IL COLLEGIO DI NAPOLI. - avv. Giuseppe Leonardo Carriero...membro designato dalla Banca d'italia

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1 IL COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: - prof. avv. Enrico Quadri...Presidente - avv. Giuseppe Leonardo Carriero...membro designato dalla Banca d'italia - prof. avv. Fabrizio Maimeri...membro designato dalla Banca d'italia - avv. Giuseppe Russo...membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario - prof. avv. Giuseppe Guizzi...membro designato dal Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (estensore) Nella seduta del , dopo aver esaminato: il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica FATTO La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema della legittimità della risoluzione di un contratto di finanziamento finalizzato all acquisto di un bene strumentale all attività del cliente in conseguenza del mancato adempimento del fornitore. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento. Il 20 agosto 2009 il cliente attuale ricorrente ordinava a una concessionaria un autovettura al prezzo di ,00, versando alla stessa, in persona del suo amministratore unico, a titolo di caparra, la somma di 6.000,00 e saldando il resto tramite accensione di un finanziamento presso l intermediario attuale resistente, con un piano di ammortamento articolato in 72 rate mensili da 443,00 cadauna, da addebitare tramite RID sul proprio conto corrente bancario. Nonostante i numerosi solleciti alla concessionaria e le promesse di consegna da parte dell amministratore unico, l autovettura non veniva consegnata. Il ricorrente, in conseguenza, presentava alle società interessate l istanza ex art. 7, d.lgs. 196/2003, al fine di ottenere copia del contratto di acquisto, che non gli era mai stata consegnata. Acquisita dall intermediario la documentazione contrattuale, il ricorrente veniva a conoscenza del fatto che parte contraente del contratto non era la concessionaria a cui si era rivolto, bensì altra società, con la quale lo stesso non aveva mai intrattenuto alcun rapporto e della quale ignorava l esistenza fino a quel momento. Pag. 2/6

2 In data 16 settembre 2010 veniva presentato ricorso al Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi degli artt. 145 e 146 d.lgs. 196/2003 contro la casa produttrice, la concessionaria e la società figurante nel contratto quale parte contraente; con provvedimento del Garante del 29 dicembre 2010 il ricorso veniva accolto nei soli confronti della società con il quale il contratto era stato concluso, alla quale si ordinava la comunicazione al ricorrente di tutti i dati personali riferibili allo stesso. Sulla base di tali premesse in fatto, in data 8 febbraio 2011 il ricorrente inviava un primo reclamo all intermediario, chiedendo la risoluzione del finanziamento; la richiesta veniva riscontrata con nota del 17 marzo dall intermediario, il quale, dopo aver precisato che la richiesta di prestito finalizzato era stata sottoscritta presso il rivenditore autorizzato indicato nel contratto, eccepiva la propria estraneità rispetto alla controversia inerente la fornitura del bene, attesa l inopponibilità allo stesso delle eccezioni relative al rapporto di compravendita ai sensi dell art. 14 delle condizioni generali di contratto, invitando pertanto il ricorrente a proseguire nella corresponsione delle rate residue. A tale risposta faceva seguito un secondo reclamo, inviato il 5 giugno 2012, del medesimo tenore del precedente che restava privo di riscontro e a valle del quale il cliente si è rivolto all Arbitro Bancario Finanziario. Dopo aver descritto i fatti all origine della controversia nei termini sopra esposti, il ricorrente ha chiesto all Arbitro di volere dichiarare (i) la nullità o invalidità del finanziamento per violazione delle norme di trasparenza vigenti, in primis per la mancata consegna dei documenti informativi al momento della stipula del contratto, e comunque di volere disporre (ii) la risoluzione del contratto di finanziamento stipulato con l intermediario; (iii) la sospensione immediata del pagamento del RID all intermediario; (iv) la restituzione delle somme indebitamente versate fino alla data odierna, ammontanti a ,00 (e di cui 6.000,00 rappresentanti l acconto versato a mani del legale rappresentante della concessionaria); (v) il risarcimento di tutti i danni morali e materiali subiti quantificati in ,00 o nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia e da liquidare in via equitativa. L intermediario ha resistito alle domande articolate al cliente depositando controdeduzioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. In punto di fatto il resistente ha osservato che il contratto di finanziamento, dell importo di ,00, sottoscritto dal ricorrente ai fini dell acquisto dell autovettura, indicava espressamente come dealer e dunque unico operatore commerciale di riferimento una società, diversa dalla concessionaria alla quale il ricorrente asserisce di aver corrisposto la cauzione. Sotto questo profilo l intermediario ha evidenziato anche come il contratto sia stato inequivocabilmente timbrato e siglato solo dalla predetta società, alla quale è stata d altra parte accreditata la somma finanziata. Muovendo da tale premessa il resistente ha dunque dedotto che nessuna risoluzione del contratto di finanziamento poteva essere invocata dal cliente: e ciò sia perché (i) il ricorrente non avrebbe mai inviato alcuna formale lettera di costituzione in mora nei confronti della società contraente, che pure era l unica legittimata a ricevere la diffida necessaria ai fini dell applicabilità dell art. 125-quinquies TUB (tale non potrebbe considerarsi, secondo il resistente, la raccomandata inviata dal cliente in data 29 dicembre 2010, non solo in quanto inviata semplicemente per conoscenza alla predetta società, ma anche in ragione del fatto che essa recava esclusivamente contestazioni relative alla pagamento della somma di 6.000,00 all amministratore unico della concessionaria), sia, in ogni caso, (ii) perché all epoca della conclusione del contratto non era ancora vigente la disciplina dettata a tutela del consumatore nelle operazioni di credito finalizzato come modificata dal d.lgs. 141/2010, e comunque (iii) perché il cliente avrebbe contravvenuto al dovere di esecuzione del contratto in buona fede avendo avanzato le proprie contestazioni per la prima volta a distanza di oltre un anno dal verificarsi dell evento pregiudizievole. Pag. 3/6

3 Quanto alle ulteriori domande, subordinate rispetto alla domanda di risoluzione del contratto, il resistente ne ha eccepito l infondatezza. In particolare, rispetto alla richiesta di restituzione della somma versata a titolo di cauzione, l intermediario in punto di diritto ha sostenuto che l art. 125-quinquies TUB non prevede la possibilità di ottenere, al di là della restituzione delle rate corrisposte, il rimborso di somme riconosciute dal consumatore all operatore commerciale poi rivelatosi inadempiente, mentre in punto di fatto ha osservto che dell effettivo versamento della somma di 6.000,00 non vi era alcuna evidenza agli atti, dai quali sembrerebbe emergere, piuttosto, che tale somma sia stata restituita. In relazione alla richiesta risarcitoria per i presunti danni patrimoniali e non, il resistente ha osservato, infine, come il cliente non abbia fornito alcun tipo di prova in ordine alla loro esistenza. DIRITTO Preliminarmente il Collegio deve rilevare come non possa essere esaminata la domanda, formulata apparentemente in via di subordine dal cliente ma in realtà logicamente preliminare, di nullità del contratto per violazione delle norme di trasparenza, in quanto si tratta di questione non sollevata in sede di reclamo, e dunque rispetto alla quale non si è concretizzata la condizione di procedibilità del ricorso avanti all ABF. Venendo all esame della domanda volta a ottenere l accertamento della intervenuta risoluzione del contratto di finanziamento, la stessa appare al Collegio suscettibile di essere accolta, seppure nei limiti delle considerazioni che seguono. In via di premessa deve essere precisato che nella presente controversia non può trovare applicazione la disciplina dettata dall art. 125-quinquies TUB in materia di credito al consumo, e ciò non solo in considerazione del fatto che il ricorrente, nel rivolgersi all ABF, ha agito nella sua veste di cliente non consumatore, ma anche e soprattutto in virtù della assorbente ragione che la stessa operazione di acquisto del bene era stata eseguita in una prospettiva dichiaratamente strumentale all esercizio della propria attività professionale, il che impedisce di considerare integrato il presupposto sostanziale per l applicazione della disciplina in parola, la quale, com è ben noto, presuppone che l acquisto del bene avvenga al di fuori dell attività professionale svolta dall acquirente. La presente controversia deve, dunque, essere giudicata e risolta facendo applicazione non già delle norme speciali dettate a tutela del consumatore, bensì verificando se e in che limiti possa dirsi integrata un ipotesi di collegamento negoziale tra il contratto di fornitura del bene ed il contratto di finanziamento. Gli è, infatti, che nel momento in cui si riconoscesse che i due contratti sono collegati, e in particolare che il secondo è stato concluso solo ed esclusivamente in funzione del primo, allora ben potrebbe considerarsi legittima la pretesa del cliente di considerarsi sciolto dal vincolo nei confronti dell intermediario, atteso che non essendo controverso tra le parti che il bene al cui acquisto l accensione del finanziamento era strumentale non è mai stato consegnato - è certo possibile affermare, in virtù dei principi generali elaborati dalla giurisprudenza in materia di collegamento negoziale, che la mancata realizzazione della funzione cui è preordinato il contratto di fornitura fa venire meno l utilità della operazione economica complessivamente intesa, e dunque rende privo di causa, intesa quest ultima non già nella sua accezione di funzione tipica bensì nel suo significato di causa in concreto, anche il contratto di finanziamento. Che il contratto di finanziamento sia nella specie un contratto obiettivamente collegato al contratto di fornitura, e che tale collegamento fosse ben presente anche all intermediario non è circostanza revocabile in dubbio. Del resto sono le stesse condizioni generali di contratto predisposte dal resistente che danno chiara prova del collegamento, atteso che una clausola Pag. 4/6

4 come quella dell art. 14 la cui funzione dovrebbe essere quella di ridurre l ambito delle eccezioni opponibili dal cliente dipendenti dalla non corretta esecuzione del rapporto di fornitura - non avrebbe ragion d essere se appunto non ci si muovesse nella prospettiva della unitarietà dell operazione economica realizzata per il tramite della connessione dei due contratti. Orbene, se si tiene conto di siffatta relazione di collegamento negoziale, e se si considera che nella presente vicenda non è stato contestato nemmeno dall intermediario che l autovettura sebbene siano trascorsi oramai più di tre anni dall ordine - non è stata fornita al cliente, la conseguenza che appare inevitabile trarre è che nel caso di specie viene meno la ragion d essere del contratto di finanziamento che risulta del tutto privo di causa, intesa appunto come detto quale causa in concreto. In questo senso la domanda del cliente volta a far dichiarare cessati gli effetti del contratto concluso con l intermediario appare meritevole di accoglimento, non potendo certo invocarsi per sostenere, come vorrebbe invece l intermediario, che il rapporto di finanziamento è ancora in essere né la circostanza della mancata formale messa in mora del fornitore, né la già ricordata clausola dettata dall art. 14 delle condizioni generali di contratto che circoscrive l ambito delle eccezioni che traggono titolo dal rapporto di fornitura opponibili dal cliente all intermediario. Nel caso di specie non può essere opposta la prima circostanza, dal momento che nella presente vicenda non si tratta tanto di fare applicazione della regola dettata dall art quinquies del TUB che, come detto, nel caso in esame non può entrare in gioco, non rivestendo il ricorrente la qualifica di consumatore bensì di riconoscere, in coerenza con i principi generali del collegamento negoziale, che è venuta meno la funzione pratica del contratto di finanziamento. Il che è allora circostanza che è sempre oggettivamente accertabile dal Collegio, a maggior ragione in presenza di una non contestazione dell intermediario in punto di inadempimento del fornitore, indipendentemente da quali siano state le iniziative poi assunte dal cliente nei confronti di quest ultimo, e dunque anche ove questi non abbia proceduto a metterlo formalmente in mora e a diffidarlo ad adempiere ai sensi dell art c.c.; e tutto questo anche a prescindere dal rilevare che non sembra, comunque, del tutto convincente l osservazione del resistente secondo cui non si potrebbe riconoscere il valore di diffida e messa in mora alla lettera inviata il 29 dicembre 2010, atteso che in questa lettera, seppure trasmessa per conoscenza al dealer, emerge, ad avviso del Collegio, in maniera inequivocabile l intenzione del cliente di far dichiarare oramai cessata l efficacia del rapporto di fornitura a fronte della mancata consegna dell autovettura. Ma nel caso in esame neppure può essere invocata, per impedire al cliente di far dichiarare cessati gli effetti del contratto di finanziamento pur dinanzi alla conclamata inattuazione del rapporto contrattuale presupposto, la clausola dettata dall art. 14, per quanto la stessa pure sia stata approvata espressamente per iscritto. A questo proposito deve, infatti, ribadirsi quanto già sottolineato da questo Collegio, ancorché in composizione parzialmente diversa, in relazione ad una vicenda analoga a quella per cui è controversia: vale a dire che clausole come quella in esame che sanciscono l insensibilità delle vicende dalla fornitura rispetto al finanziamento possono valere ad impedire al finanziato di sospendere l adempimento agli obblighi restitutori derivanti a suo carico dal contratto di finanziamento allegando una non corretta esecuzione della fornitura, ma non possono anche impedire al finanziato, con il venir meno del rapporto presupposto, di eccepire la risoluzione del contratto di finanziamento, dal momento che una tale eccezione attiene al venir meno della causa dell operazione economica complessivamente considerata e dunque deve ritenersi sempre opponibile. Una volta accertato che la mancata attuazione del rapporto di fornitura e la sua conseguente risoluzione comporta il venir meno anche degli effetti del contratto di finanziamento, ne discende il diritto del cliente a sospendere il pagamento delle rate ancora dovute così come il Pag. 5/6

5 diritto alla restituzione delle rate già versate (ma non anche l obbligo di restituzione dell importo di finanziamento che l intermediario ha sì diritto di recuperare ma dal fornitore del bene a cui l importo è stato materialmente accreditato ai fini del pagamento del prezzo). Non spetta, invece, al cliente, il diritto a ottenere dall intermediario anche la restituzione dell acconto sul prezzo del bene versato a mano del concessionario presso cui ha effettuato l ordine di acquisto, atteso che a prescindere dalla fondatezza o meno delle considerazioni sviluppate dal resistente è solo il fornitore che appare legittimato passivo rispetto alla domanda di ripetizione della stessa a titolo di indebito, appunto perché qui entra in gioco l obbligo di restituire una prestazione eseguita dal cliente ma a valere sul contratto di fornitura Quanto infine alla domanda di risarcimento dei danni, la stessa deve essere senz altro rigettata, non avendo il ricorrente neppure allegato l esistenza di un pregiudizio scaturito dalla presente vicenda e poi causalmente riconducibile alla condotta dell intermediario. P.Q.M. In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta la sopravvenuta inefficacia del contratto di finanziamento e, per l effetto, dichiara l intermediario tenuto alla restituzione delle rate nei sensi di cui in motivazione. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. firma 1 IL PRESIDENTE Pag. 6/6

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