R E P U B BLICA ITALIANA IL TRIBUNALE DI BELLUNO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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1 R E P U B BLICA ITALIANA IL TRIBUNALE DI BELLUNO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e P e nale di B elluno, riunito i n C a mera d i C o n siglio e composto dai Sigg. Magistrati: - dott. U. GIACOMELLI P residente - dott. C. SCIAVICCO Giudice d o tt. G. ZANON Giudice Rel. H a pronunciato la seguente S E N TENZA N ella causa civile p romossa con a tto d i citazione n o tificato in data da: B.L. rappresentata e difesa dall Avv. A.M.Sgarbi, d all Avv. R.Pilutti d i Modena e d a ll Avv. G.Azzalini d i B elluno quest ultimo a n che quale d o miciliatario come da mandato a margine dell atto di citazione. ATTR I C E C ONTR O D.L A. D.LU. D.LO. D.MA. R.E. R.F. R.V. rappresentati e d i fesi dall Avv. F.De P i lati di Trento e dall Avv. P.Zaglio di B e lluno q u e st ultimo a n che q u ale d o miciliatario come da mandato i n calce a l le copie notificate dell atto di citazione. C ONVENUTI OGGETTO: pagamento legato testamentario. C ausa i scritta a ruolo in d a ta a l n R.G. e ritenuta i n d e cisione all udienza del sulle seguenti conclusioni: C onclusioni dell attrice: C ontrariis rejectis voglia l Ill.mo Tribunale di Belluno: 1

2 A ) INVIA ISTRUTTORIA: a ) confermare l o rdinanza e p e r l effetto ordinare a n o rma dell art c.pc, alla Banca P o p olare S vizzera d i Horen (ZH S chwe i z) e a lla Zurcher K a n tonalbank filiale di H o rgen (ZH S ch we i z) di produrre in g i udizio contratti di conto corrente, d i deposito titoli, di custodia, l ibretti d i d e posito nominativi e al p o rtatore, e stratti conti, i n testati o cointestati a D.A.M., e q uant altro p o ssa dirsi d i a ppartenenza d e lla S i g ra D.A.M., n onchè l a copia d ella d o cumentazione relativa alle varie o p e razioni a d e ssi relativi, per i l p e riodo / (data d i morte) e d in particolare d i completare l esibizione e d i fornire chiarimenti e l a documentazione b a n caria relativa a lle o p e razioni di versamento e di prelievo e ffettuate sui conti e N p e r l a B A NCA P OPOLARE S V IZZERA e N e N per la ZURCHER K A N TTONALBANK, con particolare riferimento, per i versamenti, alla p rovenienza d elle somme (assegni e relative copie i n tegrali contanti, C /C, d epositi o a l tro) e, p e r i p relievi, alla u tilizzazione delle somme (depositi i n a l tri C /C, n egoziazione mediante a ssegni, b onifici, i n vestimenti in titoli o certificati, ecc.), nonché l a documentazione relativa alla apertura e d e stinzione dei conti citati, d a a cquisirsi nelle forme p reviste d agli a ccordi i n ternazionali i n materia e i n p a rticolare d allo scambio d i N o te tra Italia e S vizzera del relativo a lla trasmissione d e gli a tti giudiziari ed e xtragiudiziari e d e lle commissioni i n materia civile e commerciale (pubblicata sulla G.U. n. 243 d el 1 5.l0.88) che prevede la competenza del Tribunale Federale S vizzero e d ei vari Tribunali Superiori dei Cantoni a corrispondere direttamente con le autorità i ta l iane, con concessione di un congruo termine per tale e sibizione; b ) revocare l ordinanza / e p e r l effetto a mmettersi C TU calligrafica sulla scheda testamentaria della d e funta D.A.M. p u bblicata dal N o taio Taveggi il col N /8960 di R p con riferimento a lla d a ta d i redazione del testamento d a parte della d e funta; e ) o rdinare a n o rma d e ll art cpc, a lla CARIVERONA S.p.a., o ra U N ICREDIT B A N C A, agenzia d i L a mon: 1) fornire chiarimenti e p rodurre la documentazione b a n caria relativa a l le o p e razioni d i versamento in p a rticolare L i re in d a ta ; L i re in d a ta 1 l.l.93 OPEAZIONE E S TERO; L i re i n d a ta OPERAZIONE E S TERO) e di p relievo (in p a rticolare L ire in data ; Lire i n d a ta ; L i re in d a ta con a ssegno; Lire i n data con a ssegno) e ffettuate sul c/c n con p a rticolare riferimento, p e r i versamenti., alla provenienza d elle somme (assegni e relative copie integrali, contanti, c/c, depositi o altro) e, p e r i p relievi, a lla u tilizzazione delle somme (depositi i n a l tri c/c, negoziazione mediante altri a ssegni, investimenti i n titoli o certificati, e cc.); 2 ) d i p rodurre la copia degli e stratti conto per i l c/c n relativi a ll anno 1992 e all anno

3 N E L MERITO: B ) condannare i S i g g.ri D.LU., D.LA., D.MA., D.LO., R.E., R.F. e R.V., ciascuno in p roporzione della q uota e reditaria e i n forza d el l egato d i sposto d alla defunta D.A.M. con testamento o lograto pubblicato il 10 a p rile con a tto Notaio A l e ssandro Gandolfi Taveggi Fep.N. 7 l220/89o, a corrispondere a lla S i g ra B.L. la somma d i (quattromilioninovecentonovantacinquemila) Franchi S vizzeri (già d e tratto l acconto di Franchi S vizzeri) o vvero la corrispondente somma in E u ro secondo il cambio esistente al momento d ell effettivo p a gamento, oltre agli interessi legali dal aprile 1996 fino al saldo. C ) con vittoria di spese, competenze e onorari del legale. D ) rigettare ogni a l tra d o manda p roposta d ai convenuti perché totalmente infondata in tatto e diritto. E ) IN V IA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi i n cui il Giudice ritenesse a pplicabile l art. 654 CC., accertare e dichiarare che il legato d i sposto dalla defunta D.A.M., a favore della Sig.ra B.L. con p roprio testamento olografo p u bblicato i l 10 aprile con a tto Notaio A l e ssandro Gandolfi Taveggi R ep. N /8960, è p a ri a (cinque m i lioni) franchi S vizzeri e conseguentemente, condannare i S i gg.ri D.LU., D.LA., D.MA., D.LO., R.E., R.F. e R.V., a corrispondere a lla S i g.ra B.L. l a somma di (quattromilioninovecentonovantacinquemila) franchi S vizzeri (già d e tratto l acconto di franchi svizzeri) o vvero l a corrispondente somma in E u ro secondo il cambio esistente al momento d ell effettivo p a gamento oltre agli interessi legali dal fino al saldo, ovvero per i potesi d i a ccertata non sussistenza di una somma d i tale entità n e l p a trimonio della defunta a l momento della sua morte, condannare i convenuti a l p agamento i n favore dell attrice, e in adempimento d el l egato, della maggior somma esistente n e l patrimonio della defunta, a n o rma del 2 comma a rt C.C., i n franchi S vizzeri o vvero in E u ro secondo i l cambio e sistente al momento d e ll effettivo p a gamento, oltre a gli interessi legali dal fino al saldo. E ) Con vittoria di spese, competenze e onorari del legale - C onclusioni dei convenuti: V o glia l Ill.mo Giudice adito: - in via p rincipale n el merito: respingersi l e d o mande a ttoree in quanto i n fondate in fatto ed in d i ritto e d ichiarare p rivo di e ffetto il legato per i l q u ale è causa ai sensi dell art cc. e q uindi condannare l attrice a lla restituzione dei 5000 franchi già incassati; - nel merito in via subordinata: contrariis rejectis, d a to a tto che l oggetto d e l legato contenuto nel testamento d.d , 3

4 p u bblicato sub. Rep. N /8960 N o taio A l e ssandro Gandolfi Taveggi di B o rgo V alsugana concerneva l a somma di franchi svizzeri o vvero , dichiarare l entità del l egato d o vuto a lla signora B.L. i n franchi svizzeri o vvero e q u indi d i chiararsi che n u lla è d o vuto dagli o dierni convenuti alla signora B. a q u alsiasi titolo; S e mpre i n via subordinata: o g ni d o manda e d eccezione a vversaria d i sattesa, dichiararsi l annullamento d e l testamento d.d , p u bblicato sub. Rep. N /8960 N o taio A l e ssandro Gandolfi Taveggi di B o rgo V alsugana p e r e rrore o stativo da parte della S i g nora D.A.M. e /o l annullamento d el testamento de q uo p e r i n capacità di i n tende e d i volere d e lla testatrice al momento i n cui fu redatto per la g rave malattia d a cui l a stessa all epoca e ra a ffetta e quindi condannarsi per l oggetto l a ttrice alla restituzione d ella somma di franchi svizzeri; i n via riconvenzionale: condannarsi l odierna a ttrice al pagamento della somma pari al d a nno conseguente a lla svalutazione del franco svizzero rispetto a lla l i ra i taliana sulle somme d e positate sul conto corrente n p resso la Zurcher Kantonal B a n k, filiale d i H o rgan, d al giorno a l d ì del saldo, o vvero a lla somma che p a rrà di g iustizia. C on vittoria di spese, d i ritti e d onorari di causa o l tre a e spressa richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. S volgimento del giudizio C on a tto d i citazione n o tificato a mezzo del servizio p o stale in d a ta B.L. conveniva in giudizio D.LA., D.L U., D.LO., D.MA., R.E., R.F. e R.V. chiedendone la condanna, ciascuno i n p roporzione d ella q uota e reditaria ed i n forza d e l legato d i sposto dalla d e funta D.A.M. con testamento o lografo p u bblicato il con a tto N o taio A l e ssandro Gandolfi Taleggi Rep. n /8960, a corrisponderle l a somma di franchi svizzeri (già detratto l a cconto di franchi svizzeri) o vvero l a corrispondente somma in l ire i taliane secondo i l cambio e sistente al momento d e ll effettivo p a gamento, oltre a gli interessi legali dal al saldo; con vittoria di spese di lite. S i costituivano i convenuti, e ccependo p reliminarmente i l difetto d i competenza d e l Tribunale adito, per e ssere competente il Tribunale di Trento; nel merito chiedevano i l rigetto d ella domanda a ttorea e che il l egato o ggetto d i causa fosse d i chiarato privo di e ffetto a i sensi d ell art.654 c.c., con condanna dell attrice a lla restituzione d e i franchi svizzeri già incassati. In via subordinata chiedevano che, d a to a tto che l oggetto del l egato contenuto nel testamento concerneva l a somma di franchi 4

5 svizzeri e non quella e rroneamente i ndicata di di franchi, fosse dichiarata l entità del legato dovuto a B.L. in franchi svizzeri e quindi che n ulla era d o vuto d ai convenuti all attrice a q u alsiasi titolo. S e mpre in via subordinata chiedevano che fosse d i chiarato l annullamento del testamento p e r e rrore ostativo da p a rte d ella testatrice e /o l annullamento del testamento medesimo per incapacità d i intendere e d i volere d e lla p redetta i n q u anto a ffetta da g rave malattia e quindi che l a ttrice fosse condannata a lla restituzione della somma di franchi svizzeri. In via riconvenzionale chiedevano l a condanna d e ll attrice a l p a gamento della somma p a ri a g li i n teressi calcolati a l tasso l egale b a n cario vigente i n S vizzera sulle somme depositate sul c/c n p resso la Zurcher Kantonalbank, filiale d i Horgen, d al giorno al saldo. C on sentenza n.327 del il Tribunale respingeva l eccezione d i i ncompetenza territoriale sollevata da p a rte convenuta e rimetteva la causa sul ruolo del Giudice istruttore per l assunzione delle p rove o rali a mmesse (interpello d ell attrice, p rova testimoniale richiesta dai convenuti). L a causa andava n u o vamente a sentenza a ll udienza d el e veniva rimessa i n istruttoria con ordinanza d ell 8 / , con la q u ale il Collegio ordinava a Cariverona B a n ca s.p.a., agenzia di L a mon e a lla Cassa R urale di Castello Tesino s.c.a.r.l., filiale di Lamon l esibizione della documentazione relativa ad e sistenza, contenuto ed o p e razioni e ffettuate, di conti correnti, depositi titoli,libretti di d eposito n o minativi o a l p o rtatore, intestati o cointestati a D.A.M. d al alla d a ta della sua morte, avvenuta il L ordine di e sibizione veniva rinnovato più volte, in considerazione d ell invio da parte delle banche di documentazione incompleta. C on o rdinanza 5 / il Giudice istruttore richiedeva p e r rogatoria a ll autorità straniera d i p rocedere all esecuzione dell ordine d i esibizione, n e i confronti della B a n ca P o polare S vizzera d i Horgen e d ella Zurcher K a n tonalbank, filiale di Horgen d e lla documentazione relativa ad e sistenza, contenuto ed o p e razioni e ffettuate, di conti correnti, depositi titoli, libretti di d eposito nominativi o a l portatore, i n testati o cointestati a D.A.M. d al 1992 alla d a ta della sua morte, a vvenuta i l Infine, assegnato termine p e r i l deposito di osservazioni a lla d o cumentazione da u l timo e sibita, l e parti all udienza del p recisavano l e conclusioni i n e p igrafe riportate e la causa, p revia 5

6 concessione dei termini per il d e posito d e lle comparse conclusionali e d elle memorie di replica, veniva rimessa alla decisione del Collegio. Motivi della decisione Il presente g iudizio h a a d o ggetto la domanda d e ll attrice B.L. di a d e mpimento del l e gato disposto a suo favore da D.A.M. con il testamento o l ografo d a tato pubblicato d a l notaio A. Gandolfi Taleggi di Borgo Valsugana (TN) il N /8960. C on i l ridetto testamento l a de cuius, d o po a vere i stituito eredi l e due sorelle LU e LA. e d i cinque figli della sorella premorta E., disponeva a favore di B.L., M.M. e V.T. u n legato, per l ammontare di franchi Svizzeri ciascuna. D i tale legato l attrice chiede il p a gamento a gli e redi, che hanno a ccettato puramente e semplicemente l eredità d i D.A.M., a ssumendo l applicabilità nel caso di specie dell art.653 c.c., in q uanto si tratterebbe d i legato d i cosa determinata solo n e l genere, valido a n che q u alora l a somma indicata non si trovi n el patrimonio relitto d a lla testatrice ed i n via subordinata d e ll art.654, secondo comma, c.c., in b a se alla quale se la cosa si trova nel patrimonio del defunto a l tempo d ella sua morte, ma non nella q uantità d e terminata, i l l egato h a e ffetto p e r la quantità che vi si trova.. A l l accoglimento d ella domanda a ttorea si o ppongono i convenuti, i n vocando invece l applicabilità della norma d i cui all art.654, p rimo comma, c.c., per cui i l l egato n o n a vrebbe e ffetto, n o n trovandosi una tale somma nel patrimonio della testatrice. V a n no tuttavia p reliminarmente e saminate i n ragione della p riorità l ogico-giuridica che l e connota - le d o mande svolte in via subordinata d ai convenuti, i q uali chiedono che i l Tribunale a ccerti l errore ostativo d ella testatrice, dando a tto che l oggetto d el legato contenuto nel testamento concerneva l a somma di franchi svizzeri e non quella e rroneamente i n dicata di di franchi, e p ronunci l annullamento del testamento p e r e rrore ostativo o per i n capacità d i i n tendere e di volere della de cuius in quanto affetta da grave malattia. Il Collegio deve q uindi innanzitutto valutare se n e l caso di specie la testatrice sia i n corsa in e rrore o stativo, o ssia se vi sia d i vergenza tra l a d ichiarazione e la reale volontà d ella testatrice i n o rdine alla i ndicazione dell oggetto del legato. A q uesto fine, quando cioè si deduca u n a d i vergenza fra d i chiarazione e d e ffettiva volontà, l interprete n on incontra i n o ti limiti i n terpretativi segnati d alla dichiarazione, che n ella specie è indubbiamente d i per sé chiara e quindi tale d a n o n lasciare spazi alla ricerca del preciso significato da a ttribuire ad e spressioni e quivoche, ma p e r d e finizione 6

7 d e ve i n dagare sull effettiva volontà d el testatore, senza e ssere condizionato dalla d i chiarazione, sulla base d i ogni u tile elemento, testuale come extratestuale. S i ffatta i ndagine è consentita dall art c.c. che d i sciplina i casi d i erronea i n dicazione d ella p e rsona d ell erede o d el legatario o d e lla cosa che forma oggetto della d i sposizione, p revedendo che q uesta h a e ffetto quando la persona o la cosa possa essere comunque individuata dal contesto del testamento o altrimenti (v. Cass n.141). L a disposizione citata, che costituisce u n estensione ed u n completamento d ella regola d i interpretazione soggettiva posta d all art.1362 c.c., introduce un limite a lla rilevanza d ell errore o stativo (che di per sé comporterebbe l invalidità d ella disposizione) e permette d i a ttribuire e fficacia a d un intenzione che n o n si è a d eguatamente o g gettivata nella scheda testamentaria, superando i l p rincipio e rmeneutico secondo i l quale i dati linguistici della dichiarazione segnano il limite estremo delle varianti di significato ammissibili. P e rtanto e ssa va i n tesa, come o sserva autorevole d o ttrina, i n senso a mpio, con riferimento a tutte l e ipotesi d i errore o stativo cioè d e terminate da d i strazione, lapsus o i gnoranza d el significato del l inguaggio u sato che incidano sull identificazione dell erede, d e l l egatario o d ella cosa, q uando la denominazione o i ndicazione erronea n o n è a c cessoria ed irrilevante, costituendo l elemento che individua la p e rsona o l oggetto della disposizione. N el caso di specie ritiene il C o llegio che l erroneità dell indicazione d ella cosa o ggetto d el l egato p e r cui è causa risulti tanto d al testamento stesso che d a e lementi e xtratestuali, comunque relativi alla testatrice, di seguito illustrati. D alla documentazione p rodotta i n causa dai convenuti e dall esito degli o rdini d i e sibizione d isposti p resso vari istituti bancari, a n che e steri - C a riverona B a n ca s.p.a., agenzia d i L a mon; Cassa Rurale d i C a stello Tesino s.c.a.r.l., filiale di L a mon; B a n ca P o p olare S vizzera di Horgen; Zurcher K a n tonalbank, filiale di H o rgen volti a d a cquisire la d o cumentazione relativa ad e sistenza, contenuto ed o p e razioni e ffettuate, di conti correnti, depositi titoli, libretti di d eposito n o minativi o a l p o rtatore, intestati o cointestati a D.A.M. d al alla d a ta della sua morte, a vvenuta i l , è e merso che la testatrice d i sponeva, nel periodo indicato, di un p a trimonio liquido e d in titoli d i valore o scillante tra i 700 ed i 500 milioni di lire, a seconda che si p renda come riferimento l anno 1 992, l anno 1994 o la d a ta della morte. E ra inoltre titolare di b e ni immobili i ndicati n ella d ichiarazione d i successione dal valore catastale di lire P u r a fronte di siffatta consistenza p a trimoniale, secondo l attrice sarebbe a s solutamente n o rmale che l a testatrice a bbia d i sposto a suo 7

8 favore un l egato pari realmente a di franchi svizzeri, e di a l tri due legati d i identico i mporto a favore d i a l tre due beneficiarie, M.M. e V.T., per un i mporto complessivo d i d i franchi svizzeri, l equivalente, all epoca, di circa 19 miliardi di vecchie lire. P e r contro, il Tribunale ritiene del tutto i llogico che l a d e cuius possa a vere voluto d i sporre d i risorse finanziarie i nesistenti n el suo p a trimonio, dovendosi al contrario p resumere che la stessa fosse senz altro consapevole della consistenza e ffettiva d elle p roprie sostanze. Né le clausole n e lle q u ali sono stati d i sposti i legati possono l eggersi disgiuntamente d all intera scheda testamentaria, nella quale la medesima testatrice manifesta con chiarezza la volontà di lasciare tutti i suoi beni, al n e tto dei legati, agli eredi sorelle e nipoti rendendo così del tutto trasparente ed i n equivoca la convinzione d i ripartire i l p roprio e ffettivo a sse e reditario i n modo tale d a soddisfare tutti i soggetti a vario titolo b e neficiati senza volerli onerare di u n l egato del tutto sproporzionato al valore dell asse. V a p o i considerato il tenore letterale complessivo d el testamento; dallo stesso - redatto quando la testatrice era q u a si settantenne - si e vince u n uso non a ppropriato d ella lingua i ta l i ana, coerente con l a circostanza, pacifica i n causa, che la stessa a vesse p e r molti anni l a vorato e vissuto in S vizzera (cfr. Tribunale Vallo della Lucania, i n Giur.it. 2002, 2070, che a fferma l ammissibilità d ell interpretazione del testamento q uando sia e vidente, alla stregua d ell interpretazione soggettiva, che i l testatore è incorso in e rrore o stativo). Tenuto q uindi conto della consistenza del p a trimonio d ella de cuius, d el contenuto complessivo della scheda testamentaria, d elle incertezze (linguistiche, sintattiche e g rammaticali) e mergenti n el testamento, d ella l unga residenza p rima i n S vizzera e da ultimo i n Italia, d el p o ssesso d i conti bancari p a rte in S vizzera, e spressi in franchi svizzeri, e p a rte in Italia, e spressi i n l i re i taliane, è d a ritenere che la testatrice s ia i n corsa i n e rrore n e lla indicazione n u merica dell importo d ei legati, confondendo tra e , sempre i n franchi svizzeri, errore che appare verosimile tenuto conto del rapporto d i cambio tra franco svizzero e l i ra i taliana e conseguentemente della variazione del d a to n u merico, a p p rossimativamente a parità d i valore, p e r circa tre zeri. L e rrore i n cui è incorsa l a testatrice a ppare p e r q u alche aspetto simile e p a ragonabile a quello in cui molti cittadini i taliani sono i n corsi a seguito del passaggio dalla lira all euro, confondendo talora fra milioni d i e u ro e i milioni di lire, i n forza d ell abitudine a ragionare in lire. L a conclusione cui i l Collegio ritiene di dover p e rvenire coincide oltre tutto con l interpretazione d a ta alla volontà d ella testatrice d alle altre 8

9 d u e parti legatarie, che pur a vendo una p o sizione giuridica e di i n teresse coincidente con q u ella dell odierna a ttrice, n o n h a nno mostrato dubbi di sorta i n o rdine a ll interpretazione d el testamento ed h a nno accettato ciascuna un legato di franchi svizzeri. Tenuto conto d elle circostanze sopra e videnziate, il C ollegio ritiene p e rtanto che la testatrice abbia e rroneamente indicato l importo d e lla somma l egata, in franchi S vizzeri intendendo i n vece riferirsi a franchi Svizzeri. In a pplicazione d ell art.625 c.c. è q u indi possibile, in deroga al p rincipio secondo cui l e d i sposizioni testamentarie d e bbono risultare d al testamento, o perare una correzione o rettifica d e lla dichiarazione viziata d a errore ostativo, sostituendone il significato con quello che e ssa a vrebbe a vuto nel caso in cui i l testatore n o n fosse caduto n ell errore. R i tenuto p e rtanto che nel caso d i specie l a d e cuius intendesse e ffettivamente riferirsi a franchi S vizzeri, anziché a d i franchi S vizzeri l a disposizione testamentaria va i n tal senso rettificata. P o i ché risulta, p e r a mmissione della stessa B.L., che tale importo l e è g ià stato versato dagli e redi all attrice, null altro a tale titolo spetta a lla predetta in adempimento del legato per cui è causa. L a d o manda a ttorea va q uindi rigettata, mentre le ulteriori domande d i p a rte convenuta svolte i n via subordinata rimangono a ssorbite d alla correzione della disposizione nel senso sopra indicato. Quanto a lla d o manda riconvenzionale formulata d ai convenuti e volta a d o ttenere il risarcimento dei d anni d e terminati d al congelamento d ei fondi p a trimoniali della d e cuius depositati p resso l a Zurcher K a n tonalbank, e ssa va rigettata per non a vere i convenuti p rovato l entità e la d u rata d el preteso b locco, non risultando a tal fine sufficiente la produzione della lettera dd della citata banca svizzera (v. d o c. 5 fascicolo d i parte convenuta); i n o g ni caso l a ttrice si e ra l imitata a chiedere alla ridetta b anca informazioni e n o n l effettuazione a suo favore d i pagamenti, come dalla stessa e spressamente ribadito con telegramma (v. d o cc. da 6 a 1 3 fascicolo di parte attrice. N eppure può trovare a ccoglimento l a d o manda di condanna dell attrice e x a rt.96 c.p.c., in d i fetto di d imostrazione d ella concreta ed e ffettiva e sistenza di u n d anno patito d a p a rte dei convenuti in conseguenza del comportamento processuale d ell attrice soccombente (v. Cass. 4 n o vembre 2005 n.21393; Cass. 12 dicembre 2005 n.27383) 9

10 L e spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza d ell attrice. P.Q.M. Il Tribunale di B e l luno i n composizione collegiale, d e finitivamente p ronunciando, nella causa p romossa da B.L. n e i confronti d i D.L U., D.L A., D.MA., D.LO., R.E., R.F. e R.V., o gni altra d o manda ed eccezione reietta, - rigetta la d o manda a ttorea e l a domanda riconvenzionale d ei convenuti; - accerta e dichiara che i l legato d i sposto d a D.M.A. con testamento o lografo p u bblicato il con a tto N o taio A l e ssandro Gandolfi Taleggi Rep. n /8960 a favore di B.L. h a ad o ggetto l importo di franchi svizzeri, così rettificando l a corrispondente d i sposizione testamentaria; - condanna l attrice a l p a gamento delle spese d i lite a favore di p a rte convenuta, che liquida i n complessivi euro ,13, di cui e u ro 5.838,42 per diritti e d e u ro ,20 p e r o norari, oltre spese g e nerali, IVA e CPA come per legge. B e lluno, 17 ottobre 2007 IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST. IL CANCELLIERE D E P OSITATA IN CANCELLERIA IL 2 9 gennaio 2008 IL CANCELLIERE 10

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