LA CITTADINANZA ITALIANA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "LA CITTADINANZA ITALIANA"

Transcript

1 LA CITTADINANZA ITALIANA NORMATIVA ATTUALMENTE IN VIGORE: L n. 91 Nuove norme sulla cittadinanza ( entrata in vigore il ) D.P.R n. 572 Regolamento di esecuzione della legge n. 91 recante nuove norme sulla cittadinanza. D.P.R n. 362 Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana. L n. 379 Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenenti all'impero austroungarico e ai loro discendenti ( entrata in vigore il ) L n. 124 Modifiche alla legge n. 91, contenenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti.l ACCORDI INTERNAZIONALI ATTUALMENTE IN VIGORE: Trattato di San Germano con l'austria in data Trattato di Pace di Parigi tra l'italia e le potenze alleate e associate in data Trattato di Osimo tra l'italia e la Iugoslavia in data ratificato con Legge n. 73 Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanze plurime, Strasburgo in data , ratificata con legge n. 876 Secondo protocollo di emendamento alla Convenzione di Strasburgo, reso esecutivo con legge n Occorre tener presente che l'art.20 della legge 91/1992 prevede che tutto ciò che si è verificato anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa sia regolato dalla legge vigente all'epoca in cui si sono verificati gli eventi. Pertanto è continuo il riferimento alla normativa pregressa: L n. 555 Cittadinanza italiana L n. 151 Riforma del diritto di famiglia L n. 123 Disposizioni in materia di cittadinanza L n. 180 Modificazioni dell art. 5 della legge n. 123 recante disposizioni in materia di cittadinanza

2 Iniziamo l'affronto della cittadinanza attraverso l'esame dei suoi istituti principali: la cittadinanza per nascita, l'acquisto, la perdita ed il riacquisto della cittadinanza CITTADINANZA PER NASCITA Art. 1 della legge 91/1992 1) E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini; b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. 2)E' considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza. La cittadinanza per nascita o per origine non si acquista ma viene attribuita in base a criteri attribuiti per legge. In Italia ai fini della determinazione della cittadinanza, l applicazione dello jus sanguinis ha mantenuto la sua preminenza. Quando per noi diventa interessante il criterio di attribuzione della cittadinanza secondo lo iure loci? Quando il soggetto nasce sul territorio italiano e non è possibile applicargli lo ius sanguinis perchè: -di lui non si conosce la discendenza -o appartenente ad uno stato il quale non gli riconosce il possesso della cittadinanza poiché nato al di fuori dei propri confini territoriali. Riguardo il duplice criterio di attribuzione della cittadinanza secondo il principio dello jus sanguinis e dello jus loci si pone la problematica di tutti quei soggetti che in possesso di passaporto straniero, generalmente sud americano richiedono l accertamento della loro cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadino italiano. Ci troviamo di fronte alla duplice applicazione ad un medesimo soggetto dei criteri di attribuzione di cittadinanza: straniero, perché nato in uno stato estero ( ius loci), italiano, perché discendente di cittadino italiano (ius sanguinis). La procedura per l accertamento della cittadinanza dettata dalla Circolare del Ministero dell Interno K 28.1 è semplice perché segue linearmente un procedimento logico: se nessuno ha perso la cittadinanza italiana questa si è trasmessa dall avo italiano sino all interessato; pertanto la prima cosa da accertare è che la discendenza abbia inizio da un avo italiano (non ci sono limiti di generazioni). Il Regno d' Italia si è formato il ( il Veneto si è annesso nel 1866) nel caso pertanto che l'avo sia nato precedentemente a questa data e sia emigrato con passaporto preunitario, può essere considerato italiano se all'atto della morte lo Stato da cui proveniva era entrato a far parte del Regno d'italia. Al contrario se al momento della morte o dell'eventuale naturalizzazione lo Stato di appartenenza non faceva ancora parte del Regno d'italia costui deve considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana. 1) Occorre a questo punto accertare che l'avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente. A riguardo la circolare k. 28 /1991 prevede al punto 5 che l'autorità competente straniera attesti la non avvenuta naturalizzazione o la data di un'eventuale naturalizzazione. Per l'argentina per esempio tale dichiarazione viene rilasciata dalla Camera elettorale ( Poder Judicial de la Nacion), per il Brasile dal Ministero della giustizia ecc. Nel caso in cui una naturalizzazione ci sia stata, ai sensi dell'art.8 della

3 legge 555/1912 l'avo ha perso la cittadinanza italiana, ma nel caso in cui tale acquisto della cittadinanza straniera sia avvenuta durante la minore età del figlio già cittadino di tale stato per nascita, costui non ha perso la cittadinanza italiana in quanto l articolo 7 della legge 555/1912 recita: Salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato può rinunciarvi. pertanto la cittadinanza italiana si è trasmessa al discendente. Tale principio subisce una deroga nel caso in cui l avo italiano emigrato si sia naturalizzato prima del 1 luglio 1912, data di entrata in vigore della legge 555/1912. Infatti secondo il codice civile del 1865, e la successiva legge sull emigrazione n. 23 del , il figlio minore di colui che conseguiva una cittadinanza straniera all estero, e che quindi perdeva la cittadinanza italiana, seguiva le medesime vicende del genitore, perdendo egli stesso la cittadinanza italiana. Occorre a questo punto comprovare la discendenza dall'avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio (punti 2,3,4 della Circolare), atti che devono essere in regola con la legalizzazione se richiesta e muniti di traduzione ufficiale. ( art. 22 Dpr. 396/2000). E opportuno ricordare che la discendenza può avvenire anche per via materna, ma il Consiglio di stato ha stabilito che la donna trasmette la cittadinanza italiana ai figli nati dopo il , data di entrata in vigore della Costituzione. L'ultimo adempimento richiesto dalla Circolare k è il certificato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane attestanti che né l'interessato né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana. La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è in Italia, del Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza. A riguardo il Ministero dell'interno con Circolare n. 28 (2002) ribadisce che si debba procedere all'iscrizione nei registri anagrafici dei discendenti di cittadini italiani per nascita in possesso di un valido permesso di soggiorno, indipendentemente dalla durata dello stesso e dal titolo per i quale viene concesso. Successivamente con la legge 28 maggio 2007 n. 68 recante Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio il legislatore all articolo 1 ha previsto che per i soggiorni di durata inferiore a tre mesi non è richiesto il permesso di soggiorno, ma è invece necessaria una dichiarazione di presenza resa innanzi all autorità di frontiera al momento dell ingresso se gli stranieri non provengono da Paesi dell area Schengen o se provenienti da tali paesi, entro 8 giorni dall ingresso innanzi al Questore. Conseguentemente il Ministero dell Interno con Circolare n. 32 del ha precisato che la ricevuta di tale dichiarazione si ritiene possa costituire titolo utile ai fini dell iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza Jure sanguinis. La dichiarazione infatti è l adempimento che consente agli stranieri di soggiornare regolarmente in Italia per un periodo di tre mesi o per il minor periodo eventualmente stabilito nel visto d ingresso. Una volta effettuato l'accertamento sul possesso dei requisiti indicati nella Circolare k.28/1991, il Sindaco chiuderà il procedimento attestando il possesso della cittadinanza italiana e predisporrà la trascrizione degli atti di stato civile nei registri. A riguardo il Ministero dell Interno ha disposto che la trascrizione degli atti debba avvenire solo nei confronti dei cittadini che hanno richiesto l'accertamento della cittadinanza, in ossequio al principio volontaristico della cittadinanza e degli eventuali loro figli minori. Infatti trascrivendo anche gli atti degli ascendenti, agli stessi verrebbe riconosciuta la cittadinanza italiana a prescindere dalla loro volontà. Gli atti utilizzati per pervenire al riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana potranno pertanto essere tenuti quale allegato alla pratica di

4 riconoscimento per essere eventualmente utilizzati per diversi accertamenti riguardanti altri componenti della famiglia. Ritorniamo ora all'argomento di partenza: come si determina la cittadinanza per nascita? Nell atto di nascita deve essere obbligatoriamente indicata la cittadinanza dei genitori, sia legittimi che naturali. Così è italiano iure sanguinis il figlio se il padre o la madre o entrambi risultano cittadini italiani. I soggetti nati in Italia e dichiarati di ignoti sono cittadini italiani ( iure loci) ed ugualmente se risultano apolidi i genitori. Se i genitori sono entrambi stranieri e allora si rende necessario accertare se il figlio nato in Italia segua o meno la loro cittadinanza in forza della legge dello stato di appartenenza. Riguardo a questo punto l art. 2 del D.P.R. 572 del 1993 specifica che il figlio nato in Italia da genitori stranieri, non acquista la cittadinanza italiana per nascita ai sensi dell art. 1 c. 1 lettera b) della legge, qualora l ordinamento del paese di origine dei genitori preveda la trasmissione della cittadinanza al figlio nato all estero, eventualmente anche subordinandola a una dichiarazione di volontà da parte dei genitori o legali rappresentanti del minore ovvero all adempimento di formalità amministrative da parte degli stessi (condizioni formali). In merito il Consiglio di stato si è espresso ribadendo che la cittadinanza italiana secondo il principio dello ius soli si attribuisce soltanto nei casi in cui per il figlio nato in Italia da genitori non cittadini, l'ordinamento del paese di provenienza non contempli la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza parentale. Nell'ipotesi in cui si richiedano condizioni sostanziali ( come ad esempio il caso in cui il figlio acquisti la cittadinanza d'origine dei genitori a condizione che stabilisca la propria residenza, nello Stato di origine oppure vi svolga un impiego o vi presti il servizio militare) è possibile che al soggetto venga attribuita la cittadinanza italiana. Questo sta a significare che l acquisizione della cittadinanza italiana jure loci da parte del figlio di stranieri nato in Italia, impone un accertamento riguardante le disposizioni della legge straniera in materia di acquisto della cittadinanza per nascita. Tale accertamento spetta al Ministero dell Interno al quale verrà inviato l atto di nascita e se comunicherà che al figlio compete la cittadinanza italiana, l ufficiale dello stato civile trascriverà nel registro delle cittadinanze, la comunicazione ministeriale per annotarla poi sull atto di nascita del figlio degli stranieri. ACQUISTO IN SEGUITO A RICONOSCIMENTO Art. 2 della legge 91/1992 1)Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge. 2)Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione. 3)Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purchè sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli elementi. Le disposizioni sui riconoscimenti riguardano in modo differenziato : minori e maggiorenni. Nei confronti del figlio minore riconosciuto o dichiarato, il riconoscimento determina la cittadinanza. La decorrenza da attribuire all'acquisto della cittadinanza italiana conseguente al riconoscimento retroagisce al momento della nascita. Infatti il Ministero dell'interno con Circolare n. K.60.1 del ribadisce che l'effetto del riconoscimento è quello di riconoscere ciò che già è e quindi con effetto ex tunc il titolo dello stato di figlio e tutto ciò che ne consegue.

5 Ricordiamo che essendo tale acquisto della cittadinanza un automatismo dipendente dal riconoscimento, occorre attestare tale accadimento mediante attestazione sindacale ( art. 16 c. 8 del Dpr. n. 572/1993), da trascrivere nei reg istri di cittadinanza ed annotare sull'atto di nascita del minore. Nei confronti dei figli maggiori la legge continua invece a disporre il mantenimento della cittadinanza con la possibilità per il figlio di eleggere entro un anno la cittadinanza determinata dalla filiazione. In tale caso l'acquisto della cittadinanza italiana sarà ex nunc ossia dal giorno successivo a quello in cui è stata resa la dichiarazione ( Formula 74). Ricordiamo che in questo caso spetterà al Sindaco o al Console se avvenuta all'estero accertare la sussistenza delle condizioni che la legge stabilisce per il prodursi degli effetti. ( art.16 c. 1 del Dpr.n. 572/1993). Anche tale esito di accertamento andrà trascritto nei registri di cittadinanza ed annotato sull'atto di nascita dell'interessato. Il 3 comma si riferisce al caso di quei figli per i quali esiste l'impossibilità di ottenere una sentenza dichiarativa della paternità o della maternità e che ai fini attributivi della cittadinanza sono equiparati ai figli riconosciuti, sia minorenni che maggiori d'età. ACQUISTO IN SEGUITO AD ADOZIONE Art. 3 della legge 91/1992 1) Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza In seguito all adozione di un minore straniero si verifica l acquisto della cittadinanza italiana, confermando la previsione già contenuta nell'art. 39 della legge 4 maggio 1983 n. 184 in materia di adozione e affidamento dei minori. Ci riferiamo al caso meno frequente del minore straniero residente in Italia adottato mediante l adozione legittimante e di quello più frequente dell adozione internazionale: ci riferiamo inoltre ai minori stranieri adottati in base all art. 44 della legge 184/1983. La recente legge n. 476 di ratifica della Convenzione dell'aja del 29 maggio 1993, per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione ha apportato modifiche alla predetta legge n. 184/1983. Riguardo all'acquisto della cittadinanza italiana da parte del minore adottato l'art. 34, 3 comma della legge 476/1998 recita Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. Dopo un'iniziale difficoltà interpretativa con Circolare K 28.4 del , il Ministero dell'interno ha chiarito che la trascrizione non ha natura costitutiva ma è la condizione per attribuire efficacia nel nostro ordinamento al provvedimento straniero il quale una volta trascritto esplica i suoi effetti con decorrenza retroattiva dalla data della sua pronuncia. Pertanto gli effetti della filiazione derivanti dall'adozione e l'acquisto della cittadinanza decorrono dalla data della pronuncia all'estero. Nel caso in cui l'adozione all'estero sia considerata come inizio dell'affidamento preadottivo e l'adozione definitiva sia pronunciata con sentenza dal Tribunale per i Minorenni italiano, la decorrenza dell'adozione e pertanto dell'acquisto della cittadinanza italiana sarà la data del passaggio in giudicato della sentenza stessa. L'attestazione sindacale prevista dall'art. 16, comma 8 del DPR n. 572 non ha più ragion d'essere poiché se il titolo costitutivo dello status civitatis, che è il provvedimento straniero di adozione, acquista efficacia ex tunc solo con la trascrizione nei registri dello stato civile, è questo il momento in cui si perfeziona l'atto. In caso di adozione in casi particolari ( art. 44 della legge 184/1983) il Sindaco è tenuto ancora ad attestare l acquisto della cittadinanza da parte del figlio minore per effetto dell adozione.

6 Riguardo i maggiorenni la cosa è molto più semplice poiché non acquistano la cittadinanza ma si possono naturalizzare per decreto del capo dello Stato dopo 5 anni di residenza successivi all adozione. ( art. 9 lett.b) La legge 94/2009 ha introdotto nella legge 91 /1992 l articolo 9- bis il quale prevede che 1. Ai fini dell elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all istanza o dichiarazione dell interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge. 2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro ACQUISTO PER BENEFICIO DI LEGGE Art. 4 della legge 91/1992 1)Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino: a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana; c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana. 2)Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data. Con l'articolo 4 il legislatore ha riproposto l'acquisto della cittadinanza per beneficio di legge. L'articolo è divisibile in due parti: 1) il primo comma riguarda i cosiddetti oriundi, infatti la condizione essenziale per poter usufruire dell'acquisto della cittadinanza per beneficio di legge è la parentela in linea retta limitata al secondo grado ( nonni materni o paterni); la seconda condizione è una dichiarazione che l'interessato deve rendere innanzi all'ufficiale dello stato civile utilizzando le formule del formulario 77,78,79 e 80; la terza condizione è il verificarsi di determinate situazioni ( prestazione servizio militare, assunzione pubblico impiego, residenza almeno biennale al compimento della maggiore età). La fattispecie di cui all'art. 4 comma 1 lett.a), legata al servizio militare attualmente non è attuabile. Per pubblico impiego sembra che il legislatore abbia voluto prevedere un rapporto con lo Stato più specifico rispetto al generico lavoro dipendente con retribuzione a carico dello Stato previsto dall art lettera b) del Dpr. 572/1993. Condizione essenziale per l'acquisto è sempre la dichiarazione, che non può essere espressa dopo la cessazione del pubblico impiego. ( Formula 77) L'art.4 lett c) prevede infine per coloro sempre discendenti da cittadini italiani per nascita, residenti legalmente da almeno due anni in Italia al raggiungimento della maggiore età la possibilità di dichiarare entro il 19 anno d'età d i voler acquistare la cittadinanza italiana. Viene qui introdotto il concetto della residenza legale che è ben descritto nell'art. 1 del DPR 572/1993 Si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo

7 soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica. Il concetto di residenza previsto dall'art. 43 c.c. viene integrato pertanto, ai fini dell'acquisto della cittadinanza, dall'obbligo per lo straniero di assolvere a tutti gli adempimenti connessi al suo soggiorno in Italia, quindi deve essere in regola con le norme relative al permesso di soggiorno e a quelle relative all'iscrizione all'anagrafe del comune di residenza. 2)Il secondo comma dell'art. 4 attribuisce invece allo straniero nato in Italia, non più discendente di cittadino italiano, sempre rimasto legalmente residente in Italia senza interruzione di acquistare la cittadinanza italiana sempre mediante una dichiarazione da rendere innanzi all'ufficiale dello Stato civile entro il 19 anno d'età ( formula 79). Non è infrequente a riguardo il caso di soggetti nati in Italia che non possono dimostrare l'ininterrotta residenza legale, in quanto i genitori hanno omesso o tardato a provvedere alla loro regolarizzazione. A riguardo il Ministero dell Interno con Circolare n. 22 del ha precisato che l iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano, potrà considerarsi non pregiudizievole ai fini dell acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell art. 4 comma 2 ove vi sia una documentazione atta a dimostrare l effettiva presenza dello stesso nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica. L iscrizione anagrafica dovrà comunque essere ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita e quest ultima dovrà essere stata regolarmente denunciata presso un Comune italiano da almeno uno dei genitori legalmente residente in Italia. Se in periodi successivi alla nascita si rilevassero brevi interruzioni nella titolarità del permesso i soggiorno al fine di favorire la possibilità di dimostrare la permanenza continuativa sul territorio italiano, l interessato potrà inoltre produrre documentazione integrativa quale certificazione scolastica, medica o altro, che attesti la presenza in Italia. Le varie dichiarazioni suesposte rese dall'interessato, previste dall'art. 4, ai sensi dell'art.16 del Dpr. 572/1999, necessitano di un successivo accertamento che dovrà essere effettuato per le dichiarazioni di cui al punto a) e b) dal Ministero dell'interno e per la dichiarazione di cui al punto c) e per la dichiarazione prevista dal 2 comma dal Sindaco del Comune di residenza. ACQUISTO PER NATURALIZZAZIONE Art.5 della legge 91/ Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all estero,qualora, al momento dell adozione del decreto di cui all art. 7, comma 1,non sia intervenuto lo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e se non sussiste separazione legale. 2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Art. 9 della legge 91/1992 1)La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno: a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. c);

8 b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente all'adozione; c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato; d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio delle Repubblica; e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica; f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. 2)Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato. La naturalizzazione è l'istituto che consente ad un soggetto di acquistare la cittadinanza a seguito di un provvedimento amministrativo emanato dalla competente autorità governativa. Il provvedimento può essere avviato su istanza di parte o d'ufficio. (Concessione per servizi resi all'italia). Nell'ordinamento italiano si distinguono due forme di acquisto della cittadinanza per naturalizzazione: 1)per effetto del matrimonio ( art. 5) 2)per concessione ( art. 9). La differenza tra i due istituti consiste nel diverso spessore della discrezionalità concessa alla P.A. La possibilità per il cittadino uomo o donna straniero o apolide coniugato con cittadino italiano di acquistare la cittadinanza italiana viene disciplinata dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della legge 91/1992. L'art. 5 elenca le condizioni fondamentali per poter richiedere la cittadinanza: residenza da almeno 2 anni nel territorio, nel senso che l'istanza non può essere presentata prima che sia trascorso un biennio ( un anno in presenza di figli) di residenza dalla celebrazione del matrimonio. Tre anni di matrimonio ( un anno e mezzo in presenza di figli) Che non ci sia stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e non sussista separazione legale sino al momento dell emanazione del provvedimento. Nell'art. 6 vengono elencate in modo tassativo le situazioni che precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 5: a) La condanna per i delitti contro la personalità internazionale dello stato, delitti contro la personalità interna dello stato, i delitti contro i diritti politici del cittadino. b) La condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a 3 anni; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di un'autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia. c) Comprovati motivi inerenti la sicurezza della Repubblica. Poichè questo è un provvedimento di una certa discrezionalità il rigetto deve avvenire con decreto motivato del Ministero dell'interno, ma su conforme parere del Consiglio di Stato (art. 8). L'istanza respinta può essere riproposta dopo 5 anni dall'emanazione del provvedimento. L'emanazione del decreto di rigetto è precluso quando alla data della presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni. La naturalizzazione prevista dall'art. 9 della legge 91/1992 è una concessione che lo Stato italiano accorda allo straniero sia come ricompensa per i servigi resi a all'estero sia perchè per la permanenza prolungata in Italia o per altre motivazioni lo Stato ritiene lo straniero meritevole

9 di essere ammesso a questo beneficio. La forma in cui si estrinseca il provvedimento di concessione è il decreto del Presidente della Repubblica. L'art. 9 della legge continua a fare riferimento al concetto di residenza legale per la prima volta introdotto dalla legge 91/1992. L'art. 9 lett. f) dispone che allo straniero la cittadinanza può essere concessa qualora risieda legalmente in Italia da almeno 10 anni. In tutti gli altri casi il richiesto periodo di residenza in Italia risulta notevolmente inferiore. Il termine più breve è quello previsto ( tre anni) riguarda lo straniero nato in Italia o allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita semprechè allo straniero non si possa applicare la normativa dell'art. 4, comma 1 lett. c). Le condizioni previste per la proposizione dell'istanza di cui all'art. 9 devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all'art. 10 ( art. 4 del Reg) Come per l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio anche qui il conseguimento della cittadinanza decorrerà dal giorno successivo a quello del giuramento che andrà reso innanzi all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza (art.23 l.91/1992) o in caso di residenza all'estero ( solo per le naturalizzazioni ex art. 5) innanzi al Console competente il quale ne darà notizia all'atto della trasmissione del decreto di conferimento al comune competente per la trascrizione ( art. 26 del Dpr. 396/2000). ACQUISTO DURANTE LA MINORE ETA' Art. 14 della legge 91/1992 I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza. L'acquisto della cittadinanza per il minore convivente avviene pertanto automaticamente alla sola condizione del rapporto di filiazione (che verificheremo dall'atto di nascita) e della convivenza. Questo della convivenza è l'elemento introdotto dalla legge 91/1992 per sanare il verificarsi di situazioni paradossali. Infatti in forza a quanto previsto dall'art. 5 della legge 123/1983 erano considerati cittadini italiani tutti i figli minorenni di padre o di madre detentori della cittadinanza italiana o che ne venissero in possesso durante la minore età dei figli ( ovunque si trovassero al momento dell'acquisto da parte dei genitori). La nozione di convivenza è alquanto generica : a riguardo l'art. 12 del Regolamento precisa che La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione. Tale stabilità ed effettività può essere provata certamente con l'iscrizione anagrafica ma personalmente ritengo che il legislatore abbia indicato il termine generico di idonea documentazione proprio per lasciare spazio ad ogni utile riscontro oggettivo atto a dimostrare la stabilità e continuità del rapporto tra il minore ed il genitore che acquista la cittadinanza italiana. Poiché l' acquisto di cittadinanza da parte del minore deriva automaticamente dall'acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore convivente occorrerà attestare secondo la procedura dettata dall'art. 16 c. 8 del Regolament o l'avvenuto acquisto mediante l'attestazione. In caso di acquisto avvenuto in Italia la competenza sarà del Sindaco del Comune di residenza; in caso in cui l'acquisto si sia perfezionato all'estero sarà il Console competente a trasmetterci la relativa attestazione che dovremo trascrivere nei nostri registri di cittadinanza ( art. 110 del Dpr. 396/2000) e annotare sull'atto di nascita del minore che avremo cura di trascrivere nei nostri registri degli atti di nascita. PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA

10 Art.11.della legge 91/1992 Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero Uno degli aspetti più innovativi della legge 91/1992 è la regolamentazione del regime della perdita dello status civitatis: dal principio della unicità della cittadinanza previsto dalla legge 555/1912 al riconoscimento della pluripolidia. L'articolo cardine è l'art. 11 della nuova legge, in base al quale la perdita della cittadinanza italiana si determina ormai sul piano della libera determinazione in quanto pur acquistando, possedendo o riacquistando una cittadinanza straniera, il cittadino italiano conserva la cittadinanza italiana se non vi rinunci risiedendo all'estero. Pertanto dal contrariamente a quanto previsto dall'art. 8 della legge 555/1912, il cittadino italiano che risiedendo all'estero acquista volontariamente una cittadinanza straniera conserva quella italiana, salvo che non vi rinunci. In tale caso la rinuncia sarà resa innanzi all'autorità consolare competente, la quale accerterà di seguito la sussistenza delle condizione che la legge stabilisce per il prodursi degli effetti ( art. 16 c. 1 del regolamento). Al comune competente pertan to perverranno due atti di stato civile: la dichiarazione di rinuncia e l'esito dell'accertamento. L'ufficiale dello stato civile trascriverà solo l'esito dell'accertamento ma annoterà sull'atto di nascita della persona interessata sia la dichiarazione di rinuncia (formula 140 bis) che l'esito dell'accertamento (formula 140 quinquies). Altra ipotesi di rinuncia alla cittadinanza italiana che costituisce un'eccezione a quanto previsto dall'art.11 della legge 91/1992 che abbiamo appena esaminato, è quella prevista dall' articolo 3 comma 4 e dall'articolo 14 della stessa legge. Il primo caso riguarda la rinuncia alla cittadinanza italiana che può effettuare l'adottato maggiorenne, il quale aveva acquistato la cittadinanza in seguito all'adozione, al quale sia stata revocata l'adozione per causa imputabile all'adottante. In tale caso viene data all'adottato la possibilità di interrompere ogni legame con l'adottante che gli ha trasmesso la cittadinanza. Siamo nel campo dell'adozione in casi particolari, poiché è l'unica adozione che può per gravissimi motivi ( articoli 51 e 52 Legge 184/1983) prevedere la revoca del rapporto adottivo. La rinuncia può avvenire entro un anno dalla revoca solo nel caso in cui l'adottato sia in possesso di altra cittadinanza e può essere effettuata innanzi all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza ( formula 76). L'altra possibilità di rinuncia prevista dall'articolo 14 è quella prevista per il maggiorenne che durante la minore età ha acquistato la cittadinanza italiana per il solo fatto della convivenza con il genitore divenuto italiano. In ossequio al principio della volontarietà della cittadinanza che sottende tutta la legge 91/1992 viene attribuito al minore che si è visto attribuire tale cittadinanza la possibilità raggiunta la maggiore età, di rinunciare alla cittadinanza italiana senza limiti di tempo ed in qualunque luogo ( formula 88) sempre se in possesso di altra cittadinanza. Gli ultimi casi di perdita della cittadinanza previsti dalla legge 91/1992 hanno carattere sanzionatorio: 1) art. 3, comma 3 ai danni dello straniero adottato in età minore da cittadino italiano, la cui adozione sia revocata per fatto dell'adottato qualora possegga o riacquisti altra cittadinanza. 2)Art. 12, comma 2 nei confronti del cittadino che durante lo stato di guerra con una Potenza estera, ne abbia assunto un impiego pubblico od una carica od abbia, senza esservi obbligato, prestato servizio militare nelle Forze armate nemiche ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza. In questo caso la perdita della cittadinanza italiana interviene al cessare dello stato di belligeranza. 3)Art. 12, comma 1 nei confronti del cittadino che avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'italia ovvero prestando servizio militare per uno stato estero, non ottemperi nel

11 termine fissato all'intimazione che il governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare. La convenzione di Strasburgo Occorre precisare che la garanzia del mantenimento della cittadinanza italiana sancito dall'art. 11 trova un limite nella Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari firmata a Strasburgo il e ratificata dall'italia con legge n I cittadini italiani che acquisiscono volontariamente la cittadinanza dei seguenti stati :Austria, Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Norvegia; Svezia, Francia, Germania e Olanda perdono la cittadinanza posseduta a meno che l'acquisto non avvenga per automatismo di legge. Il Regno Unito, l'irlanda e la Spagna hanno invece sottoscritto la sola parte riguardante la prestazione del servizio militare e per la Germania dal la Svezia dal e il Belgio dal non opera più la Convenzione. Pertanto il cittadino italiano che acquisti volontariamente la cittadinanza inglese, irlandese o spagnola, e dal la cittadinanza tedesca, dal la cittadinanza svedese e dal la cittadinanza belga, non incorrerà nella perdita della cittadinanza italiana, salvo rinuncia, come previsto dall'art. 11 della legge 91/1992. Si è cercato di mitigare gli effetti di questa Convenzione mediante un protocollo aggiuntivo (Secondo Protocollo di emendamento alla Convenzione di Strasburgo) che trova applicazione per adesso tra ITALIA e FRANCIA a decorrere dal e ITALIA e OLANDA a decorrere dal Tale protocollo prevede la possibilità per gli Stati firmatari di consentire la conservazione della cittadinanza di origine pure in presenza di un acquisto volontario, in determinate ipotesi: il cittadino nato e residente in Francia o in Olanda non perde la cittadinanza italiana nel caso di acquisto di quella francese o olandese. il cittadino italiano che acquista la cittadinanza francese o olandese per aver risieduto abitualmente in Francia o in Olanda per un periodo determinato rispettivamente dalla legge francese o da quella olandese, avente inizio prima dei 18 anni, non perde la cittadinanza italiana. il coniuge italiano di cittadino francese che acquisti la cittadinanza francese o di cittadino olandese che acquisti la cittadinanza olandese non perde quella italiana. In base all'art. 2 della Convenzione invece chi si trova ad essere titolare di doppia cittadinanza ha facoltà di rinunciare ad una di esse previa autorizzazione del governo dello stato, alla cui cittadinanza intende rinunciare. Questa rinuncia può avvenire mantenendo la residenza in Italia. Per l'italia la procedura è regolata dalla Circolare del Ministero dell'interno K 19/CE/8 del ( Formula 95). -La denuncia della Convenzione di Strasburgo I commi 2 e 3 dell articolo 12 della Convenzione di Strasburgo prevedono che : Ogni parte contraente potrà, per quanto la concerne, denunciare la presente Convenzione indirizzandone notifica al Segretariato Generale del Consiglio d Europa. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data della ricezione della notifica da parte del Segretariato Generale. Ora in data 4 giugno 2009 l Italia ha denunciato la Convenzione, denuncia che sarà efficace a partire dal 4 giugno A decorrere da tale data, il cittadino italiano che acquista la cittadinanza di uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo NON incorrerà più nella perdita del nostro status civitatis. Inoltre il punto 3 dell annesso alla Convenzione prevede che : Ognuno delle Parti Contraenti può dichiarare che essa si riserva: 3) Di permettere all uno dei cittadini di conservare la propria nazionalità precedente se la Parte contraente di cui si chiede di acquisire la cittadinanza, vi consenta preventivamente.

12 Il Ministero dell Interno con la Circolare n del 28 ottobre 2009, precisa che l Italia nel periodo intercorrente tra il 4 giugno 2009 e il 4 giugno 2010, si è avvalsa della riserva su descritta che permette ai cittadini di conservare la propria nazionalità se lo Stato di cui si chiede di acquisire la cittadinanza vi consente preventivamente; con la conseguente possibilità per i nostri connazionali che si naturalizzano in uno dei paesi firmatari di conservare la cittadinanza italiana previo assenso dei paesi medesimi. Per gli Stati che hanno già proceduto a loro volta alla denuncia della Convenzione come Svezia, Germania, Belgio Francia e Lussemburgo tale consenso si considera espresso a priori. Per riassumere: gli acquisti volontari della cittadinanza svedese, tedesca, belga, francese e lussemburghese avvenuti tra il 4 giugno 2009 ed il 4 giugno 2010, non hanno comportato la perdita della cittadinanza italiana ; gli acquisti della cittadinanza austriaca, olandese, danese o norvegese avvenuti nello stesso lasso di tempo hanno invece determinato la perdita della cittadinanza italiana, a meno che le autorità dei singoli stati non abbiano acconsentito formalmente alla conservazione della cittadinanza italiana. Poiché gli stati suestesi sono di fatto usciti dalla Convenzione di Strasburgo con la seguente decorrenza: Svezia dal , Germania dal , Belgio dal , Francia dal , Lussemburgo dal , ritengo che l acquisto volontario della cittadinanza di uno di tali stati avvenuta successivamente alle date indicate non ha più comunque comportato la perdita della cittadinanza italiana. PERDITA DELLA CITTADINANZA DURANTE LA MINORE ETA' La legge 91/1992 non ha riproposto nella sua stesura una previsione simile a quella prevista dall'art. 12 della legge 555/1912 che prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana nei riguardi dei figli minori di genitori che perdessero per qualche motivo la cittadinanza italiana pertanto si ritiene che i figli minori di chi perde la cittadinanza italiana possano mantenere lo status civitatis italiano non influendo più le vicende di cittadinanza dei genitori sulla situazione dei figli. L'applicazione della Convenzione di Strasburgo introduce però un'eccezione: infatti in base a quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della Convenzione se entrambi i genitori perdono la cittadinanza italiana per acquisto della cittadinanza di una Parte contraente il minore stesso seguirà le sorti dei genitori perdendo pertanto la cittadinanza italiana. Rimane invece senza alcun effetto un'eventuale acquisto della cittadinanza straniera da parte del minore conseguente ad una dichiarazione di volonta', ipotesi contemplata in ordinamenti di altri stati ma non ammessa nel nostro ordinamento ( art. 1 comma 2 della Convenzione). E opportuno ricordare che se il minore è già a qualunque titolo titolare della cittadinanza acquistata dal genitore, per lo stesso, non potendosi parlare di acquisto di una cittadinanza che già possiede, non si perfeziona la perdita della cittadinanza italiana. RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA Art. 13 della legge 91/1992 1)Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista: a)se presta servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;

13 b)se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all estero, dichiara di volerla riacquistare; c)se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisca, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica; d)dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine; e)se, avendola perduta per non aver ottemperato all intimazione di abbandonare l impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della repubblica provi di aver abbandonato l impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l intimazione di cui all art. 12, comma 1. A differenza di quanto previsto dal precedente art. 9 della legge 555/1912 l istituto del riacquisto previsto dall attuale legge 91/1992 è di portata generale ed è collegato a tutte le ipotesi di perdita individuale. Risulta disciplinato in via generale dalle norme previste dall art. 13 e in via transitoria da quella di cui all art. 17 della medesima legge. Anche per il riacquisto della cittadinanza la legge attuale tende a previlegiare la manifestazione di volontà del soggetto interessato. Consideriamo i casi di riacquisto previsti dall art. 13: a) Prestazione del servizio militare per lo Stato italiano con la preventiva dichiarazione di volontà di volerla riacquistare resa innanzi all Ufficiale dello Stato civile o all autorità diplomatica ( Formula n.83) Non più attuabile b) Chi assume anche all estero un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato e dichiari di voler riacquistare la cittadinanza italiana. Gli elementi fondamentali sono pertanto l elemento della dichiarazione da rendere innanzi all ufficiale dello Stato civile o all Autorità diplomatica ( formula n. 84) ed il rapporto di lavoro che deve essere espressamente di pubblico impiego nei confronti dello Stato italiano, con una accezione più ristretta rispetto al rapporto di lavoro con retribuzione a carico del bilancio statale previsto in altri casi. Anche in questa ipotesi di riacquisto l accertamento sulla sussistenza delle condizioni spetta al Ministero dell Interno al quale verrà inviata la dichiarazione resa e ogni altra documentazione utile a comprovare il rapporto di lavoro. c) Il riacquisto della cittadinanza a seguito di dichiarazione o di stabilimento della residenza in Italia. Oltre alla manifestazione di volontà da esprimere mediante dichiarazione ( formula n. 85) l unica condizione posta è la fissazione della residenza in Italia entro il periodo di un anno. Il riacquisto avrà efficacia nel momento in cui si saranno realizzate entrambe le condizioni e nel caso previsto di dichiarazione preventiva resa all estero la decorrenza sarà dal giorno successivo a quello in cui si sarà stabilita la residenza in Italia. Il mancato trasferimento entro il termine di un anno renderà inefficace la dichiarazione resa in precedenza. In questa ipotesi di riacquisto l accertamento sulla sussistenza delle condizioni spetta all autorità che ha ricevuto la dichiarazione. d) Riacquisto automatico per decorrenza di un anno di residenza in Italia, attenuato comunque dalla possibilità di rinunciare entro lo stesso termine al riacquisto stesso (Formula 86). Questa possibilità di riacquisto è importante poiché non essendo richiesta alcuna manifestazione di volontà, questa ipotesi sfugge a quanto previsto dalla Convenzione di Strasburgo che impedisce la detenzione di più cittadinanze in caso di acquisto volontario della cittadinanza di uno stato contraente. In questo caso, decorso l'anno di residenza in Italia in mancanza di dichiarazioni contrarie, il Sindaco dovrà attestare l'avvenuto riacquisto della cittadinanza italiana.

14 Riguardo all iscrizione anagrafica da parte dell ex citadino italiano che rentra al fine di perfezionare il riacquisto della cittadinanza, il Ministero dell Interno con Circolare n. 14 in data ha equiparato tali soggetti ai discendenti di cittadini italiani iure sanguinis; per dimostrare la regolarità del soggiorno nei primi 90 giorni dall ingresso in Italia sarà pertanto sufficiente la dichiarazione di presenza resa alla polizia di frontiera o innanzi alla Questura o il Timbro Schengen sul passaporto se proveniente direttamente da uno Stato extra UE. L'ultima caso di riacquisto è quello previsto dalla lettera e) che riguarda il riacquisto della cittadinanza di chi l'ha persa per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati dal governo estero o da un ente internazionale oppure di abbandonare il servizio militare presso lo stato estero. Il riacquisto si può perfezionare se dichiara di volerla riacquistare alla condizione che abbia stabilito la residenza in Italia da 2 anni e comprovi di aver abbandonato la carica, l'impiego, il servizio militare. Non viene richiesta la rinuncia alla cittadinanza dello Stato in cui è stato reso il servizio contestato. In queste tre ultime ipotesi di riacquisto viene attribuito al Ministero dell'interno la possibilità di inibire per gravi e comprovati motivi il riacquisto stesso mediante l'emanazione di un decreto. A tal fine il Sindaco è tenuto a dare comunicazione al Prefetto delle generalità dell'ex connazionale rientrato in Italia entro trenta giorni dalla iscrizione. Nei casi di perdita automatica della cittadinanza conseguita a causa della revoca dell'adozione per fatto dell'adottato (art. 3 comma 3 ) e a causa del servizio reso durante lo stato di guerra in uno stato estero del quale magari ne ha acquistato anche la cittadinanza ( art. 12 c. 2) il riacquisto della cittadinanza è possibile soltanto attraverso la naturalizzazione. Ugualmente l'art. 14 del DPR 572 prevede al comma 3 che chi ha rinunciato alla cittadinanza italiana ai sensi degli artt. 3 comma 4 (revoca dell'adozione durante la maggiore età), 13 comma 1 lettera d) ( rinuncia al riacquisto per decorrenza dell'anno di residenza) e 14 ( rinuncia resa da chi durante la minore età ha acquistato la cittadinanza italiana per convivenza col genitore) possono successivamente acquistare la cittadinanza solo in applicazione degli artt. 5 e 9 della legge 91/1992: le rinunce alla cittadinanza italiana effettuate in questi casi non sono subordinate infatti al trasferimento della residenza all'estero, per cui prevedendo l'art. 13 ipotesi di riacquisto legati alla residenza in Italia si è cercato di evitare inconvenienti che potrebbero verificarsi se il soggetto successivamente alla rinuncia permanesse con la residenza in Italia. TRATTATO DI SAINT GERMAIN EN LAYE ( ) Con il Trattato di San Germano si riconosceva il dissolvimento dell'impero austro ungarico e si sanciva la cessione all'italia di alcuni territori ad esso appartenenti ( Trentino, Venezia Giulia, Istria). Da queste cessioni derivavano il trasferimento di sovranità ed il mutamento di cittadinanza degli abitanti. Il sistema previsto dal Trattato di San Germano prevedeva da un lato l'acquisto automatico della cittadinanza italiana per i soggetti nati nei territori ceduti dall'austria all'italia ed ivi pertinenti al 16 luglio 1920 ( La pertinenza era un istituto diverso da quello italiano della residenza non comprendente solo l'idea di dimora abituale, ma anche quello dello stabile collegamento con un particolare ente territoriale) ; dall'altro riconosceva l'esistenza di altre categorie di soggetti, per i quali l'acquisto era subordinato all'esercizio della facoltà di opzione secondo le procedure previste. In questo ultimo gruppo erano compresi pure i soggetti nati nei territori ceduti ma ivi non pertinenti nel momento dell'entrata in vigore del Trattato di pace, per i quali non esisteva un acquisto automatico della cittadinanza italiana, ma soltanto la facoltà di optare per essa. Questa categoria interessava quanti erano emigrati soprattutto da queste zone negli ultimi decenni del XIX secolo sino alla I guerra mondiale. Se però non esercitavano l'opzione restavano stranieri.

15 L'art. 18 della legge 91/1992 e successivamente la legge n. 379 ha preso in considerazione il problema di queste categorie di persone e ha disciplinato le ipotesi di riconoscimento. Le persone interessate sono pertanto coloro originarie dei territori appartenuti all'impero austro ungarico ed i loro discendenti in linea retta che risultano emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del e originari dei territori che si identificano con gli attuali territori facenti parte delle province di Trento, Bolzano, il Venezia Giulia con Gorizia e con quelli già italiani ceduti alla Jugoslavia in forza del Trattato di Pace di Parigi del e di Osimo del I soggetti interessati devono rendere entro il una dichiarazione innanzi all'ufficiale dello Stato civile del comune di residenza o innanzi all'autorità diplomatica o consolare italiana all'estero ( formula 95 bis) e dimostrare oltre che l'appartenenza propria o del proprio ascendente ai territori nel periodo suindicato, l'ulteriore requisito dell'appartenenza al gruppo linguistico ed etnico italiano. Sarà poi l'apposita Commissione costituitasi presso il Ministero dell' Interno a valutare la sussistenza dei requisiti richiesti. La procedura è descritta dalla Circolare K.78 del TRATTATI DI PACE: I Trattati di Pace costituiscono una parte particolarmente ostica della cittadinanza : dare applicazione a norme nate in situazioni lontane nel tempo e legate a contingenze storiche particolarissime non rende agevole lo svolgimento di tali pratiche. Ripercorrere a grandi linee il contenuto degli accordi di Pace può aiutare a comprendere l origine e la ratio delle norme che siamo chiamati oggi ad applicare, diventando interpreti più consapevoli della volontà del legislatore. Un po di storia A conclusione della II guerra Mondiale fu stipulato a Parigi in data 10 febbraio 1947 un Trattato tra gli Alleati vincitori della seconda guerra mondiale e gli sconfitti alleati della Germania all interno dell Asse Roma- Berlino: Italia, Romania, Ungheria, Bulgaria e Finlandia. Per effetto di tale Trattato tra le altre cose l Italia cedeva alla Iugoslavia: il territorio di Zara, l Isola di Lagosta quasi tutta la Venezia Giulia ( gran parte dell Istria, del Carso triestino e goriziano, e l alta valle dell Isonzo ) Con l art. 21 del Trattato inoltre si costituiva uno stato cuscinetto denominato Territorio libero di Trieste affidato alla tutela dell Onu e comprendente Trieste ed il territorio immediatamente limitrofo ed una parte dell Istria e comprendente la zona A ( sottoposta all amministrazione militare alleata e poi all Italia) e la zona B ( sottoposta all amministrazione militare iugoslava). Questo territorio costituente il nuovo Stato, non era più sottoposto alla sovranità dell Italia ma non era neppure da considerarsi territorio ceduto : pertanto la Iugoslavia non considerava la zona A come facente parte del territorio italiano mentre l Italia riteneva che la sovranità sulla zona A non fosse mai venuta a meno e che dovessero essere considerati cittadini italiani a pieno titolo quanti vi risiedevano essendovi già residenti al ( data di entrata in guerra dell Italia). Allo stesso modo, riguardo alla zona B l Italia non riconosceva la sovranità della Iugoslavia, dato che il territorio in questione non era stato ceduto dall Italia ma trasferito ad uno Stato ( Territorio libero di Trieste) che di fatto non era mai nato. Per questo motivo riteneva che anche i cittadini residenti in questa zona fossero rimasti cittadini italiani. Opposta era l opinione della Iugoslavia la quale si era di fatto annessa la zona B e considerava gli abitanti come iugoslavi.

16 Per definire la cittadinanza dei cittadini residenti in queste zone controverse, l articolo 19 del Trattato di Parigi stabilì che i cittadini italiani che, al 10 giugno 1940, erano residenti in territorio ceduto dall Italia alla Iugoslavia per effetto del Trattato ed i loro figli nati dopo quella data diventavano cittadini iugoslavi perdendo in tal modo la loro cittadinanza italiana. L articolo prevedeva che il governo del nuovo stato disponesse affinchè tutte queste persone di età superiore ai 18 anni, la cui lingua usuale era l italiano, avessero facoltà di optare per la cittadinanza italiana entro il termine di un anno dall entrata in vigore del Trattato. I requisiti per poter rendere l opzione era valutata dall autorità slava alla quale competeva il compito di accogliere tali opzioni per trasferirle poi all autorità italiana. Di fatto l autorità slava operò in modo non corretto accettando opzioni da parte di chi non aveva titolo per effettuarle e non accettando le dichiarazioni di chi aveva pieno titolo per renderle. Il mancato esercizio del diritto di opzione da parte di coloro che avevano i requisiti per poter rendere l opzione: -residenza al , data di entrata in guerra dell Italia, nei territori ceduti; - possesso della cittadinanza italiana alla data del , giorno di entrata in vigore del Trattato di pace; - appartenenza al gruppo linguistico italiano, comportò pertanto la perdita immediata della cittadinanza italiana. Per i residenti nel Territorio libero di Trieste i quali abbiamo detto non erano sottoposti alla sovranità di alcuno dei due Stati il contenzioso si prolungò negli anni: in data con un Memorandum d Intesa tra Italia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Yugoslavia, furono sostituite le amministrazioni militari con quelle civili : italiana nella zona A e Iugoslava nella zona B e per effetto della stessa intesa il 26 ottobre dello stesso anno Trieste rientrò sotto la sovranità italiana. Ma il passo decisivo per definire la sovranità e conseguentemente la cittadinanza dei cittadini residenti in questi territori, fu il Trattato di Osimo del firmato dal Ministro degli esteri italiano e quello iugoslavo. Per effetto di questo trattato i cittadini italiani residenti alla data del nelle zone che avrebbero poi costituito il Territorio libero di Trieste dovevano considerarsi cittadini italiani se residenti nella zona A, iugoslavi se residenti nella zona B. Gli appartenenti al gruppo etnico italiano residenti in quest ultima, avevano però la facoltà di optare per la cittadinanza italiana entro un anno dall entrata in vigore del Trattato a patto che trasferissero la residenza altrove. La stessa opportunità avevano i cittadini slavi residenti nella zona A. Chi non trasferì la residenza nei tempi prescritti perse pertanto automaticamente la cittadinanza italiana. Oggi.. In data 8 marzo 2006 con legge n.124 sono state apportate modifiche alla legge 5 febbraio 1992 n. 91, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti. Con l articolo 17 bis introdotto nella legge 91/1992 è stato riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana a quei soggetti già cittadini italiani residenti nei territori ceduti alla Repubblica iugoslava in forza del Trattato di Pace firmato a Parigi il o in forza del Tratto di Osimo del Con la Circolare K del il Ministero dell Interno aveva ritenuto tali soggetti destinatari della disciplina del riacquisto di cui agli articoli 17 e 13 della legge 91/1992 individuando un analogia fra la mancata opzione per la conservazione della cittadinanza italiana ( di cui all articolo 19 del Trattato di Parigi del 1947) e il mancato trasferimento in territorio nazionale degli appartenenti alla minoranza italiana ( art. 3 del Trattato di Osimo) quale libera

17 espressione della volontà di acquisire una cittadinanza straniera come previsto dall articolo 8 n. 1 della legge 555/1912. Ora con l art. 17 bis il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto a quei soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori ceduti alla Jugoslavia in forza del Trattato di pace di Parigi o in forza del Trattato di Osimo ed alle persone di lingua e cultura italiana che siano figli o discendenti di tali soggetti. Il diritto è esercitato dagli interessati mediante la presentazione di un istanza che per i residenti in Italia dovrà essere presentata all ufficio dello stato civile competente unitamente alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti. L istanza dovrà essere presentata e sottoscritta utilizzando il modello trasmesso con Circolare del Chi faceva parte dei territori ceduti in forza del Trattato di Parigi dovrà dimostrare la residenza alla data del nei territori ceduti alla Iugoslavia; ed il possesso della cittadinanza italiana alla data del , data di entrata in vigore del Trattato di Pace di Parigi, e di essere a conoscenza della lingua italiana. Chi risiedeva invece nella zona B dell ex Territorio libero di Trieste dovrà dimostrare la residenza ed il possesso della cittadinanza italiana alla data del 3 aprile 1977 ( data di entrata in vigore del trattato di Osimo) e l appartenenza al gruppo etnico italiano. La circolare K.60.1 del 22 maggio 2006 del Ministero dell Interno elenca tutti i documenti che dovranno essere allegati all istanza. Tale istanza dovrà essere trascritta nei registri degli atti di cittadinanza e copia della stessa dovrà essere inviata al Ministero unitamente alla documentazione allegata per permettere alla Commissione interministeriale formata presso il Ministero dell Interno di accertare la sussistenza dei requisiti previsti. Una volta pervenuto l esito di accertamento lo stesso sarà trascritto e annotato a margine dell atto di nascita del richiedente che avremo cura di trascrivere. Il riconoscimento della cittadinanza italiana, in caso di accertamento positivo decorrerà dal giorno successivo a quello della presentazione dell istanza. RIACQUISTO DA PARTE DELLA DONNA CHE HA PERSO LA CITTADINANZA ITALIANA PER MATRIMONIO E RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO ININTERROTTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA La donna che ha perso la cittadinanza italiana per effetto di matrimonio con cittadino straniero o per mutamento della cittadinanza del marito ai sensi dell'art. 10 della legge 555/1912 prima dell'entrata in vigore della legge 151/1975, sino al gennaio del 2001 aveva la possibilità di riacquistare la cittadinanza italiana in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo mediante dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 ( formula n. 90). Con circolare del Ministero dell'interno K 60.1 in data viene estesa retroattivamente l'efficacia della sentenza n. 87 della Corte Costituzionale che aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 10 della legge 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna italiana che sposava lo straniero. Conseguentemente le nostre connazionali coniugate con cittadino straniero a decorrere dal 1 gennaio 1948 non sono incorse automaticamente nella perdita della cittadinanza italiana per cui alle coniugate dopo questa data in presenza di manifestazione di volontà va riconosciuto il possesso ininterrotto del nostro status civitatis. Tale riconoscimento potrà aver luogo anche nel caso venga fatto valere dai discendenti in linea retta. ( Formula 140 quater del nuovo formulario) Nel caso in cui tali donne abbiano già espresso una volontà di riacquisto mediante la dichiarazione prevista dall'art. 219 alle stesse proprio perchè in presenza di una volontà già espressa va riconosciuto il possesso ininterrotto dello status civitatis.

18 Le donne italiane coniugate con cittadini stranieri in data antecedente al hanno invece perduto la cittadinanza italiana, e possono unicamente riacquistare la cittadinanza italiana mediante la dichiarazione di cui sopra con efficacia ex nunc. Grazia Benini

Concessione della cittadinanza

Concessione della cittadinanza CITTADINANZA ITALIANA Criteri ispiratori della normativa in materia di cittadinanza La cittadinanza italiana, basata principalmente sullo "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato

Dettagli

UNIONE ITALIANI NEL MONDO

UNIONE ITALIANI NEL MONDO IM UNIONE ITALIANI NEL MONDO CITTADINANZA ITALIANA DIRITTI E PROCEDURE Introduzione Il possesso della cittadinanza italiana indica l appartenenza allo Stato italiano e serve per avvalersi dei diritti

Dettagli

L acquisto della cittadinanza italiana

L acquisto della cittadinanza italiana Approfondimento L acquisto della cittadinanza italiana Nella prima edizione di ImmigrazioneOggi del 5 ottobre abbiamo dato notizia della proposta presentata dal Governo al Parlamento per modificare l attuale

Dettagli

L. 5 febbraio 1992, n. 91 (1). Nuove norme sulla cittadinanza (1/a) (1/circ).

L. 5 febbraio 1992, n. 91 (1). Nuove norme sulla cittadinanza (1/a) (1/circ). L. 5 febbraio 1992, n. 91 (1). Nuove norme sulla cittadinanza (1/a) (1/circ). 1. 1. È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini; b) chi è nato nel territorio della Repubblica se

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE TURCO, VIOLANTE, MONTECCHI. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante norme sulla cittadinanza

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE TURCO, VIOLANTE, MONTECCHI. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante norme sulla cittadinanza Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1463 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI TURCO, VIOLANTE, MONTECCHI Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante norme sulla

Dettagli

VADEMECUM ACQUISTO RIACQUISTO RINUNCIA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA

VADEMECUM ACQUISTO RIACQUISTO RINUNCIA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA VADEMECUM ACQUISTO RIACQUISTO RINUNCIA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA tutte le tipologie di acquisto e/o riconoscimento della cittadinanza dei cittadini stranieri residenti in Italia: La cittadinanza

Dettagli

La cittadinanza italiana

La cittadinanza italiana La cittadinanza italiana fonti normative L. 5 febbraio 1992, n.91 (nuove norme sulla cittadinanza) DPR 12 ottobre 1993,n.572 (regolamento di esecuzione l.91/1992) leggi complementari L. 13 giugno 1912,n.555

Dettagli

- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI - AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA - AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D AOSTA

- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI - AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA - AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D AOSTA DIREZIONE GENERALE PER L AMMINISTRAZIONE GENERALE E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE Servizio Cittadinanza, Affari Speciali e Patrimoniali Divisione Cittadinanza Prot.N.K.28.1 ROMA, 8.4.1991 - AI PREFETTI

Dettagli

ADOZIONI ADOZIONE. Istituto tipico del diritto di famiglia CREA un rapporto di parentela civile tra adottante ed adottato

ADOZIONI ADOZIONE. Istituto tipico del diritto di famiglia CREA un rapporto di parentela civile tra adottante ed adottato ADOZIONI ADOZIONE Istituto tipico del diritto di famiglia CREA un rapporto di parentela civile tra adottante ed adottato 1 Un po di storia.. tutelare le aspettative di successione prima Legge 431/1967

Dettagli

Indice degli argomenti trattati:

Indice degli argomenti trattati: LE ADOZIONI E GLI ADEMPIMENTI DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE E ANAGRAFE. Donato Berloco Volume di circa 300 pagine Euro 36,00 (10% sconto abbonati Lo Stato Civile Italiano ) Sepel, Giugno 2011 Indice degli

Dettagli

Residenza, ospitalità e permesso di soggiorno: questioni e casistiche sull'iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri

Residenza, ospitalità e permesso di soggiorno: questioni e casistiche sull'iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri LucaTavani Residenza, ospitalità e permesso di soggiorno: questioni e casistiche sull'iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d Anagrafe SOGGETTI

Dettagli

http://www.poliziadistato.it/pds/ps/immigrazione/carta_soggiorno_cittadini_ue.htm Sito Polizia di Stato

http://www.poliziadistato.it/pds/ps/immigrazione/carta_soggiorno_cittadini_ue.htm Sito Polizia di Stato DIRITTO DI INGRESSO E SOGGIORNO DEI CITTADINI DELL'UNIONE E LORO FAMILIARI - RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA ED ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE http://www.comune.gonzaga.mn.it http://www.poliziadistato.it/pds/ps/immigrazione/carta_soggiorno_cittadini_ue.htm

Dettagli

a) La distinzione delle fonti di diritto secondo un ordine gerarchico; b) La distinzioni delle fonti del diritto in fonti-atto e in fonti fatto;

a) La distinzione delle fonti di diritto secondo un ordine gerarchico; b) La distinzioni delle fonti del diritto in fonti-atto e in fonti fatto; 1. Che cosa si intende per gerarchia delle fonti? a) La distinzione delle fonti di diritto secondo un ordine gerarchico; b) La distinzioni delle fonti del diritto in fonti-atto e in fonti fatto; c) La

Dettagli

Richiesta di CITTADINANZA ELENCO DEI DOCUMENTI DA PORTARE PER LA COMPILAZIONE:

Richiesta di CITTADINANZA ELENCO DEI DOCUMENTI DA PORTARE PER LA COMPILAZIONE: Richiesta di CITTADINANZA P.A.S.S. Porta di Accesso ai Servizi Sociali Tel. 035 399 888 Appuntamento il giorno alle ore ELENCO DEI DOCUMENTI DA PORTARE PER LA COMPILAZIONE: A. CONCESSIONE PER MATRIMONIO

Dettagli

CITTADINANZA ITALIANA

CITTADINANZA ITALIANA Attenzione: la Guida che state stampando è aggiornata al 14/02/2011. I file allegati con estensione.doc,.xls,.pdf,.rtf, etc. non verranno stampati automaticamente; per averne copia cartacea è necessario

Dettagli

CODICE CIVILE LIBRO I. Titolo VIII. Dell'adozione di persone maggiori di età CAPO I. Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti

CODICE CIVILE LIBRO I. Titolo VIII. Dell'adozione di persone maggiori di età CAPO I. Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti CODICE CIVILE LIBRO I Titolo VIII Dell'adozione di persone maggiori di età CAPO I Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti Art. 291 Condizioni L'adozione è permessa alle persone che

Dettagli

Comune di Montemurlo

Comune di Montemurlo Comune di Montemurlo Provincia di Prato Regolamento comunale sul registro delle unioni civili (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 26/11/2014) INDICE ART. 1 (Definizioni) pag. 2 ART.

Dettagli

(pubbl. in Gazz. Uff. n. 79 del 4 aprile 1942, ed. straordinaria). DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE CAPO I DELLE FONTI DEL DIRITTO

(pubbl. in Gazz. Uff. n. 79 del 4 aprile 1942, ed. straordinaria). DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE CAPO I DELLE FONTI DEL DIRITTO R.D. 16 marzo 1942, n. 262. Approvazione del testo del Codice civile. (pubbl. in Gazz. Uff. n. 79 del 4 aprile 1942, ed. straordinaria). DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE CAPO I DELLE FONTI DEL DIRITTO

Dettagli

CITTADINANZA ITALIANA E MATRIMONI

CITTADINANZA ITALIANA E MATRIMONI CITTADINANZA ITALIANA E MATRIMONI L'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio potrà avvenire solo dopo due anni di residenza legale in Italia dopo il matrimonio (anziché dopo 6 mesi così come

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto

Dettagli

Codice Civile. Regio decreto 16 marzo 1942 XX, n. 262. Libro Primo Delle persone e della famiglia

Codice Civile. Regio decreto 16 marzo 1942 XX, n. 262. Libro Primo Delle persone e della famiglia Codice Civile Regio decreto 16 marzo 1942 XX, n. 262 Libro Primo Delle persone e della famiglia Titolo VIII Dell'adozione di persone maggiori di età Capo I Dell'adozione di persone maggiori di età e dei

Dettagli

Austria. Capitolo I - Esenzione dalla legalizzazione

Austria. Capitolo I - Esenzione dalla legalizzazione Accordo in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissione di atti di stato civile e semplificazione delle formalità preliminari per contrarre matrimonio Vienna, 29 marzo 1990 E' un Accordo tra

Dettagli

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. 23/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle

Dettagli

CITTADINANZA. E obbligatorio al momento di iniziare la pratica di cittadinanza esibire in originale l atto di nascita del primo ascendente italiano.

CITTADINANZA. E obbligatorio al momento di iniziare la pratica di cittadinanza esibire in originale l atto di nascita del primo ascendente italiano. CITTADINANZA La cittadinanza italiana si fonda sul principio dello "ius sanguinis" in base al quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano. La materia della cittadinanza è regolata

Dettagli

SOGGETTI CHE POSSONO INOLTRARE LA RICHIESTA DI RICONGIUNGIMENTO

SOGGETTI CHE POSSONO INOLTRARE LA RICHIESTA DI RICONGIUNGIMENTO RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE L ingresso per ricongiungimento familiare è possibile previo rilascio del visto per ricongiungimento familiare che consente l ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga

Dettagli

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE - SCHEDA

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE - SCHEDA RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE - SCHEDA L ingresso per ricongiungimento familiare è possibile previo rilascio del visto per ricongiungimento familiare che consente l ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno

Dettagli

Nuova legge sulla cittadinanza in due mesi

Nuova legge sulla cittadinanza in due mesi Notiziario NIP - News ITALIA PRESS agenzia stampa - N 29 - Anno XIV, 12 febbraio 2007 Nuova legge sulla cittadinanza in due mesi Roma - I parlamentari eletti sulla Circoscrizione Estero in forza alla maggioraza

Dettagli

CITTADINANZA AGLI STRANIERI:

CITTADINANZA AGLI STRANIERI: 469 www.freenewsonline.it i dossier www.freefoundation.com CITTADINANZA AGLI STRANIERI: Come, quando e perché 19 giugno 2013 a cura di Renato Brunetta INDICE 2 La cittadinanza italiana e sua concessione

Dettagli

ACQUISTO, PERDITA, RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

ACQUISTO, PERDITA, RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA ACQUISTO, PERDITA, RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA Nel precisare che la materia della cittadinanza rientra nella sfera di competenza del Ministero dell Interno, di seguito si fornisce un quadro

Dettagli

Avv. Dr. Debora Valentini IL REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003 E LA SUA APPLICABILITÀ NEI CASI DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI

Avv. Dr. Debora Valentini IL REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003 E LA SUA APPLICABILITÀ NEI CASI DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI DIEGO DEBONI FERLETIC: AVVOCATI TRIESTE GORIZIA UDINE www.ddfavvocati.eu Avv. Dr. Debora Valentini IL REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003 E LA SUA APPLICABILITÀ NEI CASI DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI

Dettagli

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15-2-1992)

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15-2-1992) LEGGE 5 febbraio 1992, n.91 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15-2-1992) 1 - Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (in S.O. n. 91 alla G.U. 13/6/1994 n. 136) ha abrogato l'art. 7, comma 1. 2 -

Dettagli

Relatore Valeria Pini Esperto Anusca

Relatore Valeria Pini Esperto Anusca Relatore Valeria Pini Esperto Anusca Lo straniero nato in Italia: applicabilità dell art. 4 legge 5 febbraio 1992 n.91 in relazione agli orientamenti interpretativi del Ministero dell Interno Premessa

Dettagli

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1245

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1245 Senato della Repubblica XVII Legislatura Fascicolo Iter DDL S. 1245 Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli 01/02/2016-13:43 Indice 1. DDL S. 1245

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA (N. 1047) DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli Affari Esteri (ANDREOTTI) di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia (MARTINAZZOLI) e col Ministro dell'interno

Dettagli

CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA

CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA Prima della firma della Convenzione de L Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (1995), in Polonia l adozione era regolata

Dettagli

Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni, con atti successivi.

Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni, con atti successivi. Legge n. 476/98 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la Cooperazione in materia di adozione internazionale fatta a l Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio

Dettagli

RISOLUZIONE N. 105/E

RISOLUZIONE N. 105/E RISOLUZIONE N. 105/E Roma, 31 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Agevolazioni prima casa - Revoca dell' agevolazione Con l interpello

Dettagli

la procedura italiana di ricongiungimento familiare e le relative criticità

la procedura italiana di ricongiungimento familiare e le relative criticità la procedura italiana di ricongiungimento familiare e le relative criticità Procedura ai sensi del Decreto Legislativo 8 gennaio 2007 n. 5 relativa al diritto al ricongiungimento familiare, come emendato

Dettagli

DECRETO 25 maggio 2001, n. 337

DECRETO 25 maggio 2001, n. 337 DECRETO 25 maggio 2001, n. 337 Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 1 dicembre 2000, n. 452, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con

Dettagli

Dalle Notizie in evidenza

Dalle Notizie in evidenza Dalle Notizie in evidenza Decreto legislativo 13 febbraio 2014 n. 12 Attuazione della direttiva 2011/51/UE che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estendere l ambito di applicazione ai

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3461

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3461 Senato della Repubblica LEGISLATURA N. 3461 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori BUGNANO, LANNUTTI e MASCITELLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2012 Modifiche alla legge 4 maggio 1983,

Dettagli

La riforma del lavoro

La riforma del lavoro La riforma del lavoro Cosa cambia per le imprese LAVORO A CHIAMATA Contratto di lavoro con cui il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione in modo discontinuo

Dettagli

a) Il complesso di norme morali che regolano i rapporti tra i privati;

a) Il complesso di norme morali che regolano i rapporti tra i privati; 1. L ordinamento giuridico è: a) Il complesso di norme morali che regolano i rapporti tra i privati; b) Il complesso di norme e istituzioni mediante le quali viene regolato e diretto lo svolgimento della

Dettagli

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA A decorrere dal 1 gennaio 2007 le deduzioni per oneri di famiglia previste dall art. 12 del TUIR sono sostituite dalle detrazioni per carichi di famiglia (art. 1, co.

Dettagli

1. Cittadino europeo soggiornante per motivi di lavoro (artt.7, 9 e 19) :

1. Cittadino europeo soggiornante per motivi di lavoro (artt.7, 9 e 19) : Documenti necessari per la domanda di residenza dei cittadini dell Unione Europea (Decreto Legislativo del 6 febbraio 2007, n.30 pubb. sulla G.U. n. 72 del 27/3/ 07 in vigore dall 11.4. 07) L iscrizione

Dettagli

In esecuzione del verbale n. 30 del Consiglio di Amministrazione in seduta 1 ottobre 2012 è indetta

In esecuzione del verbale n. 30 del Consiglio di Amministrazione in seduta 1 ottobre 2012 è indetta In esecuzione del verbale n. 30 del Consiglio di Amministrazione in seduta 1 ottobre 2012 è indetta SELEZIONE PER L ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI FISIOTERAPISTA (categoria D CCNL Comparto Sanità) E

Dettagli

AIRE: ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO LEGGE 470/88 SULL'ISCRIZIONE ALL'AIRE

AIRE: ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO LEGGE 470/88 SULL'ISCRIZIONE ALL'AIRE AIRE: ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO LEGGE 470/88 SULL'ISCRIZIONE ALL'AIRE La iscrizione all'aire e' obbligatoria se la durata prevista per il soggiorno all' estero e' superiore ai dodici mesi.

Dettagli

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERAZIONE 21 marzo 2007 Direttive recanti chiarimenti operativi circa l applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell

Dettagli

Approfondimento su Schengen

Approfondimento su Schengen Approfondimento su Schengen INFORMAZIONI SUL DIRITTO COMUNITARIO INTRODUZIONE Le disposizioni dell accordo di Schengen prevedono l abolizione dei controlli alle frontiere interne degli Stati membri facenti

Dettagli

PROVINCIA DI LIVORNO. Oggetto: congedo retribuito di cui all art. 42 c. 5 del D.Lgs 151/2001 - AGGIORNAMENTO.

PROVINCIA DI LIVORNO. Oggetto: congedo retribuito di cui all art. 42 c. 5 del D.Lgs 151/2001 - AGGIORNAMENTO. PROVINCIA DI LIVORNO CIRCOLARE N. 1/2014 Ai Dirigenti Ai dipendenti Oggetto: congedo retribuito di cui all art. 42 c. 5 del D.Lgs 151/2001 - AGGIORNAMENTO. Alla luce delle modifiche intercorse a seguito

Dettagli

Modificato con deliberazione C.C. n. 92 del 10.09.2015 I N D I C E

Modificato con deliberazione C.C. n. 92 del 10.09.2015 I N D I C E Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici e per la disciplina del procedimento sanzionatorio per la applicazione delle sanzioni specifiche

Dettagli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte

Dettagli

CISL SCUOLA SEGRETERIA NAZIONALE FINANZIARIA 2008 ADOZIONI E AFFIDAMENTI

CISL SCUOLA SEGRETERIA NAZIONALE FINANZIARIA 2008 ADOZIONI E AFFIDAMENTI FINANZIARIA 2008 ADOZIONI E AFFIDAMENTI CONGEDI DI MATERNITA E CONGEDI PARENTALI DEI GENITORI ADOTTIVI E AFFIDATARI A partire dal 1 gennaio 2008 il trattamento dei genitori adottivi o affidatari viene

Dettagli

RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP

RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità

Dettagli

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELL'INTERNO MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 4 giugno 2010 Modalita' di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legisaltivo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo

Dettagli

LE PRECEDENZE PER L HANDICAP

LE PRECEDENZE PER L HANDICAP MOBILITA PER L A.S. 2013/2014 CCNI 11 MARZO 2013 O.M. n. 9 del 13 marzo 2013 LE PRECEDENZE PER L HANDICAP NOTA BENE LE NOVITÀ INTRODOTTE PER L A.S. 2013/2014 Campo di applicazione del sistema delle precedenze

Dettagli

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile Tra L Università di, Dipartimento di con sede in alla Via, codice fiscale, in persona del rappresentante legale sig., di seguito denominata

Dettagli

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. _/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle

Dettagli

I diritti connessi al soggiorno per motivi di lavoro subordinato

I diritti connessi al soggiorno per motivi di lavoro subordinato I diritti connessi al soggiorno per motivi di lavoro subordinato L iscrizione anagrafica; l assistenza sanitaria; il diritto all unità familiare; la tutela del diritto ad abitare tra accesso all edilizia

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, recante modifiche al sistema penale; VISTO il decreto ministeriale del 26 luglio 1995 recante Disciplina del rilascio delle licenze di pesca ; VISTO il regolamento

Dettagli

RISOLUZIONE N.128/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW

RISOLUZIONE N.128/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW RISOLUZIONE N.128/E Direzione Centrale Normativa Roma, 10 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW Con la richiesta di consulenza giuridica concernente

Dettagli

Articolo 1. OGGETTO E FINALITA

Articolo 1. OGGETTO E FINALITA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2002 N. 42 REGOLAMENTO Modalita di gestione del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale Articolazione Provinciale di Firenze Approvato dal Consiglio Provinciale

Dettagli

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile

Dettagli

La successione legittima: devoluzione, esclusione del coniuge dall'eredità, minori, gradi di parentela

La successione legittima: devoluzione, esclusione del coniuge dall'eredità, minori, gradi di parentela Pubblicata su FiscoOggi.it (http://www.fiscooggi.it) Analisi e commenti LA SUCCESSIONE (4) La successione legittima: devoluzione, esclusione del coniuge dall'eredità, minori, gradi di parentela 4. La succesione

Dettagli

CARITAS DIOCESANA DI ROMA Centro Ascolto Stranieri. aggiornamenti e notizie

CARITAS DIOCESANA DI ROMA Centro Ascolto Stranieri. aggiornamenti e notizie CARITAS DIOCESANA DI ROMA Centro Ascolto Stranieri aggiornamenti e notizie La nota che segue si propone di riepilogare, in maniera organica, le dinamiche procedurali in materia di Cittadinanza Italiana

Dettagli

Comune di Bagno a Ripoli (Provincia di Firenze)

Comune di Bagno a Ripoli (Provincia di Firenze) Servizio Socio Assistenziale Comune di Bagno a Ripoli (Provincia di Firenze) Domanda per la richiesta dell assegno di maternità ai sensi dell art. 66 della legge 448/98 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Dettagli

In tale ultimo caso, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali invierà, con successiva ci

In tale ultimo caso, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali invierà, con successiva ci Con il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di recepimento nell ordinamento nazionale della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE, sono state disciplinate le modalità d esercizio del diritto di libera

Dettagli

CONFERIMENTO DEL TFR NUOVE ASSUNZIONI

CONFERIMENTO DEL TFR NUOVE ASSUNZIONI Spett.le DITTA/ SOCIETÀ CIRCOLARE N. CL 13/2008 Come comunicato con la circolare CC 02/2006, Vi rinnoviamo la segnalazione che nella nuova veste del nostro sito internet www.studiosinergie.it, sono costantemente

Dettagli

ART.1 PRIMA ANNUALITÀ

ART.1 PRIMA ANNUALITÀ COMUNE DI GRESSAN COMMUNE DE GRESSAN REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI EROGAZIONE DI ASSEGNO POST-NATALE, AI SENSI DELL ART. 13 (COMMI 1,2,3 E 4) DELLA LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 1998, N. 44 Approvazione

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

C) LIMITI ALLA TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI SU BENI C) LIMITI ALLA TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI SU BENI

C) LIMITI ALLA TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI SU BENI C) LIMITI ALLA TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI SU BENI MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Le modifiche sono scritte in rosso grassetto corsivo Modifiche all articolo 2 Testo vigente Art. 2 - Requisiti

Dettagli

ESONERI VERIFICHE ATTESTATO DI FORMAZIONE

ESONERI VERIFICHE ATTESTATO DI FORMAZIONE ESONERI VERIFICHE ATTESTATO DI FORMAZIONE presentazione di Avv. Sibilla Santoni sibillasantoni@tiscali.it Art. 15 Esenzioni ed esoneri 1. Sono esentati dall'obbligo di formazione continua gli avvocati

Dettagli

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO (Provincia di Bologna)

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO (Provincia di Bologna) Allegato A) COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO (Provincia di Bologna) REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA PUBBLICA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO, ELETTIVI E NON ELETTIVI Approvato con deliberazione

Dettagli

DGR 2889 DD. 26.9.2003

DGR 2889 DD. 26.9.2003 DGR 2889 DD. 26.9.2003 VISTO il documento di indirizzo programmatico per l anno 2003 predisposto, ai sensi dell art. 6 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla

Dettagli

Nuovi compiti dell Ufficiale di Stato Civile Separazioni e divorzi davanti all avvocato o all ufficiale di stato civile (D.L. 132/2014 convertito con L. 162/2014) Palazzo di Giustizia di Firenze - Dott.ssa

Dettagli

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 242/E Roma,13 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Ministero Soggetti non residenti detrazioni

Dettagli

Interventi a favore della famiglia

Interventi a favore della famiglia QUESITI FORUM LAVORO 2015 * * * L INPS RISPONDE Interventi a favore della famiglia 1. In caso di parto gemellare il bonus bebè viene riconosciuto per entrambi i figli? Manca ancora il decreto attuativo

Dettagli

Comune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Comune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 20.12.2005 Comune di Sarroch Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE INDICE Capo I - Disposizioni Generali Articolo

Dettagli

i diritti dei membri della famiglia legittima.

i diritti dei membri della famiglia legittima. Secondo il dettato dell art 30 della Costituzione, la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, salvo il limite di compatibilità con i diritti dei membri della

Dettagli

Codice civile svizzero

Codice civile svizzero Termine di referendum: 10 ottobre 2013 Codice civile svizzero (Autorità parentale) Modifica del 21 giugno 2013 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale

Dettagli

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6).

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6). IL REGOLAMENTO EUROPEO RELATIVO ALLE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE E DI POTESTA DEI GENITORI N 1347/2000, del 29 maggio 2000 in vigore dal 1 marzo 2001 1. LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE Quando il regolamento

Dettagli

ATTO DI FIDEJUSSIONE N

ATTO DI FIDEJUSSIONE N COPIA PER IL BENEFICIARIO A GARANZIA DELLE PRESTAZIONI PREVISTE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INGRESSO DI UNO STRANIERO PER MOTIVI DI STUDIO COME DA DIRETTIVA DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 01/03/2000.

Dettagli

Corso di formazione per ufficiali di stato civile PROGRAMMA

Corso di formazione per ufficiali di stato civile PROGRAMMA ALLEGATO 2 Corso di formazione per ufficiali di stato civile PER LE FINALITA PREVISTE DALL ARTICOLO 2 COMMA 11 DELLA LEGGE 24.12.2007 N.244 Il superamento del corso dà diritto all abilitazione a svolgere

Dettagli

Straniero divenuto italiano

Straniero divenuto italiano Straniero divenuto italiano Efficacia e trascrizioni degli atti di stato civile Relatore: Valeria Pini Esperto Anusca Provincia di Bergamo, 9 maggio 2012 D.P.R. n 396 del 03/11/2000 Regolamento dello stato

Dettagli

Gli istituti principali del contratto estero il contenzioso

Gli istituti principali del contratto estero il contenzioso Gli istituti principali del contratto estero il contenzioso Presentazione dell avvocato Fabio Petracci, avvocato giuslavorista del Foro di Trieste 1. Fattispecie e definizioni Quali sono gli elementi di

Dettagli

1. In caso di adozione di minore, il congedo di maternità di cui al Capo III

1. In caso di adozione di minore, il congedo di maternità di cui al Capo III Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito Direzione centrale delle Entrate contributive Direzione centrale delle Prestazioni Coordinamento generale Legale Direzione centrale Sistemi informativi

Dettagli

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI C O M U N E PROVINCIA D I S E N N O R I DI SASSARI ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2012 L assegno è stato istituito dall art.66 della legge n.448/98 con effetto dal 01.01.1999

Dettagli

Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità L'ASSESSORE

Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità L'ASSESSORE foglio n. 1 DECRETO n. 38 /GAB Istituzione presso la della commissione d'esame per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395

Dettagli

Il progetto di Regolamento sulle obbligazioni contrattuali, Roma I

Il progetto di Regolamento sulle obbligazioni contrattuali, Roma I CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI E EUROPEE Il progetto di Regolamento sulle obbligazioni contrattuali, Roma I Alfredo Maria Becchetti Notaio in Roma Componente Commissione Affari

Dettagli

Rilascio del passaporto La domanda per il rilascio può essere presentata, corredata della documentazione occorrente:

Rilascio del passaporto La domanda per il rilascio può essere presentata, corredata della documentazione occorrente: PASSAPORTO : RILASCIO Descrizione Il passaporto ordinario è valido per tutti i paesi i cui governi sono riconosciuti da quello italiano, e può essere ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica, fin

Dettagli

Legge 19 ottobre 2015 n. 173

Legge 19 ottobre 2015 n. 173 Legge 19 ottobre 2015 n. 173 Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. (G.U. n. 252 del 29 ottobre 2015) Entrata

Dettagli

TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 Il sottoscritto/a prov. il cittadinanza residente in (via) n. CAP Città prov. professione

Dettagli

Prof. Luigi Daniele e dott. Roberto Cisotta

Prof. Luigi Daniele e dott. Roberto Cisotta Prof. Luigi Daniele e dott. Roberto Cisotta Il caso Dano: il quadro giuridico (I) Assistenza sociale: bisogno come criterio essenziale di applicazione e per l erogazione delle relative prestazioni non

Dettagli

Settore servizi demografici

Settore servizi demografici Settore servizi demografici Sede: Piazza del Municipio, 1 26832 Cervignano d Adda Responsabile del Settore: Raimondi Cominesi Renata Orario di apertura degli sportelli: dal lunedì al sabato dalle ore 8,30

Dettagli

Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS

Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS CIRCOLARE A.F. N. 95 del 22 giugno 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS Gentile cliente con la presente intendiamo informarla

Dettagli

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLEGATO 1 RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE Spett.le PROVINCIA DI LECCO P.zza L. Lombarda, 4 23900- LECCO OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROVINCIALE

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIPARTIMENTO PER L IMPRESA E L INTERNAZIONALIZZAZIONE DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA Divisione

Dettagli

Decisioni del Consiglio degli Stati del 4.3.2013 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 24.5.2013 Codice civile svizzero

Decisioni del Consiglio degli Stati del 4.3.2013 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 24.5.2013 Codice civile svizzero Decisioni del Consiglio degli Stati del 4.3.2013 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 24.5.2013 Codice civile svizzero (Autorità parentale) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Convenzione europea relativa al rimpatrio dei minori. L'Aja, 28 maggio 1970

Convenzione europea relativa al rimpatrio dei minori. L'Aja, 28 maggio 1970 Convenzione europea relativa al rimpatrio dei minori L'Aja, 28 maggio 1970 Gli Stati membri del Consiglio d'europa, firmatari della presente Convenzione: Considerando che la loro stretta unione si manifesta,

Dettagli