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1 S E N TENZA N ANNO 2008 R E P U B BLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E ZIONE PRIMA CIVILE C o mposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: D o tt. CRISCUOLO Alessandro - Presidente D o tt. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere D o tt. BONOMO Massimo - rel. Consigliere D o tt. SALME' Giuseppe - Consigliere D o tt. FITTIPALDI Onofrio - Consigliere h a pronunciato la seguente: sul ricorso proposto da: sentenza D.F., a vvocato rappresentato e d i feso d a se stesso, e l e ttivamente d o miciliato in Roma, via Monserrato 64, presso l'avv. Tommaso Arachi; contro - ricorrente - D '.MA., e lettivamente d o miciliata in R o ma, viale Giulio Cesare 71, p resso l'avv. V i to N anna, rappresentata, e difesa dall'avv. L IBERTI L U IGI giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - a vverso la sentenze d ella Corte d'appello d i B a ri n. 5 22/04, depositata l ' il giugno 2004; 1

2 u dita l a relazione della causa svolta n e lla pubblica udienza del dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO; u dito l'avv. Liberti per la parte controricorrente, che ha concluso, in via p rincipale, p e r l'inammissibilità d el ricorso e, i n subordine, per i l rigetto; u dito i l P.M., i n persona d el S o stituto P rocuratore Generale D o tt. C A L IENDO Giacomo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. S volgimento del processo C on sentenza depositata l' il Tribunale di Trani pronunciava il d i vorzio tra D.F. e D'.Ma., a ffidando i d ue figli minori al padre, con d i ritto di visita per la madre. L a Corte d 'appello di B a ri, c o n sentenza n. 993 del , i n a ccoglimento d ell'impugnazione d ella D'., a ffidava i figli minori alla madre, regolava le visite del padre e poneva a carico di quest'ultimo un contributo mensile per il mantenimento dei figli. In virtù di questa sentenza, notificata in forma esecutiva, l a D '., i n timato p recetto, chiedeva al giudice d e ll'esecuzione, ai sensi d ell'art c.p.c., l a determinazione d elle modalità dell'esecuzione, i n tendendo conseguire l 'attuazione dell'affidamento d ei figli, che i l p a d re continuava a tenere con sè. A l l 'udienza fissata p e r la comparizione delle p a rti, il D. p roponeva o p posizione, contestando che l a sentenza /01 p o tesse q u alificarsi titolo esecutivo e chiedendo la sospensione della procedura. S o spesa l 'esecuzione, l 'opposizione e ra a ccolta con sentenza del , e ssendosi ritenuto che l a sentenza p o sta a fondamento d ell'esecuzione n on fosse di condanna e pertanto non costituisse titolo e secutivo, essendo stata impugnata con ricorso per cassazione. C on sentenza d epositata l ' 11 giugno 2004, l a Corte d'appello di Bari, p ronunciando sull'impugnazione proposta dalla D '., i n totale riforma d ella sentenza di p rimo g rado, rigettava l ' opposizione all'esecuzione, ritenendo che la citata sentenza n. 993/01 fosse i mmediatamente e secutiva. Osserva va la C o rte territoriale, tra l ' altro: a ) che l a sentenza d ella quale e ra s tata chiesta l'attuazione non e ra n è d i chiarativa nè costitutiva, ma a veva i n vece una p o rtata p recettiva, a ffidando i figli minori a d uno d e i coniugi in contesa; b ) che l ' a ttestazione d e l cancelliere in ordine alla non e secutività della sentenza di secondo grado, su cui la formula sarebbe stata apposta per e rrore, d o veva ritenersi di dubbia l egittimità e che i l rilascio di una seconda c opia della sentenza stessa in forma esecutiva, dopo il p a ssaggio in giudicato p e r i l superamento del vaglio d ella cassazione, e ra legittimo ai sensi dell'art c.p.c., ricorrendo un giusto motivo, e 2

3 n o n i mpediva di considerare notificata i n forma e secutiva la p rima copia. A vverso l a sentenza d ' appello D.F. h a p roposto ricorso p e r cassazione sulla base di due motivi. D '.Ma. h a resistito con controricorso, d epositando una memoria i llustrativa. Motivi della decisione 1. L ' e ccezione d i i mprocedibilità d e l ricorso p e r tardività del deposito, formulata d a lla controricorrente n ella memoria, è i n fondata, e ssendo il ricorso stato spedito per posta alla Cancelleria della Corte il 20 o ttobre , entro il termine d i venti giorni dalla notifica stabilito d a ll'art. 369 c.p.c.. 2. C on i l p r i mo mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta violazione d ell'art. 360 c.p.c., n. 5, per i n sufficiente e contraddittoria motivazione i n ordine a ll'esecutorietà o meno d e lla sentenza posta a fondamento d ell'intrapresa esecuzione degli obblighi di fare e di consegna. S i sostiene che l a C o rte d 'appello d i B a ri a veva e rrato n el ritenere e secutiva la sentenza n. 9 93/2001 d ella stessa C o rte, p o sta a fondamento dell'intrapresa e secuzione degli obblighi di fare e di consegna, sul p resupposto che trattavasi d i sentenza d i secondo g rado, e secutiva p e r l egge, e non ritenendo al contrario l a stessa sentenza c o stitutiva di un d i ritto (all'affidamento) in capo alla D'., che modificava lo status p reesistente, e per l 'effetto e secutivo, solo a l suo p a ssaggio in giudicato, all'epoca non verificatosi per la p e ndenza di un ricorso per cassazione. 3. Il motivo non è fondato. V a p remesso che nel p resente g i udizio non è i n contestazione l ' e speribilità d e lla p rocedura d i cui all'art. 612 c.p.c., per l ' e secuzione forzata d i p rovvedimenti d i a ffidamento di minori, bensì la possibilità d i p rocedere a tale e secuzione, in via p rovvisoria, i n b a se ad una p ronuncia a d o ttata dal giudice d i secondo g rado, ma impugnata con ricorso per cassazione. Tale pronuncia, secondo il ricorrente, non comportando u n a condanna, ma e ssendo costitutiva di u n d i ritto del genitore a ll'affidamento, non sarebbe suscettibile di esecuzione forzata in via provvisoria. Osserva, p e rò, il Collegio che la decisione del giudice d i a ffidare u n figlio minore ad uno d ei due g enitori n on ha natura costitutiva, in relazione a d un p reteso d iritto d e l g e nitore a vedersi riconosciuto tale a ffidamento, ma i n tegra una misura adottata a tutela dell'esclusivo i n teresse morale e materiale della prole, a fronte del quale la posizione 3

4 d ei g e nitori non si configura come d i ritto, ma come "munus" (Cass. 22 g iugno 1999 n. 6312, 19 aprile 2002 n. 5714). Quando il g i udice ritiene n e cessario, n e ll'interesse d e lla p role, che l ' a ffidamento passi da u n genitore a ll'altro, il p rovvedimento che d i spone i n tal senso, per trovare a ttuazione in modo spontaneo, h a b i sogno della collaborazione del genitore p rivato d e ll'affidamento, il q u ale dovrebbe consegnare il minore al nuovo affidatario. S e ciò n on a vviene, si rende n e cessario procedere in via e secutiva (ai sensi d ella L. n. 898 del 1970, a rt. 6, comma 1 0, come sostituito dalla L. n. 7 4 d e l , art. 11, all'attuazione d ei p rovvedimenti relativi a ll'affidamento della prole provvede il giudice di merito). N el caso in e same - in cui l a C o rte di a ppello a veva modificato l ' a ffidamento dei figli minori (dal p a d re a lla madre) con u n a sentenza che a veva definito il giudizio di secondo g rado - l a D '. h a fatto ricorso a l giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 612 c.p.c.. L ' opposizione all'esecuzione p roposta dal D. era stata a ccolta dal g iudice d i primo grado, il q uale, senza e saminare q uestioni d i competenza, a veva ritenuto che la sentenza p o sta a fondamento d ell'esecuzione non fosse "di condanna", ma costitutiva, e pertanto non costituisse titolo esecutivo, e ssendo stata i mpugnata con ricorso p e r cassazione. L a C o rte d 'appello, i n vece, con la sentenza i mpugnata in questa sede h a rigettato l 'opposizione e scludendo correttamente, alla l u ce d ei p rincipi sopra e n unciati, che l a sentenza posta a base dell'esecuzione fosse di n a tura costitutiva, ritenendo che a vesse, i n vece, u n a p o rtata i mmediatamente p recettiva. Non sussistevano, quindi, o stacoli a ll'esecutività p e r l e gge della sentenza d i secondo g rado, restando i rrilevante, a quel fine, la proposizione del ricorso per cassazione. 4. C on i l secondo motivo i l ricorrente d e nuncia violazione e falsa a p plicazione di norme d i diritto in ordine all'applicabilità a lla fattispecie d e lla p revisione normativa di cui a gli a rtt , 475 e c.p.c.. S i d e duce che e rroneamente la Corte d ' a ppello a veva considerato valida l'esecuzione i n trapresa dalla D '. senza u n valido titolo e secutivo, come statuito d agli a rticoli citati. Sulla sentenza n o tificata a l D. i n forma e secutiva i l la formula e ra stata a p posta i llegittimamente, come riconosciuto dalla C ancelleria centrale d e lla stessa Corte d ' appello, che a veva a ttestato la n on e secutività della sentenza d i secondo g rado e l ' e rronea apposizione d ella formula.solo d u e anni d opo, il , a l passaggio i n g iudicato della sentenza, d o po l a d e cisione d ella Corte d i C a ssazione, la D'. a veva o ttenuto copia della sentenza in forma esecutiva. 4

5 5. Nemmeno questo motivo merita accoglimento. C o me si è detto a p roposito d ell'esame del p recedente motivo di ricorso, l a decisione d el giudice d i a ppello sull'affidamento d ei figli minori è, per sua natura, suscettibile di e secuzione forzata ed è a n che i mmediatamente esecutiva. N e d e riva l a p iena validità del titolo e secutivo posto a base d el p rocedimento i niziato dalla D '., mentre è i rrilevante l a diversa i ndicazione successivamente fornita dal cancelliere i n o rdine a lla ritenuta e r roneità d ell'apposizione d ella formula esecutiva, e ssendo tale i ndicazione in contrasto con la valutazione e ffettuata in sede g iudiziaria. 6. Il ricorso deve essere, pertanto,rigettato. L e spese del g iudizio di cassazione, l iquidate come nel d i spositivo, vanno poste a carico del ricorrente in ragione della soccombenza. N on sussistono l e condizioni per a ccogliere l a richiesta d ella controricorrente d i condanna del D. al risarcimento d ei danni e x art. 9 6 c.p.c., - p e r a sserita colpa g rave consistente n ell'assoluto difetto nel ricorso p e r cassazione di o gni elemento d i logicità, d i razionalità e d i motivazione - considerato che l a tesi del ricorrente è comunque basata su a rgomentazioni g i u ridiche, le quali a vevano anche trovato a ccoglimento in primo grado. P.Q.M. L a C o rte r igetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro ,00 per onorari e d E u ro 200,00 p e r e sborsi, oltre alle spese g e nerali ed accessori di l egge. C o sì deciso in Roma, il 27 febbraio D epositato in Cancelleria il 17 aprile

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