SCHEDA POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI DIPENDENTI

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1 SCHEDA POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI DIPENDENTI CONTRAENTE Banco Popolare Soc. Coop. per conto delle Società del Gruppo che hanno aderito alla copertura ASSICURATI I dipendenti di Efibanca. Si evidenzia che ai fini delle condizioni di assicurazione vale l iscrizione a libro matricola e non il distaccamento presso una Società. Sono assicurati i Dirigenti, i quadri direttivi di I, II, III e IV livello, gli impiegati. OGGETTO COPERTURA: L'assicurazione vale per gli infortuni che l Assicurato, nella sua qualità di dipendente della Società del Gruppo Bancario Banco Popolare, subisca nello svolgimento sia delle attività professionali che extraprofessionali. E considerato infortunio un evento dovuto a causa violenta, fortuita ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Gli infortuni devono avere come conseguenza la morte dell Assicurato e/o l invalidità permanente. E escluso il rimborso di spese sanitarie, sia dovute a malattia che infortunio. CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ L indennizzo corrisposto in caso di infortunio è determinato sulla base degli esiti diretti, esclusivi ed obiettivamente constatabili che siano conseguenza dell infortunio ed indipendenti da condizioni patologiche preesistenti. Nel caso in cui l assicurato abbia lesioni o menomazioni fisiche preesistenti al momento del verificarsi del sinistro, l assicurazione copre solo le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio. RISCHI COMPRESI: a) infortuni subiti durante il servizio militare in tempo di pace in seguito a richiamo per ordinarie esercitazioni, durante il servizio militare di leva in tempo di pace per i rischi non connessi con lo svolgimento del servizio cui l assicurato è chiamato; durante il servizio sostitutivo di quello militare limitatamente alla libera uscita e/o ai permessi; 1

2 b) infortuni derivanti da stati di malore o incoscienza, non provocati da abuso di psicofarmaci, dall uso di stupefacenti o sostanze allucinogene; c) infortuni derivanti da colpa grave dell assicurato (in deroga all art cod. civ.); d) infortuni causati da tumulti popolari (in deroga all art cod. civ.), atti violenti, atti di terrorismo e sabotaggio, a condizione che l assicurato non vi abbia preso parte attiva; e) colpi di sole o di calore; f) assideramento o congelamento; g) gli effetti della prolungata esposizione al caldo e al freddo cui l assicurato si sia potuto sottrarre a causa di un infortunio indennizzabile ai termini di polizza; h) le affezioni conseguenti a morsi di animali e rettili o a punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria; i) avvelenamenti acuti da ingestione, inspirazione, contatto o assorbimento di sostanze nocive; j) asfissia di origine non morbosa; k) annegamento; l) infortuni derivanti da negligenza, imprudenza ed imperizia anche gravi; m) la folgorazione e le vertigini; n) ernie addominali da sforzo e lesioni muscolari da sforzo, limitatamente ai casi di invalidità permanente. Resta inteso che nel caso in cui l ernia risulti operabile, verranno liquidate, se previste dal contratto solamente le diarie giornaliere con il massimo di 30 giorni. o) Nel caso in cui l ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile, verrà corrisposta una indennità a titolo di invalidità permanente, in misura non superiore al 10% della somma assicurata per tale garanzia. p) Lesioni subite in occasione di legittima difesa, aggressione, atti compiuti per dovere di solidarietà umana. RISCHIO VOLO La garanzia vale per gli infortuni che l assicurato subisce in qualità di passeggero durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che da: - società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico passeggeri; - aeroclubs. Il limite massimo di risarcimento per persona non potrà superare i capitali di: - Euro ,70 per il caso di morte; - Euro ,15 per il caso di invalidità permanente RISCHIO GUERRA La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra per il periodo massimo di 14 giorni dall inizio delle ostilità, se ed in quanto l assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici in uno stato estero. 2

3 ESCLUSIONI L assicurazione non comprende gli infortuni causati da: a) uso e guida di mezzi di locomozione subacquei ed aerei, salvo quanto previsto al precedente art. 20; b) dalla pratica del pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalate di rocce di grado superiore al terzo della scala UIAA ed accesso ai ghiacciai se effettuate isolatamente, immersioni con autorespiratore, speleologia, paracadutismo, sports aerei in genere, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby e baseball; c) partecipazione a corse e gare ed alle relativa prove ed allenamenti, comportanti l uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura, nonché ippiche, calcistiche salvo che esse abbiano carattere ricreativo e non rientrino in gare ufficiali e/o di campionato;. d) manovre ed esercitazioni militari durante il servizio militare di leva in tempo di pace, servizio sostitutivo a quello militare di leva per rischi connessi allo svolgimento del servizio cui l assicurato è chiamato, arruolamento volontario, richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale; e) ubriachezza alla guida di veicoli a motore; f) le conseguenze di guerre, movimenti tellurici, o eruzioni vulcaniche; g) azioni delittuose compiute o tentate dall assicurato; h) operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della polizza; i) le trasformazioni o gli assestamenti energetici dell atomo (naturali o provocati) e da accelerazione artificiale di particelle atomiche (ad esempio fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ) PERSONE ASSICURABILI LIMITE DI ETÀ: Non sono assicurabili le persone affette da intossicazione cronico alcolica, tossicodipendenza, epilessia e sintomi epilettoidi, sindromi psico-organiche, schizofrenia, forma maniaco-depressive o stati paranoidi, immunodeficienza acquisita (HIV). L assicurazione cessa di conseguenza al manifestarsi di tali affezioni. E previsto un limite di età assicurabile pari a 75 anni. 3

4 GARANZIE E SOMM A ASSICURATA DIRIGENTI Invalidità permanente: 6 volte la RAL (retribuzione annua lorda), cui andrà applicato il punteggio percentuale di invalidità permanente, con il massimo di Euro ,00 Morte: 6 volte la RAL (retribuzione annua lorda), massimo Euro ,00 NON DIRIGENTI Invalidità permanente: 8 volte la RAL(retribuzione annua lorda), cui andrà applicato il punteggio percentuale di invalidità permanente, con il massimo di Euro ,00 Morte: 7 volte la RAL(retribuzione annua lorda), massimo Euro ,00 GARANZIE VALIDE PER TUTTE LE CATEGORIE: Invalidità permanente: La Compagnia corrisponde un indennizzo in caso di invalidità permanente dell assicurato per infortunio totale o parziale. La percentuale di invalidità permanente è determinata secondo i criteri e le percentuali di cui alla tabella INAIL. In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto minorato le percentuali indicate nella predetta tabella sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Se l infortunio comporta una minorazione, anziché la perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, le percentuali di cui alla predetta tabella vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Se l infortunio determina menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell arto stesso. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra e ai criteri sopra elencati, l indennizzo è stabilito tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Morte: Se l infortunio ha per conseguenza il decesso dell assicurato, la Compagnia di assicurazione corrisponde la somma assicurata agli eredi in parti uguali. L indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per infortunio; tuttavia, se dopo il pagamento dell indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza dell infortunio, l assicurato muore, la Compagnia di assicurazione corrisponde ai beneficiari la differenza tra l indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario. 4

5 Morte presunta: Indennità gessatura: Se la salma dell assicurato non viene ritrovata, la Compagnia liquida il capitale garantito dopo 6 mesi dalla presentazione e accettazione dell istanza di morte presunta come previsto dagli artt. 60 e 62 cod. civ.. Se dopo il pagamento dell indennizzo, risulta che l assicurato è vivo o che l infortunio non è indennizzabile, la Compagnia ha diritto alla restituzione dell intera somma pagata. Euro 52,00 al giorno, con il massimo di 45 giorni, franchigia di 11 giorni L indennità giornaliera verrà riconosciuta qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, venga applicato un apparecchio gessato, o un tutore immobilizzante equivalente. Per gessatura si intende un mezzo di contenzione rigido costituito da fasce gessate od altro apparecchio di contenimento immobilizzante, comunque esterno, semprechè applicato e/o rimosso da personale medico. Indennità da ricovero: Ricoveri Hope: Euro 52,00 al giorno, a partire dal giorno successivo a quello del ricovero in ospedali o cliniche private a seguito di infortunio risarcibile a termini di polizza, con il massimo 60 giorni: La denuncia del ricovero deve essere inviata per raccomandata alla Compagnia entro il terzo giorno dal ricovero e deve essere corredata dal certificato medico dal quale risulti la diagnosi circostanziata e la prognosi. (coma profondo) Viene corrisposto un indennizzo pari a quello previsto per il caso di morte, nel caso in cui l assicurato entri in stato di coma profondo, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza e sempre che lo stesso sia direttamente imputabile alle lesioni riportate nell infortunio e permanga per un periodo continuativo e ininterrotto di 180 giorni. Danni estetici: massimo Euro 5.000,00, franchigia Euro 50,00 In caso di infortunio compreso a termini di polizza con conseguenza di carattere estetico verranno rimborsate le spese sostenute dall assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre ed eliminare il danno estetico, compresi gli interventi di chirurgia plastica ed estetica. DEFINIZIONE DI RETRIBUZIONE Per retribuzione si intende il compenso percepito dal dipendente a titolo di stipendio al netto delle ritenute previdenziali di legge, con esclusione di ogni altro compenso che non abbia carattere di continuità e degli assegni familiari. Per la liquidazione delle indennità è considerata retribuzione annua dell infortunato quella percepita nel mese precedente a quello in cui si è verificato l infortunio, moltiplicata per il numero delle mensilità contrattuali. Si conviene che per gli assicurati che non abbiamo raggiunto il mese di servizio, la liquidazione verrà effettuata considerando il mese nel quale è avvenuto l infortunio come periodo già trascorso ai fini della retribuzione. 5

6 FRANCHIGIA La franchigia applicata per tutte le categorie assicurate è pari al 3% assoluta, per i soli rischi extraprofessionali. Pertanto, per i rischi extraprofessionali non si fa luogo ad indennizzo quando l invalidità permanente definitiva è di grado inferiore o pari al 3% della totale; se l invalidità permanente definitiva supera il 3% della totale l indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente. Il rischio in itinere, intendendosi per tale il percorso casa/lavoro e viceversa, viene ritenuto rischio professionale solo se tale è anche per l I.N.A.I.L. CALCOLO DELL INDENNIZZO L indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale accertata di invalidità permanente, secondo i seguenti criteri: - se l infortunio ha come conseguenza l invalidità permanente totale, la Compagnia di assicurazione corrisponde l intera somma assicurata; - se l infortunio ha come conseguenza l invalidità permanente parziale, l indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che deve essere accertata con riferimento alla tabella I.N.A.I.L. di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n denominata tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente industria. Si precisa che in ogni caso deve ritenersi esclusa l applicazione delle tabelle di cui al D.P.R. del 23 febbraio 2000 n. 38 che abbiamo sostituito la predetta tabelle. ESTENSIONE TERRITORIALE L assicurazione vale per il mondo intero. CONTROVERSIE SULLA DETERMINAZIONE DELL INDENNIZZO Qualora tra la Compagnia Assicuratrice e l assicurato insorgano eventuali controversie di natura medica sulle conseguenze delle lesioni subite, sull operabilità dell ernia, sull entità dei postumi permanenti conseguenti ad infortunio o sulla liquidabilità dell indennità la loro determinazione può essere demandata a un collegio di tre medici. L incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione del medico la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell inizio dell arbitrato. Ogni parte designa un proprio consulente mentre il terzo medico viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali. Se non vi è accodo sull individuazione del terzo medico, questo deve essere scelto dal Presidente del Consiglio dell Ordine dei Medici di Verona dove si riunirà il Collegio. Il Collegio può, se ne ravvisa l opportunità, rinviare l accertamento definitivo a un momento successivo da designarsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal Collegio: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente, anche quando questa non l abbia sottoscritta. Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico. I MPORT ANTE : L E I N F O R M A Z I O N I S O P R A R I P O R T A T E H A N N O V A L O R E P U R A M E N T E I N D I C A T I V O E D I N T E N D O N O F O R N I R E A G R A N D I L I N E E I L C O N T E N U T O D E I R I S C H I A S S I C U R A T I I L T E S T O D I R I F E R I M E N T O E L A P O L I Z Z A S O T T O S C R I T T A D A L B A N C O P O P O L A R E S O C. C O O P. 6

7 ISTRUZIONI PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO Il dipendente deve scaricare il modulo denuncia infortuni dipendenti, disponibile nella sezione Modulistica n.b. il modulo di denuncia sinistro dovrà essere compilato integralmente e sottoscritto. Dovrà inoltre essere completo della firma, posta dal dipendente e/o dagli eredi legittimi, quale autorizzazione al trattamento dei dati personali comuni e sensibili, ai sensi del D. Lgs. 196/03. In caso contrario Arena Broker non potrà inoltrare la denuncia di sinistro alla Compagnia di assicurazione. 1. Il dipendente deve allegare al modulo di denuncia i documenti riportati in calce al modulo stesso (in copia). 2. Il dipendente deve inviare modulo + documenti ad Arena Broker per la denuncia in Compagnia. 3. Arena Broker invierà comunicazione scritta direttamente al dipendente a conferma dell avvenuta apertura di sinistro in Compagnia, fornendo indicazioni di volta in volta sullo stato della posizione, fino alla sua definizione. ARENA BROKER RIMANE A DISPOSIZIONE PER FORNIRE CONSULENZA IN MERITO AL CONTENUTO DI POLIZZA E CHIARIMENTI O INDICAZIONI CIRCA L ANDAMENTO DEL SINISTRO, AI SEGUENTI RECAPITI: ARENA BROKER SRL Via Pancaldo, VERONA UFFICIO AFFARI ASSICURATIVI GRUPPO BANCARIO Per la gestione dei sinistri infortuni: SIG.RA TATIANA CHETRARU (TEL. 045/ FAX. N. 045/ tatiana.chetraru@arenabroker.it) 7

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