IL DDL CONCORRENZA: LE SOCIETA DI CAPITALI
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1 IL DDL CONCORRENZA: LE SOCIETA DI CAPITALI LA TASSAZIONE DEI REDDITI D IMPRESA ALLA LUCE DELLA DELEGA FISCALE Dott.ssa Giovanna Castelli 1
2 Il Disegno di legge sulla concorrenza licenziato dal Consiglio dei Ministri il 20 febbraio 2015, contiene una norma che investe il mondo della farmacia L art.33 del Ddl prevede la modifica dell articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 Norme di riordino del settore farmaceutico Dott.ssa Giovanna Castelli 2
3 TESTO VIGENTE La titolarità dell'esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata PROPOSTA DI MODIFICA Sono titolari dell esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata Anche le società di capitali possono essere titolari dell esercizio della farmacia privata Dott.ssa Giovanna Castelli 3
4 TESTO VIGENTE PROPOSTA DI MODIFICA Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. Sono soci della società farmacisti iscritti all'albo della provincia in cui ha sede la società, in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni. I soci possono non essere farmacisti Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. Dott.ssa Giovanna Castelli 4
5 TESTO VIGENTE La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata ad uno dei soci che ne è responsabile. PROPOSTA DI MODIFICA La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata a un farmacista in possesso del requisito dell idoneità previsto dall articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni che ne è responsabile. Il direttore responsabile non deve necessariamente essere un socio Dott.ssa Giovanna Castelli 5
6 TESTO VIGENTE Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale. PROPOSTA DI MODIFICA abrogazione La società può essere titolare di più di 4 farmacie Dott.ssa Giovanna Castelli 6
7 Sebbene attualmente non siano previste modifiche al regime delle incompatibilità, si ritiene che tale aspetto debba essere valutato. La normativa in vigore pone, infatti, molti vincoli di incompatibilità ai soci di società che sono titolari di farmacie che potrebbero rivelarsi incompatibili con lo spirito delle modifiche apportate dal Disegno di Legge. Dott.ssa Giovanna Castelli 7
8 Qualora la norma venisse approvata molti farmacisti vorranno valutare con i propri consulenti la convenienza o meno della trasformazione da società di persone a società di capitali ovvero il conferimento dell azienda in una società di capitali. Dott.ssa Giovanna Castelli 8
9 Dott.ssa Giovanna Castelli 9
10 SOCIETA DI PERSONE S.N.C. S.A.S. FORME SOCIETARIE S.R.L. SOCIETA DI CAPITALI S.A.P.A. S.P.A. Dott.ssa Giovanna Castelli 10
11 RESPONSABILITA PROFILI CIVILISTICI ORGANI SOCIALI BILANCIO E ADEMPIMENTI Dott.ssa Giovanna Castelli 11
12 LE RESPONSABILITA DI SOCI ED AMMINISTRATORI SOCIETA DI PERSONE SOCIETA DI CAPITALI AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA Dott.ssa Giovanna Castelli 12
13 AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA IMPERFETTA Il patrimonio dei soci rimane distinto da quello della società. I soci, esclusi gli accomandanti, sono responsabili con tutto il loro patrimonio. In caso di fallimento anche i soci falliscono. E però previsto il beneficio della preventiva escussione Dott.ssa Giovanna Castelli 13
14 Il principio secondo cui i creditori sociali, in caso di insolvenza di una società di capitali non possono chiedere l escussione dei beni di proprietà personale degli amministratori o dei singoli soci ha carattere assoluto? NO Dott.ssa Giovanna Castelli 14
15 LE RESPONSABILITA DEGLI AMMINISTRATORI Gli amministratori sono responsabili nei confronti dei creditori sociali in caso di 'inosservanza degli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale qualora il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti (es. bilanci o dichiarazioni infedeli). Dott.ssa Giovanna Castelli 15
16 LE RESPONSABILITA DEI SOCI Nemmeno i soci possono andare esenti da responsabilità. Infatti l art.2476 del c.c. prevede che la responsabilità degli amministratori si estende ai soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di eventi dannosi per la società, i soci o i terzi. Sul punto la RM 6/2003 ha chiarito che si tratta di responsabilità solidale con gli amministratori. Dott.ssa Giovanna Castelli 16
17 Le condizioni perché i soci siano ritenuti responsabili sono quindi: che gli amministratori abbiano posto in essereunattocontrarioaipropridoveridilegge,su decisione o autorizzazione dei soci, la corrispondenza tra quanto deciso o autorizzato dai soci e quanto compiuto dagli amministratori, un danno alla società e/o ai soci e /o ai terzi e un nesso di causalità tra il comportamento e il danno. Dott.ssa Giovanna Castelli 17
18 L AMMINISTRAZIONE Nelle società di capitali devono essere nominati appositi organi sociali che ne garantiscano il funzionamento: l'assemblea dei soci e l organo amministrativo (Amministratore Unico o CDA). L assemblea dei soci nomina amministratori e sindaci, approva il bilancio e delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sull emissione di obbligazioni, sulla nomina, revoca e poteri dei liquidatori, sull aumento del capitale e su altre materie previste dal Codice Civile. L organo amministrativo gestisce la società. Dott.ssa Giovanna Castelli 18
19 IL CONTROLLO Nelle società di capitali, il collegio sindacale svolge una funzione di controllo sull'attività degli amministratori. L'organo è nominato nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea e nelle srl è un sindaco unico salvo opzione per il collegio sindacale. Nelle srl che redigono il bilancio in forma abbreviata il collegio sindacale è facoltativo. REQUISITI BILANCIO ABBREVIATO: 1) TOTALE ATTIVO : ) RICAVI : ) DIPENDENTI OCCUPATI IN MEDIA: 50 Dott.ssa Giovanna Castelli 19
20 BILANCIO ED ALTRI ADEMPIMENTI Le società di capitali devono obbligatoriamente redigere il bilancio secondo le regole stabilite dal Codice Civile e dai principi contabili (OIC). L inosservanza di tali regole espone gli amministratori a responsabilità e la società a rischi fiscali. L amministrazione Finanziaria può, infatti, contestare imputazioni difformi dalle regole civilistiche e dai principi contabili. Dott.ssa Giovanna Castelli 20
21 BILANCIO ED ALTRI ADEMPIMENTI Il bilancio deve obbligatoriamente essere depositato al Registro Imprese e diventa pubblico ovvero chiunque può prenderne visione. Dott.ssa Giovanna Castelli 21
22 OIC Il rispetto dei Principi Contabili nelle società di capitali implica vincoli e responsabilità. Si pensi a 1) Immobilizzazioni immateriali e materiali («impairment test», ammortamenti,..) 2) Cassa 3) Prelievo utili 4) Magazzino Dott.ssa Giovanna Castelli 22
23 In materia di imposizione sul reddito delle società di capitali esiste il principio di derivazione del reddito imponibile dal contenuto del conto economico. Ne consegue che un alterazione delle voci del conto economico o di quelle della situazione patrimoniale che incide sulla materia imponibile ai fini IRES, viene punita e può integrare il reato di falso in bilancio. Dott.ssa Giovanna Castelli 23
24 BILANCIO ED ALTRI ADEMPIMENTI SOCIETA DI PERSONE SOCIETA DI CAPITALI MAGGIORE FLESSIBILITA NON VI E L OBBLIGO DI SCHEMI E PRINCIPI RIGIDI MAGGIORI ADEMPIMENTI NEL RISPETTO DEL CODICE CIVILE E OIC MAGGIORI RESPONSABILITA MAGGIORI COSTI Dott.ssa Giovanna Castelli 24
25 TASSAZIONE PROFILI FISCALI PERDITE ACE ROL Dott.ssa Giovanna Castelli 25
26 LA TASSAZIONE DI UTILI E DIVIDENDI SOCIETA DI PERSONE TRASPARENZA Nelle società di persone i redditi vengono tassati direttamente in capo ai soci, indipendentemente dalla percezione di tali utili. Le perdite vengono sottratte dai redditi del socio. Dott.ssa Giovanna Castelli 26
27 LA TASSAZIONE DI UTILI E DIVIDENDI SOCIETA DI CAPITALI TASSAZIONE IRES 27,5% DIVIDENDI IRPEF PER CASSA QUOTE QUALIFICATE TASSAZIONE DEL 49,72% NON QUALIFICATE RITENUTA SECCA 26% Le società di capitali sono considerate ai fini fiscali soggetti passivi autonomi assoggettati ad IRES. In capo ai soci, la tassazione riguarda solo gli utili distribuiti dalla società ed incassati dai soci. Dott.ssa Giovanna Castelli 27
28 LA TRASPARENZA NELLE SOCIETA DI CAPITALI Le società di capitali che rispettano determinati requisiti possono optare per il regime della trasparenza fiscale. Nella valutazione dell opzione occorre porre attenzione all esistenza e al trattamento delle perdite fiscali. Dott.ssa Giovanna Castelli 28
29 LA TRASPARENZA E LE PERDITE Sono previste limitazioni sia in relazione alle perdite fiscali della società partecipata maturate nei periodi di vigenza dell opzione per il regime (limiti quote di pn della partecipata), sia con riferimento alle perdite realizzate dai soci antecedentemente l opzione (non possono più essere utilizzate per compensare redditi imponibili che siano imputati al socio dalla società trasparente ). Dott.ssa Giovanna Castelli 29
30 LE PERDITE NELLE SOCIETA DI CAPITALI Un ulteriore aspetto da valutare nella scelta tra società di persone o di capitali è il limite all utilizzo delle perdite che, nelle società di capitali è pari all 80% degli utili. L importo delle perdite non utilizzato può essere riportato in avanti senza alcun limite temporale. Il limite non interviene nei primi tre periodi d imposta con effettivo inizio di una nuova attività. Dott.ssa Giovanna Castelli 30
31 ROL Nelle società di capitali esistono limiti alla deduzione degli interessi passivi dal reddito IRES. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli capitalizzati, sono deducibili in ciascun periodo d imposta nella seguente misura: a) al 100% per la quota parte che trova copertura negli interessi attivi e proventi assimilati dello stesso esercizio; b) nel limite del 30% del Risultato Operativo Lordo (R.O.L.) per la parte eccedente Dott.ssa Giovanna Castelli 31
32 Aiuto alla Crescita Economica L ACE prevede una riduzione del prelievo fiscale. Nelle società di capitali comporta l esclusione dalla base imponibile di un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. L ACE è più vantaggiosa nei soggetti IRPEF perchè il rendimento nozionale è applicato all intero patrimonio netto mentre nelle società di capitali è applicato solo sull effettivo incremento. Dott.ssa Giovanna Castelli 32
33 Il rendimento nozionale si applica: SOCIETA DI CAPITALI ALLA VARIAZIONE DEL CAPITALE PROPRIO RISPETTO A QUELLO ESISTENTE AL SOCIETA DI PERSONE ALL INTERO PATRIMONIO NETTO RISULTANTE A FINE ESERCIZIO Dott.ssa Giovanna Castelli 33
34 IRI L annunciata introduzione dell IRI nel sistema fiscale consentirà anche alle farmacie ditte individuali e società di persone di beneficiare della minore tassazione proporzionale IRES (27,5%) sugli utili non distribuiti. Con l adozione dell IRI il regime di tassazione sarà sostanzialmente uguale a quello previsto per le società di capitali. Dott.ssa Giovanna Castelli 34
35 LA NUOVA TASSAZIONE IRI IL REDDITO D IMPRSA ORA SOGGETTO A IRPEF SARA ASSOGGETTATO A IRI GLI UTILI INCASSATI SARANNO SOGGETTI A IRPEF Dott.ssa Giovanna Castelli 35
36 TRASFORMAZIONE IN SRL La trasformazione da società di persone a società di capitali è un operazione straordinaria che implica alcuni adempimenti. In particolare occorre far redigere una perizia asseverata da parte di un esperto. La trasformazione non comporta oneri fiscali ma solo i costi della perizia e dell atto notarile. Dott.ssa Giovanna Castelli 36
37 CONFERIMENTO IN SRL Nel caso di conferimento della farmacia ditta individuale in società di capitali è pure necessaria la perizia di stima asseverata e il rogito notarile e non sono previsti oneri fiscali, salvo l opzionale imposta sostitutiva per l affrancamento dell avviamento e altri valori. Dott.ssa Giovanna Castelli 37
38 La scelta deve essere fatta tenendo presente tutti i pro e i contro. In tema di svantaggi il maggior formalismo dell amministrazione, della gestione e del controllo, i maggiori costi connessi alla necessità di predisporre il bilancio in ossequio al codice civile e ai principi contabili con tutte le conseguenze civilistiche e penali che ne derivano. In tema di vantaggi si deve considerare che vi possono essere benefici fiscali se non si distribuiscono gli utili, almeno parzialmente e che le responsabilità patrimoniali sono minori anche se occorre tener presente che gli istituti di credito per affidare o finanziare una piccola o media impresa chiedono fidejussioni personali o garanzie ipotecarie. Dott.ssa Giovanna Castelli 38
39 Vi sono, indubbiamente, casi in cui l utilizzo di una società di capitali in luogo di quella di persone può essere opportuna. La società di capitali può essere il veicolo per immettere nella società titolare della farmacia capitali freschi da parte di soggetti che non accetterebbero di diventare soci di società di persone. Dott.ssa Giovanna Castelli 39
40 Attraverso la società di capitali (e le altre novità del disegno di legge in primis la possibilità che i soci non siano necessariamente farmacisti) può essere possibile risolvere problematiche connesse ad eredità o riorganizzazioni del patrimonio familiare o ricapitalizzazioni dell azienda. Dott.ssa Giovanna Castelli 40
41 Sulla base di quanto esposto è, quindi, possibile concludere che non esiste un tipo di società più conveniente di un altro ma occorre valutare, caso per caso, le esigenze dei soci e l intero contesto. Dott.ssa Giovanna Castelli 41
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