CONCESSIONE PER LA COSTITUZIONE DI SERVITU' DI ELETTRODOTTO. inscritto nei ruoli del Distretto di sono personalmente comparsi:
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- Nicola Tortora
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1 CONCESSIONE PER LA COSTITUZIONE DI SERVITU' DI ELETTRODOTTO. L'anno ed il giorno del mese di in Via innanzi a me Dott. Notaio alla residenza di inscritto nei ruoli del Distretto di sono personalmente comparsi: - il che dichiara di agire in quest'atto a nome e per conto e quale procuratore di Enel Distribuzione Società per Azioni, società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede in Roma, Via Ombrone, 2, capitale sociale Euro interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al numero , R.E.A , C.F. e P.I , nella sua qualità di Responsabile di Zona Genova tale costituito ed a quanto infra autorizzato in forza di procura autenticata nelle firme dal Notaio di..in data. numero di repertorio, di raccolta, registrata a in data, che per copia conforme all'originale trovasi allegata (al presente atto sotto la lettera " ") ad atto a mio rogito in data numero e trascritto ivi il attestando e certificando esso Procuratore che detta procura è tuttora valida ed efficace per non essere mai stata revocata; - il Signor, di professione, nato a il domiciliato per la carica nel Palazzo comunale sito in,, che dichiara di agire in quest'atto a nome e per conto e quale del Comune di Sestri Levante codice fiscale n, munito di poteri necessari per quanto infra in forza di deliberazione del n comunale del che a quest'atto si allega sotto la lettera previa dispensa nella lettura avutane dai Comparenti; - il Signor, di professione, nato a il,domiciliato in, C.F., il quale interviene ed agisce, nel presente atto, in nome e
2 per conto della società Immobiliare Nazionale S.R.L. Detti Signori Comparenti in seguito per brevità denominati rispettivamente ENEL, Parte Concedente, Parte Concessionaria, della cui identità personale io Notaio sono certo, previa rinuncia, col mio consenso, all'assistenza dei testi a quest'atto, avendo i requisiti di Legge. Premesso che a) la Parte Concedente ha autorizzato la Parte Concessionaria a realizzare un complesso edilizio a destinazione mista residenziale, commerciale e box, in Vico Gromolo; b) la Parte Concessionaria ha richiesto all'enel l allacciamento del proprio complesso a destinazione mista residenziale, commerciale e box, di nuova realizzazione in Vico Gromolo; c) l ENEL, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, esercisce nel Comune di Sestri Levante, Vico Gromolo, un impianto di distribuzione dell'energia elettrica, in funzione del quale ha necessità di installare le apparecchiature di una cabina per la trasformazione dell'energia in bassa tensione, nonché addurre le condutture elettriche di collegamento della cabina alle proprie reti; d) nel fabbricato a destinazione mista residenziale, commerciale e box in Vico Gromolo realizzato dalla Parte Concessionaria, non è stato possibile reperire un idoneo locale da adibire a cabina elettrica di trasformazione, ed in ogni caso la previsione di una nuova cabina Enel va a soddisfacimento anche dell interesse pubblico teso ad incrementare nella zona le dotazioni necessarie per una futura migliore distribuzione dell energia elettrica; e) il Comune di Sestri Levante, su richiesta della concessionaria, per quanto sopra ed a tal fine ha localizzato uno spazio idoneo in propria proprietà ed ha autorizzato alla stessa Parte Concessionaria la realizzazione di un locale, da adibire a cabina elettrica di
3 trasformazione, in parte quale opera di urbanizzazione primaria ed in parte prevalente, in quanto eccedente le esigenze del complesso di cui alla superiore premessa a), quale opera di interesse pubblico e generale all interno di un volume preesistente collocato al di sotto della scala soggetta a pubblico transito che collega Vico Gromolo alla copertura del torrente omonimo; f) la Parte Concedente si è dichiarata disponibile a mettere a disposizione di Enel - nella predetta qualità - detto locale (Distinto al N.C.E.U. del Comune censuario di Sestri Levante al foglio, particella, subalterno ), affinché possano esservi installate le apparecchiature cui sopra è fatto riferimento, nonché le condutture elettriche di collegamento della cabina alle proprie reti; g) le Parti concordano che la Parte Concessionaria - a fronte di quanto sopra - assumerà l obbligo di sostenere tutti gli oneri e tutte le spese inerenti, conseguenti e/o connessi alla realizzazione dell'impianto ed alla successiva manutenzione del locale che lo alloggia, sia di carattere ordinario sia di carattere straordinario, nessuno escluso od accettato. Tutto ciò premesso fra i predetti comparenti si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 La premessa di cui sopra vale patto. Art. 2 La Parte Concedente - esclusivamente per le motivazioni rappresentate dianzi - costituisce sopra il proprio locale di cui in premessa ed a favore degli impianti elettrici di cui alla lettera c) servitù di elettrodotto consistente nel diritto (di ENEL) di mantenere ed esercire apparecchiature di trasformazione e di smistamento dell'energia, nonché nel diritto di passaggio delle condutture elettriche di collegamento della cabina alla rete di media e bassa tensione e delle condutture di distribuzione delle utenze. Per effetto della pattuita servitù, la
4 Società proprietaria o comunque esercente l'elettrodotto potrà installare od infiggere nel predetto locale le apparecchiature elettriche ed accessorie necessarie all'esercizio, potrà posare ed addurre al locale le condutture elettriche di cui sopra, secondo il tracciato tecnicamente più idoneo. Art. 3 Il locale ha le dimensioni interne di m x m, altezza interna m ed è individuato con contorno in tinta rossa nella planimetria dis. n 4612 in scala 1: 100 e 1:1000 che a quest'atto si allega sotto la lettera " " onde ne faccia parte integrante e sostanziale. L'accesso al locale ha luogo dalla viabilità comunale (Vico Gromolo) e dalla corte di proprietà della Parte Concessionaria (Distinta al N.C.E.U. del Comune censuario di Sestri Levante al foglio 34, particella 1524, subalterni 84 e 76). Le opere murarie costituenti il locale restano di proprietà della stessa Parte Concedente, Comune di Sestri Levante. Le apparecchiature elettriche ed accessorie mediante le quali si esercita la presente servitù sono e restano di proprietà dell'enel, che si riserva la facoltà di apportarvi eventuali modifiche. Art. 4 La realizzazione degli interventi autorizzati ed ogni garanzia in tal ordine (Premesse, lett. e - lett. g) resta ad esclusivo carico della Parte Concessionaria, successori o da questa aventi causa. Art. 5 La Parte Concessionaria costituisce sulla corte di sua proprietà (Distinta al N.C.E.U. del Comune censuario di Sestri Levante al foglio 34, particella 1524, subalterni 84 e 76), per sé, successori ed aventi causa, servitù inamovibile di elettrodotto per una larghezza di m 1,50 secondo il tracciato individuato indicativamente con una linea in tinta blu. Sulla corte sopra citata, foglio 34, particella 1524, subalterno 76, insiste già una servitù perenne di uso pubblico a favore del Comune di Sestri Levante. Art. 6
5 La Parte Concessionaria costituisce inoltre servitù di passaggio pedonale, carrabile, per le attrezzature e materiali ad ogni ora del giorno e della notte, senza formalità alcuna a favore di Enel o aventi causa, sull area contornata in tinta verde del subalterno 84, particella 1524, foglio 34) dell allegata planimetria. Su detta area, antistante il locale cabina, sarà inoltre consentita la sosta di mezzi ed il deposito temporaneo di materiali ed attrezzature per il tempo strettamente indispensabile per l esecuzione di tutte le manutenzioni. In particolare si precisa che, qualora la Parte Concessionaria installasse un cancello o altro dispositivo di limitazione per l accesso all area asservita - ferma la garanzia del permanente, libero e pubblico accesso alla scala, secondo le previsioni del presente atto - la medesima dovrà fornire all Enel o aventi causa le chiavi dello stesso che saranno custodite in apposito cassetto portachiavi da installarsi a cura della Parte Concessionaria in posizione da concordarsi preventivamente tra le parti. Art. 7 La Parte Concessionaria si obbliga altresì a curare la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria del locale nonché a sopportarne integralmente gli oneri finanziari; tale parte - inoltre - assume tutti gli altri obblighi (ed i relativi oneri finanziari) inerenti, conseguenti e/o connessi a tale servitù, ivi compresi quelli relativi alla riparazione ed alla conservazione del lastrico solare nonché del manto impermeabile come pure dell intera struttura della scala, in tutte le sue parti, oltre che alla garanzia rispetto ai terzi (specie per quanto attiene alla pubblica incolumità) resa necessaria dall esercizio della servitù e solo ad essa. Posto che l accesso al locale non è consentito, né a parte Concedente né a parte Concessionaria, Enel si impegna a comunicare tempestivamente, mediante lettera RR. a dette Parti, ogni necessità di intervento di manutenzione che non sia rilevabile dall esterno. Ove Parte Concessionaria non provveda a quanto di competenza, l'enel è autorizzata a procedere alla riparazione o rifacimento della copertura impermeabile di cui si tratta ed a eseguire direttamente i lavori strettamente necessari, dandone previa comunicazione alla Parte Concedente solo a
6 titolo di mera notizia, e alla Parte Concessionaria, successori o suoi aventi causa. La Parte Concessionaria, o suoi aventi causa, rimborserà all ENEL, o suoi aventi causa, le spese documentate sostenute. La stessa procedura si applicherà in caso di comprovata gravità e urgenza. Art. 8 La Parte Concessionaria e la Parte Concedente - per quanto possibile - si obbligano ad avvisare tempestivamente l'enel, nel caso si manifestasse il pericolo di danni alle apparecchiature installate nella cabina, mediante lettera RR. da indirizzare a Enel presso la sede indicata nel presente atto. Art. 9 L'ENEL solleva la Parte Concedente (e la Parte Concessionaria), da ogni responsabilità per eventuali danni dipendenti dall'impianto e dall'esercizio della cabina elettrica Art. 10 Sia la Parte Concedente, sia la Parte Concessionaria, in deroga a quanto disposto dal 4 comma dell'art. 122 del T.U n. 1775, si impegnano a non fare o permettere alcuna cosa che possa diminuire l'uso della servitù o renderla incomoda, o che comporti la rimozione o lo spostamento delle apparecchiature e delle condutture elettriche. Le servitù costituite col presente atto dureranno per tutto il tempo in cui l'enel, o chi per essa, avrà necessità di esercire le apparecchiature installate nel locale cabina e le relative linee facenti capo alla stessa. Cessando l'uso per il quale è stata concessa la presente servitù, il locale ritornerà gratuitamente nella piena disponibilità della Parte Concedente. Art. 11 Quale indennità per le servitù ora concesse le Parti concordano - a favore della parte Concedente - la somma di Euro 500,00 (Euro cinquecento/00) per il locale ad uso cabina elettrica e - a favore della parte Concessionaria - la somma di Euro 200,00 (Euro duecento/00), oltre imposte di legge, per le servitù di accesso e di elettrodotto, somme che vengono versate da ENEL
7 La parte Concedente e la Parte Concessionaria riconoscono di non avere più nulla a pretendere a tale titolo e rilasciano all'uopo ampia e liberatoria quietanza, acconsentendo alla trascrizione del presente atto per ogni effetto di legge e rinunciando all'ipoteca legale, con esonero del Direttore dell'ufficio del Territorio, Servizio Pubblicità Immobiliare da qualsiasi responsabilità in proposito. Le parti, in via sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consce sulle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. stesso nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione Finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, ai sensi del comma 22 dell'articolo 35 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, dichiarano: - che il prezzo come sopra convenuto è stato corrisposto mediante: - che non si sono avvalsi dell'opera d'alcun mediatore. Art. 12 La Parte Concedente dichiara di essere la legittima ed esclusiva proprietaria dell immobile sul quale viene costituita la servitù, per averlo e presta pertanto all'enel le più ampie garanzie per vizi, per evizione e per qualsiasi ragione di terzi. Art. 13 La Parte Concessionaria dichiara di essere la legittima ed esclusiva proprietaria dell immobile sul quale viene costituita la servitù, per averlo e presta pertanto all'enel le più ampie garanzie per vizi, per evizione e per qualsiasi ragione di terzi. Art. 14 La risoluzione di qualsiasi controversia riguardante il presente contratto è di competenza esclusiva dell'autorità Giudiziaria di Chiavari. Art. 15 Le spese del presente atto, nonché quelle di trascrizione sono a carico dell'enel. Ogni altro
8 onere gravante sulla proprietà asservita della Parte Concedente è assunto dalle Parte Concessionaria, restando esclusa ogni e qualsiasi rivalsa nei confronti dell'enel. Art. 16 La Parte Concessionaria ( Immobiliare Nazionale S.R.L. ) si obbliga a trasferire gli obblighi a proprio carico derivanti dal presente atto nei confronti degli acquirenti delle unità immobiliari costituenti il complesso a destinazione mista residenziale, commerciale e box, di nuova realizzazione in Vico Gromolo, con essi rimanendo, in ogni caso, obbligata in solido. La parte Concessionaria si obbliga a tenere indenne il Comune di Sestri Levante da ogni e qualsiasi spesa - anche inerente, conseguente e/o connessa a procedimento/i contenzioso/i, giudiziale/i e stragiudiziale/i, ad iniziativa di terzi - che consegua all approvazione e/o alla stipulazione del presente atto. Prima dell avvio delle opere, ed a garanzia della perfetta realizzazione di queste, la parte Concessionaria produce al Comune di Sestri Levante un deposito cauzionale, costituito in alcuna delle forme ammesse dalla legge, il cui importo deve essere almeno pari al doppio dell importo delle opere da realizzare. Detto deposito cauzionale è svincolato ad avvenuto collaudo delle opere. Vengono espressamente approvati dalla parte Concedente gli artt. 2, 3 e 10 (servitù), 14 (autorità giudiziaria competente). Vengono espressamente approvati dalla parte Concessionaria gli artt. 4, 7, 15 e 16 (oneri), 5, 6 e 10 (servitù) - 14 (autorità giudiziaria competente).
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