REPUBBLICA ITALIANA DECISIONE. sul ricorso in appello proposto dal comune di BOLZANO, in persona del sindaco, avvocato Giovanni
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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.616/06 REG.DEC. N. 68 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2002 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello proposto dal comune di BOLZANO, in persona del sindaco, avvocato Giovanni Salghetti Drioli, difeso dagli avvocati Enrico Bertorelle e Michele Costa e domiciliato presso il secondo in Roma, via Bassano del Grappa n. 24; contro il dottor Alfonso SORBO, nato a Livorno l 1 dicembre 1937 residente in Bolzano, costituitosi in giudizio con l avvocato Michele Arigliani e domiciliato in Roma, Largo Bacone 13, presso il dottor Michele Satriano; e nei confronti del CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, con sede in Bolzano, non costituito in giudizio, per la riforma della sentenza 9 ottobre 2001 n. 254, notificata il 24 ottobre 2001, con la quale il tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige, sezione autonoma di Bolzano, ha annullato la deliberazione della giunta comunale di Bolzano 3 giugno 1998 n. 70/20761, di modificazione della pianta organica del comune, nella parte in cui ha soppresso il posto di comandante della polizia municipale. Visto il ricorso in appello, notificato il 17 dicembre 2001 e depositato il 4 gennaio 2002; visto il controricorso del dottor Sorbo, depositato il 13 maggio 2002; visti gli atti tutti della causa; relatore, all udienza del 29 novembre 2005, il consigliere Raffaele Carboni, e udito altresì l avvocato Costa; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
2 FATTO Il comune di Bolzano con la deliberazione sopra indicata ha modificato la pianta organica, tra l altro ponendo la polizia municipale all interno della tredicesima ripartizione e trasformando il posto di comandante della polizia urbana, già alle dirette dipendenze del sindaco, in quello di direttore dell ufficio di polizia urbana, alle dipendenze del capo della ripartizione. Il dottor Sorbo ha impugnato l atto con ricorso al tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige, sezione autonoma di Bolzano, notificato il 13 ottobre 1998 e poi con motivi aggiunti notificati il 26 marzo 1999, deducendo numerose censure di violazione di legge e una d illogicità e disparità di trattamento. A sostegno del suo interesse a ricorrere ha dedotto l interesse al «riconoscimento della specifica qualifica professionale di comandante di corpo e quindi al decoro ed alla dignità professionale». Il comune, costituitosi in giudizio, ha dedotto a sua volta varie eccezioni d inammissibilità del ricorso nonché, essendo stato il ricorrente collocato a riposo sotto la data dell 1 agosto 1999, la sopravvenuta carenza all impugnazione; eccezione, quest ultima, ribadita dopo che, con deliberazione del Consiglio comunale 27 marzo 2001 n. 41, era stato ripristinato il posto di comandante alle dirette dipendenze del sindaco. Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha accolto il ricorso, ritenendo fondata e assorbente la censura di violazione della legge 7 marzo 1986 n. 65 sulla polizia urbana, dopo avere respinto tutte le eccezioni d inammissibilità e improcedibilità proposte dal comune. In particolare il tribunale amministrativo ha giudicato infondata l eccezione d improcedibilità dell impugnazione, e permanente l interesse del ricorrente all impugnazione, perché «l interesse consiste nel fatto di vedersi inquadrato come Comandante del Corpo della Polizia municipale e non come Direttore dell Ufficio di Polizia urbana, alle dipendenze del Direttore di Ripartizione, in quanto solo con la prima qualifica è connessa quella apicalità della quale è espressione anche la recente deliberazione consiliare n. 41 del ». Appella il comune criticando la motivazione della sentenza e riproponendo tutte le eccezioni. In particolare ha fatto presente che la deliberazione impugnata non toglieva al dottor Sorbo l ottava qualifica retributivo-funzionale e non comportava nessuno svantaggio nel trattamento economico. 2
3 DIRITTO Il resistente eccepisce innanzitutto inammissibilità dell appello per mancanza di delega alla sottoscrizione del medesimo. L eccezione risulta palesemente priva di pregio, in quanto è stata ritualmente depositata la delibera della giunta comunale di Bolzano in data 4 dicembre 2001 n. 2044, di autorizzazione del sindaco a proporre impugnazione, mentre la sottoscrizione di quest ultimo della delega appare a pagina tre dell atto di appello, con a fianco la sottoscrizione per autentica dell avvocato difensore. Le eccezioni di inammissibilita del ricorso di primo grado, riproposte con l appello in esame, sono tutte infondate. Non può condividersi, infatti, che l impugnata delibera consiliare n. 70 del 1998, avente ad oggetto la ridefinizione della pianta organica del personale comunale, fosse confermativa di precedente delibera consiliare n. 116 del 1996, di approvazione del regolamento dell ordinamento delle strutture organizzative dell attività amministrativa comunale, ed in particolare dell allegato A, recante l organigramma degli uffici, secondo cui nella tredicesima ripartizione-viabilità e trasporti, vi sarebbe stato l ufficio 13.3 di polizia urbana, nonché della delibera consiliare numero 134 del 1994, di recepimento di accordo di comparto per il personale comunale degli anni Con tali atti infatti, dei quali oltretutto il comune appellante non ha dimostrato la conoscenza o conoscibilità da parte dei destinatari, non si assumeva alcuna determinazione immediatamente e concretamente lesiva della posizione dell interessato ed attuale appellato, il quale deve conseguentemente considerarsi processualmente legittimo a ricorrere soltanto in occasione dell adozione della citata delibera n. 70 del 1998, da considerarsi viceversa effettivamente lesiva in via immediata della posizione soggettiva di questi. Quanto alla dedotta carenza di interesse al ricorso di primo grado, deve parimenti disattendersi il relativo motivo di appello che la ripropone in questo grado. Il ricorrente di primo grado ha dedotto, a sostegno dell interesse a ricorrere (oltre all interesse pubblico al regolare svolgimento del servizio di polizia municipale, del quale non era titolare), l interesse al 3
4 «riconoscimento della specifica qualifica professionale di comandante di corpo e quindi al decoro ed alla dignità professionale», come testualmente si legge nel ricorso; ossia un interesse morale che non è necessariamente connesso con l effettivo svolgimento del servizio, ma è un interesse alla dignità della posizione professionale che, a giudizio del collegio, sopravvive al collocamento a riposo. D altra parte avendo il comune nel 2001, com esso stesso fa presente, nuovamente posto il comandante del corpo alle dirette dipendenze del sindaco equiparandolo ai capi di ripartizione, la perdita d interesse processuale del dottor Sorbo all originaria impugnazione andrebbe di pari passo con la carenza d interesse del comune a proporre appello. Nel merito, l appello è infondato: secondo l articolo 9 della legge 7 marzo 1986 n. 65, il comandante della polizia municipale è responsabile verso il sindaco, il quale a sua volta è l organo titolare delle funzioni di polizia locale che competono al comune (articoli 1 e 2); sicché porre il comandante alle dipendenze di un funzionario del comune equivale a trasferire a quest ultimo funzioni di governo che per legge competono al sindaco. Questa sezione, nella decisione n del 4 settembre 2000, ha infatti testualmente affermato che: La legge , n. 85, legge quadro sull ordinamento della Polizia Municipale, all art. 7, primo comma, dispone che i comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno sette addetti possono istituire il Corpo di Polizia Municipale. Il quinto comma dello stesso articolo, premesso che i comuni definiscono con regolamento l ordinamento e organizzazione del Corpo di polizia municipale, dispone che ordinamento si articola in: a) responsabile del Corpo (Comandante); b) addetti al coordinamento e al controllo; c) operatori (vigili). art. 8 a sua volta dispone, al primo comma che: Il comandante del Corpo di Polizia municipale è responsabile verso il sindaco dell addestramento, della disciplina e dell impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo. Dalla sola lettura delle norme ora riportate emerge chiaramente che, con la istituzione del Corpo di polizia municipale si dà vita ad una entità organizzativa unitaria ed autonoma da altre strutture organizzative del 4
5 comune (un Corpo, appunto, a simiglianza del corpi militari dai quali mutano anche i gradi gerarchigi), costituita dall aggregazione di tutti i dipendenti comunali che esplicano, a vari livelli, i servizi di polizia locale, e che al vertice di questa forma di aggregazione unitaria è posto un comandante (anch egli vigile urbano) che ha la responsabilità del Corpo e ne risponde direttamente al sindaco. Anche la legge regionale n. 59 del 1989 configura il Corpo di polizia municipale come entità organizzativa distinta ed autonoma dalle altre strutture dell apparato comunale. Tale configurazione autonoma del Corpo è scolpita dall art. 4 della legge, specificamente intitolato Dipendenza del Servizio Municipale, per il quale La Polizia Municipale è alle dirette dipendenze del Sindaco o dell Assessore da lui delegato, che vi sovrintende impartendo disposizioni e direttive, oltrechè vigilando sullo svolgimento del servizio. autonomia del Corpo si spiega in ragione della specifica caratterizzazione delle funzioni del personale che vi appartiene. E sufficiente al riguardo considerare l attribuzione in via ordinaria a tutti gli addetti della polizia municipale delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza con riconoscimento della relativa qualità (art. 5 della legge n. 65 del 1986; art. 2, ultimo comma della legge regionale n. 59 del 1989). Le due leggi sopra richiamate stabiliscono inoltre norme specifiche per il reclutamento di detto personale (art. 9 della legge regionale n. 59 del 1989), uno stato giuridico ed economico differenziato rispetto a quello degli altri dipendenti comunali (art. 7, primo e terzo comma, della legge n. 65 del 1986), sia pure nel rispetto dei principi generali contenuti nella legge quadro sul pubblico impiego, l obbligo di specializzazione del personale della polizia municipale nelle materie attinenti alla polizia locale attraverso la frequenza di corsi (artt. 14 e 15 della legge regionale n. 59 del 1989), la distinzione degli addetti per gradi in Comandante, Ufficiali, Sottufficiali, Operatori di p.m. e l obbligo di indossare una divisa e i distintivi del grado (artt. 5 e 8 della legge regionale n. 59 del 1989). Da quanto precede emerge che la polizia municipale, una volta eretta in Corpo, non può essere considerata una struttura intermedia (nella specie come Sezione) in una struttura burocratica più ampia (in un Settore 5
6 amministrativo) né, per tale incardinamento, essere posta alle dipendenze del dirigente, amministrativo che dirige tale più ampia struttura. Tali considerazioni sono pienamente applicabili al caso di specie e conducono a ritenere infondate le censure di appello e, viceversa, fondati i motivi dedotti in primo grado, con la conseguenza che la sentenza appellata deve essere confermata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in Per questi motivi il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione quinta, respinge l appello indicato in epigrafe e condanna il comune appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in tremila euro, a favore del resistente dottor Sorbo. Così deciso in Roma il 29 novembre 2005 dal collegio costituito dai signori: Sergio Santoro Klaus Dubis Raffaele Carboni Cesare Lamberti Goffredo Zaccardi L ESTENSORE Presidente ed Estensore Consigliere Consigliere Rel. Consigliere Consigliere IL PRESIDENTE F.to Sergio Santoro IL SEGRETARIO F.to Francesco Cutrupi DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 17 febbraio 2006 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) PER IL DIRIGENTE F.to Livia Patroni Griffi 6
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