GUIDA AI CONTRATTI DI DISPONIBILITÁ

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "GUIDA AI CONTRATTI DI DISPONIBILITÁ"

Transcript

1 GUIDA AI CONTRATTI DI DISPONIBILITÁ UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE DIREZIONE TECNICA SETTEMBRE 2002

2 GARANZIA DI DISPONIBILITA : ASPETTI LEGALI 3 I. PREMESSE 3 II. PROFILI NORMATIVI 3 1. OBBLIGHI DEL VENDITORE E GARANZIE LEGALI SULLA COSA VENDUTA Garanzia dai vizi della cosa venduta nel diritto italiano Garanzie e vizi della cosa venduta nella vendita internazionale 6 IIII. CONTRATTI DI DISPONIBILITA DEFINIZIONI CONSIDERAZIONI GENERALI 12 IV. SCHEMA CONTRATTUALE PROPOSTO 15 CONTRATTO DI DISPONIBILITA DEFINIZIONI E DICHIARAZIONE DELLE PARTI GARANZIA DI DISPONIBILITA 17 3 Ore di fermata Mancato raggiungimento della percentuale di disponibilita Condizioni per l applicazione della garanzia Durata Miscellanea Legge regolatrice Controversie 20 V. LA NORMA VDI Premessa Definizioni principali Cenni sui sistemi di produzione Considerazioni finali 25 GUIDA AI CONTRATTI DI DISPONIBILITA 2

3 GARANZIA DI DISPONIBILITA : ASPETTI LEGALI I. PREMESSE In anni recenti, i compratori di macchine utensili, soprattutto tedeschi e giapponesi, ma non solamente questi, hanno iniziato a chiedere ai propri fornitori una garanzia relativa ai fermi-macchina. In generale il Compratore richiede al Venditore di garantire che, nel corso del periodo di garanzia piuttosto che per un periodo successivo al periodo di garanzia, le ore di fermo-macchina non saranno superiori ad una determinata percentuale delle ore previste di utilizzo, ovvero, analogamente che le ore di disponibilità della macchina non saranno inferiori ad una determinata percentuale delle ore previste di utilizzo. Nei casi, tuttora non molto frequenti, di garanzia di disponibilità, le parti hanno previsto varie tipologie di conseguenze negative per il Venditore, in caso di non raggiungimento delle percentuali di disponibilità convenute. Tra le principali ricordiamo (a) il prolungamento, per un determinato periodo, della garanzia di buon funzionamento del macchinario, (b) il pagamento di penali fino ad arrivare, in casi estremi, (c) alla risoluzione del contratto di vendita ed al risarcimento del danno. II. PROFILI NORMATIVI Prima di passare all esame dello schema contrattuale proposto, riteniamo utile illustrare brevemente la disciplina delle garanzie connesse ai contratti di compravendita, al fine di delimitare i confini delle garanzie legali e pattizie previste in tema di compravendita: ciò al fine di comprenderne la relazione con la c.d. garanzia di disponibilità. 1. OBBLIGHI DEL VENDITORE E GARANZIE LEGALI SULLA COSA VENDUTA Introduzione I contratti aventi ad oggetto l alienazione di macchine utensili, ancorché da costruire ad opera del venditore su specifiche indicazioni dell acquirente, rientrano generalmente nella fattispecie del contratto di vendita, giacché l interesse fondamentale dei contraenti e la funzione del contratto sono sempre rappresentati dallo scambio del bene verso il corrispettivo pecuniario. Cosicché, eventuali prestazioni e obbligazioni aggiuntive a carico del venditore, che spesso accompagnano la vendita di macchinari in genere, quali trasporto, montaggio, garanzia di buon funzionamento ecc., rientrano nella causa della vendita, giacché sono strumentali e concorrono a costituire l attribuzione traslativa corrispettiva del prezzo, senza snaturare lo schema negoziale della vendita. Ciò non esclude che, talvolta, la costruzione di una macchina utensile possa cadere nella disciplina del contratto di appalto. Detto caso, per altro, è soggetto (soprattutto per quanto riguarda le garanzie) ad una disciplina tutt affatto diversa da quella qui illustrata. Anche alle macchine costruite in appalto, per altro, può essere connessa una garanzia di disponibilità; che, se fornita con il contratto di appalto, deve essere correlata alle garanzie legali previste dal contratto di appalto ed a quelle pattizie eventualmente stipulate nel caso concreto; se fornita con un contratto autonomo rispetto al contratto di appalto, ha natura identica alla garanzia di disponibilità fornita con un contratto autonomo rispetto al contratto di vendita. Come noto la vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa (o di un altro diritto) verso il corrispettivo di un prezzo. (art c.c.) 1. In linea generale, il contratto di vendita produce due ordini di effetti: 1 La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto (1376 e seguenti, 1476) verso il corrispettivo di un prezzo (1448, 1473 e seguente, 1498). GUIDA AI CONTRATTI DI DISPONIBILITA 3

4 effetti reali: il trasferimento della proprietà del bene o del diritto avviene per effetto del solo consenso: perché si perfezioni il contratto di vendita, quindi, non è necessaria la materiale consegna del bene al compratore (c.d. traditio). effetti obbligatori: la vendita è fonte di obbligazioni per il compratore (sul quale incombe l onere del pagamento del prezzo) e per il venditore, sul quale grava una serie più complessa di obbligazioni. Secondo il diritto italiano, in particolare, ai sensi dell art del c.c. Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore; 2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto (1376 e seguenti); 3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa. A carico del venditore vi sono poi alcune garanzie legali: la garanzia per i vizi, di cui all art cod. civ. la garanzia per la mancanza di qualità della cosa, di cui all art cod. civ. Il venditore può poi assumere volontariamente anche altre garanzie: la garanzia di buon funzionamento della cosa venduta, disciplinata dall art e segg. cod. civ. tutte quelle altre garanzie atipiche (e cioè non previste dalla legge) che egli ritiene di dover assumere. Va in primo luogo precisato che, in linea generale, le obbligazioni di garanzia si differenziano dalle altre obbligazioni, giacché la prestazione non consiste in un comportamento, commissivo od omissivo, ma nell assunzione di un rischio il cui verificarsi produce le medesime conseguenze dell inadempimento 2. Per gli scopi del presente lavoro esamineremo solamente le obbligazioni di garanzia per vizi e la garanzia (impropria) per mancanza di qualità della cosa, nonché la garanzia (pattizia) di buon funzionamento. 1.1.Garanzia dai vizi della cosa venduta nel diritto italiano Ai sensi dell art c.c.: il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa (1229). Inoltre Non è dovuta la garanzia) se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi. (art Esclusione della garanzia). In linea generale, i vizi della cosa sono i difetti di fabbricazione di progettazione della stessa o di parti o componenti di essa, che ne impediscono, in tutto o in parte, l utilizzo normale. La garanzia per vizi della cosa venduta, in realtà, è solo in parte un obbligazione di garanzia, in quanto il verificarsi del rischio provoca, agli effetti della risoluzione del contratto, le stesse conseguenze dell inadempimento. Infatti, nei casi in cui la cosa venduta sia affetta da vizi che la rendono inidonea all uso, o ne diminuiscano il valore, il compratore può domandare a sua scelta: la risoluzione del contratto (salvo che gli usi non escludano la risoluzione per determinati vizi); o la riduzione del prezzo. Tuttavia, la scelta fra risoluzione del contratto e riduzione del prezzo è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale. Inoltre, se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto, mentre se è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli 2 Art Responsabilità del debitore Il debitore che non esegue esattamente (1307, 1453) la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno (2740), se non prova (1673, 1681, 1693, 1784, 1787, , 1821) che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (1256; att. 160). GUIDA AI CONTRATTI DI DISPONIBILITA 4

5 può domandare solo la riduzione del prezzo (art Effetti della garanzia) 3. In caso di risoluzione del contratto, il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita, mentre il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi 4. Il compratore ha termini brevi per denunciare i vizi della cosa e per instaurare l eventuale azione giudiziale diretta a far valere la garanzia 5. Infatti, il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore, entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. Inoltre, l'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna del bene. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio, o l'ha occultato. In ogni caso, il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno (1223), se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve, altresì, risarcire al compratore i danni causati dai vizi della cosa (art c.c.) Responsabilità del venditore Garanzia per mancanza di qualità della cosa venduta Dai vizi si distingue l ipotesi di mancanza di qualità promesse, o di qualità essenziali della cosa. L art prevede infatti che: Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento (1453 e seguenti), purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'art In linea di principio, la mancanza di qualità differisce notevolmente dal vizio occulto; non si tratta infatti di un obbligazione di garanzia, si tratta di un vero e proprio comportamento inadempiente del venditore, in violazione di un obbligazione posta a suo carico: quella di adempiere esattamente la prestazione. La prestazione è inesatta, quando la cosa non ha le qualità promesse ovvero le qualità dovute. In linea generale, le qualità di un bene sono gli attributi che esprimono la funzionalità, l utilità e il pregio del bene stesso. Le qualità dovute sono inoltre quelle essenziali all uso del bene, ossia quegli attributi in cui si esprime la normale adeguatezza del bene alla sua tipica funzione Le qualità promesse sono quegli attributi che il bene deve avere secondo l esplicita o tacita previsione contrattuale. La mancanza di qualità promesse non presuppone necessariamente un imperfezione (o vizio) della cosa: le qualità promesse attengono più specificatamente all esattezza della prestazione e, quindi, all individuazione della cosa in se considerata e così come prevista nel contratto. Si tratta di un ipotesi di inadempimento inesatto che dipende dal comportamento commissivo del venditore. Agli effetti pratici, l azione nascente dalla mancanza di qualità è assoggettata ai medesimi termini di prescrizione e decadenza all azione per vizi. 3 Nei casi indicati dall'art il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (1453 e seguenti) ovvero la riduzione del prezzo, salvo, che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale. Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo. 4 Art c.c. In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita (1475). Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi. 5 Art Termini e condizioni per l azione. Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta (1511), salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna. GUIDA AI CONTRATTI DI DISPONIBILITA 5

6 Anche in questo caso il compratore, oltre alla risoluzione del contratto, ha diritto al risarcimento del danno Garanzia di buon funzionamento Con particolare riferimento alla vendita di cose mobili il Codice Civile prevede un particolare tipo di garanzia, la c.d. garanzia di buon funzionamento. La garanzia di buon funzionamento si è andata affermando per lo più nella vendita di macchine. L art c.c. prevede espressamente che: Se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta, il compratore, salvo patto contrario, deve denunziare al venditore il difetto di funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta, sotto pena di decadenza (2964 e seguenti). L'azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta. Il giudice, secondo le circostanze, può assegnare al venditore un termine per sostituire o riparare la cosa in modo da assicurarne il buon funzionamento, salvo il risarcimento dei danni (1223 e seguenti). Sono salvi gli usi i quali stabiliscono che la garanzia di buon funzionamento è dovuta anche in mancanza di patto espresso. Caratteristiche principali della garanzia in esame sono: la sua origine: pattizia o consuetudinaria; un ampio termine di denunzia, rispetto all azione per vizi; un termine di prescrizione dell azione più breve rispetto a quello dell azione per vizi, decorrente però dalla scoperta del cattivo funzionamento; il rimedio della sostituzione o riparazione, o meglio l obbligo del venditore di sostituire o riparare la cosa risultata difettosa in un certo periodo di tempo. Giova sottolineare che la garanzia in esame non è una promessa del funzionamento come di un futuro godimento della cosa, ma un impegno contrattuale avente ad oggetto la qualità e i requisiti attuali del bene, cioè quelle qualità e quei requisiti di integrità che ne consentono il normale funzionamento. La garanzia può concernere le qualità che la cosa deve avere secondo un criterio legale in relazione all uso cui è destinata (qualità essenziali), o specifiche qualità (qualità promesse). La garanzia riguarda altresì l integrità della cosa (assenza di vizi) e, dunque, la funzione della garanzia in esame è duplice e, cioè, garantire al compratore: l idoneità della cosa all uso la durata di tale idoneità per un determinato periodo. La garanzia di buon funzionamento dà diritto al compratore di chiedere la riparazione o la sostituzione della cosa e, al venditore contro cui sia domandata la risoluzione del contratto per inadempimento, di ottenere un termine per la riparazione o sostituzione, decorso infruttuosamente il quale, il compratore potrà insistere per la risoluzione del contratto. Va da se che la riparazione o sostituzione deve essere tale da riportare la cosa in perfetta efficienza. Anche in questo caso il compratore ha diritto al risarcimento del danno secondo i principi generali, salvo che la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno siano stati esclusi dalle parti. Infine, si segnala che l operatività della garanzia in esame può essere condizionata dalla volontà delle parti all integrale pagamento del prezzo: in tal caso non può essere invocata dal compratore che abbia sospeso il pagamento avvalendosi dell eccezione di inadempimento. 1.2 Garanzie e vizi della cosa venduta nella vendita internazionale Introduzione E noto la compravendita internazionale di merci è disciplinata da norme di diritto internazionale uniforme che regolano cioè la sostanza dei rapporti rientranti nel loro ambito di applicazione. Le norme regolanti la compravendita internazionale sono contenute nella Convenzione di Vienna sui Contratti di Vendita internazionale di beni mobili, firmata l 11 aprile 1980 (di seguito Convenzione ). La Convenzione è stata ratificata, oltre che dall Italia, dai seguenti stati: GUIDA AI CONTRATTI DI DISPONIBILITA 6

7 Argentina Lesotho Australia Lituania Austria Messico Belgio Moldavia Bielorussia Norvegia Bosnia Erzegovina Nuova Zelanda Bulgaria Paesi Bassi Canada Polonia Ceca (Repubblica) Romania Cile Russa (Federaz.) Cina Singapore Cuba Siria Danimarca Slovacca (Repubblica) Ecuador Slovenia Egitto Spagna Estonia Svezia Finlandia Svizzera Francia Ucraina Georgia Uganda Germania Ungheria Guinea USA Irak Zambia Italia Jugoslavia La Convenzione ha carattere dispositivo, nel senso che la sua applicazione può essere esclusa dalla volontà delle parti, allo stesso modo le parti possono derogare a singole norme della stessa o modificarne gli effetti. 6 Se le parti non hanno escluso l applicazione della Convenzione, questa è applicabile ai contratti di vendita di beni mobili tra parti le cui sedi di affari si trovano in Stati differenti : quando tali stati sono parti della Convenzione; le norme di diritto internazionale privato portano all applicazione di uno Stato contraente; E opportuno precisare che la Convenzione di Vienna considera "vendite" anche i contratti di fornitura di beni da fabbricare o produrre" (Art. 3) 7, come si è detto, si tratta di contratti che hanno comunque per effetto la traslazione, anche se differita, dei diritti sui beni "da fabbricare o produrre". Probabilmente, la Convenzione ha voluto uniformare sotto la medesima disciplina le ipotesi contemplate nell'art. 3 per prevenire possibili dissidi interpretativi sull'ambito applicativo della Convenzione stessa e, in particolare, sulla questione che in certi ordinamenti potrebbe sorgere con riferimento alla distinzione tra vendita di cosa futura ed appalto. Giova sottolineare che la Convenzione regola esclusivamente la formazione del contratto di vendita e i diritti e gli obblighi del venditore e del compratore che sorgono da tale contratto. Pertanto, non incide sulla validità del contratto o di singole clausole e sugli effetti che dal contratto stesso possono derivare sulla proprietà dei beni venduti Obblighi del venditore Per gli scopi del presente lavoro, esamineremo solo la parte della Convenzione che disciplina gli obblighi del venditore in relazione alla cosa venduta. 6 Carattere imperativo è attribuito solo alla norma di cui all art. 12 della Convenzione, che recita: Articolo 12. (Riserva quanto alla forma) - Le disposizioni dell'articolo 11, dell'articolo 29 e della Parte II della presente Convenzione, che consentono l'utilizzo di una forma diversa da quella scritta per la formazione, la modificazione o la risoluzione consensuale di un contratto di vendita, o per l'offerta, l'accettazione o altre manifestazioni di volontà, non si applicano se una delle parti ha la propria sede d'affari nel territorio di uno Stato contraente che ha espresso la riserva prevista nell'articolo 96 della presente Convenzione. Le parti non possono derogare a quanto disposto dal presente articolo né modificarne gli effetti. 7 Articolo 3. (Merce da fabbricare e prestazione di servizi) - 1. I contratti aventi per oggetto la fornitura di merce da fabbricare o produrre, sono da considerarsi vendite, a meno che la parte che ordina la merce non debba fornire una parte sostanziale dei materiali necessari per tale fabbricazione o produzione. 2. La presente Convenzione non si applica ai contratti in cui la parte preponderante degli obblighi del contraente che fornisce la merce consiste nella prestazione di mano d'opera o di altri servizi. 8 Articolo 4. (Materie escluse dalla Convenzione) - La presente Convenzione disciplina esclusivamente la formazione del contratto di vendita ed i diritti e gli obblighi del venditore e del compratore derivanti da tale contratto. In particolare, salvo espressa disposizione contraria contenuta nella presente Convenzione, essa non riguarda: a) la validità del contratto, delle sue singole clausole o degli usi; b) gli effetti che il contratto può avere sulla proprietà delle merci vendute. Articolo 5. (Responsabilità del produttore) - La presente Convenzione non si applica alla responsabilità del venditore per morte o lesioni personali a chiunque causate dalla merce. Articolo 6. (Carattere derogabile della Convenzione) - Le parti possono escludere l'applicazione della presente Convenzione ovvero, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, derogare a qualsiasi sua disposizione o modificarne gli effetti. GUIDA AI CONTRATTI DI DISPONIBILITA 7

8 A tal proposito, la Convenzione prevede, fra l altro, l obbligo del venditore di: consegnare i beni, trasferire la proprietà e rilasciare tutti i documenti relativi ad essi e ciò alle condizioni previste dal contratto e dalla Convenzione. Con particolare riferimento alle problematiche che ci riguardano, l'art. 35 comma uno della Convenzione prevede che "il venditore deve consegnare beni della quantità, qualità e tipo richiesti dal contratto, e che siano disposti o imballati nel modo richiesto dal contratto". L'Art. 35 comma 2 della Convenzione dispone inoltre che "salvo diverso accordo tra le parti i beni non sono conformi al contratto se non: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; b) sono idonei allo specifico uso esplicitamente o implicitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, salvo che le circostanze mostrino che il compratore non ha fatto affidamento sulla competenza o sulla capacità di valutazione del venditore o che non era da parte sua ragionevole farvi affidamento; c) possiedono le qualità dei beni che il venditore ha presentato al compratore come campione o modello; d) sono disposti o imballati secondo il modo usuale per beni dello stesso tipo o, in difetto di un modo usuale, in un modo che sia adeguato per conservare e proteggere i beni." In stretta correlazione con le disposizioni sopra citate si pone l'art. 36 della Convenzione che sancisce la responsabilità del venditore per i difetti di conformità della cosa alienata: "il venditore è responsabile secondo il contratto e la presente Convenzione per un difetto di conformità esistente al momento del passaggio del rischio al compratore, anche se il difetto di conformità si manifesta solo dopo quel momento." (Art. 36 comma 1). Dall'analisi delle sopra citate disposizioni è innanzi tutto possibile formulare alcune considerazioni di carattere generale. La Convenzione (a differenza che la disciplina legale italiana su esaminata) riconosce in primis che vizi e mancanza di qualità dei beni sono da ricondurre nel comune ambito dell'inadempimento contrattuale; in altri termini, la Convenzione accoglie l'idea della vendita come "impegno contrattuale volto all'attribuzione di un bene conforme a criteri determinativi negoziali o legali", il c.d. bene dovuto" e configura la "non conformità" del bene oggetto della vendita come violazione dell'impegno contrattuale. Detta concezione è d'altro canto coerente con le esigenze della vendita commerciale, quale vendita che normalmente ha per oggetto cose generiche, rispetto alle quali il vizio o la mancanza di qualità non sono rischi in ordine ai quali si aggiunge una speciale garanzia negoziale o legale del venditore, ma una particolare ipotesi di inesatta esecuzione del contratto. Tale ultimo rilievo consente di enucleare dall'esame della disciplina dettata dall'art. 35 della Convenzione un'ulteriore considerazione. La Convenzione adotta una nozione unitaria di inesatta prestazione, nella quale sono assorbite le varie ipotesi della diversità del bene, dei vizi, della mancanza di qualità promesse. La Convenzione, pertanto, non rassegna le varie cause che possono rendere la prestazione del venditore materialmente inesatta e prescinde quindi dalle tradizionali categorie dei vizi, quali imperfezioni materiali della cosa venduta che incidono sulla sua utilizzabilità o sul suo valore, piuttosto che dalla mancanza di qualità, quale mancanza degli attributi che esprimono la funzionalità, l'utilità e il pregio del bene. Con l'art. 35 la Convenzione, mediante il dettato della "regola unificante" di cui si è detto, prende invece in considerazione l'interesse del compratore in ordine alla circostanza che gli siano trasferiti beni conformi alle aspettative per lui derivanti dal contratto. In definitiva, nella Convenzione tutte le ipotesi di inesattezza materiale della prestazione sono unificate nella categoria generale del difetto di conformità. Detto difetto di conformità deve essere valutato innanzi tutto sulla base delle previsioni contrattuali e poi sulla scorta delle quattro tipizzazioni dell'obbligazione del venditore a realizzare un esatto adempimento, contenute nell'art. 35. Come emerge dalla lettura della norma in esame, l'art. 35 della Convenzione stabilisce quindi la preminenza delle determinazioni contrattuali: i beni oggetto della vendita devono essere conformi a quanto stabilito nel contratto ed i criteri legali stabiliti alle lett. a), b), c) e d) del comma 2 dell'art. 35 assumono un ruolo suppletivo o integrativo dell accordo delle parti. La valutazione di conformità del bene richiede pertanto un giudizio di confronto fra il bene astrattamente idoneo a soddisfare l'interesse del compratore come dedotto nel contratto ed il bene effettivamente fornito dal venditore. Si comprende dunque per quale motivo, l art. 36 della Convenzione applichi la stessa disciplina anche al difetto di conformità che si verifica dopo il momento indicato nel comma precedente (n.d.r. passaggio del rischio) e che è dovuto all inadempimento di una qualsiasi sua obbligazione, compresa la garanzia che per un periodo di tempo i beni si manterranno idonei al loro normale uso o a qualche uso GUIDA AI CONTRATTI DI DISPONIBILITA 8

9 specifico o conserveranno le qualità o le caratteristiche determinate. ossia a tutte le obbligazioni assunte dal venditore in relazione alla cosa venduta e, quindi, oltre alle ipotesi di vizi e mancanza di qualità del bene, anche alle garanzie accessorie assunte dal venditore. La responsabilità del venditore sancita dall art. 36 si estende dunque a tutte le garanzie rilasciate dal venditore stesso, ivi comprese quelle pattizie con le quali l alienante abbia garantito l idoneità del bene ad un uso normale o specifico o la permanenza di quelle caratteristiche per un determinato periodo di tempo (garanzia di buon funzionamento). In altri e più chiari termini, nell ipotesi di cui agli articoli 35 e 36 della Convenzione rientrano tutti i casi in cui il bene venduto è difforme da quello promesso Termini e rimedi per l inadempimento del venditore Ai sensi dell at. 39 della Convenzione, il compratore perde il diritto a far valere il difetto di conformità dei beni se non lo denunzia al venditore: specificandone la natura entro un tempo ragionevole dal momento in cui lo ha scoperto o avrebbe dovuto scoprirlo; al più tardi entro due anni dalla data in cui i beni sono stati effettivamente consegnati al compratore, a meno che questo termine non sia in contrasto con la durata della garanzia contrattuale. La norma disciplina i termini della denuncia del difetto di conformità prevedendo la decadenza dai rimedi previsti dal successivo art. 46 della Convenzione e, cioè, l azione di risoluzione del contratto, risarcimento del danno, riduzione del prezzo. In nessun caso però il venditore può avvalersi dell eccezione di decadenza se il difetto di conformità riguardava fatti di cui era a conoscenza o che non avrebbe potuto ignorare e che non ha rivelato al compratore (art. 40 della Convenzione). La norma sopra ricordata costituisce un applicazione del principio di buona fede specificato nel dovere di informazione: vi rientrano i casi di mala fede o colpa grave. Più in generale, in tema di rimedi per l inadempimento del venditore la Convenzione prevede all art. 45: (1) Se il venditore non adempie a una qualsiasi delle sue obbligazioni derivanti dal contratto o dalla presente convenzione, il compratore può: a) esercitare i diritti previsti negli articoli dal 46 al 52; b) chiedere il risarcimento del danno come previsto negli articoli dal 74 al 77. (2) Il compratore non perde il diritto a chiedere il risarcimento del danno se esercita gli altri rimedi di cui dispone. (3) Nessun termine di grazia può essere concesso al venditore da un giudice o da un arbitro quando il compratore ricorre ad un rimedio per l inadempimento. In ogni caso, il compratore ha diritto di chiedere al venditore l adempimento delle sue obbligazioni, a meno che non si sia avvalso di un rimedio incompatibile con tale richiesta. Con specifico riguardo al difetto di conformità, l art. 46 della Convenzione prevede che il compratore possa chiedere: la consegna dei beni in sostituzione, solo se il difetto di conformità costituisce un inadempimento essenziale e la richiesta sia fatta al momento della denunzia o entro un ragionevole periodo di tempo; eliminare il difetto di conformità mediante riparazione, a meno che ciò sia irragionevole avuto riguardo alle circostanze. Anche la richiesta di riparazione deve essere fatta al momento della denunzia o entro un ragionevole periodo di tempo. Il principio informatore degli articoli in esame è quello di conservazione del contratto, nell interesse dell operazione economica sottostante. Ciò risponde ad un esigenza tipica della compravendita internazionale in termini di interessi coinvolti, laddove la risoluzione del contratto non sempre è idonea a tutelare l interesse del soggetto adempiente. La conservazione del contratto mira invece a tutelare l interesse della parte adempiente ad essere posta nella stessa situazione in cui si sarebbe trovata in caso di esatto adempimento dell altra. Ulteriore conferma del principio sopra riportato si trova nell art. 48 della Convenzione, laddove è previsto che 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 49, il venditore può, anche in un momento successivo alla consegna, rimediare a proprie spese a qualsiasi inadempimento, a condizione che ciò non comporti un ritardo irragionevole e non cagioni inconvenienti irragionevoli al compratore o incertezza quanto al rimborso da parte del venditore delle spese anticipate dal compratore. Tuttavia, il compratore conserva il diritto di chiedere il risarcimento del danno, in conformità della presente Convenzione. 2. Qualora il venditore richieda al compratore di comunicargli se accetterà l'adempimento e il compratore non risponda entro un termine ragionevole, il venditore può adempiere ai suoi obblighi nel termine indicato nella richiesta. Il compratore non può, in pendenza di tale termine, avvalersi di rimedi incompatibili con l'adempimento del venditore. GUIDA AI CONTRATTI DI DISPONIBILITA 9

10 3. Qualora il venditore comunichi al compratore che intende adempiere entro un certo termine, si presume che con ciò egli chieda al compratore di fargli conoscere la sua decisione, conformemente a quanto previsto nel precedente paragrafo. 4. Richieste o comunicazioni fatte dal venditore ai sensi dei precedenti paragrafi 2 o 3, non sono efficaci se non vengono ricevute dal compratore. Infatti, ai sensi dell art. 49 della Convenzione, il compratore può dichiarare risolto il contratto solo: a) se l'inadempimento del venditore ad uno qualsiasi degli obblighi derivanti dal contratto o dalla presente Convenzione costituisce inadempimento essenziale; ovvero b) se, in caso di mancata consegna, il venditore non consegna la merce entro il termine supplementare fissato dal compratore ai sensi dell'art. 47, paragrafo 1, o dichiara che non effettuerà la consegna entro tale termine. 2. Tuttavia, quando il venditore ha consegnato la merce, il compratore perde il diritto di dichiarare risolto il contratto, se non lo fa: a) in caso di consegna tardiva, entro un ragionevole termine da quando è venuto a conoscenza che la consegna è stata effettuata; b) in caso di inadempimento diverso dalla consegna tardiva, entro un termine ragionevole: i) da quando ha saputo, o avrebbe dovuto sapere, dell'inadempimento: ii) dopo il decorso del termine supplementare fissato dal compratore ai sensi dell'art. 47, paragrafo 1, o dopo che il venditore ha dichiarato che non adempirà entro tale termine supplementare; ovvero iii) dopo il decorso del termine supplementare fissato dal venditore ai sensi dell'art. 48, paragrafo 2, o dopo che il compratore ha dichiarato che non accetterà l'adempimento. Qualora non voglia o non abbia la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell art. 50 della Convenzione, se la merce non è conforme al contratto, ed indipendentemente dal fatto che il prezzo sia già stato pagato, il compratore potrà ridurre il prezzo in proporzione alla differenza fra il valore che la merce effettivamente consegnata aveva al tempo della consegna ed il valore che merce conforme avrebbe avuto in quel momento. Tuttavia, il compratore non può ridurre il prezzo se il venditore pone rimedio al proprio inadempimento, ai sensi dell'articolo 37 o dell'art. 48, o se il compratore rifiuta di accettare la prestazione del venditore, ai sensi dei suddetti articoli. Il rimedio di cui all art. 50 della Convenzione è piuttosto frequente nella prassi internazionale ed è alternativo al risarcimento del danno. Si tratta di un diritto potestativo del compratore, il cui corretto esercizio è suscettibile di controllo solo ex post: infatti, la dichiarazione non è ricettizia e produce immediatamente la modifica del contratto (in deroga al principio generale di immodificabilità del contratto accolto anche dalla Convenzione). Ovviamente se la presenza della difformità, o l ammontare della riduzione sono contestate sarà sempre possibile per il venditore ricorrere al giudice per un controllo ex post del corretto esercizio del rimedio in esame da parte del compratore. GUIDA AI CONTRATTI DI DISPONIBILITA 10

11 IIII. CONTRATTI DI DISPONIBILITA 1. DEFINIZIONI E' opportuno, allo scopo di evitare fraintendimenti. premettere una serie di definizioni ufficializzate. relative ad alcune caratteristiche funzionali di una macchina o di un sistema. Di tali caratteristiche si riportano oltre che le definizioni anche i corrispondenti termini italiani ed inglesi: Disponibilità (Availability) Per Disponibilità si intende, la probabilità di un macchinario di essere operativo in un determinato momento (t). Nella realtà industriale odierna, la disponibilità viene espressa in "percentuale relativa ad un orario di lavoro ipotetico annuo", come più avanti si vedrà. Nel conteggio delle ore di fermata dovrebbero essere comprese tutte le fermate, indipendentemente dalle motivazioni. Pertanto non dovrebbero essere tolte, come si suggerirà più avanti di fare, le ore di fermata per manutenzione preventiva. 9 Manutentibilità (Maintenability) Per Manutentibilità su intende il complemento a 1 della probabilità di un sistema di non essere riparato nell'intervallo di tempo dato (O,t), posto che si sia guastato nell'istante t1. Affidabilità (Reliability) Per Affidabilità si intende la probabilità di un item, o sistema, che continui ad assolvere determinate funzioni, in determinate condizioni. per un determinato periodo di tempo. Il termine Reliability è anche usato come "caratteristica di affidabilità", denotante la probabilità di successo o il rapporto di successo. Nel calcolo delle ore "attive", sono comprese le ore per manutenzione preventiva e per manutenzione predittiva, mentre sono escluse le ore di manutenzione d emergenza. Questo fa sì che l Affidabilità differisca dalla Disponibilità proprio per questi termini che vengono invece tutti esclusi dal calcolo delle ore "attive" per la determinazione della Disponibilità. Fidatezza (Dependability) Per Fidatezza si intende la probabilità che una macchina, nell istante t, fornisca le prestazioni per cui è stata garantita. Durevolezza (Durability) Per Durevolezza si intende la capacità di una macchina di mantenere le sue caratteristiche originali nel tempo. 9 Si evidenzia un calcolo, piuttosto che un altro in funzione dell importanza che ha per un item il fatto di "funzionare con sicurezza" o di "funzionare più a lungo". Per tutt1i mezzi la cui non funzionalità può produrre danni alle persone si preferisce avere un affidabilità elevata, al contrario per tutti quei mezzi per i quali una fermata per guasto. comporti solamente una perdita di produzione si preferisce avere una disponibilità elevata. GUIDA AI CONTRATTI DI DISPONIBILITA 11

12 2. CONSIDERAZIONI GENERALI La Disponibilità di una macchina o di un sistema è una caratteristica ed un esigenza che assumono, di giorno in giorno, importanza crescente. Non e più sufficiente, infatti, che una macchina od un sistema producano pezzi con determinate qualità ed a determinate cadenze: occorre anche che tali macchine e tali sistemi funzionino, nell'arco dell'anno, il più a lungo possibile" e che, pertanto, siano il più possibile "disponibili". Questa esigenza, una volta espressa in termini vaghi, ha assunto oggi contorni sempre più netti e limiti sempre più definiti e (purtroppo per il Costruttore fornitore) più ristretti. Con la garanzia di disponibilità il venditore garantisce al compratore che la macchina venduta, nel corso di un determinato periodo di tempo, sarà utilizzabile per un certo numero di ore non inferiori ad una determinata percentuale delle ore previste di utilizzo, ovvero che le ore di fermo della macchina non supereranno una certa percentuale stabilita. Prima di passare all esame del testo contrattuale proposto è bene chiarire che la Disponibilità e una caratteristica che presenta due aspetti ben distinti. che si possono così riassumere: quanto garantire e come garantirlo. Il primo aspetto è in stretta funzione della garanzia di Qualità (qualità intesa in una accezione che non è tecnico giuridica ma fattuale ) insita nel prodotto e nell'azienda del Venditore e, pertanto, se il Venditore non si dispone di un rigoroso sistema di garanzia di Qualità, qualunque livello di Disponibilità che si andrà a promettere risulterà assolutamente aleatorio. Fa strettamente parte del sistema di Garanzia di Qualità un metodo di rilevazione della affidabilità dei componenti e dei sottoinsiemi, senza del quale, la valutazione da parte del Venditore dell indice di disponibilità presenta difficoltà ed incertezza. Troppo spesso si ha occasione di verificare che il valore dell'indice di Disponibilità promesso e scaturito soltanto da criteri di pura concorrenza e non da analisi interne. Desideriamo richiamare l'attenzione del lettore sull'importanza di questa prima fase, anche se la sua trattazione esula degli aspetti legali di questo studio. E' bene rammentare che la rigorosa osservanza dei dettami legali permette di ridurre il rischio di pagamento di danni che (è bene sempre ricordarlo) non sono commisurati al valore della fornitura, ma all'entità ed al valore in concreto del danno! Come noto, ogni macchina o sistema ha due caratteristiche fondamentali: - EFFICIENZA - DISPONIBILITA L'Efficienza è quanto la macchina o il sistema possono dare in termini di qualità del prodotto: tolleranze dimensionali di finitura superficiale di macrogeometria e tolleranza naturale. Le garanzie sull Efficienza, se concesse, vengono pattuite in sede di stipulazione del contratto di vendita e vengono verificate in sede di collaudo, in quanto qualità promesse della macchina. L esito positivo del collaudo, comporta automaticamente l'accettazione della macchina o del sistema 10. La Disponibilità è invece "per quanto tempo la macchina si rende disponibile alla produzione per merito proprio" e viene data, come si è detto, in termini percentuali di un tempo annuale prefissato. Normalmente si esprime: X% di Disponibilità su 1 turno o 2 o 3 turni di lavoro per un totale di Y 10 Questo concetto va chiaramente espresso in sede contrattuale. Potrebbe essere applicato un adagio sempre più usato: "Il primo pezzo buono dopo il Collaudo genera automaticamente l accettazione La quale accettazione, se non diversamente espressa, è "incondizionata", diversamente, se sussistono da parte del Cliente ulteriori prescrizioni o dubbi, questi vanno espressi per iscritto, in termini qualitativi e temporali. L'adempimento di tali prescrizioni deve prevedere fasi liberatorie sottoscritte dal Cliente. GUIDA AI CONTRATTI DI DISPONIBILITA 12

13 ore/anno. Le ore di fermata di cui si tiene conto sono: - le ore di fermata reali dovute a guasti imputabili a difetti costruttivi 11. E' indispensabile quindi non confondere mai i due concetti e non chiamare Efficienza la Disponibilità, onde evitare di essere chiamati a rispondere dell Efficienza anche dopo il collaudo, magari per l'insorgere di diverse condizioni dei grezzi di partenza. Prima di concludere vale la pena di fare un ultima raccomandazione di carattere generale: allorché il Cliente richiede una Garanzia di Disponibilità, stabilisce, per il solo fatto che esprime una tale richiesta, un vincolo molto rigoroso. E' pertanto indispensabile, a questo punto essere estremamente precisi e dettagliati, nel fissare le condizioni di adempimento della garanzia. Ogni incertezza nella definizione delle specifiche non può che ritorcersi contro il Venditore, in un futuro più o meno prossimo, ma sicuramente entro il periodo di garanzia e sopratutto in prossimità delle scadenze di pagamento. Al fine di evitare che, nella denegata ipotesi in cui la disponibilità non venga raggiunta dalla macchina, il compratore possa chiedere la risoluzione del contratto di vendita per inadempimento del venditore, occorrerà prestare attenzione alle modalità con cui detta garanzia viene pattuita ed, in particolare, evitare che la Disponibilità venga pattuita come qualità promessa della macchina venduta. Per tale motivo, dovrà essere costruita come una garanzia pattizia e autonoma, che si aggiunge a quelle legali previste dalla disciplina della vendita, che abbiamo esaminato al paragrafo II, nonché, se pattuita, a quella di buon funzionamento. A tal proposito, sarà opportuno stipulare due contratti separati: uno di compravendita e l altro di Garanzia ; per altro, se vi è un contratto di assistenza post-vendita potrà essere inserita in detto contratto la garanzia di disponibilità, fermo che anche in detto contratto la garanzia dovrà essere disciplinata compiutamente. A tal proposito, potrebbe essere ipotizzabile prevedere che per un certo periodo la garanzia venga concessa gratuitamente, successivamente dietro pagamento di un corrispettivo e, ciò al fine di costituire una causa autonoma (diversa da quella della vendita) al contratto di garanzia. Sarà poi opportuno prevedere che, in nessun caso, l eventuale mancato raggiungimento delle percentuali garantite potrà comportare la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento del venditore. Pertanto la garanzia di disponibilità non deve essere intesa come sostitutiva della garanzia di buon funzionamento o di altre forme e tipi di garanzie, tenuto conto del fatto che le garanzie legali previste in relazione al contratto di vendita tutelano l'efficienza, non la Disponibilità 12 Ne consegue che se è pattuita una garanzia di buon funzionamento, il venditore continuerà a rispondere del buon funzionamento della macchina nei termini di detta garanzia, così come pattuita nel contratto di compravendita. Se a tali conseguenze si aggiungono le difficoltà di stabilire un valore attendibile di disponibilità ed i problemi connessi con la definizione e verifica delle ore di fermo macchina, si consiglia di NON PROPORRE MAI SPONTANEAMENTE TALI GARANZIE. Si dovrà, in ogni caso, evitare assolutamente di adottare garanzie di disponibilità qualora: - il venditore non abbia al suo interno un adeguato servizio di assistenza e le macchine non siano corredate di un manuale di istruzioni chiaro e completo; - il compratore non abbia la struttura, le condizioni e le conoscenze che gli consentano di gestire, utilizzare e intervenire in modo appropriato sulla macchina e comunque di far fronte agli oneri previsti. 11 Non rientrano pertanto nel conteggio della disponibilità: le ore di manutenzione programmata; i rallentamenti dovuti a guasti di componenti in linea, tali da far operare la linea in degradato (in quanto influiscono sull efficienza). Queste esclusioni vanno chiaramente definite nel contratto. 12 Anche con la Garanzia semplice si ha una forma elementare di Garanzia di Disponibilità. Unica differenza è che la prima non ha vincoli di tempo, ma solo di durata, mentre la seconda ha vincoli di tempo e di durata. GUIDA AI CONTRATTI DI DISPONIBILITA 13

14 Si consiglia, pertanto, di utilizzare il testo proposto solo dopo averlo valutato approfonditamente, adattandolo, se del caso, alle proprie esperienze ed esigenze e confrontandolo con altri testi analoghi. Si evidenzia infine che il testo proposto e' stato redatto per le macchine stand-alone o attrezzate per la lavorazione di un singolo pezzo (o famiglia di pezzi) e pertanto non è direttamente applicabile ai sistemi. GUIDA AI CONTRATTI DI DISPONIBILITA 14

15 IV. SCHEMA CONTRATTUALE PROPOSTO CONTRATTO DI DISPONIBILITA Tra, con sede in C.F. e P. IVA in persona del Signor (di seguito??? 13 ), con sede in, via, C.F. e P. IVA, in persona del Signor (di seguito CLIENTE ) e p r e m e s s o c h e A.??? è una società che B il Cliente con contratto in data (di seguito Contratto di Vendita ) ha acquistato la macchina descritta nell Allegato B (di seguito Macchina ); C. il Cliente desidera che, per un determinato periodo, la Macchina sia operativa per una certa percentuale del proprio orario di lavoro; D.??? intende garantire al Cliente che, per un determinato periodo, la Macchina sia operativa per una certa percentuale dell orario di lavoro del Cliente; E. con il presente Contratto le Parti intendono, tra l altro, disciplinare la garanzia di cui alla premessa D. che precede, nonché le reciproche obbligazioni affinché??? sia in grado di adempiere alla garanzia medesima; tutto ciò premesso, tra le sottoscritte parti si stipula e quanto segue: 14 c o n v i e n e 1. DEFINIZIONI E DICHIARAZIONE DELLE PARTI 1.1. Nel presente contratto i seguenti termini avranno i seguenti significati: le ore previste di utilizzo si riferiscono ad un numero d ore d impiego virtuale pari a nr. ore, calcolate sulla base dell orario di giorni lavorativi mensili, suddivise in nr. turni giornalieri della durata di ore ciascuno. I turni sono /non sono presidiati con l eccezione del turno. 13 Al fine di costruire la Garanzia di Disponibilità come una garanzia autonoma rispetto a quelle derivanti dal Contratto di Compravendita abbiamo evitato qualsivoglia riferimento al Venditore, anche nelle definizioni delle parti. In astratto, per altro, la Garanzia di Disponibilità potrebbe essere data anche da un terzo diverso dal Venditore, ad esempio il soggetto che effettua il service post-vendita. 14 Come si è detto è preferibile stipulare la garanzia in maniera autonoma, pertanto si suggerisce di formalizzarla in un contratto separato dal Contratto di Vendita. Per altro, la Garanzia di Disponibilità potrebbe anche trovare la sua causa e quindi essere inserita in un contratto di assistenza post-vendita appositamente sottoscritto tra le parti. GUIDA AI CONTRATTI DI DISPONIBILITA 15

16 1.1.2 le ore di fermata 15 sono le ore di fermata complessivamente verificatesi durante il periodo di garanzia, dovute a difetti della Macchina imputabili al??? e calcolate secondo quanto previsto all art. 3 del presente Contratto Disponibilità per disponibilità si intende la possibilità di utilizzare la Macchina secondo quanto previsto all art Garanzia di Disponibilità o, semplicemente, Garanzia: si intende la garanzia della Disponibilità della Macchina da parte di???, alle condizioni di cui al presente Contratto; Periodo di Garanzia: é l intero periodo di Garanzia, coincidente con la durata del presente Contratto, determinata a mente dell art Primo periodo di Garanzia: è il periodo di mesi a partire dalla data di decorrenza della Garanzia, ovvero il periodo che termina con il compimento della prima metà delle Ore di Utilizzo, quale dei due periodi scada per primo (di seguito Primo Periodo di Garanzia ); Secondo Periodo di Garanzia è il periodo di mesi a partire dalla scadenza del Primo Periodo di Garanzia e fino al termine del Periodo di Garanzia 17, ovvero il periodo che termina con il compimento della seconda metà delle Ore di Utilizzo, quale dei due periodi scada per primo (di seguito Secondo Periodo di Garanzia ); Percentuali Garantite: sono le percentuale di cui all art Percentuale di Disponibilità: è la percentuale di disponibilità della Macchina, calcolata applicando la formula di cui all art Formula è la formula di cui all art Eventuale Corrispettivo: è il corrispettivo della Garanzia di cui all art Manutenzione Programmata: è il programma di manutenzione della Macchina nel Periodo di Garanzia di cui all Allegato ; Marcatempo: è lo strumento di cui all Allegato ; Tabella di Rilevamento: è la tabella di cui all Allegato ; 15 Nel computo delle ore previste di utilizzo ci si può riferire alle ore lavorative effettive oppure alle ore di impiego virtuale della macchina ovvero alle ore lavorative maggiorate di una certa percentuale. Nel primo caso, si evitano future contestazioni di conteggio in merito a straordinari, festività non utilizzate, ecc.; nel secondo, ci si pone in una situazione di maggior favore nel calcolo finale della disponibilità. Occorre inoltre tenere presente alcuni suggerimenti di ordine pratico: - la garanzia meno disagevole da mantenere quanto più elevato è il numero di ore previste di utilizzo e quanto maggiori sono i turni; - per i turni non presidiati è bene prevedere un 30/40% di minore disponibilità. Inoltre è opportuno definire nel dettaglio i giorni di misurazione, utilizzando un calendario, che andrà allegato al contratto, cancellando i giorni festivi. In merito alle ore di fermata va precisato che saranno considerate solo quelle imputabili al Venditore (per il loro calcolo si veda l art. 3). Si noti che la norma tedesca VDI 3423 (ved. V. APPENDICE VDI 3423 ), non ha efficacia vincolante, se non in quanto sia richiamata espressamente dalle parti. Nell esempio di garanzia si è preferito non richiamare tale norma, in quanto la norma seppur costituisca una base di partenza per stabilire i termini contrattuali di comune accordo fra le parti, non può essere semplicemente allegata al contratto o, tanto meno, sostituirlo. 16 Onde evitare fraintendimenti è sempre meglio chiarire e definire i termini usati. 17 Ai fini di tutelare maggiormente il costruttore è consigliabile suddividere il periodo di garanzia in due parti. Per la prima metà del periodo di garanzia è opportuno prevedere una percentuale di disponibilità non troppo elevata (es. pari all "80%). Nella seconda metà si dovrà raggiungere il valore concordato. Nel testo proposto non è stato ritenuto opportuno indicare alcuna percentuale in quanto tale percentuale, che oscillerà normalmente attorno a valori superiori al 90%, varierà sensibilmente da impresa ad impresa e andrà negoziato in anche in base alle condizioni ambientali di funzionamento. Naturalmente, è consigliabile evitare di promettere percentuali di disponibilità troppo elevate e che non si sia ragionevolmente sicuri di rispettare. GUIDA AI CONTRATTI DI DISPONIBILITA 16

17 Fermata: è il fermo completo della Macchina, con esclusione di ogni caso in cui la Macchina, anche se a regime ridotto o in degradato, sia funzionante; Comunicazione è la comunicazione della Fermata da parte del Cliente; Orario di Lavoro: è l orario di lavoro di??? che è il seguente: giorni dalle alle ; Manuale: è quello di cui all Allegato Le Parti danno atto che il presente Contratto è stipulato autonomamente dal Contratto di Vendita e che, pertanto e salvo quanto qui diversamente previsto, qualsivoglia vicenda attinente la stipulazione, la esecuzione e la estinzione del presente Contratto, non può in alcun modo interferire con l esecuzione del Contratto di Vendita e non può in alcun modo costituirne causa di estinzione. 2. GARANZIA DI DISPONIBILITA 2.1. Il??? garantisce (gratuitamente) 18 al Cliente la Disponibilità della Macchina per un numero di ore che, in termini percentuali in rapporto con le Ore Previste di Utilizzo, non saranno inferiori al: i. % durante il Primo Periodo di Garanzia ii % durante il Secondo Periodo di Garanzia. Fermo che le Percentuali Garantite saranno ridotte del % per i turni di lavoro non presidiati La percentuale di Disponibilità della Macchina (di seguito Percentuale di Disponibilità ) sarà calcolata applicando la seguente Formula 19 (di seguito Formula ): Dove: PD= Percentuale di Disponibilità; OPU= Ore di Utilizzo OF= Ore di Fermata OPU - OF PD = X 100 (%) OPU [eventuale 2.3. Quale corrispettivo per la Garanzia il Cliente corrisponderà a??? un canone di Euro, (di seguito Corrispettivo ) con le seguenti modalità.] 2.4. In funzione dell adempimento della Garanzia,??? potrà in qualsivoglia momento, ancorché durante l orario di lavoro del Cliente, accedere alla Macchina per verificarne le condizioni di utilizzo ed eseguire le operazioni che??? riterrà opportune al fine di adempiere la Garanzia medesima (di seguito Manutenzione Preventiva ).. Il Cliente consentirà a??? di accedere in qualsiasi momento alla Macchina per verificarne le condizioni di utilizzo ed eseguire le operazioni che??? riterrà opportune al fine di adempiere alla Garanzia medesima per eseguire la Manutenzione Preventiva. 18 Abbiamo previsto una garanzia gratuita e una dietro pagamento di un corrispettivo. La scelta è ovviamente rimessa alle parti, potrebbe essere comunque utile prevedere un corrispettivo (anche minimo) al fine di enfatizzare l autonomia della Garanzia di Disponibilità dalla causa del contratto di vendita. 19 Abbiamo inserito una formula molto semplice, ovviamente potranno essere concordate formule diverse. Si veda sul punto la parte sulla Norma VDI GUIDA AI CONTRATTI DI DISPONIBILITA 17

18 3 Ore di fermata Alla Macchina dovrà essere applicato lo strumento marcatempo indicato nell Allegato 3.1 (di seguito Marcatempo ). Il Marcatempo sarà installato da???, sulla Macchina a spese del Cliente, e sarà da??? sigillato. Il Cliente compilerà ogni la Tabella di Rilevamento, che trasmetterà a??? Fermo che nel calcolo delle Ore di Fermata saranno considerate le sole fermate dovute a difetti costruttivi della Macchina imputabili al???, saranno tra l'altro, escluse le fermate dovute a: (a) cause di forza maggiore ed altre cause indipendenti dalla volontà del???, (b) Manutenzione manutenzione preventiva (c) guasti dovuti a manovra non corretta o a carente od errata manutenzione, ed altri guasti attribuibili al Cliente o ai soggetti da questi incaricati, (d) scelte aziendali del Cliente o problemi organizzativi o di altro tipo dello stesso; (e) la Manutenzione Programmata 22.. Saranno conteggiate come Ore di Fermata le sole ore in cui la Macchina si è fermata completamente (di seguito Fermata ), con esclusione di ogni caso in cui la Macchina, anche se a regime ridotto o "in degradato", sia funzionante.. Le Ore di Fermata verificatesi durante i turni non presidiati saranno considerate solo nella misura del % delle stesse. Il tempo necessario ad??? per approvvigionarsi dei pezzi di ricambio necessari per la sostituzione dei pezzi difettosi della Macchina non sarà calcolato ai fini della determinazione delle Ore di Fermata Al fine del calcolo delle Ore di Fermata, saranno prese in considerazione le sole Ore Previste di Utilizzo intercorse tra la Fermata ed il termine delle Ore di Fermata 23. Le Ore di Fermata decorreranno 24 a partire dall'inizio della ora successiva al momento del ricevimento della Comunicazione, come di seguito definita. Le Ore di Fermata avranno termine nel momento in cui la Macchina è posta in condizione di ripartire. Tale momento dovrà risultare dal verbale di intervento del tecnico di???. 20 Il metodo di calcolo delle ore di fermata è uno degli aspetti cruciali della redazione della garanzie di disponibilità. Infatti, potrà risultare più o meno agevole raggiungere la percentuale di disponibilità garantita, a seconda di come sono calcolate le ore di fermata. In particolare, sarà opportuno considerare i problemi che seguono e trovare per loro delle soluzioni adeguate. Per la determinazione dei fermi macchina occorre schematizzare, anzitutto, le possibilità di fermo. Una macchina può fermarsi per difetti costruttivi o per altre cause non imputabili al Venditore, inoltre, la macchina può: A. fermarsi in maniera totale. B. registrare un guasto, ma funzionare in degradato quantitativo solamente per quanto riguarda la quantità prodotta (che risulta diminuita). C. registrare un guasto, ma funzionare in degradato qualitativo solamente per quanto riguarda la qualità dei prodotti, ossi producendo o/anche una qualità ridotta. E opportuno limitare il calcolo delle ore di fermata alle sole fermate dovute ai difetti costruttivi della macchina, escludendo le fermate imputabili a cause di forza maggiore, a manutenzione, a scelte aziendali od organizzative del Compratore, ad errate manovre. Sarà inoltre necessario precisare se si dovranno considerare solo le "fermate totali, cioè i casi in cui la macchina sia completamente "ferma, ovvero anche i casi di "funzionamento in degradato". Nel modello si è optato per le sole fermate totali, valutando estremamente pericoloso per il venditore considerare il funzionamento in degradato, non esistendo alcuna possibilità di effettuare controlli oggettivi. Inoltre, nell'esempio di garanzia si è previsto che le ore dei turni non presidiati siano calcolate in misura ridotta. 21 Sul punto si rinvia alla nota Si potrà prevedere di conteggiare o meno le ore di Manutenzione Programmata, ovvero di conteggiarle in percentuale ridotta. 23 E necessario prevedere i criteri di determinazione dell inizio o del termine delle ore di fermata, in modo tale da ridurre il più possibile le incertezze circa l effettiva durata della fermata della macchina da considerare. Può essere inoltre opportuno utilizzare una tabella di rilevamento, che il Cliente dovrà adeguatamente compilare ogni giorno. La compilazione di questa tabella presuppone necessariamente l uso di uno strumento marcatore collegato con l unità di governo della macchina. E opportuno prevedere delle franchigie per consentire l accertamento del guasto e lo spostamento del personale del Costruttore. 24 Nella formula proposta sono state previste delle franchigie; pertanto le ore di fermata decorreranno a partire dal termine del periodo di franchigia decorrente dal momento del ricevimento, da parte del venditore della comunicazione di fermata. GUIDA AI CONTRATTI DI DISPONIBILITA 18

19 3.4. La comunicazione della Fermata di seguito ( Comunicazione ) dovrà essere fatta al più presto a??? durante l'orario di Lavoro di quest'ultimo, che è il seguente: giorni dalle alle (di seguito Orario di Lavoro ) Fermo che, qualora la Comunicazione dovesse essere effettuata al di fuori dell'orario di Lavoro, la Comunicazione si considererà ricevuta nella prima ora del primo giorno di lavoro di??? successivo al ricevimento della Comunicazione. Nella Comunicazione il Cliente dovrà descrivere in dettaglio il difetto da lui riscontrato e, quando la Macchina sia dotata di strumenti diagnostici, riporterà anche la diagnosi del guasto effettuata dalla Macchina. La Comunicazione dovrà essere indirizzata a???, all attenzione del sig. tramite telex (telex n...) o telefax (telefax n...). 4. Mancato raggiungimento della percentuale di disponibilita 4.1. Qualora non fosse raggiunta la Percentuale Garantita nel Primo Periodo di Garanzia, il Periodo di Garanzia sarà esteso di mesi In caso di mancato raggiungimento della Percentuale di Disponibilità Garantita nel Secondo Periodo di Garanzia, il Periodo di Garanzia sarà esteso di mesi Ad evitare ogni dubbio, le Parti precisano che, se del caso, le estensioni del Periodo di Garanzia di cui agli artt e 4.2. potranno cumularsi Qualora al termine del Periodo di Garanzia, eventualmente prorogato a mente degli artt. da 4.1. a 4.3. che precedono, non sia stata raggiunta la Percentuale Garantita,??? dovrà corrispondere al Cliente una penale pari a per ogni punto percentuale mancante al raggiungimento della Percentuale Garantita, fermo che la penale non potrà complessivamente superare l importo di Euro Fatto salvo quanto sopra previsto, il Cliente non potrà avanzare alcuna altra pretesa, ne richiedere il risarcimento di eventuali danni verificatisi a causa di Fermate della Macchina, ed in particolare non potrà avanzare alcuna richiesta di risarcimento di eventuali danni per perdite di produzione o per mancato profitto, ovvero richiedere la risoluzione del Contratto di Compravendita Condizioni per l applicazione della garanzia 5.1. La Garanzia non sarà operante 26 e il Cliente decadrà dalla possibilità di far valere la Garanzia, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: (a) la Macchina non sia utilizzata alle condizioni previste nel Manuale;, di cui all Allegato 6.1. (di seguito il Manuale ); (b) la Macchina non sia stata sottoposta alla manutenzione preventiva periodica dal Cliente, secondo quanto previsto dal Manuale, fermo che il Cliente comunicherà al??? l esecuzione di ogni intervento di manutenzione effettuato sulla Macchina; 25 Come più sopra si e' accennato le conseguenze per il mancato raggiungimento della percentuale di disponibilità garantita possono variare, nello schema contrattuale proposto si e' ritenuto opportuno suddividere il periodo di garanzia in due parti, in entrambi i casi scatta l estensione automatica della Garanzia fino ad una certa durata, onde permettere il raggiungimento della percentuale stabilita. Abbiamo suggerito di prevedere che, qualora ciò non si verifichi, anche allo scadere di detto periodo, il costruttore debba corrispondere una penale (da calcolarsi in base ai punti percentuali mancanti a raggiungere la percentuale garantita e comunque con un limite massimo), onde evitare che il Cliente possa richiedere la risoluzione del contratto di compravendita. Per altro, possono essere previste diverse conseguenze in caso di mancato raggiungimento delle Percentuali Garantite, l essenziale è che limitino la responsabilità del costruttore ed escludano la risoluzione del contratto di compravendita della macchina. 26 Affinché la Garanzia di Disponibilità possa operare è necessario (al pari di ogni altra garanzia) che si realizzino alcune condizioni e, in particolare, che il beneficiario della garanzia adempia a sua volta determinate obbligazioni. E necessario che la macchina o il sistema operino in condizioni normali, ossia siano utilizzati esclusivamente secondo le specifiche indicate in sede contrattuale o, per le forniture di serie, secondo quanto indicato nei relativi cataloghi. A ciò potranno essere aggiunte altre limitazioni che, in base all esperienza del costruttore possono comportare guasti alla macchina. GUIDA AI CONTRATTI DI DISPONIBILITA 19

20 (c) (d) (e) (f) gli utilizzatori e gli addetti alla manutenzione della Macchina incaricati dal Cliente non abbiano seguito con esito positivo i corsi di qualificazione all'uso ed alla manutenzione della Macchina presso??? in relazione ai quali le Parti si siano eventualmente accordate; il Cliente non abbia provveduto ad informare per iscritto??? circa l esistenza di particolari situazioni di installazione della Macchina, incluse le seguenti: particolari condizioni ambientali, disturbi elettromagnetici, rete di alimentazione, e simili; il Marcatempo sia stato rimosso, manomesso o in qualsivoglia modo alterato ovvero siano stati rimossi i sigilli del Marcatempo o non siano stata inviata la Tabella di Rilevamento; il Cliente sia inadempiente nei confronti di??? in relazione al pagamento del prezzo della Macchina risultante dal Contratto di Compravendita, (e/o se del caso, del Corrispettivo) II Cliente manterrà sempre un adeguato stock di pezzi della Macchina di "normale usura" e 27 di pezzi di ricambio della Macchina.. 6. Durata 6.1 La Garanzia decorre dal ( giorno dalla data di accettazione della Macchina) e sarà operante sino al (trascorsi mesi da tale momento), o al compimento del numero di Ore Previste di Utilizzo, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima 28 (di seguito Periodo di Garanzia ). [Eventuale 6.2. Allo scadere del Periodo di Garanzia, il Cliente avrà la facoltà di continuare ad usufruire della Garanzia previa sottoscrizione di altro contratto che prevede, tra l altro, il pagamento di un canone annuo pari a Euro.] 7. Miscellanea 7.1. Qualora alcune clausole del presente Contratto fossero contrarie alla legge ovvero non applicabili, le altre clausole del presente Contratto continueranno a rimanere in vigore e ad avere efficacia Nessuna variazione, modifica o alterazione dei termini del presente Contratto sarà valida se non sarà eseguita per iscritto e sottoscritta da ciascuna delle Parti Il presente Contratto può essere sottoscritto in un numero qualsiasi di copie, che insieme costituiranno un solo Contratto e ciascuna parte può divenire parte del presente Contratto firmando una sola copia. 8. Legge regolatrice Il presente Contratto sarà disciplinato esclusivamente dalla legge italiana, e interpretato esclusivamente secondo la legge italiana. 9. Controversie Tutte le controversie derivanti dal presente Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, in conformità al Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente. Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto (in alternativa) 27 Con riferimento allo stock di magazzino occorrerà valutare se è meglio vendere i pezzi al Cliente o mantenere un deposito presso il Cliente con i pezzi di ricambio necessari durante il periodo di garanzia. Eventuali pattuizioni in proposito dovranno essere precisate nel testo del contratto. 28 Sarà opportuno far decorrere la garanzia dopo che siano trascorsi almeno tre mesi dall accettazione/collaudo della macchina, onde evitare il pericolo dei guasti infantili e dell adattamento del personale del Compratore. GUIDA AI CONTRATTI DI DISPONIBILITA 20

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

Il quadro normativo attualmente vigente nel settore dei Dispositivi Medici

Il quadro normativo attualmente vigente nel settore dei Dispositivi Medici Il quadro normativo attualmente vigente nel settore dei Dispositivi Medici avv. Mauro Crosato Presidente ASFO triveneto. Padova, 7 luglio 2015 Tipi di responsabilità Responsabilità penale; Responsabilità

Dettagli

Modulo 3.7 Revisione4 Pagina 1 di 5

Modulo 3.7 Revisione4 Pagina 1 di 5 Italcuscinetti S.p.A. CAPITOLATO DI FORNITURA (CONDIZIONI GENERALI) Introduzione Le forniture dei prodotti, presenti in questo documento redatto da Italcuscinetti S.p.A., sono gestite e regolate dalle

Dettagli

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI Ent 1 CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI... (Ragione Sociale dell Azienda) 1) Compravendita. La... (qui di seguito denominata

Dettagli

COMPRAVENDITA. Facoltà di Sociologia Corso di scienze dell organizzazione Corso di Diritto Privato, anno 2009/2010 Docente: Sara D Urso

COMPRAVENDITA. Facoltà di Sociologia Corso di scienze dell organizzazione Corso di Diritto Privato, anno 2009/2010 Docente: Sara D Urso Facoltà di Sociologia Corso di scienze dell organizzazione Corso di Diritto Privato, anno 2009/2010 Docente: Sara D Urso COMPRAVENDITA D Agostino Marta Delladea Sarah Lusuardi Alice La compravendita (art

Dettagli

Quando si acquista un prodotto spesso ci si trova di fronte

Quando si acquista un prodotto spesso ci si trova di fronte Quando si acquista un prodotto spesso ci si trova di fronte ad inconvenienti quali il malfunzionamento o, in alcuni casi, il non-funzionamento del bene in questione. La prima cosa da fare è portare il

Dettagli

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Allegato: Contratto di fornitura di servizi All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di

Dettagli

Inquadramento giuridico della figura del consulente finanziario indipendente. Scritto da Ugo Bonomini

Inquadramento giuridico della figura del consulente finanziario indipendente. Scritto da Ugo Bonomini "Il mandato di consulenza è un incarico che il cliente conferisce al consulente attraverso la stipulazione e la sottoscrizione di un contratto a prestazioni corrispettive, a titolo oneroso, per lo svolgimento

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

LICENZA D USO di SOFTWARE

LICENZA D USO di SOFTWARE LICENZA D USO di SOFTWARE Premesso che: Il software oggetto del presente contratto è stato sviluppato dalla software house TROLL SpA, Via Pisa, 4-37053 Cerea (VR), P.IVA/C.F./Reg. Imprese di Verona 02539580239

Dettagli

La manutenzione come elemento di garanzia della sicurezza di macchine e impianti

La manutenzione come elemento di garanzia della sicurezza di macchine e impianti La manutenzione come elemento di garanzia della sicurezza di macchine e impianti Alessandro Mazzeranghi, Rossano Rossetti MECQ S.r.l. Quanto è importante la manutenzione negli ambienti di lavoro? E cosa

Dettagli

La vendita dei Prodotti Assicurativi

La vendita dei Prodotti Assicurativi La vendita dei Prodotti Assicurativi I prodotti assicurativi formano sempre di più oggetto di campagne di vendita. Vogliamo fornire ai colleghi una breve nota che riepiloghi i punti essenziali della normativa

Dettagli

RISOLUZIONE N. 117/E

RISOLUZIONE N. 117/E RISOLUZIONE N. 117/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 novembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Opere ultrannuali Costi relativi ai SAL liquidati in via provvisoria al subappaltatore Articoli 93

Dettagli

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto

Dettagli

Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale

Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale Le seguenti procedure sono costituite dal Principio Generale e dalle Linee Guida e Tabelle, che formano parte integrante delle Procedure stesse. Le seguenti

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

L assicurazione del rischio da prodotto difettoso.

L assicurazione del rischio da prodotto difettoso. L assicurazione del rischio da prodotto difettoso. Dott.ssa Raffaella Tassinari Treviso, 13/04/2012 D o Perché la polizza RC Prodotti? Mutate tecnologie di produzione; Molteplicità di partecipanti al processo

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

COMUNE DI SOLBIATE ARNO

COMUNE DI SOLBIATE ARNO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 14.11.2013 1 GLI ELEMENTI DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE Oggetto della valutazione:obiettivi

Dettagli

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO Roma, 30 gennaio 2008 OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO L ANIA ha esaminato i contenuti della documentazione

Dettagli

Il Bilancio di esercizio

Il Bilancio di esercizio Il Bilancio di esercizio Il bilancio d esercizio è il fondamentale documento contabile che rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell impresa al termine di un periodo amministrativo e il

Dettagli

ALLEGATO _B Dgr n. 2721 del 29/12/2014 pag. 1/5

ALLEGATO _B Dgr n. 2721 del 29/12/2014 pag. 1/5 giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATO _B Dgr n. 2721 del 29/12/2014 pag. 1/5 SCHEMA DI GARANZIA FINANZIARIA (per impianti soggetti agli artt. 29-sexies, 29-octies, 29-nonies, 208, 214 e 216 del D. Lgs.

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016 CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Roma, 01 aprile 2016 OGGETTO: Problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 1 CONTRATTO E PREZZI 1.1 L ordine deve intendersi come proposta irrevocabile da parte del committente 1.2 Geo Italy emette conferma d ordine al Cliente che deve confermare

Dettagli

LA LEGGE SUL FRANCHISING. Confronto tra la raccolta di usi e la nuova legge

LA LEGGE SUL FRANCHISING. Confronto tra la raccolta di usi e la nuova legge LA LEGGE SUL FRANCHISING Confronto tra la raccolta di usi e la nuova legge Art.1 (Definizione) Con il contratto di franchising un impresa, detta affiliante, concede ad un altra, detta affiliata, contro

Dettagli

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013 La garanzia finanziaria può essere prestata mediante: reale e valida cauzione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale Toscana n 743 del 06/08/2012 e

Dettagli

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.

Dettagli

LA GARANZIA NEI RAPPORTI TRA AZIENDE (B2B)

LA GARANZIA NEI RAPPORTI TRA AZIENDE (B2B) LA GARANZIA NEI RAPPORTI TRA AZIENDE (B2B) Avvocato Maurizio Iorio, presidente di ANDEC Seminario organizzato da ANDEC Martedì 17 giugno 2014 Milano, Confcommercio - Corso Venezia 47 Sala Turismo LA GARANZIA

Dettagli

RISOLUZIONE N. 337/E

RISOLUZIONE N. 337/E RISOLUZIONE N. 337/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 agosto 2008 Oggetto: Istanza d Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Operazioni accessorie -

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA Nelle presenti condizioni generali: si intende come Venditrice o Società la Berner Spa, con sede in Verona, via dell Elettronica 15, Partita IVA 02093400238, C.F. e numero

Dettagli

RISOLUZIONE N. 212/E. Roma,11 agosto 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 212/E. Roma,11 agosto 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: interpello art. 11 legge 212/2000 - contratto per persona da nominare art. 1401 c.c. - presupposti applicabilità

Dettagli

VENEZIA 2012. Matteo A. Pollaroli Diritto Privato. 4 luglio 2012

VENEZIA 2012. Matteo A. Pollaroli Diritto Privato. 4 luglio 2012 4 luglio DIRITTO PRIVATO II SINGOLI CONTRATTI SUCCESSIONI A CAUSA DI MORTE Struttura del Libro Quarto del Codice civile 1) parte generale sulle obbligazioni 2) parte generale sui contratti 3) singoli contratti

Dettagli

DIRETTIVA 99/44/CE DIRETTIVA GARANZIE

DIRETTIVA 99/44/CE DIRETTIVA GARANZIE DIRETTIVA 99/44/CE DIRETTIVA GARANZIE RELATORE: ing. Angelo Bernardini amm. del. C.L.L.A.T. spa CHE COSA E UNA DIRETTIVA EUROPEA La Comunità Europea emana delle Direttive per rendere uniformi i comportamenti

Dettagli

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI Consiglio di Amministrazione 1 aprile 2016 Signori Azionisti, l Assemblea

Dettagli

RISOLUZIONE N. 23/E. Roma, 19 febbraio 2014

RISOLUZIONE N. 23/E. Roma, 19 febbraio 2014 RISOLUZIONE N. 23/E Roma, 19 febbraio 2014 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Scambio punti nell ambito di operazioni a premio rilevanza ai fini dell imposta sostitutiva di cui all articolo 19, comma

Dettagli

Capitolo 4 - LEASING. Sommario

Capitolo 4 - LEASING. Sommario Capitolo 4 - LEASING Sommario Sezione I Leasing mobiliare Definizione Art. 1 Scelta del fornitore 2 Forma del contratto 3 Ordinazione del bene 4 Consegna del bene 5 Legittimazione attiva dell utilizzatore

Dettagli

ALLEGATOA alla Dgr n. 582 del 29 aprile 2014 pag. 1/6

ALLEGATOA alla Dgr n. 582 del 29 aprile 2014 pag. 1/6 giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 582 del 29 aprile 2014 pag. 1/6 CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE L

Dettagli

CONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA, 1949 1

CONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA, 1949 1 Convenzione 94 CONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA, 1949 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal

Dettagli

AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale. Procedure per le Operazioni sul capitale

AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale. Procedure per le Operazioni sul capitale AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale Procedure per le Operazioni sul capitale 6 ottobre 2014 3 marzo 2014 Procedure per le Operazioni sul capitale Le seguenti procedure sono costituite dal Principio

Dettagli

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L 77/42 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 24.3.2010 REGOLAMENTO (UE) N. 244/2010 DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni

Dettagli

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 INDICE GESTIONE DELLE RISORSE Messa a disposizione delle risorse Competenza, consapevolezza, addestramento Infrastrutture Ambiente di lavoro MANUALE DELLA QUALITÀ Pag.

Dettagli

Roma, 05 agosto 2008 QUESITO

Roma, 05 agosto 2008 QUESITO RISOLUZIONE N. 346/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 agosto 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 ALFA ITALIA S.p.A. Articolo 19 del

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99 CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99 Il giorno Tra la PROVINCIA DI ROVIGO con sede legale in Rovigo, via Celio, 10, C.F. 93006330299 rappresentata

Dettagli

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del

Dettagli

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara Istituto Nazionale Previdenza Sociale ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara ALLEGATO AL CONTRATTO ATTO DI

Dettagli

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Città di Nichelino Provincia di Torino Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Approvato dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Torino il 29.4.2014

Dettagli

S T U D I O M I S U R A C A, A v v o c a t i, F i s c a l i s t i & A s s o c i a t i S t u d i o l e g a l e / L a w F i r m

S T U D I O M I S U R A C A, A v v o c a t i, F i s c a l i s t i & A s s o c i a t i S t u d i o l e g a l e / L a w F i r m . UNGHERIA TUTELA DEL CONSUMATORE IN UNGHERIA di Avv. Francesco Misuraca www.smaf-legal.com Premessa Le fonti normative della tutela ungherese dei consumatori sono le seguenti: Legge del 1997 sulla tutela

Dettagli

COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMU- NE DI BRESCIA

COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMU- NE DI BRESCIA COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMU- NE DI BRESCIA Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 16.2.1998 con provvedimento n. 20 ART. 1 Oggetto del

Dettagli

La Qualità il Controllo ed il Collaudo della macchina utensile. Dr. Giacomo Gelmi

La Qualità il Controllo ed il Collaudo della macchina utensile. Dr. Giacomo Gelmi La Qualità il Controllo ed il Collaudo della macchina utensile Dr. Giacomo Gelmi Che cosa è una macchina utensile? E uno spazio fisico in cui si collocano, sostenuti da adeguate strutture ed in posizioni

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

Il Ministro delle Attività Produttive

Il Ministro delle Attività Produttive Il Ministro delle Attività Produttive VISTO l articolo 21, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese di gas naturale che svolgono nel

Dettagli

di soddisfare esigenze di natura personale e/o familiare o, in via occasionale,

di soddisfare esigenze di natura personale e/o familiare o, in via occasionale, CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI OPERAZIONI IMMOBILIARI DIVIETO DI TRADING IMMOBILIARE A prescindere da eventuali prescrizioni applicabili in materia per disposizione di legge o regolamentare ovvero

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

CONTRATTO DI SVILUPPO SOFTWARE (MODELLO CONTRATTUALE SUGGERITO DALL ANASIN) Azienda ) si obbliga a fornire al Cliente ai termini e

CONTRATTO DI SVILUPPO SOFTWARE (MODELLO CONTRATTUALE SUGGERITO DALL ANASIN) Azienda ) si obbliga a fornire al Cliente ai termini e CONTRATTO DI SVILUPPO SOFTWARE (MODELLO CONTRATTUALE SUGGERITO DALL ANASIN)... (Ragione sociale dell Azienda) Nominativo del Cliente Indirizzo 1) Fornitura. La... (qui di seguito denominata Azienda ) si

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 93 25.03.2016 L ammortamento: disciplina contabile Analisi dell OIC 16 Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Ammortamento La nuova

Dettagli

Risoluzione n. 343/E

Risoluzione n. 343/E Risoluzione n. 343/E Roma, 04 agosto 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Richiesta di consulenza giuridica. Articolo 10, n. 4, D.P.R. n. 633 del 1972. Regime IVA applicabile ai servizi

Dettagli

REGOLAMENTO INTERNO TERRE SOLIDALI COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS AI SENSI DELL ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 3 APRILE 2001, N. 142

REGOLAMENTO INTERNO TERRE SOLIDALI COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS AI SENSI DELL ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 3 APRILE 2001, N. 142 REGOLAMENTO INTERNO TERRE SOLIDALI COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS AI SENSI DELL ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 3 APRILE 2001, N. 142 PREMESSA Il presente regolamento interno é stato approvato in data 10 settembre

Dettagli

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art.

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art. TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art. 87) CAPO I USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO N 5 articoli (da art. 69

Dettagli

Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1056 MODULO DI ADESIONE

Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1056 MODULO DI ADESIONE Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1056 MODULO DI ADESIONE Il sottoscritto conferma di aver preso visione dello Statuto e della Nota

Dettagli

RISOLUZIONE N. 25/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 25/E QUESITO RISOLUZIONE N. 25/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 marzo 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica - Centro di assistenza fiscale per gli artigiani e le piccole imprese Fornitura di beni significativi nell

Dettagli

Il Contratto di Assicurazione

Il Contratto di Assicurazione Il Contratto di Assicurazione Concas Alessandra Il Contratto di Assicurazione, è un contratto mediante il quale una parte, che prende il nome di assicurato, versa all'altra parte, che prende il nome di

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime

Dettagli

Il credito su pegno. Il credito su pegno è un prestito di denaro concesso da una banca a un cliente in cambio di

Il credito su pegno. Il credito su pegno è un prestito di denaro concesso da una banca a un cliente in cambio di Il credito su pegno Il credito su pegno è un prestito di denaro concesso da una banca a un cliente in cambio di un bene mobile da parte del cliente stesso. In altre parole, una forma di finanziamento a

Dettagli

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO LAVORO NOTTURNO ED ETÀ ANAGRAFICA QUESITO (posto in data 26 luglio 2012) Sono un dirigente medico in servizio presso un Azienda Ospedaliera. Desidero essere informata se dopo il compimento del

Dettagli

RISOLUZIONE N. 123/E

RISOLUZIONE N. 123/E RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in

Dettagli

LEZIONE 4 DICEMBRE 2013

LEZIONE 4 DICEMBRE 2013 LEZIONE 4 DICEMBRE 2013 Società in nome collettivo ( s.n.c. ) La società in nome collettivo (s.n.c.) costituisce il modello di organizzazione societaria che si presume normalmente adottato per l esercizio

Dettagli

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti:

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: CIRCOLARE N. 05 DEL 02/02/2016 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: MAXI-AMMORTAMENTI PER I BENI STRUMENTALI NUOVI ACQUISTATI NEL PERIODO 15.10.2015-31.12.2016 PAG. 2 IN SINTESI:

Dettagli

(iii) per adempiere alle obbligazioni di consegna delle azioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su

(iii) per adempiere alle obbligazioni di consegna delle azioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su MONCLER S.p.A. Sede sociale in Milano, Via Stendhal, n. 47 - capitale sociale euro 50.000.000,00 i.v. Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 04642290961 - REA n 1763158 Relazione

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA 1. Nelle presenti Condizioni Generali, le parole elencate qui di seguito saranno da intendersi con i significati qui descritti:

Dettagli

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI CONSIGLIO D EUROPA RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI (adottata dal Comitato dei Ministri

Dettagli

Il codice civile dedica gli articoli dal 1655-1677 agli appalti e, in particolare, sette articoli,

Il codice civile dedica gli articoli dal 1655-1677 agli appalti e, in particolare, sette articoli, 1) OPERE EDILI MAL ESEGUITE Il codice civile dedica gli articoli dal 1655-1677 agli appalti e, in particolare, sette articoli, dal 1667 al 1673 (vedi di seguito), proprio al problema della "difformità

Dettagli

Circolare N.62 del 10 Aprile 2013

Circolare N.62 del 10 Aprile 2013 Circolare N.62 del 10 Aprile 2013 IMU e IRPEF, obblighi dichiarativi e figli a carico Gentile cliente con la presente intendiamo informarla su alcuni aspetti in materia di IMU e IRPEF, con particolare

Dettagli

STUDIO LAMBERTO RAG. DANIELA T.F. 011/7490099 E-MAIL segreteria@studiolamberto.it. Informativa per la clientela di studio

STUDIO LAMBERTO RAG. DANIELA T.F. 011/7490099 E-MAIL segreteria@studiolamberto.it. Informativa per la clientela di studio Informativa per la clientela di studio N. 44 del 13.03.2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Appalti: la responsabilità solidale per il pagamento dell Iva e delle ritenute L amministrazione finanziaria

Dettagli

RISOLUZIONE N. 63/E. OGGETTO: Istanza d interpello Art. 1, comma 1, lettera d-bis) Obbligo di registrazione a carico dei mediatori.

RISOLUZIONE N. 63/E. OGGETTO: Istanza d interpello Art. 1, comma 1, lettera d-bis) Obbligo di registrazione a carico dei mediatori. RISOLUZIONE N. 63/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 25 febbraio 2008 OGGETTO: Istanza d interpello Art. 1, comma 1, lettera d-bis) Obbligo di registrazione a carico dei mediatori. Con

Dettagli

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui

Dettagli

Riferimenti normativi

Riferimenti normativi CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REGOLAMENTATI DA CONVENZIONE I Progetti possono essere integrativi

Dettagli

Uso delle attrezzature di lavoro

Uso delle attrezzature di lavoro COORDINAMENTO TECNICO PER LA PREVENZIONE DEGLI ASSESSORATI ALLA SANITA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Decreto Legislativo n 626/94 D O C U M E N T O N 11 LINEE GUIDA SU TITOLO III

Dettagli

CLAUSOLE CONTRATTUALI PER L APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI NELL AMBITO DI ATTIVITÀ SOGGETTE AD UNBUNDLING REV.

CLAUSOLE CONTRATTUALI PER L APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI NELL AMBITO DI ATTIVITÀ SOGGETTE AD UNBUNDLING REV. CLAUSOLE CONTRATTUALI PER L APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI NELL AMBITO DI ATTIVITÀ SOGGETTE AD UNBUNDLING REV. 00 FEBBRAIO 2010 Il presente documento è pubblicato sul sito: www.edison.it - Area Fornitori

Dettagli

PROVINCIA DI BRINDISI

PROVINCIA DI BRINDISI $//(*$72³% DOOD'HWHUPLQD]LRQH'LULJHQ]LDOH1BBBBBGHOBBBBBBBBBBB PROVINCIA DI BRINDISI 9LD'H/HR%5,1',6, CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (parte meccanica ed

Dettagli

DISCIPLINARE PER INCARICO PROFESSIONALE **********************************************************************

DISCIPLINARE PER INCARICO PROFESSIONALE ********************************************************************** DISCIPLINARE PER INCARICO PROFESSIONALE ********************************************************************** L anno..., addì... (...) mese di..., fra il Sig.... nato a il... cf:..., residenza... o società...

Dettagli

La garanzia per i vizi nella vendita di diritto comune e di beni di consumo

La garanzia per i vizi nella vendita di diritto comune e di beni di consumo La garanzia per i vizi nella vendita di diritto comune e di beni di consumo Dott. Alessio Faccia www.alexpander.it Art. 1476 c.c. Obbligazioni del venditore: -Consegnare la cosa comperata -Fare acquistare

Dettagli

INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI per aperture di credito in conto corrente

INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI per aperture di credito in conto corrente Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5 INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI per aperture di in conto corrente 1. Identità e contatti del finanziatore/intermediario del Finanziatore Indirizzo Telefono*

Dettagli

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche

Dettagli

S T U D I O M I S U R A C A, A v v o c a t i, F i s c a l i s t i & A s s o c i a t i S t u d i o l e g a l e / L a w F i r m

S T U D I O M I S U R A C A, A v v o c a t i, F i s c a l i s t i & A s s o c i a t i S t u d i o l e g a l e / L a w F i r m . SVEZIA TUTELA DEL CONSUMATORE IN SVEZIA di Avv. Francesco Misuraca www.smaf-legal.com Premessa La Direttiva 1999/44/EC sulla vendita di prodotti al consumatore è stata attuata dalla Svezia, dando luogo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono

Dettagli

SISTEMA DISCIPLINARE. Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A.

SISTEMA DISCIPLINARE. Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. SISTEMA DISCIPLINARE Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. Versione: 3.0 Approvato con determinazione dell Amministratore Unico il 7 novembre 2014 MO231 - pag. 1 di 5 SISTEMA DISCIPLINARE 1. PREMESSA

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA Premessa : ogni fornitura comprende esclusivamente la merce e i servizi indicati nel relativo ordine d acquisto, nel preventivo e/o nella lettera di conferma d ordine accettati

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI

Dettagli

Periodico informativo n. 62/2013

Periodico informativo n. 62/2013 Periodico informativo n. 62/2013 Regime IVA per le locazioni - I chiarimenti Gentile Cliente, dell'agenzia con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza dei recenti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

CONTRATTO DI AGENZIA...., nato a..., il... nella qualità di... (indicare se titolare o legale rappresentante. Se

CONTRATTO DI AGENZIA...., nato a..., il... nella qualità di... (indicare se titolare o legale rappresentante. Se Ent 5 CONTRATTO DI AGENZIA Con la presente scrittura privata, fra i sigg.:..., nato a..., il... nella qualità di... (indicare se titolare o legale rappresentante. Se trattasi di società di capitali indicare

Dettagli

Direttiva Macchine2006/42/CE

Direttiva Macchine2006/42/CE PAG. 1 DI 5 REV. 00 SAVE DATA: 09/10/12 PRINT DATA: 10/10/12 Direttiva Macchine2006/42/CE Definizione di immissione sul mercato Indicazioni tratte da Guida all applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE

Dettagli

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO QUESITI (posti in data 3 aprile 2014) Sono stato assunto quale dirigente medico a tempo determinato presso un azienda ospedaliera del SSN, per la sostituzione

Dettagli

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli; Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui

Dettagli

FORM CLIENTI / FORNITORI

FORM CLIENTI / FORNITORI FORM CLIENTI / FORNITORI Da restituire, compilato in ognuna delle sue parti, a: Ditta Enrico Romita Via Spagna, 38 Tel. 0984.446868 Fax 0984.448041 87036 Mail to: amministrazione@calawin.it 1 Informativa

Dettagli

RISOLUZIONE N. 83/E. Roma, 22 novembre 2013

RISOLUZIONE N. 83/E. Roma, 22 novembre 2013 RISOLUZIONE N. 83/E Roma, 22 novembre 2013 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Registrazione contratti di locazione a seguito dell introduzione dell obbligo di allegazione dell Attestato di prestazione

Dettagli