Security Training Project S.r.l.
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1 SOCIETÀ DI CONSULENZA E FORMAZIONE PROFESSIONALE CERTIFICATA Security Training Project S.r.l. Via San Giorgio Morgeto, Roma Tel Fax info@stponline.it
2 La riforma della sicurezza privata Focus sugli aspetti regolamentari D.M. 1 dicembre 2010 n. 269 Vincenzo ACUNZO
3 L ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DELLA SICUREZZA PRIVATA Le nuove regole dell investigazione privata imposte dai decreti attuativi della riforma della sicurezza privata di VINCENZO ACUNZO
4 LE DATE 18 GIUGNO DICEMBRE AGOSTO DICEMBRE 2010
5 18 GIUGNO 1931 APPROVAZIONE DEL R.D.L. NR. 773 TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA L articolo 134 consente ai privati di custodire L articolo 134 consente ai privati di custodire le proprietà mobiliari e immobiliari nonché di eseguire investigazioni o ricerche o raccogliere informazioni per conto di privati
6 13 DICEMBRE 2007 La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con la sentenza (C_465/05) delibera che la normativa italiana recante l ordinamento della sicurezza privata e, in particolare, alcune disposizioni del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (articoli da 133 a 141) e del relativo Regolamento di esecuzione (articoli da 249 a 260) sono in contrasto con le norme del trattato istitutivo della Comunità Europea concernenti, rispettivamente, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi
7 4 AGOSTO 2008 Il Decreto del Presidente delle Repubblica 4 agosto 2008 nr.153, recante modifiche al R.d. 6 maggio 1940, nr.635, regolamento per l esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di guardie particolari, istituti di vigilanza e investigazione privata, pubblicato sulla G.U. del 6 ottobre 2008, realizza un ampia revisione della disciplina regolamentare in materia di vigilanza privata (il Titolo IV del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza) al fine di adeguarne i contenuti alle regole comunitarie, in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europea, C 465/05 del 13 dicembre 2007 e dare esecuzione alle norme di carattere legislativo già adottate in materia con l art. 4 del Decreto Legge 8 aprile 2008, n.59 (convertito nella legge 6 giugno 2008, nr.101).
8 4 AGOSTO 2008 Il D.P.R. 153/2008 rappresenta, in realtà, non la fine di un percorso ma l inizio di un cammino che, una volta completato, porterà gli istituti di vigilanza, investigazione privata ed informazioni commerciali a trasformarsi da istituti in imprese, da operatori della vigilanza a professionisti della sicurezza privata, da prestatori d opera a fornitori di servizi integrati. Porterà anche al consolidamento dei grandi gruppi imprenditoriali, all accorpamento delle piccole realtà aziendali, alla specializzazione per settori o ambiti territoriali, al superamento della sicurezza privata a conduzione familiare
9 La riforma avviata con il D.P.R. 153/2008 prevede quattro decreti attuativi: - Capacità tecnica e qualità dei servizi - Formazione professionale delle guardie giurate - Tesserino di riconoscimento degli investigatori privati - Parametri di valutazione delle tariffe
10 1 DICEMBRE 2010 Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257- bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell ambito degli stessi istituti. Regolamento n. 269/
11 FINALITA Il Regolamento, in attuazione dei principi ispiratori della riforma realizzata con il D.P.R. 153/2008, si occupa: della funzionalità e controllabilità degli istituti di vigilanza ed investigazione; del superamento del limite provinciale della licenza, anche al fine di favorire un offerta di servizi più ampia e qualificata; del perseguimento di una più elevata qualità organizzativa ed operativa dei servizi
12 Ambito di applicazione Il Regolamento disciplina, relativamente agli istituti, ai servizi ed alle attività di cui all'articolo 257, comma 1, e 257-bis, comma 1, del Regolamento di esecuzione del TULPS: le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo e tecnicooperativo di cui all articolo 257, comma 2, del Regolamento di esecuzione, per gli istituti di vigilanza privata, individuate negli Allegati A, C ed E; i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi oggetto di autorizzazione, nonché le caratteristiche cui deve conformarsi il regolamento tecnico dei servizi, di cui all art.257, comma 3, individuati nell Allegato D; segue
13 Ambito di applicazione i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi individuati nell Allegato B; le modalità di dimostrazione della disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti individuate nell Allegato A; i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti, nonché le caratteristiche del progetto organizzativo per gli istituti di investigazione privata e per gli istituti di informazioni commerciali, individuati negli Allegati G e H.
14 I tratti significativi La disciplina tecnica si articola distintamente con riferimento al settore della vigilanza privata e al settore dell investigazione privata, tenuto conto delle caratteristiche e peculiarità proprie che li contraddistinguono
15 Tale fine viene raggiunto attraverso un azione di forte controllo sulla capacità tecnica dei soggetti che intendono offrire servizi di sicurezza privata, espressamente prevista dalla legge (art. 136, primo comma, del T.U.L.P.S.). La legge prevede cioè un controllo sulle attività tale da assicurare sia la piena rispondenza agli interessi pubblici primari (integrità fisica e psichica, sicurezza delle proprietà e dei diritti correlati, possibilità di una pacifica vita di relazione), da qualunque soggetto l attività venga prestata, sia l intervento immediato ed efficace per ristabilire le predette condizioni indispensabili per la convivenza civile.
16 Per l investigazione privata vengono fissati: - Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali (art. 4); - Qualità dei servizi di investigazione privata e di informazione commerciale (art. 5);
17 Per la vigilanza privata vengono fissati Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli istituti di vigilanza privata (art. 2); Requisiti e qualità dei servizi degli istituti di vigilanza privata (art. 3);
18 Le principali novità La norma classifica le tipologie di attività in cui si può estrinsecare l investigazione privata, operando una distinzione tra il titolare di istituto di investigazione privata e/o informazioni commerciali (riprendendo la definizione già usata dall art.135 TULPS che fa esplicito riferimento all istituto ) e il professionista dipendente (figura innovativa introdotta all art. 257 bis Regolamento Esecuzione TULPS dal D.P.R. 153/2008 recependo l evoluzione organizzativa del settore)
19 Soprattutto, la disposizione mira a distinguere nettamente l attività di investigazioni private da quella di informazioni commerciali in quanto, ancorché accomunate nella norma di riferimento (art.134 TULPS: Senza licenza del Prefetto è vietato eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati ) e concettualmente simili, sono in realtà profondamente diverse.
20 L attività di informazioni commerciali, infatti, comporta la circolazione di dati e notizie sul sistema economico e soddisfa le finalità di pubblico interesse correlate allo sviluppo del sistema imprenditoriale ed alla trasparenza del mercato: si tratta, in definitiva, di un servizio volto a ridimensionare quanto più possibile la sfera del rischio correlata al credito, in ogni suo aspetto. I servizi offerti dalle imprese di informazione economica non rappresentano un attività propriamente di tipo investigativo
21 Piuttosto, informazione economica ed attività investigativa, pur indirizzandosi entrambe alla salvaguardia della sicurezza, concernono sfere differenti, come differenti risultano tanto l organizzazione interna, quanto il prodotto offerto dalle imprese di investigazione e da quelle di informazione economica. Si tratta quindi di due attività complementari che debbono coesistere, all interno della stessa azienda ovvero secondo varie forme di associazione
22 La licenza,sussistendo i requisiti di cui agli Allegati G, H e F2 per le attività d investigazione privata ed informazioni La svolta (articolo 4, comma 3) commerciali, rilasciata dal Prefetto della provincia in cui il titolare ha eletto la sede principale dell attività, autorizza il titolare - in possesso del tesserino previsto dal D.M. di cui all art. 254, comma 3, del Regolamento di esecuzione TULPS - territorio nazionale. ad operare su tutto il
23 Viene superata una criticità tipica dell attività investigativa, cioè la possibilità di estendere l esercizio dell attività d informazione e d investigazione su tutto il territorio nazionale, pur in presenza della sola licenza rilasciata dal Prefetto della provincia ove insiste la sede principale dell attività.
24 La scelta operata si pone in linea con il consolidato orientamento del Consiglio di Stato secondo cui, quando l autorizzazione di polizia non è necessariamente connessa con i requisiti di un immobile o di un luogo dove esplicarsi, la validità della licenza non è sottoposta ad alcuna limitazione territoriale, ferma restando la possibilità per l autorità concedente di svolgere un efficace azione di controllo sull attività autorizzata.
25 Il decreto Il decreto si sostanzia in otto articoli dieci allegati che ne costituiscono parte integrante
26 Art. 4 Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali. Rinviando per il dettaglio agli allegati G ed H, classifica le tipologie di attività in cui si può estrinsecare l investigazione privata.
27 Art. 5 - Qualità dei servizi di investigazione privata e di informazione commerciale. Descrive i servizi di investigazione privata e d informazioni commerciali autorizzabili, nel rispetto della legislazione vigente e senza porre in essere azioni che comportino l esercizio di pubblici poteri. In particolare vengono definite e descritte nei tratti salienti le attività In particolare vengono definite e descritte nei tratti salienti le attività d indagine: in ambito privato, in ambito aziendale, in ambito commerciale, in ambito assicurativo, difensiva, quelle previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla presenza stabile di personale dipendente presso i locali del committente. Analogamente viene definita e descritta l attività d informazioni commerciali.
28 a) Investigazione privata: a.i): attività di indagine in ambito privato, volta alla ricerca ed alla individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l altro, gli ambiti familiare, matrimoniale, patrimoniale, ricerca di persone scomparse; a.ii): attività di indagine in ambito aziendale, richiesta dal titolare d azienda ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati o da enti giuridici pubblici e privati volta a risolvere questioni afferenti la propria attività aziendale, richiesta anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l altro: azioni illecite da parte del prestatore di lavoro, infedeltà professionale, tutela del patrimonio scientifico e tecnologico, tutela di marchi e brevetti, concorrenza sleale, contraffazione di prodotti.
29 a. III): attività d indagine in ambito commerciale, richiesta dal titolare dell esercizio commerciale ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati volta all individuazione ed all accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente; a. IV): attività di indagine in ambito assicurativo, richiesta dagli aventi diritto, privati e/o società di assicurazioni, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, in materia di: dinamica dei sinistri, responsabilità professionale, risarcimenti sul lavoro, contrasto dei tentativi di frode in danno delle società di assicurazioni;
30 a.v): attività d indagine difensiva, volta all individuazione di elementi probatori da far valere nell ambito del processo penale, ai sensi dell art.222 delle norme di coordinamento del Codice d procedura penale e dall art. 327 bis del medesimo Codice; a.vi): attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla presenza stabile di personale dipendente nei locali del committente
31 Per lo svolgimento delle attività di cui ai punti da a.i, a.ii, a.iii, a.iv e a.v i soggetti autorizzati possono, tra l altro, svolgere, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell art.259 del Regolamento d esecuzione TULPS: attività di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici, ripresa video/fotografica, sopralluogo, raccolta di informazioni estratte da documenti di libero accesso anche in pubblici registri, interviste a persone anche a mezzo di conversazioni telefoniche, raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente
32 L individuazione delle attività come descritte risponde sia all esigenza di dare omogeneità all applicazione sul territorio nazionale, evitando pregiudizi per l utenza resi possibili dalla natura più intellettuale e, sovente, non concretamente apprezzabile dell attività investigativa, sia alla necessità di portare a sistema l attività di investigazioni private
33 Inoltre l articolo prevede che i soggetti autorizzati possono, tra l altro, svolgere, anche a mezzo dei propri collaboratori varie attività, tra le quali, si segnalano quelle di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento), ripresa video/fotografica, sopralluogo.
34 La disposizione risponde ad una duplice esigenza: - la prima, relativamente ai collaboratori segnalati ai sensi del citato art.259, di connotare l attività svolta da soggetti che, nella pratica quotidiana, collaborano in maniera significativa con i titolari di autorizzazione, svolgendo degli incarichi investigativi elementari, intesi come prestazioni, prevalentemente materiali, che concorrono alla realizzazione del prodotto finale dell attività investigativa, curata dal titolare di licenza. - la seconda esigenza, è quella di superare la criticità legata alla mancanza di una chiara evidenza degli atti che possono essere compiuti dagli investigatori.
35 Per quel concerne il cosiddetto antitaccheggio investigativo (inteso come indagini volte ad individuare le cause degli ammanchi e le differenze inventariali negli esercizi della grande distribuzione), si è voluto sgomberare il campo da un frequente equivoco interpretativo - spesso surrettiziamente utilizzato - che riconduceva questa attività, di fatto, ad una custodia di beni esposti alla pubblica fede operata da soggetti (i collaboratori degli istituti d investigazione) che operavano in abiti civili ed in forma dissimulata, pur essendo privi della necessaria qualifica di guardia giurata.
36 La disposizione non utilizza quindi il termine antitaccheggio definendo invece l attività come: indagine in ambito commerciale, richiesta dal titolare dell esercizio commerciale ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati volta all individuazione ed all accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente.
37 Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali. Fissa in diciotto mesi il lasso temporale entro il quale gli istituti già operanti dovranno adeguarsi alle disposizioni del decreto. Il termine è di trentasei mesi per i soli requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale degli investigatori e degli informatori commerciali.
38 comma 4 - Prevede che gli istituti autorizzati, alla data di entrata in vigore del decreto, ad operare in diverse province sulla scorta di più autorizzazioni, debbono unificare le attività in un'unica licenza rilasciata dal Prefetto della provincia ove l istituto ha eletto la sede principale. Si pone, così, fine ad una prassi necessitata dalla vecchia limitazione provinciale delle autorizzazioni in questione che vedeva il medesimo soggetto titolare di più autorizzazioni, al fine di operare in diverse province, in evidente contrasto con il principio della personalità dell autorizzazione di polizia.
39 Allegato F2: Tabella delle cauzioni degli Istituti di investigazioni private e di informazioni commerciali Definisce parametri univoci per la cauzione degli istituti di investigazioni private e d informazioni commerciali, tenendo però conto della natura prevalentemente professionale delle attività in questione, a differenza di quelle di vigilanza privata.
40 La cauzione, pertanto, è stabilita in una misura fissa che viene integrata solo in caso di attivazione di sedi secondarie, in ossequio al principio di garantire l assolvimento degli obblighi sanciti dalla legge, non solo di pubblica sicurezza, connessi alla conduzione dell istituto
41 Allegato G: Requisiti professionali minimi e di capacità tecnica del titolare di licenza di investigazione privata In analogia con la previsione dell Allegato B, In analogia con la previsione dell Allegato B, per gli istituti di vigilanza privata, descrive i requisiti di studio e di esperienza minimi necessari per ricoprire le indicate funzioni.
42 In particolare la disposizione, al comma 1, prevede il titolo di studio della laurea almeno triennale in specifiche discipline, l aver svolto con profitto un periodo di pratica, per almeno un triennio, presso un investigatore privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore, nonché aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private ad indirizzo civile, organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale, riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell Interno, ovvero aver svolto documentata attività d indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.
43 Analogamente per l informatore commerciale titolare d istituto è previsto il titolo di studio della laurea almeno triennale in specifiche discipline, nonché essere stato iscritto al Registro Imprese in qualità di titolare di impresa individuale o amministratore in società di capitale o di persone per almeno tre anni negli ultimi cinque anni. Per l informatore commerciale dipendente si prevede: a) aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di scuola media superiore;
44 b) dimostrare di aver svolto con profitto un periodo di pratica, per almeno un triennio, presso un informatore commerciale autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso informatore; c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di informazioni commerciali, organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell Interno Dipartimento della pubblica sicurezza ovvero aver svolto documentata attività d indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, con specifico riferimento a reati in materia finanziaria, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni
45 La pregressa esperienza presso le Forze di Polizia è stata considerata, con il limite però di un comprovata esperienza investigativa (con specifico riferimento a reati in materia finanziaria per gli informatori commerciali), per un periodo di almeno cinque anni. A garanzia di correttezza dei comportamenti e effettività del bagaglio di esperienza è previsto che l interessato deve aver lasciato il servizio, senza demerito, da non meno di un anno e non da più di quattro anni.
46 La norma mira a realizzare la piena evoluzione dell attuale investigatore privato, al fine di rispondere sia ad una esigenza di qualificazione sia una richiesta di maggiore affidabilità della categoria, sempre nell interesse dell ordine e della sicurezza pubblica, la cui tutela è rimessa all Amministrazione della pubblica sicurezza.
47 Il legislatore ha in passato guardato con sospetto a questa specifica e peculiare attività, anche per quanto concerne il profilo dei rapporti con la legge 31 dicembre 1996 n 675, sul trattamento dei dati personali. Più che la privata vigilanza è infatti l investigazione che, in uno Stato di diritto, si assume esclusiva delle forze di polizia. La custodia dei beni altrui, quando venga contenuta nei confini segnati in materia dal legislatore, si traduce in una privata, ma legittima difesa di diritti. Di contro, l attività di investigazione, di ricerca e di raccolta di informazioni tende necessariamente ad incidere nella sfera dei diritti altrui.
48 Da qui la rigorosa disciplina contemplata per questa attività e la previsione di un penetrante controllo sull esercizio della stessa ma anche la necessità di precise garanzie in termini di formazione e di qualificazione professionale degli investigatori privati. In tal senso deve anche leggersi la previsione del periodo di pratica presso istituti di investigazioni commerciali autorizzati ovvero la richiesta di esperienza maturata presso i reparti investigativi delle Forze di polizia, come pure l aggiornamento professionale periodico.
49 Allegato H: Caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo degli Istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali La disposizione, analoga a quella recata dall allegato C per gli istituti di vigilanza ed avente le medesime finalità prevede che il progetto organizzativo, predisposto dal soggetto che richiede la licenza, deve illustrare dettagliatamente: la sede principale dell attività, i requisiti dell impresa e del richiedente la licenza, la tipologia dei servizi ed il personale che intende impiegare, le disponibilità economico-finanziarie e le attrezzature necessarie per svolgere le attività autorizzate
50 Conclusioni Il decreto esaminato costituisce un passo significativo di quel processo che abbiamo definito la rivoluzione qualitativa della sicurezza privata Con il decreto si fissano (per la prima volta) le regole per la governance del settore, avendo ben chiaro l obiettivo: la qualità dei servizi resi
51 Le regole sono un motore di sviluppo. Non vanno seguite per ragioni etiche ma perché è conveniente farlo, è davvero un buon affare. Nel circolo virtuoso la gente le rispetta, le cose funzionano e la gente chiede sempre più regole (R. Abravanel)
52 E evidente che rispettare le regole non è facile, richiede impegno, determinazione e (a volte) sacrificio. Il decreto prevede 18 mesi per l adeguamento alle nuove regole. Sarà un periodo difficile, di lavoro duro, non solo per le aziende ma anche per la pubblica amministrazione chiamata a governare la transizione, al termine del quale si potrà partire con una nuova stagione della sicurezza privata.
53 Ma è una sfida necessaria se si vuole raggiungere l obiettivo di creare dei veri professionisti della sicurezza privata Trasformazione impegnativa da affrontare tenendo ben presente che, come ha detto uno storico della comunicazione, se non riesci a raggiungere l obiettivo, non è mai colpa dell obiettivo
54 GRAZIE PER L ATTENZIONE Security Training Project S.r.l. Via San Giorgio Morgeto, Roma Tel Fax info@stponline.it
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