L accordo di ristrutturazione dei debiti

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1 Crisi di impresa L accordo di ristrutturazione dei debiti di Massimiliano Di Pace Come è stato specificato in un precedente articolo (Pmi n. 7/2012, pag. 25), le imprese che si trovano in una situazione di seria difficoltà possono avviare la procedura di un accordo di ristrutturazione dei debiti. Si era descritta la procedura per l accordo di ristrutturazione dei debiti per quelle imprese di piccole dimensioni (ex legge n. 3/2012), che non superano i requisiti dimensionali per l applicazione delle varie procedure concorsuali, previsti dalla legge fallimentare (R.D. n. 267/1942). Per tutte le altre, ossia per le imprese che superano anche uno solo dei limiti stabiliti, invece, vi è una specifica procedura, descritta dall art. 182-bis della legge fallimentare. I parametri, il cui superamento di uno solo consente l accesso alla procedura dell accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis sono: I parametri 1) aver avuto, almeno una volta negli ultimi 3 esercizi, un attivo patrimoniale annuo superiore a euro; 2) aver realizzato, almeno una volta negli ultimi 3 esercizi, ricavi lordi annui superiori a euro; 3) avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, superiore a euro. Ora, il decreto sviluppo (D.L. 22 giugno 2012, n. 83, Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha apportato, con l art. 33, non poche modifiche alla procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti, rendendola più interessante, e quindi ancora più utile in questo periodo di crisi, in cui il superamento di una fase di difficoltà può dipendere anche dalla corretta scelta della soluzione alla crisi d impresa. La procedura dell accordo La definizione di un accordo di ristrutturazione dei debiti richiede determinati passaggi, che si possono così sintetizzare: La procedura 1) la predisposizione del piano industriale e finanziario; 2) la predisposizione dell accordo di ristrutturazione dei debiti; 3) l attestazione del piano e dell accordo; 4) l approvazione del piano e dell accordo; 5) la domanda di omologazione al Tribunale; 6) l omologazione del Tribunale. Qui di seguito si riporteranno le principali indicazioni per realizzare correttamente un accordo di ristrutturazione dei debiti. La predisposizione del piano industriale e finanziario Il primo adempimento per l imprenditore in stato di crisi interessato ad attivare la procedura 13

2 dell accordo di ristrutturazione dei debiti è la predisposizione di un piano industriale e finanziario, idoneo, oltre a soddisfare integralmente i creditori non aderenti, anche a consentire un risanamento dell impresa in crisi. Il piano deve quindi contenere l indicazione degli interventi diretti al riequilibrio economico dell attività di impresa (es. per aumentare i ricavi e/o ridurre i costi), e le azioni strumentali al riequilibrio finanziario (es. riducendo l indebitamento e aumentando la capitalizzazione) nell arco temporale di qualche anno (in genere, massimo un quinquennio). Interventi diretti e azioni strumentali 14 Il piano Le misure classiche che si possono prevedere a questo scopo sono: 1) un aumento del capitale sociale; 2) l emissione di un prestito obbligazionario; 3) la cessione di crediti, con contestuale messa a disposizione da parte delle banche aderenti all accordo di una linea di credito; 4) la concessione di moratorie sui crediti; 5) l ottenimento di finanziamenti bancari (es. per il pagamento dei creditori non aderenti all accordo); 6) il riscadenziamento dei debiti; 7) la vendita di cespiti immobiliari e mobiliari; 8) la vendita dell azienda, o di rami d azienda, o di società partecipate; 9) la creazione di una nuova società, con attribuzione ad essa delle parti sane dell impresa in crisi; 10) la riduzione del personale; 11) la riorganizzazione delle attività (che continua ad essere svolta dall impresa in crisi); 12) la ridefinizione di un Business plan; 13) il cambiamento del management. L illustrazione delle misure deve avvenire con un elevato grado di dettaglio, in particolare sul livello di liquidità ottenibile dalle misure previste, per la soddisfazione dei creditori, anche di quelli non aderenti all accordo. Inoltre, il piano deve illustrare le cause della crisi, lo stato di solvibilità e liquidità, e altre caratteristiche dell impresa. In questo ambito bisogna puntualizzare l eventuale attivazione di ulteriori procedure previste dalla legge. Per esempio, se l impresa in crisi è una società in cui si è verificata una rilevante perdita di capitale, che può determinare il suo scioglimento ai sensi dell art c.c., gli amministratori devono convocare l assemblea nei termini di legge, e in questo caso il piano per l accordo di ristrutturazione dei debiti può essere concluso solo se il capitale sociale è stato riportato al minimo richiesto dalla legge (come nel caso del piano di risanamento). Infine, nel piano vanno riportate in modo chiaro le informazioni che consentono una precisa valutazione del piano stesso. Più precisamente, il piano deve chiaramente indicare: a) le ipotesi poste a base del piano: l indicazione di queste ipotesi consente di valutare il grado di incertezza del piano, e di comprendere la relazione esistente tra azioni proposte e risultati attesi; b) le fonti informative utilizzate per predisporre il piano: in tal modo si può valutare l autorevolezza, l esaustività, e la fondatezza delle informazioni da cui scaturiscono ipotesi e previsioni; c) le metodologie utilizzate per le quantificazioni di dati (es. risultati attesi): la correttezza e la congruità dei calcoli effettuati per l elaborazione quantitativa del piano può essere valutata in funzione delle metodologie adottate;

3 d) la tempistica del piano: le scadenze entro le quali l impresa in crisi deve raggiungere una condizione di equilibrio economico-finanziario, che non dovrebbero estendersi oltre i 3-5 anni, periodo che in genere è giudicato sufficiente per mostrare gli effetti degli interventi strutturali; e) i risultati economico-finanziari attesi dalle azioni prospettate: non vi deve essere ambiguità sui risultati attesi, che vanno relazionati anche ad una precisa tempistica. La predisposizione dell accordo di ristrutturazione dei debiti Il secondo passaggio della procedura è costituito dalla predisposizione di un accordo di ristrutturazione dei debiti da proporre ai creditori, invitandoli ad aderire, e cercando di convincerli che il risanamento è possibile, e che da questo deriverà loro una soddisfazione maggiore rispetto a quella ottenibile mediante il ricorso a procedure liquidatorie, come quella fallimentare. La legge non prescrive un contenuto specifico dell accordo di ristrutturazione dei debiti, che è concluso tra l imprenditore in crisi ed i suoi creditori (a condizione che questi ultimi detengano almeno il 60% di tutti i debiti dell impresa). Pertanto, l impresa in crisi è libera di negoziare con i singoli creditori le più diverse modalità di soddisfacimento o di dilazione di pagamento, oggetto tipico dell accordo, senza necessità di soddisfare la par condicio creditorum, in quanto i creditori privilegiati e chirografari che aderiscono all accordo dispongono liberamente del loro credito. L accordo L accordo, comunque, può prevedere, generalmente: 1) un riscadenzamento delle esposizioni debitorie, ossia dilazioni di pagamento; 2) la concessione di nuovi prestiti da finanziatori vecchi o nuovi; 3) la dismissione di alcune partecipazioni azionarie da parte dell impresa in crisi verso i creditori; 4) la cessione (anche parziale) di beni ai creditori; 5) la concessione di nuove garanzie; 6) la rinuncia totale o parziale degli interessi, o anche di parte del capitale, da parte dei creditori; 7) il trattamento differenziato dei creditori, ovvero modalità e termini diversi di soddisfacimento per singoli creditori, o per classi di creditori; 8) la transazione, ossia una soluzione compromissoria sui debiti; 9) la conversione dei debiti in capitale; 10) l accollo dei debiti dell impresa da parte di soggetti terzi (es. una cd. Newco) 1. Il piano ed il collegato accordo di ristrutturazione dei debiti devono assicurare che i creditori che non hanno partecipato all accordo (es. quelli che hanno scelto di rimanere estranei, quelli che non lo conoscevano, o che ne erano stati informati tardivamente) siano soddisfatti per i loro crediti dall impresa debitrice per l intero, entro 120 giorni dall omologazione dell accordo se già scaduti a quella data, o entro 120 giorni dalla scadenza, se non ancora scaduti al momento dell omologazione, come precisa il comma 1, dell art. 182-bis, della legge fallimentare, come modificato dall art. 33 della legge n. 134/2012. L attestazione del piano e dell accordo Il terzo passo, dopo la redazione del piano industriale e finanziario e dell accordo di ristrut- 1 È il termine abbreviato di New company. 15

4 turazione dei debiti, è la predisposizione della relazione di attestazione del piano e dell accordo da parte di un professionista, che risponda a tutti i seguenti requisiti: I requisiti 1) essere iscritto nel registro dei revisori legali; 2) essere o avvocato, o dottore commercialista, o esperto contabile; 3) essere indipendente, ossia non essere legato all impresa e a coloro che hanno interesse all operazione di risanamento (es. creditori) da rapporti di natura personale o professionale, tali da comprometterne l indipendenza di giudizio. In ogni caso la legge richiede il rispetto dei requisiti previsti per i sindaci (ex art c.c.) ovvero non possono essere attestatori: a) l interdetto, l inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l incapacità ad esercitare uffici direttivi; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell impresa in crisi; c) coloro che hanno avuto un rapporto di lavoro o un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l indipendenza con l impresa in crisi, o con imprese collegate ad essa (controllante, controllate, o sottoposte a comune controllo). Infine, l attestatore non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale (ovvero i colleghi dello studio), avere prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell impresa in crisi, ovvero partecipato ai suoi organi di amministrazione o di controllo. Anche nel caso in cui piano e accordo siano due documenti separati, l attestazione è comunque unica, come emerge dal tenore letterale della norma (art. 182-bis, comma 1, R.D. n. 267/42). È il caso di sottolineare che l intervento del professionista, ai fini dell attestazione, deve aver luogo dopo che debitore e creditori interessati all accordo (in genere quelli più esposti) hanno concluso la trattativa relativa ai contenuti dell accordo stesso. Nell accordo di ristrutturazione dei debiti il professionista svolge un ruolo fondamentale, in quanto deve attestare sia la veridicità dei dati, sia l attuabilità dell accordo, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei all accordo (entro 120 giorni dall omologazione se i relativi crediti sono già scaduti, o entro 120 giorni dalla scadenza, se ancora devono scadere), circostanza che deve essere considerata dai creditori al momento della votazione ai fini dell approvazione dell accordo. Questa finalità di fornire elementi per la decisione dei creditori se approvare o meno l accordo di ristrutturazione dei debiti, richiede che la valutazione del professionista comporti un giudizio di: Il giudizio 1) veridicità dei dati aziendali: i dati devono essere veritieri e quantificati sulla base di principi contabili corretti, ed in linea di massima omogenei rispetto ai principi utilizzati per la preparazione dei bilanci storici, ferma restando l opportunità di una elevata cautela nella quantificazione di poste contabili non certe (es. crediti difficilmente esigibili); 2) idoneità dell accordo, e del sottostante piano industriale e finanziario, a consentire il ripristino di condizioni di normale solvibilità del debitore, che, in conseguenza di ciò, tornerà a pagare in modo regolare, cioè secondo i termini originariamente convenuti, i creditori non aderenti all accordo; 3) realizzabilità in concreto, ovvero che i dati contenuti nel piano industriale e finanziario siano corretti e le ipotesi previsionali siano ragionevoli; in altre parole l attestatore deve: a) accertare che i dati previsionali siano stati redatti sulla base di principi contabili omogenei rispetto ai principi utilizzati per la preparazione dei bilanci; 16

5 b) confrontare e valutare la coerenza delle ipotesi poste a fondamento del piano con il quadro macroeconomico e di settore; c) accertare la coerenza dei dati previsionali rispetto alle ipotesi, eseguendo sia procedure di verifica dell accuratezza dei dati elaborati, sia analisi in merito alla coerenza interna di tali dati; d) analizzare con particolare attenzione le variabili del piano che potrebbero avere un elevato tasso di volatilità, e modificare quindi significativamente i risultati attesi. In conclusione, il professionista deve attestare l attuabilità del piano e la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei all accordo di ristrutturazione dei debiti (entro il termine dei 120 giorni sopra richiamato), nonché laveridicità dei dati contabili aziendali, non limitandosi ad un mero controllo, ma verificando effettivamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell impresa in crisi. L approvazione del piano e dell accordo L approvazione del piano e dell accordo costituisce la quarta tappa. Può essere che il piano e l accordo siano fusi in un unico documento, oppure che siano mantenuti separati, ma questo non toglie che la votazione deve essere unica, e non separata, per quanto, dal punto di vista logico, il piano sia propedeutico all accordo. Va detto che la legge non dice come debba essere raccolto il consenso sull accordo di ristrutturazione dei debiti (a differenza del concordato preventivo, per il quale si prevede una adunanza dei creditori che provvede a decidere), e quindi non vi è altro sistema che la firma in calce all accordo, o altre forme scritte di espressione della volontà di aderire all accordo, che garantiscano l inequivocabilità di tale volontà del creditore (ad accettare il piano), e dell ammontare del suo credito. Può quindi essere opportuno che nell accordo di ristrutturazione vi sia l autenticazione delle firme dei creditori. Per quanto riguarda il calcolo della maggioranza, è il caso di sottolineare che la percentuale del 60% si riferisce all ammontare dei crediti, e non dei creditori. Spetta all impresa in crisi contattare tutti i propri creditori, e poi al professionista attestatore verificare che i dati relativi ai debiti dell impresa siano corretti, e che quindi il quorum sia stato effettivamente raggiunto. Infatti, la valutazione del quorum comporta la conoscenza dei debiti totali dell impresa in crisi che propone l accordo di ristrutturazione, e ne consegue che l imprenditore in crisi deve rispettare i principi della due diligence, consentendo all attestatore di conoscere i dati di bilancio, in modo da verificare che la maggioranza (dei creditori) sia stata (o meno) effettivamente conseguita. Una volta sottoscritto, l accordo va pubblicato nel registro delle imprese, per acquistare efficacia dal giorno della sua pubblicazione. Dalla data di pubblicazione dell accordo, e per 30 giorni, i creditori e gli altri interessati possono proporre opposizione relativamente all accordo al Tribunale, che deciderà in sede di omologazione. Deposito della domanda La domanda di omologazione al Tribunale Il quinto momento della procedura è il deposito di una domanda per l omologazione dell accordo di ristrutturazione dei debiti, presso la cancelleria del Tribunale competente in funzione della residenza dell impresa in crisi. La domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista per la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, ovvero: 17

6 I documenti correlati 1) un aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell impresa; 2) uno stato analitico ed estimativo delle attività, e l elenco nominativo dei creditori, con l indicazione dei rispettivi crediti, e delle cause di prelazione; 3) l elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà, o in possesso del debitore; 4) il valore dei beni, ed i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili. Inoltre vanno allegati: 5) il piano (industriale e finanziario), contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta; 6) l accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti; 7) la relazione redatta da un professionista revisore legale, che abbia i requisiti previsti dalla lettera d), del comma 3, dell art. 67, della legge fallimentare, sulla veridicità dei dati aziendali, e sull attuabilità del piano industriale e finanziario, e dell accordo di ristrutturazione, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l integrale pagamento dei creditori estranei all intesa (pur nella moratoria legale dei 120 giorni). L omologazione del Tribunale Il Tribunale, sulla base della relazione dell attestatore, valuta la sussistenza dei requisiti previsti dall art. 182-bis del R.D. n. 267/1942, prima di omologare l accordo di ristrutturazione dei debiti. Più precisamente, il Tribunale verifica la chiarezza espositiva e la completezza della relazione del professionista, accertando che le valutazioni effettuate dal professionista attestatore siano accurate, logiche, coerenti ed esaustive. Inoltre, il Tribunale deve esaminare la relazione del professionista anche sotto il profilo dell analiticità dell attestazione, della sua completezza, del rispetto degli standards professionali, e della verifica della veridicità dei dati aziendali. Solo in caso di opposizione, l esame del Tribunale dovrebbe spingersi ad un esame in concreto del piano, sulla base delle contestazioni del creditore opponente. D altronde, il Tribunale rimane l ultima garanzia della tutela dei creditori e dei terzi, e questa tutela permette un estensione cognitiva dei poteri del Tribunale, che dovrà esaminare ogni aspetto relativo alla fattibilità del piano presentato, sollevato dai creditori con l opposizione. A questo punto, il Tribunale, decise le eventuali opposizioni, procede all omologazione in camera di consiglio con decreto motivato, che è reclamabile alla Corte d appello, entro 15 giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese. Comunque, una volta ottenuta l omologazione, l accordo e il relativo decreto di omologazione vanno depositati (nuovamente) nel registro delle imprese, per acquistare efficacia dal giorno della sua pubblicazione. Gli effetti dell accordo di ristrutturazione dei debiti 18 Pubblicazione dell accordo L accordo di ristrutturazione dei debiti, una volta sottoscritto e pubblicato nel registro delle imprese, acquista una prima efficacia dal giorno della sua pubblicazione, e produce l effetto di bloccare per 60 giorni le azioni cautelari e esecutive sul patrimonio del debitore, e l acquisizione di titoli di prelazione (se non concordati con l imprenditore in crisi). Decadono quindi atti come: 1) decreti ingiuntivi; 2) precetti;

7 3) pignoramenti mobiliari e immobiliari; 4) ipoteche volontarie e giudiziali; 5) sequestri conservativi e giudiziali; 6) istanze di fallimento. Durante questi 60 giorni si sospendono anche le prescrizioni relative ai suddetti diritti, che sarebbero state interrotte dagli atti esecutivi o cautelari (non più possibili), così come le decadenze non si verificano. Deposito della domanda di omologazione Omologazione Il deposito in Tribunale della domanda di omologazione dell accordo di ristrutturazione dei debiti produce 2 effetti: 1) il venir meno dell obbligo di ricapitalizzazione e di scioglimento in caso di riduzione del capitale sociale sotto al minimo legale (art. 182-sexies, R.D. n. 267/1942); 2) la possibilità di richiedere al Tribunale l autorizzazione per (art. 182-quinquies, R.D. n. 267/1942): a) l acquisizione di finanziamenti (prededucibili); b) la concessione di pegni ed ipoteche per tali finanziamenti; c) il pagamento di debiti, anche anteriori, per prestazioni di beni o servizi (esenti da azione revocatoria). Una volta omologato, l accordo di ristrutturazione dei debiti produce invece 5 effetti definitivi: 1) blocco definitivo delle azioni cautelari ed esecutive; 2) esenzione da azione revocatoria per gli atti compiuti in esecuzione dell accordo, in caso di fallimento successivo; 3) prededucibilità dei crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati, in esecuzione dell accordo di ristrutturazione dei debiti omologato; 4) prededucibilità di crediti derivanti da finanziamenti effettuati in funzione della presentazione della domanda di omologazione dell accordo di ristrutturazione dei debiti, purché previsti dall accordo di ristrutturazione, e a condizione che la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il Tribunale omologa l accordo; 5) prededucibilità dei finanziamenti effettuati dai soci, fino alla concorrenza dell 80% del loro ammontare, anche quando la qualità di socio si acquisisce per effetto dell accordo di ristrutturazione dei debiti; 6) mancata applicazione delle disposizioni penali, in tema di bancarotta preferenziale e di bancarotta semplice, ai pagamenti e alle operazioni compiute in esecuzione dell accordo di ristrutturazione. La prededucibilità consiste nel riconoscere priorità ai crediti prededucibili al momento del rimborso dei debiti con l attivo risultante dalla procedura fallimentare. In altre parole si tratta di prestiti che godono di un privilegio rispetto ad altri crediti. Conclusioni Come è evidente dall elenco degli effetti dell accordo di ristrutturazione dei debiti sopra riportato, l accordo può consentire il mantenimento in vita di un azienda in difficoltà con i propri creditori, ed anche di porre le condizioni per un rilancio dell attività, anche grazie a nuovi finanziamenti, che godono della prededucibilità rispetto ai debiti preesistenti. Costituisce quindi una soluzione interessante, che lo stesso Governo Monti ritiene importante, tanto da costituire oggetto di un intervento modificativo nell ambito del decreto sviluppo. 19

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