NUOVE REGOLE COMUNITARIE SULLA TERRITORIALITA DELL IVA
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- Severino Pippi
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1 NUOVE REGOLE COMUNITARIE SULLA TERRITORIALITA DELL IVA Le risposte pubblicate dalla stampa specializzata Confindustria Genova - Martedì 4 maggio 2010
2 D Come deve comportarsi una società italiana che abbia ricevuto a gennaio 2010 una fattura relativa ad una prestazione resa da un professionista Ue, con data 29 dicembre 2009, che coincide con la data di esecuzione della prestazione? Se la società paga la fattura nel marzo 2010 in che mese deve emettere l autofattura? La prestazione deve essere dichiarata negli Intra? R (Renato Portale) Il servizio generico, se si è concluso ed è stato fatturato a fine 2009 dal prestatore Ue, non deve essere indicato negli Intra servizi dal committente italiano, anche se il pagamento dello stesso e l emissione dell autofattura è avvenuta nel La prestazione si è conclusa infatti secondo la precedente disciplina. Per cui il prestatore Ue non era tenuto a presentare gli Intra nel 2009, ma deve emettere autofattura entro il giorno del pagamento nel mese di marzo Fonte: Il Sole 24ore del 30 marzo 2010
3 D Come deve comportarsi una società che durante il mese di marzo o di febbraio 2010 abbia superato la soglia di 50mila euro prevista per la presentazione degli elenchi intrastat con cadenza trimestrale per le prestazioni generiche rese o ricevute da soggetti comunitari? R (Renato Portale) Se a marzo si è superata la soglia di 50mila euro delle prestazioni generiche di servizi resi o ricevuti da soggetti passivi comunitari si deve presentare, entro il 20 (se viene portato il supporto informatico in dogana) o 26 aprile (se l elenco viene inviato in forma telematica), il modello intrastat relativo al primo trimestre Mentre si presenta il 25 maggio l elenco mensile relativo ad aprile. Se invece la soglia è stata superata durante il mese di febbraio 2010 si sarebbe dovuto presentare entro lo scorso 20 o 25 marzo l elenco trimestrale relativo al 1 trimestre 2010 indicando che le operazioni riepilogate erano da riferirsi al 1 e 2 mese del trimestre. Entro il 20 o 26 aprile, invece, deve essere presentato l elenco mensile relativo a marzo Fonte: Il Sole 24ore del 31 marzo 2010
4 D Una società non residente che si è identificata o ha nominato un rappresentante fiscale in Italia e attraverso il numero di partita Iva italiana ha effettuato importazioni, acquisti interni e acquisti intracomunitari di beni, può utilizzare la partita Iva italiana per emettere la fattura di vendita dei beni nei confronti di clienti, soggetti passivi d imposta stabiliti in Italia, indicando che l imposta non viene addebitata in quanto essa è a carico dell acquirente stabilito? R (Renato Portale) La normativa nazionale stabilisce che, in caso di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuati nel territorio dello Stato da soggetti non residenti verso soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, gli obblighi relativi alle cessioni ed alle prestazioni sono adempiuti dai cessionari o committenti. Ciò non preclude ai cedenti o prestatori non residenti di emettere un documento/fattura nel quale oltre all indirizzo, che indica la sede del cedente, venga riportata l indicazione del rappresentante fiscale o l identificazione diretta con l espressa dicitura che si tratta di operazione soggetta ad imposta ai sensi dell articolo 17, comma 2, del DPR 633/72, per cui il cessionario deve farsi carico di tutti gli obblighi della normativa Iva interna. Fonte: Il Sole 24ore del 1 aprile 2010
5 D Una società italiana fa eseguire ad una società francese un trasporto di beni in importazione in Italia provenienti dalla Svizzera. Dove è soggetta la prestazione e quali sono gli obblighi della società italiana anche ai fini intrastat? R (Renato Portale Gian Paolo Tosoni) In base all articolo 7-ter si tratta di una prestazione generica da assoggettare a Iva in Italia, paese del committente soggetto passivo d imposta. Pertanto la società italiana deve applicare le norme vigenti in Italia tenendo conto del regime di non imponibilità dei trasporti. Secondo l articolo 9 del decreto 633/72 sono non imponibili le prestazioni di trasporto territorialmente rilevanti, se riguardano beni in importazione definitiva, limitatamente però al corrispettivo assoggettato ad imposta all atto dell importazione. Pertanto un trasporto di beni che vengono importati in Italia da un paese extra Ue deve essere autofatturato dal committente italiano in regime di non imponibilità per l importo che ha assolto l Iva in dogana. Se il trasporto comprende anche altre tratte non tassate con Iva in dogana, la società italiana deve assoggettare a imposta (20%) tale compenso, che indicato separatamente da quello non imponibile. La società italiana deve presentare il modello Intra 2-quater per i servizi ricevuti se parte del corrispettivo è soggetto a Iva nell autofattura o nella fattura del prestatore comunitario, integrata. Fonte: Il Sole 24ore del 7 aprile 2010
6 D Un committente italiano commissiona a un soggetto comunitario il noleggio e l allestimento dello stand fieristico per una fiera che si svolge in Italia. La prestazione può essere considerata accessoria all organizzazione dell evento? In questo caso come deve essere assolta l Iva? Devono essere compilati i modelli Intrastat? Nel caso in cui anche il committente sia un soggetto non residente come deve essere trattata l operazione? R (Renato Portale Gian Paolo Tosoni) L operazione rientra fra i servizi accessori all organizzazione di fiere e la prestazione si considera territorialmente rilevante in Italia. Inoltre non deve essere compilato il modello Intra 2-quater, in quanto l operazione non costituisce un operazione intracomunitaria. Per quanto riguarda gli obblighi documentali dato che il prestatore del servizio è un soggetto non residente, il committente nazionale deve procedere ad emettere autofattura in base all articolo 17, comma 2, del DPR 633/72. Nel caso in cui sia il committente che il prestatore del servizio sono non residenti, l operazione rimane territorialmente rilevante in Italia, ma gli obblighi documentali sono assolti dal prestatore comunitario che si deve identificare o nominare un rappresentante fiscale in Italia in base al comma 3 dell articolo 17. Fonte: Il Sole 24ore del 8 aprile 2010
7 D Una società italiana che effettua cessioni intracomunitarie di beni verso Paesi Ue cede i suoi prodotti con trasporto a carico del cliente ma si avvale di una società terza che esegue il trasporto dei beni e che fattura con l addebito dell Iva alla società italiana il trasporto eseguito. La società italiana, quando fattura ai clienti comunitari la vendita, indica sul documento due voci distinte: prezzo dei bei e costo del trasporto. Come deve compilare gli elenchi? Deve redigere l Intra servizi per quanto riguarda il trasporto e l Intra beni per le cessioni dei prodotti? R (Renato Portale Gian Paolo Tosoni) Ai sensi dell articolo 12 del DPR 633/72, viene dettato un principio fondamentale per le cessioni e le prestazioni accessorie, eliminando i problemi che si verrebbero a creare in caso di applicazione dell imposta riferita alle singole operazioni. La regola è la seguente: l operazione accessoria, tra le quali è espressamente richiamato il trasporto, se assume una posizione secondaria e subordinata rispetto a quella principale, ne segue le stesse regole. Nella fattispecie, trattandosi di un servizio subordinato all operazione principale della cessione, poiché la prestazione accessoria di trasporto avviene tra le stesse parti ed è effettuata per conto e a spese del cedente (mandato senza rappresentanza) il trasporto segue la stessa disciplina della cessione principale e quindi ne incrementa la base imponibile, anche ai fini del dato da indicare nel modello Intra 1-bis delle cessioni intracomunitarie di beni. Non deve, quindi, essere presentato il modello Intra per i servizi ma solo quello delle cessioni di beni. L articolo 78 della Direttiva 2006/112/Ce, d altronde, stabilisce espressamente al comma 1 che, a livello comunitario, nella base imponibile di una determinata operazione devono essere compresi i seguenti elementi: ( ) b) le spese accessorie, quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione addebitate dal fornitore all acquirente o al destinatario della prestazione. Il comma 2 dello stesso articolo prevede, inoltre, che ai fini del primo comma, lettera b), le spese soggette ad una convenzione separate possono essere considerate dagli Stati membri come spese accessorie. Fonte: Il Sole 24ore del 14 aprile 2010
8 D Un agente effettua intermediazioni su merci in nome e per conto di società italiane, e di società stabilite all interno e fuori dell Ue. Come devono essere fatturate le sue prestazioni? E ancora rilevante il luogo di effettuazione della prestazione intermediata? R (Renato Portale Gian Paolo Tosoni) Le intermediazioni hanno una differente regola di territorialità a seconda della qualifica del committente. Se questo è un soggetto passivo d imposta (operazioni B2B) l intermediazione è rilevante nel paese del committente. Se invece l intermediazione è effettuata per conto di un privato (B2C) rileva il luogo di effettuazione dell operazione intermediata. Nelle operazioni B2B l agente nazionale emetterà fattura con Iva se il committente è stabilito in Italia mentre negli altri casi (committente Ue o extra Ue) sarà un operazione fuori campo Iva in Italia (ai sensi dell articolo 7-ter). Tuttavia, se il committente è un soggetto passivo stabilito nella Ue il prestatore dovrà emettere una fattura ai sensi dell articolo 21, comma 6, richiamare il titolo di esclusione dall Iva e dichiarare l operazione nel modello Intra 1-quater nel mese di riferimento. Mentre se il committente è un soggetto passivo stabilito fuori della Ue, il prestatore emetterà solo un documento o una fattura solo contabile senza riportare il compenso nella dichiarazione intrastat. Fonte: Il Sole 24ore del 16 aprile 2010
9 D Un autofficina italiana ripara un mezzo di trasporti commerciale comunitario durante la sua circolazione in Italia. Come deve regolare la prestazione resa a favore del proprietario soggetto passivo d imposta residente in un altro paese comunitario? Che tipo di modello è necessario presentare? R (Renato Portale Gian Paolo Tosoni) Per la riparazione di mezzi di trasporto di proprietà o di società o operatori economici comunitari che ricevono il servizio nella loro qualità di soggetti passivi d imposta e forniscono il numero di identificazione Iva attribuito dal paese ove sono stabiliti (e che normalmente vengono resi a seguito dei eventi sopravvenuti durante la loro circolazione in Italia) il prestatore italiano emette una fattura non soggetta a Iva (articolo 7-ter del DPR 633/72). Non è rilevante il dover dimostrare l uscita dei beni dal confine nazionale e tale servizio (come riconosciuto, ai fini semplificativi, anche per il passato dalla circolare dell Agenzia delle Entrate n. 145/E del 10 giugno 1998) non comporta la compilazione dei modelli Intra ai fini statistici, neanche ai fini dei pezzi di ricambio associati e dei pezzi difettosi sostituiti. La fattura va emessa entro il termine di ultimazione del servizio che, normalmente, coincide con la ripresa in consegna del mezzo da parte dell autista. L officina di riparazione deve presentare il modello Intra 1-quater per il servizio reso dall officina di riparazione, riportando tutti i dati richiesti. Non vanno compilati i modelli Intra per i dati statistici relativi alle spedizioni e agli arrivi dei beni interessati. Se viene emessa fattura con applicazione dell Iva italiana il committente, se identificato in altro Stato membro, non ha la possibilità di richiedere il rimborso (nuovo articolo 38-bis2 del DPR 633/72). Va ricordato che secondo le regole comunitarie la riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria. Fonte: Il Sole 24ore del 27 aprile 2010
10 D Un soggetto passivo con obbligo di presentazione degli elenchi trimestrale (nel 2009 non ha mai superato la soglia di 50mila euro) ad aprile ha effettuato prestazioni di servizi per 52mila euro. Entro quando e come deve trasmettere il modello Intrastat? R (Gian Paolo Tosoni) Il contribuente da maggio risulterà mensile: lo splafonamento ad aprile nei servizi comporta che l invio mensile degli elenchi sia effettuato a partire dal mese successivo al superamento della soglia (articolo 2, comma 4 del DM 22 febbraio 2010), In riferimento ad aprile, il contribuente deve trasmettere l elenco riepilogativo esclusivamente in via telematica tramite il sito dell Agenzia delle Dogane, entro il 25 maggio. Dal 30 aprile la presentazione su supporto magnetico (chiavetta usb, dischetto) non è più consentita. In questo caso nel frontespizio del modello Intra 1-quater va indicato che il modello si riferisce al secondo trimestre (va riportato il codice 02) e va barrata la casella relativa al primo mese del trimestre come indicato dall Allegato XI alla determinazione dell Agenzia delle Dogane (dato che la periodicità è cambiata nel primo mese del trimestre). Fonte: Il Sole 24ore del 1 maggio 2010
11 D Una società collegata tedesca emette fattura alla capogruppo italiana relativa al servizio d incasso crediti sul mercato tedesco. E da includere la prestazione nel modello Intrastat? R (Gian Paolo Tosoni) La gestione dell incasso crediti esercitata dalla società collegata tedesca non va inclusa nel modello Intra 2-quater (articolo 5, comma 4 del DM 22 febbraio 2010). Il decreto stabilisce che negli elenchi Intrastat non vanno incluse le operazioni per le quali non è dovuta l imposta nel paese del committente soggetto passivo. Pur essendo l operazione rilevante in Italia in base all articolo 7-ter del DPR 633/72 (committente soggetto passivo d imposta in Italia) è considerata esente (imposta non dovuta) poiché l attività di recupero crediti rientra tra le attività esenti di cui all articolo 10, numero 1, del DPR 633/72. Si applica l articolo 5, comma 4 del DM 22 febbraio Fonte: Il Sole 24ore del 1 maggio 2010
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