COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI

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1 COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI PROVINCIA DI NAPOLI REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO COMUNALE I N D I C E Art 1 - Istituzione del mercato settimanale Art 2 - Definizione del mercato settimanale Art 3 - Periodicità ed orari del mercato settimanale Art 4 - Aree destinate al mercato settimanale Art 5 Vendita prodotti alimentari Art 6 Caratteristiche dei banchi e degli spazi Art 7 - Pulizia delle aree di sosta Art 8 Rinuncia e sospensione Art 9 Concessione, trasmissione e revoca dei posteggi Art 10 Criteri di assegnazione posteggi ai produttori agricoli Art 11 Mancata occupazione del posteggio - assenze Art 12 - Sospensione, revoca e decadenza della concessione Art 13 Subingresso nel posteggio Art 14 - Assegnazione dei posteggi ai ruolini di spunta Art 15 - Tassa di posteggio Art 16 - Ordine e pulizia del mercato Art 17 - Controllo igienico sanitario Art 18 - Esposizione del documento, e dei prezzi Art 19 - Amplificazione dei suoni Art 20 - Registro e schedario degli esercenti il commercio nel mercato settimanale Art 21 Sanzioni Art 22 - Disposizioni transitorie e finali 1

2 Art. 1 Istituzione del mercato settimanale E' istituito il mercato settimanale per l'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo. Il controllo è demandato al settore vigilanza. Art. 2 Definizione del mercato settimanale Il mercato settimanale è costituito da aree pubbliche delimitate e destinate al posteggio fisso per la vendita al dettaglio. La relativa concessione ha validità decennale. I concessionari dovranno essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi e in possesso di nulla osta antimafia. Art. 3 Periodicità e orari del mercato settimanale Il mercato settimanale si effettua con periodicità settimanale nel giorno del MARTEDÌ. Ove la giornata di mercato ricada in giorno festivo, il Sindaco può anticipare o posticipare la data dandone pubblico avviso. L'orario di apertura del mercato è così fissato: dalle ore 7,00 alle ore 13,00 per l'intero anno solare. Nessuna contrattazione o prenotazione può essere effettuata prima dell'inizio e dopo la fine delle vendite. L'allestimento delle attrezzature per l'attività di mercato avrà inizio 60 minuti prima dell'orario di inizio del mercato. L'area occupata dai posteggiatori deve essere sgomberata entro 60 minuti dall'orario di chiusura delle attività di vendita del mercato. Art. 4 Aree destinate al mercato settimanale Il mercato settimanale a posteggio fisso si svolge sull area comunale appositamente individuata per i gruppi merceologici consentiti. 2

3 All'interno del mercato settimanale sono previste due zone distinte in: - zona A: posteggi per alimentari - zona B: posteggi per non alimentari Le aree, i posteggi e la loro superficie sono indicati nell allegata planimetria. Art. 5 vendita prodotti alimentari La vendita dei prodotti alimentari deve essere esercitata nel rispetto della normativa vigente, con le modalità, i veicoli e le attrezzature necessarie a garantire che gli stessi siano protetti da contaminazioni esterne e conservati in maniera adeguata. In ogni caso dovrà essere garantito il rispetto delle norme igienico sanitarie. La mancata osservanza delle norme igienico sanitarie è motivo di revoca dell autorizzazione. Art. 6 Caratteristiche dei banchi e degli spazi Le merci in vendita devono essere distribuite sugli appositi banchi posizionati all interno degli spazi, delimitati a loro volta da specifica segnaletica orizzontale, e la cui superficie è quella risultante dall allegata planimetria nella quale vengono singolarmente individuati e progressivamente numerati. I banchi di vendita devono avere un altezza minima dal suolo di cm. 0,50. Il tendone a copertura del banco deve avere un altezza minima da suolo di mt misurata dalla parte più bassa e non può sporgere oltre il confine dello spazio assegnato. Le corsie di passaggio fra le installazioni degli esercizi non possono essere inferiore a metri 2,50 misurati sulla segnaletica orizzontale. Esse dovranno essere sempre lasciate libere da cose per consentire il regolare transito dei clienti e per i casi di emergenza. così come E' altresì vietato occupare anche in minima parte ogni altro spazio non destinato alla vendita e oggetto di specifica concessione. Le dimensioni globali delle aree occupate dal mercato escluso il parcheggio, devono essere tali da consentire all'operatore un'adeguata 3

4 esposizione delle merci oggetto dell'attività. I posteggi devono avere una superficie utile da poter essere utilizzata anche dagli automezzi attrezzati con punti di vendita. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura di cm. 0,50 che dovrà essere sempre lasciato libero da cose e attrezzature. Tutte le merci debbono essere distribuite per la vendita sui banchi. E consentita l esposizione a terra solo per calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta e complementi di arredo. E' fatto divieto assoluto di svolgimento dell attività al di fuori delle aree di sosta appositamente individuate pena la revoca dell autorizzazione. Art. 7 Pulizia delle aree di sosta I venditori che utilizzano le aree di sosta sono tenuti alla pulizia delle stesse, e tenerle libere da rifiuti o materiale di qualsiasi genere. La contestazione per mancata pulizia delle aree per più di due volte è motivo di decadenza dalla concessione. Art. 8 Rinuncia e sospensione L'operatore che, a seguito di partecipazione a più bandi di concorso, risulti assegnatario di più concessioni per lo svolgimento della propria attività commerciale ricadente nel giorno del martedì, deve effettuare specifica rinuncia ai Comuni sede di detti posteggi, prima del rilascio del titolo di concessione. I Comuni sede di posteggio per i quali è stata effettuata la rinuncia assegneranno gli stessi agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria. In occasione di fiere, sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, non ricadenti nel giorno di martedì, il Comune può concedere autorizzazioni temporanee sullo stesso spazio. In ogni caso il Comune 4

5 può decidere di sospendere o annullare tutte le attività oggetto del presente regolamento, per motivi di ordine pubblico ovvero di tutela della salute pubblica. Art. 9 Concessione, trasmissione e revoca dei posteggi L'assegnazione dei posteggi disponibili deve avvenire mediante bando di gara pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e pubblicizzato per le vie cittadine. I posteggi verranno concessi, secondo la normativa vigente, su domanda in bollo indirizzata all ufficio commercio, con le modalità e nei termini stabiliti dagli avvisi pubblici. Le assegnazioni sono fatte in base a graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorità a) maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del bando, cosi come risulta dalla documentazione agli atti del Comune; In subordine: a) anzianità di rilascio dell'autorizzazione amministrativa; b) anzianità della iscrizione al registro delle imprese; c) numero familiari a carico; d) anzianità del richiedente; e) presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap. La concessione dei posteggi ha validità decennale ed è strettamente personale. Essa non può essere trasferita a terzi se non con la cessione in proprietà dell attività. In ogni caso nessuno può essere titolare di due o più concessioni di suolo pubblico nello spazio adibito a mercato settimanale. Alla scadenza della concessione si procede secondo i criteri previsti dal presente regolamento. In ogni caso non sarà autorizzato il trasferimento della concessione laddove il cedente abbia omesso il pagamento della tassa di occupazione. Il Comune può autorizzare lo scambio di posteggi fra gli operatori nell'ambito dello stesso mercato ed esclusivamente per i posteggi localizzati nello stesso settore merceologico, può altresì consentire il cambio di posteggio con uno disponibile e non ancora comunicato alla Regione ai fini della pubblicazione dei bandi di concorso. 5

6 Art. 10 Criteri di assegnazione posteggi ai produttori agricoli L'assegnazione dei posteggi disponibili deve avvenire mediante bando di gara pubblicato sul B.U.R.C, regionale e pubblicizzato per le vie cittadine. Le domande sono inviate direttamente al Sindaco del Comune sede di posteggio, mediante raccomandata, con le modalità e nei termini stabiliti dagli avvisi pubblici. Le assegnazioni sono fatte in base a graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorità: a) richiesta di posteggio da parte di produttore agricolo non titolare di altre autorizzazioni; In ulteriore subordine progressivo: b) anzianità di iscrizione allo SCAU; c) numero familiari a carico; d) anzianità del richiedente; e) presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap: Art. 11 Mancata occupazione del posteggio - assenze Chiunque eserciti un attività di cui al presente regolamento che non occupi il posto assegnato entro 60 minuti dall'orario di inizio del mercato, perderà il diritto al posteggio senza rimborso della tassa giornaliera corrisposta. Lo spazio in questione potrà essere assegnato ad altro commerciante tratto dai ruolini di spunta. Art. 12 Sospensione, revoca e decadenza della concessione Le concessioni sono in qualsiasi momento revocabili per motivi di pubblico interesse, utilità pubblica e di pubblica sicurezza. 6

7 Fatta salva la facoltà dell Ente di sospendere o revocare, in ogni momento la concessione del posteggi, sono dichiarati decaduti coloro che: a) non esercitino personalmente il posto assegnato ovvero lo esercitino a mezzo di sostituto non autorizzato; b) si siano resi responsabili di almeno due violazioni al presente regolamento; c) rimangano assenti dal mercato per più di tre martedì, senza giustificato motivo; d) non risultino essere in regola con il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, della Tarsu, nonché delle eventuali utenze (idriche ed elettriche); e) non risultino essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi; f) non risultino essere in possesso di nulla osta antimafia. Il suolo oggetto di revoca potrà essere assegnato ad altro esercente in possesso dei requisiti e secondo i criteri di cui all'art. 41 comma 4 Legge Regionale 1/2000. Il settore cui è demandata la vigilanza del mercato, provvede alla registrazione delle assenze e alla successiva assegnazione, nel rispetto della destinazione merceologica con l applicazione della TOSAP e della TARSU dovute. Nel computo delle assenze di cui al precedente articolo non viene tenuto conto del mercato che, per qualunque motivo, non ha avuto effettivamente luogo, né delle assenze dovute a servizio militare, maternità, ricovero ospedaliero, partecipazione a fiere, frequenza scolastica purché documentata. Sono altresì esclusi da tale computo gli operatori portatori di handicap. Art. 13 Subingresso nel posteggio Nel caso di subingresso nell'azienda commerciale, al subentrante, previa produzione della documentazione necessaria a dimostrare l'avvenuto trasferimento dell'azienda, verrà assegnato il posteggio in godimento del cedente. Al subentrante verranno riconosciuti gli eventuali titoli di priorità del dante causa. Il subentrante in possesso dei requisiti necessari deve comunicare l'avvenuto subingresso entro sei mesi, pena la decadenza del diritto di 7

8 esercitare l'attività del dante causa. Art. 14 Assegnazione dei posteggi ai ruolini di spunta I posteggi temporaneamente non occupati saranno assegnati a coloro che ne abbiano fatto espressa richiesta. Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della relativa concessione è assegnato in base ad una graduatoria redatta a cura dell'ufficio competente secondo i criteri cronologici di presentazione della domanda ed in base al più alto numero di presenze maturate nel mercato settimanale, tenendo sempre presente il settore merceologico disponibile. Art. 15 Tassa di posteggio La tassa di occupazione del suolo, dei banchi di vendita e per tutti i posti i genere da occupare nell'ambito del mercato sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale. Per i posteggi di durata temporanea il pagamento della tassa va fatta sul posto a mani dell'incaricato della ditta a cui è stato affidato l'appalto. Per i posteggi fissi il pagamento va fatto all'atto del rilascio della concessione alla ditta di cui al precedente capoverso. Chiunque ometta di pagare la tassa fissata o comunque di corrispondere quanto dovuto dovrà sgomberare immediatamente il posto occupato, salvo ed impregiudicato il sequestro di quanto forma oggetto dell'occupazione abusiva e la contravvenzione dovuta per violazione alle norme regolamentari, nonché la revoca della concessione. 8

9 Art. 16 Ordine e pulizia del mercato L'ordine e la disciplina del mercato viene assicurata dagli agenti di Polizia Municipale incaricati, alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che operano nell'ambito del mercato. I concessionari dei posti sono personalmente responsabili della manutenzione, e buona conservazione del posto assegnato senza apportare alcuna modifica che non sia stata autorizzata dall'ente concedente. Cessate le attività di vendita, i venditori hanno l'obbligo di riordinare, pulire il proprio spazio e raccogliere i rifiuti prodotti e conferirli negli appositi contenitori a ciò destinati. Ogni violazione alle particolari norme di questo articolo può portare alla sanzione della sospensione. Art. 17 Controllo igienico sanitario Il controllo igienico sanitario del mercato viene effettuato dall'autorità sanitaria e dagli Agenti di Polizia Municipale incaricati. I venditori di generi alimentari nonché i loro dipendenti, devono essere muniti di tessera sanitaria, sottoporsi a tutti i controlli periodici ed osservare tutte le prescrizioni emanate dalla Competente Autorità ed esibire tutte le certificazioni su semplici richieste del personale di Polizia Municipale. Sullo stesso banco di vendita non sono ammesse l'esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari e non, ad eccezione dei giocattoli abbinati a dolciumi. Le derrate poste in vendita che non avessero i requisiti di legge o di regolamento o comunque corrispondenti alle norme igienico sanitarie saranno senz'altro sottoposte a sequestro e quindi destinate alla distruzione su ordinanza dell' autorità sanitaria, senza pregiudizio della relativa contravvenzione. Sul sequestro l'interessato può presentare reclamo all'autorità sanitaria. Sul reclamo deciderà inappellabilmente l'autorità sanitaria. 9

10 Art. 18 Esposizione del documento e dei prezzi E' fatto obbligo per ogni singolo partecipante tenere esposto in modo ben visibile il documento da cui risultano gli estremi dell'autorizzazione e l'iscrizione nella speciale sezione del registro presso la Camera di Commercio. L'esercente l'attività di cui al presente regolamento è soggetto all'obbligo dell'esposizione dei prezzi in modo ben chiaro e visibile come previsto dalla vigente normativa. Art 19 Amplificazione dei suoni Durante lo svolgimento del mercato i commercianti possono attirare l'attenzione del pubblico, senza recare disturbo allo svolgimento dello stesso. Sono vietati schiamazzi ed urla da banditori e non è consentito l'uso di apparecchi di amplificazione dei suoni. Art. 20 Registro e schedario degli esercenti il commercio nel mercato settimanale Presso il Comune è tenuto un registro nel quale sono iscritti tutti gli esercenti il commercio su aree pubbliche che hanno ottenuto l'autorizzazione all'occupazione del posteggio fisso, con l'indicazione della tipologia merceologica, delle tasse dovute, del posto assegnato, della scadenza della concessione ed eventuali rinnovi, nonché del personale dipendente autorizzato all ingresso. Inoltre è fatto obbligo per il Comune disporre di uno schedario cartaceo o su supporto magnetico (Legge Regionale 1/2000 art 43) dal quale risultino, per ogni autorizzazioni in carico: a) nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e di partita Iva del titolare dell'autorizzazione; b) numero e tipologia dell'autorizzazione; c) numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di 10

11 Commercio competente; d) estremi della concessione dei posteggi, nonché l'ubicazione, la periodicità, il numero identificativo e la superficie; e) settori merceologici autorizzati. Su tale schedario dovranno essere riportati tutti gli eventi riguardanti l'autorizzazione ed i posteggi (subingresso, cambiamenti di residenza del titolare, sospensione, revoche, decadenza, altre variazioni). Art. 21 Sanzioni Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento è punito con le sanzioni amministrative applicate dal Comune secondo quanto previsto dalla vigente normativa. In caso di recidiva si applicano anche le norme di cui al presente regolamento. Art 22 Disposizioni transitorie e finali Con l'approvazione del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari in materia. Laddove non in contrasto con la presente regolamentazione, ovvero con la normativa regionale in materia, il presente regolamento si intende integrato con le previsioni di cui all'ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2002 così come pubblicato sulla G. U. n. 114 del 17/05/2002. Il presente regolamento si intenderà in vigore con l'approvazione della conseguente delibera consiliare. Con l entrata in vigore del presente regolamento si procederà al rilascio di nuove autorizzazioni. 11

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