Compromesso e arbitrato - Arbitrato - Irrituale - Perizia contrattuale - Differenze. c.p.c., artt. 806 ss.

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1 di reclusione; con la riduzione ex art. 62-bis c.p. pari a mesi quattro di reclusione = mesi otto di reclusione. Segue, di diritto, la condanna dell imputato al pagamento delle spese processuali. Ricorrono, infine, alla luce del certificato del casellario giudiziale in atti, le condizioni per la concessione all imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena, potendosi esprimere nei suoi confronti una prognosi favorevole circa la futura astensione dal compimento di ulteriori reati. P.Q.M. Visti gli artt. 62-bis c.p., 533 e 535 c.p.p., dichiara D.S. colpevole del reato ascrittogli e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; visto l art. 163 c.p., ordina che l esecuzione della pena, come sopra inflitta, rimanga sospesa nei termini ed alle condizioni di legge; motivazione contestuale. SENTENZA Tribunale Isernia 20 gennaio 2010 Est. Ruscito Compromesso e arbitrato - Arbitrato - Irrituale - Perizia contrattuale - Differenze. c.p.c., artt. 806 ss. Assicurazione (contratto di) - In genere - Assicurazione contro gli infortuni - Clausola contenente la previsione di una perizia contrattuale - Effetto - Temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti aventi fondamento nel rapporto contrattuale - Carattere compromissorio o derogativo della competenza del g.o. - Esclusione - Conseguenze. c.c., artt ss. Compromesso e arbitrato - Arbitraggio. c.c., art La distinzione fra un arbitrato irrituale e cd. perizia contrattuale deve essere individuata in base al contenuto concreto della pattuizione con ricorrenza della prima ipotesi nel caso in cui venga demandata a terzi la soluzione di controversie di natura giuridica nascenti dal contratto, e della seconda nel distinto caso in cui il collegio (nella specie, medico) debba soltanto fornire una valutazione prettamente tecnica sul grado di invalidità e sui criteri applicabili. 2. Nella clausola di un contratto di assicurazione contro gli infortuni, che preveda una perizia contrattuale (con il deferimento ad un collegio di esperti degli accertamenti da espletare in base a regole tecniche e con l impegno di accettarne le conclusioni come diretta espressione della volontà dei contraenti), è insita la temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, nel senso che, prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice le azioni derivanti dal suddetto rapporto; tale clausola non ha, peraltro, carattere compromissorio o, comunque, derogativo della competenza del g.o., e non rientra, pertanto, fra quelle da approvarsi specificamente per iscritto a norma degli art e 1342 c.c. 3. La c.d. perizia medica va distinta dall arbitraggio di cui all art c.c. poiché quest ultimo presuppone un contratto del tutto incompleto nei propri elementi, mentre in caso di polizza infortuni la prestazione oggetto di negozio è ben individuata e necessita solo di una quantificazione tecnica dei danni subiti dall assicurato ed in quanto, in generale, la funzione dell arbitratore è di diversa natura rispetto a quella affidata dalle parti al collegio medico caratterizzandosi per l utilizzazione di parametri testualmente sanciti dall art c.c., vale a dire il proprio equo apprezzamento o, su concorde richiesta delle parti, il mero arbitrio, se del giurisprudenza di merito n addenda online Giuffrè Editore P. 1

2 caso tenendo conto delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento. MOTIVI DELLA DECISIONE. Deve premettersi in rito che la recentissima riforma del processo civile intervenuta con l. 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato, tra l altro, l art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.), che la motivazione debba esprimere «la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione» e non più lo svolgimento del processo. L art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme prevedendo il nuovo art. 132 c.p.c. fra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge (4 luglio 2009). Pertanto deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione. L attore deduce che, in data 30 dicembre 2002, verso le 18,00, subiva un infortunio sul lavoro nella propria officina meccanica a causa di una pressa scivolata dal banco di appoggio sulla sua testa che gli provocava un trauma cranico con diplopia occhio sx, la successiva perdita dell occhio, difficoltà di concentrazione, infarto con gravi postumi invalidanti. Chiedeva, dunque, il risarcimento del danno da invalidità permanente, temporanea, indennità di ricovero e spese mediche in virtù di polizza assicurativa n.... stipulata in data 27 gennaio 2000 con l allora Levante Ass.ni spa nella misura di almeno euro ,00, o di altra somma contenuta nei limiti assicurati. La Carige eccepiva l incompetenza dell Autorità Giudiziaria in virtù dell art. 31 delle condizioni di contratto che prevedeva l accertamento dell indennizzo con la formazione di un collegio di tre medici; contestava il fatto storico rilevando che le lesioni lamentate dall attore fossero conseguenza di altro infortunio avvenuto in data 18 ottobre 2002, quando la polizza era sospesa per mancato pagamento del premio; richiamava l art. 25 delle c.g.c. che prevedeva l indennizzabilità delle sole lesioni che si sarebbero comunque verificate su persona sana; evidenziava la presenza di una franchigia del 3% sul capitale assicurato per invalidità permanente pari ad euro ,00, nonché di franchigia assoluta per invalidità temporanee fino a 6 giorni; contestava la consistenza e la natura dei danni; chiedeva la declaratoria di incompetenza del Tribunale (nominando il proprio perito fiduciario ex art. 31 c.g.c.), nonché l inammissibilità ed improponibilità della domanda oltre al relativo rigetto). Merita accoglimento l eccezione preliminare proposta dalla convenuta. L art. 31 delle Condizioni assicurative relative al contratto stipulato tra le parti dispone che le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente, nonché sull applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall art. 25, sono demandate per iscritto ad un collegio di medici. Il citato art. 25 limita l indennizzo alle conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio chiarendo che, se al momento dell infortunio, l assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l infortunio avesse colpito una persona fisicamente sana ed integra. Appare evidente dall esame delle pattuizioni contrattuali come le parti abbiano convenuto di deferire al collegio medico esclusivamente controversie attinenti alla valutazione tecnica relativa al grado di invalidità conseguente all infortunio assicurato. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affrontato la questione, dal momento che la suddetta clausola viene spesso inserita nei moduli contrattuali predisposti dalle compagnia assicurative, ed ha escluso che una simile pattuizione possa configurare un ipotesi di arbitrato rituale o irrituale, così qualificando la fattispecie come perizia medica «contrattuale» non idonea a limitare la cognizione dell Autorità giudiziaria. Si richiama, in proposito, quanto statuito in Cass., sez. III, sent. n del 22 ottobre 2002: «in tema di assicurazione contro i danni, qualora le parti affidino ad un terzo l incarico di esprimere un apprezzamento tecnico sulla entità delle conseguenze di un evento al quale è collegata la prestazione dell indennizzo, impegnandosi a considerare tale apprezzamento come reciprocamente vincolante ma escludendo - esplicitamente od implicitamente - dai poteri di detto terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed operatività della garanzia assicurativa, il relativo patto esula dall ambito dell arbitrato, rituale od irrituale, e configura giurisprudenza di merito n addenda online Giuffrè Editore P. 2

3 una ipotesi di cosiddetta perizia contrattuale, che non interferisce sull azione giudiziaria rivolta alla definizione delle indicate questioni». In sostanza ed indipendentemente dalla qualificazione fornita dalle parti alla clausola contrattuale suddetta, la distinzione fra un arbitrato irrituale ed una cd. perizia contrattuale va individuata in base al contenuto concreto della pattuizione con ricorrenza della prima ipotesi nel caso in cui venga demandata a terzi la soluzione di controversie di natura giuridica nascenti dal contratto, e della seconda nel distinto caso, ricorrente ne presente giudizio, in cui il collegio medico debba soltanto fornire una valutazione prettamente tecnica sul grado di invalidità e sui criteri applicabili. Tale distinzione, lungi dall assumere valenza meramente dogmatica, spiega effetti quanto a disciplina applicabile e conseguenze giuridiche. In primo luogo la fattispecie della perizia contrattuale esulerà dalla disciplina prevista dagli artt e 1342 c.c., nonché dai dettami di cui al codice del consumo (d.lg. n. 206 del 2005) aventi ad oggetto le clausole vessatorie (cfr. Cass. n del 2006). In secondo luogo, per quanto maggiormente interessa ai fini del presente giudizio, si produrrà non la rinuncia alla giurisdizione ordinaria, ma una temporanea improponibilità della domanda prima e durante l espletamento della perizia medica. In tal senso si è espressa anche di recente la Suprema Corte statuendo che «nella clausola di un contratto di assicurazione contro gli infortuni, che preveda una perizia contrattuale (con il deferimento ad un collegio di esperti degli accertamenti da espletare in base a regole tecniche e con l impegno di accettarne le conclusioni come diretta espressione della volontà dei contraenti), è insita la temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, nel senso che, prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice le azioni derivanti dal suddetto rapporto. Tale clausola non ha, peraltro, carattere compromissorio o, comunque, derogativo della competenza del g.o., e non rientra, pertanto, fra quelle da approvarsi specificamente per iscritto a norma degli art e 1342 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato l impugnata sentenza di merito con la quale, in virtù di una clausola contemplante la necessità di ricorrere ad una perizia contrattuale, era stata ritenuta la temporanea improponibilità della domanda nella sede giudiziaria ordinaria di tutte le azioni derivanti dal dedotto contratto di assicurazione stipulato anteriormente all entrata in vigore degli art bis ss. c.c., introdotti per effetto dell art. 25 della legge irretroattiva n. 52 del 1996, e quindi sia della domanda dell assicurato al pagamento dell indennizzo che di quella di risarcimento del danno per inadempimento a detto obbligo di adempimento, senza che potesse assumere, al riguardo, alcun rilievo la qualificazione della domanda al fine di superare la ravvisata temporanea preclusione dell azione giudiziaria, derivante dal mancato espletamento della perizia convenzionalmente pattuita)» (Cass. civ., sez. III, 22 maggio 2007, n ; cfr. anche Cass. 21 maggio 1999 n. 4954, 13 aprile 1999 n. 3609, 26 febbraio 1999 n. 1680, 11 novembre 1994 n. 9459; Cfr. anche Cass. 5 aprile 1984 n. 2195; 22 ottobre 1981 n. 5544). A dire il vero la pronuncia richiamata appare innovativa affermando un quid pluris rispetto ai precedenti richiamati, dal momento che inibisce temporaneamente il ricorso alla tutela giudiziaria anche nel caso in cui la parte intenda prospettare questioni diverse o ulteriori rispetto a quella relativa alla valutazione tecnica del danno subito. Ulteriori notazioni appaiono più che mai opportune. Oltre a differenziarsi dall arbitrato irrituale, la cd. perizia medica va distinta anche dall arbitraggio di cui all art c.c. Dal un lato, difatti, va evidenziato come la suddetta ipotesi presupponga un contratto del tutto incompleto nei propri elementi, mentre in caso di polizza infortuni la prestazione oggetto di negozio è ben individuata e necessita solo di una quantificazione tecnica dei danni subiti dall assicurato. Dall altro la funzione dell arbitratore appare di diversa natura rispetto a quella affidata dalle parti al collegio medico caratterizzandosi per l utilizzazione di parametri testualmente sanciti dall art c.c., vale a dire il proprio equo apprezzamento o, su concorde richiesta delle parti, il mero arbitrio, se del caso tenendo conto delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento. Il collegio medico, al contrario, non può che esperire una valutazione tecnica (cfr. in giurisprudenza di merito n addenda online Giuffrè Editore P. 3

4 merito anche Cass. n del 2005) (1) dovendosi escludere la sussistenza in capo allo stesso di obblighi di composizione equitativa della questione demandata. In ultimo deve rilevarsi che il riconoscimento di una temporanea improponibilità della domanda giudiziale, specie nel caso recentemente esaminato dalla Suprema corte, dovrà ovviamente valutarsi caso per caso tenendo presente e verificando empiricamente che la parte interessata ad un dilazionamento dei tempi di corresponsione dell indennizzo e di determinazione del quantum (presumibilmente la compagnia assicurativa) assuma un comportamento negoziale improntato a buona fede oggettiva, consentendo il celere espletamento della perizia contrattuale. Venendo al caso oggetto di giudizio, ancorché l art. 31 già richiamato parli di arbitrato irrituale, ricorre senza dubbio un caso di perizia contrattuale. Dall esame della domanda introduttiva, inoltre, emerge chiaramente che il petitum mediato attenga esclusivamente alla quantificazione dell indennizzo dovuto con conseguente richiesta di condanna della compagnia convenuta, la quale, in via preliminare, ha evocato la clausola contenuta nell art. 31 del contratto, seppur parlando atecnicamente di incompetenza dell Autorità giudiziaria, ma chiedendo, comunque, anche la declaratoria di improponibilità della domanda. La compagnia assicurativa, inoltre, ha nominato il proprio perito già in comparsa di costituzione e risposta, invitando l attore a nominare il proprio tecnico fiduciario per dare impulso ad ulteriori atti, così manifestando la disponibilità a procedere all espletamento della perizia contrattuale. In applicazione dei principi ampiamente illustrati e tenendo conto del citato e recente intervento della Suprema Corte che ha ribadito un orientamento già risalente, addirittura estendendone la portata a fattispecie comunque non ricorrenti nel presente caso, la domanda attrice deve dichiararsi improponibile. La complessità della questione giuridica trattata unitamente agli arresti interpretativi del Supremo Giudice di legittimità, intervenuti anche in seguito all instaurazione della lite, oltre all emersa peculiarità in fatto emersa nel corso dell istruttoria rendono compensabili le spese di lite ed inducono a porre in solido in capo ad entrambe le parti gli esborsi resi necessari dall espletata c.t.u. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, così provvede: dichiara improponibile la domanda formulata dall attore C. G.; compensa integralmente le spese di lite; pone a carico di entrambe le parti in solido gli esborsi resi necessari per l espletata consulenza tecnica d ufficio. (1) «Con la clausola di arbitraggio, inserita in un negozio incompleto in uno dei suoi elementi, le parti demandano ad un terzo arbitratore la determinazione della prestazione, impegnandosi ad accettarla. Il terzo arbitratore, a meno che le parti si siano affidate al suo mero arbitrio, deve procedere con equo apprezzamento alla determinazione della prestazione, adottando cioè un criterio di valutazione ispirato all equità contrattuale, che in questo caso svolge una funzione di ricerca in via preventiva dell equilibrio mercantile tra prestazioni contrapposte e di perequazione degli interessi economici in gioco. Pertanto l equo apprezzamento si risolve in valutazioni che, pur ammettendo un certo margine di soggettività, sono ancorate a criteri obbiettivi, desumibili dal settore economico nel quale il contratto incompleto si iscrive, in quanto tali suscettibili di dare luogo ad un controllo in sede giudiziale circa la loro applicazione nel caso in cui la determinazione dell arbitro sia viziata da iniquità o erroneità manifesta, il che si verifica quando sia ravvisabile una rilevante sperequazione tra prestazioni contrattuali contrapposte, determinate attraverso l attività dell arbitratore. Anche la perizia contrattuale, che ricorre quando le parti deferiscono ad uno o più soggetti, scelti per la loro particolare competenza tecnica, il compito di formulare un accertamento tecnico che esse preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà contrattuale, costituisce fonte di integrazione del contratto, ma essa di distingue dall arbitraggio perché l arbitro-perito non deve ispirarsi alla ricerca di un equilibrio economico secondo un criterio di equità mercantile, ma deve attenersi a norme tecniche ed ai criteri tecnico- scientifici propri della scienza, arte, tecnica o disciplina nel cui ambito si iscrive la valutazione che è stato incaricato di compiere. Ne consegue che nel caso di perizia contrattuale va esclusa l esperibilità della tutela tipica prevista dall art c.c. per manifesta erroneità o iniquità della determinazione del terzo, trattandosi di rimedio circoscritto all arbitraggio, in quanto presuppone l esercizio di una valutazione discrezionale e di un apprezzamento secondo criteri di equità mercantile, inconciliabili con l attività strettamente tecnica dell arbitro-perito». giurisprudenza di merito n addenda online Giuffrè Editore P. 4

5 SENTENZA Tribunale Torre Annunziata 27 agosto 2009 Est. Coppola Ingiuria e diffamazione - Diffamazione - Col mezzo della stampa, della radio, del cinema, e della televisione - critica politica o relativa ad altri aspetti della personalità (arte, storia, televisione ecc.). c.c., art. 2043; cost., art. 21; c.p., artt. 51, 595 In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.); bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all interesse dell opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto che costituisce, assieme alla continenza, requisito per l esimente dell esercizio del diritto di critica. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato il 18/21/23 gennaio 2003, il Comune di Meta, nel giudizio n. 43/AC/SO/2004 R.A.C.C., evocava in giudizio, rispettivamente, Di M. F., la Editrice Il Faro soc. coop. a r.l. in persona del l.r.p.t. C. G. e M. F. per sentir accertare la responsabilità degli stessi e condannarli, in solido, al risarcimento dei danni, al pagamento di una ulteriore somma ex art. 12 l. n. 47 del 1948, alla pubblicazione della sentenza e al pagamento delle spese processuali. A tal fine premetteva che: erano stati pubblicati più volte sul settimanale di informazione e cultura «Agorà», giornale della Penisola Sorrentina, articoli diffamatori sull operato dall amministrazione comunale, per la maggior parte a firma di M. F., che riportavano notizie false o distorte e giudizi calunniosi; responsabile della pubblicazione era anche il direttore responsabile del settimanale, Di M. F.; gli articoli avevano cagionato un grave danno d immagine all amministrazione comunale, che aveva diritto anche al ristoro del danno morale. Si costituiva il convenuto che contestava la domanda chiedendo che venisse dichiarata inammissibile o rigettata nel merito, con vittoria di spese Con citazione notificata nelle date dell 8 e del 9 maggio 2003, S. C., nel giudizio n. 44/AC/SO/2004 R.A.C.C., evocava in giudizio rispettivamente, Di M. F., la Editrice Il Faro soc. coop. a r.l. in persona del l.r.p.t. C. G. e M. F., per sentir accertare la responsabilità degli stessi e condannarli, in solido, al risarcimento dei danni, al pagamento di una ulteriore somma ex art. 12 l. n. 47 del 1948, alla pubblicazione della sentenza e al pagamento delle spese processuali. A tal fine premetteva che: era un rinomato professionista e Sindaco del Comune di Meta; sul settimanale «Agorà» erano stati pubblicati diversi articoli dal contenuto diffamatorio e denigratorio a danno del suo onore, della sua reputazione e della sua identità personale a firma di M. F. 2. Nelle more del giudizio gli attori transigevano la lite con i convenuti Di M. F. e la Editrice Il Faro, e il tribunale con distinte sentenze dichiarava la cessazione della materia del contendere tra queste soli parti. 3. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere relativamente al giudizio n. 43/AC/SO/2004 R.A.C.C. In virtù dell atto di transazione concluso tra le parti, e depositato in atti il 30 gennaio 2007, con il quale le stesse hanno conciliato la lite, invero, è cessato il contrasto tra le parti sulle questioni lamentate in citazione, per cui è venuta meno la necessità della pronuncia giudiziale richiesta (cfr. Cass. 22 marzo 1995, n. 3265). A differenza della rinunzia agli atti del giudizio (atto processuale che produce l effetto tipico di estinguere la fase processuale in cui interviene), la transazione (atto stragiudiziale giurisprudenza di merito n addenda online Giuffrè Editore P. 5

6 di definizione della lite) non incide direttamente sul processo, determinandone l estinzione, bensì sul diritto sostanziale che ne forma oggetto, comportando la cessazione della materia del contendere (Cass. civ., sez. III, 21 febbraio 2003, n. 2647). 4. La domanda proposta da S. C. nei confronti di M. F. è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati. 5. Innanzitutto deve essere dichiarata la contumacia di M. F., non costituitosi sebbene ritualmente evocato in giudizio con citazione notificata il 9 maggio2003. Invero, nel giudizio n. 44/AC/SO/2004 R.A.C.C. il convenuto non si è costituito mediante deposito di comparsa di costituzione entro il termine di cui all art. 293 c.p.c., essendo stata depositata quella in atti - datata 22 aprile unitamente al fascicolo di parte nel quale è inserita, dopo l udienza per la precisazione delle conclusioni del 6 maggio 2009, ovvero solo il 6 luglio Ai sensi dell art. 293 c.p.c. comma 1 c.p.c., la parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all udienza di precisazione delle conclusioni, mentre il secondo comma della stessa norma precisa che la costituzione può avvenire mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti di cancelleria o mediante comparizione all udienza. Secondo il costante orientamento della S.C., «La preclusione posta dall art. 293 c.p.c. alla costituzione del contumace in un momento successivo all udienza di rimessione della causa al collegio risponde ad inderogabili esigenze di coordinamento tra l attività difensiva delle parti e l esercizio della funzione decisoria, sicché, una volta chiusa la suddetta udienza, non è possibile, salvo che la causa per qualsiasi ragione ritorni alla fase istruttoria, una successiva costituzione del contumace» (Cass. nn del 2002, 5694 del 1994, 8978 del 1992). Nel fascicolo 44/AC/SO/2004 R.A.C.C., separato da quello n. 369/AC/SO/2003 R.A.C.C. che è stato riunito al n. 43/AC/SO/2004 R.A.C.C., a sua volta separato dall originario processo n. 71/AC/SO/2004 R.A.C.C., il M. non si è costituito, e il verbale d udienza del 15 ottobre 2004 ivi contenuto - in cui è riportato che i difensori del giornalista si costituiscono in sua rappresentanza - è privo di alcuna efficacia, mancando alcuna sottoscrizione del giudice o del cancelliere. Il M. si è costituito, invece, nel giudizio n. 43/AC/SO/2004 R.A.C.C. (instaurato dal Comune di Meta) e nessuna comparsa di costituzione riferita al giudizio riunito (instaurato dal S.), con relativa procura ad litem in capo al difensore, risulta depositata in corso di causa dopo la riunione disposta con ordinanza del 23/26 gennaio 2004, anche se l attore ha lamentato l irrituale inclusione nel fascicolo d ufficio della comparsa di costituzione e risposta del 22 aprile Pertanto, pur se costituito per il convenuto nell ambito del primo giudizio, gli effetti di tale costituzione non possono ritenersi estesi al secondo processo che, sebbene riunito all altro, è sempre distinto dal primo: «Il provvedimento di riunione di cause distinte, non incidendo sull autonomia dei singoli giudizi, comporta che la situazione di contumacia della parte convenuta in uno di essi non resta esclusa dalla circostanza che la stessa parte sia regolarmente costituita in altro giudizio (cfr. Cass., sez. II, 29 ottobre 1983, n. 6440). Invero, il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni; pertanto, la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise (Cass., sez. III, 13 luglio 2006, n ). 6. L attore - nel processo n. 44/AC/SO/2004 R.A.C.C. - ha chiesto il risarcimento dei danni conseguenti alla pubblicazione di più articoli a firma di M. F., sul settimanale «Agorà» - periodico diretto da Di M. F. ed edito dalla Cooperativa a r.l. Il Faro - finalizzati a discreditare, a suo dire, l amministrazione comunale di Meta e la sua persona, contenendo frasi offensive del suo onore, della sua reputazione e della sua identità personale. In particolare, S. C. ha esposto che sul settimanale «Agorà»: a) nell articolo pubblicato alla pag. 12, dell anno 6, n. 51, dell 1 maggio 2002, era riportata la seguente frase «Ora se volessimo fare la storia della dislocazione delle strutture sanitarie della penisola non potremmo non rilevare che ogni paesello si è dato da fare per avere qualcosa... E Meta? Ci pensò C. S. che per al mese circa fece dono all ASL giurisprudenza di merito n addenda online Giuffrè Editore P. 6

7 di una struttura splendida nata per essere Asilo nido. Che bello... Ogni paesello con la propria fetta di sanità pubblica nella più bieca logica spartitoria che si possa immaginare»; b) nell articolo pubblicato nel n. 66, del 4 settembre 2002 intitolato «A Meta sbarcano i saraceni e saccheggiano soldi pubblici» vi erano diverse allusioni all attore in ordine alle contestazioni sollevate; c) nell articolo pubblicato alla pag. 8 del n. 69, anno 6, del 23 settembre 2002, era riportata la seguente frase «... a Meta Sindaco ed Assessori spadroneggiano mantenendo gli uffici in uno stato di soggezione... ad esempio i ticket per la refezione scolastica potranno essere presi nella sede comunale in certi giorni ed a certe ore? Bene, ne danno avviso alla cittadinanza l immancabile Assessore... e l onnipresente sindaco di Meta S. C.... Si giunge, perfino, a questo pur di dimostrare a se stessi, ed al paese di essere vivi?»; d) alla pag. 13, dell anno 6, n. 83, del 31 dicembre 2002, in risposta ad una precedente lettera del giornalista M. C., unitamente alla risposta del dott. S., era stata pubblicata l immediata risposta da parte del direttore responsabile Di M. F.; e) nel n. 84 del 7 gennaio 2003, in prima pagina, vi era il titolo «Le Pagelle della Giunta Comunale», e alla pag. 8, relativamente al dott. S., era riportato: «È Sindaco, Presidente del consiglio Comunale, Assessore al Bilancio ed Assessore ai Lavori Pubblici. Fa, insomma, tutto lui. Una frana come Sindaco, un pessimo Presidente del Consiglio Comunale, la sua scialuppa di salvataggio (lo... sbarco dei Saraceni) si infrange ed affonda sui lidi metesi. I conti non solo non tornano e non sono trasparenti ma, giustamente, allarmano le opposizioni che preannunciano ricorsi e denunce alla Magistratura. Il suo PRG viene, giustamente, impallinato e stravolto dalla Provincia di Napoli. Del porto a Meta, suo vecchio pallino, non se ne parla nemmeno. I grandi lavori pubblici (Villa Comunale Ascensore sono lavori eterni che sembra non debbano finire mai. Si dà da fare con il Patto territoriale e, così, per incanto in Finanziaria riappare il Patto più brutto d Italia: soldi dati ai... soliti noti: gli Albergatori della Penisola Sorrentina... perfino a S. del... Bikini! Staremo a vedere! Voto? Provate un po se ne avete il coraggio, Libri consigliati: le Odi di Saffo... perché impari a rispettare i diversi a chi la pensa in altro modo e Ladri di democrazia di Massino Teodori»; f) nel n. 89 del 12 febbraio 2003, era scritto: «Insomma S. C. innalza proprio li in piazza, al cospetto di tutti, il proprio monumento. Perché i posteri ricordino chi li ha amministrati... Il peggior Sindaco in assoluto, non solo di Meta, ma di tutta la Penisola Sorrentina». 7. Sulla scorta delle allegazioni dell attore, introdotte nel giudizio entro il termine di decadenza stabilito ex art. 183 c.p.c., e dal riscontro fornito dal contenuto della documentazione tempestivamente prodotta entro il termine di decadenza fissato ai sensi dell art. 184 c.p.c., è rimasto accertato che i soli articoli sub e) ed f) sono a firma del convenuto e hanno contenuti diffamatori. Gli articoli sub a) c) e d), invece, non sono stati prodotti (contenendo la produzione di parte la pag. 15 e non la 12 del n. 51 dell 1 maggio 2002, le pagg. 4e5enonla8deln.69 del 23 settembre 2002, le pagg. 10 e 11 e non la 13 del n. 83 del 31 dicembre 2002), quello sub b) è richiamato solo genericamente senza alcuna specifica deduzione relativa a precisi contenuti offensivi e, inoltre, quello sub d) è a firma di un terzo (Di M. F.). Gli articoli sub e) ed f), invece, sono stati depositati dall attore nel fascicolo di parte e sono a firma del convenuto. In essi, il giornalista esprime gravi giudizi offensivi sull operato dell attore, Sindaco di Meta, affermando, nel primo (sub e), che trattasi di una frana come Sindaco e di un pessimo Presidente del Consiglio Comunale, aggiungendo nei suoi confronti accuse relative all esercizio della sua funzione, riferite anche alla cattiva amministrazione del denaro pubblico, alludendo pure a responsabilità a lui riconducibili per fatti di natura illecita («i conti non solo non tornano e non sono trasparenti ma, giustamente, allarmano le opposizioni che preannunciano ricorsi e denunce alla Magistratura»; «soldi dati ai... soliti noti...»); nel secondo (sub f), il giornalista, nel criticare le modalità con le quali era stata realizzata un opera pubblica, nuovamente descrive in maniera dispregiativa l attore qualificandolo «Il peggior Sindaco in assoluto, non solo di Meta, ma di tutta la Penisola Sorrentina» Sulla scorta di tali emergenze istruttorie, può ritenersi integrato il delitto di diffamazione a mezzo stampa relativamente alle notizie (contenute nell articolo sub e) e alle giurisprudenza di merito n addenda online Giuffrè Editore P. 7

8 critiche (contenute negli articoli sub e) ed f) esposte dal giornalista riguardanti l operato di S. C. quale Sindaco di Meta e Presidente del Consiglio Comunale. Invero, premettendo che il contenuto delle notizie pubblicate sul settimanale si riferiscono inequivocabilmente all attore, essendo stato chiaramente identificato negli articoli, il convenuto, sul quale incombeva il relativo onere probatorio, restando contumace, non ha provato la sussistenza di tutti i requisiti dell esimente del diritto di cronaca. Costituisce principio consolidato (ex multis, Cass. sez. III, 25 maggio 2000, n. 6877, rv ) che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, qualora il fatto non sia stato già valutato in sede penale, la divulgazione di una notizia lesiva della reputazione può essere considerata lecita, e come tale rientrare nel diritto di cronaca, quando: 1) i fatti lesivi siano veri; 2) vi sia un interesso pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza); 3) vi sia la correttezza formale dell esposizione che non travalichi lo scopo informativo (cosiddetta continenza). Pur volendo ritenere sussistere il requisito della pertinenza (interesse pubblico alla conoscenza del fatto), in considerazione della qualità di Sindaco del soggetto interessato e della rilevanza pubblica obiettiva dei fatti narrati, non appaiono ricorrere gli altri due requisiti. Innanzitutto, non sussiste il requisito della continenza. Tale limite equivale a moderazione, proporzione, misura, in relazione non al contenuto ma alle modalità espositive della notizia. Può affermarsi che il limite della continenza è superato tutte le volte che la forma ed il modo della rappresentazione del fatto sia eccedente rispetto alla funzione di divulgazione delle notizie (Cass. pen., sez. V, 23 ottobre 1987), per la presenza di un contenuto di per sé superfluamente lesivo della reputazione altrui, indipendentemente dalla verità della notizia, e non funzionale o, addirittura, antitetico allo scopo informativo. In tale ottica, non può negarsi che l impiego di espressioni particolarmente incisive e forti, quali «Una frana come Sindaco, un pessimo Presidente del Consiglio Comunale, la sua scialuppa di salvataggio (lo... sbarco dei Saraceni) si infrange ed affonda sui lidi metesi. I conti non solo non tornano e non sono trasparenti ma, giustamente, allarmano le opposizioni che preannunciano ricorsi e denunce alla Magistratura, e Insomma S. C. innalza proprio li in piazza, al cospetto di tutti, il proprio monumento. Perché i posteri ricordino chi li ha amministrati... Il peggior Sindaco in assoluto, non solo di Meta, ma di tutta la Penisola Sorrentina», non appare proporzionato e adeguato alla funzione informativa e alla esposizione dei fatti descritti, e che pertanto tali frasi risultino offensive della reputazione dell attore, indipendentemente dalla verità della notizia. In secondo luogo, il convenuto non ha provato il requisito della verità della notizia. Il giornalista nell articolo sub e), in particolare, ha accusato il Sindaco di aver malamente gestito il denaro pubblico, affermando che i conti non tornano e non sono trasparenti e che i finanziamenti ricevuti erano stati dati ai soli albergatori della Penisola Sorrentina, ma essendo egli rimasto contumace non ha offerto alcuna prova di quanto affermato o una diversa ricostruzione dei fatti idonea a dimostrare la veridicità delle accuse che sono, in tal modo, risultate del tutto gratuite e lesive dell onore e della dignità dell offeso. In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la verità oggettiva della notizia pubblicata, che rileva per stabilire se sia stato rispettato il limite del diritto di cronaca, può intendersi sia come verità del fatto oggetto della notizia, sia come verità della notizia indipendentemente dal suo contenuto, in quanto rientra nel compito informativo della stampa riferire che una determinata notizia circola pubblicamente. In questo caso tuttavia il cronista, poiché il diritto di cronaca presuppone la fedeltà dell informazione, cioè l esatta rappresentazione del fatto percepito, deve contestualmente mettere bene in evidenza che la verità asserita non si estende al contenuto del racconto, nonché riferirne le fonti di propalazione, per le doverose, conseguenti assunzioni delle rispettive responsabilità (Cass. sez. III, 26 luglio 2002, n ; Cass. 12 dicembre 1988, n. 6737). Nella fattispecie, il giornalista non ha effettuato alcuna precisazione nell articolo in tal modo presentando ai lettori come vero il fatto oggetto della notizia, esonerandosi dall indicare - nel settimanale e nel processo - le fonti della notizia e le prove di quanto affermato, assumendo per intero la responsabilità delle proprie affermazioni. giurisprudenza di merito n addenda online Giuffrè Editore P. 8

9 8.2. Né, ancora, può essere invocata, da parte del convenuto, l esimente putativa del diritto di cronaca. Invero, convenuto non ha assolutamente provato di aver avuto una percezione erronea della realtà (Cass. sez. I, 24 settembre 1997, n. 9391), non avendo dedotto, né provato, alcuna circostanza rilevante in proposito (come, ad esempio, la diligenza prestata per accertare il fondamento di quanto oggetto di divulgazione), o offerto una ricostruzione dei fatti da lui percepiti che possa configurare, sia pure in astratto, l ipotesi in discorso Né, ovviamente, possono assumere rilievo i documenti e le argomentazioni difensive esposte nella comparsa conclusionale depositata nell interesse del convenuto dopo la riserva della causa indecisione - comunque irrilevanti perché riferiti al contenuto di articoli diversi da quelli qui rilevanti - attesa la tardività della costituzione in giudizio - per quanto sopra evidenziato in ordine alla sua contumacia e ai limiti previsti dall art. 293 c.p.c. - e, ad abundantiam, considerato il regime previsto in tema di preclusioni assertive ed asseverative ex art. 183 c.p.c Neppure può ritenersi che le frasi in esame possano essere giustificate quali legittima manifestazione del diritto di critica. Secondo la giurisprudenza, in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione per notizie diffuse a mezzo stampa, presupposti per il legittimo esercizio del diritto di critica, allo stesso modo del diritto di cronaca, rispetto al quale consente l uso di un linguaggio più pungente ed incisivo, sono: a) l interesse al racconto, ravvisabile quando anche non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la pubblicazione di stampa; b) la correttezza formale e sostanziale dell esposizione dei fatti, nel che propriamente si sostanzia la cd. continenza, nel senso che l informazione di stampa non deve trasmodare in argumenta ad hominem né assumere contenuto lesivo dell immagine e del decoro; c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti, nel senso che deve essere assicurata l oggettiva verità del racconto, la quale tollera, perciò, le inesattezze considerate irrilevanti se riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo (Cass. n del 2005). Inoltre, poiché l articolo sub e) contiene sia l esposizione di fatti che giudizi, deve rammentarsi l ulteriore condiviso principio secondo il quale «In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.); bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all interesse dell opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto (Cass. n del 2007), che costituisce, assieme alla continenza, requisito per l esimente dell esercizio del diritto di critica (Cass. n. 25 del 2009). Nella specie, le frasi offensive contenute nell articolo sub e) si riferiscono a fatti la cui verità - come già sottolineato - non è stata dimostrata, mentre il giudizio offensivo espresso nell articolo sub f), da un lato, per la sua categoricità, è del tutto sproporzionato rispetto alla descritta cattiva esecuzione di una singola modesta opera (arredo di una Piazza), e dall altro è del tutto avulso dal fatto ivi criticato, in quanto il giornalista afferma che il Sindaco S. è «Il peggior Sindaco in assoluto non solo di Meta, ma di tutta la penisola sorrentina», in quanto tale e non per aver realizzato l opera oggetto di censura che - invece - rappresenta il monumento del Sindaco insieme alla sua maggioranza. Il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un aggressione gratuita e distruttiva dell onore e della reputazione del soggetto interessato (Cass. n del 2008). 9. Alla stregua di quanto esposto, può pertanto ritenersi configurato il delitto di diffamazione ai danni di S. C., risultando gli articoli sub e) e sub f) gravemente offensivi della dignità e dell onore dello stesso e, conseguentemente, deve essere dichiarato responsabile di tale illecito, ex art c.c., M. F., quale autore della pubblicazione. giurisprudenza di merito n addenda online Giuffrè Editore P. 9

10 10. In ordine alla quantificazione del danno subito dall istante, va sottolineato - condividendo quanto affermato in giurisprudenza: Cass., sez. III, 1 agosto 2002, n che la divulgazione della notizia lesiva della altrui reputazione su quotidiani a diffusione solamente locale, l elemento della comunicazione a più persone della notizia diffamatoria relativa ad un soggetto che vive e lavora nel luogo medesimo deve considerarsi in re ipsa, poiché la notizia, in un ambito territoriale più ristretto, si propaga con maggiore facilità e si rivolge specificamente alla sfera dei consociati tra i quali è destinata a creare discredito sociale. La liquidazione del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito, non può che essere effettuata equitativamente, ex artt. 2059, 2056, 1226 c.c. e 185 c.p., e la sua determinazione deve tenere conto della gravità dell offesa, della personalità del danneggiato e della valutazione della complessiva vicenda. Pertanto, tenuto conto che, oltre alla diffusone locale del giornale e alla ripetizione della condotta, le frasi offensive sono risultate particolarmente odiose e lesive della dignità, dell onore e della reputazione dell attore, offeso nella qualità di Sindaco, appare giusto ed equo riconoscere in favore dello stesso a titolo di danni non patrimoniali la somma di euro 5.000,00, liquidata all attualità, oltre interessi legali sino al soddisfo. 11. Deve essere accolta anche la richiesta di condanna ai sensi dell art. 12 l. 8 febbraio 1948, n. 47, ricorrendone i presupposti. Secondo tale norma, nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell art. 185 c.p., una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell offesa ed alla diffusione dello stampato. In giurisprudenza si ritiene che a norma dell art. 12 l. n. 47 del 1948 la persona offesa dal reato può richiedere, oltre al risarcimento dei danni ai sensi dell art. 185 c.p., comprensivo sia del danno patrimoniale che del danno non patrimoniale, una somma a titolo di riparazione che non rientra nel risarcimento del danno né costituisce una duplicazione delle voci di danno risarcibile, ma integra una ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata prevista per legge, che come tale può aggiungersi al risarcimento del danno autonomamente liquidato in favore del danneggiato (Cass. n del 2007; v. anche Cass. nn del 2007, del 2005, del 2000, 9672 del 1997, 468 del 1972). Facendo ricorso a criteri equitativi, e ai precedenti esaminati dalla S.C., deve quindi riconoscersi in favore dell attore, a titolo di riparazione ai sensi del citato art. 12, la somma di euro 1.000,00, equivalente al quinto dell importo riconosciuto in suo favore per il danno non patrimoniale subito 12. Per tali ragioni, il convenuto deve essere condannato al pagamento della somma di euro 5.000,00 in favore di S. C., a titolo di risarcimento per i danni non patrimoniali subiti, e al pagamento della somma di euro 1.000,00, a titolo di riparazione ai sensi dell art. 12 l. n. 47 del Il convenuto, inoltre, come richiesto dall attore, ai sensi dell art. 120 c.p.c. deve essere condannato alla pubblicazione della sentenza, per una volta, mediante inserzione per estratto, a sua cura e spese, nel settimanale «Agorà» e nel quotidiano «Il Mattino» di Napoli, entro il termine di trenta giorni dal passaggio in giudicato, apparendo la pubblicità della decisione adeguata e idonea a riparare il danno subito. 13. In ordine al regime delle spese processuali, ricorrono giusti motivi, tenuto conto anche dell espressa pattuizione sul punto nell atto di transazione in atti, ex art. 92 comma 2 c.p.c., per disporre l integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, relativamente al giudizio n. 43/AC/SO/2004 R.A.C.C. In relazione al giudizio n. 44/AC/SO/2004 R.A.C.C., il ragione del parziale accoglimento della domanda, ricorrono i presupposti di cui all art. 92 comma 2 c.p.c. per compensare le spese di lite in ragione della metà, seguendo, invece, la residua parte il regime della soccombenza, ai sensi dell art. 91 c.p.c., che si liquida, in assenza del deposito della nota spese di cui all art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, da distrarre, ai sensi dell art. 93 c.p.c., in favore dell avvocato Rosa Persico. P.Q.M. Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda (n. giurisprudenza di merito n addenda online Giuffrè Editore P. 10

11 43/AC/SO/2004 R.A.C.C.) proposta dal Comune di Meta in persona del Sindaco p.t., nei confronti di M. F., e sulla domanda (n. 44/AC/SO/2004 R.A.C.C.) proposta da S. C. nei confronti di M. F., ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: A) dichiara cessata la materia del contendere limitatamente al giudizio riunito n. 43/AC/SO/2004 R.A.C.C.; B) dichiara la contumacia di M. F., relativamente al solo giudizio riunito n. 44/AC/SO/2004 R.A.C.C.; C) relativamente al giudizio riunito n. 44/AC/SO/2004 R.A.C.C., accoglie parzialmente la domanda, dichiara la responsabilità di M. F. limitatamente al contenuto degli articoli riportati sub e) e sub f) della motivazione e, per l effetto, condanna M. F. al pagamento, in favore di S. C., a titolo di risarcimento dei danni, della somma di euro 5.000,00, oltre interessi legali sino al soddisfo; D) condanna M. F. al pagamento, in favore di S. C., della somma di euro 1.000,00, ai sensi dell art. 12 l. n. 47 del 1948; E) condanna M. F. alla pubblicazione della sentenza, per una volta, mediante inserzione per estratto, a sua cura e spese, nel settimanale «Agorà» e nel quotidiano «Il Mattino» di Napoli, entro il termine di trenta giorni dal passaggio in giudicato; F) compensa per intero tra le parti le spese processuali relative al giudizio riunito n. 43/AC/SO/2004 R.A.C.C.; G) relativamente al giudizio riunito n. 44/AC/SO/2004 R.A.C.C., compensa le spese processuali in ragione della metà e condanna M. F. al pagamento, in favore di S. C., della residua parte che liquida in euro 20,00 per spese, euro 600,00 per diritti ed euro 800,00, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute. SENTENZA Tribunale Lecco 11 maggio 2010 Est. Mari Possesso (procedimento in materia di) - Azioni possessorie - In genere. c.p.c., artt. 703 ss.; artt. 669-bis ss.. In tema di giudizi possessori, a seguito della riforma realizzata dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, la fase del merito possessorio costituisce una prosecuzione della fase sommaria e non un giudizio nuovo, in quanto il comma 4 dell art. 703 c.p.c. fa espressamente riferimento alla prosecuzione e non all inizio di una causa di merito, a differenza dell art. 669-octies c.p.c.: di conseguenza gli atti introduttivi del giudizio - che si struttura in una fase sommaria e in una eventuale fase di merito a cognizione piena - sono quelli con cui si apre la fase sommaria e non è necessaria una nuova costituzione delle parti nella eventuale fase di merito, deputata essenzialmente all approfondimento delle questioni di rito e di merito già emerse nella fase sommaria e, se necessario, allo svolgimento di ulteriore attività istruttoria mentre petitum e causa petendi si definiscono con gli atti introduttivi. MOTIVI DELLA DECISIONE. A. A. ha promosso nel presente giudizio domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti a seguito della condotta illecita del convenuto M. P., condotta già accertata con sentenza passata in giudicato, emessa dal Tribunale di Lecco in data 28 luglio 2004 (sent. n. 588 del 2004, sub doc. n. 2 dell attore). Sulla domanda attorea di condanna generica ex art. 278 c.p.c.., detta sentenza ha dichiarato che la condotta di M., estrinsecatasi nell invio delle missive del 9 settembre 2001, del 15 settembre 2001 e del 3 ottobre 2001 integra gli estremi della diffamazione in danno di A. A. e per l effetto ha condannato il M. al risarcimento dei danni in favore di A. A., danni da liquidarsi in separato giudizio. Trattasi in particolare di alcune missive che il M., assunto dalla società Gutter Sollevamenti s.r.l. con l incarico di coordinare le attività tecniche e produttive dello stabilimento di Brivio, aveva spedito, le prime due, a C. G., consulente gestionale della società giurisprudenza di merito n addenda online Giuffrè Editore P. 11

12 Demag Cranes &Components Gmbh, proprietaria di Gutter, la terza, a Siemens Dematic AG, a sua volta proprietaria di Demag. Accogliendo le domande dell A. (che all epoca dei fatti era amministratore delegato e consulente di Gutter, ma ne era stato in precedenza fondatore e proprietario) il Giudice adito ex art. 278 c.p.c. ha sostanzialmente accertato che con le citate missive il M. ha gettato discredito sulla figura dell attore, dapprima velatamente e poi esplicitamente accusandolo di gestire la società Gutter, come una aziendina, approfittando in maniera opportunistica della attuale proprietà da parte di una multinazionale, ma con l intenzione di nuovamente impossessarsene in futuro. Non resta in questa sede che vagliare il profilo del danno risarcibile, individuato dall attore sia nel danno patrimoniale - consistente nella perdita di guadagno, asseritamente pari a euro ,00 -, sia nel danno non patrimoniale - consistente nella compromissione del decoro e della reputazione professionale, quantificato dalla difesa attorea in euro ,00 -. Va, tuttavia, fatta una necessaria precisazione sul thema decidendum del presente giudizio. A rigore, la pronuncia di condanna generica ex art. 278 c.c. postulerebbe l accertamento dell esistenza del diritto controverso. Questo dovrebbe significare che il giudice debba accertare, all esito di una cognizione piena ed esauriente, la realizzazione della fattispecie costitutiva del diritto in tutti gli elementi che la compongono, nonché l insussistenza di ognuno dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi emersi o invocati in giudizio. Questo principio non ha però ricevuto piena e coerente applicazione con riferimento ai giudizi di responsabilità per danni, rispetto ai quali la giurisprudenza (cfr. ex aliis sentt. Cass. nn del 2003, del 2006, del 2007, del 2008), con l adesione pressoché totale della dottrina, va da sempre insegnando che la pronuncia di condanna generica non richiede l acquisita certezza dell esistenza del danno risarcibile, bensì soltanto l accertamento di un fatto potenzialmente produttivo del danno. Pertanto, degli elementi di cui si compone la fattispecie risarcitoria, soltanto l iniuria, ossia l esistenza di una condotta illecita, e la colpa, sono accertati dal giudice in modo pieno e completo, mentre il fatto in sé dell esistenza di un danno ricollegabile all atto contra legem ascritto al convenuto rimarrebbe oggetto di un mero apprezzamento, intrinsecamente sommario e provvisorio, di probabilità o verosimiglianza. Ne consegue che - come statuito dalla sentenza della Corte di Cassazione n del la pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno per fatto illecito, emessa ex art. 278 c.p.c., integra un accertamento di potenziale idoneità lesiva di quel fatto, e non anche l accertamento del fatto effettivo, la cui prova è riservata alla successiva fase di liquidazione. Tale accertamento di lesività potenziale prescinde dalla misura ed anche dalla stessa concreta esistenza del danno, con la conseguenza che il giudicato formatosi su detta pronuncia non osta a che nel giudizio instaurato per la liquidazione venga negato il fondamento della domanda risarcitoria, previo accertamento del fatto che il danno non si sia in concreto verificato. In definitiva, il giudicato formatosi sulla pronuncia di condanna generica non impedisce che in sede di liquidazione del quantum, il giudice oltre a determinare liberamente l entità del danno, possa anche negare l esistenza in concreto di un danno risarcibile (sent. Cass. n del 1997). Questa, del resto, è proprio l impostazione adottata dal Tribunale nella sentenza pronunciata tra le parti ex art. 278 c.p.c., che rinvia alla giurisprudenza sopra richiamata (cfr. il riferimento alla sent. Cass. n del 2003, contenuto nella parte finale della pronuncia, sub doc. n. 2 di parte attrice). Ebbene, nel caso di specie si ritiene che nessun danno giuridicamente apprezzabile sia stato patito dall attore, a seguito della condotta del convenuto, già oggetto della pronuncia di condanna generica. Sotto il profilo del danno patrimoniale, è pacifico che l A., anche dopo le contestate missive inviate dal M., conservò entrambi gli incarichi all interno della società Gutter, con l unica differenza che l incarico di consulenza gli venne conferito di anno in anno, anziché con durata triennale, mentre l incarico di amministratore delegato gli fu rinnovato di altri tre anni, alla scadenza del giurisprudenza di merito n addenda online Giuffrè Editore P. 12

13 Sarebbe assurdo sostenere che la trasformazione da durata triennale a durata annuale dell incarico di consulenza sia causalmente derivata dall attività denigratoria del M., ma non abbia per converso avuto alcuna incidenza nella non meno importante carica di amministratore delegato della società. Del resto è lo stesso attore ad allegare che anche la cessazione del rapporto professionale di consulenza dipese al fine da sua esclusiva volontà. Non è neppure scontato che la trasformazione dell incarico di consulenza da triennale ad annuale abbia comportato una deminutio patrimoniale per l A., le cui allegazioni sul punto si sono rivelate non attendibili e frammentarie. Sin dall atto di citazione pare di capire che l attore lamenti un danno effettivo a partire dall anno 2005, ma non si comprende per quale ragione il danno non si sarebbe prodotto anche nell anno 2004, se è vero quanto dedotto dall attore e cioè che l incarico in corso alla data delle missive denigratorie scadeva nel dicembre del 2003 (pagg. 4 e 5). Ed infatti l attore omette di produrre e di dedurre alcunché sui redditi percepiti nell anno Inoltre l allegazione di gratuità dell incarico di amministratore delegato appare documentalmente smentita dall allegato n. 6 del fascicolo attoreo, dal quale si evince che le funzioni di amministratore per l anno 2005 furono retribuite con un compenso annuale di oltre centomila euro. La verità è che le citate missive, seppure di tenore denigratorio e potenzialmente lesivo (come deve ritenersi in seguito all accertamento contenuto nella sentenza ex art. 278 c.p.c.) non risultano avere concretamente compromesso la fiducia dei vertici della società nei confronti dell A., il quale ha infatti soltanto genericamente allegato di avere lavorato in un clima di tensione e diffidenza, senza però offrire alcuna prova di questo assunto. È vero invece che la condotta posta in essere dal M. con la spedizione delle lettere, che mettevano in dubbio la professionalità e la buona fede dell A., ha finito con il ritorcersi contro il suo autore, tant è che nell immediatezza il convenuto venne licenziato (così dando ingresso alla vicenda giudiziaria davanti al giudice del lavoro, che ne dichiarò illegittimo il licenziamento). La vicenda, complessivamente considerata, lascia quindi trasparire che le lettere inviate dal M., lungi dal compromette la figura professionale dell A., si tradussero in un rinnovato atto di fiducia dei vertici societari nei confronti di quest ultimo. Nessun danno risulta avere patito l attore in conseguenza della condotta potenzialmente pregiudizievole del convenuto. Anche ove si volesse ritenere che detta condotta, in quanto definita diffamatoria dalla sentenza di condanna generica, implichi l esistenza di un danno in re ipsa, questo danno sarebbe di entità talmente minima da non potere essere nemmeno quantificato (cfr. sent. Cass. n del 1977). Le domande attoree vanno pertanto rigettate. Si ritiene sussistano giusti motivi per l integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, dato che l azione giudiziaria qui esperita trova motivazione nell accoglimento della domanda di condanna generica, pronunciata con sentenza passata in giudicato. P.Q.M. Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da A. A. con atto di citazione del 22 giugno 2007, nei confronti di M. P., ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, RIGETTA le domande proposte dall attore; DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio. SENTENZA Tribunale Belluno 29 aprile 2010 Pres. Toppan Est. Giacomelli Società di capitali - Quote - Trasferimento. c.c., art Nella cessione di quote di s.r.l., il trasferimento dei diritti si produce per effetto del consenso legittimamente manifestato dai contraenti, mentre la riproduzione del consenso delle giurisprudenza di merito n addenda online Giuffrè Editore P. 13

14 parti davanti al notaio è necessaria ai fini della redazione dell atto di trasferimento nella forma della dichiarazione con sottoscrizione autenticata, richiesta dall art c.c. per l iscrizione nel registro delle imprese, da cui consegue l efficacia della cessione nei confronti della società e la pubblicità verso i terzi. MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. Va premesso che la presente sentenza è redatta a norma dell art. 16 comma 5 d.lg. 17 gennaio 2003, n. 5, con la conseguenza che, per l esposizione dei fatti, si rinvia a quanto dedotto dalle parti nei rispettivi scritti difensivi. È comunque opportuno ricordare che, con atto di citazione notificato in data 30 luglio 2007 e depositato in data 1 agosto 2007, R. B. e T. A. convenivano in giudizio D. C., D. M., A. F. e la Hotel San Marco s.r.l., innanzi al tribunale di Belluno, e, premesso di aver sottoscritto in data 2 marzo 2007 un offerta irrevocabile, accettata dai convenuti, di acquisto della totalità delle quote sociali della Hotel San Marco s.r.l., con sede in Cortina d Ampezzo, piazza Roma, per il prezzo complessivo di euro , lamentavano l inadempimento dei venditori per violazione dell obbligo di buona fede nelle trattative precontrattuali e per dolo incidente, per non aver informato gli acquirenti che la particella tavolare n. 4337/1 era di proprietà comunale, chiedendo che fosse dichiarato che, per effetto del contratto del 2 marzo 2007, gli attori sono divenuti proprietari delle quote complessivamente rappresentative del 57,39% del capitale sociale nominale di euro della società Hotel San Marco s.r.l., vendute agli attori dai convenuti A. F. (per la quota di euro 4.327,09 pari al 28,69% del capitale), D. C. (per la quota di euro 2.163,55 pari al 14,35% del capitale) e D. M. (per la quota di euro 2.163,55 pari al 14,35% del capitale); in via subordinata gli attori chiedevano che fosse pronunciata sentenza ai sensi dell art c.c. di esecuzione specifica dell obbligo di concludere il contratto di compravendita della partecipazione del 57,39% della Hotel San Marco s.r.l., pattuito il 2 marzo 2007 tra le parti e per le quote sopra indicate; in entrambi i casi, chiedevano che fosse determinata la giusta riduzione del prezzo della compravendita delle quote sociali, in riferimento all eccezione ex artt e 1440 c.c., relativa alla particella tavolare n. 4337/1; in via subordinata all accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, chiedevano che fosse dichiarato che la compravendita deve essere perfezionata per il corrispettivo complessivo di euro , da ripartirsi tra i convenuti in proporzione delle quote vendute pari in totale al 57,39% del capitale sociale della Hotel San Marco s.r.l., e corrispondente al 57,39% dell intero prezzo convenuto in data 2 marzo 2007 per euro , dando atto che gli attori offrono «banco iudicis» la predetta somma di euro ovvero quella diversa e minore determinata dal tribunale, e si dichiarano pronti a pagarla al momento del passaggio in giudicato o della provvisoria esecutività della sentenza di merito, secondo le modalità da stabilirsi nel dispositivo; gli attori chiedevano inoltre che fosse dichiarata efficace nei confronti della Hotel San Marco s.r.l. la compravendita delle quote ovvero l obbligo a concluderla con decorrenza del 2 marzo 2007 e con conseguente ordine di iscrizione nel libro dei soci e presso il Registro delle imprese; con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenti alla loro condotta inadempiente ed eventualmente dolosa, nella misura da determinare in corso di causa; chiedevano infine che, in conseguenza dell accertato inadempi mento, fosse dichiarata inefficace la fideiussione n.... rilasciata in data 1 marzo 2007 dalla Friulcassa s.p.a., o nel caso di pagamenti effettuati in base alla fideiussione, fosse dichiarato che Friulcassa non ha diritto di regresso ai sensi dell art c.c. nei confronti degli attori. I convenuti D. C. e M., costituitisi in giudizio, si opponevano all accoglimento delle domande chiedendo, in via subordinata, l accertamento dell avvenuto scioglimento per recesso ex art comma 2 c.c., per colpa degli attori, del preliminare stipulato in data 2 marzo 2007 e che per l effetto fosse accertata l insussistenza di qualunque obbligazione dei convenuti nei confronti degli attori e di qualunque diritto degli attori nei confronti dei convenuti; inoltre, in via riconvenzionale, chiedevano che fosse accertato il diritto degli stessi convenuti alla riscossione della caparra promessa dagli attori per la parte corrispondente alla propria quota di partecipazione sociale (14,35%) per euro , in favore di ciascuno dei convenuti, con condanna della Friulcassa al pagamento della somma stessa con interessi dal 19 maggio 2007 al saldo; in via riconvenzionale subordinata i convenuti chiedevano la giurisprudenza di merito n addenda online Giuffrè Editore P. 14

15 risoluzione del contratto preliminare del 2 marzo 2007 per inadempimento degli attori, con condanna di questi ultimi al risarcimento integrale del danno, per la somma di euro o nella diversa somma ritenuta di giustizia. Si costituiva il convenuto A. F., chiedendo in via principale il rigetto delle domande proposte dagli attori e, in via riconvenzionale, l accertamento dell avvenuto scioglimento per recesso ex art comma 2 c.c., per colpa degli attori, del preliminare stipulato in data 2 marzo 2007, e domandando che per l effetto fosse accertata l insussistenza di qualunque obbligazione dello stesso convenuto nei confronti degli attori e di qualunque diritto degli attori nei confronti del convenuto; in via riconvenzionale, chiedeva inoltre che fosse accertato il diritto dello stesso convenuto alla riscossione della caparra promessa dagli attori per la parte corrispondente alla propria quota di partecipazione sociale (28,69%) per euro (pari al 28,69% dell intera somma di euro promessa a titolo di caparra tramite fideiussione a prima richiesta rilasciata dalla Friulcassa), con condanna della Friulcassa al pagamento della somma stessa con interessi dal 19 maggio 2007 al saldo; in via riconvenzionale subordinata il convenuto chiedeva la risoluzione del contratto preliminare del 2 marzo 2007 per inadempimento degli attori, con condanna degli stessi al risarcimento integrale del danno, per la somma di euro ,67 o nella diversa maggior somma ritenuta di giustizia. La Hotel San Marco s.r.l. non si costituiva. Con comparsa depositata in data 23 novembre 2007 interveniva in giudizio A. B., rappresentato dalla pro-tutrice A. P., chiedendo il rigetto delle domande proposte dagli attori e, in via riconvenzionale, l accertamento dell avvenuto scioglimento per recesso ex art comma 2 c.c., per colpa degli attori, del preliminare stipulato in data 2 marzo 2007, e domandando che per l effetto fosse accertata l insussistenza di qualunque obbligazione dello stesso convenuto nei confronti degli attori e di qualunque diritto degli attori nei confronti del convenuto; in via riconvenzionale, chiedeva inoltre che fosse accertato il proprio diritto alla riscossione della caparra promessa dagli attori per la parte corrispondente alla propria quota di partecipazione sociale (42,61%) per euro (pari al 42,61% dell intera somma di euro promessa a titolo di caparra tramite fideiussione a prima richiesta rilasciata dalla Friulcassa), con condanna della Friulcassa al pagamento della somma stessa con interessi dal 19 maggio 2007 al saldo; in via riconvenzionale subordinata l intervenuto chiedeva la risoluzione del contratto preliminare del 2 marzo 2007 per inadempimento degli attori, con condanna degli stessi al risarcimento integrale del danno, per la somma di euro ,56 o nella diversa maggior somma ritenuta di giustizia. La Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia s.p.a., già Friulcassa, costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente la non assoggettabilità al rito speciale societario delle domande svolte nei propri confronti, e la conseguente incompetenza del tribunale adìto, chiedendo comunque, nel merito, il rigetto delle domande. Le parti provvedevano allo scambio degli scritti difensivi, sino al deposito di una prima istanza di fissazione dell udienza, rispetto alla quale veniva sollevata eccezione di inammis sibilità. All udienza del 17 aprile 2008, davanti al presidente del tribunale, le parti davano atto che le questioni riguardanti l eccezione di inammissibilità dell istanza di fissazione d udienza erano state superate dagli scritti successivi, con conseguente inefficacia dell istanza, ed il presidente dichiarava cessata la materia del contendere sulla questione. Le parti proseguivano pertanto nello scambio degli scritti difensivi, sino all istanza di fissazione dell udienza con cui gli attori formulavano le proprie definitive conclusioni e chiedevano la fissazione dell udienza di discussione della causa. Con note di precisazione delle conclusioni le altre parti formulavano le rispettive conclusioni definitive, anche in via istruttoria. Il presidente del tribunale nominava il giudice relatore, il quale con decreto depositato in data 31 maggio 2008 fissava l udienza collegiale del 10 luglio 2008, successivamente differita al 25 settembre Sentite le parti, il tribunale, con ordinanza depositata in data 14 maggio 2009, disponeva la separazione della causa proposta nei confronti della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia s.p.a. - essendo venuta meno, a seguito della pronuncia di incostituzionalità parziale dell art. 1 comma 1 d.lg. 17 gennaio 2003, n. 5 (C. cost. 28 marzo 2008, n. 71), la ragione di connessione che aveva giustificato la proposizione, nell ambito del processo societario giurisprudenza di merito n addenda online Giuffrè Editore P. 15

16 instaurato dagli attori, della domanda formulata nei confronti della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia s.p.a. - dichiarando la propria incompetenza con riferimento alle relative domande ed assegnando il termine per la riassunzione; dichiarava inammissibili le istanze formulate dalla parte convenuta ai sensi dell art. 186-ter c.p.c. e, provvedendo sulle istanze istruttorie, ammetteva parzialmente le prove orali dedotte dalle parti, delegandone l assunzione al giudice relatore. A seguito dell istanza di modifica, proposta dai convenuti, il tribunale, dopo aver sentito le parti, provvedeva all integrazione dell ordinanza con riferimento all ammissione delle istanze istruttorie. Assunte le prove orali, all udienza di discussione del 21 gennaio 2010, il tribunale tratteneva la causa in decisione e, con ordinanza di cui veniva data immediata lettura in udienza ai sensi dell art. 16 comma 5 d.lg. 17 gennaio 2003, n. 5, fissava il termine di trenta giorni per il deposito della sentenza. 2.- Ciò premesso, va innanzitutto rilevato che in data 2 marzo 2007 B. R. e A. T., odierni attori, hanno formulato congiuntamente una «offerta irrevocabile di acquisto della totalità delle quote sociali della Hotel San Marco s.r.l., con sede in Piazza Roma a Cortina d Ampezzo», rivolta a D. C., D. M. ed A. F., per sé e quale tutore del fratello interdetto A. B., per il prezzo di euro oltre al versamento, nei confronti dei soci cedenti, dell importo di euro , quale debito della società nei confronti dei soci stessi, e quindi per complessivi euro ; la «proposta irrevocabile (ex art c.c.) d acquisto» è stata sottoscritta per accettazione dai tre destinatari D. C., D. M. ed A. F. (v. pg. 1-2, doc. 1 degli attori). La proposta d acquisto della quota posseduta da A. B. è stata rivolta ad A. F., tutore dell interdetto, il quale si è impegnato «a sottoporla al giudice tutelare per l esame e l approvazione ed è subordinata all autorizzazione alla vendita delle quote intestate ad A. B. da parte del giudice tutelare e verrà mantenuta valida fino a quando il giudice tutelare non si sarà espresso positivamente (o negativamente) sulla stessa» (pg. 2-3 ibidem). Nella proposta si legge inoltre: «Gli offerenti fanno presente che, ai fini della presente offerta, sono stati precisamente resi edotti dagli attuali proprietari che: - la società Hotel San Marco s.r.l. con sede a Cortina d Ampezzo (BL), piazza Roma C.F e capitale sociale di nominali euro , è proprietaria del compendio immobiliare ed edilizio dell omonimo Hotel, relativamente al quale dichiara espressamente di essere a conoscenza delle attuali caratteristiche tecniche ed urbanistiche e di quant altro, avendo preso visione della situazione dell immobile nel suo complesso e delle pratiche urbanistiche sia presso i competenti uffici comunali di Cortina d Ampezzo, sia presso il Tavolare e sia presso le altre autorità competenti e sovrintendenti in materia, ivi compresa la Regione Veneto ed il Demanio Militare, sicché nulla avrà da opporre a tale riguardo; - l Hotel stesso è bene strumentale essenziale della società ed è iscritto tra i cespiti al valore già noto, risultante dall ultimo bilancio approvato e precisamente al bilancio al 31 dicembre 2005; - la società ha termini di chiusura del bilancio fissati statutariamente al 31 ottobre di ogni anno (pg. 3); - «gli offerenti indicano altresì che non intendono, né chiedono ai soci dell Hotel San Marco s.r.l., sia singolarmente che nel loro complesso, sia quanto alle quote che quanto all immobile nel suo complesso, garanzie di sorta diverse dalla titolarità delle quote stesse, nonché dall essere le stesse ed i cespiti di cui sopra privi di vincoli di sorta, quali pegni e/o ipoteche, fatta esclusione per la limitazione iscritta al giornale tavolare n. 153/1929» (pg. 3-4). «Resta inteso che l atto di acquisto delle quote, da eseguirsi, come per legge, per atto notarile, verrà effettuato con contestuale versamento della somma pattuita da effettuarsi con assegni circolari non trasferibili ed avverrà, quanto all acquisto delle quote di proprietà di D. M., D. C. ed A. F., non appena decorso il termine di quindici giorni previsto dall art. 7 dello Statuto sociale dell Hotel San Marco e comunque nei quindici giorni successivi, una volta che il giudice avrà autorizzato l interdetto A. B. a rinunciare al diritto di prelazione; mentre l acquisto delle quote di proprietà di A. B. verrà inderogabilmente perfezionato entro trenta giorni dall emissione del provvedimento di autorizzazione da parte del giudice tutelare e giurisprudenza di merito n addenda online Giuffrè Editore P. 16

17 comunque dell autorità giudiziaria, per quanto appunto concerne le quota di A. B., ovviamente ove il giudice tutelare dia assenso alla vendita, nei termini proposti e ciò avverrà con le modalità che il giudice tutelare o l autorità giudiziaria fisseranno» (pg. 4). «A garanzia della presente offerta viene messa a disposizione, da parte degli offerenti, una caparra confirmatoria di euro , rappresentata dalla fideiussione n.... della Friulcassa spa, filiale imprese Udine di data 1 marzo 2007, a prima richiesta, rilasciata a favore di D. M. e di D. C. e di A. F. per sé e nell interesse di B. A. (va valere, ovviamente, verso quest ultimo ove il giudice tutelare autorizzi la cessione delle quote), con l impegno di tale Istituto di versare ai venditori, pro quota, detto importo in caso di inadempienza da parte degli offerenti all acquisto (ovverosia al pagamento del corrispettivo pattuito per l acquisto delle quote nei termini e modi sopra indicati). Èfacoltà dei signori B. R. e A. T. il richiedere, in caso di inadempienza alla cessione da parte dei singoli quotisti venditori che sottoscrivono per conferma tale atto, la restituzione del doppio, pro-quota, come sopra precisato della caparra, trascorsi inutilmente tre mesi dalla messa in mora» (pg. 5). «Il diniego di autorizzazione da parte dell autorità giudiziaria alla vendita delle quote possedute da B. A. non si intende come inadempienza a carico dei firmatari della presente convenzione ed in particolare del sig. F. A. quale tutore dell interdetto» (pg. 5). «I venditori A. F. per sé e D. M. e D. C. dovranno prestare garanzia fideiussoria - da rilasciarsi contestualmente all atto notarile - per un importo complessivo di euro a primo rischio, a copertura di eventuali sopravvenienze passive di ordine fiscale, previdenziale e civilistico per la durata di anni cinque dalla data di cessione delle quote. I venditori dovranno fare pervenire entro dieci giorni dalla sottoscrizione della presente offerta una bozza del bilancio al 31 dicembre 2006 non ancora approvato dall assemblea dei soci» (pg. 5-6). «L acquisto nei confronti di A. F. per sé e nei confronti di D. M. e D. C. dovrà essere perfezionato entro il termine del 20 giugno 2007 indipendentemente dall autorizzazione, o meno, da parte dell autorità giudiziaria alla vendita da parte di A. B. delle sue quote azionarie, nel senso che se entro tale data non sarà perfezionata la cessione delle quote avanti il notaio si intenderà risolta di diritto, salvo l aspetto dell addebito delle eventuali rispettive inadempienze, da parte dei firmatari dell atto e fatta salva l eventuale attivazione della fideiussione e fermi restando gli obblighi della caparra» (pg. 6 della convenzione 2 marzo 2007). 3. È innanzitutto pacifico che - mentre per la rinuncia alla prelazione è intervenuta in data 12 aprile 2007 l autorizzazione del giudice tutelare - la vendita della quota di partecipa zione di cui è titolare l interdetto A. B. non è stata autorizzata dal tribunale, che ha accolto la richiesta di rigetto formulata dal protutore P. A., sul presupposto di un eventuale pregiudizio astrattamente derivante dalla possibilità di contestazioni, da parte degli acquirenti, in ordine al corrispettivo della cessione (v. decreto del tribunale di Belluno del 28 maggio 2007). Tali rilievi, peraltro, si riferiscono esclusivamente alla posizione dell interdetto A. B., mentre non impediscono che le quote di cui sono titolari i convenuti D. C., D. M. ed A. F. possano formare oggetto di una diversa valutazione e di un autonoma vicenda negoziale. Invero, la convenzione sottoscritta dalle parti prevede inequivocabilmente che «l acquisto nei confronti di A. F. per sé e nei confronti di D. M. e D. C. dovrà essere perfezionato entro il termine del 20 giugno 2007 indipendentemente dall autorizzazione, o meno, da parte dell autorità giudiziaria alla vendita da parte di A. B. delle sue quote» (pg. 6 della convenzione 2 marzo 2007). Pertanto - diversamente da quanto hanno sostenuto i convenuti - nell intenzione delle parti contraenti, univocamente manifestata nel testo negoziale, le vicende della quota societaria dell incapace sono state tenute nettamente distinte da quelle delle quote di cui sono titolari gli altri soci, e la cessione di queste è stata espressamente considerata scindibile ed «indipendente» dalla quota dell interdetto, nell ipotesi in cui l alienazione di quest ultima non venisse autorizzata dal tribunale. A questo proposito va altresì rilevato che, per espressa previsione contrattuale, il diniego dell autorizzazione alla vendita della quota dell interdetto non configura un inademgiurisprudenza di merito n addenda online Giuffrè Editore P. 17

18 pimento del contratto da parte dei firmatari della convenzione, ed in particolare di F. A. quale tutore dell interdetto (pg. 5 della convenzione 2 marzo 2007). In tal senso, gli stessi attori hanno limitato sin dall inizio le loro domande, chiedendo l accertamento dell acquisto delle quote complessivamente rappresentative del 57,39% del capitale sociale, escludendo pertanto la quota del 42,61% di cui è titolare l interdetto B. A. (v. pg dell atto di citazione; cfr. conclusioni sub 1-4, pg. 2-4 della terza istanza di fissazione d udienza datata 16 marzo 2008 e depositata il 20 marzo 2008). 4. Gli attori, deducendo che la loro dichiarazione sulla conoscenza degli aspetti tecnici ed urbanistici del complesso immobiliare «è inficiata dalla violazione dell obbligo di buona fede da parte dei venditori nelle trattative precontrattuali, ex art c.c., nonché da dolo incidente ex art c.c.» (v. pg. 23 dell atto di citazione) - per non aver informato gli acquirenti che la particella n. 4337/1 è di proprietà comunale - hanno sostenuto di essere venuti a conoscenza di tale circostanza soltanto dopo la sottoscrizione della proposta del 2 marzo 2007, ed hanno chiesto che sia «determinata la giusta riduzione del prezzo della compravendita di quote sociali de qua, in riferimento all eccezione ex artt e 1440 c.c. svolta in narrativa e relativa alla particella tavolare n. 4337/1» (pg. 30 dell atto di citazione; cfr. conclusione sub 3, pg. 3-4 della terza istanza di fissazione d udienza datata 16 marzo 2008 e depositata il 20 marzo 2008). Va rilevato, in primo luogo, che l eventuale responsabilità precontrattuale per violazione della regola di condotta fissata dall art c.c. - che si riferisce alla formazione del contratto (v. Cass. 5 agosto 2004, n ; cfr. Cass. 29 marzo 2007, n. 7768), ma la cui configurabilità non è incompatibile con la conclusione di validi accordi negoziali (v. Cass. 29 settembre 2005, n , Cass., sez. un., 19 dicembre 2007, n ) - nonché la responsabilità per dolo incidente, prevista dall art c.c., costituiscono fonte di obbligazioni risarcitorie, le quali possono comportare solo impropriamente (per effetto di compensazione giudiziale) una riduzione del prezzo, che è invece specificamente prevista nella diversa ipotesi dell azione quanti minoris, il cui presupposto è tuttavia costituito dalla presenza di vizi che diminuiscano in modo apprezzabile il valore del bene oggetto della compravendita (art c.c.). Ma l osservazione fondamentale, sul punto, riguarda l esatta individuazione del contenuto dell accordo negoziale: la proposta irrevocabile d acquisto, e quindi la cessione, ha ad oggetto la «totalità delle quote sociali» della società Hotel San Marco s.r.l., e non il compendio immobiliare di cui la società è proprietaria, nel quale, comunque, non rientra la particella tavolare n. 4337/1; è dunque evidente che gli attori non possono lamentare né il minor valore del bene venduto (agli effetti dell art c.c.) né la responsabilità dei convenuti ex artt e 1440 c.c. in ordine alla cessione di una porzione di immobile cui non vi era ragione di fare riferimento nel corso delle trattative negoziali. Ciò che in realtà gli attori intendono lamentare è piuttosto la mancata corrispondenza tra l effettiva situazione dei luoghi - in cui vi è l apparenza di una maggior ampiezza dell area nella disponibilità della società Hotel San Marco, a causa dell uniformità della superficie suscettibile di essere utilizzata come parcheggio di veicoli, che fisicamente si estende anche alla particella tavolare n. 4337/1, concessa in godimento da parte del Comune (dal cui sottosuolo gli attori intendono ricavare cinque piani interrati di posti auto) -e la situazione di diritto, che vede tale particella tavolare oggetto di proprietà comunale. Ma è chiaro che la verifica della rispondenza dello stato di fatto alla condizione giuridica dei beni rientrava nell onere di controllo gravante sulla stessa parte acquirente, e non costituiva il contenuto di un obbligo di informazione gravante sui venditori, il cui limite è individuato dal bene oggetto della compravendita. Nel caso di specie, in particolare, gli acquirenti hanno premesso di essere «stati precisamente resi edotti dagli attuali proprietari che: la società Hotel San Marco s.r.l. (...) è proprietaria del compendio immobiliare ed edilizio dell omonimo Hotel, relativamente al quale dichiara(no) espressamente di essere a conoscenza delle attuali caratteristiche tecniche ed urbanistiche e di quant altro, avendo preso visione della situazione dell immobile nel suo complesso e delle pratiche urbanistiche sia presso i competenti uffici comunali di Cortina d Ampezzo, sia presso il Tavolare e sia presso le altre autorità competenti e sovrintendenti giurisprudenza di merito n addenda online Giuffrè Editore P. 18

19 in materia, ivi compresa la Regione Veneto ed il Demanio Militare, sicché nulla avra(nno) da opporre a tale riguardo» (pg. 3 della convenzione 2 marzo 2007). Dall altro lato, i venditori si sono impegnati a garantire soltanto la titolarità delle quote oggetto della cessione, e gli offerenti hanno dichiarato «che non intendono, né chiedono ai soci dell Hotel San Marco s.r.l., sia singolarmente che nel loro complesso, sia quanto alle quote che quanto all immobile nel suo complesso, garanzie di sorta diverse dalla titolarità delle quote stesse, nonché dall essere le stesse ed i cespiti di cui sopra privi di vincoli di sorta, quali pegni e/o ipoteche, fatta esclusione per la limitazione iscritta al giornale tavolare n. 153/1929» (pg. 3-4 ibidem). A questo proposito, si deve rilevare, in primo luogo, come sia assolutamente inverosimile che gli acquirenti possano essersi determinati a formulare una proposta irrevocabile d acquisto di quote societarie al prezzo di 12 milioni di euro, senza aver prima eseguito le necessarie verifiche tavolari, di cui, infatti, hanno dato atto nel testo della convenzione del 2 marzo 2007: la circostanza che la particella n. 4337/1 fosse di proprietà comunale, e non facesse parte del compendio immobiliare della società Hotel San Marco, non era certamente un fatto che i venditori potessero in qualche modo occultare, essendo immediatamente verificabile presso l ufficio tavolare, da parte di qualsiasi interessato, pur senza particolari competenze tecniche. Ma anche laddove gli acquirenti non fossero stati avvisati dai venditori del fatto che la particella tavolare n. 4337/1 era di proprietà comunale, non potrebbe perciò desumersi l intenzione di questi ultimi di raggirare le controparti in occasione della stipulazione della convenzione del 2 marzo 2007, che invero non contiene alcun riferimento a tale particella, in quanto estranea all oggetto del contratto. Del resto, gli stessi acquirenti già da quasi un anno si erano interessati dell affare, avendo incaricato vari professionisti di loro fiducia (il prof. ing. C., gli arch. F. e C.) di eseguire le opportune verifiche e valutazioni su tutti i fondi interessati al progetto - specificamente preordinato alla realizzazione di cinque piani sotterranei di garage, con conseguente aumento di valore del compendio immobiliare (v. interrogatorio formale dell attore B. R., in verb. ud. 29 ottobre 2009) - ed erano quindi in grado di acquisire, con l ordinaria diligenza, tutte le informazioni necessarie ad esaminare e considerare i vari elementi del contratto che inten devano stipulare (v. Cass. 27 ottobre 2004, n : «sia nell ipotesi di dolo commissivo, che in quella di dolo omissivo, gli artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto e alle qualità e condizioni soggettive dell altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza»). Va considerato, infatti, che la cessione di azioni o quote delle società di capitali (che costituiscono «beni di secondo grado») «ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta; pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale - e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione - possono giustificare l annullamento del contratto per errore o, ai sensi dell art c.c., la risoluzione per difetto di qualità della cosa venduta (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza» (v. Cass. 19 luglio 2007, n ; cfr. Cass. 9 settembre 2004, n , Cass. 13 dicembre 2006, n ). In secondo luogo, l avvenuta esecuzione di tali verifiche e controlli - e l effettiva conoscenza, da parte degli attori, della situazione dominicale della particella tavolare n. 4337/1 - è stata pienamente comprovata dalle univoche risultanze dell istruttoria orale e documentale. In particolare, il geom. O. Z. (la cui presenza a tutti gli incontri avvenuti nel corso delle trattative è stata confermata dallo stesso attore B. R., nell interrogatorio formale reso giurisprudenza di merito n addenda online Giuffrè Editore P. 19

20 all udienza del 29 ottobre 2009) ha dichiarato: «da parte mia ho riferito alle parti tutti gli aspetti tecnici riguardanti l immobile, cioè l entità immobiliare e l intestazione della proprietà. Nel corso delle trattative la sig.ra D. M. informò i presenti, tra cui il sig. R., dell esistenza di un contratto di affitto avente ad oggetto un piccolo tratto di terreno, che costituiva parte del parcheggio, di proprietà comunale. Ciò è avvenuto prima della firma del contratto, cioè dell offerta accettata... le prime riunioni sono iniziate il 3 e 5 luglio 2006 presso l Hotel San Marco... Molto prima della firma del contratto è avvenuta la riunione in cui la sig.ra D. M. ha informato i presenti dell esistenza del contratto d affitto. Io non ero al corrente di tale situazione e la comunicazione è stata data direttamente dalla mia cliente; il sig. R. si preoccupò di chiedere alla sig.ra M. di mantenere in corso il contratto con il Comune» (v. deposizione del teste geom. O. Z. all udienza del 23 dicembre 2009). Inoltre, il geom. Z. ha confermato di aver consegnato anche al sig. R., prima della sottoscrizione dell offerta, la perizia asseverata, redatta per il procedimento di autorizzazione alla vendita della quota dell interdetto B. A. (la cui copia è stata depositata in udienza dallo stesso testimone, con l accordo delle parti). Il geom. Z. ha precisato di non aver fatto menzione, il tale relazione, della particella di proprietà comunale, perché questa non faceva parte del compendio oggetto di vendita; il teste ha poi ribadito, anche in sede di prova contraria, che il sig. R. era stato informato che il terreno adiacente all albergo, costituito dallo scoperto che si estende sino alla strada comunale, faceva parte del patrimonio del Comune di Cortina d Ampezzo e non era un bene regoliero: «Di ciò ho informato il sig. R. nel corso di uno dei colloqui avvenuti prima della sottoscrizione del contratto, non ricordo se a Cortina o a Belluno». Il geom. Z. ha infine riferito che successivamente alla firma dell offerta irrevocabile di acquisto gli venne consegnato dagli arch. F. e C. un progetto di intervento di ristrutturazione, affinché egli verificasse se era fattibile in base alle sue conoscenze, ed in uno dei documenti, costituito da una planimetria allegata allo stato di progetto datato 2 settembre 2006, vi era l indicazione «area comunale oggetto di richiesta di acquisto in parte già interessata da contratto di locazione mq 166,10»; il teste Z. ha esibito anche la «planimetria di ristrutturazione - demolizione e ristrutturazione ampliamenti» datata 15 ottobre A propria volta, il teste arch. F. ha riconosciuto tali documenti, riferendo che si tratta dello studio di fattibilità redatto su incarico del sig. B., successivamente ripreso per il sig. R., al quale era stato consegnato (lo stesso R. ha precisato, nell interrogatorio formale del 29 ottobre 2009, che l operazione non è nata da me ma mi è stata presentata dal sig. B. che si era già rivolto ai professionisti menzionati, ing. C., arch. C. e arch. F. ). Poiché dall istruttoria è emerso che dal luglio 2006 l unico soggetto interessato all acquisto era il sig. R., a lui erano quindi destinate le planimetrie redatte il 2 settembre 2006 e 15 ottobre 2006, nelle quali veniva indicato che la particella tavolare n. 4337/1 era di proprietà del Comune di Cortina d Ampezzo. Va inoltre considerato che gli attori hanno affermato che l operazione era economicamente sostenibile soltanto laddove fossero realizzabili i cinque piani di parcheggio sotterraneo, comprendenti l area in questione, per cui è evidente che l attenzione del potenziale acquirente non poteva non essere concentrata proprio sull individuazione dell esatto regime dominicale della menzionata particella tavolare. Si deve altresì rilevare che nella relazione tecnica datata 2 maggio 2007 gli arch. F. e C. - dopo aver affermato di aver ricevuto incarico dal sig. R. in data 6 marzo 2007, per la stesura di un progetto preliminare con «l obiettivo di indagare le potenzialità edificatorie, e quindi economiche, dei beni di proprietà della società denominata Hotel San Marco s.r.l.» - hanno precisato che le prime fasi progettuali risalgono alla primavera 2006 (pg. 2 della relazione 2 maggio 2007), ed hanno dichiarato: «... conoscevamo già da tempo la problematica concernente la particella 4337/1 e che pertanto, dopo il conferimento dell incarico in data 6 marzo 2007, è stata nostra cura informarne immediatamente il sig. B. R., riferendo che la stessa non era di proprietà della società Hotel San Marco srl bensì del Comune» (pg. 3 della citata relazione tecnica). Da tale relazione peritale emerge che già nell autunno 2006 erano state eseguite le prime verifiche, presso l ufficio tavolare, sul titolo di proprietà, sulla consistenza dei beni, e sui confini riguardanti la proprietà della società Hotel San Marco. Il teste arch. F. ha poi riferito (v. verb. ud. 23 dicembre 2009) che, poco tempo dopo giurisprudenza di merito n addenda online Giuffrè Editore P. 20

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