Allegato 3. La riforma normativa: un ipotesi di nuova legge quadro del settore

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1 Allegato 3 La riforma normativa: un ipotesi di nuova legge quadro del settore

2 Premessa Il modello di governance che viene proposto risponde ad alcuni requisiti fondamentali riconducibili al principio di sussidiarietà, attribuendo compiti e funzioni agli enti locali, laddove la loro prossimità con i cittadini e i turisti può garantire una migliore qualità dei servizi e delle prestazioni, e ai privati laddove essi possono sviluppare e migliorare le proprie capacità competitive e l attrattività della Puglia. Assegna, infatti, alla Regione, e agli assessorati competenti per materia, compiti di programmazione, indirizzo e controllo finalizzati anche ad assicurare una presenza coordinata e unitaria dell immagine della Puglia turistica in Italia e all estero, articolandola sui principali segmenti dell offerta territoriale integrata (turismo balneare, culturale, rurale, enogastronomico, ecc). Alle Province riconosce il ruolo di soggetto partecipante alla programmazione e promozione dello sviluppo turistico territoriale in una logica intersettoriale; alle competenze provinciali vengono inoltre affidati compiti di controllo su alcuni soggetti che operano nel settore. Ai Comuni sono assegnati importanti compiti di rappresentanza, di controllo settoriale, di promozione, pianificazione e gestione di servizi di accoglienza ai turisti. L aspetto più innovativo del disegno di legge proposto (di seguito DdL) è rappresentato dal ruolo riconosciuto alle Province e ai Comuni per la nascita dei seguenti nuovi organismi per la promozione e lo sviluppo turistico di ciascun territorio: - i Consorzi Turistici Territoriali (CTT), a prevalenza pubblica regionale, a cui si riconoscono ruoli importanti per la programmazione concertata e la realizzazione delle attività di valorizzazione e promozione turistica mirate a trasformare le risorse territoriali in veri e propri prodotti turistici integrati da offrire alla domanda nazionale ed internazionale; - i Sistemi Turistici Territoriali (STT) che, anche su base territoriale ridotta rispetto ai CTT, associando Enti Pubblici, Camere di Commercio, istituzioni private, associazioni di categoria e operatori turistici in forma consorziata, assolvono il compito di valorizzare i territori elevando la 2

3 qualità dell offerta e migliorando contestualmente le infrastrutture ed i servizi ; - i Sistemi Turistici di Prodotto (STP), a prevalente partecipazione privata, cui sono assegnati compiti di promozione dei prodotti territoriali, di commercializzarli e di competere sui mercati nazionali ed esteri. Si evince quindi la scelta di affidare ad organismi separati le funzioni più generali della valorizzazione del territorio rispetto a quelle più mercantili del packaging turistico e della vendita. La costituzione dei Sistemi Turistici Locali sarà formalizzata in conformità a quanto determinato dall art. 5 della Legge 135/2001 e della L.R. 1/2002. Il DdL prevede la costituzione di un Comitato di Concertazione e Programmazione Turistica, presieduto dall Assessore Regionale al Turismo, posizionato a livello intermedio consultivo e operante di concerto con gli altri assessorati competenti per materia, con gli organismi pubblici e privati rappresentativi del settore turistico; le Province ed i Comuni saranno rappresentati dalle rispettive associazioni regionali (ANCI Puglia e URP), le Camere di Commercio, dall Unione Regionale delle Camere di Commercio. Il modello di governance proposto si presenta quindi variamente articolato, portatore di interessi e competenze anche diversificate, convergenti sull obiettivo comune della ottimizzazione dell offerta turistica regionale e collegati da un filo conduttore unico costituito dalla condivisione del portale La Regione infatti conferisce importanza strategica alla funzionalità del Portale web e conseguentemente determina la obbligatorietà dell alimentazione e dell aggiornamento dei contents da parte di tutti i soggetti che partecipano alla promozione e valorizzazione dei propri territori. Ai privati, alle associazioni no-profit, agli organismi di rappresentanza degli interessi generali, alle autonomie funzionali, sono riservati compiti di rilievo sia nella concertazione dei programmi di sviluppo, sia nella predisposizione di piani e progetti per migliorare la qualità dell offerta turistica della regione. 3

4 Il DdL non obbliga formalmente all adozione di strumenti propri della programmazione negoziata ma certamente ad essi si ispira prevedendo e privilegiando nei CTT, nei STT e STP, formule compartecipative assimilabili agli accordi di programma dove i soggetti pubblici e privati, oltre a interpretare ruoli propositivi e programmatori, si obbligheranno anche con l apporto di risorse materiali ed immateriali per la realizzazione dei progetti. E prevista, inoltre, la costituzione dell Osservatorio Turistico Regionale (OTR) quale organismo tecnico-operativo strumentale della Regione, con lo scopo di assicurare il monitoraggio costante dei flussi turistici, organizzare una rete permanente di informazione, gestire il Portale web, sviluppare un attività di controllo sugli uffici periferici destinati all accoglienza turistica e alla raccolta dei dati, fornire assistenza tecnica alla Regione e agli attori pubblici e privati del sistema turistico regionale. Il quadro che emerge dal DdL assicura chiarezza di funzioni per ciascun livello dell ordinamento, valorizza il contributo delle imprese, delle loro associazioni di rappresentanza, potenzia il compito delle Camere di Commercio e la loro rappresentatività, favorisce una riqualificazione degli operatori e crea le condizioni per aprire il mercato del lavoro a nuove competenze professionali particolarmente importanti per l ammodernamento e lo sviluppo del settore. Le strutture che presiederanno ai nuovi strumenti previsti (CTT, STL, ORT) saranno tutte molto leggere e valorizzeranno prioritariamente le professionalità già presenti negli organici delle Amministrazioni interessate. In allegato viene riportato lo schema che illustra i passaggi amministrativi della programmazione e della progettazione degli interventi con le relative competenze. Emerge un quadro caratterizzato da pochi passaggi istituzionali e da notevole autonomia propositiva degli attori principali della nuova governance. La proposta di legge, sulla base dei principi di semplificazione e snellezza, nel rispetto delle competenze del Consiglio Regionale, definisce principi e attribuisce funzioni, mentre rinvia alle deliberazioni della Giunta Regionale l approvazione degli atti applicativi della norma. 4

5 Il DdL, con apposita norma transitoria, in attesa del completamento dell iter legislativo-normativo e della definitiva approvazione ed applicazione del Piano Strategico, al fine di scongiurare soluzioni di continuità nei programmi di comunicazione e marketing turistico, riconosce priorità alla istituzione dell OTR, così come previsto dagli Artt. 8 e 9, conferendogli, contestualmente, l incarico di redigere un programma ( ) per la realizzazione di azioni di marketing e per la promozione in Italia e all estero dell immagine unitaria e complessiva dell offerta turistica regionale. 5

6 progettazione programmazione SCHEMA PER LA PROGRAMMAZIONE PROGETTI A CONDUZIONE DIRETTA ENIT - INTERNAZIONALIZZAZIONE REGIONE ASSESSORATO AL TURISMO E ALTRI FINANZIAMENTI ANNUALI PLURIENNALI, ECC. OTR Predispone piani e programmi per lo sviluppo della promozione turistica integrata sui mercati nazionali ed internazionali. Coordina e valida le proposte e i progetti dei Consorzi Turistici Territoriali, dei STT, ecc PIANI PROGRAMMI SPECIFICI PIANI PLURIENNALI PROMOZIONEM, INTERNAZIONALIZZAZIONE BUDGET PROVINCE CTT ACCORDI PROGRAMMA DI PROPOSTE PROGETTI PROGRAMMI, ECC. COMITATO DI CONCERTAZIONE E PROGRAMMAZIONE

7 Ipotesi per una proposta di legge: NUOVA DISCIPLINA DELL ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE TITOLO I ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE ARTICOLO 1 (Finalità) La presente legge disciplina l organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello Statuto regionale e della legge 29 marzo 2001, n. 135, definendo le competenze, i ruoli e le attività della Regione e l esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali territoriali e agli organismi interessati allo sviluppo del turismo, nel rispetto dei principi di sussidiarietà ed integrazione tra i diversi livelli di governo. ARTICOLO 2 (Funzioni della Regione) La Regione esercita le funzioni in materia di turismo e provvede allo svolgimento delle seguenti attività: - programmazione e coordinamento delle attività e delle iniziative di carattere turistico, anche attraverso l elaborazione di piani e programmi specifici settoriali e l emanazione di atti di indirizzo e di controllo nei confronti dei soggetti dell organizzazione turistica regionale e locale; - promozione e comunicazione, in via esclusiva, in Italia e all estero dell immagine unitaria e complessiva dell offerta turistica regionale, anche attraverso iniziative di carattere straordinario ovvero di progetti speciali di supporto all attività di commercializzazione da parte degli operatori turistici;

8 - individuazione e determinazione dei requisiti minimi strutturali e funzionali per la classificazione delle strutture ricettive, degli stabilimenti balneari e delle altre imprese turistiche; - incentivazione e qualificazione dell offerta turistica e dei servizi complementari; - gestione del regime autorizzatorio, relativamente alle imprese del settore, derivanti da normative di carattere urbanistico, anche in relazione al vincolo di destinazione, in materia di incentivi per l apertura o l ampliamento di tutte le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere; - promozione e incentivazione dei processi di aggregazione e integrazione tra soggetti pubblici e privati, finalizzati al miglioramento e alla qualificazione dell offerta e dei prodotti turistici; - gestione del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative e di portualità turistica, ai sensi della L.R. 17/2006 e della vigente normativa in materia, per quanto di competenza della Regione; - sviluppo e coordinamento di politiche finalizzate alla internazionalizzazione del sistema delle imprese del settore e alla attrazione di investimenti nel settore turistico sul territorio regionale, compresa l attuazione degli interventi connessi; - istituzione e attribuzione dei Marchi di Qualità territoriale e delle imprese del settore, in collaborazione con il sistema delle Camere di Commercio, le autonomie locali e le associazioni di categoria; - vigilanza sulle strutture ricettive e balneari, nonché su eventuali altre imprese turistiche, anche ai fini della eventuale applicazione delle sanzioni amministrative; - autorizzazione all istituzione degli Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT); - riconoscimento delle Associazioni Pro loco e del loro ruolo; - istituzione dell Osservatorio Turistico Regionale nell ambito del sistema informativo regionale, prevedendo forme di collaborazione ed integrazione con il sistema delle Camere di Commercio ed altri soggetti pubblici e privati interessati, ai fini di una puntuale conoscenza della domanda turistica e del monitoraggio continuo delle dinamiche dei 8

9 mercati, del posizionamento dell offerta turistica regionale e di una costante attività di consulenza tecnica e d informazione alla Regione, agli enti locali e agli operatori turistici; - organizzazione, tramite l Osservatorio Turistico Regionale, della raccolta, della elaborazione e della comunicazione delle statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni concernenti l offerta e la domanda turistica, nell ambito del sistema statistico regionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; - istituzione e gestione, tramite l Osservatorio Turistico Regionale, dell anagrafe delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere; - riconoscimento dei Sistemi Turistici Locali ai sensi dell art. 5, comma 3 della legge n. 135/2001 e dell art. 1 della L.R 1/2002, ai fini dell ammissione ai finanziamenti regionali; - partecipazione, secondo le modalità previste nel successivo art. 11 della presente legge, ai Consorzi Turistici Territoriali; - realizzazione dei progetti speciali, anche in collaborazione con l ENIT, Agenzia nazionale del turismo, con altre Regioni, con altri enti pubblici, con organizzazioni e con operatori privati; - promozione ed organizzazione di iniziative di formazione sul lavoro per gli operatori della pubblica amministrazione regionale e locale, con riferimento alle modifiche istituzionali previste dalla presente legge. La Regione può delegare in tutto o in parte le funzioni di cui ai commi precedenti ad altri soggetti pubblici, anche attraverso la realizzazione di opportune intese istituzionali. ARTICOLO 3 (Funzioni delle Province) Alle Province è conferito l esercizio delle seguenti funzioni: - predisposizione del programma turistico di promozione locale, d intesa con i Consorzi Turistici Territoriali e i Comuni, da presentare all Assessorato Regionale al Turismo per l approvazione ed il cofinanziamento; - partecipazione alla costituzione, alla programmazione e allo sviluppo delle attività dei Consorzi Turistici Territoriali; 9

10 - promozione dei Sistemi Turistici Territoriali, di concerto con gli altri enti locali e con soggetti pubblici e privati, contribuendo alla elaborazione e attuazione dei relativi piani e programmi di sviluppo; - coordinamento dei Sistemi Turistici Territoriali istituiti sul territorio di propria competenza; - abilitazione all esercizio delle professioni turistiche e istituzione e tenuta dei relativi Albi, compresa la programmazione e gestione delle attività formative connesse con le professioni turistiche; - autorizzazione all apertura delle agenzie di viaggio, attività di vigilanza, definizione e gestione delle procedure per l abilitazione dei direttori tecnici, come previsto dalla L.R. 34/2007; - istituzione e tenuta dell Albo delle Associazioni Pro Loco operanti sul territorio di propria competenza; - vigilanza sulle associazioni senza scopo di lucro del settore e sulle attività delle Pro Loco; - applicazione delle sanzioni amministrative connesse alle attività di vigilanza e controllo negli ambiti di propria competenza o per delega della Regione. Le Province forniscono all Unione Regionale delle Province (URP) tutti gli elementi utili per la partecipazione al Comitato di Concertazione e Programmazione Turistica. Alle Province è fatto obbligo di inviare all Assessorato al Turismo, in tempo utile per la redazione del calendario regionale, il programma dettagliato delle proprie iniziative; è fatto obbligo altresì di alimentare ed aggiornare i contenuti del portale allo scopo di fornire ai turisti informazioni aggiornate relative a manifestazioni, eventi e quanto altro risulti utile al miglioramento dell accoglienza dei visitatori. ARTICOLO 4 (Funzioni dei Comuni) Ai Comuni è conferito l esercizio delle seguenti funzioni: - partecipazione alla costituzione, alla programmazione e all attuazione delle attività dei Consorzi Turistici Territoriali; 10

11 - partecipazione ai Sistemi Turistici Territoriali, di concerto con la Provincia e gli altri enti locali e con soggetti pubblici e privati, contribuendo alla elaborazione e attuazione dei relativi piani e programmi di sviluppo; - attivazione e gestione degli uffici IAT, previa autorizzazione della Regione; - organizzazione dei servizi di accoglienza ai turisti, anche in collaborazione con i Consorzi Turistici Territoriali; - gestione dell accoglienza e dei flussi turistici, con particolare riferimento alla segnaletica, alla visitabilità dei siti e delle emergenze territoriali di propria competenza, alla componente escursionistica ed alla erogazione dei servizi di prossimità ; - esercizio delle competenze e funzioni delegate ai Comuni in materia di demanio marittimo, ai sensi della L.R. 17/2006 e della normativa vigente; - coordinamento delle attività delle Pro Loco operanti sul proprio territorio per la pianificazione e la realizzazione delle attività di accoglienza ai turisti; - vigilanza e ispezione in materia igienico-sanitaria sugli esercizi commerciali, sulle strutture turistiche e ricettive comunque denominate; - disciplina degli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali in relazione alle esigenze del settore turistico; - esercizio delle attività in materia di comunicazione e vigilanza dei prezzi relativi alle attività turistiche, anche ad uso pubblico o gestite in regime di concessione, se delegate dalla Regione. Ai Comuni è fatto obbligo di inviare alla Provincia e all Assessorato Regionale al Turismo, in tempo utile per la redazione del calendario regionale, il programma dettagliato delle proprie iniziative; è fatto obbligo altresì di alimentare ed aggiornare i contenuti del portale allo scopo di fornire ai turisti informazioni aggiornate relative a manifestazioni, eventi e quanto altro risulti utile al miglioramento dell accoglienza dei visitatori. 11

12 TITOLO II ARTICOLO 5 (Programmi regionali) La Giunta Regionale, ai sensi dell articolo 4 della legge regionale 7 luglio 1978, n. 28 e successive modifiche e dell articolo 25 della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13, su proposta dell Assessore al Turismo approva le direttive generali, i programmi e i piani regionali di promozione e di qualificazione dell offerta turistica in cui sono indicati: a) gli obiettivi dell intervento regionale sui diversi mercati della domanda in Italia e all estero; b) le risorse comunitarie, statali e regionali da destinare alla promozione regionale, alla promozione locale e alla qualificazione territoriale, delle strutture ricettive e dei servizi complementari al turismo. Il piano regionale annuale degli interventi per la promozione turistica locale è predisposto sulla base dei programmi presentati dalle Province con il coinvolgimento dei Consorzi Turistici Territoriali, dei Sistemi Turistici Locali e dei Comuni, nonché da altri soggetti pubblici ed operatori privati che presentino specifici progetti finalizzati allo sviluppo del turismo locale. La Regione si avvale dell Osservatorio Turistico Regionale per la predisposizione dei programmi e dei piani di promozione turistica e per la validazione di quelli presentati dalle Province, dai Consorzi Turistici Territoriali e da altri soggetti interessati. La Regione può affidare specifici incarichi di studio, ricerca e progettazione a istituti universitari, ad altri enti e organismi e agenzie specializzate. ARTICOLO 6 (Comitato di concertazione e programmazione turistica) E istituito il Comitato di concertazione e programmazione turistica della Puglia, di seguito denominato Comitato. Il Comitato è presieduto dall Assessore al Turismo. Sono membri del Comitato i funzionari 12

13 all uopo delegati dai rispettivi Assessori regionali all agricoltura, all ambiente, ai beni e alle attività culturali, i delegati dell URP, dell ANCI Puglia e dell Unione Regionale delle Camere di Commercio, rispettivamente in rappresentanza delle Province, dei Comuni e del sistema camerale, oltre che i soggetti pubblici e privati rappresentativi del settore turistico della Puglia. Sentite le parti interessate, la Giunta Regionale, con successivo atto, indica i soggetti che fanno parte del Comitato ed emana il regolamento di funzionamento. Il Comitato formula alla Giunta Regionale proposte relative a: a) criteri e priorità per l elaborazione dei programmi pluriennali e dei piani annuali relativi agli interventi di promozione e commercializzazione turistica, nonché quelli relativi alla qualificazione territoriale, delle strutture ricettive e dei servizi complementari al turismo; b) criteri e modalità per le compartecipazioni e i cofinanziamenti di progetti di rilevante interesse; c) i programmi di comarketing e cobranding; d) i temi per gli studi dell Osservatorio Turistico Regionale; d) i temi relativi alla valorizzazione del lavoro nel settore e alla qualità dell offerta formativa professionale. Il Comitato esprime pareri alla Giunta Regionale in ordine a: a) le linee strategiche e gli ambiti di intervento individuati dal programma triennale e dai piani annuali predisposti dall Assessorato Regionale al Turismo; b) le modalità di sostegno alle iniziative di promozione e commercializzazione turistica predisposte dai soggetti che ne hanno titolo; c) l analisi e la valutazione dei risultati raggiunti con l attuazione dei progetti e delle iniziative promosse dall Assessorato Regionale al Turismo e dagli altri soggetti pubblici e privati che hanno beneficiato di appositi finanziamenti pubblici; d) ogni altro ambito di interesse dell Assessorato Regionale al Turismo. 13

14 ARTICOLO 7 (Osservatorio Turistico Regionale) E istituito l Osservatorio Turistico Regionale (di seguito OTR), organismo tecnico-operativo strumentale della Regione. L Osservatorio ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia funzionale. La Giunta Regionale, su proposta dell Assessore Regionale al Turismo, approva lo Statuto dell OTR. Ai compiti assegnati e alle attività da svolgersi l OTR provvede con personale proprio, ovvero mediante posizioni di comando di dipendenti della Regione e/o degli Enti locali e/o di altre Amministrazioni pubbliche, nonché, ove necessario, con consulenze temporanee e contratti a progetto. ARTICOLO 8 (Funzioni dell Osservatorio Turistico Regionale) L Osservatorio Turistico Regionale svolge le seguenti attività: - su incarico della Regione, di concerto con gli assessorati interessati, predispone piani e programmi per lo sviluppo e la promozione turistica integrata della Puglia sui mercati nazionali e internazionali; - su incarico della Regione, o su proposta dei Consorzi Turistici Territoriali, dei Sistemi Turistici Locali e di operatori privati, coordina progetti promozionali nonché progetti integrati di promozione turistica, valorizzazione e fruibilità di beni culturali e ambientali nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa nazionale e regionale; - servizi di assistenza tecnica all Assessorato Regionale al Turismo per la validazione delle proposte e dei progetti cofinanziati dalla Regione e presentati dalle Province, dai Consorzi Turistici Territoriali e dai Sistemi Turistici Locali; - su delega della Regione, assume le funzioni di amministratore del portale validando tutte le procedure di accesso, verificando l adempimento degli aggiornamenti da parte delle Province, dei Comuni, dei Consorzi Turistici Territoriali e degli altri 14

15 soggetti interessati, segnalando tempestivamente le eventuali inadempienze all Assessorato Regionale al Turismo; - analisi, monitoraggio e studio dei mercati turistici finalizzati alla qualificazione e allo sviluppo turistico del territorio regionale; - raccolta ed elaborazione in ambiente informatico riservato, secondo le direttive impartite dalla Regione, dei dati statistici concernenti la domanda e l offerta turistica regionale presso gli esercizi ricettivi e destinati all ISTAT; - redazione del Rapporto annuale sul turismo in Puglia, di concerto con il sistema camerale, e predisposizione di ricerche di mercato ; - pubblicazione di una news telematica trimestrale, aggiornando i dati disponibili; - analisi e ricerche finalizzate al monitoraggio del livello di soddisfazione del turista-consumatore; - realizzazione, in via diretta e/o indiretta, di rapporti annuali, report periodici, focus di prodotto, ricerche su temi specifici, ricerche di mercato, valutazioni sugli impatti della promozione, relazioni con altre iniziative d interesse turistico; - monitoraggio delle azioni promozionali, compresa la partecipazione a fiere, workshop, borse ed altri eventi, per verificarne l efficacia; - coordinamento a livello regionale degli uffici IAT, esercitando funzioni di vigilanza e controllo, stabilendo i requisiti minimi di funzionamento, gli standard e le procedure, nonché provvedendo alla realizzazione di un sistema a rete degli stessi IAT e alla formazione degli addetti. Su indicazioni dell Assessorato Regionale al Turismo elabora la Carta dei diritti del turista e ne cura la diffusione ed il controllo in fase applicativa. L OTR provvede ad attuare ogni altro compito assegnato dalla Regione. 15

16 TITOLO III ORGANISMI TERRITORIALI ARTICOLO 9 (I Sistemi Turistici Locali) La Regione, nell ambito delle proprie funzioni di programmazione dello sviluppo turistico, riconosce i Sistemi Turistici Locali (STL), ai sensi della legge 135/2001 e della L.R. 1/2002. I Sistemi Turistici Locali possono avere un carattere territoriale, ed assumono la denominazione di Sistemi Turistici Territoriali (STT), oppure si costituiscono in funzione della promozione e commercializzazione di un prodotto turistico ed assumono la denominazione di Sistemi Turistici di Prodotto (STP). ARTICOLO 10 (Istituzione dei Consorzi Turistici Territoriali) Sono istituiti i Consorzi Turistici Territoriali (di seguito CTT). Con delibera della Giunta Regionale, la Regione promuove la costituzione dei CTT per lo svolgimento delle attività di promozione turistica a carattere locale ed indica i compiti e le funzioni degli Organi. Costituiscono i singoli CTT: la Regione, gli Enti Locali territoriali e le Camere di Commercio. La Regione approva, con delibera della Giunta Regionale, gli statuti dei CTT e stabilisce le quote di partecipazione dei soggetti consorziati. La Regione detiene in ogni caso il 51% delle quote di partecipazione, nonché quelle eventualmente inoptate. ARTICOLO 11 (Compiti dei CTT) I Consorzi Turistici Territoriali svolgono le seguenti attività: - coordinamento e realizzazione delle attività e delle azioni previste nei piani annuali delle iniziative di promozione turistica locale, in collaborazione con le Province e i Comuni ed altri soggetti pubblici e privati. Le azioni e le attività previste nel piano annuale che dovranno 16

17 svolgersi a livello nazionale o internazionale, ritenute di rilevante interesse dalla Regione, possono essere svolte direttamente dai CTT solo eccezionalmente e previa autorizzazione o su delega della Regione; - assistenza tecnica ai Sistemi Turistici Locali, nonché agli operatori turistici, per la predisposizione di attività ed azioni per la valorizzazione dei prodotti turistici locali; - promozione e valorizzazione integrata delle risorse ambientali, storicoculturali, dell artigianato locale e dei prodotti tipici dell agricoltura del territorio di competenza, anche coordinando progetti su incarico della Regione o su richiesta degli enti locali, di operatori privati, di enti e associazioni no-profit del settore; - partecipazione alla promozione turistica attraverso il portale allo scopo di fornire ai turisti informazioni aggiornate relative a manifestazioni, eventi e quanto altro risulti utile al miglioramento dell accoglienza dei viaggiatori. Per l esercizio di tale attività i CTT si avvalgono della collaborazione dei soci, degli operatori turistici, delle associazioni e delle Pro Loco. ARTICOLO 12 (Finanziamenti) I CTT possono richiedere contributi alla Regione sulla base di programmi e progetti coerenti con la programmazione regionale. Possono ricevere contributi da altri enti pubblici o soggetti privati sulla base dei servizi erogati e ogni altro provente per lo svolgimento delle proprie attività ed il raggiungimento degli scopi sociali. 17

18 TITOLO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI ARTICOLO 13 (Norme finanziarie) Regolazione delle risorse necessarie in relazione con il bilancio regionale. Per gli esercizi successivi si provvederà in sede di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione. ARTICOLO 14 (Abrogazione) Sono abrogate tutte le norme regionali in contrasto con la presente legge. ARTICOLO 15 NORMA TRANSITORIA Costituzione dell Osservatorio Turistico Regionale (OTR) In attesa del completamento dell iter legislativo-normativo e della definitiva approvazione ed applicazione del Piano Strategico, al fine di scongiurare soluzioni di continuità nei programmi di comunicazione e marketing turistico, si riconosce priorità alla istituzione dell OTR, alla redazione dello statuto, così come previsto dagli Artt. 7 e 8, conferendogli, contestualmente, l incarico di redigere un programma ( ) per la realizzazione di azioni di marketing e per la promozione in Italia e all estero dell immagine unitaria e complessiva dell offerta turistica regionale. 18

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