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1 e osservatori sez.3 index doc. 82 DANNO NON PATRIMONIALE IL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE NEL NUOVO CODICE DELLE ASSICURAZIONI: RISARCIMENTO O INDENNIZZO di Domenico Chindemi P. doc. 83 PROCEDIMENTO CIVILE APPUNTI E CONTRAPPUNTI (PROCESSUALI E NON) IN TEMA DI BENEFICIO D INVENTARIO E RESPONSABILITÀ INTRA VIRES, RECTE CUM VIRIBUS HEREDITATIS: OSSIA «L INUTIL PRECAUZIONE» di Alberto Tedoldi P. osservatorio di diritto straniero acuradi Pietro M. Putti doc. 84 RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE NUOVE TENDENZE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE BRASILIANA commento di Anderson Schreiber P. osservatorio medico-legale doc. 85 RESPONSABILITÀ MEDICA SUL DISSENSO ATTUALE E ANTICIPATO AD UN TRATTAMENTO MEDICO. DAL RISPETTO DELL AUTONOMIA ALL AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO di Mauro Barni P.

2 DANNO NON PATRIMONIALE 82 IL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE NEL NUOVO CODICE DELLE ASSICURAZIONI: RISARCIMENTO O INDENNIZZO? Il commento ha la funzione di evidenziare il pericolo concreto delle conseguenze del «doppio binario» di liquidazione del danno biologico, sia per lesioni di lieve entità (c.d. micropermanenti), sia di non lieve entità (c.d. macropermanenti), previsto nel nuovo Codice delle assicurazioni ed applicabile solamente ai sinistri cagionati dalla circolazione dei veicoli e natanti, ma non agli altri sinistri. Il pericolo di risarcimenti differenziati per lesioni simili in relazione alla diversa causale delle lesione costituisce oggetto di approfondimento del differente sistema risarcitorio del danno non patrimoniale evidenziandosi le diverse nozioni di danno biologico attualmente esistenti, di cui due legislativamente previste e due di origine giurisprudenziale (della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale). Viene anche evidenziata l insufficienza della liquidazione tabellare, con la previsione del contenimento massimo del 20% per le micropermanenti e del 30% per le macropermanenti. Il reflusso delle altre voci di danno, relative alla lesione di diritti costituzionalmente garantiti, nel danno biologico nei sinistri derivanti dalla circolazione e la possibilità di autonoma liquidazione negli altri diversi illeciti pone problemi di uniformità di sistemi liquidatori e allontana dal progetto di unificazione, concettuale e risarcitoria, del danno alla persona, senza distinzione tra danno patrimoniale e non patrimoniale, auspicata nella deliberazione 75/5 del Consiglio d Europa relativa ad un progetto di diritto comune europeo sul «dommage corporel». Sono anche evidenziati i diversi profili di incostituzionalità e contrarietà ai principi comunitari della recente normativa prevista dal codice delle Assicurazioni, relativa alla liquidazione del danno biologico. (D.lgs.7settembre2005,n. 209) di Domenico Chindemi Magistrato 1. DISCIPLINA E PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ 1.1. L introduzione del nuovo Codice delle assicurazioni Con l introduzione del nuovo Codice delle assicurazioni (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) viene semplificata la normativa di settore con la previsione di 355 articoli in sostituzione delle oltre 1000 norme regolatrici del settore, compresi due regi decreti del 1922 e Funzione del codice, espressamente prevista nella legge delega (29 luglio 2003, n. 229) è l adeguamento delle normativa alle disposizioni comunitarie ed agli accordi internazionali e, per gli aspetti che rilevano in questa sede, la tutela del danneggiato (1). Non avendo il Codice delle assicurazioni efficacia «ex tunc», per tutti i sinistri stradali e delle navigazione anteriori al 1 gennaio 2006 continuerà ad applicarsi il previgente sistema cd «misto», fondato, per le macropermanenti, sul risarcimento equitativo sia pure «orientato» dalle varie tabelle in uso presso i vari Tribunali e, (1) Per una panoramica generale sui danni alla persona, Gallone-Petti, Il danno alla persona e alle cose nell assicurazione per la R.C.A., Torino, 2005; Petti, Il risarcimento del danno patrimoniale enonpatrimoniale, Torino, 1999, 53. P. 550 responsabilità civile e previdenza n

3 DANNO NON PATRIMONIALE 8 2 per le micropermanenti, sul criterio risarcitorio tabellare, sia pure con la possibilità di aumento degli importi tabellarmente previsti, senza limiti, in base alle condizioni soggettive del danneggiato. I criteri risarcitori del danno biologico vengono codificati sostituendo, quindi, di diritto, con le tabelle liquidatorie delle macro-permanenti le prassi liquidatorie in precedenza adottata da ciascun Tribunale o distretto pur rimanendo settoriali, cioè limitati ai soli sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, mentre sarebbe opportuna una disciplina organica sul danno biologico, di carattere generale. In tre articoli viene disciplinata la materia più delicata di tutto il codice, per i riflessi sia sulla politica economica delle Compagnie, sia sui diritti dei danneggiati, concernente il risarcimento dei danni patrimoniali (art. 137), del danno biologico per lesioni di non lieve entità (c.d. macropermanenti) (art. 138) e del danno biologico per lesioni di lieve entità (c.d. micropermanenti) (art. 139) (2). Viene istituita, in aggiunta alla tabella nazionale per le micropermanenti (lesioni fino al 9%) anche la tabella nazionale per le macropermanenti (lesioni dal 10% al 100%) e, quindi, tutti i risarcimenti dei danni conseguenti a sinistri stradali saranno liquidati con criterio tabellare. I criteri di liquidazione tabellare sono i seguenti: 1) lesioni di lieve entità (cd. micropermanenti) e di non lieve entità (c.d «macropermanenti»), liquidate entrambe con valutazione tabellare con riferimento al valore punto variabile in funzione dell età e del grado di invalidità; 2) valore del punto, per le micropermanenti, crescente, in misura«più che proporzionale» in relazione all aumento della percentuale invalidante; 3) valore del punto, per le macropermanenti, crescente in misura «più che proporzionale» in relazione all aumento della percentuale invalidante ed alla incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato e decrescente in relazione all età del soggetto. 4) valore del punto decrescente proporzionalmente, per le micropermanenti, (0,5%)per ogni anno di età del danneggiato a partire dall undicesimo anno di età; 5) ulteriore risarcimento, fino al 20% del danno biologico da «micropermanente», in base alle «condizioni soggettive» del danneggiato; 6) ulteriore risarcimento, fino al 30%, del danno biologico da «macropermanente» qualora le lesioni incidano, in maniera rilevante, su specifici aspetti dinamico personali del danneggiato; 7) valori monetari delle micropermanenti più contenuti, stante la maggior facilità di assorbimento dei postumi, rispetto alle «macropermanti». GliobiettivicheilnuovoCodicedelleassicurazionisiprefiggesono: 1) assicurare l uniforme liquidazione dei danni su tutto il territorio nazionale evitando il fenomeno del «forum shopping», con cause proposte, in base al principio della derogabilità della competenza territoriale e di più fori ugualmente competenti, nella località dove il danneggiato può lucrare un indennizzo maggiore, in base ai criteri liquidatori o alle tabelle applicate dai singoli Tribunali; 2) agevolare le soluzioni transattive; 3) ridurre il costo dei risarcimenti con la possibilità per il danneggiato, di essere risarcito dalle propria compagnia di assicurazione e con la misura non scritta della riduzione dei risarcimenti a seguito della presumibile minimizzazione delle tabelle delle macropermenenti. Tali ultime tabelle non sono ancora state emanate ma diversi segnali fanno presagire che si stia per verificare, più che una diminuzione dei costi, la traslazione dei costi dall assicuratore al danneggiato o all assicurato, soprattutto nel caso di alli- (2) Per un primo commento al Codice delle assicurazioni, Bona, Risarcimento del danno, procedure di liquidazione e azione diretta nel «codice delle assicurazioni»: prime riflessioni critiche, inquestarivista, 2005,... responsabilità civile e previdenza n P. 551

4 82 DANNO NON PATRIMONIALE neamento delle tabelle a quelle INAIL che considerano il danno biologico previdenziale a seguito di infortuni sul lavoro, indipendentemente dall accertamento dell illecito e finalizzate ad esonerare il datore di lavoro dai costi economici dell infortunio, con valutazioni già riduttive dell effettivo danno subito. Occorre che, quantomeno, vengano adottate quale parametro di riferimento per le nuove tabelle, da parte della Commissione ministeriale, le attuali tabelle libere medico-legali che ancora fungono da diritto vivente, con l adeguamento previsto dalla legge per le altre compromissioni esistenziali relazionali in precedenza escluse dalle tabelle. Tale normativa non può essere ritenuta soddisfacente, oltre ad essere di dubbia costituzionalità, nonpotendoesserelimitato,siapureafinidipoliticaeconomica,il risarcimento del danno alla persona in uno specifico settore, quale quello della responsabilità civile in base ai parametri della Costituzione italiana ed europea e della legislazione e giurisprudenza comunitarie. Occorre evitare, comunque, che tali tabelle siano satisfattive solamente degli interessi delle Compagnie, dovendo essere esaustive dell effettivo danno (biologico ed esistenziale) subito dal danneggiato che, indipendentemente dal criterio liquidatorio, affidato alle tabelle legislative o alla equità del giudice, ha diritto all integrale risarcimento del danno non patrimoniale Infatti la previsione di un risarcimento tabellare potrebbe essere in contrasto con i principi della Costituzione italiana ed europea ove venisse, in concreto, limitato il risarcimento di una ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, che non può essere soggetto a limiti, sia che siano la riserva di legge correlata all art. 185 c.p., sia la previsione di limitazioni risarcitori in base a tabelle di legge, ove siano insufficienti a integrare il valore personale perso (3). Qualora le tabelle sia della micropermanenti che delle macropermanenti non siano idonee a reintegrare il valore personale dell uomo e, nel caso in cui gli aumenti legislativamente previsti (del 20%) per le micropermanenti e (del 30%) per le macropermanenti non siano ritenuti sufficienti a reintegrare il danno alla salute del danneggiato, saremmo in presenza di un criterio indennitario, in quanto il risarcimento del danno alla persona deve reintegrare pienamente il soggetto leso delle conseguenze delle lesioni alla sua sfera fisio-psichica, comprese quelle di natura esistenziale. È, tuttavia, importante la definizione legislativa che qualifica come «risarcimento» l obbligazione delle Compagnie per i risvolti sulla mora del debitore che, quindi va considerata ex lege, trattandosi di fatto illecito e decorre dal momento del sinistro, mentre ove la legge avesse qualificato tale posta come «indennizzo», correlato al contratto assicurativo, la mora opererebbe dal momento della liquidazione o dell accertamento del danno che renderebbero il credito liquido ed esigibile. La tutela costituzionale del diritto alla salute è incompatibile con sistemi indennitari, indipendentemente dalla definizione adoperata dal legislatore, in quanto occorre sempre assicurare l integrale risarcimento del danno ai sensi dell art. 32 Cost., come già enunciato dalla stessa Corte Costituzionale proprio con la storica sentenza n. 184/1986 che ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il danno biologico. È sufficiente l aumento previsto dal comma 3 degli artt. 138 e 139 c.d.a., con differenti criteri e percentuali massime, al fine di evitare possibili censure di incostituzionalità? La risposta dovrà essere verificata caso per caso a meno che non siano valutate tout court del tutto insufficienti a risarcire il danno biologico statico le tabelle di prossima emanazione sulle macropermanenti. (3) Per il risarcimento del danno non patrimoniale per l ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, cfr. Cass. civ., 19 ottobre 2005, n P. 552 responsabilità civile e previdenza n

5 DANNO NON PATRIMONIALE 8 2 Unaprimacensurariguardailmancatoriconoscimentodellapersonalizzazione del danno, fondata sull art c.c. mediante il richiamo agli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. Trattasi di un principio che, ancorché desumibile da una norma codicistica, trova un fondante costituzionale negli artt. 2 e 32 Cost., che tutela i diritti inviolabili delle persona, in cui vanno ricomprese le lesioni non patrimoniali riconducibili alla definizione legislativa di danno biologico. La personalizzazione del danno è prevista nel Codice delle assicurazioni come un semplice correttivo alla valutazione tabellare, limitato percentualmente al 20% per le micro ed al 30% per le macro-permanenti, con conseguente incostituzionalità della normativa, ove la liquidazione complessiva sia, comunque, insufficiente a reintegrare i valori personali del danneggiato persi. Maggiori sono i valori monetari delle tabelle e minore sarà la possibilità di rilevare profili di incostituzionalità per l insufficiente liquidazione dei danni alla persona. Occorre, tuttavia, valutar, ai fini di tale ultimo giudizio, anche le maggiorazioni massime consentite dal codice delle assicurazioni per il danno biologico dinamico, in quanto è il danno non patrimoniale nel suo complesso ad essere oggetto della valutazione di congruità, indipendentemente dalle singole voci che lo compongono Diminuzione quantitativa monetaria del danno biologico della persona in età senile Suscita perplessità la diminuzione quantitativa monetaria del danno biologico della persona in età senile, con la previsione del diminuzione del valore punto all aumentare dell età, in quanto le tabelle, considerano, evidentemente, solamente le diminuite aspettative di vita futura o di vita sociale, ricreativa, sportiva, ecc., mentre andrebbero anche esaminati i problemi di rilevanza medico-legale connessi con l invecchiamento biologico come fattore di aggravamento della lesione alla salute. Va, infatti, segnalata l incongruenza della diminuzione considerevole del risarcimento in età avanzata, in quanto la dignità e il valore dell uomo restano tali indipendentemente dalle speranze di vita e, quindi, dall età. Occorre considerare che una lesione di modesta entità (si pensi al «colpo di frusta» o alla rottura di un arto) in una persona anziana può avere ripercussioni, non solo fisiche, ma anche psichiche, ben maggiori che in una persona giovane. Sovente l anziano vive solo e si trova ad affrontare la già difficile quotidianità, con altro pesante fardello costituito dalla lesione fisio-psichica che, a volte, sommato alla già precaria situazione (sociale e, a volte, economica), aggrava ulteriormente le condizioni di vita del danneggiato ben oltre la modica percentuale invalidante riconosciuta e liquidata in misura irrisoria rispetto alla stessa lesione in soggetto giovane. Le tabelle risarcitorie, con cinismo para-giuridico, diminuiscono, infatti, ulteriormente il risarcimento in base alle ridotte speranze di vita futura, omettendo di considerare che ciò che rileva ai fini risarcitori è la compromissione della qualità della vita, indipendentemente dalla speranza di vita futura individuabile in base a meri dati statistici. Non va solo considerata, sotto il profilo quantitativo, la speranza di vita futura, ma anche la compromissione della qualità della vita, ben maggiore col crescere dell età e massima in età avanzata. Al fine di graduare il risarcimento va anche tenuto conto che lesioni micropermanenti solo per presunzione sono considerate permanenti, dovendo, anzi, operare, la presunzione opposta della loro temporaneità in quanto solitamente gli effetti dannosi svaniscono in un arco temporale a volte peraltro neanche di durata apprezzabile. responsabilità civile e previdenza n P. 553

6 82 DANNO NON PATRIMONIALE 1.3. Profili di incostituzionalità del nuovo Codice delle assicurazioni Profili di incostituzionalità del nuovo Codice delle assicurazioni possono essere individuati, oltre che nel contrasto della normativa con i principi costituzionali della tutela integrale del danno alla salute, anche nella mancata realizzazione dei principi e criteri direttivi previsti dall art. 4 della legge delega, lett. a) (adeguamento delle normativa alle disposizioni comunitarie ed agli accordi internazionali) e b) (tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, della corretta informazione preliminare sui contratti, correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri). La nuova normativa, per gli apetti risarcitori, non solo non attua tali principi, ma li pregiudica rispetto alla normativa precedente. Vengono, inoltre, arbitrariamente modificati in peius i diritti dei danneggiati e va evidenziato, quale ulteriore censura di incostituzionalità, l eccesso di delega, ex art. 76 Cost, relativamente alle norme sul risarcimento del danno in mancanza di alcun riferimento nella legge delega (29 luglio 2003, n. 229) alla materia o alla disciplina risarcitoria che è stata, quindi, arbitrariamente modificata dal Governo, col citato decreto legislativo, in mancanza di principi e criteri direttivi al riguardo. In tal caso non sono stato rispettati il limite, che manca totalmente al riguardo, ed i principi indicati nella legge delega che risultano essere stati violati sia per quanto concerne l adeguamento della normativa alle disposizioni comunitari ed agli accordi internazionali, sia per quanto riguarda la tutela dei contraenti più deboli, quali sono i danneggiati nei confronti delle Compagnie assicurative. Non è infatti possibile che venga considerata costituzionalmente legittima una «presunta» delega in bianco per quanto concerne i criteri di valutazione delle percentuali invalidanti. Appare infatti evidente l illegittimità di una delega che affidi ad una Commissione ministeriale i criteri valutativi della percentuale invalidante, senza che vi sia alcun riferimento ai criteri scientifici della medicina legale. Le tabelle nazionali avrebbero dovuto essere ancorate, per evitare censure di incostituzionalità, ad una media ponderata effettiva(e non presunta come quella delle tabelle in uso in gran parte dei Tribunali, ancorata a elaborazioni grafiche e matematiche), attualizzata all epoca di emanazione delle tabelle dei risarcimenti liquidati dai Tribunali negli ultimi anni. Il Ministero della Giustizia avrebbe potuto agevolmente istituire una Commissione di studio per valutare tali dati, distinti, per tipologia e gravità di conseguenze invalidanti, attribuendo dignità e valore non arbitrario alle tabelle. In mancanza di tali elementi la Commissione ministeriale incaricata di predisporre le tabelle non avrà alcun riferimento concreto e, in assenza di vincoli normativi avrebbe potere assoluto e, comunque, discrezionale in una materia, quale quella dei diritti umani, di rilevanza costituzionale, comunitaria e internazionale, operando senza vincolo alcuno. Una normativa di settore, limitata alle assicurazioni, non può, inoltre, fungere da legge speciale a favore di «professionisti» e, quindi, delle parti «forti» e modificare il regime di regolamentazione della fase risarcitoria, tanto faticosamente elaborata ed ancora in via di elaborazione da parte di dottrina e giurisprudenza, con la previsione di un risarcimento semi-automatico che non tutela le vittime dei sinistri stradali o della navigazione e favorisce, a danno dei primi, le imprese assicurative con un contenimento considerevole dei risarcimenti, a fronte di un improbabile riduzione dei premi, non essendo ancora operante nel nostro paese il regime di concorrenza richiesto dalla normativa comunitaria. Pertanto sono chiaramente incostituzionali tutte le norme disciplinanti il risarcimento dei danni, quantomeno per quanto concerne il criteri risarcitorio tabel- P. 554 responsabilità civile e previdenza n

7 DANNO NON PATRIMONIALE 8 2 lare per le macropermanenti, in contrasto, oltre che con i principi della legge delega,ancheconlacostituzioneitalianaeconiprincipidellastessacostituzione europea che prevedono la necessità dell integrale risarcimento del danno alla persona. Inoltre, va rimarcato anche il mancato parere del Consiglio di Stato per le norme relative all indennizzo diretto che, quindi, non dovrebbero trovare cittadinanza nel nuovo codice, essendo strumento attraverso il quale può realizzarsi la compromissione dei diritti dei danneggiati, soggetti deboli, come già evidenziato, rispetto alle Compagnie che potrebbero determinare unilateralmente risarcimenti inferiori al dovuto, contando sulla propria forza economica e sulla scarsa conoscenza dei criteri risarcitori da parte del danneggiato ove non assistito da un professionista qualificato. Si impone, pertanto, la revisione del Nuovo codice delle Assicurazioni per quanto concerne la disciplina tabellare del danno non patrimoniale, sia per quanto riguarda la previsione dell indennizzo diretto. Occorre rispondere al quesito della vincolatività delle tabelle previste dal Nuovo Codice delle Assicurazioni anche in caso di contrarietà ai principi della Costituzione italiana (art. 32 Cost.) ed Europea che tutela, quale principio generale, il diritto alla integrità umana (fisica-psichica-morale-esistenziale). Il giudice ha tre soluzioni possibili: 1) sollevare eccezione di costituzionalità della legge per violazione degli artt. 2, 3, 32 Cost.; 2) operare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per accertare se i principi del Trattato e della Costituzione europei siano ostativi alla applicazione della legge nazionale; 3) Interpretazione costituzionalmente orientata della legge da parte del giudice nazionale, attribuendo alle tabelle un valore meramente orientativo, ma non vincolante. La soluzione preferibile appare questa ultima, soprattutto ove tale interpretazione sia effettuata nel quadro di un sistema bipolare (danno patrimoniale e non patrimoniale che comprende ogni danno di natura non patrimoniale (danno biologico, morale, esistenziale). In caso di accertata contrarietà del risarcimento tabellare ai principi della Costituzione italiana ed europea il giudice può motivatamente disapplicare le tabelle ed accordare un risarcimento maggiore, in virtù del primato del diritto comunitario sulla legge nazionale. Tramontato il principio della sovranità nazionale dei singoli Stati, nelle materie di competenza dell Unione Europea, le norme comunitarie sono prevalenti su quelle nazionali, anche se successive nel tempo, in forza del principio della preminenza del diritto comunitario sul diritto degli Stati membri. Tale principio è desumibile dalla comparazione dei principi del diritto interno e del diritto comunitario e trova fondamento costituzionale negli artt. 10 e 11 della nostra Costituzione che rispettivamente, prevedono che «l ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuto» (art. 10 Cost) e che l Italia «consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni». Le norme comunitarie, includendo tra queste anche i principi generali desumibili dalla interpretazione delle stesse e del Trattato, pur non potendo qualificarsi fonte di diritto internazionale o di diritto interno, sono direttamente applicabili in ogni Paese della Comunità, senza necessità di recepimento legislativo, trattandosi di atti aventi forza e valore di legge, con applicazione uguale e uniforme in ogni Stato membro, (cfr. Corte cost. n. 170/1984). responsabilità civile e previdenza n P. 555

8 82 DANNO NON PATRIMONIALE In caso di contrasto tra norme statali e norme comunitarie, il giudice italiano, pur dovendosi riconoscere la preminenza delle seconda sulle prime, non pronuncia, tuttavia, la invalidità o illegittimità delle norme statali contrastanti col diritto comunitario, ma, semplicemente, «non applica» la normativa italiana confliggente, impedendo che tale normativa venga in rilievo per la definizione della controversia davanti al giudice nazionale (cfr Cass., Sez. Un. civ., 13 dicembre 1998, n. 1512) (4). Tale soluzione potrebbe, tuttavia, prestarsi a diverse critiche sotto il profilo della opportunità e del metodo e, al fine di risolvere la questione con valenza erga omnes e non solamente alla fattispecie individuale, occorrerebbe sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta italiana o il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. La declaratoria di legittimità e di compatibilità della normativa statale al diritto comunitario compete invece, ai sensi dell art. 164 Trattato, alla Corte di giustizia che, con le proprie sentenze dichiarative, interpreta il significato delle norme comunitarieenedeterminalaconcretaapplicazioneancheincontrastoconlanormativa di ciascun Stato membro, senza creare, tuttavia, nuove norme comunitarie, ma solamente precisando il significato delle norme controverse, definendone il contenuto e le possibilità applicative con la precisazione che la declaratoria di inadempimento di una Stato membro agli obblighi comunitari implica il divieto assoluto di applicare le norme o l Istituto ritenuto illegittimo dalla Corte di Giustizia. Il nuovo Codice delle assicurazioni prevede che il Ministero delle Attività produttive e l Isvap «esercitano i poteri attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, si conformano ai regolamenti ed alle decisioni dell Unione Europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente codice» (art. 8) e, ove non vogliano essere inadempienti ad una triplice normativa (nazionale, comunitaria ed internazionale) hanno il preciso obbligo di rendere compatibili le tabelle, indipendentemente dal criterio legislativo adottato, ai principi sopra enunciati, potendo profilarsi una concorrente responsabilità, in base ai principi consolidati della responsabilità dello Stato e degli Organi pubblici per il mancato adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria, con possibilità di condanna anche al risarcimento del danno differenziale subito dalle vittime della strada e non risarcito nella sua integralità in base ad una normativa contrastante con i principi comunitari e internazionali. A tale obbligo deve anche uniformarsi la Commissione ministeriale incaricata di predisporre le tabelle e potrà essere chiesta sia dai predetti organi che dalla Corte dei conti, la condanna in manleva dei componenti di tale Commissione, che hanno materialmente predisposto le tabelle. Né vi è il limite costituito dalla collegialità di tale decisioni, in quanto, in mancanza di un espresso e verbalizzato dissenso motivato, sussiste la responsabilità civile solidale tra i vari componenti della Commissione che ha non solo l obbligo morale ed etico, ma anche giuridico e, come tale sanzionato, di attenersi, tanto più in mancanza di delega, ai criteri generali previsti dalle norme e principi nazionali e comunitarie di accertamento e determinazione del danno non patrimoniale, attraverso criteri trasparenti, chiari e non riduttivi, di determinazione delle poste risarcitorie delle emanande tabelle. La stessa Corte di Cassazione ha recentemente sancito la illegittimità e riduttività del calcolo tabellare operato automaticamente e senza alcuna personalizzazione, relativamente alle tabelle in uso nei vari Tribunali ove, con motivazione apparente, si effettui una applicazione automatica e personalizzata del danno (5). (4) Cass. civ., 2 marzo 2005, n (5) Cass. civ., 26 settembre 2005, Zignin c. Nuova Tirrena; Pres. Sabatini - Rel. Petti. P. 556 responsabilità civile e previdenza n

9 DANNO NON PATRIMONIALE DIVERSE DEFINIZIONI DI DANNO BIOLOGICO 2.1. Differenti definizioni e nozioni di danno biologico Non può non rimarcarsi una palese incongruenza nel nostro sistema risarcitorio, costituita dalle differenti definizioni e nozioni di danno biologico desunte 1) dal nuovo Codice delle Assicurazione, 2) dalla precedente legge sulle micropermanenti (l. n. 57/2001), 3) dalla giurisprudenza della Cassazione, 4) dalle pronunce della Corte costituzionale. La diversità di definizioni e di contenuti della stessa voce di danno crea sovente confusione concettuale tra gli operatori del diritto, la dottrina e la stessa giurisprudenza di merito che ha recepito alternativamente tali definizioni pervenendo a risultati non sempre coerenti sotto il profilo logico. Va, inoltre, rimarcato il sistema del cd. doppio binario, in quanto lo stesso legislatore precisa che la nozione di danno biologico prevista nel nuovo Codice delle assicurazioni non è generalizzata a tutte le categorie di danno ma è valida solamente «agli effetti delle tabelle» uniche su tutto il territorio nazionale per la liquidazione delle micro e macro permanenti. Tale definizione, quindi, potrebbe essere diversa ove riferita a fattispecie liquidatorie diverse dal risarcimento dei danni derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti coperti dalla assicurazione obbligatoria, con possibilità di equivoci, confusione concettuale e possibilità di differenti criteri di liquidazione anche per danni analoghi, che potrebbe essere diversificata ed anche sensibilmente differente in relazione alla causa genetica del danno, potendo variare, ad esempio, a seconda che trattasi di infortunio sul lavoro, lesioni da responsabilità medica, lesioni colpose o dolose non conseguenti alla circolazione stradale etc., con evidenti riflessi sulla compatibilità costituzionale, sotto il profilo della parità di trattamento, di differenti liquidazioni per lesioni simili. Appare, invero, di dubbia costituzionalità un sistema «misto» di liquidazione del danno biologico in contrasto quello disciplinato dal nuovo Codice delle assicurazionicolprincipiodi«personalizzazione»deldanno,aifinidelsuointegralerisarcimento, sostituito con un criterio correttivo affidato ad una ridotta e limitata discrezionalità del giudice e costituisce una deroga peggiorativa al principio della integrale risarcibilità del danno alla persona in contrasto con i tutti i principi internazionali e comunitari ed alla stessa giurisprudenza della Corte di giustizia che allontana ancora di più il processo di unificazione, concettuale e risarcitoria, del danno alla persona, senza distinzione tra danno patrimoniale e non patrimoniale, auspicata nella deliberazione 75/5 del Consiglio d Europa relativa ad un progetto di diritto comune europeo sul «dommage corporel». Per la legge sulle micropermanenti (art. 3 l. n. 57/2001) (definizione che non ha più validità dal 1 gennaio 2006, sostituita dall art. 139 del C.d.A.) il danno biologico è la «lesione dell integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale... risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato». Tale ultimo alinea ha posto, all epoca di emanazione della legge (2001), le premesse per la transizione del danno biologico dalla sfera patrimoniale a quella non patrimoniale, poi sancita dalla Cassazione ed avallata dalla Corte Costituzionale con le storiche sentenze del maggio e luglio Tale prima definizione legislativa di danno biologico è stata parzialmente modificata dal Nuovo Codice delle assicurazioni che ha previsto una ulteriore aggiunta ed una precisazione, non indifferenti ai fini dei criteri risarcitori, prevedendo che «agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente responsabilità civile e previdenza n P. 557

10 82 DANNO NON PATRIMONIALE da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito» (artt. 138 e 139 c.d.a.) Rispetto alla precedente definizione di danno biologico viene inglobato nello stesso anche il pregiudizio derivante dalla «incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato», conseguenze che, sia pure con giurisprudenza oscillante, erano liquidati autonomamente sotto la voce del danno esistenziale e che, anche ove liquidato sotto la voce del danno biologico, ne integrava la parte c.d. dinamica, cioè aggiuntiva e personalizzata, rispetto alle normali ripercussioni della lesione. In base alla nuova definizione di danno biologico il c.d. danno esistenziale fa parte, invece, essendo inglobato nella stessa definizione, del danno biologico c.d. statico, che ricomprende le normali ripercussioni delle lesioni sotto l aspetto fisico e il profilo psichico, quali necessarie conseguenze del disagio derivante dalle lesioni fisiche, includendovi espressamente anche l «incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato». Occorre, quindi che le tabelle tengano conto di tali ulteriori voci di danno, in precedenza autonomamente liquidabili sotto la voce del danno esistenziale. Occorre aggiungere che il fondamento logico delle «tabelle» e di tutte le liquidazioni ad essa commisurate percentualmente o proporzionalmente è la media dei precedenti giudiziari in un dato ambito territoriale ma nessuna tabella in uso negli uffici giudiziari e tantomeno quelle di legge risultano essere stata formulate in ragione di tali precedenti o, comunque, nessuna prova scientifica è mai stata fornita al riguardo, dovendosi anche aggiungere per le nuove tabelle ex lege, anche l incidenza del danno esistenziale e relazionale in precedenza esclusi dalla valutazione tabellare. La valutazione unitaria del danno biologico ricomprende due componenti a prova scientifica: 1) lesione della integrità fisica, 2) lesione della integrità psichica) e due componenti a prova libera: 3) incidenza negativa delle lesioni sulle attività quotidiane, 4) incidenza negativa delle lesioni sugli aspetti dinamico-relazionali del danneggiato. Tale ultimo aspetto dovrebbe anche ricomprendere, in base alla definizione giurisprudenziale di danno biologico della Corte di Cassazione, anche la perdita della capacità lavorativa generica. Nulla è previsto, invece, in relazione alla possibilità di adempimento in forma specifica (c.d. «ripristino») o di interventi di alta specializzazione. Occorre, quindi, evidenziare due aspetti complementari all interno della procedura liquidatoria del danno: 1) le tabelle bel difficilmente potranno tenere in debito conto, se non con ampia approssimazione e, quindi, con discrezionalità talmente ampia da rasentare l arbitrio, tali ulteriori componenti che vanno necessariamente aggiunti nella quantificazione monetaria di ciascuna percentuale invalidante; 2) il medico legale dovrà determinare la percentuale di danno biologico, tenendo conto non solo della diminuzione della integrità psico-fisica, ma anche delle altre componenti esistenziali e interrelazionali di difficile accertamento, sia per difficoltà di accertamento, sia per la mancanza di conoscenze specifiche da parte del medico-legale. Occorrerà, quindi, evitare di disporre la CTU medico-legale in via preventiva, come facoltativamente previsto dalla riforma del codice di rito, ed attendere che le parti deducano i mezzi di prova relativi alle compromissioni esistenziali e dinamico-relazionali che dovranno essere valutate dal CTU nella determinazione del danno biologico, altrimenti assisteremmo ad operazioni peritali monche per la diffi- P. 558 responsabilità civile e previdenza n

11 DANNO NON PATRIMONIALE 8 2 coltà o impossibilità da parte del CTU di esaminare e di essere a conoscenza di tali ulteriori compromissioni, necessarie ai fini della unitaria valutazione del danno biologico. Accertata la compromissione fisica il medico-legale, in mancanza di idonei criteri, dovrebbe valutare, prima di individuare la percentuale di danno biologico, ancheleulterioricompromissioniaprovalibera,aumentandoodiminuendotalepercentuali in base a parametri o criteri non definiti, in quanto non risulta nelle tabelle la valenza di tali compromissioni. Il rischio concreto è che il medico legale continui a indicare le percentuali di danno biologico in base alla lesione della integrità fisio-psichica, tralasciando le ulteriori componenti che rischiano di non essere liquidate o liquidate in maniera assolutamente uniforme e presumibilmente riduttiva, senza possibilità di personalizazione, necessaria anche in fase di prima indicazione delle tabelle in quanto le valutazioni esistenziali, vanno necessariamente comprese nella prima valutazione medico-legale del danno biologico, la cui definizione legislativa ne fa espressa menzione. Il medico-legale avrà, quindi, anche il compito di valutare aspetti non di sua competenza, senza criteri certi di valutazione e con una ampia discrezionalità, sia pure sottoposta al controllo del giudice che, a sua volta, incontrerà le medesime difficoltà nella valutazione delle componenti esistenziali a prova libera rendendo più difficile l accertamento concreto del danno biologico. Peraltro, stabilire una determinata percentuale di danno è rilevante in quanto la successiva personalizzazione è vincolata percentualmente a quella tabellabermente prevista e ne può condizionare l aumento Danno biologico c.d. dinamico Sia per le micro che macropermanenti è espressamente prevista la possibilità di aumento discrezionale da parte del giudice («può») fino alla rispettive percentuali massime(rispettivamente20%e30%)mainbaseapresuppostiparzialmentediversi per le due categorie. Trattasi del danno biologico c.d. dinamico che ha la funzione di personalizzare il risarcimento in relazione alle condizioni soggettive del danneggiato ed alle diverse conseguenze ed esiti delle lesioni sul soggetto leso, ma ha anche funzione di contenimento del danno, creando un regime speciale, derogatorio delle norme generali previste dal Codice civile, operante solo nel caso di illecito derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti. Il contenimento del danno biologico di lieve entità (c.d. micropermanenenti), gia previsto dal legislatore dal 2003 (l. n. 273/2002) trova la propria ratio legis nel contenimento, ancora da verificare, dei premi e in ragioni di politica economica delle Compagnia, a cui sono ovviamente estranei gli interessi preminenti delle vittime a cui il legislatore dovrebbe accordare tutela preferenziale, mentre la tutela delle Compagnie va individuata nella predisposizione di sistemi di monitoraggio e rilevazione dei sinistri idonei a prevenire il pericolo di truffe a danno delle Compagnie. Le medesime ragioni non sembrano sussistere per il contenimento previsto ex lege per le macropermanenti che non concerne un numero elevato di casi, rispetto alle micropermanenti. La scelta del legislatore, in tale ultimo caso, si appiattita sugli interessi delle Compagnie anziché valorizzare il limite del massimale, disciplinando legislativamentelac.d.mala gestio del imprese e la percentuale di aumento o di contenimento è sufficiente e non consente, in termini generali, la effettiva personalizzazione del danno in base ai criteri ancora oggi vigenti della giurisprudenza di legittimità edimerito. Per entrambe le voci (micro e macro permanenti) è richiesto l equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, necessario per consen- responsabilità civile e previdenza n P. 559

12 82 DANNO NON PATRIMONIALE tire la valutazione da parte del giudice d appello e della Cassazione dell iter logico seguito dal primo giudice per l aumento percentuale. L espresso richiamo all equità, tuttavia, consente di ritenere che il giudicante abbia un ampio margine decisionale, incensurabile in Cassazione, essendo la valutazione equitativa sganciata a regole rigide, essendo sufficiente la correttezza e non illogicità della motivazione. Va tuttavia rimarcata una significativa differenza tra la normativa previgente in tema di micropermanenti e quella prevista dal nuovo Codice delle assicurazioni Il risarcimento del danno ulteriore previsto dall art. 5 l. n. 57/2001 per le condizioni soggettive del danneggiato, sia che ricompresse tutti i danni residuali, sia che lasciasse fuori alcuni danni, come propugnato da una parte dei commentatori, era previsto come obbligatorio per il giudice, riconoscendosi implicitamente la «inadeguatezza» delle tabelle a pervenire ad un equo risarcimento del danno da micropermanente, («fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato», art. 3, comma 4, l. n. 57/2001). La dizione della norma («viene ulteriormente risarcito»), pone un obbligo di ulteriore risarcimento e non la mera possibilità, lasciandone solo l entità alla valutazione discrezionale del giudicante, senza alcuna limitazione, stante il generico riferimento alle «condizioni soggettive del danneggiato» e costituiva una valvola di salvaguardia consentendo di adeguare il risarcimento da micropermanente all effettiva menomazione del «valore dell uomo» ed evitare possibili censure di incostituzionalità. Il nuovo Codice delle assicurazioni appare riduttivo dei diritti dei danneggiati avendo sostituito all obbligo di aumento del danno biologico, la mera possibilità ed avendo limitato l aumento ad una percentuale non superiore al 20%, comprimendo l autonomia valutativa del giudice, con il rischio di uniformità risarcitoria, anche in presenza di ripercussioni soggettive diverse. Il criterio risarcitorio tabellare appare inadeguato ed incostituzionale anche per la inadeguatezza del valore attribuito, nella attuale tabella vigente per le micropermanenti, a ciascun punto di invalidità, in relazione al crescere dell età del danneggiato, assolutamente insufficiente a garantire un «giusto» risarcimento, con il pericolo di un interpretazione della normativa differente dalla sua ratio, in quanto il giudice sarà indotto a quantificare l aumento del risarcimento non solamente in relazioneallecondizionisoggettivedeldanneggiato,maancheperricondurrel importo liquidato in termini di equità, nella percentuale massima possibile per adeguarlo il più possibile ai previgenti standard risarcitori, adottati dai vari Tribunali, che costituiscono il c.d. «diritto vivente», frustrato e violato dai criteri tabellari dalla Nuova legge sulle Assicurazioni e, presumibilmente, dalle poste risarcitorie previste dalle emanande tabelle. Per le macropermanenti, ai fini del possibile aumento viene richiesto che «la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamicorelazionali personali». Occorre chiarire la portata di tale espressione non solo in base alla interpretazione letterale, ma anche in base ai criteri di interpretazione logica e sistematica della normativa. L interpretazione letterale porterebbe a ritenere che l aumento percentuale previsto per il danno biologico c.d. dinamico per le macropermanenti sia ammissibile solamente nel solo caso in cui la menomazione accertata incida in maniera rilevante «sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato», senza alcuna altra possibilità di aumento neanche in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato. Tale interpretazione appare, tuttavia, in contrasto con lo stesso impianto normativo disciplinante il risarcimento del danno per entrambe le categorie di invalidità (lievi e non lievi). P. 560 responsabilità civile e previdenza n

13 DANNO NON PATRIMONIALE 8 2 Per le micropermanenti l aumento è possibile con riferimento alle sole «condizioni soggettive del danneggiato» che rendano maggiormente gravose l incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, già ricomprese, sotto il profilo del danno biologico c.d. statico, nella valutazione tabellare. Per le macropermanenti, se non vogliono adombrarsi questioni di costituzionalità per violazione del principio di uguaglianza e della integralità del risarcimento, dovrebbe essere riconosciuta al giudice la possibilità di aumento del risarcimento liquidato per il danno biologico c.d. statico anche tenendo conto delle medesime condizioni soggettive del danneggiato sufficienti per l aumento della liquidazione delle micropermanenti, pur considerando che nelle tabelle delle macropermanenti, riferentesi a lesioni di non live entità, il danno biologico c.d. statico è comprensivo di un ragguardevole pregiudizio psichico naturalmente connesso con la gravità delle lesioni. Tale aumento, comunque, può essere riconosciuto qualora le macrolesioni incidano in maniera rilevante sulle attività quotidiane specifiche del danneggiato, diverse da quelle standardizzate, già ricomprese nella liquidazione tabellare della percentuale invalidante. È difficilmente individuabile nelle nuove tabelle la quota che è prevista quale risarcimento della lesione fisica e quella concernente la lesione psichica, essendo ciascuna voce risarcitoria percentuale onnicomprensiva di entrambe le alterazioni. Il compito dell interprete nella liquidazione del danno biologico c.d. «dinamico» è di scomporre il valore punto tabellare individuando il danno relativo alla menomazione fisica e a quella psichica, per poi accertare la componente del danno biologico psichico statico, al fine di potere operare la maggiorazione percentuale del danno biologico psichico c.d. dinamicoin relazione alle ulteriori compromissioni che, in base alla valutazione dell interprete, non sono ricomprese nel danno biologico psichico c.d. statico. Appare evidente l aleatorietà ed arbitrarietà di un tale criterio risarcitorio non essendo individuabili all interno delle percentuali risarcitorie tabellari le percentuali riferentesi all una (danno biologico fisico) o all altra (danno biologico psichico) menomazione e all interno dell ultima voce la componente «statica». Sarebbe opportuno che le tabelle di prossima emanazione chiarissero, per ciascuna voce, i vari addendi in modo da facilitare il compito dell interprete ed evitare interpretazioni e letture difformi delle diverse componenti di ciascuna voce percentuale tabellare che porterebbero a differenti valutazioni e diverse liquidazioni di lesioni similari. Viene anche aggravato il compito del medico-legale costretto non solo a valutazioni medico-legale di sua stretta competenza al fine di accertare l entità delle menomazioni, ma anche a valutazioni incidenti sugli aspetti dinamico-relazionali che, oltre a non essere di sua specifica competenza, potrebbero essere resi non attuabili dalla impossibilità per il consulente di poter autonomamente accertare, se non in baseaidocumentiprodottiedallerisultanzedicausa,taliulteriorimenomazioni,e riportandosi a nozioni di comune esperienza che ben poco hanno a che vedere con la valutazione tecnica specifica affidata al medico-legale che, quindi, deve accomunare alla specifica competenza tecnica anche le doti innate o le tecniche acquisite dello psicologo e dell assistente sociale. Non appare neanche utile e produttivo, per motivi di economia processuale, disporre due consulenze, affidando ad un medico-legale l accertamento delle entità delle menomazione fisica ed allo psicologo o assistente sociale l accertamento delle ulteriori ripercussioni delle lesioni sulla sfera psichica del danneggiato, potendo essere delegato tale ultimo compito allo stesso medico legale che ha fatto l anamnesi del danneggiato ed è in grado di riferire, con sufficiente attendibilità, delle ripercussioni psiche delle lesioni fisiche sulla vita ed esistenza del danneggiato. responsabilità civile e previdenza n P. 561

14 82 DANNO NON PATRIMONIALE Solamente nei casi più gravi potrebbe essere disposta una Consulenza collegiale alfinediaccertareladiversaemaggiormenterilevanteincidenzadellelesionisu specifici aspetti dinamico-relazionali personali e, quindi, soggettivi, del danneggiato. Le tabelle prevedono, inoltre, la quantificazione del danno biologico c.d. statico e la maggiorazione del danno biologico c.d. dinamico, in relazione alla percentuale invalidante e non per tipologia di lesione che può essere differente a parità di percentuale invalidante e con effetti diversi in relazione alle condizioni soggettive del danneggiato ed alla sua incidenza concreta sulle abitudini di vita del soggetto leso. Limitare la possibilità di aumento percentuale soggettivizzato alla sola incidenza rilevante della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali personali, escludendo quelli soggettivi ulteriori e l ulteriore incidenza negativa delle lesioni sulle attività quotidiane costituirebbe violazione del principio costituzionale della integrale liquidazione di tutti danni alla persona nella sua dimensione non solo fisica ma anche psichica ed esistenziale. Il nuovo Codice delle assicurazioni prevede, ai fini della stessa sussistenza del danno biologico, che la lesione della integrità psicofisica della persona sia «suscettibile di accertamento medico-legale», riproponendo la medesima dizione già utilizzata nella prima definizione di danno biologico (l. n. 57/2001), ribadendo la necessità che la menomazione dell integrità psicofisica debba essere accertata in base ai criteri valutativi della medicina legale. Occorre, tuttavia, puntualizzare l esatta portata di tale espressione, dovendosi escludere che essa possa significare la necessità assoluta di disporre, in corso di causa, una consulenza medico-legale per l accertamento del danno biologico. Nel caso in cui le parti, infatti, siano d accordo sulla entità della menomazione o il giudice ritenga di poterla determinare in base alla documentazione prodotta, quale peritus peritorum, il danno biologico potrà essere riconosciuto e liquidato anchesenzaricorrereadunasuperfluaconsulenzatecnicad ufficio. Non occorre neanche un accertamento attuale del danno biologico, nel caso di lesioni di non rilevante entità ove non residuino più, all epoca dell accertamento giudiziale, postumi permanenti, come nel caso di una «capocciata» contro strutture interne del veicolo i cui effetti, generalmente, svaniscono in un breve arco temporale, purché sia possibile effettuare una valutazione medico-legale, ex post, in base a concreti elementi probatori di valutazione (es: certificato del medico curante, del pronto soccorso di un ospedale, prova testimoniale). Occorre, cioè, aifinidelriconoscimentodeldannobiologico, chelamenomazione della integrità psicofisica sia vagliata in base ai criteri della medicina legale, dovendosi escludere la sussistenza e quindi il risarcimento del danno biologico ogni qual volta non si riscontri una danno alla persona ontologicamente esistente in baseatalescienza. Ovviamente ciò non esclude, in tali casi, la autonoma risarcibilità di danni non rientranti sotto la nozione di danno biologico (es: morale, esistenziale) ove ne sussistano le condizioni ed i presupposti di legge e venga riconosciuta la loro sussistenza. Ai sensi dell art. 148, comma 3, c.d.a. «il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell impresa». Un delicato problema può porsi nel caso in cui il danneggiato rifiuti,invece,di sottoporsi a tali accertamenti. È da escludere che possa essere costretto con la forza, mediante l esecuzione specifica di un obbligo di fare, a sottoporsi a trattamenti sanitari o visite mediche. Tuttavia dal rifiuto ingiustificato del danneggiato di sottoporsi a tali accertamenti potranno essere tratti dal giudice argomenti di prova contrari al danneggiato, essendo necessaria al cooperazione del danneggiato nella accertamento del danno biologico da parte delle Compagnie. P. 562 responsabilità civile e previdenza n

15 DANNO NON PATRIMONIALE 8 2 La legge non determina alcuna sanzione e tantomeno la perdita del risarcimento, ma tale comportamento appare suscettibile di valutazione negativa per il danneggiato ai fini della determinazione della percentuale del danno biologico, non riconoscendosi gli asseriti danni ulteriori rispetto a quelli obiettivamente emersi, risultanti e non contestati dall Assicuratore La nozione di danno biologico ex nuovo Codice delle assicurazioni La nozione di danno biologico legislativamente prevista dal nuovo Codice delle assicurazioni, sia pure ai soli effetti delle tabelle risarcitorie delle micro e macro lesioni è diversa dalla definizione, giurisprudenziale, ma generale ed estesa, della Corte di Cassazione che qualifica il danno biologico quale danno non patrimoniale «complesso» che comprende l invalidità fisica + psichica + la vita di relazione + il danno estetico + la capacità lavorativa generica + il danno sessuale + il danno edonistico, ma non comprende l «incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato», categorie più ampie del danno alla vita di relazione (6). Venute meno le limitazioni risarcitorie del danno non patrimoniale in base alla interpretazione costituzionalmente orientata dell art c.c., sono anche mutate le esigenze che stavano alla base dell accorpamento di tali ulteriori voci all interno del danno biologico, costituite dalla loro generale risarcibilità anche in mancanza di fatto reato, giovandosi della unitarietà di tali voci di danno, all interno del grande contenitore costituito dal danno biologico, senza distinguere ciò che era limitato alla sfera della salute, risarcibile senza limitazioni ex art. 32 Cost. ed altre lesioni che, pur essendo tutelate dall art. 2 Cost., tuttavia erano escluse, in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 186/1984, dalla tutela integrale accordata solamente al danno biologico (7). La Corte costituzionale, nella sentenza n. 233/2003 da una definizione diversa di danno biologico, qualificandolo come danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell interesse, costituzionalmente garantito, dell integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.) (8). (6) La Corte d Appello di Milano scorpora dal danno biologico il danno alla capacità lavorativa generica (App. Milano, 30 maggio 2005, n. 1425, ined.). Sulla opportunità di scorporare dal danno biologico, danno non patrimoniale, la capacità lavorativa generica che, attenendo alla capacità di produzione di reddito futuro, va qualificata quale danno patrimoniale, Chindemi, Danno biologico e capacità lavorativa generica: un binomio da sciogliere?, in questa Rivista, 2005, 640. L orientamento consolidato della Cassazione ritiene, invece, nella nozione di danno biologico, siano ricompresse tutte le ipotesi di danno «non reddituale», e cioè i danni estetici, quelli alla vita di relazione, i danni da riduzione della capacità lavorativa generica che, secondo al S.C., costituisce la lesione di un generico modo di essere del soggetto e non attiene al piano della concreta produzione di reddito, Cass. civ., 15 dicembre 2000, n , in Ass., 2001, 129, e per ultima, Cass. civ., 6 agosto 2004, n , ined. (7) Non è necessario, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, che la responsabilità dell autore del fatto illecito sia stata accertata in un procedimento penale, in quanto l interpretazione conforme a Costituzione dell art c.c. (Corte cost., n. 233/2003) comporta che il riferimento al reato contenuto nell art. 185 c.p. comprende tutte le fattispecie corrispondenti nella loro oggettività all astratta previsione di una figura di reato, con la conseguente possibilità che, ai fini civili, la responsabilità sia ritenuta per effetto di una presunzione di legge, Cass., 3 marzo 2004, n. 4359, in Arch. giur. circ. sin., 2004, 729. Alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex art c.c. non ostano né la mancanza di un accertamento in concreto della colpa dell autore del danno (tutte le volte in cui essa venga ritenuta sussistente in base ad una presunzione di legge, quale quella di cui all art c.c.), né la inqualificabilità del fatto dannoso in termini di reato se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato, Cass. civ., 6 agosto 2004, n ; Cass. civ., 1 giugno 2004, n , in Arch. giur. circ. sin., 2004, (8) La Consulta nella sentenza n. 233/2003 delinea il nuovo sistema risarcitorio affermando «che può dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale riguardato dall art c.c., si identificherebbe col danno morale soggettivo. In due recentissime pronunce (Cass. civ., 31 maggio 2003, nn e 8828), che hanno l indubbio pregio di ricondurre a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona, viene, in- responsabilità civile e previdenza n P. 563

16 82 DANNO NON PATRIMONIALE Tale definizione è diversa dalla definizione legislativa di danno biologico prevista nel nuovo Codice delle assicurazioni, che ingloba anche l «incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato». La Consulta ha elaborato una tripartizione risarcitoria del danno non patrimoniale che comprende oltre al danno biologico come sopra definito, anche il «danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d animo della vittima... e il danno, spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona» (9). Viene specificato dalla stessa Consulta, ai fini della tripartizione risarcitoria del danno non patrimoniale, che il danno biologico va qualificato «in senso stretto». La legge prevede espressamente che la menomazione dell integrità psicofisica debba essere accertata in base ai criteri valutativi della medicina legale e, sotto il profilo logico, solo tale menomazione dovrebbe essere ricompresa in tale figura di danno, con esclusione, quindi, delle altre voci di danno cui fa riferimento la Corte di Cassazione (danno alla vita di relazione, estetico, sessuale, da incapacità lavorativa generica, alla serenità familiare) ed a cui corrisponde, anche se non con rigore concettuale «l incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali» inglobati nella nozione di danno biologico dal nuovo Codice delle assicurazioni. La nozione di danno biologico operata dalla Cassazione è più ampia sia rispetto alla nozione ex lege di danno biologico, sia pure limitata al campo della Assicurazione obbligatoria RCA, e la nozione della Corte Costituzionale. Ove trattasi di risarcimento non tabellare, quindi conseguente a menomazioni diverse da quelle conseguenti a sinistro stradale, le ulteriori voci allo stato, ancora ricomprese nel danno biologico, ben possono trovare autonomia risarcitoria, senza confondersi all interno del danno biologico. Resta aperto il problema di fondo se convivere con un doppio binario liquidatorio, limitato il primo ai sinistri derivanti dalla circolazione stradale e dei natanti ed esteso il secondo a tutti le ulteriori tipologie di sinistri oppure cercare una unica definizionepertuttiisinistrianchealfinediassicurareuniformitàliquidatoria. fatti, prospettata, con ricchezza di argomentazioni nel quadro di un sistema bipolare del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale un interpretazione costituzionalmente orientata dell art c.c., tesa a ricomprendere nell astratta previsione del norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti la persona. E dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell interesse, costituzionalmente garantito, dell integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia, infine, il danno, speso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona» (Corte cost., n. 233/2003). La sentenza della Corte cost., 11 luglio 2003, n. 233, è stata commentata, tra gli altri, da Ziviz, Il nuovo volto dell art c.c., in questa Rivista, 2003, 1036; Navarretta, La Corte Costituzionale e il danno alla persona «in fieri», in Foro it., 2003, 2272; Bona, Il danno esistenziale bussa alla porta e la Corte Costituzionale apre (verso il «nuovo» art c.c.), Cricenti, Una diversa lettura dell art c.c., Ponzanelli, La Corte Costituzionale si allinea con la Corte di Cassazione, Procida Mirabelli Di Lauro, Il sistema di responsabilità civile dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 233/2003, tutte in Danno resp., (9) Sul nuovo sistema risarcitorio del danno non patrimoniale, dopo gli interventi della Corte di cassazioneedellacortecostituzionaledel2003,tragli altri, Bona-Monateri, Il nuovo danno non patrimoniale, Milano, 2004; Franzoni, Fatti illeciti, artt. 2043, , in Commentario c.c. Scialoia- Branca, Libro quarto - delle obbligazioni- titolo IX, dei fatti illeciti - Supplemento, Bologna;Ponzanelli (a cura di), Il «nuovo» danno non patrimoniale, Padova, 2004; Berti-Peccenini-Rossetti, I nuovi danni non patrimoniali, Milano, 2004; Navarretta (a cura di), I danni non patrimoniali. Lineamenti sistematici e guida alla liquidazione, Milano, 2004; Castronovo, Il danno alla persona tra essere e avere, in Danno resp., 2004, 237; Scalisi, Il danno esistenziale: la «svolta» della Suprema Corte di Cassazione avallata «quasi in simultanea» dalla Corte Costituzionale, innuova giur. civ. comm., 2004, 58; Tucci, Danno non patrimoniale, valori costituzionali e diritto vivente, indanno resp., 2004, 701; Franzoni, Il nuovo corso del danno non patrimoniale, incontratto impr., 2003, 1292; Gazzoni, L art c.c. e la Corte Costituzionale: la maledizione colpisce ancora, inquestarivista, 2003, P. 564 responsabilità civile e previdenza n

17 DANNO NON PATRIMONIALE 8 2 Inglobato il danno esistenziale nel danno biologico nelle tabelle delle micro e macro lesioni tale accorpamento non dovrebbe essere esteso alle altre lesioni non derivanti dalla circolazione stradale, ritenendosi opportuna la tripartizione dei danni propugnata dalla Corte Costituzionale, nel caso in cui le tabelle risarcitorie dovessero essere ritenute insufficienti a risarcire l integrale danno alla persona del danneggiato. Infatti, con la tripartizione risarcitoria adottata dalla Corte Costituzionale, vi è sempre la possibilità di risarcire autonomamente il danno esistenziale e il danno da lesioni di altri valori costituzionali che consente al giudice, nell ambito dell unitaria voce costituita dal danno non patrimoniale di procedere all integrale liquidazione del danno alla persona ricorrendo alla liquidazione correttiva di un danno insufficientemente quantificato, con l aggiunta di tali ulteriori voci di danno, non per duplicarne le voci, ma per liquidarlo nella sua giusta valenza, ove la liquidazione tabulare risulti inadeguata, evitando di ricorrere a pronunce di rimessione ala Corte costituzionali o di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (10). La difficoltà di generalizzare la nozione di danno biologico prevista dal Nuovo Codice delle Assicurazioni e di adottare in via generale le nuove tabelle va individuata nella possibile limitazione risarcitoria di danni complessi che abbiano provocato anche compromissioni gravi di natura esistenziale che rischiano di essere conglobate, con conseguente irrisarcibilità, nell unitario danno biologico, liquidato automaticamente su base tabellare e che rischiano di non trovare adeguata tutela risarcitoria. Né l aggiornamento annuale, «con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall ISTAT», potrà condurre ad effettiva equità gli importi risarcitori previsti, accentuando anzi l inadeguatezza risarcitoriaperloscartotrainflazioneeffettivaequellaconvenzionale. Ove, invece, trovino, comunque, in concreto, ristoro tutti i pregiudizi effettivamente subiti dal danneggiato, i diversi criteri risarcitori non incidono sull effettività del risarcimento del danno non patrimoniale che addirittura ben può anche essere inglobato in un unica voce, come propugnato dalla stessa Consulta, purché risulti agevole all interprete individuare gli addendi che la compongono al fine di consentite la valutazione di congruità al giudice superiore di merito o di legittimità, nei limiti dei rispettivi giudizi. 3. DANNO ESISTENZIALE E DANNO MORALE I) Il Nuovo Codice delle Assicurazioni non disciplina il risarcimento del danno morale ed esistenziale, anche se la definizione legislativa di danno biologico ricomprende anche il danno esistenziale. Operato il riconoscimento della categoria generale del danno esistenziale da parte della Consulta e da gran parte della giurisprudenza di merito, il Nuovo Codice delle Assicurazioni ha operato anch esso il riconoscimento implicito del danno esi- (10) La lettura costituzionalmente orientata dell art c.c. va tendenzialmente riguardata non già come occasione di incremento generalizzato delle poste di danno (e mai come strumento di duplicazione di risarcimento degli stessi pregiudizi), ma soprattutto come mezzo per colmare le lacune nella tutela risarcitoria della persona, che va ricondotta al sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, quest ultimo comprensivo del danno biologico in senso stretto (configurabile solo quando vi sia una lesione dell integrità psico-fisica secondo i canoni fissati dalla scienza medica), del danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso (il cui ambito resta esclusivamente quello proprio della mera sofferenza psichica e del patema d animo) nonché dei pregiudizi, diversi ed ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto. Ne deriva che, nella liquidazione equitativa dei pregiudizi ulteriori, il giudice, in relazione alla menzionata funzione unitaria del risarcimento del danno alla persona, non può non tenere conto di quanto già eventualmente riconosciuto a titolo di danno morale soggettivo, pure esso risarcibile, quando vi sia la lesione di un tale tipo di interesse, anche se il fatto non sia configurabile come reato, Cass. civ., 31 maggio 2003, n. 8827, cit. responsabilità civile e previdenza n P. 565

18 82 DANNO NON PATRIMONIALE stenziale (definito quale «incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato»), salvo poi conglobarlo nella nozione di danno biologico con liquidazione tabellare indifferenziata (11). Tale accorpamento appare criticabile quanto al metodo ed agli effetti liquidatori, ma sotto il profilo concettuale realizza il riconoscimento, quale voce risarcitoria, sia pure non autonoma all interno di una diversa voce di danno (danno biologico), del pregiudizio esistenziale, col malcelato proposito di operare una «livella» risarcitoria all interno del danno biologico in cui confluisce il danno esistenziale, con il pericolo già paventato di insufficienza del risarcimento tabellare ai fini del ristoro di tutti i danni subiti dal soggetto leso (12). Sotto il profilo concettuale non appare corretto liquidare il danno esistenziale e il danno da lesione di altri diritti costituzionalmente garantiti nell ambito del danno biologico; vi è infatti una diversità ontologica tra le varie voci di danno biologico ed esistenziale che conduce alla negazione di un rapporto di immedesimazione organica dell ultimo nel primo (13) Ciò che non convince, inoltre, sotto il profilo pratico, nell accorpamento del danno biologico-esistenziale nel Nuovo Codice delle Assicurazioni è il pericolo di non pervenire ad una equa liquidazione dei danni subiti dalla vittima, attraverso la valutazione tabellare unitaria del danno biologico e dell entità e delle ripercussione negative sulla personalità del soggetto offeso. Invece nel sistema risarcitorio propugnato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 233 del luglio 2003, anche sull orientamento espresso nelle pronunce della Corte di Cassazione (Cass., 31 maggio 2003, n e 8828), basato sul sistema bipolare (danno patrimoniale e danno non patrimoniale), il danno esistenziale ha trovato riconoscimento, quale «danno derivante dalla lesione di altri, diversi dal danno biologico, interessi di rango costituzionale inerenti alla persona» (14). (11) Sulla controversa figura del danno esistenziale elaborata dalla «Scuola Triestina», Cendon- Ziviz, Il risarcimento del danno esistenziale, Milano, 2003; Cendon, Nondisolasalutevivel uomo, inriv. crit.dir.priv., 1999, 567; Bona, vocedanno esistenziale, indigesto IV ed., Disc. priv., sez. civ., Aggiornamento; Ziviz,Verso un altro paradigma risarcitorio, inil danno esistenziale.una nuova categoria della responsabilità civile, a cura di Cendon-Ziviz, Milano, 2000; Monateri-Bona-Oliva, Il nuovo danno alla persona, Milano, 1999; Ziviz, La tutela risarcitoria della persona. Danno morale e danno esistenziale, Milano, Critica, sotto vari profili, tale voce di danno la «Scuola Pisana», Busnelli, Il danno alla persona al giro di boa, in questa Rivista, 2003, 237; Ponzanelli, Sei ragioni per escludere il risarcimento del danno esistenziale, indanno e resp., 2000, 693; Navarretta, Il danno non patrimoniale tra solidarietà e tolleranza, inquestarivista., 2001, 789. Evidenzia le tensioni esistenti in dottrina sull ampiezza del danno non patrimoniale, Ponzanelli, Le tre voci di danno non patrimoniale: problemi e prospettive (Relazione tenuta al Convegno di studi sul tema «Il nuovo sistema dei danni non patrimoniali», Bari, 24 ottobre 2003). (12) Sulla necessità di valorizzare il modello bipolare (danno patrimoniale - danno non patrimoniale) attraverso una precisa definizione della funzione degli artt e 2059 c.c., nel quadro di una rappresentazione generale del sistema di responsabilità civile idonea a comprendere ogni forma di danno (non soltanto patrimoniale) e ogni tipo di riparazione (in denaro e in forma specifica). Procida Mirabelli Di Lauro, Morte e resurrezione di una teoria generale e monocentrica della responsabilità civile, inriv. crit. dir. priv., 2003, 615. (13) La Giurisprudenza di legittimità, dopo avere enunciato i principi di cui alle sentenze della Cass., 31 maggio 2003, n e 8828, ribaditi dalla Corte cost., 11 luglio 2003, n. 233, ha proseguito sul nuovo corso del danno non patrimoniale anche se ancora permangono incertezze, in relazione ai criteri risarcitori adottati nelle singole fattispecie, soprattutto per quanto concerne l individuazione della terza voce di danno non patrimoniale costituita dalla lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti. Altro innovativo principio espresso dalla Cassazione nel maggio 2003 ritiene che, alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex artt c.c. e 185 c.p., non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell autore del danno se essa, come nel caso di cui all art c.c., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato, Cass. civ., 12 maggio 2003, nn. 7281, 7282 e (14) La Corte di Cassazione ritiene che «nel vigente assetto dell ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione che, all art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell uomo, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona, non esaurendosi esso nel danno morale soggettivo»; la S.C. chiarisce che «il danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non è soggetto, ai fini della risarcibilità, P. 566 responsabilità civile e previdenza n

19 DANNO NON PATRIMONIALE 8 2 Quanto alla natura giuridica dei danni biologico ed esistenziale, la stessa Corte Costituzionale (sentenza n. 233/2003) attribuisce al danno biologico natura di danno non patrimoniale, aderendo alla interpretazione della Corte di Cassazione che auspica una definitiva collocazione del danno biologico nell alveo del danno non patrimoniale (15). L obiettivo di una uniforme liquidazione del danno in caso di lesioni simili non è stato, peraltro, sempre raggiunto ed a volte appare anche iniqua in quanto, nel caso di lesioni concernenti arti o organi diversi, quindi con incidenza diversa sulla funzionalità del soggetto leso, appare non eticamente, oltre che giuridicamente, corretto riconoscere lo stesso importo risarcitorio, anche a parità di età, in quanto il punto tabellare uniforme, anche se determinato in base a parametri medico-legali prefissati, non sempre tiene conto dei diversi risvolti psicologici e della diversa incidenza della lesione a seconda delle pregresse condizioni fisiche e psichiche del soggetto leso. Il giudice, nella determinazione del danno diverso da quello derivante da sinistri stradali, non è, però, obbligato a far ricorso al criterio tabellare. Non può, in altri termini, privarsi il giudice della facoltà di determinare l entità del danno in base a criteri diversi rispetto a quello della liquidazione tabellare, nei casi non previsti per legge, facendo riferimento alle entità e gravità delle lesioni e ricorrendo, quindi, al «criterio equitativo» di liquidazione del danno, che consente di «modulare» il risarcimento tenendo conto di tutte le particolarità della fattispecie (16). al limite derivante dalla riserva di legge correlata all art. 185 c.p., e non presuppone, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacché il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della Legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale», Cass. civ., 31 maggio 2003, nn e 8828, pubblicata su tutte le principali riviste giuridiche tra cui, ex plurimis, in questa Rivista, 2003, 675, con note Cendon, Anche se gli amanti si perdono l amore non si perderà. Impressioni di lettura su Cass. civ., n. 8828/2003; Ziviz, E poi non rimase nessuno; Bargelli, Danno non patrimoniale e interpretazione costituzionalmente orientate dell art c.c., in Nuova giur. civ. comm., 2004, 232, con nota di Scarpello; Busnelli, Chiaroscuri d estate.la Corte di Cassazione e il danno alla persona, Ponzanelli, Ricomposizione dell Universo non patrimoniale: le scelte della Corte di Cassazione, entrambeindanno e resp., 2003, 816; Franzoni, Il danno non patrimoniale, il danno morale: una svolta per il danno alla persona, incorr. giur., 2003, 1017; Navarretta, Danni non patrimoniali:il dogma infranto e il nuovo diritto vivente, inforo it., 2003, I, (15) La responsabilità aquiliana va ricondotta nell ambito della bipolarità prevista dal codice vigente tra danno patrimoniale (art c.c.) e danno non patrimoniale (art c.c.), e il danno non patrimoniale deve essere risarcito non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche nei casi di lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti, poiché il danno biologico, quale danno alla salute, rientra a pieno titolo, per il disposto dell art. 32 Cost., tra i valori della persona umana considerati inviolabili dalla Costituzione, la cui tutela è apprestata dall art c.c., e non dall art c.c., che attiene esclusivamente alla tutela dei danni patrimoniali, Cass. civ., 12 dicembre 2003, n in Nuova giur. civ. comm., 408, con nota di Negro. (16) Nel giudizio di equità da parte del giudice di pace, venendo in gioco una equità cosiddetta formativa o sostitutiva della norma di diritto sostanziale, non opera la limitazione del risarcimento del danno non patrimoniale ai soli casi determinati dalla legge, fissata dall art c.c., sia pure nell interpretazione costituzionalmente corretta di tale disposizione. Ne consegue che il giudice di pace, nell ambito del solo giudizio di equità, può disporre il risarcimento del danno non patrimoniale anche fuori dei casi determinati dalla legge e di quelli attinenti alla lesione dei valori della persona umana costituzionalmente protetti, sempre che il danneggiato abbia allegato e provato (sia pure attraverso presunzioni, secondo i principi generali) il pregiudizio subito (essendo da escludere che il danno non patrimoniale rappresenti una conseguenza automatica dell illecito); Il Giudice di pace, per lo stesso principio di non vincolatività della norma ordinaria sostanziale, può ritenere di non liquidare il danno morale soggettivo anche in ipotesi in cui astrattamente lo stesso sia risarcibile a norma dell art c.c., se a questa conclusione porta il principio di equità elaborato per la decisione della fattispecie concreta. Resta invece escluso che il giudice di pace, nel giudizio secondo equità, possa ritenere non risarcibile il danno non patrimoniale da lesione di un valore della persona costituzionalmente protetto, poiché in questo caso sarebbe violata la norma costituzionale di riferimento, al rispetto della quale egli è, in ogni caso, tenuto, Cass. civ., 18 novembre 2003, responsabilità civile e previdenza n P. 567

20 82 DANNO NON PATRIMONIALE Il giudice, in mancanza di una norma cogente, può continuare a far riferimento, ai fini della quantificazione del danno da lesioni diverse da quelle derivanti da sinistri stradale, alle singole tabelle adottate dai Tribunali, discostandosi dalla valutazione tabellare ex lege prevista per le sole lesioni conseguenti a sinistri stradali. Tuttavia, a fini di uniformità risarcitoria, potrebbero anche adottarsi, quali tabelle di riferimento per le lesioni non ricomprese nella liquidazione tabellare, anche le tabelle di legge, essendo facoltà del giudice, nella quantificazione del danno biologico far ricorso ad uno oppure ad altro criterio di liquidazione, purché adeguatamente motivato. La liquidazione tabellare, ove si riconosca l automaticità della stessa in base ai punti invalidanti, per il carattere vincolante legato ai parametri di valutazione, ha per effetto di delegare a terzi ed in particolare al medico-legale l entità del risarcimento, ancorato alla percentuale invalidante accertata ed a cui difficilmente il giudice potrà discostarsi, abdicando così al proprio primigenio compito di determinare, in base alle specificità del caso concreto, l entità del risarcimento, essendo anche vincolato, per le tabelle risarcitorie ex lege, dalla percentuale massima di aumento. Il criterio preferibile per la liquidazione del danno biologico da «macropemanente», non derivante da sinistro stradale, è quello «misto» che considera, come primo parametro risarcitorio, quello tabellare, con un successivo adeguamento in base allo stesso meccanismo previsto dal Nuovo Codice delle Assicurazioni in base alle «condizioni soggettive» del danneggiato, che consentirebbe di commisurare l entità del risarcimento del danno biologico non a rigidi parametri prefissati, ma alle peculiarità del caso specifico, senza la rigidità del limite massimo di aumento percentuale. La «base» omogenea risarcitoria eviterebbe disparità di trattamento tra danni simili che potrebbe verificarsi, invece, nel caso di liquidazione puramente equitativa. II) Ulteriore problematica concerne la possibilità di liquidare il danno morale in una percentuale del danno biologico (17). Il Nuovo Codice delle Assicurazioni nulla prevede per il danno morale, in relazione al quale, da parte dei Tribunali, continuano ad applicarsi gli usuali parametri liquidatori commisurati, per lo più, ad una percentuale variabile da un terzo alla metà del danno biologico complessivamente liquidato (18). Ove tale percentuale di aumento dovesse essere considerata quale «base» per assicurare l uniforme liquidazione dei danni ulteriori, potrebbe essere favorevolmente valutata. Nel caso in cui dovesse essere, invece, considerata satisfattiva comunque, dell ulteriore danno subito dalla vittima ne va rilevata l inadeguatezza risarcitoria (19). n , in questa Rivista, 2004, 653, con nota di Irti. (17) Si precisa da parte della S.C. che il danno non patrimoniale non può essere identificato soltanto con il danno morale soggettivo, costituito dalla sofferenza contingente e dal turbamento dell animo transeunte, determinati dal fatto illecito integrante reato, ma va inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all art. 185 c.p., Cass. civ., 15 gennaio 2005, n. 729, ined. Si evidenzia anche che il danno morale, che attiene alla lesione della integralità morale della persona umana, è ontologicamente autonomo rispetto al danno biologico, e pertanto non può essere considerato come un minus rispetto ad esso, con la conseguenza che la quantificazione automatica del danno morale come quota del danno biologico al quale il primo si accompagna è illogica e potenzialmente riduttiva, Cass. civ., 23 maggio 2003, n (18) Il ricorso al criterio della determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno morale, in una frazione dell importo riconosciuto per il risarcimento del danno biologico, non è illegittimo, a condizione che si tenga conto delle peculiarità del caso concreto, effettuando la necessaria personalizzazione del criterio alla specifica situazione, ed apportando, se del caso, i necessari correttivi, senza che la liquidazione del danno sia rimessa ad un puro automatismo, Cass. civ., 25 maggio 2004, n , in Danno resp., 2004, 1065, con nota di Ramaccioni; Cass. civ., 27 aprile 2004, n. 7980, in Danno resp., 2004, 962, con nota di Ponzanelli. (19) È censurabile in sede di legittimità, in tema di determinazione del danno morale, l esercizio del potere equitativo del giudice di merito solo quando P. 568 responsabilità civile e previdenza n

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