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- Orazio Russo
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1 CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO MEDIANTE ISTITUZIONE DI UFFICIO COMUNE ********** L anno il giorno... del mese di. presso la sede del Comune di (Siena) sono intervenuti i Sigg.ri: 1,nato a l.., il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Sinalunga; 2.., nato a.. il, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Torrita di Siena; 3..., nata a, la quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Trequanda. PREMESSO CHE - L art. 33 del D.Lgs n. 267, testo unico delle Leggi degli Enti Locali, prevede l esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni, lasciando piena autonomia sull individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione; - La Regione Toscana con Legge 16 agosto 2001 n. 40 Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni, e successive modifiche ed integrazioni ha individuato i criteri per l incentivazione dell esercizio associato di funzione e servizi da parte dei comuni; La deliberazione del Consiglio Regionale Toscano , n. 225 che ha approvato il programma di riordino territoriale, contenente tra l altro, l indicazione dei criteri, delle condizioni e dei requisiti per l incentivazione delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali ; La deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 238 del che ha individuato i procedimenti amministrativi delle attività e dei servizi oggetto delle gestioni associate di cui all allegato C della D.C.R.T , n. 225; La successiva deliberazione Giunta Regionale Toscana n. 273 del che ha approvato le modalità di attuazione del programma di riordino territoriale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale , n. 225; 1
2 La deliberazione della G.R.T., n. 601 del con la quale sono state apportate alcune modifiche alle surrichiamate deliberazioni G.R.T., n. 238, n. 273 del ; Il conseguente Decreto Dirigenziale della G.R.T., Direzione Generale della Presidenza, n del che ha fissato i termini e le modalità per la presentazione della domanda di contributo annuale per la gestione associata di gestioni e servizi comunali, con riferimento al programma di riordino ed alle successiva delibere di G.R. attuative del medesimo. CHE gli stessi Enti hanno già provveduto, con le deliberazioni di seguito riportate: - deliberazione n. 75 del del Comune di Sinalunga - deliberazione n. 67 del del Comune di Torrita di Siena - deliberazione n. 70 del del Comune di Trequanda alla costituzione dell ambito ottimale sulla base dei criteri tutti individuati dalla normativa regionale di riferimento in premessa richiamata denominato: A.T.O ALTA VALDICHIANA SENESE RILEVATO che gli Enti associati intendono proseguire nell attuazione del processo di potenziamento e sviluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi tra enti locali in forza della normativa nazionale e regionale vigente, al fine di ottimizzare l organizzazione delle strutture così da rendere all utenza servizi più efficienti ed efficaci e nel contempo realizzare economie di gestione; RICHIAMATO l art. 153 co. 2 del Decreto legislativo n. 267: VISTA la L. n.59/1997, la Legge n.127/1997, il D.Lgs. n.112/1998 e la Legge Costituzionale n. 3/2002, in base alle quali, le funzioni amministrative in materia sono svolte a livello locale in virtù del principio di sussidiarietà; CHE la forma associata prescelta (convenzione ex art. 30 D.Lgs.267/2000) consente di: a) reperire, coordinare ed ottimizzare le risorse e le professionalità necessarie, garantendo maggiore qualità all azione amministrativa potenziando in termini di efficienza le strutture comunali interessate; b) realizzare economie di scala nella gestione di tali funzioni e servizi, senza gravare gli enti di costi relativi a forme gestionali più complesse ed articolate; 2
3 c) conseguire una dimensione ottimale per lo svolgimento delle funzioni oggetto della convenzione; d) accedere alla concessione dei contributi previsti dalle normative vigenti per lo svolgimento della gestione associata del servizio di cui alla presente convenzione. La presente convenzione è stata stipulata il CHE lo schema della presente convenzione è stato modificato: dal Comune di Sinalunga con deliberazione consiliare n. dal Comune di Torrita di Siena con deliberazione consiliare n. dal Comune di Trequanda con deliberazione consiliare n. si conviene e si stipula quanto segue: CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Oggetto della convenzione) I comuni di Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda intendono istituire l ufficio comune per la gestione associata del Servizio Economico-Finanziario ai sensi dell articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, avente compiti decisori, e svolgendo, in favore di tutti gli enti associati le funzioni individuate al successivo articolo 4 della presente convenzione. L ufficio comune è privo di personalità giuridica e si configura come entità dotata di autonomia operativa, funzionale ai comuni associati. Art. 2 (Enti partecipanti alla gestione associata e ente responsabile della gestione) L ambito territoriale su cui opera l ufficio comune è individuato nel territorio degli enti sottoscriventi la presente convenzione. 3
4 Ad insindacabile giudizio degli enti associati, previo parere della conferenza dei Sindaci e del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai fini organizzativi, altri enti potranno essere ammessi a partecipare alla gestione associata a mezzo di ufficio comune del servizio oggetto della presente convenzione. Ai fini del presente atto e delle attività in esso indicate, le funzioni di comune capofila sono svolte dal Comune di Sinalunga che opererà, mediante il proprio Responsabile del Settore Economico- Finanziario, nominato con decreto del Sindaco di Sinalunga, ai sensi dell art. 109 del D.Lgs. 267/2000 in piena autonomia, in considerazione anche del fatto che il suddetto comune è responsabile della gestione. Art. 3 (Finalità) La gestione associata a mezzo di ufficio comune mira a conseguire efficacia, efficienza ed economicità a favore degli enti aderenti. L espletamento dell attività è finalizzata a far si che i comuni aderenti siano in grado di approntare strumenti organizzativi di gestione più efficienti e più efficaci in termini di costi, tempi e risultati attesi, in relazione anche alle risorse umane impiegate in modo da valorizzare lo sviluppo delle professionalità degli operatori. Art. 4 (Funzioni, attività e servizi svolti dall ufficio comune e procedimenti amministrativi di competenza) L attività dell ufficio comune è finalizzata a svolgere sia funzioni amministrative che decisorie a favore degli enti associati, svolgendo inoltre le seguenti attività: a) verifica della veridicità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale, e verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di 4
5 impegno delle spese (funzione non delegabile). In particolare, al responsabile del servizio finanziario competono le funzioni di controllo e di verifica in base alle regole giuridiche e alle scienze di ragioneria se nelle proposte di deliberazione vengono: rispettati i criteri di veridicità delle previsioni di entrate e della compatibilità degli stanziamenti di spesa sulle proposte avanzate dai responsabili dei vari servizi; se sono predisposte per l'approvazione da parte dell'organo competente; se rispettano il principio della territorialità dell'azione amministrativa; se sono finalizzate al conseguimento di un fine istituzionale assegnato all'ente (conformità dell'oggetto dell'azione alle leggi e alle eventuali altre norme particolari). b) espressione del parere in ordine alla regolarità contabile sulle deliberazioni che comportano impegno di spesa o diminuzione di entrata; c) attestazione della regolarità contabile e della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano una spesa; d) segnalazione dei fatti che possono determinare il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio; e) annotazione delle entrate degli enti nelle scritture contabili; f) rendicontazione dei contributi straordinari, per la parte di competenza; g) gestione dei bilanci, con il compimento delle attività previste in capo al responsabile del servizio finanziario, ai sensi della Parte II, Titolo III, Capo I (entrate) e Capo II (spese) del decreto legislativo n. 267/2000; h) variazioni alle previsioni di bilancio di previsione ed al Piano Esecutivo di Gestione, su richiesta dei Responsabili dei settori interessati; i) intervento nelle operazioni di verifica straordinaria di cassa; j) certificazioni di bilancio inerenti la gestione contabile; k) svolgimento delle attività inerenti la predisposizione del rendiconto di gestione (comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio), e cura degli adempimenti ad esso connessi; l) cura dei rapporti, comprese la trasmissione e la ricezione degli atti, con i revisori dei conti e con i soggetti responsabili della tesoreria. 5
6 Per lo svolgimento delle funzioni di cui sopra il Servizio Economico-Finanziario è collegato con tutti gli altri uffici e/o servizi titolari di compiti decisori connessi con la gestione finanziaria degli enti, ciò a ragione della centralità dei suoi compiti. Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario svolgerà anche funzioni di supporto agli Organi politici nella predisposizione del bilancio di previsione, nella stesura del Piano Esecutivo di Gestione, nelle relative variazioni, nelle modifiche ai regolamenti di contabilità anche al fine della loro uniformità nonché il proprio parere, nell organizzazione dei Comuni associati. Su specifica richiesta dei rispettivi Sindaci dei comuni associati, il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario può essere chiamato a partecipare, in qualità di esperto, a Commissioni Consiliari, Consigli Comunali, Giunte Comunali o altri organismi. Lo stesso potrà essere delegato altresì a partecipare a riunioni o assemblee di società o Enti dei quali ne fa parte il comune associato. Resta comunque fermo il pieno rispetto di ogni altra ulteriore attività da attribuirsi da parte degli enti partecipanti previo parere della conferenza dei Sindaci sentito il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario. Art. 5 (Attività che restano nella competenza degli enti partecipanti) Resteranno di competenza di ogni singolo ente tutti quei procedimenti non espressamente individuati nel precedente art. 4. CAPO II FUNZIONAMENTO DELL UFFICIO COMUNE Art. 6 (Regole di organizzazione e funzionamento dell ufficio comune) La direzione del suddetto servizio e' affidata, con decreti sindacali al responsabile del Settore Economico-Finanziario del comune capofila. Detto dipendente, pertanto, e' riconosciuto quale 6
7 "Responsabile del servizio finanziario" ed allo stesso competono tutte le funzioni che la legge, lo statuto e i regolamenti assegnano al suddetto servizio. In caso di assenza del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario le funzioni di cui al precedente art. 4 sono svolte dal Vice Ragioniere Capo del comune capofila. Il responsabile del Servizio Economico-Finanziario può individuare inoltre anche altri soggetti con responsabilità' di strutture temporanee di progetto per il raggiungimento di obiettivi specifici e determinati all'interno della struttura permanente del servizio, e con attività' di durata limitata nel tempo. I pareri di regolarità contabile e/o copertura finanziaria sono espressi dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario o suo sostituto, su ogni proposta di deliberazione o di "determinazione", non oltre 10 giorni dal ricevimento della proposta o determinazione dirigenziale. Le proposte di provvedimento in ordine alle quali il parere non sia positivo o che necessitino di integrazioni e modifiche sono restituite, con motivazione, al servizio proponente. Il visto di regolarità contabile, richiesto sulle determinazioni di impegno di spesa, si sostanzia: nell'accertamento della giusta imputazione della spesa ai capitoli del Piano esecutivo di Gestione o agli interventi del Bilancio di previsione; nel rispetto dell'ordinamento contabile e nelle norme previste nel Regolamento di contabilità; nella valutazione riferita agli aspetti economico-finanziari del procedimento formativo dell'atto; Il responsabile del servizio che sottoscrive la determinazione deve accertarsi della legalità della spesa e della regolarità della documentazione mediante il controllo e la visione degli atti preparatori occorrenti per i vari tipi di impegno (legale, giudiziale, da contratto, da altro atto amministrativo, ecc.) per verificarne la completezza e la regolarità probatoria formale e fiscale. E' inoltre competenza del responsabile del servizio che sottoscrive la determinazione indicarne il pertinente capitolo del Piano esecutivo di Gestione ad esso assegnato. Il parere e' espresso in forma scritta, munito di data e sottoscritto, ed inserito nell'atto in corso di formazione. Le attestazioni di copertura finanziaria vengono rese dal responsabile del Servizio Economico- Finanziario in relazione alle disponibilità' effettive esistenti negli stanziamenti di spesa nonchè in relazione alla compatibilità della spesa con le globali possibilità finanziarie dell'ente e con gli equilibri di bilancio. L'attestazione di copertura finanziaria della spesa finanziata con entrate aventi destinazione vincolata e' resa allorché l'entrata sia stata accertata ai sensi dell'art. 179 D.Lgs. 267/
8 Il parere di regolarità contabile è reso nel contesto del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, sulle determinazioni dei responsabili dei servizi. Il riscontro di irregolarità contabili, da motivare adeguatamente da parte del Responsabile del Servizio Economico- Finanziario, non consente l'apposizione del visto, e conseguentemente, l'esecutività delle determinazioni. Qualora si verifichino situazioni gestionali di notevole gravita' tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio, il responsabile del Servizio Economico-Finanziario deve sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria. Se l'atto comporta spese in tutto o in parte a carico di esercizi successivi, l'attestazione di copertura finanziaria viene resa con riferimento ai corrispondenti stanziamenti del bilancio pluriennale. Resta inteso che per quanto non espressamente disciplinato in materia contabile nel presente atto di convenzione, dovrà farsi riferimento a quanto previsto nel regolamento di contabilità del comune di Sinalunga. Art. 7 (Regolamenti per lo svolgimento delle funzioni) Lo svolgimento della funzione è regolato dalla presente convenzione, e viene posto in stretta relazione sia con il contenuto della gestione associata che con le attività dell ufficio comune; pertanto i soggetti firmatari dovranno verificare la coerenza complessiva dei loro strumenti contabili e organizzativi con la gestione associata, ed adottare i provvedimenti più opportuni perché tale coerenza sia realizzata tempestivamente adeguandosi a quelli del comune capofila. Nelle more di redazione ed approvazione di regolamenti unici, i comuni convenzionati si impegnano ad applicare i regolamenti vigenti in materia nel comune capofila. CAPO III RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI Art. 8 (Decorrenza e durata della convenzione. Recesso) La presente convenzione associativa ha validità quinquennale, a decorrere dalla stipula della presente ed è rinnovabile, con atto espresso dei singoli enti, salvo il diritto di ciascun associato di recedere in qualsiasi momento, con preavviso da dare agli altri partecipanti entro il 31 agosto di 8
9 ciascun anno per liberarsi dal vincolo associativo con decorrenza dal 1 gennaio dell anno successivo. L ente che recede entro il 31 agosto, è obbligato al versamento della quota associativa annuale e gli oneri eventualmente connessi o conseguenti fino al 31 dicembre dell anno del recesso. Lo stesso ente è tenuto a pagare in caso di recesso oltre il suddetto termine, a titolo d indennizzo forfetario, una ulteriore quota di pari importo per rimborsare eventuali impegni assunti e che vadano ad incidere anche l anno successivo. L implementazione dell ufficio unico avverrà attraverso le seguenti fasi: Predisposizione regolamenti uniformi; Unificazione sistemi contabili informatici e predisposizione linee per trasmissione dati; Acquisizione automezzo ad uso dell ufficio comune; Dal 1 gennaio 2005, in concomitanza con l inizio del nuovo esercizio, attivazione gestione finanziaria comune. Si precisa che dalla data di stipula della presente convenzione fino al gli atti gestionali resteranno di competenza dei singoli enti associati. Art. 9 (Strumenti di consultazione tra i contraenti; funzioni di indirizzo sull ufficio comune) Per l attuazione degli obbiettivi della presente convenzione è istituito un organo collegiale di indirizzo e vigilanza denominato Conferenza dei Sindaci che si esprime mediante decisioni, adottate a maggioranza, costituenti atti di indirizzo politico-amministrativo. La conferenza dei sindaci, che si riunisce di norma due volte all anno, è formata dai sindaci dei comuni convenzionati o loro delegati ed è presieduta dal sindaco del comune di Sinalunga. La conferenza dei sindaci stabilisce annualmente gli indirizzi e gli obbiettivi dell ufficio comune, esamina le questioni di interesse comune, fornisce direttive all ufficio comune e verifica la rispondenza dell azione di questo ai programmi delle rispettive amministrazioni. La conferenza dei sindaci effettua controlli periodici, almeno semestrali, sull andamento della gestione tecnica affidata al Responsabile dell Ufficio comune. Alle sedute della conferenza dei sindaci possono essere invitati a partecipare, senza possibilità di voto, i Segretari comunali ed il Responsabile dell ufficio unico. 9
10 La gestione tecnica dell ufficio comune, nei limiti della presente convenzione, è affidata al Responsabile dell ufficio comune. Il Responsabile dell ufficio comune svolge funzioni di supporto tecnico al conferenza dei sindaci, ed oltre a quanto disciplinato negli articoli della presente convenzione, spettano allo stesso le seguenti funzioni: assumere tutte le decisioni di carattere tecnico-gestionale e operativo applicative delle scelte di indirizzo e strategie assunte dalla conferenza dei sindaci o conseguenti e connesse all attuazione della presente convenzione; definire eventuali protocolli per rendere uniforme lo svolgimento di un dato servizio all interno dell ufficio comune o anche comportamenti operativi nei singoli comuni ovvero, se del caso, per dettare la disciplina comune di svolgimento di un determinato servizio; definire le modalità o le previsioni di spesa da presentare alla conferenza dei sindaci, del fondo associativo, procedendo alla fine dell esercizio ad approvare con propria determinazione la gestione sulla base della rendicontazione consuntiva da trasmettere alla Conferenza dei sindaci per l espressione del proprio parere. Restano salve le competenze in materia di indirizzo e coordinamento attribuite all ufficio per le gestioni associate. Art. 10 (Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie) Per il funzionamento dell ufficio comune del Servizio Economico-Finanziario, gli enti associati si impegnano con la presente convenzione, a stanziare nei propri bilanci di previsione, le somme necessarie di propria competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa correlate al piano annuale e delle entrate derivanti da contributi e trasferimenti. Ciascun comune aderente alla convenzione è tenuto a corrispondere una quota ordinaria annuale di funzionamento e compartecipazione alle spese, calcolata in base al numero degli abitanti al 31 dicembre dell anno precedente. Tale quota sarà corrisposta al comune capofila per il 50% entro il mese di luglio dell anno in corso sulla previsione di cui al precedente punto 1, ed il saldo sarà liquidato a consuntivo sulla base di apposito rendiconto, previo parere della conferenza dei sindaci, entro 30 giorni dal suo ricevimento. 10
11 Il costo complessivo preventivo per il funzionamento dell ufficio associato, compreso anche l acquisto di beni comuni o investimenti, che sarà determinato annualmente dal Responsabile Servizio Economico-Finanziario, previo parere della conferenza dei sindaci, sarà quantificato in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli enti e potrà essere soggetto a variazioni e conguagli durante l anno anche, eventualmente al variare dei soggetti aderenti. I costi non quantificabili in via preventiva, quali trasferte e rimborsi spese al personale, missioni, partecipazione a convegni, ecc. saranno liquidate dai singoli enti a consuntivo con le modalità di cui al precedente punto 2 ed entro 30 giorni dalla richiesta del comune capofila. In relazione alla particolarità del servizio associato, in quanto ufficio comune, con poteri decisori, il Responsabile del Servizio è autorizzato ai sensi di quanto previsto all art. 2 ad assumere direttamente impegni spesa sui bilanci degli enti convenzionati provvedendo nel contempo alla loro liquidazione. Art. 11 (Dotazione di personale) I comuni associati si impegnano reciprocamente, e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a fornire il personale necessario, avvalendosi fin dall inizio dell operatività dell ufficio comune, di professionalità interne nelle seguenti figure: a) comune di Sinalunga: n. 1 Cat. D3 Responsabile del Servizio n. 1 Cat. D1 Vice Responsabile del Servizio n. 2 Cat. C1 Istruttori contabili b) Comune di Torrita di Siena n. 2 Cat. C1 Istruttori contabili c) Comune di Trequanda n. 1 Cat. C1 Istruttore contabile P.T. 50% per una dotazione complessiva iniziale di n. 7 persone a tempo pieno La dotazione di cui sopra potrà essere aumentata in relazione a nuove necessità che si venissero a creare durante il periodo di gestione associata del Servizio Economico-Finanziario. I dipendenti di cui sopra conservano il rapporto di lavoro con il comune di appartenenza con tutte le prerogative che questo comporta, nel rispetto comunque di quanto previsto in materia di contratti collettivi di lavoro di comparto. Relativamente alla gestione del lavoro straordinario, alla gestione delle ferie e permessi, nonché alle missioni ecc. il suddetto personale farà riferimento al 11
12 Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per il quale è organizzato l ufficio comune, ed al quale altresì spetta la valutazione del personale ai fini dell erogazione del trattamento accessorio. Relativamente al trattamento accessorio del personale coinvolto nella gestione associata si fa riferimento alle vigenti norme contrattuali ed eventuali accordi integrativi specifici. L ufficio comune si doterà, laddove necessario, dell ausilio di personale incaricato e a tempo determinato purchè professionalmente qualificato. L orario di lavoro dell Ufficio Comune sarà funzionale alla sua organizzazione e comunque terrà conto degli orari degli enti convenzionati. La concreta attribuzione del personale di cui sopra avverrà con appositi atti di carattere organizzativo, da adottarsi entro dieci giorni lavorativi antecedenti l inizio dell attività dell ufficio comune oggetto della presente convenzione. Art. 12 (Beni e strutture) La sede dell ufficio comune è individuata presso il comune di Sinalunga. Il personale assegnato all ufficio comune opererà di norma presso il comune di appartenenza sotto la direzione del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario. Per gli spostamenti tra gli enti convenzionati, al fine di limitare la corresponsione di indennità chilometriche, sarà messa a disposizione del Responsabile dell ufficio unico, sin dalla sottoscrizione della presente convenzione, una vettura necessaria per i trasferimenti tra i comuni associati. Gli uffici distaccati saranno dotati altresì di apposita linea telefonica (o fibra ottica) per la trasmissione dei dati con la sede dell ufficio comune. I beni acquistati in comune fra gli enti saranno inscritti negli inventari dei comuni associati in base alla rispettiva quota parte, ed allo scadere della convenzione, o in caso di mancato rinnovo della stessa, saranno valutati per il valore di mercato stimato sulla base di apposita relazione del responsabile del Settore patrimonio del comune di Sinalunga e gli enti concorderanno il riparto di essi e/o l eventuale conguaglio necessario. Art. 13 (Scioglimento del vincolo convenzionale) La conferenza dei sindaci può decidere all unanimità lo scioglimento anticipato della convenzione, senza penali per gli enti partecipanti. 12
13 Art. 14 (Altri rapporti) La struttura individuata come responsabile di tutte le gestioni dei servizi associati si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata. Eventuali contributi ottenuti da enti, compresi quelli regionali di cui alla L.R. n. 40/2001, potranno, in sede di rendicontazione, essere portati in detrazione dal costo complessivo di funzionamento ordinario della gestione o comunque destinati su decisione della conferenza dei sindaci, all incentivazione delle gestioni associate. CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI Art. 15 (Disposizioni di rinvio) 1. Per quanto non previsto nella presente convenzione restano ferme, se ed in quanto compatibili, le disposizioni normative regolamentari del comune di Sinalunga. 2. Per tutto quant altro non previsto nella presente convenzione, potrà rinviarsi alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione. 3. Eventuali modifiche o deroghe alla Convenzione potranno essere apportate dai Consigli Comunali soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente. Art. 16 (Esenzioni per bollo e registrazione) Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell art. 1 tabella allegata al DPR 131/86 ed è esente da bollo, come da tab. allegato b, articolo 16 del DPR n ********* Letto e Sottoscritto, Il Sindaco del Comune di Sinalunga: Il Sindaco del Comune di Torrita di Siena: 13
14 Il Sindaco del Comune di Trequanda: 14
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