

Circolare N. 135 del 2 Ottobre 2015

Circolare N. 135 del 2 Ottobre 2015 Circolare N. 135 del 2 Ottobre 2015 Brevetti, disegni, modelli, software e marchi detassati con il nuovo patent box Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che il Ministero dello Sviluppo

Dettagli

Spese di rappresentanza

Spese di rappresentanza Spese di rappresentanza LE NUOVE REGOLE PER LA DEDUCIBILITA Trattamento fiscale fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 La normativa previgente non forniva una definizione di spese di rappresentanza

Dettagli

La determinazione degli interessi passivi dal reddito di impresa e la compilazione in Unico

La determinazione degli interessi passivi dal reddito di impresa e la compilazione in Unico Focus di pratica professionale di Sandro Cerato e Michele Bana La determinazione degli interessi passivi dal reddito di impresa e la compilazione in Unico Premessa L articolo 96, co.1, primo periodo, del

Dettagli

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 30 05.07.2013 Liquidazione di srl e presentazione di Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze Nelle società di capitali la fase di è un procedimento

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 3 08.01.2015 Tariffe Aci per il 2015 Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette Con il consueto comunicato di fine anno sono state pubblicate

Dettagli

OGGETTO: Consulenza giuridica Imposta regionale sulle attività produttive Deduzioni IRAP Cuneo fiscale Richiesta parere

OGGETTO: Consulenza giuridica Imposta regionale sulle attività produttive Deduzioni IRAP Cuneo fiscale Richiesta parere RISOLUZIONE N. 235/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,10 giugno 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica Imposta regionale sulle attività produttive Deduzioni IRAP Cuneo fiscale Richiesta parere

Dettagli

Circolare N.47 del 29 Marzo 2012. Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori

Circolare N.47 del 29 Marzo 2012. Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori Circolare N.47 del 29 Marzo 2012 Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

IL CREDITO IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO*

IL CREDITO IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO* IL CREDITO IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO* PRECISAZIONI SU UN OPPORTUNITA DEL MERCATO ATTUALE DELLE AGEVOLAZIONI Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.174 del 29 luglio u.s. del D.M.

Dettagli

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA CERTIFICAZIONI INVIATE AI BENEFICIARI E PENSIONI LIQUIDATE AL 13.12.2013

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA CERTIFICAZIONI INVIATE AI BENEFICIARI E PENSIONI LIQUIDATE AL 13.12.2013 TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA CERTIFICAZIONI INVIATE AI BENEFICIARI E PENSIONI LIQUIDATE AL 13.12.2013 OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA CERTIFICAZIONI INVIATE** PENSIONI LIQUIDATE* 1^

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 15 GENNAIO 2008 Informativa n. 10 ULTERIORI NOVITÀ

Dettagli

Legge di stabilità 2014: gli interventi relativi alla riduzione del costo del lavoro

Legge di stabilità 2014: gli interventi relativi alla riduzione del costo del lavoro CIRCOLARE A.F. N. 11 del 23 Gennaio 2014 Ai gentili clienti Loro sedi Legge di stabilità 2014: gli interventi relativi alla riduzione del costo del lavoro Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

Circolare Informativa n. 2/2013

Circolare Informativa n. 2/2013 Dr. Carmelo Grillo Dottore commercialista Revisore contabile Dr. Santi Grillo Consulente del lavoro - Dottore commercialista Revisore contabile Circolare Informativa n. 2/2013 Olivarella, 14.01.2013 Ai

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Fondo Pensione Complementare per i Geometri Liberi Professionisti FONDO PENSIONE FUTURA Iscritto al n. 166 all Albo COVIP DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Il presente documento integra il contenuto della Nota

Dettagli

Credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo - Provvedimento attuativo

Credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo - Provvedimento attuativo A G E V O L A Z I O N I F I S C A L I Credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo - Provvedimento attuativo 31 LUGLIO 20151 1 PREMESSA Con il DM 27.5.2015, pubblicato sulla G.U. 29.7.2015 n. 174,

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri

Dettagli

I PRINCIPALI INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE

I PRINCIPALI INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE PERSONE NON OCCUPATE NEI 6 MESI PRECEDENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO Tutti i datori di lavoro privati Tempo (a tutele crescenti) Riduzione del 40% dei contributi previdenziali a carico del datore

Dettagli

730, Unico 2015 e Studi di settore

730, Unico 2015 e Studi di settore 730, Unico 2015 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 45 20.05.2015 Nuove opzioni IRAP. Casi particolari Opzione per il metodo da bilancio Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: IRAP L articolo

Dettagli

Articolo 1 Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati

Articolo 1 Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale, Fisco, Previdenza e Riforme Istituzionali Decreto legge 24 aprile 2014, n 66 - Misure urgenti per la competitività

Dettagli

COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE la comunicazione richiede tutti i dati già presenti nelle certificazioni rilasciate ai dipendenti. In particolare i

Dettagli

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004 Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione

Dettagli

PrevAer Fondo Pensione

PrevAer Fondo Pensione Pagina 1 di 5 Documento sul Regime Fiscale aggiornato al 27 marzo 2015 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi

Dettagli

DICHIARAZIONI FISCALI

DICHIARAZIONI FISCALI QUADRO SG SOMME DERIVANTI DA RISCATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E CAPITALI CORRISPOSTI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA, O DI CAPITALIZZAZIONE NONCHÉ RENDIMENTI DELLE PRESTAZIONI

Dettagli

Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi Circolare 8 del 3 marzo 2015 Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi INDICE 1 Premessa... 2 2 Soggetti beneficiari del credito d imposta... 2 3 Ambito oggettivo di applicazione...

Dettagli

Contributi I.V.S. dovuti per l anno 2011 da artigiani e commercianti

Contributi I.V.S. dovuti per l anno 2011 da artigiani e commercianti Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121- Fax: 015 351426 Internet: www.biella.cna.it email: mailbox@biella.cna.it Certificato n IT07/0030 Contributi I.V.S. dovuti per l anno 2011 da artigiani e

Dettagli

FONDO PENSIONE APERTO UBI PREVIDENZA

FONDO PENSIONE APERTO UBI PREVIDENZA FONDO PENSIONE APERTO UBI PREVIDENZA FONDO PENSIONE ISTITUITO IN FORMA DI PATRIMONIO SEPARATO DA AVIVA ASSICURAZIONI VITA S.P.A. (ART. 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N. 252) DOCUMENTO SUL

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (Aggiornato al 23 febbraio 2015)

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (Aggiornato al 23 febbraio 2015) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (Aggiornato al 23 febbraio 2015) Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa per l adesione al fondo pensione aperto a contribuzione definita PENSPLAN

Dettagli

IRPEF: redditi da lavoro autonomo e redditi d impresa - D.P.R. 917/86 Tuir -

IRPEF: redditi da lavoro autonomo e redditi d impresa - D.P.R. 917/86 Tuir - PLANNING E CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA a.a.2013-2014 IRPEF: redditi da lavoro autonomo e redditi d impresa - D.P.R. 917/86 Tuir - 1 IRPEF IRPEF: redditi da lavoro autonomo L IRPEF è un imposta personale

Dettagli

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Art. 182 Tuir: regole di determinazione del reddito d impresa durante la fase di liquidazione; Art. 17 e 21 Tuir: condizioni e modalità per la tassazione

Dettagli

AGEVOLAZIONI FISCALI PER PRIVATI E IMPRESE COME DONARE ALL ASSOCIAZIONE CUORE AMICO FRATERNITÀ ONLUS

AGEVOLAZIONI FISCALI PER PRIVATI E IMPRESE COME DONARE ALL ASSOCIAZIONE CUORE AMICO FRATERNITÀ ONLUS AGEVOLAZIONI FISCALI PER PRIVATI E IMPRESE COME DONARE ALL ASSOCIAZIONE CUORE AMICO FRATERNITÀ ONLUS 2 Agevolazioni fiscali per privati e imprese Il sistema tributario italiano prevede numerose agevolazioni

Dettagli

Tariffe Aci per il 2014

Tariffe Aci per il 2014 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 08 10.01.2014 Tariffe Aci per il 2014 Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette In base a quanto disposto dall art. 3, comma 1 del D.Lgs.

Dettagli

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non

Dettagli

postaprevidenza valore

postaprevidenza valore postaprevidenza valore Fondo Pensione Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP) Documento sul Regime Fiscale postaprevidenza valore Per informazioni: 800.316.181 infoclienti@postevita.it

Dettagli

Reti d impresa - Profili fiscali

Reti d impresa - Profili fiscali Reti d impresa - Profili fiscali Dott.ssa Stefania Saccone Udine 10 ottobre 2013 AGENDA Rete contratto vs Rete soggetto L agevolazione fiscale Gli investimenti Il distacco del personale nella rete Altri

Dettagli

Regime contabile: ordinario o semplificato

Regime contabile: ordinario o semplificato Fiscal Adempimento La circolare di aggiornamento professionale N. 02 20.01.2014 Regime contabile: ordinario o semplificato A cura di Devis Nucibella Categoria: Versamenti Sottocategoria: In compensazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 123/E

RISOLUZIONE N. 123/E RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in

Dettagli

ESAME DI STATO DI DOTTORE COMMERCIALISTA PRIMA SESSIONE 2006 SECONDA PROVA SCRITTA DEL 29 GIUGNO 2006

ESAME DI STATO DI DOTTORE COMMERCIALISTA PRIMA SESSIONE 2006 SECONDA PROVA SCRITTA DEL 29 GIUGNO 2006 ESAME DI STATO DI DOTTORE COMMERCIALISTA PRIMA SESSIONE 2006 SECONDA PROVA SCRITTA DEL 29 GIUGNO 2006 1) La società a responsabilità limitata Y chiude l esercizio al 31/12/2005 con la seguente situazione

Dettagli

DL Milleproroghe Principali novità per le aziende

DL Milleproroghe Principali novità per le aziende DL Milleproroghe Principali novità per le aziende 11.2015 Marzo Sommario 1. PREMESSA... 2 2. PROROGA PER IL 2015 DEL REGIME DI VANTAGGIO PER L IMPRENDITORIA GIOVANILE... 2 2.1 Limite temporale della proroga...

Dettagli

SPAZIANI & LONGO ASSOCIATI

SPAZIANI & LONGO ASSOCIATI Circolare n. 11 del 28 marzo 2008 Spese auto IVA (art. 19 bis 1 DPR 633/72) Il regime di detraibilità dell Iva afferente le autovetture è stato modificato dalla Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), alla

Dettagli

1. MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L ANNO 2005. 1.1 - Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito

1. MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L ANNO 2005. 1.1 - Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito Direzione Centrale delle Entrate Contributive Roma, 25 Febbraio 2005 Circolare n. 36 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami

Dettagli

Aviva Top Pension. Documento sul regime fiscale. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione

Aviva Top Pension. Documento sul regime fiscale. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Aviva Top Pension Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (art. 13 del

Dettagli

pari o inferiori a tre volte il T.M. Inps superiori a tre volte il T.M Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps

pari o inferiori a tre volte il T.M. Inps superiori a tre volte il T.M Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps Novità introdotte dalla Legge n 147/13 in materia previdenziale e assistenziale Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall

Dettagli

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato Al fine di promuovere una stabile occupazione, la Legge di Stabilità 2015 introduce un esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo effettuate nel 2015. L introduzione del beneficio in

Dettagli

SOMME EROGATE PER PREMI DI PRODUTTIVITA /RISULTATO. A cura dell U.O. Contrattualistica e fiscalità Gennaio 2012

SOMME EROGATE PER PREMI DI PRODUTTIVITA /RISULTATO. A cura dell U.O. Contrattualistica e fiscalità Gennaio 2012 SOMME EROGATE PER PREMI DI PRODUTTIVITA /RISULTATO A cura dell U.O. Contrattualistica e fiscalità Gennaio 2012 1 MANOVRA CORRETTIVA 2011 (ARTICOLO 26 D.L. N. 98/2011 CONVERTITO IN L. N. 111/2011) Per l

Dettagli

BONUS 80 EURO, BONUS BEBÈ E TFR IN BUSTA PAGA

BONUS 80 EURO, BONUS BEBÈ E TFR IN BUSTA PAGA S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO NUOVI ADEMPIMENTI FISCALI DOPO LA LEGGE DI STABILITÀ BONUS 80 EURO, BONUS BEBÈ E TFR IN BUSTA PAGA Francesca Gerosa Commissione Diritto Tributario Nazionale

Dettagli

AZIENDA AGRICOLA DIMOSTRATIVA SRL

AZIENDA AGRICOLA DIMOSTRATIVA SRL AZIENDA AGRICOLA DIMOSTRATIVA SRL Sede in VIA PALLODOLA 23 SARZANA Codice Fiscale 00148620115 - Numero Rea P.I.: 00148620115 Capitale Sociale Euro 844.650 Bilancio al 31-12-2014 Gli importi presenti sono

Dettagli

La fiscalità della sanità integrativa

La fiscalità della sanità integrativa La fiscalità della sanità integrativa 1 Il trattamento tributario dei contributi Fonti normative Art. 10, comma 1, lettera e-ter del tuir 917/86(oneri deducibili) Art. 51, comma 2, lettera a) del tuir

Dettagli