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1 Pagina 1 di 44 Epigrafe Premessa Articolo unico 1. Uniforme. 2. Acquisto, fornitura e rinnovo dell'uniforme nonché di effetti per l'espletamento di particolari servizi. 3. Uso dell'uniforme - prescrizioni, facoltà, esenzioni. 4. Modalità d'uso dell'uniforme. 5. Autorizzazioni. 6. Cura dell'uniforme. 7. Vigilanza e sanzioni. 8. Risarcimento danni al vestiario. 9. Uniforme ed equipaggiamento di prescrizione. 10. Integrazioni di effetti di vestiario e di equipaggiamento. 11. Preavviso e periodo di transizione. 12. Rinvio. 13. Abrogazione. Allegato - Tabelle 1-13 Allegato - Tabelle Allegato - Tabelle 29-32/9 Allegato - Tabelle 32/10-32/24 Allegato - Tabelle 32/25-32/33 D.M Disposizioni concernenti l'uso, in durata e la foggia del vestiario e dell'equipaggiamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria. Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 2002, n. 38, S.O. D.M. 24 gennaio 2002 Disposizioni concernenti l'uso, in durata e la foggia del vestiario e dell'equipaggiamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria.

2 Pagina 2 di Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 2002, n. 38, S.O. Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al comma 4 dell'art. 7, L. 15 dicembre 1990, n IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria», con particolare riferimento all'articolo 7, comma 4, ove è previsto che con decreto del Ministro della giustizia sono determinate le caratteristiche delle uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria nonché i criteri concernenti l'obbligo e le modalità di uso delle stesse; Atteso che, ai sensi dell'articolo 16 della legge 01 aprile 1981, n. 121, e dell'articolo 1, comma 3, della predetta legge n. 395 del 1990, il Corpo di polizia penitenziaria, ferme restando le proprie attribuzioni, fa parte delle Forze di polizia; Ritenuto che la materia delle uniformi debba essere disciplinata tenendo conto che il Corpo di polizia penitenziaria è composto da personale maschile e femminile suddiviso nella qualifica dirigenziale e nei ruoli dei direttivi ordinari e speciali, degli ispettori, dei sovrintendenti, degli agenti e degli assistenti, e può svolgere attività sportiva e costituire una propria banda musicale; Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 209 del 6 settembre 1993, e successive modificazioni, con il quale sono state determinate le caratteristiche delle uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, nonché i criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 63/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 76 del 1 aprile 1999, recante «Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria»; Visto il decreto del Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, emanato ai sensi dell'articolo 88, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, con il quale è stata individuata l'uniforme di tipo storico della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2000, n. 146, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 132 dell'8 giugno 2000, concernente - tra l'altro - l'istituzione del ruolo direttivo ordinario e del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria; Considerata l'opportunità di rideterminare le caratteristiche, la foggia, l'uso ed i tempi di durata degli effetti di vestiario in dotazione agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria; Decreta: In attuazione dell'articolo 7, comma 4, della legge n. 395 del 1990, le caratteristiche delle uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed i criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso sono stabiliti dalle nuove norme contenute nei seguenti articoli e nelle tabelle allegate, che fanno parte integrante del decreto.

3 Pagina 3 di TITOLO I Tipi e Modalità d'uso delle uniformi. 1. Uniforme. 1. L'uniforme degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria è costituita da un insieme organico di vestiario, di equipaggiamento e di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e di identificazione. 2. L'uniforme, disciplinata secondo le modalità d'uso previste dal presente decreto, è: a) ordinaria con le caratteristiche per gli specifici servizi; b) di rappresentanza; c) da cerimonia; d) di tipo storico, individuata secondo le modalità di cui all'articolo 88, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82; 3. L'uniforme è in dotazione esclusiva al personale in attività di servizio Acquisto, fornitura e rinnovo dell'uniforme nonché di effetti per l'espletamento di particolari servizi. 1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria provvede, imputando le spese ai propri capitoli di bilancio, all'acquisto, alla fornitura ed al rinnovo delle uniformi degli appartenenti ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, degli allievi dell'istituto superiore di studi penitenziari e delle Scuole di formazione e di aggiornamento del personale, nonché degli effetti di vestiario per l'espletamento di particolari servizi. La fornitura a carico dell'amministrazione di alcuni capi di vestiario o di equipaggiamento è esclusa laddove espressamente indicato nelle tabelle allegate al decreto. 2. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria sono provvisti di libretto, anche di tipo elettronico o informatico, sul quale - a cura dei competenti organi - vengono annotate le assegnazioni degli effetti di vestiario, di equipaggiamento e degli accessori nonché i rinnovi per scadenza dei periodi previsti dalle istruzioni emanate in materia, o per qualsiasi altro titolo. Il rinnovo degli effetti di vestiario, fermi restando i periodi minimi di durata, è subordinato all'accertamento del deterioramento degli stessi capi e alla loro dichiarazione fuori uso. 3. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria provvede alla sostituzione degli effetti di cui al comma 2, non più utilizzabili per sopravvenute modificazioni somatiche ed al rinnovo degli stessi deteriorati per causa di servizio. 4. Quando il deterioramento avviene prima della scadenza dei periodi minimi di durata, per colpa dell'interessato, l'amministrazione provvede al rinnovo anticipato con addebito della quota corrispondente al minor tempo per il quale l'oggetto è rimasto in uso, salvo che l'inservibilità dipenda da eccezionali cause inerenti il servizio, ovvero da altre cause di forza maggiore.

4 Pagina 4 di All'atto della cessazione dal servizio, gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria restituiscono all'amministrazione l'uniforme, gli effetti di vestiario, di equipaggiamento e gli accessori, se caratterizzanti l'uniforme Uso dell'uniforme - prescrizioni, facoltà, esenzioni. 1. Il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, durante il servizio di istituto, indossa l'uniforme secondo le modalità previste dal decreto. 2. Svolge servizio di istituto in abito borghese solo se autorizzato, ovvero se adibito a servizi che per loro natura non possono essere espletati in uniforme, secondo direttive impartite dall'amministrazione centrale o periferica Modalità d'uso dell'uniforme. 1. Il personale appartenente ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria indossa l'uniforme ordinaria descritta nelle tabelle Per ciascuna attività è indossata l'uniforme prevista dalle corrispondenti tabelle. 3. L'uniforme da cerimonia, di cui alle tabelle bis bis /A - 31/B - 31/C, è indossata nelle circostanze in cui ne è previsto l'uso. 4. Al personale della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria è, altresì, assegnata l'uniforme di tipo storico di cui alla tabella 11. Tale uniforme è indossata nelle manifestazioni celebrative della festa nazionale della Repubblica, dell'annuale del Corpo di polizia penitenziaria e nelle altre manifestazioni celebrative - a carattere militare o civile - alle quali partecipano altri reparti o bande in uniforme storica. È indossata, inoltre, in ogni altra circostanza su specifica disposizione del Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 5. L'uso delle uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria nelle varie circostanze è stabilito sulla base del Regolamento per la disciplina delle uniformi dello Stato Maggiore della Difesa. La data del cambio stagionale delle uniformi è fissata dal Comando militare e disposta dal Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria territorialmente competente. 6. Con decreto del Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è autorizzato l'adeguamento tecnicofunzionale dei capi di vestiario - equipaggiamento, nonché le loro modalità d'uso, per specifiche esigenze connesse ai compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria Autorizzazioni. 1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2, sono concesse dai Dirigenti Responsabili degli uffici periferici dell'amministrazione penitenziaria.

5 Pagina 5 di L'uso dell'uniforme per il personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso le Direzioni generali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è disciplinato da specifiche disposizioni diramate dal Capo del dipartimento Cura dell'uniforme. 1. L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria indossa l'uniforme con proprietà, dignità e decoro. 2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, si applicano sull'uniforme solo distintivi, insegne, decorazioni, nastrini, fregi ed altri emblemi autorizzati dall'amministrazione. 3. Gli effetti o altri oggetti costituenti parte dell'uniforme non si indossano quando si è in abito borghese Vigilanza e sanzioni. 1. I superiori sono tenuti, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, a fare osservare le disposizioni contenute nel presente decreto. 2. Le violazioni alle predette disposizioni sono sanzionate a norma del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n Risarcimento danni al vestiario. 1. Il personale autorizzato ad espletare le proprie mansioni in abiti borghesi, che subisca un danno ai propri effetti di vestiario, può chiedere all'amministrazione, con documentata istanza, il relativo risarcimento, qualora il fatto sia avvenuto per dimostrati e diretti motivi di servizio TITOLO II Caratteristiche delle uniformi degli appartenenti alla polizia penitenziaria. 9. Uniforme ed equipaggiamento di prescrizione. 1. Le caratteristiche delle uniformi, degli oggetti particolari di vestiario, nonché dell'equipaggiamento, sono descritte nelle allegate tabelle costituenti parte integrante del decreto

6 Pagina 6 di Integrazioni di effetti di vestiario e di equipaggiamento. 1. Per particolari esigenze di carattere climatico-ambientali, il Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria autorizza l'assegnazione e l'uso di capi di vestiario e di equipaggiamento al personale appartenente ad Uffici, Istituti e Servizi diversi da quelli per i quali ne sono stati prescritti l'assegnazione e l'uso ordinario Preavviso e periodo di transizione. TITOLO III Norme finali. 1. Le innovazioni relative ai capi di vestiario previste dal decreto sono precedute da un periodo di preavviso e seguite da un periodo di transizione tali da consentire l'esaurimento, con la più rigorosa gradualità, dei capi sostituiti Rinvio. 1. Per quanto non previsto dal decreto e da altre disposizioni concernenti il Corpo di polizia penitenziaria, si rinvia alla normativa vigente per le Forze armate Abrogazione. 1. Sono abrogati, in particolare, il decreto ministeriale 7 giugno 1993, ad eccezione degli articoli 49, 50 e 51 e delle relative tabelle A), B) e C) e fino all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, che rinvia ad un successivo decreto interministeriale l'individuazione delle caratteristiche dei distintivi e delle insegne di grado, ed i D.M. 22 dicembre 1993, D.M. 20 marzo 1995, D.M. 8 luglio 1995 e D.M. 16 ottobre Tabella 1

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8 Pagina 8 di 44 Tabella 2 Tabella 3 Tabella 4 Tabella 5

9 Pagina 9 di 44 Tabella 6 Tabella 7 Tabella 8

10 Pagina 10 di 44 Tabella 9 Tabella 10 Tabella 11 Tabella 12

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12 Pagina 12 di 44 Tabella Tabella 14 Tabella 15

13 Pagina 13 di 44 Tabella 16 Tabella 17

14 Pagina 14 di 44 Tabella 18 Tabella 19 Tabella 20

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16 Pagina 16 di 44 Tabella 22 Tabella 23

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24 Pagina 24 di 44 Tabella 29-bis Tabella 30

25 Pagina 25 di 44 Tabella 30-bis Tabella 31

26 Pagina 26 di 44 Tabella 31/A

27 Pagina 27 di 44 Tabella 31/B Tabella 31/C Tabella 32 OGGETTI PARTICOLARI DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO INDICATI ANALITICAMENTE DALLA TABELLA 32/1 ALLA TABELLA 32/33 CHE SEGUONO Tabella 32/1

28 Pagina 28 di 44 Tabella 32/2 Tabella 32/3 Tabella 32/4 Tabella 32/5

29 Pagina 29 di 44 Tabella 32/6 Tabella 32/7 Tabella 32/8 Tabella 32/9

30 Pagina 30 di Tabella 32/10 Tabella 32/11

31 Pagina 31 di 44 Tabella 32/12 Tabella 32/13

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33 Pagina 33 di 44 Tabella 32/14 Tabella 32/15 Tabella 32/16 Tabella 32/17

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35 Pagina 35 di 44 Tabella 32/19 Tabella 32/20

36 Pagina 36 di 44 Tabella 32/21 Tabella 32/22 Tabella 32/23

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39 Pagina 39 di 44 Tabella 32/26 Tabella 32/27 Tabella 32/28

40 Pagina 40 di 44 Tabella 32/29 Tabella 32/30

41 Pagina 41 di 44 Tabella 32/31 Tabella 32/32 Tabella 32/33

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43 Pagina 43 di 44 NOTE 1. La dotazione nei confronti degli agenti ausiliari è limitata ai capi necessari all'espletamento del servizio in reazione alla durata della leva. 2. La dotazione nei confronti degli allievi agenti e degli allievi vice commissari è limitata ai capi necessari durante la frequenza dei corsi; la dotazione è completata dopo il superamento del corso presso l'istituto di istruzione e l'istituto superiore di studi penitenziari.

44 Pagina 44 di La tuta da lavoro è fornita al personale preposto al servizio navale, agli autoparchi, alle officine, ai magazzini vestiario ed alle armerie. 4. Gli indumenti intimi di cui ai punti 11) e 12), forniti soltanto quale prima dotazione, non sono previsti per il personale femminile. 5. Gli indumenti ginnici in tabella sono forniti, soltanto quale prima dotazione, agli allievi dei corsi presso gli Istituti di istruzione e l'istituto superiore di studi penitenziari. Per il personale che svolge attività sportiva in seno ai Gruppi Sportivi «Fiamme Azzurre» i capi, fermo restando quanto prescritto nella tabella 20, sono forniti con provvedimento della competente Direzione Generale. 6. Costituiscono dotazione di Reparto i seguenti capi: guanti di lana bianchi, guanti di filo di cotone bianchi, mantella e giubbetto rifrangente. Tali capi sono indossati nelle circostanze prescritte, con le modalità indicate nelle rispettive tabelle allegate al presente decreto. La mantella è assegnata in dotazione individuale al personale preposto ai Servizi di rappresentanza. 7. Il cinturone nero in cuoio è fornito in dotazione al personale preposto ai servizi indicati nella tabella 32/ Il berretto in panno o di cotone di colore blu, con tesa lunga, è fornito soltanto al personale addetto al Servizio navale, agli autoparchi, alle officine, ai magazzini vestiario ed alle armerie De Agostini Professionale UIL P.A. PENITENZIARI

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