sentenza - ricorrente -
|
|
- Aureliana Ferrero
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 S E N TENZA N ANNO 2008 R E P U B BLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E ZIONE PRIMA CIVILE C o mposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: D o tt. CRISCUOLO Alessandro - Presidente D o tt. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere D o tt. BONOMO Massimo - rel. Consigliere D o tt. SALME' Giuseppe - Consigliere D o tt. FITTIPALDI Onofrio - Consigliere h a pronunciato la seguente: sul ricorso proposto da: sentenza D.F., a vvocato rappresentato e d i feso d a se stesso, e l e ttivamente d o miciliato in Roma, via Monserrato 64, presso l'avv. Tommaso Arachi; contro - ricorrente - D '.MA., e lettivamente d o miciliata in R o ma, viale Giulio Cesare 71, p resso l'avv. V i to N anna, rappresentata, e difesa dall'avv. L IBERTI L U IGI giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - a vverso la sentenze d ella Corte d'appello d i B a ri n. 5 22/04, depositata l ' il giugno 2004; 1
2 u dita l a relazione della causa svolta n e lla pubblica udienza del dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO; u dito l'avv. Liberti per la parte controricorrente, che ha concluso, in via p rincipale, p e r l'inammissibilità d el ricorso e, i n subordine, per i l rigetto; u dito i l P.M., i n persona d el S o stituto P rocuratore Generale D o tt. C A L IENDO Giacomo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. S volgimento del processo C on sentenza depositata l' il Tribunale di Trani pronunciava il d i vorzio tra D.F. e D'.Ma., a ffidando i d ue figli minori al padre, con d i ritto di visita per la madre. L a Corte d 'appello di B a ri, c o n sentenza n. 993 del , i n a ccoglimento d ell'impugnazione d ella D'., a ffidava i figli minori alla madre, regolava le visite del padre e poneva a carico di quest'ultimo un contributo mensile per il mantenimento dei figli. In virtù di questa sentenza, notificata in forma esecutiva, l a D '., i n timato p recetto, chiedeva al giudice d e ll'esecuzione, ai sensi d ell'art c.p.c., l a determinazione d elle modalità dell'esecuzione, i n tendendo conseguire l 'attuazione dell'affidamento d ei figli, che i l p a d re continuava a tenere con sè. A l l 'udienza fissata p e r la comparizione delle p a rti, il D. p roponeva o p posizione, contestando che l a sentenza /01 p o tesse q u alificarsi titolo esecutivo e chiedendo la sospensione della procedura. S o spesa l 'esecuzione, l 'opposizione e ra a ccolta con sentenza del , e ssendosi ritenuto che l a sentenza p o sta a fondamento d ell'esecuzione n on fosse di condanna e pertanto non costituisse titolo e secutivo, essendo stata impugnata con ricorso per cassazione. C on sentenza d epositata l ' 11 giugno 2004, l a Corte d'appello di Bari, p ronunciando sull'impugnazione proposta dalla D '., i n totale riforma d ella sentenza di p rimo g rado, rigettava l ' opposizione all'esecuzione, ritenendo che la citata sentenza n. 993/01 fosse i mmediatamente e secutiva. Osserva va la C o rte territoriale, tra l ' altro: a ) che l a sentenza d ella quale e ra s tata chiesta l'attuazione non e ra n è d i chiarativa nè costitutiva, ma a veva i n vece una p o rtata p recettiva, a ffidando i figli minori a d uno d e i coniugi in contesa; b ) che l ' a ttestazione d e l cancelliere in ordine alla non e secutività della sentenza di secondo grado, su cui la formula sarebbe stata apposta per e rrore, d o veva ritenersi di dubbia l egittimità e che i l rilascio di una seconda c opia della sentenza stessa in forma esecutiva, dopo il p a ssaggio in giudicato p e r i l superamento del vaglio d ella cassazione, e ra legittimo ai sensi dell'art c.p.c., ricorrendo un giusto motivo, e 2
3 n o n i mpediva di considerare notificata i n forma e secutiva la p rima copia. A vverso l a sentenza d ' appello D.F. h a p roposto ricorso p e r cassazione sulla base di due motivi. D '.Ma. h a resistito con controricorso, d epositando una memoria i llustrativa. Motivi della decisione 1. L ' e ccezione d i i mprocedibilità d e l ricorso p e r tardività del deposito, formulata d a lla controricorrente n ella memoria, è i n fondata, e ssendo il ricorso stato spedito per posta alla Cancelleria della Corte il 20 o ttobre , entro il termine d i venti giorni dalla notifica stabilito d a ll'art. 369 c.p.c.. 2. C on i l p r i mo mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta violazione d ell'art. 360 c.p.c., n. 5, per i n sufficiente e contraddittoria motivazione i n ordine a ll'esecutorietà o meno d e lla sentenza posta a fondamento d ell'intrapresa esecuzione degli obblighi di fare e di consegna. S i sostiene che l a C o rte d 'appello d i B a ri a veva e rrato n el ritenere e secutiva la sentenza n. 9 93/2001 d ella stessa C o rte, p o sta a fondamento dell'intrapresa e secuzione degli obblighi di fare e di consegna, sul p resupposto che trattavasi d i sentenza d i secondo g rado, e secutiva p e r l egge, e non ritenendo al contrario l a stessa sentenza c o stitutiva di un d i ritto (all'affidamento) in capo alla D'., che modificava lo status p reesistente, e per l 'effetto e secutivo, solo a l suo p a ssaggio in giudicato, all'epoca non verificatosi per la p e ndenza di un ricorso per cassazione. 3. Il motivo non è fondato. V a p remesso che nel p resente g i udizio non è i n contestazione l ' e speribilità d e lla p rocedura d i cui all'art. 612 c.p.c., per l ' e secuzione forzata d i p rovvedimenti d i a ffidamento di minori, bensì la possibilità d i p rocedere a tale e secuzione, in via p rovvisoria, i n b a se ad una p ronuncia a d o ttata dal giudice d i secondo g rado, ma impugnata con ricorso per cassazione. Tale pronuncia, secondo il ricorrente, non comportando u n a condanna, ma e ssendo costitutiva di u n d i ritto del genitore a ll'affidamento, non sarebbe suscettibile di esecuzione forzata in via provvisoria. Osserva, p e rò, il Collegio che la decisione del giudice d i a ffidare u n figlio minore ad uno d ei due g enitori n on ha natura costitutiva, in relazione a d un p reteso d iritto d e l g e nitore a vedersi riconosciuto tale a ffidamento, ma i n tegra una misura adottata a tutela dell'esclusivo i n teresse morale e materiale della prole, a fronte del quale la posizione 3
4 d ei g e nitori non si configura come d i ritto, ma come "munus" (Cass. 22 g iugno 1999 n. 6312, 19 aprile 2002 n. 5714). Quando il g i udice ritiene n e cessario, n e ll'interesse d e lla p role, che l ' a ffidamento passi da u n genitore a ll'altro, il p rovvedimento che d i spone i n tal senso, per trovare a ttuazione in modo spontaneo, h a b i sogno della collaborazione del genitore p rivato d e ll'affidamento, il q u ale dovrebbe consegnare il minore al nuovo affidatario. S e ciò n on a vviene, si rende n e cessario procedere in via e secutiva (ai sensi d ella L. n. 898 del 1970, a rt. 6, comma 1 0, come sostituito dalla L. n. 7 4 d e l , art. 11, all'attuazione d ei p rovvedimenti relativi a ll'affidamento della prole provvede il giudice di merito). N el caso in e same - in cui l a C o rte di a ppello a veva modificato l ' a ffidamento dei figli minori (dal p a d re a lla madre) con u n a sentenza che a veva definito il giudizio di secondo g rado - l a D '. h a fatto ricorso a l giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 612 c.p.c.. L ' opposizione all'esecuzione p roposta dal D. era stata a ccolta dal g iudice d i primo grado, il q uale, senza e saminare q uestioni d i competenza, a veva ritenuto che la sentenza p o sta a fondamento d ell'esecuzione non fosse "di condanna", ma costitutiva, e pertanto non costituisse titolo esecutivo, e ssendo stata i mpugnata con ricorso p e r cassazione. L a C o rte d 'appello, i n vece, con la sentenza i mpugnata in questa sede h a rigettato l 'opposizione e scludendo correttamente, alla l u ce d ei p rincipi sopra e n unciati, che l a sentenza posta a base dell'esecuzione fosse di n a tura costitutiva, ritenendo che a vesse, i n vece, u n a p o rtata i mmediatamente p recettiva. Non sussistevano, quindi, o stacoli a ll'esecutività p e r l e gge della sentenza d i secondo g rado, restando i rrilevante, a quel fine, la proposizione del ricorso per cassazione. 4. C on i l secondo motivo i l ricorrente d e nuncia violazione e falsa a p plicazione di norme d i diritto in ordine all'applicabilità a lla fattispecie d e lla p revisione normativa di cui a gli a rtt , 475 e c.p.c.. S i d e duce che e rroneamente la Corte d ' a ppello a veva considerato valida l'esecuzione i n trapresa dalla D '. senza u n valido titolo e secutivo, come statuito d agli a rticoli citati. Sulla sentenza n o tificata a l D. i n forma e secutiva i l la formula e ra stata a p posta i llegittimamente, come riconosciuto dalla C ancelleria centrale d e lla stessa Corte d ' appello, che a veva a ttestato la n on e secutività della sentenza d i secondo g rado e l ' e rronea apposizione d ella formula.solo d u e anni d opo, il , a l passaggio i n g iudicato della sentenza, d o po l a d e cisione d ella Corte d i C a ssazione, la D'. a veva o ttenuto copia della sentenza in forma esecutiva. 4
5 5. Nemmeno questo motivo merita accoglimento. C o me si è detto a p roposito d ell'esame del p recedente motivo di ricorso, l a decisione d el giudice d i a ppello sull'affidamento d ei figli minori è, per sua natura, suscettibile di e secuzione forzata ed è a n che i mmediatamente esecutiva. N e d e riva l a p iena validità del titolo e secutivo posto a base d el p rocedimento i niziato dalla D '., mentre è i rrilevante l a diversa i ndicazione successivamente fornita dal cancelliere i n o rdine a lla ritenuta e r roneità d ell'apposizione d ella formula esecutiva, e ssendo tale i ndicazione in contrasto con la valutazione e ffettuata in sede g iudiziaria. 6. Il ricorso deve essere, pertanto,rigettato. L e spese del g iudizio di cassazione, l iquidate come nel d i spositivo, vanno poste a carico del ricorrente in ragione della soccombenza. N on sussistono l e condizioni per a ccogliere l a richiesta d ella controricorrente d i condanna del D. al risarcimento d ei danni e x art. 9 6 c.p.c., - p e r a sserita colpa g rave consistente n ell'assoluto difetto nel ricorso p e r cassazione di o gni elemento d i logicità, d i razionalità e d i motivazione - considerato che l a tesi del ricorrente è comunque basata su a rgomentazioni g i u ridiche, le quali a vevano anche trovato a ccoglimento in primo grado. P.Q.M. L a C o rte r igetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro ,00 per onorari e d E u ro 200,00 p e r e sborsi, oltre alle spese g e nerali ed accessori di l egge. C o sì deciso in Roma, il 27 febbraio D epositato in Cancelleria il 17 aprile
Suprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
DettagliCorte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale
Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 1 Num. 15131 Anno 2015 Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA Relatore: CAMPANILE PIETRO Data pubblicazione: 20/07/2015 sul ricorso proposto da: AGENZIA DEL TERRITORIO SENTENZA Rappresentata
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18573 Anno 2014 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: D'ASCOLA PASQUALE Data pubblicazione: 03/09/2014 ORDINANZA sul ricorso 14690-2012 proposto da: NAPOLITANO PAOLO NPLPLA78L04L259I,
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 16757 Anno 2015 Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: MAISANO GIULIO Data pubblicazione: 12/08/2015 SENTENZA sul ricorso 11235-2014 proposto da: CALVANI MARZIA C.F. CLVMRZ273D68H901V,
DettagliControversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero
Controversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero A cura di CDL Roberto Cristofaro Lo speciale rito Fornero è istituito dalla riforma del lavoro per l utilizzo nelle controversie relative
DettagliR E P U B BLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E ZIONE PRIMA CIVILE
S E N TENZA N. 10810 AN N O 2008 R E P U B BLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E ZIONE PRIMA CIVILE C o mposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: D o tt. CRISCUOLO
DettagliIl Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO
Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandra Bottan Griselli dott. Francesco Venier Presidente; Giudice dott. Mimma Grisafi Giudice
DettagliAPPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ.
APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ. CASS. CIV., SEZ. III, 11 GIUGNO 2012, N. 9432. Ai fini della ammissibilità dell'appello per le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliRIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,
RIFORMA DELLA LEGGE PINTO Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, riforma la legge Pinto (L. n. 89/2001) per l indennizzo per la durata del processo. Le nuove disposizioni
Dettaglih a pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:
C ass. civ. Sez. III, 06-06-2008, n. 15030 R E P U B BLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E ZIONE TERZA CIVILE C o mposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: D o tt.
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 16952 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Data pubblicazione: 19/08/2015 SENTENZA sul ricorso n. 16812/09 proposto da: La Dolce Arte S.n.c.
Dettaglidomiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso l'avvocato
E inammissibile l'intervento del padre naturale nel giudizio di disconoscimento della paternità Cassazione civile sez. I 08 febbraio 2012 n. 1784 La Corte di Cassazione con questa recente sentenza (n.
DettagliInfiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale:
Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale: Anche se di proprietà esclusiva risponde il condominio in persona dell amministratore L art. 1126 cod. civ. Lastrici solari
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE. Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO - Consigliere -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCESCO FELICETTI - Presidente - Oggetto DIRITTI
DettagliCassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo
Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2917 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 13/02/2015 SENTENZA sul ricorso 5632-2010 proposto da: AIPA SPA in persona del Presidente
DettagliIL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO
IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA
N. 01763/2010 REG.SEN. N. 00879/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 4574 Anno 2015 Presidente: CAPPABIANCA AURELIO Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 06/03/2015 SENTENZA sul ricorso iscritto proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona
DettagliIl rapporto di lavoro dipendente non si dimostra con fax e cellulare (Cassazione sez. VI civile, Sentenza 30 luglio 2012 n. 13594) commento e testo
Il rapporto di lavoro dipendente non si dimostra con fax e cellulare (Cassazione sez. VI civile, Sentenza 30 luglio 2012 n. 13594) commento e testo La previdenza:it D.T. ha convenuto la Warsterner Italia
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
kiò REPUBBLICA ITALIANA _ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 783 44 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Domenico Chindemi Presidente Dott. Liana Zoso
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ESENTE DA REGISTRAZIONE Al SENSI DEL D.P.R. 26/411956 N. 131 TAB. ALL. B. - N.5 MATERIA TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA 2221. 1 5 Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE
DettagliSuprema Corte di Cassazione. Sezione III. sentenza 15 ottobre 2015, n. 20889
REPUBBLICA ITALIANA Suprema Corte di Cassazione Sezione III sentenza 15 ottobre 2015, n. 20889 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente
DettagliCass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 13-11-2014, n. 24258 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE
Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 13-11-2014, n. 24258 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
DettagliSTUDIO LEGALE Avv. Antonella Nigro
L irregolarità della notifica dell atto di precetto e l opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. di Antonella Nigro L opposizione agli atti esecutivi è disciplinata dall'art. 617 del Codice di
Dettaglicontro nei confronti di
N. 02187/2009 REG.SEN. N. 01327/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 2187/2009 (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015 CHESSA S.R.L tra GAIAS GIUSEPPE AUTOTRASPORTI e ATTORE CONVENUTO Oggi 18 febbraio 2016 innanzi al dott. Cinzia Caleffi,
DettagliTRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
DettagliCORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza
Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Intitolazione: ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - Agevolazioni ex art. 19 legge
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 17434 Anno 2015 Presidente: ROSELLI FEDERICO Relatore: MANNA ANTONIO Data pubblicazione: 02/09/2015 SENTENZA sul ricorso 4419-2014 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
DettagliCORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 12 03 2014 N 5691
CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 12 03 2014 N 5691 Agevolazioni fiscali benefici per l acquisto della prima casa abitazione non di lusso secondo i parametri di cui al D.M. 2/8/1969 disposizione dell art. 10
DettagliIl fallimento italiano delle società trasferite all estero
Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.
DettagliCommissione Tributaria Provinciale di Enna sezione terza sent. n. 140 del 2010
ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 01/04/2010 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/29248-commissione-tributaria-provinciale-di-ennasezione-terza-sent-n-140-del-2010 Autore: sentenza Commissione Tributaria
DettagliCORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 03 02 2014 N 2261
CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 03 02 2014 N 2261 Imposta di registro acquisto prima casa acquisto avvenuto a seguito di sentenza sostitutiva di contratto non concluso ex art. 2932 C.C. agevolazioni richiesta
DettagliSezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)
Studio Legale Celotti www.studiolegalecelotti.it CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006 (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DettagliDIFFERENTE TUTELA PER ORFANI E INVALIDI IN CASO DI LICENZIAMENTO RIDUZIONE PERSONALE sente.cass. 30 ottobre 2012, n. 18645 commento e testo
DIFFERENTE TUTELA PER ORFANI E INVALIDI IN CASO DI LICENZIAMENTO RIDUZIONE PERSONALE sente.cass. 30 ottobre 2012, n. 18645 commento e testo Colaci.it Si richiama la sentenza della Corte di Cassazione sotto
Dettaglicontro per l'annullamento
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliN O T I F I C A. Nel corso del procedimento, nel procedimento cautelare
Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti. E sufficiente la consegna di una sola copia dell atto,
DettagliSuprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 24 aprile 2014, n. 9301
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 24 aprile 2014, n. 9301 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 19259 Anno 2013 Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: FILABOZZI ANTONIO Data pubblicazione: 20/08/2013 SENTENZA sul ricorso 1859-2011 proposto da: CAZZOLA CARLO CZZCRL46A14D969V,
DettagliCass. civ. Sez. II, Sent., 25/02/2014, n. 4489 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE
Cass. civ. Sez. II, Sent., 25/02/2014, n. 4489 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE LAVORO SENTENZA I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
AULA 'A' F. d t C V. r 04354. _d MAR. 2015 c. 4.45 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 305742011 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. Reg.Dec. N. 2172 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso in
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) D E C I S I O N E
N.741/ 2008 Reg. Dec. N. 8062 Reg. Ric. Anno 2007 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
Dettaglipresso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto
DettagliNotificazioni e comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata
Notificazioni e comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata Cassazione civile, sezione lavoro, 2 luglio 2014, n. 15070. Presidente Lamorgese. Relatore Tria. Notificazioni e comunicazioni - Comunicazione
DettagliTRIBUNALE DI... Ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione ex. art. 155ter c.c.
TRIBUNALE DI... Ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione ex art. 155ter c.c. Il sig.... nato a... il... e residente in... Via... n.... è rappresentato e difeso per mandato a margine
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 17433 Anno 2015 Presidente: ROSELLI FEDERICO Relatore: MANNA ANTONIO Data pubblicazione: 02/09/2015 SENTENZA sul ricorso 30301-2011 proposto da: VASQUEZ SANTOS DAYELIN C.F. VZQDLN75T70Z504W,
Dettagli====================== TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI In nome del popolo italiano
/RUGLQDQ]DVHQWHQ]DODSULPDGHO7ULEXQDOHSHULPLQRUHQQLGL1DSROLFKHDIIURQWDLOSUREOHPDGHOOD FRPSHQ]D GHO JLXGLFH PLQRULOH LQ WHPD GL DIILGR FRQGLYLVR q VWDWD UHGDWWD GDO 3UHVLGHQWH 9LFDULR GU 6HUHQD %DWWLPHOOLHG
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO. sentenza
Data 22/05/2013 Ente giudicante CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO Numero 12583 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO ha pronunciato la seguente:
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5628/2009 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 3179 ANNO 2009 DECISIONE (resa
DettagliDiritto Processuale Civile. L Appello
Diritto Processuale Civile L Appello L'appello nell'ordinamento civile è un mezzo di impugnazione ordinario, disciplinato dagli Artt. 339 e ss c.p.c,, e costituisce il più ampio mezzo di impugnazione,
DettagliIL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE SPECIFICO: IL CD. RITO FORNERO
IL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE SPECIFICO: IL CD. RITO FORNERO La Riforma Fornero (L. n. 92/2012) introduce importanti novità in tema di licenziamenti e del processo del lavoro, delineando all art. 1 commi
DettagliSENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l intervento dei signori magistrati:
Dettaglicontro per l'ottemperanza
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO II Tribunale di Bergamo in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente
DettagliASSEGNO ALL'EX CONIUGE. ACCERTAMENTO REDDITI E PATRIMONIO
ASSEGNO ALL'EX CONIUGE. ACCERTAMENTO REDDITI E PATRIMONIO DELLE PARTI CASS. CIV., SEZ. I, 4 NOVEMBRE 2010, N. 22501. In tema di scioglimento del matrimonio, nella disciplina dettata dall'art. 5 l. n. 898/70,
DettagliA) OPPOSIZIONI CARTELLE ESATTORIALI
Contributo unificato, diritti di copia, indennità ex art. 30 t.u. spese di giustizia e imposta di registro nei procedimenti, in materia di sanzioni amministrative, di opposizione alle cartelle esattoriali,
DettagliTRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e
TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall Avv. ********* e dall Avv. ************** ed elettivamente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai Sigg.: Dott. Antonella NUOVO Presidente Dott. Geo ORLANDINI
Dettagli«La divulgazione di immagini in un processo, se irrilevante per il giudizio, comporta. Integra violazione della normativa sulla riservatezza
«La divulgazione di immagini in un processo, se irrilevante per il giudizio, comporta una violazione delle norme sulla riservatezza» (Cassazione civile sez. III, 11 settembre 2014, n.19172) persona fisica
Dettagliwww.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. /09 R.A.C.C. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati: dott. Alessandra BOTTAN PRESIDENTE dott. Gianfranco
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO DOTT. SERGIO SENTENZA
SEZIONE N 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE I PISA riunita con l'intervento dei Signori: SEZIONE 1 REG.GENERALE N 655/09 UIENZA EL 20/11/2009 ore 09:00
DettagliCORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 05 02 2014 N 2597
CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 05 02 2014 N 2597 Condono fiscale ex art. 9 legge 289/2002 condono tombale elisione dei debiti fiscali inoperatività sui crediti ha pronunciato la seguente: SENTENZA REPUBBLICA
DettagliDIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.
Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.1 AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA SERVIZI DI PREFETTURA
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 05040/2013REG.PROV.COLL. N. 06705/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A ha pronunciato la presente IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
DettagliDETERMINAZIONE N D.S.G. 00532-2013 DEL 08/03/2013. N Det. IV 00020-2013 del AVVOCATURA. Dirigente o Funzionario Responsabile: OTTAVIO CARPARELLI
COPIA CITTA DI FASANO DETERMINAZIONE N D.S.G. 00532-2013 DEL 08/03/2013 N Det. IV 00020-2013 del AVVOCATURA DIREZIONE: AVVOCATURA Dirigente o Funzionario Responsabile: OTTAVIO CARPARELLI Responsabile del
DettagliSENTENZA CORRENTISTA DANNEGGIATO; - RICORRENTE -
Data 04/10/2011 Ente giudicante CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE TERZA Numero 20292 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE ha pronunciato la seguente:
Dettaglift..,. 't" - ..,.ffi;*.,,, T pronunziato la t}g*it?é(t 4s..", ', ' t,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIAIIO TRIBUNALE DI NOVARA La Di.ssa Alessandra Danieli, in funzione di Giudice del Lavoro. ha guente SENTENZA ft..,. 't" - 4s..",..,.ffi;*.,,, T se-p,t"f ', '
DettagliIL PROCESSO AMMINISTRATIVO (aggiornato alla L. 205/2000)
IL PROCESSO AMMINISTRATIVO (aggiornato alla L. 205/2000) LA GIURISDIZIONE CFR. CORTE COSTITUZIONALE, 6 LUGLIO 2004, N. 204 (reperibile su www.cortecostituzionale.it ): illegittimità costituzionale dell
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1998.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6289/04REG.DEC. N. 9672 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1998 ha pronunciato la seguente decisione sul ricorso
DettagliSUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI CIVILE. Ordinanza 2 dicembre 2010, n. 24526
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolo VITTORIA Dott. Francesco Maria FIORETTI Dott. Francesco FELICBTTI Dott. Renato RORDORF Dott. Stefano
DettagliSEPARAZIONE DEI CONIUGI. PROVVEDIMENTI RELATIVI AI FIGLI
SEPARAZIONE DEI CONIUGI. PROVVEDIMENTI RELATIVI AI FIGLI MAGGIORE ETÀ. CASS. CIV., SEZ. I, 22 NOVEMBRE 2010 N. 23590. Il diritto del coniuge separato di ottenere dall'altro coniuge un assegno per il mantenimento
DettagliAppello contro il decreto di approvazione o di reiezione del Concordatoù L appello è previsto e disciplinato dall art 183 LF che non è stato modificato dalla riforma. Esso stabilisce che: contro la sentenza
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
te Civile Sent. Sez. 6 Num. 4891 Anno 2015 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: MANNA FELICE Data pubblicazione: 11/03/2015 SENTENZA sul ricorso 23027-2013 proposto da: BISCARI OTELLO BSCTLL55L01M082B,
DettagliINDICE. Prefazione...p.
INDICE Prefazione...p. XV 1 Richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Rigetto per sopravvenuto provvedimento di espulsione... 1 Rigetto dell istanza di rinnovo del permesso
Dettagliper l'esecuzione del giudicato
Page 1 of 5 N. 00200/2012 REG.PROV.COLL. N. 01069/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha
Dettagli«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it
«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Dott. Petti Giovanni Battista - Presidente - Dott. Spagna Musso Bruno - Consigliere - Dott. Vivaldi Roberta
DettagliEmilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese. Il nuovo procedimento di separazione e divorzio
Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese Il nuovo procedimento di separazione e divorzio Testo vigente Testo in vigore dal 1 marzo 2006 Art. 706. Forma della domanda. La domanda di separazione
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 05193/2015REG.PROV.COLL. N. 07885/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliCORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 11 02 2014 N 3068
CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 11 02 2014 N 3068 Immobili classa mento atto di classamento motivazione caratteristiche Immobili classa mento atto di classamento comproprietari litisconsorzio necessario
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.
N. 00866/2014REG.PROV.COLL. N. 09003/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliSENTENZA N. 355 ANNO 2005
SENTENZA N. 355 ANNO 2005 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente - Fernanda CONTRI Giudice - Guido NEPPI MODONA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
N. 02225/2015 REG.PROV.COLL. N. 02709/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliComune di Valmadrera, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Anghileri, con domicilio eletto presso Ercole Romano in Milano, viale Bianca Maria 23;
N. 01571/2013 REG.PROV.COLL. N. 02629/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 6 25/01/2012 13.16 N. 00095/2012REG.PROV.COLL. N. 01694/2008 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.981/04 Reg.Dec. N. 11380 Reg.Ric. ANNO 1998 DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA
AnniBtfro ut*flem 202,1/1 4. 3028/2007 Cron. 2o 2,9 Rep. 263-7 Ud. 12/6/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri
DettagliASSEGNO AL CONIUGE SEPARATO.
ASSEGNO AL CONIUGE SEPARATO. CASS. CIVILE, SEZ. I, 25 NOVEMBRE 2010, N. 23968. Non può disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento senza la prova del miglioramento del tenore di vita dell'ex moglie
DettagliRISOLUZIONE N. 119 /E
RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione
DettagliNota a Cassazione, sez. lavoro, n. 9925 del 5 maggio 2011 Pres. Lamorgese; Rel. Stile; LA GENERICA MOTIVAZIONE DEL RECESSO EQUIVALE ALLA MATERIALE
Nota a Cassazione, sez. lavoro, n. 9925 del 5 maggio 2011 Pres. Lamorgese; Rel. Stile; Pm (conforme) Destro. LA GENERICA MOTIVAZIONE DEL RECESSO EQUIVALE ALLA MATERIALE OMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DEI
Dettagliwww.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: 2240-9823
«La riforma forense parla chiaro: il voto numerico non basta più ad assolvere l obbligo di motivazione in sede di correzione degli elaborati all esame di abilitazione per gli avvocati» (Tar Lazio, sez.
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 2 Num. 8824 Anno 2015 Presidente: BUCCIANTE ETTORE Relatore: SCALISI ANTONINO Data pubblicazione: 30/04/2015 SENTENZA sul ricorso 23330-2009 proposto da: PASCUCCI EMANUELA PSCMNL58S44H501F,
Dettagli