COMUNE DI SAN CIPRIANO D AVERSA (Prov. di Caserta) DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA CORRETTA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.

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1 COMUNE DI SAN CIPRIANO D AVERSA (Prov. di Caserta) DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA CORRETTA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. Le presenti disposizioni disciplinano l articolazione dell orario di lavoro e di servizio da parte del personale dipendente del Comune di San Cipriano D Aversa, unitamente alle modalità di rilevazione delle presenze e quant altro attinente la materia. ORARIO DI LAVORO L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico e rappresenta il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, assicura la prestazione lavorativa. L orario di lavoro si articola dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e per il pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 18,30.Eventuali anticipi sull orario di ingresso, rispetto alla fascia oraria stabilita, non sono conteggiabili; eventuali superi non vengono conteggiati. L uscita anticipata, rispetto al completamento dell orario d obbligo, deve essere, di volta in volta, formalmente autorizzata dal Responsabile, previa concessione di un permesso breve. I ritardi sull orario di ingresso dopo le ore 8 sono consentiti eccezionalmente e, comunque, non oltre le ore 8,30 ed autorizzati dal responsabile, formalmente, per iscritto, quali permessi brevi. Eventuali sistematicità nel mancato rispetto di quanto sopra integrano violazione ai doveri d ufficio con conseguente avvio dei procedimenti disciplinari. I recuperi dei permessi e/o dei ritardi formalmente e individualmente autorizzati dal Responsabile dovranno avvenire entro il secondo mercoledì del mese successivo a quello in cui si sono verificati, nelle ore pomeridiane, senza deroga alcuna. Per i recuperi non effettuati entro il mercoledì del mese successivo a quello in cui si sono verificati, l Ufficio del personale effettuerà, come per legge, apposita comunicazione all ufficio di ragioneria per la decurtazione dello stipendio. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertata mediante controlli di tipo elettronico ed automatico. In particolare tutti i dipendenti, hanno il dovere di convalidare i periodi di servizio attraverso la lettura del proprio tesserino magnetico da parte dell apposito dispositivo allocato presso le sedi comunali, all'inizio e al termine del proprio lavoro. Il dipendente che si debba allontanare dalla sede di lavoro per ragioni di servizio, deve annotare sull apposito registro predisposto presso ciascun settore e previo ordine di servizio del responsabile, l orario di uscita, la località della missione, nonché l orario di rientro, provvedendo contestualmente ad attestare l allontanamento attraverso apposita timbratura. Il dipendente che si debba assentare per motivi personali ed eccezionali, preventivamente comunicati e/o autorizzati dal Responsabile, deve attestare i periodo di interruzione della prestazione attraverso apposita timbratura. Quando non è possibile per cause eccezionali e comunque motivate far rilevare in modo automatico la presenza in servizio ( es.missione, partecipazione a corsi, malfunzionamento dell orologio) si deve in giornata o al massimo il giorno successivo, comunicare per iscritto al Responsabile dell ufficio o al Segretario comunale, la mancata timbratura e le relative motivazioni.

2 Il giorno che presenti timbrature incomplete e non regolarizzate nei modi e nei tempi di cui sopra, sarà considerato assenza e come tale sarà compensato con ferie. E' vietato effettuare la timbratura del cartellino di un altro dipendente, sia pure da questi incaricato. La violazione delle disposizioni sopra richiamate, in quanto violazioni di obblighi contrattuali posti a carico del dipendente, comporterà l applicazione delle sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare. Si precisa che ogni dirigente è responsabile del personale assegnato al Settore a cui è preposto ed è pertanto tenuto a far rispettare l orario di lavoro secondo quanto stabilito dalla legge e dalle norme regolamentari e contrattuali in materia di orario di lavoro. La violazione delle presenti disposizioni è disciplinarmente rilevante. A tal fine si richiama l attenzione dei Responsabili di posizioni organizzative sulla disposizione di cui all art.55 sexies, comma 3, del Dlgs.n.165/01, laddove prevede la responsabilità disciplinare per le ipotesi di mancato esercizio o decadenza dell azione disciplinare dovuti a omissione, ritardo senza giustificato motivo, valutazioni irragionevoli in ordine alla insussistenza dell illecito disciplinare. Nei confronti del personale assegnato e precipuo compito, pertanto, del dirigente disporre di tutti gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato, adibendolo con propri provvedimenti, sia di programmazione del lavoro che dispositivi- esecutivi, ai vari servizi di pertinenza del settore, al fine di assicurare l ottimale gestione degli stessi servizi. Soltanto in presenza di una organizzazione della attività lavorativa del proprio ufficio, che si articoli nella predisposizione di piani, programmi e progetti di lavoro, risulta possibile porre in essere la connessa e necessitata azione di verifica e controllo dell operato del personale assegnato da parte del Responsabile, che a sua volta risponde della gestione delle risorse umane anche nei confronti dell organo politico. Nell ambito pertanto della articolazione e gestione del rapporto di lavoro tra dipendente assegnato al settore e datore di lavoro, quest ultimo è tenuto al controllo, non solo dell osservanza dell orario di lavoro da parte del dipendente, ma anche della esecuzione della prestazione lavorativa secondo le direttive impartite dal datore di lavoro. Per agevolare quanto sopra ed al fine di disporre di immediati strumenti di rilevazione della presenza del personale e dei luoghi presso cui lo stesso viene assegnato o inviato per la prestazione lavorativa, stante anche l assegnazione, presso le diverse Aree, di personale addetto ai servizi esterni tecnico manutentivi, i Responsabili di area dovranno istituire un apposito registro su cui annotare per ciascun dipendente, l'orario di uscita, la località della missione, il tipo di prestazione o intervento, con annotazione del visto del Responsabile, nonchè l orario di rientro con successiva apposizione di visto da parte dello stesso Responsabile. Tali registrazioni assumono fondamentale rilevanza soprattutto in considerazione degli accertamenti che potrebbero essere disposti dalle autorità competenti sull'effettiva presenza dei dipendenti in servizio e/o, della loro immediata reperibilità e sulle cause giustificative di una eventuale loro assenza o allontanamento dal lavoro. I Responsabili di Area sono responsabili del personale assegnato al Settore cui sono preposti e sono pertanto tenuti a far rispettare l orario di lavoro secondo quanto stabilito dalla legge e dalle norme regolamentari e contrattuali, conformemente alle proprie disposizioni di servizio, conducendo la relativa vigilanza. Si richiamano, altresì, le norme relative al codice disciplinare con particolare riferimento a quanto di seguito riportato. Sono previsti vari tipi di sanzioni per i casi di false attestazioni di presenze o di falsi certificati medici: - per il dipendente, il licenziamento disciplinare e obbligo di risarcimento del danno; - specifica fattispecie di reato per il dipendente stesso e per gli eventuali complici, compreso il medico;

3 - per il medico radiazione dall albo professionale e, se dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale, licenziamento o decadenza dalla convenzione. La falsa attestazione della presenza in servizio avviene mediante l alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o mediante altre modalità fraudolente, o giustificazione dell assenza mediante certficazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia. Problemi potranno esserci, pertanto, anche per i dipendenti che timbrano il cartellino e che poi escano per motivi personali. Definizioni di ulteriori infrazioni che comportano il licenziamento: - protrazione o ripetizione di assenze ingiustificate oltre il terzo giorno, anche non consecutivo, in un biennio, o di sette giorni negli ultimi dieci anni o, infine, di rifiuto a riprendere il lavoro nei termini prefissati; - prolungato, insufficiente rendimento; - reiterazione di condotte aggressive, moleste ed offensive. Il rispetto dell'orario di lavoro è un dovere primario di ogni dipendente e, pertanto, ogni violazione dello stesso, non supportata da valide cause giustificative, determina, oltre alla proporzionale e automatica riduzione della retribuzione, l'applicazione delle sanzioni disciplinari contrattualmente previste, così come in precedenza già ribadito. DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA Per quanto concerne l'orario settimanale, i dipendenti titolari di posizione organizzativa sono tenuti ad effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiori a 36 ore, mentre non sono retribuite le eventuali prestazioni ulteriori che gli interessati potrebbero aver effettuato, senza diritto ad eventuali recuperi né giornalieri né orari, in relazione all'incarico affidato e agli obiettivi da conseguire. La retribuzione di posizione e di risultato infatti compensa tutte le prestazioni lavorative del dipendente titolare di posizione organizzativa ivi comprese quelle di lavoro straordinario. Il vigente contratto di lavoro non attribuisce ai dipendenti in questione il potere o il diritto alla autogestione dell'orario settimanale. LAVORO STRAORDINARIO Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal Responsabile del Servizio, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente e nel limite del budget assegnato al Settore. Rimane esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione, anche se a sanatoria. Le prestazioni individuali di lavoro straordinario non possono eccedere le 180 ore annue. Al dipendente è consentito su autorizzazione del Responsabile del Servizio compatibilmente con le esigenze di servizio, recuperare ore in eccedenza rispetto al normale orario di servizio e non retribuite come lavoro straordinario. E' consentito, previo accordo con il Responsabile del Servizio, il recupero dell'intera giornata lavorativa. FERIE Per le ferie si applica la normativa di cui all art. 18 del CCNL 06/07/1995. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e devono essere fruite nel corso dell'anno solare di riferimento, in periodi compatibili con le obiettive esigenze del servizio, su autorizzazione del Responsabile del Servizio e/o del Segretario comunale, tenendo conto, possibilmente, delle richieste del dipendente. L'Amministrazione, compatibilmente con le esigenze di servizio, assicura al dipendente il frazionamento delle ferie in più periodi e il godimento di almeno due settimane continuative nel periodo 1 giugno - 30 settembre..2.1 Ferie residue Il dipendente potrà fruire delle ferie non godute al 31 dicembre dell'anno di spettanza, compatibilmente con

4 le esigenze di servizio, entro: - il mese di aprile dell'anno successivo nel caso di motivate esigenze di carattere personale, portate a conoscenza del Responsabile del Servizio e/o del Segretario Comunale; - il mese di giugno dell'anno successivo nel caso in cui non sia stato possibile fruire delle ferie nel corso dell'anno a causa di indifferibili-esigenze di servizio, certificate dal Responsabile del Servizio e/o dal Segretario Comunale. Non è consentito alcun slittamento dei termini di fruizione né alcuna corresponsione di indennità sostitutiva per ferie non godute. Spetta al Responsabile del Servizio di appartenenza del dipendente, ed al Segretario Comunale per i Responsabili di servizio, attraverso l'utilizzo periodico del piano ferie, programmare le assenze per ferie dei dipendenti in modo da consentire una distribuzione delle medesime che risulti funzionale alle esigenze organizzative del Servizio, nel rispetto dei termini contrattuali di fruizione, ricorrendo anche, se necessario, all'assegnazione d'ufficio delle stesse. Il programma ferie e/o le singole richieste dovranno essere, altresì, trasmesse all Ufficio Personale di questo Ente. MALATTIA Con riferimento alle assenze per malattie valgono le disposizioni di cui all art.71 del D.L.n.112/2008, della successiva legge n. 69/2009, della legge n.102/2009 e da ultimo del decreto n.150/09, le cui modalità applicative sono state chiarite con le circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7/2008, prot. n.3995 del 22/07/2008, e la n. 8/2007 e la n. 7/2009. Rimangono ferme, altresì, per quanto non innovato in materia dalle richiamate disposizioni legislative, le disposizioni contrattuali del comparto Enti locali. PERMESSI Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su autorizzazione del Responsabile del Servizio o del Segretario Comunale. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno 4 ore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue. Per consentire ai competenti Responsabili di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il secondo mercoledì del mese successivo, in orario pomeridiano; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione. Medesima procedura dovrà essere attivata anche per gli eventuali ritardi effettuati rispetto agli orari di ingresso prestabiliti. L'accertamento relativo al rispetto del monte ore annuale (36 ore) è demandato alla competenza dei vari Settori dell'ente ed all Ufficio Personale di questo Ente. La concessione del permesso non si configura come un diritto soggettivo del dipendente, in quanto è soggetta ad una valutazione discrezionale del dirigente, che terrà conto, a tal fine, non solo della giustificatezza dei motivi addotti, ma anche della compatibilità dell assenza con le specifiche esigenze di servizio. Per tutte le altre tipologie di permessi si rinvia alla normativa contrattuale di settore. DIRITTO AL PASTO E SUA FRUIZIONE Il diritto al pasto viene riconosciuto al personale assunto con rapporto di lavoro subordinato dal Comune. Fatta eccezione per i servizi con orari particolari il pasto spetta in tutti i casi di giornata lavorativa c.d. spezzata, ossia : 1. quando il rientro pomeridiano é obbligatorio (di norma il lunedì e il giovedì, fatta salva la possibilità che i nr. 2 rientri siano in giornate diverse indicate dal Responsabile del settore); 2. quando il rientro pomeridiano é preventivamente richiesto e autorizzato dal proprio Responsabile per svolgere attività straordinaria. Si precisa che per poter maturare il diritto al pasto:

5 - nel corso della mattinata la prestazione lavorativa deve essere in ogni caso non inferiore a 4 ore effettivamente lavorate; - il rientro pomeridiano deve sempre essere non inferiore a due ore effettivamente lavorate I Responsabili dei Settori ed il Segretario Comunale sono responsabili del controllo dell'osservanza dell'orario di lavoro da parte del personale dipendente ed in quanto tali, potranno, pertanto, in qualunque momento procedere alla verifica dell osservanza dei sopracitati obblighi da parte del personale dipendente.

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