La detenzione di animali esotici
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- Vittorio Capasso
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1 La detenzione di animali esotici La Legge regionale n. 89/1990, all articolo 1, definisce gli animali esotici: tutte le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei Paesi di origine e dei quali non esistono in Italia popolazioni naturali anche se si sono riprodotti in cattività nel territorio nazionale. Autorizzazione alla detenzione I possessori di animali esotici sono tenuti a inoltrare la domanda di autorizzazione alla detenzione al Sindaco, tramite il Servizio Veterinario della Asl territorialmente competente, entro otto giorni dall inizio della detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività. L autorizzazione è NOMINATIVA. Documenti da consegnare: domanda come da Allegato 1 L.R.89/90; certificazioni e atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza; per le specie per le quali è prevista, copia autentica della denuncia di possesso al Servizio Certificazioni CITES; planimetria dei ricoveri o aree destinati agli animali; una marca da bollo del valore corrente versamento di 169,00 con bonifico bancario IBAN IT87.C se richiesto BIC ROMA IT RRXXX intestato a: A.S.L. RM/A Servizio Tesoreria Via Ludovico Ariosto, 3/9 (00185 Roma) indicando nella causale: 5221 Autorizzazione detenzione animali esotici Autorizzazione al commercio I soggetti interessati ad allevare gli animali esotici a fini commerciali o interessati al solo commercio degli stessi, sono tenuti a compilare domanda di autorizzazione da inoltrare, per mezzo del servizio veterinario della ASL territorialmente competente, al Sindaco. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda. La detenzione degli animali a scopo commerciale presuppone una permanenza a breve termine di soggetti (al massimo 90 giorni). Documenti da consegnare: domanda come da Allegato 2 L.R.89/90; certificazioni e atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza;
2 per le specie per le quali è prevista, copia autentica della denuncia di possesso al Servizio Certificazioni CITES; planimetria dei ricoveri o aree destinati agli animali; una marca da bollo del valore corrente versamento di 169,00 con bonifico bancario IBAN IT87.C se richiesto BIC ROMA IT RRXXX intestato a: A.S.L. RM/A Servizio Tesoreria Via Ludovico Ariosto, 3/9 (00185 Roma) indicando nella causale: 5221 Autorizzazione commercio animali esotici certificato di iscrizione alla Camera di Commercio del richiedente; I commercianti e gli allevatori di tali animali devono tenere un apposito registro di carico e scarico, regolarmente vidimato dal Servizio Veterinario dalla ASL territorialmente competente, dove annotano tutte le movimentazioni degli animali commercializzati (nel caso in cui vengano allevati, vanno indicate le date ed il numero delle nascite, delle morti e delle detenzioni dei nuovi esemplari). In caso di cessazione dell'attività dovrà pervenire segnalazione al Sindaco entro trenta giorni. Rilascio delle autorizzazioni Le autorizzazioni sono rilasciate dal Sindaco in seguito al parere favorevole del Servizio Veterinario della Asl territorialmente competente (che provvede a compiere gli accertamenti previsti per la fase istruttoria) e previo nulla osta della Commissione tecnica regionale. Il Servizio veterinario accerta, mediante colloquio, la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione. Il Servizio veterinario verifica i requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei ricoveri e/o delle aree destinati agli animali anche in relazione alla sicurezza delle persone e rilascia, prima dell acquisizione dell animale, preventivo NULLA OSTA TECNICO. I possessori sono tenuti a denunciare al sindaco, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti. N.B. Prima di acquistare un animale esotico, è fondamentale informarsi sulle sue necessità, in particolare: l ambiente in cui vive deve avere determinate caratteristiche (temperatura, luce, umidità, tipo di lettiera, ricovero, dimensioni della struttura che deve ospitarlo, eventuale presenza di tronchi marcescenti, ecc.); l alimentazione deve essere adatta per ogni specie; non trattandosi di animale domestico, va considerato che presenta una scarsa propensione ad interagire con l uomo ed anche le capacità comunicative sono difficilmente interpretabili.
3 Marca da bollo Euro 16,00 ALLEGATO 1 Al Sindaco del Comune di Roma per il tramite del Servizio Veterinario Azienda USL Roma A DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA DETENZIONE DI ANIMALI ESOTICI (L.R. 89/90) Il sottoscritto nato a Prov. il residente in Prov. Via tel. chiede di essere autorizzato a detenere presso il domicilio oppure presso altra sede specificare i seguenti animali esotici: Numero Famiglia/Genere/Specie Sesso/età Provenienza (1) Identificazione (2) Allega alla presente domanda i seguenti documenti: che dimostrano la regolare importazione e/o la legittima provenienza ed il regolare possesso degli animali suddetti. Con la presente si pone altresì a disposizione del Servizio Veterinario della USL competente per territorio per gli accertamenti previsti (L.R. 89/90). Roma, lì In fede (1) se l animale è stato importato dal Paese di origine o acquistato sul mercato nazionale o se si tratta di animale nato in cattività: riportare la data di inizio della detenzione (2) Riportare il numero o sigla di eventuali contrassegni di identificazione (marche, tatuaggi o altro) o altri dati segnaletici Informativa ai sensi del D.L.gs. 196 del La Azienda USL Roma A informa che i dati sopra riportati sono richiesti dalle disposizioni vigenti ai fini dell espletamento del procedimento autorizzativo e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
4 Marca da bollo Euro 16,00 Al Sindaco del Comune di Roma per il tramite del Servizio Veterinario Azienda USL Roma A ALLEGATO 2 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO ED ALL ALLEVAMENTO PER IL COMMERCIO DI ANIMALI ESOTICI (L.R. 89/90) Il sottoscritto nato a Prov. il residente in Prov. Via tel. chiede di essere autorizzato al commercio e/o allevare per il commercio le seguenti specie di animali esotici: Nome Comune Famiglia Genere - Specie Nella seguente sede dichiara dei essere iscritto alla C.C.I.A.A. di dal con l attribuzione del N. Con la presente si pone altresì a disposizione del Servizio Veterinario della Azienda USL competente per territorio per gli accertamenti previsti (L.R. 89/90). Roma, li In fede Informativa ai sensi del D.L.gs. 196 del La Azienda USL Roma A informa che i dati sopra riportati sono richiesti dalle disposizioni vigenti ai fini dell espletamento del procedimento autorizzativo e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
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7 REGIONE LAZIO DIPARTIMENTO SOCIALE Direzione Regionale Programmazione Sanitaria Politiche della Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro Area Sanità Veterinaria Ufficio 1 - Sanità e Tutela del Benessere degli Animali (Tel. 06/ e fax ) Commissione Tecnica Regionale sugli Animali Esotici Documenti per i partecipanti al primo incontro con la Commissione Tecnica Regionale sugli Animali Esotici del giorno 23 ottobre Strutture : Requisiti minimi delle strutture di detenzione di Animali Esotici distinti: a. per il commercio b. per l allevamento; 2. LR 14 Dicembre 1990 n 89 Norme sulla detenzione allevamento e commercio di animali esotici; 3. Regolamento Regionale Animali Esotici n. 1 del Regolamento di attuazione della legge regionale 14/12/1990, n. 89 Norme sulla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici ; 4. DIRETTIVA REGIONALE 2001 con Elenchi A B C D E F; 5. LR n. 18 Tutela di alcune specie della fauna minore. ; 6. Regolamento Comune di Roma - Tutela degli animali in vigore dal ; 7. L n 874 Ratifica ed esecuzione convenzione commercio internazionale specie animali e vegetali in via di estinzione - firmata a Washington il 3 marzo 1973; 8. L. 7 febbraio 1992 n 150 (testo coordinato ed aggiornato al D.LG. 300/1999) Disciplina dei reati relativi all applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19/12/1975, n. 874 e del regolamento CEE n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l incolumità pubblica. 9. L n 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio; 10. D.L. 12 gennaio 1993 n. 2 Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione; 11. DM Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali Reg. CE 338/97); 12. L 189 del Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti 13. Istituzione registro di detenzione; 14. DM Individuazione delle modalità di coordinamento delle attività delle Forze di polizia e dei Corpi di polizia municipale e provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di animali; 15. Allegati al regolamento regionale (domanda di autorizzazione, dichiarazione di detenzione, cessione a terzi, registro di carico e scarico per il commercio, etc.)
Art. 1. Oggetto. 1. La presente legge detta norme sulla detenzione e sul commercio degli animali esotici.
L.R. 24 luglio 2002, n. 12 ( 1). Norme sulla detenzione e sul commercio di animali esotici. (giurisprudenza) (1) Pubblicata nel B.U. Marche 1 agosto 2002, n. 87. Art. 1 Oggetto. 1. La presente legge detta
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