REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

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1 REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 11/02/2004 Indice Art. 1 - Istituzione della tariffa Art. 2 - Determinazione e articolazione della tariffa Art. 3 - Presupposto della tariffa ed esclusioni Art. 4 - Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento della tariffa Art. 5 - Criteri per la determinazione della tariffa: parte fissa Art. 6 - Criteri per la determinazione della tariffa: parte variabile Art. 7 - Tariffe per particolari condizioni d uso Art. 8 - Agevolazioni e percentuali di correzione applicate ai coefficienti dalla parte variabile della tariffa Art. 8 - Deliberazione di tariffe Art Piano finanziario Art Attivazione del servizio Art Inizio e cessazione dell occupazione o detenzione Art Denunce Art Applicazione e riscossione della tariffa Art Rimborsi Art Tariffa giornaliera di smaltimento Art Omessa, infedele ed incompleta denuncia Art Poteri del soggetto gestore del servizio Art. 19- Norme transitorie e di rinvio ad altre disposizioni di legge Art Abolizione della tassa rifiuti solidi urbani interni. Criteri ALLEGATI 1) Tabella nr. 1 Coefficienti per l attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche. 2) Tabella nr. 2 Coefficienti per l attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche. 3) Tabella nr. 3 Banchi di mercato e attività commerciali con bancarelle- coefficienti.

2 ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA. 1. Il Comune di Urgnano svolge, in regime di privativa, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani così come definiti dall Art. 7, comma 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, su tutto il territorio. La dizione "rifiuti urbani" sarà di seguito usata come comprensiva dei rifiuti speciali dichiarati assimilati agli urbani e riportati nel Regolamento Comunale per la gestione del servizio per la raccolta degli R.S.U. 2. E istituito un sistema tariffario per la copertura dei costi relativi ai servizi per la gestione dei rifiuti urbani in conformità a quanto concesso e previsto dal D. Lgs 22/97 e dal D.P.R. 158/99 e successive modificazioni. ART. 2 - DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA. 1. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all entità dei costi di gestione. 2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. 3. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali basati sull effettiva produzione di rifiuti delle due tipologie di utenza. La quantificazione dei criteri sarà effettuata con la deliberazione di determinazione della tariffa. ART. 3 - PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA ED ESCLUSIONI 1. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti esistenti nelle zone del territorio comunale. Perimetro, modalità e frequenza del servizio sono stabiliti dal Regolamento Comunale per gestione integrata degli R.S.U.. 2. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono destinati di seguito elencati: a) locali adibiti esclusivamente all esercizio di culti ammessi nello stato e le aree scoperte di relativa pertinenza; b) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali: cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, vasche di depurazione, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana; c) soffitte, cantine, autorimesse, legnaie, ripostigli esterni delle civili abitazioni d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; e) parti comuni del condominio di cui all Art del Codice Civile. Resta ferma l obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva; Non sono altresì soggetti alla tariffa: f) unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote o chiuse o inutilizzate, nonché le aree di pertinenza stesse, sempre che anche queste ultime risultino inutilizzate; g) abitazioni di persone ricoverate in modo permanente presso case di ricovero; h) i locali predisposti per usi diversi da quello abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi;

3 i) i locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che, o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità (fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione). Le circostanze di cui ai precedenti punti f), g), h), i) comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l esercizio dell attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. 3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. 4. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l obbligo del conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, in ordinanze di materia sanitarie, ambiente o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri. ART. 4 - SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL PAGAMENTO DELLA TARIFFA La tariffa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte soggette a tariffa con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano i locali o le aree stesse. Ad ogni utente viene consegnata una tessera magnetica personalizzata che dovrà essere utilizzata per: a) Ritiro dei sacchi per il conferimento dei rifiuti differenziati e indifferenziati raccolti a domicilio. b) Ingresso alla Piattaforma Ecologica per il conferimento di ogni altro rifiuto previsto dal vigente regolamento. c) Pesatura dei rifiuti a pagamento. ART. 5 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: PARTE FISSA 1) I costi relativi allo spazzamento e lavaggio di strade e piazze pubbliche, i costi sostenuti per i rifiuti abbandonati, i costi amministrativi dell accertamento della riscossione e del contenzioso, i costi generali di gestione, i costi comuni diversi, gli altri costi e i costi d uso del capitale, vengono ripartiti, tra utenza domestica e non domestica, sulla base di percentuali determinate in sede di formazione della tariffa. 2) Al fine di stabilire le tariffe, i costi come stabiliti dal precedente comma, vengono ripartiti secondo le indicazioni previste dal DPR 158/99, con l applicazione dei coefficienti stabiliti nelle tabelle allegate nr Il numero dei componenti del nucleo familiare è rilevato in base alle iscrizioni anagrafiche. Per le eventuali variazioni, si terrà conto in sede di fatturazione a partire dal bimestre solare successivo alla variazione stessa. ART. 6 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA: PARTE VARIABILE a) QUOTA VARIABILE 1)

4 1) I costi riferibili ALLA SOLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI E TUTTI I COSTI RIFERIBILI ALLA gestione dei rifiuti urbani differenziati (umido, carta, legno, ferro, plastica, vetro, lattine, verde, pile e farmaci, inerti, olio vegetale, olio minerale e abiti) vengono ripartiti tra utenza domestica e non domestica, sulla base di percentuali determinate in sede di formazione della tariffa. 2) Al fine di stabilire le tariffe, i costi, come stabiliti dal precedente comma, vengono ripartiti secondo le indicazioni previste dal DPR 158/99, con l applicazione dei coefficienti stabiliti nelle tabelle allegate 2-4. Il numero dei componenti del nucleo familiare è rilevato in base alle iscrizioni anagrafiche. Per le eventuali variazioni, si terrà conto in sede di fatturazione a partire dal bimestre solare successivo alla variazione stessa; b) QUOTA VARIABILE 2) 1. Tutti i costi riferibili allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati non ingombranti raccolti a domicilio (escluso quindi il costo relativo alla raccolta) vengono coperti dagli utenti mediante il pagamento in fattura del sacco predisposto per tale conferimento, da ritirare da parte dell'utente presso la sede indicata dall'amministrazione. 2. Tutti i costi di gestione dei rifiuti ingombranti domestici e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani delle utenze non domestiche raccolti presso la piattaforma ecologica vengono coperti dagli utenti mediante la pesatura del rifiuto conferito e l addebito di quanto dovuto nella fattura relativa al periodo preso in considerazione. 3. Il prezzo di vendita dei sacchi e la capacità degli stessi espressa in kg. saranno accertati in sede di determinazione delle tariffe, in relazione alle spese che il Comune sostiene per lo smaltimento dei rifiuti stessi. A tal fine tutti i costi relativi allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati vengono divisi per la quantità, espressa in una misura di peso, dei rifiuti che vengono prodotti nell unità di tempo presa in considerazione, ottenendo così la spesa unitaria ( al Kg). Tale ultimo dato viene moltiplicato per la capacità del sacco per ottenere il prezzo di vendita del sacco stesso. 4. Il conferimento dei rifiuti INGOMBRANTI domestici e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani delle utenze non domestiche in piattaforma ecologica sarà soggetto a pagamento in fattura in base al peso del rifiuto stesso. A tal fine il prezzo al kg sarà stabilito in sede di determinazione delle tariffe, dividendo la spesa complessiva della gestione del rifiuto ingombrante per le quantità, espresse in una misura di peso, del rifiuto che viene conferito nell unità di tempo presa in considerazione, ottenendo così la spesa unitaria ( al Kg). 5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire modalità e prezzi di conferimento di altri rifiuti differenziati e beni durevoli (Art.44 D.Lgs nr.22/77), conferiti in piattaforma in relazione alle spese che il Comune sostiene per il trasporto e il recupero o lo smaltimento di tali rifiuti. La parte variabile così stabilita come ai punti a) e b) verrà addebitata in bolletta congiuntamente alla parte fissa di cui all Art. 5 e coprirà integralmente i costi del servizio. ART. 7 - TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D USO 1. Non sono soggette a tariffa le aree scoperte adibite a verde. 2. La parte variabile della tariffa individuata al punto 1- dell Art. 6/ a (gestione rifiuti differenziati) del presente regolamento è ridotta al 30% nel caso di: a- Utenze non servite dal servizio di raccolta in regime di privativa, con distanza superiore ai 500 metri dal più vicino punto di raccolta. b- Abitazioni tenute a disposizione da soggetti residenti all estero iscritti all A.I.R.E. 3. La parte variabile della tariffa individuata al punto 1 dell Art. 6/ a (a (gestione rifiuti differenziati ) del presente regolamento è ridotta al 50% nel caso di abitazioni tenute a

5 disposizione da soggetti non residenti nel Comune, per uso stagionale, limitato o discontinuo. Le modalità di conduzione devono essere indicate nella denuncia. 4. Gli utenti di cui al punto 2/a sono tenuti al conferimento dei rifiuti indifferenziati di cui all Art.6/b/1 negli appositi sacchi, senza ulteriori agevolazioni, presso il più vicino punto di raccolta o, in alternativa, in piattaforma ecologica 5. L interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all ambiente, riconosciuta dalle competenti autorità sanitarie, l utente può provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, con diritto al rimborso, a seguito di deliberazione della giunta comunale, in base a domanda documentata, di una quota della tariffa corrispondente al periodo di interruzione. 6. Impianti sportivi comunali- Il pagamento della tariffa è assolto dalla Società concessionaria della gestione e/o dalle società utilizzatrici degli impianti sportivi comunali con l'acquisto del sacco per il conferimento del rifiuto secco di cui all'art.6/b/1 (non vengono assoggettate alla tariffa le aree utilizzate). ART. 8 - AGEVOLAZIONI E PERCENTUALI DI CORREZIONE APPLICATE AI COEFFICIENTI DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA. 1. UTENZE DOMESTICHE: Esclusivamente per i nuclei familiari con soggetti che godono della fornitura gratuita di pannoloni da parte dell A.S.L., è assegnata gratuitamente una quantità mensile di nr.1 sacco grande per il conferimento dei rifiuti indifferenziati individuati al punto 1 lettera b) dell Art. 6 del presente regolamento. Il contribuente dovrà autocertificare l inabilità. L agevolazione decorre dal bimestre solare successivo alla presentazione della documentazione di cui sopra. Il Comune provvederà, in sede di fatturazione a conguaglio, allo storno degli sconti applicati nei confronti delle utenze che, pur godendo delle agevolazioni di cui sopra ritirino sacchi in misura inferiore rispetto alla fornitura gratuita attribuita c) Per le utenze domestiche che utilizzano il compostaggio è prevista una riduzione del 20% sul coefficiente applicato alla parte variabile della tariffa individuata al punto 1 lettera a) dell Art.6 (rifiuti differenziati) del presente regolamento. L utente che intende avvalersi di tale agevolazione dovrà : a) compilare in ogni sua parte l apposito modello messo a disposizione dal Comune. b) impegnarsi al corretto utilizzo dell impianto di compostaggio, osservando quanto è prescritto dal Regolamento Comunale per la raccolta differenziata; c) impegnarsi a ridurre la quantità conferita di rifiuti e avanzi domestici vegetali; d) autorizzare il Comune ad effettuare sopralluoghi di verifica. La riduzione è rinnovabile ogni 3 anni, previo accertamento dei requisiti richiesti, sentito il parere tecnico dell ufficio ecologia. 2. UTENZE NON DOMESTICHE a) In considerazione della non tassabilità delle superfici che di norma producono rifiuti speciali non assimilati e rifiuti speciali pericolosi, alle utenze non domestiche, in sede di determinazione delle tariffe, è applicata una percentuale di riduzione sui coefficienti della parte variabile della tariffa. Per stabilire la percentuale si tiene conto di: tipo di attività svolta e tipologia del rifiuto prodotto;

6 conferimento a ditte specializzate/autorizzate dei rifiuti prodotti avviati allo smaltimento, con spese a carico del produttore; I requisiti di cui al presente punto sono valutati annualmente, sentito il parere tecnico dell ufficio ecologia. La percentuale di riduzione così stabilita è applicata in sede di tariffazione preventiva. b) Previa domanda del contribuente da produrre annualmente entro il termine di presentazione del M.u.d., sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi (Art. 49 comma 14 D.Lgs. nr. 22/97 e succ. mod. e int.) Le domande sono valutate annualmente dall ufficio tecnico servizio ecologia e determinate con delibera di giunta. La riduzione stabilita verrà applicata nella prima fatturazione utile. Il contribuente dovrà produrre la seguente documentazione: Modello Mud dal quale si rilevi la tipologia dei rifiuti prodotti e loro smaltimento/recupero; Attestazione rilasciata dal soggetto, se diverso dal produttore, che effettua l attività di recupero dei rifiuti indicati nel Mud. Altra documentazione contemplata nell Art.12 D.Lgs.22/1997; Richiamato il Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 4 del 6/2/2001, alle utenze speciali che nel corso dell anno solare non usufruiscano dei servizi di smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani offerti dal Comune (mediante l acquisto del sacco rosso o la pesatura dei rifiuti ingombranti conferiti in Area Ecologica) verrà richiesta documentazione provante il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti (m.u.d. e/o formulari). In assenza di tale documentazione verrà applicata una sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro (art. 16 L. 3 del ) ART. 9- DELIBERAZIONE DELLE TARIFFA. 1. Entro il 31 dicembre o in sede di formazione del bilancio di previsione, il comune delibera i coefficienti, da utilizzare per il calcolo delle tariffe, per ogni tipologia di utenza da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nei termini suddetti si intendono prorogati i coefficienti in vigore. 2. La deliberazione deve indicare gli elementi di quantificazione delle diverse tipologie, così come definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n ART PIANO FINANZIARIO 1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell articolo 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997 e del D.P.R. 158/99 e successive modifiche, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all Art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall ordinamento. 2. Il piano finanziario comprende: a) il programma degli interventi necessari; b) il piano finanziario degli investimenti;

7 c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonchè il ricorso eventuali all utilizzo di beni e strutture di terzi, o all affidamento di servizi a terzi; d) le risorse finanziarie necessarie; e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti, relativamente alla fase transitoria. 3. Il Piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi: a) il modello gestionale e organizzativo; b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; c) la ricognizione degli impianti esistenti; d) con riferimento al piano dell anno precedente, l indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni. 4. Sulla base del piano finanziario il Comune nel rispetto dei criteri di cui all Art. 12 del DPR 27 aprile 1999, n. 158 determina l articolazione tariffaria. 5. A decorrere dal secondo anno antecedente l'applicazione del metodo normalizzato l'amministrazione provvede annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all Osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui al precedente comma I dati relativi alle componenti di costo della tariffa di cui al punto 2 dell allegato 1 del decreto sono comunicati annualmente ai sensi dell Art. 11, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70. ART ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO. 1. Per quanto attiene i limiti delle zone in cui il servizio viene espletato, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, la frequenza e i termini di raccolta, si rinvia al regolamento del servizio di nettezza urbana, adottato dal Comune ai sensi dell'art. 21 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. ART INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE 1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un autonoma obbligazione patrimoniale. 2. L obbligo decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l utenza. 3. La cessazione, nel corso dell anno dell occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello dell effettivo abbandono, riscontrabile dall anagrafe per le utenze domestiche e da idonea documentazione per le altre utenze. ART DENUNCE 1. I soggetti di cui all art 4 che occupano o detengono locali o aree scoperte soggetti a tariffa devono presentare la relativa denuncia, compilando e sottoscrivendo il modello predisposto dal Comune, entro 30 giorni dall inizio dell occupazione o detenzione, indicando le superfici occupate e il numero dei componenti il nucleo familiare o il tipo di attività cui le stesse sono adibite. Analogo obbligo vige in caso di variazioni delle superfici già dichiarate o dell attività svolta. 2. Le denunce presentate dalle utenze non domestiche verranno preventivamente vagliate dall Ufficio Tecnico servizio ecologia- per l attribuzione di:

8 a) categoria di appartenenza ; b) eventuale attribuzione di una percentuale di riduzione da applicare al coefficiente della parte variabile della tariffa (Art.8 punto 2/a del presente regolamento). c) eventuale attribuzione di una percentuale di riduzione ai coefficienti della parte variabile della tariffa (Art.8 punti 2/b del presente regolamento). Gli uffici comunali in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l obbligo dell utente stesso di presentare la denuncia anche in assenza di detto invito. ART APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DELLA TARIFFA. 1. La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto gestore del servizio, se diverso dal Comune, nel rispetto della convenzione e del disciplinare stipulati con il Comune. 2. La riscossione può essere effettuata: a) tramite ruolo secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. b) con versamento su c/c postale intestato alla Tesoreria del Comune c) direttamente presso la Tesoreria del Comune d) nei modi previsti dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97. ART RIMBORSI. 1. Nei casi di errori sul calcolo della tariffa il gestore del servizio dispone il rimborso nella successiva fatturazione. 2. Il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta è disposto dal gestore del servizio entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 3 dell Art. 12, da presentare, a pena di decadenza, entro i 3 mesi dalla richiesta di pagamento della tariffa. 4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dalla legge. ART TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO. A: Banchi di mercato e attività commerciali con bancarelle 1. E istituita la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto, pulizia delle aree riservate ai banchi di mercato/bancarelle e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli ambulanti che occupano temporaneamente aree soggette al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 180 giorni di un anno solare, anche se ricorrente. 2. Al fine di stabilire la tariffa giornaliera, i costi effettivi di gestione dei mercati, così come evidenziati nel precedente comma, vengono ripartiti secondo le indicazioni previste dal DPR 158/99, con l applicazione dei coefficienti contenuti nella tabella 5. Alle attività commerciali con bancarelle diverse dal mercato settimanale, verrà applicata la stessa tariffa. 3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare, contestualmente all eventuale canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con le stesse modalità previste per il pagamento del predetto canone, in quanto istituito dal Comune.

9 4. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute. 5. Non si fa luogo a riscossione quando l importo della tariffa giornaliera risulta inferiore a 1,00=. B: Manifestazioni con somministrazione di alimenti e bevande, spettacoli viaggianti In occasione di manifestazioni con somministrazione di alimenti e bevande, spettacoli viaggianti il pagamento della tariffa è assolto con l acquisto del sacco per il conferimento dei rifiuto secco, di cui all Art.6/b/1, maggiorato di un importo pari al 20% del costo del sacco stesso per la copertura del costo dei servizi di cui all Art. 6/a/1 (gestione rifiuti differenziati). Il pagamento di quanto dovuto dovrà avvenire contestualmente alla consegna dei sacchi da parte dell Ufficio Tributi e/o contestualmente al pagamento del COSAP. ART OMESSA, INFEDELE ED INCOMPLETA DENUNCIA 1. In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia il Comune provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge ad emettere atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge, oltre all applicazione delle eventuali sanzioni previste dagli articoli 50 e seguenti del decreto legislativo , n Gli atti di cui al comma 1, sottoscritti dal soggetto gestore del servizio, devono contenere gli elementi identificativi dell utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d uso, dei periodi, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate. 3. In occasione di nuove iscrizioni anagrafiche, al soggetto (capo famiglia) che non presenta regolare denuncia nei tempi stabiliti dall Art. 13 comma 1 del presente regolamento (gg.30), la tariffazione verrà effettuata nel seguente modo: - parte fissa tariffa: superficie commisurata AD UNA SUPERFICIE FORFETTARIA DI 150 METRI per il coefficiente di appartenenza stabilito in base al numero dei componenti del nucleo familiare. - parte variabile : applicazione del coefficiente in base ai componenti del nucleo familiare iscritti in anagrafe. Questa tariffazione verrà applicata sino al bimestre solare successivo alla data di presentazione di regolare denuncia. 4. Se entro 30 giorni dall'emigrazione o decesso dell intestatario della fattura non viene presentata regolare denuncia per il subentro all obbligazione, verrà individuato quale nuovo soggetto intestatario della fattura il nuovo capofamiglia risultante dalle iscrizioni anagrafiche. 5. In occasione di inizio di nuove attività commerciali e/o produttive, la ditta che non presenta regolare denuncia nei tempi stabiliti dall Art. 13 comma 1 del presente regolamento (gg.30), sarà soggetta a tariffazione tenendo in considerazione le informazioni rilasciate dalla stessa in occasione della denuncia di inizio attività o dalla richiesta di nulla osta o di autorizzazione amministrativa e verrà computata l intera superficie rilevabile dalla documentazione in possesso dell Amministrazione Comunale maggiorata del 30%. Questa tariffazione verrà applicata sino al bimestre solare successivo alla data di presentazione di regolare denuncia. ART POTERI DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO.

10 1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle convenzioni con soggetti abilitati, di cui all Art. 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446, il soggetto gestore del servizio può rivolgere all utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. 2. In caso di mancato adempimento da parte dell utente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, il personale incaricato della rilevazione della superficie assoggettabile a tariffa, munito di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo. In caso di mancata collaborazione dell utente od altro impedimento alla diretta rilevazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile. 3. L art. 25 del Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani assimilati obbliga le utenze domestiche a conferire il rifiuto secco indifferenziato esclusivamente tramite i sacchi ROSSI forniti dall Amministrazione. A decorrere dall anno 2004, per tutte le utenze domestiche è stabilita una DOTAZIONE MINIMA di sacchi per il conferimento dei rifiuti indifferenziati (sacco rosso) che l utente è tenuto ad acquistare nell anno solare indipendentemente dall effettivo periodo di utilizzo del servizio. La dotazione minima, espressa in misura di peso, è stabilita in 50 chilogrammi/anno per ogni utenza domestica. 4. Per ogni anno solare, in sede di fatturazione a conguaglio, il comune provvederà ad addebitare alle utenze sprovviste di sacchi la dotazione minima stabilita. L addebito della dotazione minima non comporta la consegna materiale dei sacchi e l utente che si vedrà addebitata la dotazione minima a conguaglio, o che durante l anno precedente avesse acquistato sacchi in misura superiore rispetto al quantitativo minimo, non potrà in ogni caso vantare alcun credito nei confronti dell Amministrazione. 5. E integralmente recepito l Art. 50 del D.Lgs nr. 22 /97 e successive modifiche ed integrazioni (Sanzioni per abbandono dei rifiuti). 6. Nel caso di reiterata insolvenza è facoltà dell'amministrazione Comunale sospendere la validità della "carta dei servizi ambientali". Le sanzioni di cui al punto 5 sono destinate alla salvaguardia dell ambiente. ART. 19 NORME TRANSITORIE E DI RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché alle norme di legge richiamate dai decreti più sopra indicati. 2. In attesa che il Comune organizzi uno specifico servizio di raccolta, l area di mercato alla frazione Basella, sarà considerata zona non servita, con la conseguente riduzione tariffaria prevista nel presente Regolamento (Art.7/2/a). Gli operatori del mercato di Basella saranno tenuti a conferire i rifiuti debitamente differenziati secondo quanto previsto dal Regolamento dei servizi. Al termine del mercato l area dovrà risultare perfettamente pulita.

11 ART ABOLIZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI. 1. Dal 1 gennaio 2003 è abolita la tassa rifiuti solidi urbani interni di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni. L Amministrazione sulla base di quanto concesso dal Dlg. 22/97 e DPR 158/99, applica, fino al termine suddetto, il metodo tariffario così come esposto nel presente Regolamento e Allegati. 2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, afferenti a periodi antecedenti all introduzione della presente tariffa sono regolati dai termini di decadenza indicati all Art. 71 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni. CRITERI: a) Percentuale di copertura : 100% b) Percentuale di ripartizione dei costi fra utenze domestiche ed utenze speciali: - % sulle utenze domestiche stabilita in sede i determinazione tariffe; - % sulle utenze speciali stabilita in sede i determinazione tariffe; c) I parametri per il calcolo dei costi fissi sono: Totale Costi Fissi: (Art.5 Regolamento) Costo attribuito alle utenze domestiche / sommatoria data da mq. nuclei "n" occupanti * coefficiente ka =./Mq. base; /mq. base * coefficiente Ka (tabella 1 allegata al DPR 158)= al mq nuclei n occupanti al mq. "n" occupanti * mq. tassati = tariffa fissa Ka = coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo famigliare Costo attribuito alle utenze speciali / sommatoria mq. attività moltiplicati per il coefficiente kc di potenziale produzione = Kg. al Mq. base (*); /mq. base * coefficienti "kc"(tabella 3 allegata al DPR 158) = al mq al mq. * mq. tassati = tariffa fissa Kc =coefficiente potenziale produzione Totale costi variabili: (Art.6 Regolamento) d) I parametri per il calcolo dei costi variabili sono: Rifiuti differenziati (Art.6/a/2) Domestiche: Criteri: Kg. totali prodotti dalle utenze domestiche / sommatoria data dal nr. dei nuclei famigliari con "n" occupanti = Kg. base Kg. base * coefficiente "ka" = totale Kg. prodotti dai nuclei con "n" occupanti Totale Kg. prodotti dai nuclei con "n" occupanti / nuclei con "n" occupanti = Kg prodotti da nr.1 nucleo con "n" occupanti. Costi rifiuti prodotti dalla utenze domestiche / kg. totali prodotti dalle utenze domestiche = al kg. Kg. prodotti da nr. 1 nucleo con "n" occupanti * al kg. = tariffa per nucleo con "n" occupanti. Kb = coefficiente proporzionale di produttività per numero di compenenti del nucleo familiare Non domestiche:

12 Kg. prodotti alle utenze speciali / sommatoria mq. attività moltiplicati per il coefficiente kd di potenziale produzione = Kg. al Mq. base (*); Kg al mq. base * coefficiente Kd = Kg al mq. per tipo attività Costi / Kg. totali = al Kg. Kg al mq. per tipo attività * al Kg. * mq. occupati = tariffa Kd = coefficiente di produzione kg/mq. annuo. (Art.6/b) Rifiuti indifferenziati e) I parametri per il calcolo dei costi degli R.S.U. indifferenziati con vendita sacco sono: Totale costi previsti anno solare/ Kg. Totali previsti anno solare = al Kg. capacità del sacco in kg. * al kg. = costo del sacco f) I parametri per il calcolo dei costi degli R.S.U. INGOMBRANTI imputati mediante pesatura in piattaforma ecologica sono: Costi previsti anno solare / Kg. Totali previsti anno solare= Lire/Kg 1. Tariffa giornaliera di smaltimento Art.16 Criteri: Kg. totali prodotti in nr.52 settimane mercato / sommatoria mq.attività * coefficiente kd = kg. al mq. Base kg. al mq. Base * coefficiente kd = kg al mq. per tipologia di attività (riferito a 52 gg. di mercato) Totale costi previsti anno solare / Kg. totali prodotti previsti nell anno solare = al Kg Kg.al mq. base per tipologia di attività * mq. occupati = kg. prodotti in 52 settimane kg. prodotti in 52 settimane * al kg.= tariffa annua Per la tariffazione delle attività commerciali con bancarelle, diverse dal mercato settimanale, si seguono gli stessi criteri. Si da atto che con la fatturazione del periodo settembre/dicembre si effettuerà l eventuale conguaglio sulla base dei costi da coprire derivanti dall assestamento del bilancio di previsione o, se già disponibili, da quelli riferiti al conto consuntivo dell anno. In tal modo si eviterà di procedere all emissione di fatturazioni a conguaglio. In sede di determinazione della tariffa, la giunta comunale dovrà deliberare: 1. capacita dei sacchi (grande Lt. 110, medio Lt. 55 e piccolo Lt. 25) per conferire la frazione secca espressa in kg., che moltiplicata per il costo al Kg. del rifiuto darà il costo dei sacchi. 2. Costo al kg. degli ingombranti conferiti e pesati in piattaforma. 3. Costo a la Kg o pezzo per tipologia dei beni durevoli conferiti e pesati in piattaforma.

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