C O N T R A T T O. nel seguito congiuntamente le Parti Premesso

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1 C O N T R A T T O per la fornitura di un sistema per spettrometria Raman da installare presso la facility Nanofabrication della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia di Genova (CIG C04) Tra la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (in seguito per brevità indicata anche Fondazione I.I.T. ), codice fiscale n , con sede legale in Genova, Via Morego 30, c.a.p , in persona del procuratore speciale, Simone Ungaro, nato a Roma, il 03/02/1971, C.F. NGRSMN71B03H501Y, nella sua qualità di Direttore Generale, debitamente autorizzato alla stipula, giusta poteri conferiti dal Comitato Esecutivo, che dichiara di agire esclusivamente nell interesse della Fondazione IIT; e la Società (in seguito per brevità indicato anche Fornitore ), codice fiscale, partita IVA.., con sede legale in., via., c.a.p., in persona di., nato a.. il.., nella sua qualità di legale rappresentante; nel seguito congiuntamente le Parti Premesso - che con atto del Direttore Generale della Fondazione I.I.T. del, è stato autorizzato l esperimento di una gara a procedura aperta per l affidamento della fornitura di un sistema Micro Raman da installare presso la Facilyty Nanofabrication della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, per l importo massimo di Euro.. oltre IVA. - che in base alle risultanze della gara predetta, riportate negli appositi verbali della Commissione giudicatrice, è stata disposta l aggiudicazione provvisoria della fornitura di cui trattasi a, per l importo di Euro.. oltre IVA; - che con atto del Direttore Generale della Fondazione I.I.T. del., è stata disposta l aggiudicazione definitiva della fornitura sopra richiamata a., per l importo di Euro.. oltre IVA. Pagina 1 dpagina 1 di

2 si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1 - Oggetto del contratto Forma oggetto del presente contratto la fornitura di un sistema per spettrometria Raman nuovo di fabbrica (nel seguito anche i Beni ) da consegnare e installare presso la Facilyty Nanofabrication della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, sita in Via Morego 30, Genova. I Beni dovranno essere conformi alle specifiche tecniche contenute nell offerta presenta dal Fornitore che, conservata agli atti della Fondazione I.I.T., forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, e comunque possedere specifiche tecniche di ordine pari o superiore a quelle riportate all Art. 2 del Disciplinare di Gara. Nel caso di disaccordo tra l offerta e le specifiche tecniche riportate all Art. 2 del Disciplinare di Gara, prevarranno quest ultime e, comunque, la condizione più favorevole per la Fondazione I.I.T.. Sono inclusi nella suddetta fornitura, intendendosi a completa cura dell aggiudicatario: - il trasporto, il montaggio e la messa in funzione del Sistema; - la formazione, presso il luogo di installazione, di almeno 2 persone, con modalità di svolgimento da definire successivamente all installazione; - l assistenza tecnica per manutenzione ordinaria e straordinaria per i primi 12 mesi decorrenti dalla data di positivo collaudo dei Beni; - la garanzia, di cui all Art 1490 del Codice Civile, con validità di mesi decorrenti dalla data del positivo collaudo dei Beni; E altresì oggetto dell appalto la fornitura, opzionale, di un servizio di assistenza tecnica, per la durata di 36 mesi decorrenti dal 13 mese successivo al collaudo del Sistema installato, che includa le seguenti attività.. (come da offerta) presso il luogo di installazione, per la manutenzione ordinaria e preventiva del Sistema. La Fondazione IIT avrà facoltà di avvalersi di tale opzione in qualsiasi momento, entro i primi 12 mesi successivi al collaudo del Sistema, ovvero di non avvalersene senza che l aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa. Articolo 2 - Consegna e Installazione La fornitura dovrà essere eseguita secondo i sottonotati termini e condizioni: Luogo di consegna, installazione e messa in funzione: edificio sito a Genova in Via Morego 30, all interno del locale appositamente adibito sito al piano primo interrato. Pagina 2 dpagina 2 di

3 Condizioni: D.D.P. - DELIVERY DUTY PAID V.A.T. EXCEPTED, secondo le regole Incoterms. L installazione si intende comprensiva, a cura ed onere del Fornitore, di disimballo e preventivo collocamento nel luogo di consegna, montaggio dei Beni, cablaggio elettrico, e tutto quanto, seppur non specificato, sia necessario a rendere perfettamente funzionanti i Beni, messa in funzione. Salvo diversa prescrizione della Fondazione I.I.T, al Fornitore sarà consentito l accesso ai locali durante il normale orario lavorativo della Fondazione I.I.T. Termine di installazione e messa in funzione: L installazione e messa in funzione dei Beni, come descritta al precedente punto, che potrà avere inizio il giorno seguente alla stipula del presente contratto, dovrà essere completata nei seguenti termini:... Articolo 3 Corrispettivi e Pagamenti Corrispettivi: Il corrispettivo, a corpo, per la fornitura dei Beni, nel rispetto di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione dell offerta tecnica (contenuto busta b), e nel rispetto di tutte le condizioni ed obbligazioni previste nel Disciplinare di Gara e nel presente contratto, è di Euro.. (in lettere) oltre ad IVA, determinato dalla somma dei seguenti prezzi unitari:... Il suddetto corrispettivo e comprensivo degli oneri per la sicurezza intrinseci, mentre non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da interferenze con resta fisso ed invariabile per l'intera durata del presente contratto. Il corrispettivo, a corpo, per la fornitura opzionale del servizio di assistenza tecnica per la manutenzione ordinaria e preventiva dei Beni della durata di mesi 36, nel rispetto di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione dell offerta tecnica (contenuto busta b), e nel rispetto di tutte le condizioni ed obbligazioni previste nel Disciplinare di Gara e nel presente Contratto, è di Euro.. (in lettere) oltre ad IVA, comprensivo di tutte le spese per materiali di consumo, personale tecnico e relative trasferte. Pagamenti: Pagina 3 dpagina 3 di

4 il Fornitore avrà diritto al pagamento del corrispettivo a corpo per la fornitura dei Beni, dopo il positivo esito del collaudo di tutti gli strumenti, effettuato con le modalità definite al successivo art. 5, e subordinatamente: all emissione del certificato di collaudo; alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità; alla presentazione di fattura emessa successivamente all installazione; alla presentazione di copia delle fatture, già quietanzate, emesse dagli eventuali subappaltatori; alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, degli eventuali subappaltatori; Il pagamento della fattura sarà eseguito a mezzo di bonifico bancario, alle coordinate bancarie cha saranno indicate sulla stessa, alla fine del mese in cui cade il termine di sessanta giorni dalla data di emissione della fattura, purché questa sia stata emessa nel pieno rispetto delle condizioni precedentemente indicate. il Fornitore avrà diritto al pagamento del corrispettivo per la fornitura del servizio di assistenza tecnica per la manutenzione ordinaria e preventiva dei Beni, qual ora espressamente richiesto dalla Fondazione IIT, in tre rate di pari importo. Il pagamento di ogni rata sarà effettuato entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di fornitura del servizio, previa alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità e della presentazione di fattura. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni delle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano ope legis e/o per fatto previsto negli atti legali dell operatore economico, quando anche pubblicate nei modi di Legge, l operatore economico si impegna a darne tempestiva notifica alla Fondazione I.I.T. In difetto di tale comunicazione la Fondazione I.I.T. non assumerà alcuna responsabilità per la forma e i modi dei pagamenti eseguiti. Articolo 4 - Obblighi e prescrizioni speciali nell esecuzione della fornitura Il Fornitore si obbliga, a proprie spese in quanto ricomprese nel corrispettivo di cui al precedente art. 3, alle necessarie provvisioni in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene Pagina 4 dpagina 4 di

5 del lavoro, allo sgombero ed eventuale smaltimento a norma di legge, al termine dell installazione, dei materiali di risulta, inclusi gli imballaggi. Tutti i costi a cui il Fornitore potrà andare incontro per adeguarsi a qualunque limitazione di accesso o a qualunque procedura di sicurezza definita nell appalto saranno considerati inclusi nel prezzo contrattuale. Articolo 5 - Collaudo La Fondazione I.I.T. procederà al collaudo, in contraddittorio con il Fornitore, entro il termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di messa in funzione dei Beni. Il collaudo comprenderà verifiche di tipo qualitativo, quantitativo e funzionale. Le verifiche di tipo qualitativo e quantitativo riguarderanno sia la fornitura nel suo complesso sia le singole parti che la costituiscono, e potranno essere eseguite sia al momento della consegna dei materiali che durante l installazione che, infine, in fase di collaudo finale. Dopo il completamento dell installazione della fornitura si procederà al collaudo funzionale. Il Fornitore dovrà fornire, a propria cura e spesa, l eventuale strumentazione necessaria all esecuzione del collaudo finale, ivi incluso il relativo personale. In particolare saranno effettuati, in contraddittorio fra le parti, i test sul funzionamento delle singole componenti fornite e si verificherà la rispondenza delle stesse con le specifiche tecniche indicate nel Disciplinare di Gara e nell offerta. Al positivo esito del collaudo sarà rilasciato apposito certificato, sottoscritto da per conto della Fondazione. Qualora all esito delle prove effettuate, i Beni installati non risultino conformi, la Fondazione I.I.T. potrà dichiarare la risoluzione del contratto e disporre l'incameramento della garanzia definitiva nonché assegnare l appalto ad altro soggetto. In tal caso i maggior costi ed i danni sostenuti dalla Fondazione IIT, per la nuova assegnazione, saranno addebitati al Fornitore. Articolo 6 Garanzia ed assistenza tecnica Ai sensi dell art del C.C., il Fornitore è tenuto a garantire che i Beni venduti siano immuni da vizi. La garanzia ha validità di mesi. (.) dalla data di emissione del certificato di collaudo, in deroga all art del C.C.. Durante il periodo di validità della garanzia, la Fondazione I.I.T. ha diritto ad ottenere, senza oneri aggiuntivi e fatto salvo il diritto al risarcimento del danno: l intervento on-site, presso la sede dell IIT, entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione. Pagina 5 dpagina 5 di

6 l eliminazione del vizio entro 15 giorni lavorativi successivi alla comunicazione. Nel caso in cui il Fornitore non ponga rimedio al vizio riscontrato, entro il termine sopra indicato, la Fondazione I.I.T. si riserva il diritto di comminare a questi una penale di Euro 250,00 (duecentocinquanta) per ogni giorno di ritardo nell eliminazione del vizio; Il fornitore è altresì obbligato e prestare, per i primi 12 mesi successivi al collaudo, un servizio assistenza tecnica per manutenzione ordinaria e straordinaria dei Beni. Il prezzo per l esecuzione del suddetto servizio, incluso il costo dei materiali di consumo, della manodopera specializzata e delle spese di trasferta è ricompreso nel corrispettivo per la fornitura di cui al precedente Art 3. Il Fornitore si obbliga, altresì a fornire la componentistica di ricambio necessaria per la corretta manutenzione e riparazione degli strumenti, per un periodo di almeno cinque anni successivi all emissione del certificato di collaudo. Nel corso dei primi 12 mesi successivi al collaudo, IIT ha facoltà di affidare al Fornitore, l esecuzione di un servizio di assistenza tecnica per manutenzione ordinaria e straordinaria dei Beni, come precisato al precedente Art. 1. Il corrispettivo e le modalità di pagamento del predetto servizio sono quelle riportate al precedente Art. 3. Articolo 7 - Marcatura CE La fornitura oggetto del presente contratto dovrà essere munita della marcatura di certificazione CE richiesta dalle norme vigenti in Italia in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede anche la dichiarazione di conformità e il libretto d uso e manutenzione in lingua italiana. I Fornitore si obbliga a consegnare alla Fondazione I.I.T. i manuali ed altra documentazione, sia in lingua inglese che in lingua italiana, in formato cartaceo ed elettronico, in quantità sufficiente ad assicurare un funzionamento soddisfacente ed efficiente della fornitura di cui trattasi. Articolo 8 - Penali In caso di mancato rispetto dei termini di consegna e installazione di cui all articolo 2 del presente contratto, il Fornitore è obbligato al pagamento di una penale pari a Euro Pagina 6 dpagina 6 di

7 (..), corrispondente allo 0,5% (zerovirgolacinque per cento) del corrispettivo per la fornitura di cui al precedente art. 3, per ogni giorno naturale successivo di ritardo (inclusi i giorni festivi). L'applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni e/o ulteriori oneri sostenuti dalla Fondazione I.I.T. a causa dei ritardi. La penale e le maggiori spese della fornitura, che saranno formalmente comunicate dalla Fondazione I.I.T. in ragione del ritardo accumulato o del danno subito, dovranno essere liquidate dal Fornitore, o, in difetto, eseguite in danno al Fornitore sulle somme dovute per precedenti forniture o per quelle in corso, ovvero sulla cauzione depositata che dovrà essere immediatamente ricostituita nel suo valore originario. Le penalità stabilite non pregiudicano l eventuale azione per la rescissione del contratto, ipso facto e de jure, in danno del Fornitore. Articolo 9 Recesso La Fondazione I.I.T. ha diritto di recedere dal presente contratto nei casi e nei modi previsti dal Codice Civile e dalla vigente normativa. Articolo 10 - Risoluzione del contratto Esecuzione d'ufficio La Fondazione I.I.T. ha diritto di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art del codice civile mediante semplice lettera raccomandata senza necessità di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari, oltre che nelle ipotesi previste all'art. 8 del presente contratto Penali, nei seguenti casi: - perdita dei requisiti di ordine generale, di cui all Art. 38 del D.Lgs. 163/2006; - reiterata inadempienza agli obblighi derivanti dal presente contratto; - inadempienza del Fornitore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del presente contratto; - utilizzo di personale sprovvisto di regolare contratto di lavoro; - inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ammontare di penali comminate, di cui all art. 8, pari al 10% del corrispettivo contrattuale per la fornitura; - cessione d azienda o di ramo d azienda non preventivamente comunicato, stato di concordato preventivo o fallimento. Pagina 7 dpagina 7 di

8 Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Fondazione I.I.T., oltre all'applicazione delle penali previste all'art. 8 del presente contratto, procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. Articolo 11- Danni a terzi Oltre agli oneri già previsti nel presente contratto, è altresì a carico dell Fornitore il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dell appalto, fossero da questi arrecati a terzi, restando liberi e indenni la Fondazione I.I.T. ed il suo personale. Il Fornitore è in possesso di idonea polizza di assicurazione per Responsabilità Civile verso Terzi, emessa da, con un massimale di Euro e validità fino al.. Articolo 12 - Subappalto e cessione del contratto Il Fornitore è tenuto ad eseguire in proprio le fornitura oggetto del presente contratto. E possibile, se dichiarato dal Fornitore in sede di gara, il ricorso al subappalto, con le previsioni di cui all art. 118 del D. Lgs. 163/2006. E' espressamente vietata, pena l immediata risoluzione del contratto per colpa del Fornitore ed il risarcimento di ogni danno e spese della Fondazione I.I.T., la cessione totale o parziale del presente contratto ed il conseguente trasferimento a terzi delle responsabilità contrattuali, salvo quanto previsto all art. 116 del D. Lgs. 163/2006. Articolo 13 - Cauzione Il Fornitore ha costituito garanzia definitiva, ai sensi all art. 116 del D. Lgs. 163/2006, sotto forma di fideiussione di Euro.. ( /00), corrispondente al dieci per cento dell importo contrattuale, al netto dell I.V.A., prestata da. La sopra richiamata garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all articolo 1957, comma 2, del codice civile nonché l operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Fondazione I.I.T. La garanzia di cui sopra copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e cessa di avere effetto al termine del periodo di garanzia di cui al precedete art. 6. Pagina 8 dpagina 8 di

9 Articolo 14 - Assicurazioni sociali Il Fornitore si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto, le condizioni normative (protezione del lavoro, assicurazioni sociali, pagamento dei contributi, ecc.) e retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ad ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano il Fornitore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. In caso di violazione degli obblighi sopraddetti, la Fondazione I.I.T., previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze denunciate all Ispettorato del Lavoro, potrà sospendere l emissione dei mandati di pagamento per l ammontare che sarà indicato dall Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita. Per detta sospensione il Fornitore non può opporre eccezioni alla Fondazione I.I.T, né pretendere da essa risarcimenti di danni. Articolo 15 - Obblighi nei confronti del personale dipendente L operatore economico si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, pena la risoluzione del contratto, la normativa in tema di rispetto della tutela ambientale e le disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti normativi: - norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008; - legge 9 dicembre 1977, n. 903, e legge 10 aprile 1991, n. 125, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro; - legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, in materia di diritto al lavoro dei disabili. - condizioni normative e retributive, da applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili al proprio settore (applicazione del C.C.N.L. parte economica, normativa e previdenziale sottoscritto dalle parti maggiormente rappresentative a livello nazionale), alla data della stipulazione del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni; In alternativa (nel caso di operatore economico che svolge le operazioni all estero): Pagina 9 dpagina 9 di

10 L operatore economico si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, pena la risoluzione del contratto, le normative in tema di rispetto ambientale, di sicurezza suo luoghi di lavoro e di parità tra uomo e donna, vigenti nel Paese ove si svolgono le lavorazioni. Articolo 16 - Tutela della privacy I dati raccolti saranno trattati nell osservanza delle norme in materia di appalti pubblici e archiviati ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n Il titolare del trattamento è la Fondazione I.I.T. I diritti del Fornitore potranno essere esercitati ai sensi dell articolo 7 e seguenti del predetto decreto legislativo. Articolo 17 - Spese inerenti al contratto ed oneri fiscali Le spese di copia, stampa, bollo, registrazione e tutte le altre inerenti al presente contratto sono a carico del Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell art. 1 della Legge 27 dicembre 1975, n La fornitura oggetto del presente contratto è soggetta all imposta sul valore aggiunto, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n 633 e successive modificazioni ed integrazioni, a carico della Fondazione I.I.T. Articolo 18 - Controversie Per eventuali contestazioni che insorgessero in dipendenza del presente contratto, le parti dichiarano competente il Foro di Genova, e resta escluso il ricorso all arbitrato. Articolo 19 -Norme applicabili Per il presente atto vengono osservate le norme in vigore ivi incluse: a) le clausole del presente contratto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Fondazione I.I.T. e il Fornitore, relativamente alla fornitura di cui al contratto medesimo; b) il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ( Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ) e successive modifiche ed integrazioni; c) il Disciplinare di gara; d) le vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato; Pagina 10 dpagina 10 di

11 e) il Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti; Articolo 20 - Domicilio eletto Per tutti gli effetti amministrativi del contratto le Parti eleggono i seguenti domicili: Fondazione I.I.T., Via Morego 30, Genova Fornitore:. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Fondazione I.I.T. ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono imputabili al Fornitore tutte le conseguenze che possono derivare dall intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall eventuale ritardo nell esecuzione del contratto Il presente contratto, redatto in duplice copia, si compone di. pagine e.. articoli che, con la firma dello stesso, vengono integralmente accettati e confermati. Genova, lì PER IL FORNITORE PER LA FONDAZIONE IIT Ai sensi e per gli effetti dell art comma del Codice Civile, l operatore economico approva specificamente le clausole contenute nei precedenti articoli del presente contratto: 3 (Corrispettivi e Pagamenti), 4 (Obblighi speciali), 5 (Collaudo), 6 (Garanzia e Assistenza tecnica), 8 (Penali), 9 (Recesso), 10 (Risoluzione del contratto), 11 (Danni a terzi), 12 (Subappalto e cessione del contratto), 13 (Cauzione), 14 (Assicurazioni sociali), 15 (Obblighi verso i dipendenti), 17 (Oneri contrattuali e fiscali), 18 ( Foro competente). PER IL FORNITORE Pagina 11 dpagina 11 di

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