C.Cass. sent. n del 23/02/2011
|
|
- Caterina Marchese
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 C.Cass. sent. n del 23/02/2011 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Commissione tributaria regionale della Sardegna, con la decisione indicata in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado con la quale era stato rigettato il ricorso proposto da T. A. e C.F., i quali avevano contestato l'avviso di accertamento emesso dall'ufficio delle II.DD. di Cagliari, relativo all'anno 1989, sia per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, trattandosi di atto sostitutivo di altro avviso di accertamento già impugnato (ed in relazione al quale era stata dichiarata cessata la materia del contendere), sia per ragioni attinenti al merito della pretesa Affermava la Commissione tributaria regionale che l'ufficio aveva il potere, esercitando la facoltà di agire in autotutela, di emettere un nuovo atto in sostituzione di quello affetto da nullità. Aderiva poi, nel merito, alle argomentazioni della decisione di primo grado Per la cassazione di tale decisione propongono ricorso i contribuenti, deducendo tre motivi. Resiste con controricorso l'agenzia delle Entrate. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36 bis, 42 e 43, del D.P.R. n. 287 del 1992, art. 68, e del D.L. n. 564 del 1994, art. 2 quater, convertito nella L. n. 656 del 1994, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Si sostiene che - trattandosi nella specie di avviso di accertamento emesso in sostituzione di altro già impugnato, sarebbe mancato il presupposto, costituito dalla sopraggiunta conoscenza di altri elementi, per integrare o modificare il precedente atto; aggiungendosi che l'ufficio sarebbe comunque decaduto dal termine, anche se avesse agito in via di autotutela, della quale, per altro, difettavano i presupposti. Il motivo è infondato. Ai fini di una corretta qualificazione giuridica della fattispecie, si impone una preliminare verifica del rapporto fra l'atto originario e quello successivamente emesso, da effettuarsi sulla base della loro effettiva connotazione, vale a dire prescindendo dal nomen iuris utilizzato dalla parte, in quanto anche gli atti amministrativi, cui vanno generalmente condotti quelli impositivi, vanno interpretati non solo in base al tenore letterale, ma anche risalendo all'effettiva volontà dell'amministrazione ed al potere concretamente esercitato (Cons. St., 15 ottobre 2003, n. 6316).
2 Avuto anche riguardo al quadro normativo in tema di autotutela (D.P.R. n. 287 del 1992, art. 68; D.L. n. 564, art. 2 quater, convertito in L. n. 656 del 1994), mette conto di richiamare l'orientamento di questa Corte secondo cui il potere di accertamento integrativo ha per presupposto un atto (l'avviso di accertamento originariamente adottato) che continua ad esistere e non viene sostituito dal nuovo avviso di accertamento, il quale, nella ricorrenza del presupposto della conoscenza di nuovi elementi da parte dell'ufficio, integra e modifica l'oggetto ed il contenuto del primitivo atto cooperando all'integrale determinazione progressiva dell'oggetto dell'imposta, conservando ciascun atto la propria autonoma esistenza ed efficacia, con tutte le conseguenze che ne derivano anche in tema di impugnazione. L'atto di autotutela, al contrario, assume ad oggetto un precedente atto di accertamento che è illegittimo, ed al quale si sostituisce con innovazioni che possono investire tutti gli elementi strutturali dell'atto, costituiti dai destinatari, dall'oggetto e dal contenuto e può condurre alla mera eliminazione dal inondo giuridico, del precedente o alla sua eliminazione ed alla sua contestuale sostituzione con un nuovo provvedimento diversamente strutturato (Cass., 22 febbraio 2002, n. 25; V. anche Cass., 7 luglio 2009, n ) La Commissione tributaria regionale ha affermato che "l'ufficio aveva il potere di rinnovare un atto impositivo affetto da nullità esercitando la facoltà di autotutela nell'annullare l'atto invalido e nell'emettere un nuovo atto contenente i requisiti previsti per la sua validità": tale affermazione, tenuto conto dei criteri distintivi sopra enunciati e dei testè richiamati aspetti fattuali, appare corretta, nel senso - essendosi il primo atto ritenuto affetto da nullità "perchè sprovvisto di tutte le aliquote applicate per la determinazione dell'irpef" (come emerge dallo stesso ricorso, a pag. 2) - non si è in presenza di un atto integrativo, bensì dell'esercizio del potere di autotutela da parte dell'amministrazione finanziaria D'altra parte, ove si accedesse alla tesi della natura integrativa del secondo provvedimento, si perverrebbe al risultato di attribuire efficacia sanante alla motivazione integrativa di un atto già perfezionato (nella specie carente sotto tale profilo e già autonomamente impugnato), privo, per l'appunto, di idonea struttura argomentativa, in netta contrapposizione rispetto al principio secondo cui, come emerge dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, come modificato in attuazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, non è consentito all'ufficio differire a un momento successivo rispetto all'emanazione dell'atto impositivo l'esplicitazione delle ragioni della pretesa impositiva La correttezza, in parte qua, della decisione impugnata si rispecchia, simmetricamente, nell'esito del giudizio conseguente all'impugnazione del primo avviso, conclusosi, come affermano gli stessi ricorrenti, con declaratoria della cessazione della materia del contendere Con specifico riferimento al procedimento contenzioso in materia tributaria, è invero costantemente affermato il principio secondo cui l'annullamento in via di autotutela di un atto,
3 da parte dell'amministrazione finanziaria, successivamente alla sua impugnazione, determini la sopravvenienza di carenza di interesse, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass., 2 luglio 2008, n ; Cass., 13 gennaio 2006, n. 634; Cass. 4 febbraio 2005, n. 2305). In tal senso, depongono, per altro, sia la lettera che la ratio del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46. Nel regolare la fattispecie della cessazione della materia del contendere nel processo tributario, questa norma, infatti, sancisce perentoriamente ed in via generale che "il giudizio si estingue... nei casi di definizione delle pendenze tributarie e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere" ed appare improntata a chiari intenti deflattivi, anche in considerazione dell'automatico criterio di regolamentazione delle spese processuali, originariamente previsto al comma 3 (con disposizione, poi, dichiarata parzialmente incostituzionale da Corte Cost. n. 274/2005). Mette conto di ribadire, per quanto qui maggiormente rileva, l'assoluta inidoneità della sentenza di cessazione della materia del contendere ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venire meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (Cass., 25 maggio 2007, n ; Cass., 3 marzo 2006, n. 4714) Passando all'esame dei requisiti inerenti al corretto esercizio del potere di autotutela, deve rimarcarsi che lo stesso presuppone la mancata formazione del giudicato e la mancata scadenza del termine decadenziale fissato per l'accertamento (Cass., 26 marzo 2010, n. 7335; Cass., 22 febbraio 2002, n. 2531). Richiamati, quanto al primo aspetto, i caratteri propri della cessazione della materia del contendere, inidonea al fine della formazione di un giudicato preclusivo, costituendo la stessa, nel caso di specie, un'ovvia conseguenza della caducazione del primo provvedimento, determinata proprio dall'esercizio del potere di autotutela (laddove la stessa declaratoria di nullità del primo provvedimento, eventualmente pronunciata, si considera priva di efficacia sostanziale nei confronti del nuovo provvedimento, immune da vizi: Cass., 14 maggio 2007, n ), occorre soffermarsi sulla questione inerente alla dedotta decadenza dal potere di accertamento A tal fine va considerato che la relativa deduzione, non sorretta da alcuna esplicazione, non tiene evidentemente conto nè del periodo biennale di proroga dei termini dell'accertamento ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 57, comma 2, nè della circostanza che il periodo entro in quale poteva legittimamente procedersi all'accertamento, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, era di cinque anni. Infatti la riduzione di detto termine a quattro anni, disposta dal D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 15, si applica, come dispone il successivo art. 16, alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 1999 (Cass., 20 giugno 2007, n ). Pertanto, trattandosi di dichiarazione dei redditi presentata nell'anno
4 1990, il potere di autotutela, mediante atto notificato in data 9 settembre 1997, risulta esercitato - tenuto conto della menzionata sospensione L. n. 413 del 1991, ex art. 57, - nel rispetto del termine di decadenza previsto per l'accertamento dalla normativa di riferimento. 3. Il secondo motivo, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 34, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, è fondato. Nella decisione impugnata, richiamandosi e confermandosi quanto al riguardo affermato dai giudici di primo grado in merito alla ripresa concernente il reddito di un fabbricato, si giudica "corretta la salutazione dell'ufficio sulla base dell'effettiva categoria catastale e non su quella indicata dai ricorrenti". Appare evidente l'inadeguatezza di tale assunto rispetto alla doglianza dei contribuenti (per altro enunciata nella stessa decisione impugnata), imperniata sull'applicazione, rispetto ai redditi dell'anno 1989, di una rendita catastale "entrata in vigore" nell'anno In proposito, pur dovendosi tener conto dei limiti di efficacia della previsione contenuta nella L. n. 342 del 2000, art. 74, atteso che nel caso si verte in ipotesi di imposta dovuta per anni precedenti al primo gennaio 2000, avrebbe dovuto comunque verificarsi, prescindendo dalla data di notificazione della rendita catastale, comunque intervenuta - secondo quanto affermato dagli stessi ricorrenti - prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, il momento iniziale della sua applicabilità, da riferirsi all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica (Cass., 18 aprile 2007, n. 9203). Sotto tale profilo sussiste il denunciato vizio motivazionale, essendo evidente l'insufficienza del richiamo alle risultanze catastali, senza una disamina, sotto il profilo diacronico, della loro applicabilità. 4 - Con il terzo motivo si denuncia insufficiente motivazione su più punti decisivi della controversia; nonchè violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, rimarcandosi come la Commissione tributaria regionale, a fronte delle censure contenute nell'atto di appello (per il vero non specificamente richiamate), si sia limitata a ritenere "la sentenza di primo grado precisa ed esauriente nelle specifiche motivazioni ai vari punti". Il motivo non appare condivisibile, nella misura in cui i ricorrenti - i quali non propongono specifiche censure rispetto alle statuizioni per come adottate, o, meglio, confermate, dai giudici del merito - non tengono conto dell'esposizione contenuta nella prima parte della decisione impugnata, nella quale vengono richiamati gli aspetti salienti, anche sotto il profilo motivazionale, della sentenza di primo grado. Si ritiene invero che il giudice d'appello, riproducendo o richiamando gli elementi essenziali della motivazione della sentenza impugnata, mostri, non soltanto di averla fatta propria, ma anche di averla posta in correlazione con le censure contro di essa proposte, adempiendo in tal
5 modo al suo obbligo istituzionale di revisione e consentendo il controllo logico e giuridico della decisione adottata, il percorso argomentativo desumibile attraverso l'integrazione della parte motiva delle due sentenze (Cass., 16 febbraio 2007, n. 3636; Cass., 2 febbraio 2006, n. 2268). 5 - In conclusione, vanno rigettato il primo e il terzo motivo di ricorso e la decisione impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, che provvederà anche in merito alle spese processuali. P.Q.M. La Corte rigetta il primo e il terzo motivo ed accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Sardegna.
Autotutela ed annullamento della pretesa erariale. Corso in materia di accertamento e contenzioso tributario ODCEC Torino 12 febbraio 2014
Autotutela ed annullamento della pretesa erariale Corso in materia di accertamento e contenzioso tributario ODCEC Torino 12 febbraio 2014 Definizione L autotutela è lo strumento attraverso il quale l Amministrazione
DettagliCIRCOLARE N. 8/2007. DESTINATARI: Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Uffici Provinciali CIRCOLARI DELL ENTE MODIFICATE: nessuna
CIRCOLARE N. 8/2007 PROT. n. 49031 ENTE EMITTENTE: Direzione Agenzia del Territorio. OGGETTO: Contenzioso tributario - Riassunzione del giudizio a seguito di sentenze della Corte di Cassazione - Effetti
DettagliIndagini bancarie aperte a tutti.
Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato
DettagliSentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria
Sentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria Svolgimento del processo - La C.T.P. di Milano, previa riunione, rigettava i ricorsi proposti dalla s.r.l. G.M. avverso avvisi
DettagliCommissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente
DettagliCassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo
Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa
DettagliSezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)
Studio Legale Celotti www.studiolegalecelotti.it CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006 (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DettagliCORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 11 02 2014 N 3068
CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 11 02 2014 N 3068 Immobili classa mento atto di classamento motivazione caratteristiche Immobili classa mento atto di classamento comproprietari litisconsorzio necessario
DettagliModifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio La modifica decorre dal momento della proposizione della domanda
Modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio La modifica decorre dal momento della proposizione della domanda Cassazione Sentenza n. 3922/2012 commento e testo Studio legale law In materia
DettagliFiscal News N. 111. Cartelle. Eredi obbligati solidali. La circolare di aggiornamento professionale 14.04.2014
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 111 14.04.2014 Cartelle. Eredi obbligati solidali La notifica è valida ed efficace anche se rivolta a uno soltanto degli eredi Categoria: Accertamento
DettagliRedazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli
Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 106/2015 Luglio/16/2015 (*) Napoli 29 Luglio 2015 La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la Sentenza n 2597 del 16 aprile
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliRISOLUZIONE N. 211/E
RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine
DettagliREGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA
REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA Art. 1 Potere di esercizio dell autotutela 1. Il comune può procedere, in tutto o in parte, all annullamento, alla
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con
Dettagli«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it
«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo
DettagliCORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza
Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Intitolazione: ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - Agevolazioni ex art. 19 legge
DettagliSubappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1.
Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. di Arrigo Varlaro Sinisi 2 Alla luce della recente novità normativa 3 in tema di soccorso istruttorio, c è da domandarsi se
DettagliLUCIDI II. Il procedimento di accertamento. Consta di: Dichiarazione tributaria; Istruttoria; Avviso di accertamento
LUCIDI II Il procedimento di accertamento Consta di: Dichiarazione tributaria; Istruttoria; Avviso di accertamento 1 Dichiarazione tributaria (1) Periodicità: annuale Soggetti: Chi produce redditi (anche
DettagliRISOLUZIONE N. 53/E. Roma, 27 maggio 2015
RISOLUZIONE N. 53/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 27 maggio 2015 OGGETTO: Questioni controverse in materia di rideterminazione del valore di acquisto dei terreni. Orientamenti giurisprudenziali
DettagliCIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...
CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi
DettagliRISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione
DettagliREGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI
REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI CAPO I - NORME GENERALI ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate
DettagliNORMA DI COMPORTAMENTO N. 185
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI SEZIONE DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA *** *** *** NORMA DI COMPORTAMENTO
DettagliDECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII)
DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII) CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza, 22-02-2007, n. 4109
DettagliSCUOLA FORENSE DI CATANIA FONDAZIONE VINCENZO GERACI
SCUOLA FORENSE DI CATANIA FONDAZIONE VINCENZO GERACI Il Ruolo e la cartella di pagamento: le impugnazioni degli avvisi di accertamento Catania, 8.02.2011 Ruolo Art. 17 D.Lgs. n. 46/1999: si effettua mediante
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da
DettagliOGGETTO: DETERMINAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE all I.R.P.E.F. (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) CONFERMA PER L ANNO 2014.
Ufficio Proponente: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE all I.R.P.E.F. (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) CONFERMA PER L ANNO 2014. IL PRESIDENTE
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliL2_.!_...~.i_ -b~ ; 0053'18 0201C.2005. ~ i '.. j. ~._2'" 6' _'~ Regione Umbria - Consiglio regionale DELL'UMBRIA ~~J. .
~._2'" 6' _'~ Regione Umbria - Consiglio regionale 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Segreteria Generale prot. n. 0005378 del 02/1212005 Protocollo in ENTRA TA Fascicolo
DettagliCorte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 12898 del 13 giugno 2011
Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 12898 del 13 giugno 2011 Presidente: dott. Paolo Vittoria; Relatore Consigliere: dott.ssa Roberta Vivaldi IL TERMINE BREVE PER IMPUGNARE DECORRE SOLO
DettagliCassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale
Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione p Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione
DettagliCorte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale
Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,
DettagliNota a Cassazione, sez. lavoro, n. 9925 del 5 maggio 2011 Pres. Lamorgese; Rel. Stile; LA GENERICA MOTIVAZIONE DEL RECESSO EQUIVALE ALLA MATERIALE
Nota a Cassazione, sez. lavoro, n. 9925 del 5 maggio 2011 Pres. Lamorgese; Rel. Stile; Pm (conforme) Destro. LA GENERICA MOTIVAZIONE DEL RECESSO EQUIVALE ALLA MATERIALE OMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DEI
DettagliREGOLAMENTO AUTOTUTELA IN MATERIA TRIBUTARIA
REGOLAMENTO AUTOTUTELA IN MATERIA TRIBUTARIA 1 Art. 1 - Oggetto del regolamento... 3 Art. 2 - Annullamento e revoca in caso di autoaccertamento... 3 Art. 3 - Rinuncia all'imposizione... 3 Art. 4 - Ipotesi
DettagliLa successione. Obiettivi
La successione Prof.ssa Elisa Esposito Obiettivi In questa lezione ci occuperemo delle vicende che possono condurre alla modifica delle parti originarie del rapporto processuale, in particolare, della
DettagliCartelle per posta: prova dell avvenuta notifica
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 363 09.12.2014 Cartelle per posta: prova dell avvenuta notifica Equitalia deve dimostrare che il plico raccomandato conteneva la cartella esattoriale
DettagliRISOLUZIONE N. 1/2008
PROT. n. 29463 ENTE EMITTENTE: OGGETTO: DESTINATARI: RISOLUZIONE N. 1/2008 Direzione dell Agenzia Mutui posti in essere da Enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti
DettagliRISOLUZIONE N. 328/E. Roma, 30 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 328/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 luglio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello -Credito su acconti per ritenute su interessi bancari Richiesta di utilizzo in compensazione
DettagliRECLAMO E MEDIAZIONE FISCALE
RECLAMO E MEDIAZIONE FISCALE RECLAMO E MEDIAZIONE NEL PROCESSO TRIBUTARIO Convegno X Settimana nazionale della Conciliazione 2013 Rilancio degli strumenti di giustizia alternativa Panoramica sugli strumenti
DettagliCon una pronuncia resa dalla sezione lavoro il 25 ottobre 2011, la Corte di Cassazione
LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA, CODICE DISCIPLINARE AZIENDALE E GRADUAZIONE DELLA SANZIONE, nota a Cass. sez. lavoro n. 22129 del 25 ottobre 2011 di MATTEO BARIZZA Con una pronuncia resa dalla sezione
DettagliDIFFERENTE TUTELA PER ORFANI E INVALIDI IN CASO DI LICENZIAMENTO RIDUZIONE PERSONALE sente.cass. 30 ottobre 2012, n. 18645 commento e testo
DIFFERENTE TUTELA PER ORFANI E INVALIDI IN CASO DI LICENZIAMENTO RIDUZIONE PERSONALE sente.cass. 30 ottobre 2012, n. 18645 commento e testo Colaci.it Si richiama la sentenza della Corte di Cassazione sotto
DettagliRISOLUZIONE N. 105/E
RISOLUZIONE N. 105/E Roma, 31 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Agevolazioni prima casa - Revoca dell' agevolazione Con l interpello
DettagliA) OPPOSIZIONI CARTELLE ESATTORIALI
Contributo unificato, diritti di copia, indennità ex art. 30 t.u. spese di giustizia e imposta di registro nei procedimenti, in materia di sanzioni amministrative, di opposizione alle cartelle esattoriali,
DettagliNota di approfondimento
Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con
DettagliAutotutela e giudicato. Roma, 11 giugno 2013 Docente Prof. a c. Avv. Giuseppe Mazzuti
Autotutela e giudicato Roma, 11 giugno 2013 Docente Prof. a c. Avv. Giuseppe Mazzuti Quesiti posti a fine giornata del 30 maggio 2013 -Art. 58 produzione documenti nuovi -Prescrizione spese processuali
DettagliNotifica ex art 140 c.p.c.. Considerazioni riguardo la sentenza n 35552 della I Sez. Civile Corte di Cassazione, 10 gennaio - 14 febbraio 2014
Notifica ex art 40 c.p.c.. Considerazioni riguardo la sentenza n 35552 della I Sez. Civile Corte di Cassazione 0 gennaio 4 febbraio 204 Con la sentenza in epigrafe la Cassazione civile è tornata ad affrontare
DettagliAGEVOLAZIONI PRIMA CASA SE LA PRECEDENTE DIVENTA UFFICIO Cass. Possibilità di usufruire delle agevolazioni della prima casa nell'acquisto di un nuovo
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA SE LA PRECEDENTE DIVENTA UFFICIO Cass. 23064/2012 commento e testo Andrea Belotti P&D.IT Possibilità di usufruire delle agevolazioni della prima casa nell'acquisto di un nuovo appartamento
DettagliSuprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
te Civile Sent. Sez. 6 Num. 4891 Anno 2015 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: MANNA FELICE Data pubblicazione: 11/03/2015 SENTENZA sul ricorso 23027-2013 proposto da: BISCARI OTELLO BSCTLL55L01M082B,
DettagliAlcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani
Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione
DettagliArt. 1 Oggetto del regolamento Art. 2 - Annullamento e revoca in caso di autoaccertamento (accertamento) Art. 3 Rinuncia all imposizione Art.
$OOHJDWRDOOD'HOLEHUD]LRQH GL&RQVLJOLR&RPXQDOH QUR GHO B PRGLILFDWRFRQ'HOLEHUD]LRQH GL&RQVLJOLR&RPXQDOH QUR GHO B &2081(',$5&8*1$12 3URYLQFLDGL9LFHQ]D 6(59,=,275,%87, REGOLAMENTO DI AUTOTUTELA IN MATERIA
DettagliIl fallimento italiano delle società trasferite all estero
Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli
DettagliCOMUNE DI B E R N A L D A. Provincia di Matera REGOLAMENTO
COMUNE DI B E R N A L D A Provincia di Matera REGOLAMENTO comunale per la disciplina del procedimento di autotutela nei rapporti tributari dell Ente Allegato alla deliberazione di C.C. n. 6 del 27-3-99
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 16952 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Data pubblicazione: 19/08/2015 SENTENZA sul ricorso n. 16812/09 proposto da: La Dolce Arte S.n.c.
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA
N. 01763/2010 REG.SEN. N. 00879/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
DettagliRISOLUZIONE N. 207 /E
RISOLUZIONE N. 207 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 6 agosto 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - imposta sulle successioni e donazioni - trattamento applicabile ai fabbricati rurali
DettagliON.LE&COMMISSIONE&TRIBUTARIA&PROVINCIALE&DI&MILANO&
AgenziadelleEntrate.DirezioneProvincialeIdiMilano Protocollon.00001 ON.LE&COMMISSIONE&TRIBUTARIA&PROVINCIALE&DI&MILANO& CONTRODEDUZIONI& dell Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano, in
Dettaglihttp://www.commercialistatelematico.com Con la fattiva collaborazione dell Avv. Suppa Maria
http://www.commercialistatelematico.com AVV. MAURIZIO VILLANI Avvocato Tributarista in Lecce componente del Consiglio dell Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi www.studiotributariovillani.it
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 16757 Anno 2015 Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: MAISANO GIULIO Data pubblicazione: 12/08/2015 SENTENZA sul ricorso 11235-2014 proposto da: CALVANI MARZIA C.F. CLVMRZ273D68H901V,
DettagliIL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO
IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo
DettagliRIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,
RIFORMA DELLA LEGGE PINTO Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, riforma la legge Pinto (L. n. 89/2001) per l indennizzo per la durata del processo. Le nuove disposizioni
DettagliSuccessione ereditaria: sul termine di prescrizione dell'azione di riduzione
Successione ereditaria: sul termine di prescrizione dell'azione di riduzione Corte di cassazione Sezioni unite civili Sentenza 25 ottobre 2004, n. 20644 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il
DettagliREGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE
COMUNE DI ADELFIA Provincia di Bari REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI (approvato con delibera Consiglio Comunale n 21 del 30/05/2014) SOMMARIO Art. 1 Introduzione
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 4574 Anno 2015 Presidente: CAPPABIANCA AURELIO Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 06/03/2015 SENTENZA sul ricorso iscritto proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona
DettagliRISOLUZIONE N. 41/E. Roma, 23 aprile 2015
RISOLUZIONE N. 41/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 23 aprile 2015 OGGETTO: Piani urbanistici particolareggiati - Art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 Applicabilità regime
Dettagli~&Zon,.ZZ BSO LA CORTE SUPKEMA DI CASSAZIONE SENTENZA SEZTONE TRIBUTARIA. Composta dai sigg.ri Magistrati: Dott. Consigliere
Composta dai sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo Riggio Dott. LA CORTE SUPKEMA DI CASSAZIONE Amari Eugenio SEZTONE TRIBUTARIA Presidente Consigliere rel. Dott. Antonio Merone Consigliere Dott. Vittorio Kagonesi
DettagliRISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014
RISOLUZIONE N. 20/E Direzione Centrale Normativa Roma, 14 febbraio 2014 OGGETTO: Tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione articolo 28 del DPR
DettagliRoma,28 dicembre 2007
CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio
DettagliRISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015
RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche
DettagliCOMUNE DI POTENZA. Relazione istruttoria/illustrativa
COMUNE DI POTENZA Unità di Direzione BILANCIO E FINANZE OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 2014 E VARIAZIONE AL REGOLAMENTO. Relazione
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 05193/2015REG.PROV.COLL. N. 07885/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliTITOLO: Mediazione tributaria - Chiarimenti e istruzioni operative - Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 9/E del 16 marzo 2012.
DIREZIONE SERVIZI TRIBUTARI Anno 2012 Circ. n. 31 28.03.2012-31/GPF/FS/om TITOLO: Mediazione tributaria - Chiarimenti e istruzioni operative - Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 9/E del 16 marzo 2012.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA. sentenza. contro. Svolgimento del processo
1 Cass.Civ., sezione quinta, sentenza n.12514 del 22.05.2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA ha pronunciato la seguente: sul ricorso n.
DettagliLE NOVITÀ DEL PERIODO (FISCO, BILANCIO E SOCIETÀ) DAL 14 AL 20 FEBBRAIO 2009. Sintesi della legislazione, della prassi e della giurisprudenza
LE NOVITÀ DEL PERIODO (FISCO, BILANCIO E SOCIETÀ) DAL 14 AL 20 FEBBRAIO 2009 Sintesi della legislazione, della prassi e della giurisprudenza PRASSI L Agenzia delle entrate ha emanato la circolare n. 4/E
DettagliRISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 28 marzo 2013
RISOLUZIONE N. 20/E Roma, 28 marzo 2013 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Contratti di finanziamento bancario a medio e lungo termine stipulati all estero profili elusivi e ipotesi di applicabilità
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliIl Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via
ALLA SEDE INPS DI Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via., p r e m e s s o - che il Sig... è iscritto alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali
DettagliConsiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile
Consiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile Ai sensi del D.Lgs n. 79/1999, non vi è decadenza dalle incentivazioni previste per le fonti di energia rinnovabile se le autorizzazioni
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18573 Anno 2014 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: D'ASCOLA PASQUALE Data pubblicazione: 03/09/2014 ORDINANZA sul ricorso 14690-2012 proposto da: NAPOLITANO PAOLO NPLPLA78L04L259I,
DettagliRISOLUZIONE N. 119 /E
RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 1 Num. 15131 Anno 2015 Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA Relatore: CAMPANILE PIETRO Data pubblicazione: 20/07/2015 sul ricorso proposto da: AGENZIA DEL TERRITORIO SENTENZA Rappresentata
DettagliTRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
DettagliControversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero
Controversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero A cura di CDL Roberto Cristofaro Lo speciale rito Fornero è istituito dalla riforma del lavoro per l utilizzo nelle controversie relative
DettagliREGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI
REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI Ambito di applicazione Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell art. 13 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002,
DettagliOGGETTO: Mediazione tributaria Modifiche apportate dall articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Chiarimenti e istruzioni operative
CIRCOLARE N. 1/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 12 febbraio 2014 OGGETTO: Mediazione tributaria Modifiche apportate dall articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
DettagliSvolgimento del processo
Suprema Corte di Cassazione I^ Sezione civile Sentenza n. 285 Del 27 settembre 2004 10 gennaio 2005 Svolgimento del processo M. M. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Latina G. I., lo Scau e l
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO DOTT. SERGIO SENTENZA
SEZIONE N 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE I PISA riunita con l'intervento dei Signori: SEZIONE 1 REG.GENERALE N 655/09 UIENZA EL 20/11/2009 ore 09:00
DettagliQuestioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale
CIRCOLARE N. 34 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 22/10/2015 OGGETTO: Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale 2 INDICE 1. PREMESSA 3 2. SANZIONE
DettagliInfiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale:
Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale: Anche se di proprietà esclusiva risponde il condominio in persona dell amministratore L art. 1126 cod. civ. Lastrici solari
DettagliCIRCOLARE N. 46/E. Roma, 3 novembre 2009
CIRCOLARE N. 46/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 3 novembre 2009 OGGETTO: Deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA
N. 10136/2014 REG.PROV.COLL. N. 10666/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato
DettagliRISOLUZIONE N. 212/E
RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ROMA 22 maggio 2008 Oggetto: Consulenza giuridica Interpello IVA Fornitura di energia elettrica ai consorzi per uso irriguo, di sollevamento
DettagliL ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI. I PRESUPPOSTI DI ASSOGGETTABILITA DEI RIFIUTI ALLE IMPOSTE COMUNALI
L ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI. I PRESUPPOSTI DI ASSOGGETTABILITA DEI RIFIUTI ALLE IMPOSTE COMUNALI A cura della Dott.ssa Valentina Vattani Il tema dell assimilazione dei rifiuti
DettagliRoma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO
RISOLUZIONE N. 105/E Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Art. 19 bis 1,
DettagliComune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 20.12.2005 Comune di Sarroch Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE INDICE Capo I - Disposizioni Generali Articolo
Dettagliwww.martinifanti.it Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-12- 2012, n. 23554 Svolgimento del processo
Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-12- 2012, n. 23554 Svolgimento del processo O.G. propose ricorso innanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Messina avverso un avviso di accertamento con il quale l'ufficio
Dettagli