REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE

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1 REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI DM 10 settembre 1998, n. 381: Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana. Legge 22 Febbraio 2001, n. 36: Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici. D.lgs. 1 Agosto 2003, n.259: Codice delle comunicazioni elettroniche Legge Regionale 31 ottobre 2000, n. 30: Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico. Deliberazione della Giunta Regionale 20 febbraio 2001, n. 197: Direttiva per l'applicazione della LR 31/10/2000 n. 30. Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 30: Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile. Adottato con Delibera del Consiglio Comunale n 88 del 29/11/2005 Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n 5 del 24/01/2007

2 Art. 1 - OGGETTO 1. Il Regolamento si occupa di disciplinare la corretta installazione di impianti fissi per il servizio di telefonia mobile, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nel territorio del Comune di Formigine. 2. Ulteriore obiettivo del Regolamento è inoltre quello di determinare procedure in grado di assumere iniziative di coordinamento tra i diversi gestori al fine di: a. consentire il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, per minimizzare l esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed assicurare la tutela dell ambiente e del paesaggio; b. razionalizzare la distribuzione degli impianti; c. utilizzare medesime strutture nella realizzazione di reti indipendenti; d. permettere la trasparenza dell informazione alla cittadinanza e l attivazione di meccanismi di partecipazione alle scelte. Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Le norme e prescrizioni di cui al presente Regolamento si riferiscono all'intero territorio comunale e, per quanto applicabili, risultano immediatamente precettive anche per impianti già esistenti. Art. 3 - DEFINIZIONI 1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni: a) Impianto di teleradiocomunicazione per la telefonia mobile Si tratta di un apparato ricetrasmittente finalizzato al funzionamento del servizio di telefonia mobile, costituito da antenne e/o collegamenti in ponte radio, funzionanti nella banda di frequenza compresa tra 450 e MHz, nonché dei relativi apparati tecnologici e loro strutture di contenimento (shelter) e di sostegno necessari al funzionamento degli stessi. Gli impianti di telecomunicazione per la telefonia mobile sono da ritenersi opere di urbanizzazione primaria, così come stabilito dall art.86 c.3 del D.lgs.259/03; Gli impianti di telecomunicazione per la telefonia mobile possono essere fissi o mobili. b) Sito puntuale di localizzazione di un impianto Si tratta della specifica ubicazione proposta per un apparato di cui alla lett. a) del presente articolo, identificata mediante estremi catastali, e/o via e numero civico; c) Area di ricerca 2

3 Si tratta di un ambito territoriale del raggio di 150 m all'interno del quale un concessionario 1 si propone di individuare puntualmente un sito per l'installazione di un nuovo impianto, al fine di garantire il servizio secondo gli standard previsti dalla concessione ministeriale; d) Riconfigurazione di un impianto esistente Si intende per riconfigurazione di un impianto esistente qualunque modifica che riguardi la stazione radio base o l installazione nel suo insieme, compreso l inserimento di parabole per ponti radio o altre parti di impianto connesse al servizio, che diano luogo alla emissione di campi elettromagnetici nel campo delle radiofrequenze comprese tra 450 e MHz ovvero l effettuazione di interventi modificativi dell aspetto visivo dell impianto stesso. e) Risanamento e Bonifica di un impianto esistente Per interventi, di risanamento e di bonifica di impianti esistenti si intendono le operazioni condotte sugli impianti stessi o loro parti, ivi compresa la delocalizzazione, in grado di consentire: il recupero dei valori limite o di qualità riferiti ai livelli di esposizione all'inquinamento elettromagnetico, a carico di uno o più ricettori esposti nelle condizioni corrispondenti allo stato di fatto, in conformità alle prescrizioni del vigente quadro normativo, ove superati; la compatibilizzazione dell'inserimento paesaggistico dell'impianto attraverso interventi ed opere in grado di ridurre i fattori di impatto sul paesaggio visuale, sia a carico dell'ambiente urbano che dell'ambiente extraurbano; La minimizzazione dei parametri rappresentativi dell'inquinamento elettromagnetico, a carico di ricettori esposti, con particolare riferimento ai ricettori sensibili. f) Catasto degli impianti esistenti Si intende per Catasto degli Impianti Esistenti l insieme dell archivio relativo al censimento degli impianti fissi di telefonia mobile installati nel territorio comunale - e/o che generano campi elettromagnetici a carico di ricettori compresi nel territorio comunale, ove apprezzabili strumentalmente, - corredato dei dati, delle informazioni e della cartografia di localizzazione e identificazione di ciascun impianto fisso, in modo da consentire la correlazione tra ubicazione e caratteristiche radioelettriche degli stessi, ai fini di un esaustiva valutazione dei campi elettromagnetici a carico dei ricettori esposti. g) Programma Annuale delle installazioni fisse per la telefonia mobile Si intende per Programma Annuale l insieme armonizzato delle proposte relative all'installazione di nuovi impianti fissi, riferite ad un determinato anno solare, che i concessionari dei servizi sottopongono all'amministrazione Comunale. h) Pianificazione annuale Si tratta dell Atto conclusivo relativo alla previsione di installazioni per la telefonia mobile riferite ad un determinato anno, quale definitivamente risultante dagli esiti dell'istruttoria condotta sulle proposte formulate dai Concessionari attraverso il Programma Annuale, sia riferite a singole installazioni che ad aree di ricerca, e delle controdeduzioni alle osservazioni presentate ai sensi dell art. 8 c. 3 della L.R. 30/ Per Concessionari, ai fini del presente Regolamento, devono intendersi i gestori di telecomunicazioni licenziatari o autorizzati generali ai sensi dell art.25 del CCE. 3

4 i) Ricettori sensibili Ai sensi del presente Regolamento, in attuazione delle disposizioni della LR 30/2000, sono da considerarsi ricettori sensibili: i1) le attrezzature sanitarie e relative aree di pertinenza; i2) le attrezzature assistenziali e relative aree di pertinenza; i3) le attrezzature scolastiche e relative aree di pertinenza, compresi gli asili nido. i4) gli edifici di valore storico architettonico e monumentale; i5) le zone di parco classificate A e le riserve naturali come definite ai sensi della L.R. 11/88. j) Aree di pertinenza di ricettori sensibili Per area di pertinenza delle attrezzature e/o edifici e/o complessi edilizi di cui alle lett. i 1) i 4) si intende un area recintata in dotazione esclusiva alle sopracitate attrezzature. Nel caso di aree a verde attrezzato liberamente aperte al pubblico annesse a strutture socio-assitenziali, sanitarie, ad edifici di valore storico o complessi scolastici, la nozione di area pertinenziale si estende a tali spazi. Mancando l area di pertinenza, il riferimento è costituito dalle pareti perimetrali dell edificio o complesso edilizio. k) Fasce territoriali in prossimità di ricettori sensibili Per zona in prossimità o adiacenza - di ricettori sensibili, di cui all art. 9 c. 2 della L.R. 30/2000, si intende una fascia territoriale esterna al ricettore sensibile o alla relativa area di pertinenza, qualora esista, di spessore pari a m 100. CAPO I IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE Art. 4 AUTORIZZAZIONE PROGRAMMA ANNUALE DELLE INSTALLAZIONI 1. Gli Impianti per la telefonia mobile devono essere autorizzati, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 30/2000 e ss.mm. e ii.. Tale autorizzazione sarà rilasciata dallo Sportello Unico Attività Produttive a seguito della presentazione del Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare. 2. Il Programma annuale delle installazioni fisse comprensivo della domanda di autorizzazione, in ottemperanza all'art. 8 della Direttiva per l'applicazione della L.R. 31/10/2000 n. 30 approvata con atto della Giunta Regionale 20 febbraio 2001 n. 197, deve essere redatto secondo le disposizioni del presente regolamento e nel rispetto della cartografia tematica allegata, fatte salve le disposizioni di cui al successivo art.17, presentato allo Sportello Unico istituito presso il Comune di Formigine ai sensi del DPR 20 ottobre 1998 n. 447 e ss. mm. e ii. e corredato dalla documentazione che di seguito si elenca: Cartografia aggiornata, in scala adeguata, del territorio interessato alle installazioni, con l'indicazione dei siti e/o delle aree circoscritte in cui si prevede l'installazione di nuovi impianti nonché di quelli/e su cui insistono gli impianti già installati; Elenco delle installazioni con la denominazione del sito, indicazione del foglio e mappale ed eventualmente la via ed il numero civico; 4

5 Dichiarazione del progettista abilitato resa ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale che assevera la conformità del progetto presentato alle disposizioni del Capo III della L.R. 30/2000 e ss. mm. e ii.; 3. Inoltre, per ogni singola installazione deve essere prodotta la seguente documentazione relativamente a: a) Caratteristiche del sito e dell' impianto Progetto dell'impianto in scala 1:200 (con planimetria e prospetti delle installazioni a terra e in quota); Inserimento fotografico da almeno due punti di vista, e comunque dai punti di vista ritenuti più significativi ai fini di una adeguata valutazione sull inserimento nel contesto urbanistico di riferimento, urbano o extraurbano; Altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione; Carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria; Cartografia aggiornata in scala 1:2000, (catastale, ovvero, quando disponibile, costituente estratto della cartografia relativa alle Zone Elementari di PRG), con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmittenti (rispetto al nord geografico); b) Caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione; scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmittenti, altezza del centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico); direzioni di puntamento rispetto al nord geografico, numero di trasmettitori e potenza in Watt dei canali per cella per ogni direzione di puntamento; diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione in db della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi; relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici. valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di irradiazione; valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni; dichiarazione del progettista abilitato che, ai sensi dell art.481 del Codice penale, asseveri la conformità del progetto presentato anche alle norme del capo III della Direttiva per l applicazione della L.R n.30 Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dall inquinamento elettromagnetico, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale 197/2001. Inoltre, per antenne da installare su edifici: planimetria della copertura dell edificio in scala 1:100, corredata dei prospetti verticali, e sezione significativa in scala 1:100 del tetto e dell' ultimo piano dell edificio, con il posizionamento delle antenne, con specificazione delle destinazioni d uso del piano immediatamente sottostante alla copertura. Nel caso di impianti microcellulari dovrà essere prodotta, oltre a quanto previsto al punto precedente, la seguente documentazione riferita ad ogni sito: lunghezza sbraccio; inserimento fotografico; 5

6 prospetti verticali in scala opportuna (1:50 o 1:100) con indicazione della presenza di eventuali portici; pianta in scala 1:100 riportante nel raggio di 200 m dal trasmettitore le destinazioni d uso dei luoghi in cui sia prevista permanenza prolungata di persone (abitazioni, negozi, bar con relative aree di ristoro all aperto, edicole, etc.), dovendo la planimetria essere completata con l indicazione delle distanze e altezze dei luoghi specificati; stime dei valori di campo generati in corrispondenza delle zone ritenute a permanenza prolungata in prossimità dell antenna (interno edicola, negozi ed abitazioni, etc.). In particolare, per impianti previsti in ambiente interno deve essere presentata in scala adeguata (1:50 o 1:100) la pianta del/i locale/i interessati dalla/e installazione/i con indicato il punto ove viene collocato il trasmettitore comprensiva dei locali confinanti (sezioni orizzontali e verticali). c) Titolo di disponibilità dell immobile e legittimazione ad intervenire sull'immobile Il Concessionario interessato alla realizzazione dell installazione deve fornire copia del contratto in base al quale ha la disponibilità dell immobile, porzione immobiliare o struttura su cui intende realizzare l installazione; ovvero, deve attestare mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione) la natura del titolo giuridico proprietà, affitto, comodato d uso, concessione o altro - in base al quale ha in disponibilità l immobile, porzione immobiliare o struttura su cui intende intervenire e la durata contrattualmente stabilita di tale disponibilità, sia per le finalità di cui al successivo art. 25 c. 3, sia per la dimostrazione del possesso del titolo ad effettuare legittimamente l'intervento richiesto. Tale documentazione costituisce adempimento per il catasto di cui all'art. 11 della L.R. 30/ Oltre a indicare la localizzazione puntuale degli impianti, il programma annuale può individuare altresì le aree circoscritte, di ampiezza non superiore a 150 metri di raggio dal punto ottimale di collocazione dell'impianto, dove il gestore, per garantire il servizio secondo gli standard stabiliti dalla concessione ministeriale, prevede di installare gli impianti. 5. In tal caso, l'autorizzazione riguarderà solo gli impianti localizzati in siti puntuali, mentre, per le aree circoscritte in cui si prevede di localizzare altri impianti, il Comune ne valuterà la compatibilità urbanistico edilizia ed ambientale, demandando il rilascio dell'autorizzazione alle procedure previste al successivo art Il Programma dovrà essere di norma presentato allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Formigine collegialmente dai gestori operanti sul territorio, entro il termine del 30 settembre di ogni anno secondo le modalità ed i contenuti previsti dalla direttiva regionale n. 197 del per l'applicazione della LR 30/2000 e ss.mm. e ii.. 7. In assenza della presentazione collegiale di un unitario programma armonizzato d interventi da parte di tutti i Concessionari operanti nel territorio comunale, l insieme delle proposte relative all'installazione di nuovi impianti riferite ad un determinato anno solare verranno ricollocate su un supporto cartografico unificato a cura del Comune, e la conseguente nuova codifica delle singole previsioni, sia relative ad installazioni in nuovi siti, che ad aree di ricerca dovrà intervenire non oltre 10 (dieci) giorni dal termine per la presentazione del Programma, ovvero delle proposte sostitutive presentate dai diversi concessionari. In fase di restituzione cartografica e di ricodifica delle proposte, il Comune accerta la rispondenza formale 6

7 dell annessa documentazione tecnico amministrativa alle prescrizioni del presente Regolamento, e inserisce nel Programma solo quelle conformi. Mediante Determinazione Dirigenziale si prenderà atto dell intervenuta unificazione delle proposte presentate dai singoli Concessionari e della rispondenza formale delle annesse documentazioni tecnico amministrative alle prescrizioni del presente Regolamento. Con l esecutività del provvedimento, si darà luogo alla procedura di pubblicizzazione e deposito del Programma. 8. L Amministrazione promuove, all interno del procedimento amministrativo, forme di partecipazione al procedimento medesimo sia da parte dei richiedenti gestori di telefonia mobile che da parte di altri soggetti coinvolti e concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati integrativi o sostituivi del provvedimento finale, ai sensi dell art.11 della L.214/1990 e ss. mm. e ii.. 9. Il Programma viene successivamente depositato per 30 giorni consecutivi presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune, affinché chiunque sia interessato possa prenderne visione. A tale proposito, i gestori devono indicare espressamente, all'atto della presentazione dei loro piani, quali siano i dati della documentazione tecnica che non possono essere divulgati, così come consentito dalla vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale. 10. Di tale deposito deve essere data comunicazione, mediante avviso affisso all'albo pretorio e nelle sedi comunali, sul sito Internet dell'amministrazione comunale e mediante pubblicazione su almeno un quotidiano a diffusione locale. Contestualmente si provvederà a darne informazione alla cittadinanza sottoponendolo per informazione ai Consigli di Frazione e/o ai quartieri del Capoluogo, limitatamente a quelli sul cui territorio di competenza sono previsti nuovi siti puntuali. La comunicazione in merito alla riunione dei Consigli di Frazione sarà inviata tramite posta a tutte le famiglie residenti nella frazione e/o nel quartiere dove è prevista l installazione. 11. L Amministrazione Comunale potrà, qualora lo ritenesse opportuno, attivare ulteriori azioni al fine di permettere la partecipazione al procedimento dei portatori di interessi diffusi e di altri soggetti interessati. 12. Entro il termine di trenta giorni dal compiuto deposito, sarà possibile formulare osservazioni da parte di chiunque sia interessato, titolari di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati. 13. Il provvedimento di autorizzazione dovrà contenere le controdeduzioni in ordine alle osservazioni presentate e costituirà titolo abilitativo che assorbe quello edilizio. 14. Il Programma è autorizzato dallo Sportello Unico Attività Produttive, entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione completa, nel rispetto del presente regolamento e sulla base delle valutazioni e dei pareri dall'arpa e dall'asl competenti per territorio, nonché del parere di conformità urbanistico-edilizia ed ambientale rilasciato dal gruppo di lavoro costituito ai sensi del successivo art.5, ed acquisiti tramite lo Sportello unico per le attività produttive. 15. Il rilascio del provvedimento autorizzativo verrà reso pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio, sul sito Internet dell'amministrazione comunale e mediante comunicazione scritta ai Presidenti dei Consigli di Frazione interessati. 7

8 Art. 5 COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE 1. Per valutare i programmi annuali che i gestori del servizio avranno presentato ai sensi del precedente articolo e per esaminare gli strumenti di pianificazione di telefonia mobile, è istituita la Commissione Consultiva Comunale per le stazioni radio base. 2. La Commissione consultiva è composta da: - il Dirigente dell Area 3 Territorio, Sviluppo Sostenibile e Mobilità, o suo delegato, - il Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale, o suo delegato, - il Responsabile del Servizio Ambiente e Sviluppo Sostenibile, o suo delegato, - il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, o suo delegato, - il Responsabile del Servizio Edilizia Privata, o suo delegato, - il Responsabile del Servizio Patrimonio, o suo delegato. 3. La Commissione potrà essere modificata o integrata nella sua composizione, mediante apposito atto di Giunta Comunale, in relazione alle esigenze tecniche ed istruttorie che potessero eventualmente emergere. Art.6 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE (SRB) 1. Gli impianti fissi per il servizio di telefonia mobile del tipo denominato "Stazione Radio Base" dovranno rispettare le seguenti prescrizioni: a) localizzazione E' vietata l'installazione degli impianti fissi di telefonia mobile nei recettori sensibili di cui all art.3 lettera i) del presente Regolamento e nelle rispettive aree di pertinenza (art.3 lettera j del presente Regolamento). Al fine di perseguire obiettivi di qualità e di minimizzazione delle emissioni soprattutto in adiacenza a zone con utenza sensibile è vietato installare gli impianti per la telefonia mobile nelle fasce in prossimità di recettori sensibili o delle relative aree di pertinenza (lett. k) art.3 del presente Regolamento), limitatamente alle strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche. In conformità all art.8, comma 1, della L.R. n.30/2000, al fine di ridurre i possibili impatti sul paesaggio urbano e sul patrimonio storico e ambientale è inoltre vietata la localizzazione dei suddetti impianti nei siti di interesse archeologico, così come riportati sulle tavole 5.1, 5.2 e 5.3 del P.R.G. e negli edifici e rispettive aree di pertinenza tutelati da vincoli conservativi di cui agli elaborati 4.1, 4.2 e 4.3 del P.R.G. Sempre per il perseguimento delle finalità di cui sopra, nelle zone classificate dal vigente PRG di tipo A, B, C, è possibile installare unicamente impianti di telefonia a sistema microcellulare. 8

9 La localizzazione degli impianti è comunque sempre ammessa qualora avvenga su strutture a servizio della telefonia mobile già esistenti sul territorio, con il perseguimento dell obiettivo del massimo accorpamento possibile In caso di installazioni su proprietà comunale l'autorizzazione è subordinata: - se trattasi di aree o edifici appartenenti al demanio comunale o al patrimonio indisponibile, al rilascio di concessione amministrativa con allegato disciplinare, nel quale saranno fissati tutti i patti e le condizioni ritenuti idonei dall'amministrazione Comunale; - se trattasi di aree o edifici appartenenti al patrimonio disponibile del comune, alla stipula di contratto di locazione, contenente tutti i patti e le condizioni ritenuti idonei dall'amministrazione Comunale. In ogni caso, è facoltà del Comune, in sede di rilascio dell'autorizzazione, obbligare la ditta concessionaria a garantire l'ospitalità sulla medesima installazione di impianti di altre ditte concessionarie di servizio pubblico, fatto salvo il diritto della ditta realizzatrice dell'installazione a percepire un equo compenso per l'esecuzione delle parti messe a disposizione. a1) Inserimento nel Centro Storico La localizzazione degli impianti, esclusivamente di tipo microcellulare, nel Centro Storico potrà avvenire qualora la tipologia e la disposizione degli stessi siano tali da determinare un inserimento confacente al contesto urbanistico e comunque sempre nel rispetto della normativa specifica del Centro Storico. a2) Inserimento nel territorio urbanizzato Fatti salvi i criteri ed i divieti di cui sopra, per gli impianti da realizzarsi nelle zone del territorio urbanizzato, definito così come indicato nelle tavole di P.R.G., fermi restando le prescrizioni e divieti di cui al successivo punto b) del presente articolo, cui dovranno comunque uniformarsi sia la localizzazione dei siti puntuali, che la formulazione delle proposte relative alle aree di ricerca, dovranno essere perseguite le seguenti soluzioni: Zone per la viabilità e relative fasce d'ambientazione, grandi spazi a verde, comunque secondo una progettazione integrata col contesto urbanistico di riferimento; installazioni in zona industriale e/o artigianale e/o per attrezzature tecnologiche, e/o in aree destinate a parcheggio, etc.; alloggiamento degli impianti emittenti su strutture già esistenti (pali per l illuminazione, sostegni per insegne, serbatoi acquedottistici ecc.) prevedendo a carico dei Concessionari le eventuali sostituzioni funzionali all utilizzazione; Anche in tali contesti sono ammissibili soluzioni a palo preferibilmente in area pubblica, da progettare come complementi d arredo e comunque privilegiando localizzazioni che diano luogo all interessamento di aree viciniori in cui non si preveda una reiterata permanenza umana superiore alle quattro ore. Possono inoltre essere altresì ammesse installazioni su coperture di edifici privati o pubblici, a destinazione direzionale e terziaria. Gli interventi di cui sopra dovranno in ogni caso essere attuati minimizzando l alterazione dello skyiline ed evitando comunque collocazioni di cui sia consentita una percezione visiva ampia o su cui convergano più 9

10 punti di vista, o disposte secondo allineamenti e cannocchiali prospettici caratterizzati dalla presenza di elementi qualificanti del paesaggio urbano. a3) Inserimento degli impianti nel paesaggio extraurbano L inserimento di nuovi impianti per la telefonia mobile nel territorio periurbano ed extraurbano, nel perseguire, comunque l'obiettivo di minimizzazione dell'esposizione della popolazione, deve rispondere ai seguenti criteri generali: Privilegio di localizzazioni su area pubblica o destinate ad usi di pubblica utilità in prossimità di altri sistemi tecnologici esistenti (cabine elettriche, pali, distributori di carburante, ecc.), e nel caso questo non sia possibile, in prossimità di alberature non tutelate da vincoli già presenti sul territorio; Mancato interessamento di tratti costituenti cannocchiali prospettici, di corridoi con percezione lunga (rettilinei di strade storiche, ecc.) e di spazi aperti su porzioni di campagna interessate da elementi tipici della tradizione agraria modenese (piantate, prati stabili, ecc.); Incentivazione della presenza di dispositivi emittenti appartenenti a più Concessionari su una medesima installazione fissa, in relazione alla minor densità di ricettori sensibili e compatibilmente con il rispetto dei requisiti cogenti e/o consigliati. Le apparecchiature a terra dovranno essere schermate attraverso siepi e alberature costituite da essenze tipiche locali, integrando, ove possibile, sistemi di verde già presenti sul territorio; ove, a seconda dei contesti, non risulti disponibile una sufficiente superficie al fine di realizzare un adeguata schermatura con essenze tipiche locali, le apparecchiature a terra dovranno essere interrate. la previsione di nuovi impianti fissi nelle zone agricole normali deve essere operata assegnando comunque priorità ad ubicazioni in prossimità di altri impianti tecnologici, di zone produttive, di centri di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, di cantine ed altre attività produttive, di corridoi infrastrutturali con esclusione degli eventuali assi prospettici di valore storico testimoniale costituenti soluzione di continuità nel paesaggio agrario. dovrà comunque essere sempre salvaguardata la corte agricola, qualora individuata come soggetta a recupero e risanamento delle aree libere. nella formulazione delle previsioni di nuove installazioni in aree anche indirettamente interessate dalla presenza di edifici vincolati, si dovrà tenere conto della maggiore estensione dell intorno di salvaguardia rispetto alle zone urbane, derivante dalla maggiore apertura delle visuali propria del contesto extraurbano. In particolare i valori percettivi da salvaguardare sono quelli degli edifici e del loro contesto (aree cortilive, spazi aperti adiacenti, viali d'accesso, aree verdi di pertinenza, etc.), assumendo come punti di vista le strade e gli edifici limitrofi. b) Caratteri tipologico estetici e ambientali degli impianti fissi: prescrizioni e divieti Nel rispetto dei requisiti radioelettrici prescritti o consigliati, deve essere perseguito per ogni impianto o installazione sia relativamente ai supporti, che ai corpi emittenti, che agli shelters, - il massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico contesto urbano o extraurbano di previsto inserimento, a tal fine, caso per caso, opportunamente studiando in fase progettuale forma, dimensione, materiali, colore, e collocazione specifica dell installazione per minimizzare l intrusione visiva e renderne meglio accettabile la percezione, e comunque utilizzando la miglior tecnologia disponibile; si dovrà inoltre tenere conto della conformazione architettonica dell edificio prescelto, in particolare armonizzando la posa in opera degli apparati emittenti, e/o integrandone la collocazione con eventuali elementi singolari della copertura (vani scale, torri ascensori, ringhiere di terrazzi, sottotetti, etc.). 10

11 L installazione di impianti su edifici aventi la copertura in cemento-amianto è concessa solo in casi del tutto eccezionali e può essere realizzata solo su coperture non deteriorate da agenti atmosferici che rendano possibile la dispersione di fibre di amianto. Nei casi in cui verrà autorizzata l installazione questa dovrà avvenire previa bonifica della copertura e tramite l utilizzo di imprese autorizzate a lavorare su strutture contenenti amianto. Fatte salve specifiche e motivate esigenze tecnologiche riferite alla qualità del servizio, i corpi emittenti sono da porre in aderenza al supporto e, fatta eccezione per le antenne paraboliche dei ponti radio, devono essere di tipo lamellare. Per i nuovi impianti sussiste nel territorio comunale il divieto di realizzarli dotati di supporti con tipologia a traliccio, fatta salva la posa in opera degli apparati emittenti, con minimo effetto di intrusione visiva, su tralicci destinati ad altre funzioni. Nelle installazioni su palo è vietato corredare le eventuali scale di accesso fisse di dispositivi salvavita a gabbia, risultando comunque da privilegiare le soluzioni che prevedano l accesso per ispezione o manutenzione attraverso mezzi mobili con piattaforma su elevatore, o, ove disponibili, corpi emittenti montati su dispositivi dotati di un sistema di movimentazione. c) Obiettivo di qualità relativamente al campo elettromagnetico Tutte le nuove installazioni di impianti di telefonia mobile, nonché tutti gli impianti già insediati sul territorio comunale dovranno tendere al rispetto dell obiettivo di qualità di 3 V/m, per quanto attiene alle emissioni elettromagnetiche, così come stabilito nella deliberazione di Consiglio Comunale n.91 del 29/11/2000. Si precisa che tale indicazione rappresenta un obiettivo di qualità e non un limite vincolante e che per i valori massimi di emissioni elettromagnetiche si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale in vigore. d) Norme generali Nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio, gli impianti sono soggetti al rispetto, oltre che delle disposizioni legislative e normative tecniche CEI ed UNI generali in materia, delle seguenti disposizioni specifiche: legge 46/90, 447/91 (regolamento di applicazione della 46/90), DPR 547/55 e D.Lgs 626/94 (sicurezza), Decreto Ministeriale n. 314 (telefonia), 818/84 (antincendio), norme CEI 24.1, CEI 64-8, CEI 81.1 (protezione contro le scariche atmosferiche), Decreto n. 381 del , L. 22 febbraio 2001, n. 36 e L.R. 30/2000 s.m.i. e relative direttive applicative. Art. 7 AUTORIZZAZIONE DI SINGOLE INSTALLAZIONI 1. In casi particolari, qualora trattasi di installazioni suggerite dal Comune a seguito di modifica della programmazione annuale del richiedente, o già ricomprese nelle aree di ricerca oppure per motivi di comprovato interesse pubblico, risulta possibile provvedere al rilascio di autorizzazioni per siti puntuali non previsti nel programma annuale. Le istanze per ottenere l autorizzazione all'installazione vanno presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive e devono essere corredate, oltre che dai documenti e atti richiesti per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, anche da tutta la documentazione prevista per ogni singola installazione di cui al precedente art

12 2. Le richieste di autorizzazione di impianti singoli, di cui al presente articolo, dovranno inoltre seguire le medesime forme di pubblicizzazione alla cittadinanza previste al precedente art. 4 relativo all'autorizzazione del programma annuale delle installazioni fisse. 3. Al fine di consentire il deposito contestuale di più richieste di installazione e di unificare il procedimento relativo all acquisizione delle osservazioni ed alla formulazione delle controdeduzioni, lo Sportello Unico può procrastinare le fasi di deposito ed avviso alla cittadinanza di ciascuna istanza presentata singolarmente, per un periodo non eccedente le quattro settimane. 4. E vietato presentare progetti relativi ad interventi estranei al sistema della pianificazione annuale durante il periodo di esame ed istruttoria del Programma annuale, con decorrenza dall inizio del deposito, e conclusione alla data di esecutività del provvedimenti di approvazione del Programma medesimo. 5. Le modifiche di impianti esistenti che determinino incremento di campo elettromagnetico dovranno essere sottoposte nuovamente al procedimento contenuto nel presente articolo. 6. Qualora la modifica di un impianto già autorizzato non determini incremento di campo elettromagnetico, valutato in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore alle quattro ore giornaliere, il gestore vi provvede, fermo restando di limiti previsti dalla normativa statale e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, previa comunicazione al Comune, all ARPA, ed all Azienda Unità Sanitaria Locale. La comunicazione dovrà essere corredata dalla documentazione tecnica attestante le valutazioni delle nuove misure del campo elettromagnetico, per consentire agli organismi competenti di esercitare il controllo. Art. 8 INTERVENTI SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE 1. Rientrano tra gli interventi soggetti a permesso di costruire ai sensi dell'art. 12 L.R. 31/2002 e s.m.i.: l installazione di impianti fissi di telefonia mobile; interventi di soppressione e rimozione degli impianti con relativa bonifica del sito. Art. 9 INTERVENTI SOGGETTI A D.I.A. 1. Rientrano tra gli interventi realizzabili con denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 8 L.R. 31/2002 e ss. mm. e ii. i seguenti interventi: manutenzione straordinaria ad impianti che non comportino alterazioni alla consistenza e alle forme degli stessi; sostituzione di parti della struttura portante e di componenti tecnologiche deteriorate delle stazioni purché eseguiti con elementi aventi le stesse caratteristiche e prestazioni; Art. 10 SPESE ISTRUTTORIA 1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 art. 8 L.R. 30/2000 e ss.mm.ii. le spese per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente. Con deliberazione di Giunta Comunale 12

13 n.163/ è stata definita la quantificazione delle spese, graduate a seconda della complessità dell istruttoria e secondo quanto disposto nella deliberazione Giunta Regionale n. 197 del Direttiva per l'applicazione della L.R. 30/2000. Tali somme, che verranno aggiornate periodicamente mediante deliberazione di Giunta Comunale assieme agli altri diritti di segreteria spettanti per procedimenti autorizzativi, non sono comprensive degli oneri di costruzione previsti per il rilascio del permesso di costruire, se necessario. Art. 11 REALIZZAZIONE DEI LAVORI 1. A seguito dell'autorizzazione del programma annuale, ovvero di ogni singola installazione, i gestori dovranno comunicare la data di inizio dei lavori di realizzazione degli impianti, nel rispetto dei termini temporali previsti da tali provvedimenti. 2. Entro 15 giorni dalla fine dei lavori di installazione dell'impianto tecnologico, dovrà essere data comunicazione al Comune e contestualmente trasmettere la scheda tecnica descrittiva, corredata della certificazione di conformità dell impianto, a firma di tecnico abilitato che certifichi la corrispondenza di quanto installato alle caratteristiche strutturali e radioelettriche previste dal progetto autorizzato. Art. 12 ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO 1. Almeno 7 giorni prima dell'attivazione dell'impianto dovrà essere data comunicazione scritta al Comune, con indicazione dei dati di esercizio dell'impianto. 2. Successivamente alla prima attivazione, dovrà essere data comunicazione al Comune relativamente ad ogni modifica delle caratteristiche di utilizzo dell'impianto, fermo restando l'attivazione delle procedure previste dal presente regolamento per le modifiche delle apparecchiature installate che comportino incremento dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici rispetto alle condizioni autorizzate. Art. 13 IMPIANTI MOBILI DI TELEFONIA MOBILE 1. Gli impianti di telefonia mobile installati su strutture mobili, sono soggetti alla comunicazione al Comune, da parte del gestore, quarantacinque giorni prima della loro collocazione. 2. La comunicazione al Comune di installazione di impianto mobile deve essere corredata della seguente documentazione: descrizione del tipo di iniziativa o delle motivazioni che richiedono l'installazione e relativa durata corredata dei tempi di installazione dell impianto mobile; localizzazione dell'impianto su cartografia aggiornata in scala 1:2000; parere favorevole dell'arpa e dell'ausl, che il proponente avrà preventivamente acquisito a propria cura e spese. 3. La documentazione da presentare all'arpa ed all'azienda USL per il rilascio del parere da allegare alla comunicazione è la seguente: 13

14 Caratteristiche del sito Progetto dell'impianto in scala 1:200; Altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione; Carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria; Cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmittenti (rispetto al nord geografico). Caratteristiche radioelettriche e valutazioni strumentali banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione; scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmittenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico); direzioni di puntamento rispetto al nord geografico e numero di canali di trasmissione per cella per ogni direzione di puntamento; diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione in db della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi; relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici; valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in presenza di altri impianti di teleradiocomunicazione; valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni. 4. Il Comune nei successivi trenta giorni può chiedere al gestore una diversa localizzazione comunicando l'inidoneità della localizzazione proposta. 5. Gli impianti possono essere previsti: a servizio di manifestazioni temporanee, questi possono stazionare per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima; per sopperire, in particolari periodi dell anno, all aumento del traffico, con tale procedura, potranno stazionare, nell'area prevista, una sola volta per un tempo massimo di quattro mesi; per garantire il servizio, in attesa del rilascio dell'autorizzazione per un impianto fisso, una sola volta per un tempo massimo di quattro mesi. 6. Decorsi i termini, la mancata rimozione degli impianti si configura come installazione non autorizzata e come tale soggetta alle sanzioni previste all'art. 17 della legge. 7. Gli impianti di cui al presente articolo sono tenuti al rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e non possono essere posizionati nelle aree vietate ai sensi del precedente art

15 Art. 14 CONTROLLI 1. In adeguamento ai disposti dell'art. 14 della L.36/2001 e dell'art. 16 L.R. 30/2000 e ss. mm. e ii. l'amministrazione Comunale dispone che il controllo, del livello di emissioni elettromagnetiche degli impianti fissi e mobili per telefonia mobile esistenti sull intero territorio comunale sia effettuato per il tramite del servizio ARPA e della sua rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici. 2. Gli esiti di tale monitoraggio saranno resi noti alla popolazione mediante pubblicazione periodica all Albo Pretorio, sulla pubblicazione periodica comunale e sul sito Internet comunale, nonché mediante ogni ulteriore forma di comunicazione ritenuta idonea. Art RISANAMENTI 1. Per quanto riguarda la riduzione a conformità degli impianti esistenti di telefonia mobile che non rispettano i limiti ed i requisiti previsti dalla normativa vigente, si applica quanto previsto all'art. 10 della LR 31 ottobre 2000 n. 30 e s.m.i.. Art. 16 SANZIONI 1. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste verranno applicate le sanzioni di cui all art.17 della L.R. 30/ e dell art. 15 della L , n.36. Art.17 CARTOGRAFIA TEMATICA 1. I recettori sensibili, il perimetro dei Centri Storici, quello del territorio urbanizzato, gli impianti esistenti e quelli autorizzati annualmente sono individuati in apposita cartografia tematica, da aggiornarsi annualmente al momento dell approvazione del piano annuale. Per quanto attiene invece le zone A, B, C, i siti di interesse archeologico e gli edifici e rispettive aree di pertinenza tutelati da vincoli conservativi, si fa riferimento alla cartografia allegata al vigente PRG. 2. La cartografia è da intendersi come strumento a supporto del presente Regolamento, al fine di individuare le aree e gli edifici di cui al precedente comma 1 del presente articolo. Il disposizioni del presente regolamento si applicano pertanto anche ad eventuali recettori sensibili non riportati in cartografia. 3. Su specifica cartografia, che diverrà parte integrante del presente Regolamento, verranno riportati i contenuti del Piano di localizzazione di cui al successivo art.18. Art.18 PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE 1. Il Regolamento dovrà essere integrato mediante opportuno Piano di Localizzazione per i nuovi impianti di telefonia mobile, che verrà sottoposto all approvazione da parte del Consiglio Comunale, entro sei mesi dall approvazione del presente Regolamento 15

16 2. Il Piano di localizzazione sarà finalizzato al corretto posizionamento di nuove Stazioni Radio Base per telefonia mobile, sia nel rispetto del principio di minimizzazione che nel rispetto delle aree sensibili ed alla ricollocazione di impianti già presenti sul territorio, sia per l ottimizzazione della radio-copertura per i servizi di telefonia di terza generazione UMTS, DVB-H, sia per l ottimizzazione dell impatto ambientale ed urbanistico. 16

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