COMUNE DI LAVELLO REGOLAMENTO PER L OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO CON DEHORS
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1 COMUNE DI LAVELLO REGOLAMENTO PER L OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO CON DEHORS (APPROVATO CON DCC N. 29 DEL 10/06/2010 EMENDATO CON DCC N. 52 DEL 27/11/2014)
2 Sommario Art. 1 Oggetto, definizioni e tipologie Art. 2 Criteri di regolamentazione generale per la collocazione dei dehors Art. 3 Caratteristiche e limiti per l occupazione di suolo con dehors Art. 4 Divieto di pubblicità su elementi componenti i dehors e tende Art. 5 Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi del dehors Art. 6 Manutenzione degli elementi dei dehors Art. 7 Tipologie materiali dei "dehors Art. 8 Occupazioni nelle zone di rilevanza storica Art. 9 Attività Art. 10 Provvedimenti autorizzatori Art. 11 Rinnovo dell autorizzazione Art. 12 Revoca e sospensione delle autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico con dehors" Art. 13 Deroghe Art. 14 Tributi locali Art. 15 Sanzioni
3 ART. 1 OGGETTO, DEFINIZIONE, TIPOLOGIE E LIMITI 1. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico, a titolo temporaneo, di elementi di varia tipologia, denominati dehors, preordinati all attività di somministrazione. Ai fini del presente regolamento si intende con il termine suolo pubblico o spazio pubblico, le aree ed i relativi spazi soprastanti, appartenenti al patrimonio del Comune nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, una servitù di pubblico passaggio. Sempre ai fini del presente Regolamento, per aree di rilevanza storica s intendono tutte quelle ricadenti nelle seguenti zone: C.so Vittorio Emanuele II, P.zza Plebiscito e via Cavour. 2. Inoltre, ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, per dehors si intende l insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente, in modo funzionale ed armonico, sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di passaggio pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione. I dehors, come sopra definiti debbono essere costituiti da manufatti caratterizzati da precarietà e facile amovibilità. Conseguentemente, essi non possono surrogare requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti. In ogni caso essi debbono soddisfare ogni requisito circa la salubrità e sicurezza dei pubblici esercizi. 3. La durata dell occupazione di cui al presente Regolamento può essere consentita per un periodo inferiore ad un anno, salvo rinnovo. In ogni caso, l occupazione non può avere una durata inferiore a mesi due consecutivi. 4. Gli elementi che possono costituire un dehors sono quelli di cui al seguente elenco: a. tavoli, sedie, poltroncine e panche; b. pedane; c. elementi di delimitazione (fioriere, separé in grigliato di legno, paletti metallici amovibili con corda di delimitazione, pannelli trasparenti in vetro, plexiglass, policarbonato o materiale similare con idonei telai di ritenuta, purché rispondente alle caratteristiche di sicurezza e di facile amovibilità); d. ombrelloni; e. tenda a falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura; f. tenda a falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura e montanti d appoggio; g. struttura a gazebo temporaneo; h. stufe ad irraggiamento e apparecchi di trattamento dell aria; i. cestini portarifiuti.
4 5. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di dehors elencati al precedente comma, devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione stabile al suolo pubblico se non quelle essenzialmente necessarie ad un sicuro apposizionamento degli stessi. 6. I dehors non possono disporre di allacciamenti alla rete idrica, fognaria e del gas. ART. 2 CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE GENERALE PER LA COLLOCAZIONE DEI DEHORS 1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande che intenda collocare su suolo pubblico un dehors, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere dal Comune preventiva autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico. 2. L autorizzazione è rilasciata dal Servizio competente, previo parere del Comando di Polizia Municipale, salvo le ipotesi di cui al comma successivo e quelle in cui, ai sensi del presente Regolamento o di altre disposizioni normative, siano richiesti ulteriori pareri da parte di diversi organi. 3. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo. ART. 3 CARATTERISTICHE E LIMITI PER L OCCUPAZIONE DI SUOLO CON DEHORS 1. L occupazione di suolo a mezzo di dehors deve realizzarsi di norma sui marciapiedi, fino ad un massimo della metà loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati, in corrispondenza dell ingresso principale dell esercizio pubblico, e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt. 2. Qualora per le caratteristiche morfologiche dell area interessata non sia possibile realizzare il dehors in corrispondenza dell ingresso principale dell esercizio, si potrà consentire, ricorrendone i presupposti, l occupazione della parte laterale del fabbricato in cui insiste l esercizio pubblico più vicina al fronte dell attività, sempre in adiacenza al fabbricato. 2. Quando particolari condizioni geometriche della strada lo impongano, sarà possibile consentire l occupazione non in adiacenza al fabbricato, ma pur sempre sul medesimo marciapiede in cui ricade il fronte dell attività o sulla parte laterale del fabbricato più vicina all ingresso dell attività. In tali ipotesi i due metri liberi per il transito pedonale dovranno essere garantiti creando un corridoio tra il filo del fabbricato e il dehors.
5 3. Sempre in ragione di particolari condizioni morfologiche della strada, sarà possibile derogare al limite dei mt.2 liberi di cui al comma 1 del presente articolo, purché sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria non inferiore a mt. 1,2. 4. Nel computo dello spazio libero a tutela del transito pedonale dovrà tenersi conto della presenza di eventuali ostacoli presenti sul suolo quali, a titolo esemplificativo, pali di illuminazione pubblica, segnali stradali, panche pubbliche, aiuole, alberi ecc. 5. Ove il marciapiede presenti caratteristiche tali da non consentire la salvaguardia dello spazio per il libero transito pedonale di cui ai commi precedenti, deve essere lasciato libero l intero marciapiede, a meno che non sia possibile garantire altrimenti il transito pedonale. In tali casi, sarà consentito valutare la possibilità di autorizzare l installazione di dehors sul medesimo marciapiede, garantendo il transito pedonale su corridoio appositamente creato sulla sede stradale ed opportunamente delimitato e protetto, a condizione che non si determini intralcio alla circolazione, o, viceversa, autorizzare l installazione di dehors sulla porzione di sede stradale corrispondente al fronte dell attività o alla parte laterale di fabbricato più vicina al predetto fronte, fatte salve le garanzie sopra imposte per la tutela della sicurezza e fluidità della circolazione pedonale e veicolare. 6. La realizzazione di opere, installazioni o di qualsiasi altro dispositivo necessario a garantire e tutelare il transito veicolare e/o pedonale nelle fattispecie appena descritte ed i relativi oneri economici rimangono ad esclusivo carico del soggetto richiedente l occupazione di suolo pubblico. 7. Nel caso dei porticati si deve assicurare al movimento pedonale uno spazio pari alla metà della sezione trasversale utile con un minimo di metri 1,20; 8. L occupazione non deve impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare e non deve interferire con gli attraversamenti pedonali, né occultare la segnaletica stradale verticale presente. 9. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l occupazione non deve occultare l avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare. 10. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2 del D. lgs. 285/92 Nuovo Codice della Strada. 11. L area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici e salvaguardare il libero e comodo accesso alle proprietà private. 12. Qualora il dehors sia posizionato su un area destinata a parcheggio pubblico il perimetro deve rispettare la modularità dei posti auto e non deve invadere le corsie di manovra. 13. E ammessa l installazione di pedane, solo su quelle parti di pavimentazione particolarmente sconnessa e disagiata, alte dal pavimento almeno cm 12, per consentire adeguata pulizia giornaliera.
6 14. La superficie complessiva massima di suolo pubblico occupabile con gli elementi di cui all art. 1, comma 4, del presente Regolamento non potrà essere superiore a 50,00 mq, fermo restando che l estensione massima in senso longitudinale del dehors non potrà essere superiore al fronte dell attività. ART. 4 DIVIETO DI PUBBLICITÀ SU ELEMENTI COMPONENTI I DEHORS E TENDE 1. Sugli elementi componenti i dehors non sono ammesse forme di pubblicità, eccezion fatta per le insegne d esercizio, che non dovranno esser luminose o illuminate. ART. 5 DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETÀ PRIVATE DAGLI ELEMENTI DEL DEHORS 1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti. 2. Per danni arrecati alla pavimentazione, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti. 3. Qualora in conseguenza dell installazione delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi a cura del titolare dell autorizzazione. 4. Resta salva per l Amministrazione la possibilità, nei casi di cui ai commi precedenti, di attivare il procedimento di revoca dell autorizzazione. 5. Nel caso in cui l esercente non avrà risarcito i danni procurati, come previsto dal comma 1 del presente articolo, l autorizzazione rilasciata sarà revocata. ART. 6 MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI DEHORS 1. Tutte le componenti degli elementi costituitivi dei dehors devono essere mantenute sempre in ordine, puliti e funzionali. 2. Lo spazio pubblico occupato e la parte circostante deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio. 3. E fatto obbligo ai titolari di autorizzazione all occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l Amministrazione Comunale, previa verifica dell inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz altro procedere alla revoca del provvedimento autorizzatorio, oltre che alla rimozione
7 coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell esercente, delle spese relative e di quant altro occorresse per l ottenimento dell area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge. 4. Nelle aree in cui l Amministrazione comunale introduca l uso di arredi coordinati nella forma e nel colore, quelli esistenti dovranno essere sostituiti a cura e spese del titolare dell autorizzazione all occupazione di suolo pubblico. 5. Il dehors non deve recare pregiudizio, pericolo o nocumento per la pubblica e privata incolumità, non deve determinare impedimenti allo scolo delle acque pluviali. 6. Gli eventuali tombini di qualsiasi genere posti sui marciapiedi in prossimità dei dehors, devono essere coperti con tappetini o altri idonei sistemi di copertura, facilmente rimovibili. ART. 7 TIPOLOGIE MATERIALI DEI DEHORS 1. I tavoli, sedie, poltroncine o panche devono essere di lunghezza non superiore a metri Le pedane in legno, con relativa struttura di sostegno anch essa in legno, devono essere ricoperte di materiale ignifugo, fonoassorbente e conforme alle norme igienico sanitarie e devono essere previste delle finiture a chiusura degli spazi vuoti perimetrali causati dal dislivello tra il piano della pedana e il sedime stradale. Devono risultare accessibili ai soggetti disabili. 3. Le fioriere devono essere costituite da vasi o contenitori in terracotta, legno o plastica termoindurente color terracotta, di altezza superiore ai 50 cm, posti in posizione accostata in modo da formare una delimitazione continua del tipo a cespuglio avente un altezza compreso il contenitore min. mt. 1,20 max. mt. 1, I separé in grigliato di legno devono essere di colore marrone o legno naturale posti in modo da formare una delimitazione continua, con relativi sostegni in legno, aventi una altezza max. di mt. 1,60 in caso di dehors non coperti e pari a max mt 3,00 in caso di dehors coperti nei modi precedentemente descritti. Identiche dimensioni per i separé costituiti in materiali diversi dal legno, identificati alla lettera c) del comma 4 dell art. 1 del presente Regolamento. 5. I paletti metallici amovibili con corda di delimitazione devono essere di colore marrone, bronzati o canna di fucile, aventi caratteristiche di antichità e alti dal pavimento mt. 1,20 con corda del tipo ad intreccio avente diametro min. cm. 3; 6. Gli ombrelloni devono essere di forma quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie. La tipologia consentita è quella caratterizzata da una struttura in legno naturale o metallo con palo centrale o laterale e telo opaco.
8 Gli ombrelloni non devono coprire l eventuale adiacente marciapiede ovvero gli adiacenti spazi destinati al movimento pedonale, per i quali si deve lasciare libero uno spazio minimo di mt. 1, La tenda a falda in tessuto o similare con aggancio alla muratura deve essere costituta da uno o più teli retraibili inclinati o curvi agganciati alla facciata, privi di punti di appoggio al suolo. E necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. La linea di aggancio deve essere prevista sopra le aperture e, qualora esistano, al di sopra delle cornici stesse. Non è consentito l abbassamento del telo di falda e degli eventuali teli verticali laterali al di sotto di mt. 2,10 dal piano di calpestio del dehors. Il telo di copertura e gli eventuali teli verticali laterali devono essere di colore tale da inserirsi correttamente nel contesto urbano, mentre nelle zone di rilevanza storico ambientale telo opaco, in tinta unita di colore bianco o corda. 8. La tenda a falda in tessuto con aggancio alla muratura e montanti d appoggio deve essere costituita da una o più tende a falda inclinata o curva scorrevoli entro guide fisse agganciate alla facciata e appoggiate a montanti perimetrali. E necessario osservare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. La linea di aggancio deve essere prevista sopra le aperture e, qualora esistano, al di sopra delle cornici stesse. L inclinazione delle falde deve risultare tale da inserirsi correttamente nel contesto. Non è consentito l abbassamento del telo di falda e degli eventuali teli verticali laterali al di sotto di mt. 2,10 dal piano di calpestio del dehors. 9. La copertura a gazebo temporaneo deve essere costituita da una struttura in acciaio, verniciato a polveri di colore grafite, e/o in legno con telo di copertura opaco. La struttura della copertura non può essere posta ad una altezza inferiore a mt. 2,10 dal piano di calpestio del dehors ed a mt. 2,30 se trasversale al passaggio pedonale. 10. La stufa ad irraggiamento e gli impianti di trattamento aria devono essere conforme alle norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente, con relativa certificazione opportunamente documentata. ART. 8 OCCUPAZIONI NELLE ZONE DI RILEVANZA STORICA 1. Nelle zone di rilevanza storica, così come individuate nell art. 1, comma 1, del presente Regolamento, tutti gli elementi utilizzati nell occupazione di suolo pubblico ai fini dell attività di somministrazione, elencati nel comma 7 dell art. 1 di questo Regolamento, dovranno essere obbligatoriamente coordinati, nei materiali, nella foggia e nel colore, con gli elementi di arredo urbano ivi esistenti e perfettamente inseriti nel contesto architettonico ed estetico.
9 2. A tal fine, il parere preventivo rispetto all atto autorizzativo dovrà esser reso dal Responsabile del Settore III - Servizio di Polizia Municipale d intesa con il Responsabile del Settore IV Servizi al Territorio. ART. 9 ATTIVITA 1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio, essendo l area occupata destinata in via esclusiva all attività di somministrazione di alimenti e bevande. 2. Sul dehors non possono essere installate banchi e attrezzature di qualsiasi genere atte alla somministrazione ( es. frigo bar ecc.); 3. Nei dehors è vietato l utilizzo di qualsiasi impianto di amplificazione sonora. 4. Nei dehors è vietata l installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento. ART. 10 PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI 1. Ferme restando le procedure già in essere per l occupazione a mezzo di ombrelloni, tavolini e sedie, il titolare di un pubblico esercizio, che intenda collocare su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico il dehors, deve ottenere la preventiva autorizzazione del competente Servizio comunale. 2. Ai fini dell ottenimento dell autorizzazione di cui al precedente comma, il titolare del pubblico esercizio deve presentare formale istanza in bollo indirizzata all ufficio competente sopra indicato. 3. La domanda di cui al comma 2 deve contenere: a) generalità del richiedente; b) partita IVA del richiedente; c) ubicazione dell esercizio di somministrazione per il quale viene richiesto il dehors; d) ubicazione del dehors; e) dati dell autorizzazione di somministrazione e dell autorizzazione sanitaria, relativa all esercizio pubblico interessato; f) periodo di occupazione suolo pubblico. 4. La domanda deve essere corredata: a) Relazione tecnica, in triplice copia a firma di un tecnico abilitato, con specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini e se previste pedane ecc); b) [Estratto di mappa della zona interessata in triplice copia] [disposizione soppressa in sede di deliberazione di approvazione del presente Regolamento].
10 c) Planimetria, prospetti e sezione in scala 1:50, in triplice copia a firma di un tecnico abilitato, quotati con indicazioni delle aree su cui si chiede la posa dei dehors, la rappresentazione degli stessi, le aree di ingombro, le delimitazioni, le aree di passaggio, le interferenze con la viabilità pedonale, ciclabile e veicolare ecc, le aperture (porte e finestre) degli edifici esistenti e confinanti con l attività e tutto quanto necessario per la valutazione tecnico amministrativa della richiesta; d) atto d impegno unilaterale contenente le seguenti condizioni: - impegno alla costante delimitazione dello spazio assegnato; - impegno al pagamento dei tributi locali previsti per le occupazioni richieste; - impegno in ogni caso alla rimozione degli arredi ed eventuali ombrelloni entro i termini di validità dell autorizzazione; - impegno alla rimozione degli arredi ed eventuali ombrelloni, qualora si verifichi la necessita di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico, per motivi di pubblica utilità e eventi di interesse pubblico; - impegno di rimessa in pristino del suolo nello stato originario; - obbligo di adeguata e costante manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e pulizia degli spazi, per tutta la durata dell occupazione. - impegno a non destinare il dehors e/o relativi spazi ad usi diversi. 5. Nel caso in cui i dehors vengano realizzati in aderenza al fabbricato in cui insiste l esercizio pubblico, sarà necessario conseguire e produrre, in sede di formulazione di istanza di autorizzazione all occupazione di suolo pubblico, parere favorevole espresso dall assemblea condominiale o del proprietario del fabbricato. 5. L autorizzazione verrà rilasciata previo parere favorevole espresso dal Comando di Polizia Municipale, ferma restando l ipotesi di cui al comma 2 dell art. 9 del presente Regolamento, ovvero la ricorrenza di casi particolari o di vincoli, in cui sarà necessario avere il parere di eventuali altri Settori e/o Enti cointeressati nel procedimento. 6. l autorizzazione all occupazione di suolo con dehors è rilasciata per una durata non superiore ad un anno. 7. Allo scadere del termine di cui al precedente comma l occupazione di suolo pubblico per dehors cesserà, salvo rinnovo. ART. 11 RINNOVO DELL AUTORIZZAZIONE 1. L autorizzazione all occupazione di suolo pubblico o di suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio con dehors può essere rinnovata previa la sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari per il rilascio della concessione originaria.
11 2. Nella domanda per il conseguimento del rinnovo dell autorizzazione di cui al punto precedente, il titolare dell esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo 30 giorni prima di quello previsto per l installazione, contenente la dichiarazione attestante le non mutate condizioni dell area precedentemente occupata e la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa, la documentazione comprovante i versamenti dei tributi comunali inerenti il dehors, riferiti all anno precedente. Costituisce, comunque causa di diniego al rilascio della autorizzazione di rinnovo, l esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei tributi dovuti. 3. Il titolare dell esercizio, previa esibizione del versamento dei tributi comunali inerenti l occupazione di suolo pubblico, può chiedere una proroga per la stessa autorizzazione stagionale del dehors. 4. Il mancato rinnovo annuale del dehors stagionale, fa decadere il diritto da parte del titolare dell esercizio al rinnovo della concessione per gli anni successivi e pertanto deve essere ripresentata la domanda così come definito all art Il titolare dell esercizio che, pur avendo ottenuto l autorizzazione, non abbia potuto installare il dehors per motivi di interesse pubblico, potrà ripresentare per l anno successivo la domanda di rinnovo. ART. 12 REVOCA E SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI ALL OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON DEHORS 1. L autorizzazione all occupazione di suolo pubblico con dehors può essere revocata secondo quanto stabilito dal Regolamento per l applicazione della tassa per l occupazione di spazi e aree pubbliche. 2. La predetta autorizzazione può essere, altresì, revocata nelle seguenti ipotesi: a) previa diffida scritta, quando la struttura autorizzata, anche rispettivamente ai singoli elementi che la compongono, risulti modificata rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente Regolamento e alla legislazione vigente; b) previa diffida scritta, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica; c) previa diffida scritta, qualora l occupazione sia causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause dello stesso disturbo; d) previa diffida scritta, in caso di inosservanza di qualunque onere o obbligo connesso alla gestione dell esercizio pubblico (es. mancato rispetto degli orari di chiusura, esercizio abusivo di pubblici spettacoli o trattenimenti); e) qualora vengano a mancare i requisiti richiesti del presente regolamento;
12 f) in caso di mancato pagamento del tributo dovuto per l occupazione di suolo pubblico o del tributo per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; g) in qualsiasi caso ad insindacabile giudizio dell Amministrazione sia sopraggiunto o si sia posta in evidenza una ragione di interesse dell Ente e/o evento di pubblico interesse; h) senza previa diffida scritta, in caso di abuso dell autorizzazione da parte del titolare, qualora quest ultimo abbia utilizzato il dehors non rispettando i limiti e le prescrizioni di cui al presente Regolamento ovvero imposti da altre disposizioni normative vigenti in materia, ovvero abbia occupato, anche occasionalmente, una superficie superiore rispetto allo spazio riconosciuto dal titolo autorizzativo di cui risulti titolare, perciò incorrendo in almeno tre violazioni amministrative formalmente contestate dagli organi preposti al controllo. 3. L autorizzazione all occupazione di suolo pubblico con dehors può essere, inoltre, revocata o sospesa qualora sia necessario eseguire interventi di soggetti pubblici o privati, allo scopo autorizzati, che comportino l ingombro della sede stradale. 4. Si procederà alla sospensione dell autorizzazione anche nelle ipotesi di natura occasionale, imputabili a eventi, spettacoli e manifestazioni e/o a qualsivoglia altra causa che a giudizio della P.A. risulti prevalente rispetto all interesse dell esercente all occupazione di suolo pubblico con dehors. 5. In tutte le ipotesi contemplate nel presente articolo, il suolo deve essere liberato da tutti gli elementi costitutivi del dehors a cura e spese dell esercente senza che questi abbia nulla a pretendere a titolo di indennizzo, ristoro o risarcimento nei confronti dell Ente, il quale ultimo potrà procedere in danno in caso d inerzia dell obbligato, salva rivalsa nei confronti dell inadempiente. ART. 13 DEROGHE Sono possibili deroghe alle norme contenute nel presente Regolamento solo in presenza di progetto unitario di iniziativa o di regia pubblica esteso ad un ambito urbano omogeneo (via, piazza, ecc..), teso a valorizzare gli elementi caratteristici. ART. 14 TRIBUTI LOCALI La posa dei dehors su aree pubbliche o di uso pubblico è soggetta al pagamento dei tributi locali vigenti. ART. 15 SANZIONI La violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento comporterà l applicazione delle sanzioni previste nelle vigenti disposizioni normative in materia.
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