La cessione del quinto e della pensione: da Cenerentola a principessa?

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1 Premessa Nel cimentarmi, dopo cinque anni, nella stesura di una nuova raccolta normativa su cedibilità e pignorabilità dello stipendio ho inteso semplificarne l approccio alla consultazione, eliminando i contenuti riguardanti la materia dell antiriciclaggio e quelli della riforma degli intermediari finanziari. La prima perché gode di una letteratura già approfondita e dettagliata, la seconda perché è parte integrante del T.U.B. dopo il suo completamento. Altra novità di rilievo, rispetto alla precedente edizione, è l inserimento della Circolare n. 2/2015 della Ragioneria Generale dello Stato. Si tratta di un atto che colma un vuoto importante, poiché, oltre a definire la controversa materia della delegazione convenzionale di pagamento a valere sullo stipendio (compreso il pagamento della RC auto), regolamenta e agevola i versamenti volontari a favore delle Onlus e degli enti con finalità mutualistiche. Questi enti no profit, che raccolgono, complice la crisi del welfare state, un consenso sempre maggiore, potranno, infatti, contare su una rete di finanziamenti, almeno in teoria, più vasta e la cui leva è costituita dal riconoscimento del valore della partecipazione dei cittadini a iniziative di utilità sociale attraverso uno strumento associativo o, comunque, partecipativo senza fini speculativi. La Circolare, attraverso una serie di FAQ (tutte riportate nel testo), chiarisce, inoltre, una serie dubbi riguardanti la coesistenza degli impegni sugli stipendi, particolare nient affatto irrilevante per quanti, a vario titolo, siano chiamati a valutare la sostenibilità degli impegni finanziari di soggetti monoreddito. Al pari di quanto avvenuto con le precedenti edizioni, il volume è concepito per essere un utile prontuario delle norme di riferimento per quanti, addetti ai lavori, operino nel settore della cessione del quinto dello stipendio o, se si vuole, del credito al consumo. Da parte mia, l augurio è che questa funzione sia svolta in maniera puntuale. Gaetano Burrattini

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3 Note introduttive La cessione del quinto e della pensione: da Cenerentola a principessa? I circa otto anni trascorsi dalla pubblicazione della prima edizione della raccolta normativa e giurispurdenziale «La cessione del quinto dello stipendio», curata da Gaetano Burrattini, sembrano un secolo se rapportati all evoluzione che, nel frattempo, hanno subìto la regolamentazione dell intermediazione finanziaria, lo stesso istituto della cessione e il mercato. Ma facciamo un passo indietro. Con l estensione della disciplina ai dipendenti del settore privato e ai pensionati, l anno 2008 vedeva la compiuta attuazione delle modifiche al d.p.r. 180/1950 già introdotte attraverso le finanziarie 2005 e Da quel momento, la cessione, ritenuta in generale uno strumento creditizio marginale nel vasto panorama del credito ai consumatori la Cenerentola del credito ha via via suscitato il crescente interesse degli operatori creditizi (compresi i grandi gruppi bancari), delle Autorità di vigilanza a vario titolo preposte (Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria, Banca d Italia, ex Isvap ora Ivass) e delle Associazioni dei consumatori. Si pensi agli interventi di BankItalia del , a quelli dell Ivass sulle coperture assicurative, alla costituzione dell Arbitro Bancario Finanziario. Il 2008, però, è stato anche l anno della più grande crisi finanziaria della storia, una crisi che pur investendo in pieno il settore con una contrazione nei volumi erogati ha visto la cessione del quinto emergere come uno dei pochissimi strumenti a indice di default assolutamente minimale, circostanza che ha contribuito non poco al mantenimento della solidità del sistema creditizio italiano. Ad oggi, fatta esclusione per il credito ipotecario, la cessione del quinto è uno strumento affidabile, che rappresenta circa l 8,5% del credito al consumo. Complici gli interventi normativi a tutela dei consumatori, la previsione di una maggiore correttezza nei rapporti con la clientela e la ripresa del comparto riscontrata nel 2015 (con un incremento delle erogazioni, nel solo settore del quinto, di circa 300 milioni di euro) è lecito attendersi un ulteriore crescita; per converso, non mancano le problematiche. In primis occorrerà attendere l attuazione delle riforme che stanno interessando il mondo degli operatori creditizi banche e intermediari finanziari

4 Note introduttive nonché l aggiornamento dello stesso d.p.r. 180/1950. Affinché la cessione del quinto dello stipendio e della pensione da «Cenerentola», diventi «principessa» occorrerà, pertanto, che alla fiabesca scadenza di mezzanotte i princìpi normativi e regolamentari alla base dell istituto vengano adeguatamente e opportunatamente preservati. Sono certo che l attenzione con la quale le Autorità preposte seguono l istituto consentiranno di elevare ulteriormente il suo livello qualitativo, aspetto che non potrà non influire positivamente sulla sua crescita anche quantitativa. La nuova edizione del volume curato da Gaetano Burrattini rappresenta senza alcun dubbio un utile e indispensabile strumento per conoscere e approfondire la materia nonché un fondamentale presidio per l individuazione e la formulazione dei prossimi aggiornamenti di una disciplina riguardante un importante quota del mercato creditizio italiano. Massimo Marchesi. 8

5 Del Mutuo, rimborsabile attraverso cessione o delegazione nonché dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria

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7 Regio decreto 28 ottobre 1940, n Approvazione del Codice di procedura civile (Articoli estratti) (Omissis) Titolo II Dell espropriazione forzata Capo III Dell espropriazione presso terzi Sezione I Del pignoramento e dell intervento 480. Forma del precetto. Il precetto consiste nell intimazione di adempiere l obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l autorizzazione di cui all art. 482, con l avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata [603 2, 605] (1). Il precetto deve contenere a pena di nullità l indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente [479, ], o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge (2). In quest ultimo caso l ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione [148], deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. Il precetto deve altresì contenere l avvertimento che il debitore può, con l ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore (3). Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione [26 ss.]. In mancanza le opposizioni al precetto [615, 617] si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso. Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell art. 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti. (1) Cfr. art. 1, d.m (2) Cfr. art. 63, r.d , n (Cambiale e vaglia cambiario); art. 55, r.d , n (Assegno bancario e circolare). (3) Ultimo periodo del comma 2 aggiunto ex art. 13, c. 1, lett. a), d.l , n. 83 (G.U , n. 147), conv. in l , n. 132 (G.U , n. 192, s.o.). Per l applicazione vedi art. 23, d.l. 83/2015, conv. in l. 132/2015 cit. che così dispone: «23. Disposizioni transitorie e finali. 1. Le disposizioni di cui all articolo 1 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui all articolo 3 e quelle di cui all articolo 4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. Le disposizioni di cui all articolo 2, comma 2, lettera b), all articolo 11 nella parte in cui introduce l ultimo periodo dell articolo 107, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

8 Del Mutuo, rimborsabile attraverso cessione o delegazione all articolo 13, comma 1, lettera b), numero 1), lettera e), numero 1, lettera ee) e all articolo 14, comma 1, lettere b) e c) si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall articolo 161quater delle disposizioni per l attuazione del codice di procedura civile. 3. Le disposizioni di cui all articolo 5, comma 1, lettere a) e b), primo e secondo capoverso, e quelle di cui all articolo 6 si applicano ai fallimenti dichiarati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Le disposizioni di cui all articolo 5, comma 1, lettera b), terzo capoverso, acquistano efficacia decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche previste dall articolo 16bis, comma 9septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Le disposizioni di cui agli articoli 11, e 2, comma 2, lettere a), b), primo periodo e lettera c) si applicano anche ai fallimenti e ai procedimenti di concordato preventivo pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, lettere d), l), m), n), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 7. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma 1, lettere a), f), numero 1) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 8. Le disposizioni di cui all articolo 8 si applicano alle istanze di scioglimento depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 9. Le disposizioni di cui all articolo 13, diverse da quelle indicate nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita. 10. Le disposizioni di cui all articolo 13, comma 1, lettera f), numero 2) e lettera g), si applicano alle vendite disposte dal giudice o dal professionista delegato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche nelle procedure esecutive pendenti alla medesima data. 11. La disposizione di cui all articolo 503 del codice di procedura civile, nel testo modificato dall articolo 19, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, si applica, a far data dall entrata in vigore del presente decreto, anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 162 del bis. Il deposito telematico delle note di iscrizione a ruolo ai sensi dell articolo 159-ter delle disposizioni per l attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie può essere effettuato dai soggetti di cui all articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, diversi dal creditore, a decorrere dal 2 gennaio 2016». Capo III Dell espropriazione presso terzi Sezione I Del pignoramento e dell intervento 543. Forma del pignoramento. Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi [545, 619], si esegue mediante atto notificato [personalmente] (1) al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti. L atto deve contenere, oltre all ingiunzione al debitore di cui all art. 492: 1) l indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto; 2) l indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e la intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice [546]; 3) la dichiarazione di residenza o l elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale (2) competente [26, 28] nonché l indicazione dell indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente (3); 12

9 Regio decreto 28 ottobre 1940, n ) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione (4). Nell indicare l udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell art Eseguita l ultima notificazione, l ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l originale dell atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore (5). Quando procede a norma dell articolo 492bis, l ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l assegnazione o la vendita delle cose mobili o l assegnazione dei crediti. Sull istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l udienza per l audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l invito e l avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma (6). (1) Parola in parentesi quadra soppressa ex art. 19, c. 1, lett. e), d.l , n. 132, conv. in l , n Ai sensi dell art. 19, c. 6bis, d.l. 132/2014, conv. in l. 162/2014 cit.: «Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per quelle previste al comma 2, lettera a), limitatamente alle disposizioni di cui all articolo 155sexies, e lettera b), e al comma 5, si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». (2) L originale parola «pretore» è stata così sostituita ex art. 96, lett. a), d.lgs , n. 51 (dal ). (3) Le parole da «nonché» fino a «creditore procedente» sono state inserite ex art. 1, c. 20, n. 1, l , n. 228 (Legge di stabilità 2013). Cfr. art. 1, c. 21, l. 228/2012 cit. che così dispone: «21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano ai procedimenti di espropriazione presso terzi iniziati successivamente all entrata in vigore della presente legge». (4) Numero 4) così sostituito ex art. 19, c. 1, lett. e), d.l. 132/2014, conv. in l. 162/2014 cit.; per l applicabilità v. nota (1). Il testo precedente, già sostituito ex l , n. 52 (art. 11), in vigore dal , era il seguente: «4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata». (5) Comma quattro così sostituito ex art. 18, c. 1, lett. b), d.l. 132/2014, conv. in l. 162/2014 cit. Ai sensi dell art. 18, c. 3, d.l. 132/2014 cit. «le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2bis si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge». 13

10 Del Mutuo, rimborsabile attraverso cessione o delegazione Il precedente testo del comma quattro, come già modificato ex d.lgs , n. 51, era il seguente: «L ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell atto, è tenuto a depositare immediatamente l originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell art In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell articolo 314». (6) Comma inserito ex art. 19, c. 1, lett. e), d.l. 132/2014 conv. in l. 162/2014 cit.; per l applicabilità v. nota (1) Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato. Se il credito pignorato è garantito da pegno, s intima a chi detiene la cosa data in pegno di non eseguirne la riconsegna senza ordine di giudice [502; disp. att. 182]. Se il credito pignorato è garantito da ipoteca, l atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari [c.c. 2843] Crediti impignorabili. (1) Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto (2). Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza (3). Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato (4). Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell ammontare delle somme predette. Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge. Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge (5). Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l importo eccedente il triplo dell assegno sociale, quando l accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge (5). Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L inefficacia è rilevata dal giudice anche d ufficio (5). (1) Art. modificato ex d.lgs.c.p.s , n Cfr. artt. 1-4, d.p.r , n. 180 (Pignoramento di stipendi e salari di pubblici dipendenti) e d.p.r , n. 895 (Regolamento di esecuzione del d.p.r , n. 180); art. 69, l , n. 153 (Previdenza sociale); art. 47, l , n. 6 (Cassa nazionale avvocati); art. 110, d.p.r , n (Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro); art. 24, l , n. 354 (Norme sull ordinamento penitenziario). 14

11 Regio decreto 28 ottobre 1940, n Cfr. inoltre art. 1, d.l , n. 9, conv. in l , n. 67 (Sanità); art. 159, d.lgs , n. 267 (T.U. ordinamento enti locali) e art. 1, d.l , n. 313, conv. in l , n (2) Comma così sostituito ex art. 97, d.lgs , n. 51, a decorrere dal (3) Cfr. art. 22, d.p.r , n. 797 (T.U. sulle norme concernenti gli assegni familiari). (4) Le originarie parole «dal pretore» sono state così sostituite ex art. 97, d.lgs. 51/1998 cit. (5) Comma aggiunto ex art. 13, c. 1, lett. l), d.l , n. 83, conv. in l , n Per l applicazione v. art. 23, d.l. 83/2015, conv. in l. 132/2015 cit. riportato sub art

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