Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST DM 23 settembre 2011 e successive modifiche e integrazioni DM 21 dicembre 2012, artt.

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1 Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST DM 23 settembre 2011 e successive modifiche e integrazioni DM 21 dicembre 2012, artt. 12 e 13 CIRCOLARE n. 8/2013 approvata con delibera del 2 dicembre 2013 e con delibera del 9 giugno 2014, ai sensi dell art. 13 del DM 21 dicembre 2012 pubblicato sulla G.U. n. 85 dell 11 aprile 2013 Finanziamenti agevolati a favore delle PMI per la realizzazione di iniziative promozionali per la prima partecipazione a fiere/mostre sui mercati extra UE (marketing e/o promozione del marchio italiano) (Legge 133/08, art. 6, comma 2, lettera c) e successive modificazioni DM , art. 3, comma 1, lettera c2) 1.- Forma dell intervento finanziario 1.1 L intervento viene concesso in forma di finanziamento agevolato a valere sulle risorse del Fondo 394/81, nel rispetto delle disposizioni del regolamento UE de minimis, alle condizioni descritte nei punti che seguono Il finanziamento non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche che abbiano ad oggetto le medesime spese. 2 Beneficiari e finalità I beneficiari del finanziamento agevolato sono tutte le piccole e medie imprese PMI come individuate ai sensi della normativa UE in materia e dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 ed eventuali successive modificazioni, aventi sede legale in Italia, in forma singola o aggregata, ivi comprese quelle a partecipazione giovanile o femminile. Nel caso di imprese aggregate, la domanda di finanziamento agevolato, di cui al successivo punto 6, è presentata dalla società capofila, corredata del mandato sottoscritto dai partner. Tutte le obbligazioni vengono assunte dai partner solidalmente tra loro. (a) 2.2 Il finanziamento agevolato previsto dalla presente Circolare, riguarda la realizzazione di iniziative promozionali per la prima partecipazione a fiere/mostre in Paesi che non sono membri dell Unione Europea. A tale riguardo, al momento della richiesta alla Simest, il richiedente dovrà fornire un autodichiarazione che trattasi della prima partecipazione a quella determinata fiera/mostra. Il finanziamento può essere concesso per la partecipazione a fiere/mostre diverse, anche nello stesso Paese, ma non per varie partecipazioni alla stessa fiera/mostra. Sono finanziabili anche le spese per la partecipazione a business meeting, convegni, workshop e similari, purché riconducibili alle relative fiere/mostre. 2.3 Fermo restando che il richiedente può presentare più domande di finanziamento di cui al successivo punto 6, ogni singola domanda può riguardare una o più fiere/mostre da realizzarsi al massimo in tre Paesi di destinazione. La domanda deve essere presentata prima della data prevista per l inizio delle fiere/mostre per le quali è richiesto il finanziamento. a) La SIMEST potrà, pertanto, erogare l intero finanziamento alla società capofila che (i) ne curerà il versamento pro-quota alle società rappresentate e che (ii) si impegnerà altresì a versare alla SIMEST tutti gli importi a quest ultima dovuti ai sensi del contratto di finanziamento, fermo restando che in virtù della solidarietà tra i partner la SIMEST potrà richiederne l intero pagamento a ciascuno dei partner.

2 3.- Spese ammissibili al finanziamento Le spese da sostenere per la partecipazione a fiere/mostre devono essere inserite in preventivi di spesa articolati in base alla scheda programma contenuta nel modulo di domanda e approvata dal Comitato Agevolazioni (di seguito Comitato ). 3.2 Una spesa si considera ammissibile al finanziamento se direttamente collegata alla partecipazione alla fiera/mostra ed è sostenuta dal richiedente nel periodo di realizzazione del programma, che decorre dalla data di presentazione della domanda di finanziamento di cui al successivo punto 6.2 e termina 18 mesi dopo la data della stipula del contratto di finanziamento di cui al successivo punto 8. Una spesa si considera sostenuta alla data in cui avviene l'effettivo pagamento Le spese inserite nei preventivi articolati in base alla scheda programma, devono essere suddivise per singola fiera/mostra e riguardano: - spese di funzionamento (affitto e allestimento dello spazio espositivo, gestione, trasporto e assicurazione all interno della fiera/mostra, compensi al personale esterno); - spese per attività promozionali (consulenze, realizzazione di materiale pubblicitario e promozionale, partecipazione a business meeting, convegni, work-shop e similari riconducibili alla fiera/mostra); - spese per interventi vari (spese non documentabili con fattura, ammesse nella misura forfettaria del 20% della somma delle spese previste per il funzionamento e le attività promozionali) Nel periodo di realizzazione del programma, di cui al precedente punto 3.2, è consentita una compensazione tra gli importi delle singole voci di spesa della scheda programma fino ad un massimo del 30%, fermo restando l'ammontare totale del programma. Eventuali compensazioni di ordine superiore o variazioni delle singole voci di spesa saranno sottoposte al Comitato. 4 - Misura del finanziamento Il finanziamento agevolato è deliberato dal Comitato che ne determina la misura in base alla valutazione del programma promozionale e del preventivo dei costi presentati. Il finanziamento agevolato può coprire fino ad un massimo dell 85% dell importo delle spese indicate nella scheda programma approvata dal Comitato. Esso può essere concesso per un importo non superiore a quello consentito dall applicazione del Regolamento UE de minimis L importo del finanziamento non può essere superiore ad euro ,00 per ciascuna PMI o aggregazione di PMI riconducibili alla stessa proprietà. Per l aggregazione di PMI non riconducibili alla stessa proprietà, l importo massimo del finanziamento non può comunque superare euro ,00 (nel caso di due PMI aggregate, euro ,00 e nel caso di tre o più PMI aggregate, euro ,00). 5 - Condizioni del finanziamento Il finanziamento è concesso alle seguenti condizioni: - il periodo di utilizzo del finanziamento, nel quale vengono effettuate le erogazioni, decorre dalla data di stipula del contratto di finanziamento di cui al successivo punto 8 e termina 24 mesi dopo tale data, o meno, in corrispondenza con l eventuale riduzione del periodo di preammortamento di cui al successivo alinea; - il preammortamento decorre dalla data di stipula del contratto e termina 24 mesi dopo tale data. Tale periodo può essere ridotto su richiesta dell impresa da formularsi nella

3 domanda di finanziamento; - il rimborso del finanziamento avviene in un periodo di 2 anni a partire dal termine del periodo di preammortamento e di utilizzo mediante rate semestrali posticipate costanti in linea capitale. Tale periodo può essere ridotto su richiesta dell impresa da formularsi nella domanda di finanziamento; - il tasso d'interesse agevolato è pari al 15% del tasso di riferimento e di attualizzazione di cui alla normativa UE (di seguito tasso di riferimento, reso noto con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e pubblicato sul sito della SIMEST e del Ministero dello Sviluppo Economico, di seguito Ministero ), vigente alla data della delibera di concessione del Comitato; in ogni caso, tale tasso non può essere inferiore allo 0,50% annuo; - gli interessi di mora sono da calcolare ad un tasso pari a quello legale, vigente al momento dell'inadempimento, maggiorato di 2 punti; - per garantire il rimborso del 100% del capitale, dei relativi interessi e degli altri oneri accessori, i beneficiari devono prestare, a fronte dei singoli importi da erogare, una o più delle seguenti garanzie deliberate dal Comitato: fideiussione bancaria, fideiussione assicurativa, entrambe conformi alle clausole giuridiche di cui allo schema pubblicato sul sito Internet della SIMEST, fideiussione di confidi convenzionati con SIMEST, fideiussione di intermediari finanziari convenzionati con SIMEST e pegno su titoli di Stato. Il Comitato può deliberare altre eventuali garanzie. In caso di contenzioso, ai fini dei recuperi delle somme dovute, eventuali garanzie di supporto potranno essere costituite esclusivamente da fideiussione bancaria, fideiussione assicurativa e fideiussione di intermediari finanziari iscritti all elenco di cui all art. 106 del T.U.B; - il Comitato può accordare alle PMI beneficiarie una riduzione delle garanzie fino ad un massimo del 60% del finanziamento in relazione all affidabilità delle stesse, con particolare riguardo alla loro capacità di rimborsare il finanziamento medesimo; al riguardo, i criteri valutativi sono quelli previsti dal sistema di scoring approvato dal Comitato e pubblicato sul sito Internet di SIMEST. 6 Domanda di finanziamento La domanda di finanziamento è presentata dal richiedente su apposito modulo, approvato dal Comitato, diffuso tramite la presente Circolare e pubblicato sul sito Internet della SIMEST e del Ministero La domanda, corredata della documentazione prevista nel modulo, è presentata alla SIMEST, che la registra in ordine cronologico di arrivo, apponendo il protocollo, e comunica al richiedente, entro 10 giorni lavorativi, la data di ricevimento, il numero di operazione ed il nominativo del responsabile del procedimento, fornendo ogni ulteriore informazione prevista dalla normativa vigente per l'avvio del procedimento Nella domanda, il richiedente deve indicare espressamente il nominativo del proprio referente interno, incaricato di intrattenere i rapporti con la SIMEST. Qualora il richiedente intenda avvalersi di un consulente esterno, deve essere trasmessa alla SIMEST copia dell'atto di incarico. Sono esclusi dal finanziamento i compensi a qualsiasi titolo riconosciuti a detto consulente. 6.4 Copia della domanda è trasmessa dalla SIMEST al Ministero per le valutazioni di competenza. 7 Istruttoria L'istruttoria delle domande di finanziamento è effettuata dalla SIMEST seguendo l'ordine cronologico di ricezione.

4 7.2 - Il Ministero, anche avvalendosi delle Agenzie per la promozione all estero e l internazionalizzazione delle imprese italiane (Agenzie-Ice) о di altri soggetti istituzionali, trasmette alla SIMEST i risultati della propria verifica del programma proposto, inclusa la congruità dei costi. Il Ministero fornisce tali risultati entro 45 giorni dalla data di arrivo della domanda di finanziamento, ovvero dalla data di completamento della documentazione necessaria per l istruttoria La SIMEST effettua l istruttoria sulla base: - della validità tecnica, finanziaria ed economica del programma, in relazione alla consistenza patrimoniale, finanziaria ed organizzativa del richiedente, con particolare attenzione alla valutazione delle risorse finanziarie e aziendali utili a garantire il regolare rimborso del finanziamento, nonché alle garanzie offerte; - della congruenza del finanziamento richiesto con i ricavi medi degli ultimi tre esercizi, con un tetto massimo del 12,5%; - dei risultati dell analisi effettuata dal Ministero ai sensi del precedente punto 7.2; - dei risultati di eventuali controlli presso il richiedente deliberati dal Comitato Per completare l istruttoria, la SIMEST può chiedere all impresa documentazione integrativa ed eventuali chiarimenti, che devono essere forniti, anche tramite PEC, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, pena l eventuale archiviazione della domanda di finanziamento Le proposte in merito alle domande di finanziamento sono sottoposte al Comitato sulla base degli elementi di valutazione di cui ai punti precedenti La Simest, entro tre mesi dalla data di arrivo della domanda di finanziamento completa della documentazione necessaria per concludere l istruttoria, sottopone l operazione al Comitato, che delibera 8 Contratto di finanziamento Il contratto di finanziamento viene stipulato entro 3 mesi dalla ricezione della delibera di concessione del Comitato. 8.2 Il beneficiario è tenuto a far pervenire alla SIMEST la documentazione necessaria per la stipula entro 2 mesi dalla data di ricezione della delibera di concessione del Comitato Trascorsi inutilmente tali termini, l operazione viene sottoposta al Comitato per l eventuale revoca. 9 Erogazione La SIMEST eroga il finanziamento concesso secondo le seguenti modalità: - un anticipo, compreso tra un minimo del 20% ed un massimo del 30% del finanziamento concesso, è erogato entro 3 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, su motivata richiesta del beneficiario da presentare entro 2 mesi da detta stipula, corredata dalle garanzie approvate dal Comitato; - qualora non sia stato deliberato l anticipo di cui al primo alinea, il beneficiario stesso dovrà richiedere la prima erogazione per un importo pari almeno al 20% del finanziamento entro il predetto termine di 2 mesi dalla stipula del contratto, allegando la relativa documentazione di spesa; la SIMEST effettua il controllo di detta documentazione di spesa e comunica all impresa l importo erogabile. La SIMEST, entro 1 mese dalla data di ricezione delle garanzie deliberate dal Comitato, effettua la prima erogazione; l'importo dell erogazione comprende una quota dell'importo forfettario di cui al precedente punto 3.3, calcolata in proporzione alle spese documentate;

5 - l importo a saldo del finanziamento è erogato, previa consegna alla SIMEST delle garanzie e dell idonea documentazione di spesa, a condizione che le spese sostenute superino l importo già erogato, al netto della quota corrispondente all'importo forfettario di cui al precedente punto 3.3, e a seguito della delibera di consolidamento di cui al successivo punto 10; - le erogazioni possono essere effettuate anche sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, contenente la distinta analitica delle spese sostenute, resa dal legale rappresentante ai sensi dell articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive eventuali modificazioni. 10 Consolidamento Entro i 2 mesi successivi alla scadenza del periodo di realizzazione di cui al precedente punto 3.2, salvo motivata proroga non superiore ad ulteriori 15 giorni, l impresa presenta alla SIMEST, a firma del legale rappresentante: - relazione illustrativa delle spese corredata del consuntivo raffrontato con il preventivo approvato dal Comitato; - l eventuale richiesta di erogazione a saldo del finanziamento La SIMEST: - verifica la relazione di cui sopra, che deve riportare dettagli circa la partecipazione alle singole fiere/mostre indicate nel programma; - raffronta le spese preventivate e quelle sostenute basandosi sulla documentazione di spesa in originale o in copia conforme, verificando che le spese sostenute rispettino quanto previsto nel precedente punto 3. La verifica può essere effettuata anche sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, contenente la distinta analitica delle spese sostenute, resa dal legale rappresentante ai sensi dell articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive eventuali modificazioni; in tal caso, possono essere effettuati controlli a campione richiedendo all impresa la necessaria documentazione in originale o in copia conforme e segnalando al Comitato ogni eventuale anomalia connessa alla veridicità delle spese documentate; - predispone una relazione sulla base del raffronto fra le spese approvate e quelle idoneamente documentate; infine, la SIMEST: - sottopone la propria relazione al Comitato per il consolidamento di cui ai successivi punti Le decisioni relative al consolidamento sono adottate dal Comitato, di massima, entro i 3 mesi successivi alla scadenza del periodo di realizzazione di cui al precedente punto 3.2. Esse sono basate sull'esame della relazione predisposta dalla SIMEST e sulla base di eventuali verifiche effettuate dal Ministero tramite le Agenzie per la promozione e l internazionalizzazione delle imprese italiane (Agenzie-ICE) o altri soggetti istituzionali о direttamente nei Paesi di realizzazione delle fiere/mostre Il Comitato delibera in merito alla conferma o meno dell agevolazione e adotta, conseguentemente, le seguenti decisioni: a) qualora le spese indicate nel preventivo approvato risultino totalmente sostenute, e, ne sia stata verificata la diretta inerenza alla effettiva partecipazione alla relativa fiera/mostra, il Comitato delibera il consolidamento del finanziamento con gli interessi a tasso agevolato; b) qualora le spese indicate nel preventivo approvato risultino parzialmente sostenute e ne sia stata verificata la diretta inerenza alla effettiva partecipazione alla relativa fiera/mostra, il Comitato delibera il consolidamento dell'importo idoneamente documentato, con conseguente rimborso dello stesso con gli interessi a tasso agevolato, purché l impresa motivi la parziale realizzazione del preventivo approvato; il

6 finanziamento relativo all importo delle spese non idoneamente documentate è revocato e sarà restituito in unica soluzione entro 3 mesi dalla data di ricezione della relativa richiesta della SIMEST al beneficiario, con gli interessi a tasso di riferimento calcolati dalla data di erogazione; c) in caso di non realizzazione del preventivo approvato, di realizzazione parziale non riconducibile alla precedente lettera b), il Comitato delibera la revoca del finanziamento ed il rimborso dell'intero importo erogato in unica soluzione entro 3 mesi dalla data di ricezione della relativa richiesta della SIMEST all impresa, con gli interessi a tasso di riferimento calcolati dalla data di erogazione Qualora, prima che si pervenga alla delibera di consolidamento, il contratto di finanziamento venga (per qualsiasi motivo) risolto, ovvero l impresa decada dal beneficio del termine, il finanziamento è revocato e l impresa dovrà restituire in un unica soluzione il finanziamento a tasso di riferimento (calcolato dalla data delle singole erogazioni) entro 30 giorni dalla relativa richiesta della SIMEST. 11 Revoca del finanziamento Il Comitato delibera altresì la revoca del finanziamento, previa contestazione all impresa, qualora la stessa: - non richieda l erogazione dell anticipo del finanziamento o la prima erogazione, completa di tutta la documentazione, entro il termine previsto al precedente punto 9 e/o non fornisca le garanzie richieste; - non produca la documentazione prevista al precedente punto 10.1, nel termine ivi previsto A seguito della revoca, l impresa deve rimborsare, in unica soluzione entro 3 mesi dalla data di ricezione della relativa richiesta della SIMEST, il finanziamento erogato con gli interessi a tasso di riferimento calcolati dalla data delle singole erogazioni Fatti salvi i casi di revoca espressamente disciplinati nella presente circolare, il finanziamento può essere revocato in caso di documentazione incompleta о irregolare. Tale revoca è adottata dal Comitato previa contestazione al impresa. Il Presidente del Comitato Agevolazioni Dott. Angelo Di Stasi n. 3 allegati: DM modulo di domanda; modulistica per le erogazioni.

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