Auto ok Polizza infortuni del conducente e dei trasportati

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1 Tutela persona Per la famiglia Auto ok Polizza infortuni del conducente e dei trasportati l arte di assicurare

2 PRESENTAZIONE AUTO OK è la polizza per la sicurezza e la tranquillità del conducente e dei trasportati contro le conseguenze economiche di un infortunio subito in seguito ad un incidente di circolazione. Al fine di dar loro risalto, sono evidenziate in grigio, per effetto di quanto disposto dal secondo comma dell art.166 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7/9/2005 n.209), quelle Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell Assicurato. SOMMARIO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Definizioni... pag.2 Norme che regolano l assicurazione in generale... pag.3 Norme che regolano l assicurazione infortuni... pag.5 Norme che regolano i sinistri... pag.12 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Mod. A830 ed. 6/2009 1

3 DEFINIZIONI DEFINIZIONI Ai seguenti termini, riportati nel testo contrattuale in carattere corsivo, le Parti attribuiscono il significato qui precisato: per Abuso di psicofarmaci : l assunzione di farmaci contenenti sostanze psicoattive, con modalità o posologie diverse da quelle indicate dalle necessarie prescrizioni mediche; per Assicurato : la persona il cui interesse è protetto dall assicurazione; per Assicurazione : il contratto mediante il quale la Società, dietro pagamento da parte del Contraente del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a lui causato da un sinistro; per Beneficiario : gli eredi dell Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte; per Contraente : il soggetto che stipula l assicurazione; per Ebbrezza : la condizione, conseguente all assunzione di bevande alcoliche, nella quale il livello di alcol risulta essere pari o superiore al limite di 0,8 grammi per litro; per Franchigia : la parte dell indennizzo che rimane a carico dell Assicurato; per Indennizzo : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; per Infortunio : l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche o- biettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente o comportino un ricovero o il pagamento di spese di cura; per Intervento chirurgico : l atto medico, praticato in Istituto di cura o ambulatorio, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante l utilizzo di sorgenti di energia meccanica, luminosa o termica. S intende equiparata ad un intervento chirurgico anche la riduzione incruenta di fratture e lussazioni; per Invalidità Permanente : la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione; per Istituto di cura : l ospedale, la clinica universitaria, la casa di cura, l istituto universitario, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all erogazione di prestazioni sanitarie ed ai ricoveri; non si considerano Istituti di Cura gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza, di lungodegenza e di riabilitazione, le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche e le case di riposo; per Massimale : il massimo esborso a cui è tenuta la Società in caso di sinistro; per Mezzi di contenzione : apparecchi ortopedici, inamovibili per prescrizione medica, costituiti da fasce gessate o altri mezzi comunque immobilizzanti, fissi e rigidi, applicati in Istituti di cura o comunque da medici, atti a favorire il processo di guarigione di fratture ossee, lesioni e/o distorsioni capsulo legamentose causate da infortunio. S intendono esclusi i fissatori esterni e i mezzi di osteosintesi; per Periodo di assicurazione : nel caso in cui la polizza preveda una durata annuale o pluriennale, è il periodo compreso tra la data di decorrenza della polizza e la prima scadenza annua immediatamente successiva e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra due scadenze annue successive di polizza; nel caso in cui la polizza sia stipulata per una durata inferiore all'anno, coincide con quest'ultima; per Polizza : il documento che prova l assicurazione; per Premio : la somma dovuta dal Contraente alla Società per l assicurazione; per Ricovero : la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di cura; per Sinistro : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; per Società : l impresa assicuratrice, ovvero NATIONALE SUISSE S.p.A. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Mod. A830 ed. 6/2009 2

4 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 2 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore (ventiquattro) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore (ventiquattro) del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore (ventiquattro) del 15 (quindicesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore (ventiquattro) del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art del Codice Civile. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate. Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dalla Società e dal Contraente. Art. 4 - Aggravamento del rischio Il Contraente e/o l'assicurato deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art del Codice Civile. Art. 5 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 6 - Anticipata risoluzione dell assicurazione Nei casi di risoluzione anticipata del contratto per cessazione del rischio o per le ipotesi previste dagli artt. 1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio), 4 (Aggravamento del rischio) delle presenti Norme e 17 (Persone non assicurabili) delle Norme che regolano l'assicurazione Infortuni, spetta alla Società, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte, il premio complessivo relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1892, 1894, 1896 e 1898 del Codice Civile. Art. 7 - Durata e proroga dell'assicurazione L assicurazione scade alle ore (ventiquattro) dell ultimo giorno della durata indicata in polizza. In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Art. 8 - Altre assicurazioni Ai sensi dell art.1910 del Codice Civile, l'assicurato o il Contraente devono comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per il medesimo rischio e per lo stesso veicolo indicato in polizza sul modello A821. Vi è esonero dalla predetta comunicazione relativamente: CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Mod. A830 ed. 6/2009 3

5 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE alle altre assicurazioni stipulate dal datore di lavoro, se diverso dal Contraente, in adempimento a contratti collettivi nazionali od integrativi aziendali; alle altre assicurazioni operanti in base alla titolarità di carte di credito, di conti correnti bancari o derivanti da acquisti di beni o servizi non assicurativi. Art. 9 - Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente o l Assicurato sono tenuti nel corso del contratto, devono essere fatte con lettera raccomandata alla Direzione della Società oppure all Intermediario al quale è assegnata la polizza. Art Oneri fiscali Sono a carico del Contraente, secondo le norme di legge, gli oneri fiscali relativi all'assicurazione. Art Rinvio alle norme di legge L assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dalla polizza, valgono le norme di legge. Art Indicizzazione (da ritenersi operativo se indicato in polizza il numero indice) Le somme assicurate e i massimali riportati in polizza e il relativo premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita"), elaborato dall'istituto Centrale di Statistica. L'adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice indicato in polizza, corrispondente a quello del mese di giugno dell'anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo. Gli aumenti e le riduzioni sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la variazione. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente, prendendo per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di somme assicurate e di premio. Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, le somme assicurate, i massimali ed il premio vengono a superare il 50% (cinquanta per cento) degli importi inizialmente stabiliti, è facoltà delle Parti rinunciare all'adeguamento della polizza e le somme assicurate, i massimali ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Mod. A830 ed. 6/2009 4

6 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INFORTUNI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INFORTUNI OGGETTO E DELIMITAZIONE DEL RISCHIO Art Rischio assicurato L assicurazione, secondo la scelta espressa sul modello A831, vale esclusivamente per gli infortuni che: il legittimo conducente e le persone trasportate - forme A e B, di cui all art. 19 (Somme assicurate) delle presenti Norme - subiscano in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente di circolazione occorso al veicolo indicato sul modello A831; il Contraente (forma C ) subisca in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente di circolazione in qualità di conducente. L assicurazione è valida dal momento in cui l Assicurato sale a bordo del veicolo e si considera conclusa nel momento in cui ne è disceso. Per il conducente l assicurazione vale anche per gli infortuni che egli subisca a terra durante: le riparazioni di emergenza effettuate sulla strada, in caso di fermo forzato del veicolo dovuto a guasto durante la circolazione, strettamente necessarie per la ripresa della marcia di quest ultimo; la segnalazione ai conducenti di altri veicoli sopraggiungenti di una situazione di pericolo venutasi a creare in caso di incidente o di fermo forzato del veicolo dovuto a guasto. L assicurazione è altresì operante per gli infortuni subiti in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente di circolazione causato: a) da stato di malore o di incoscienza, purché non determinati da abuso di psicofarmaci, abuso di alcolici oppure dall uso di allucinogeni o di stupefacenti; b) da atti compiuti dall Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa. Sempreché verificatisi a seguito di incidente di circolazione, sono considerati infortuni anche: c) l annegamento, l assideramento o il congelamento; d) i colpi di sole o di calore; e) le lesioni causate da improvviso contatto con sostanze corrosive o l avvelenamento acuto da ingestione, inalazione o da assorbimento di sostanze tossiche; f) l asfissia non di origine morbosa; g) la folgorazione. Art Infortuni causati da colpa grave A parziale deroga dell art.1900 del Codice Civile, l assicurazione è operante per gli infortuni causati da colpa grave dell'assicurato, del Contraente e del Beneficiario. Art Infortuni causati da tumulti popolari, guerra e insurrezione A parziale deroga dell art.1912 del Codice Civile, l assicurazione è operante, nei limiti indicati dall art.13 (Rischio assicurato) delle presenti Norme, per gli infortuni subiti in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente di circolazione causati da: 1. tumulti popolari ai quali l'assicurato non abbia partecipato in modo volontario; 2. guerra o insurrezione che l Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino, per un massimo di 14 (quattordici) giorni dall'insorgere di tali eventi, a condizione che l Assicurato già si trovasse nello Stato nel quale insorge la guerra o la insurrezione. Art Rischi esclusi Sono esclusi dall assicurazione gli infortuni causati: a) dalla partecipazione a competizioni non di regolarità pura ed alle relative prove; b) dalla guida di veicoli se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; c) dalla partecipazione dell Assicurato a delitti da lui commessi o tentati e da atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti; d) da ebbrezza, da abuso di psicofarmaci e dall uso di stupefacenti o allucinogeni; e) movimenti tellurici, maremoti, eruzioni vulcaniche ed inondazioni; f) da interventi chirurgici, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Mod. A830 ed. 6/2009 5

7 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INFORTUNI g) da guerra, insurrezioni, salvo quanto previsto dall art. 15 (Infortuni derivanti da tumulti popolari, guerra e insurrezione) delle presenti Norme; h) da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x). Sono comunque esclusi gli infarti, da qualsiasi causa determinati, nonché gli avvelenamenti e le infezioni, salvo quanto previsto dall art. 13 (Rischio assicurato) lettera e) delle presenti Norme. Art Persone non assicurate Premesso che non sono assicurabili le persone affette da: diabete in terapia con insulina; sieropositività al virus HIV, alcolismo, tossicodipendenza; sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco depressive, epilessie; l assicurazione non è operante per gli occupanti del veicolo che al momento del sinistro fossero affetti da una o più di tali affezioni o malattie, indipendentemente dalla concreta valutazione del loro stato di salute. Art Delimitazione del rischio (operante esclusivamente per la forme di copertura A e B ) Se al momento del sinistro sul veicolo indicato sul modello A831 risultino trasportate un numero di persone superiore a quello stabilito dalla Carta di Circolazione, l Assicurato perde il diritto all inden-nizzo. Relativamente ai veicoli adibiti al trasporto di cose, l assicurazione è valida esclusivamente per i trasportati nella cabina di guida. Art Forme di copertura e somme assicurate (secondo la scelta risultante negli appositi riquadri del modello A831) Copertura Forma A Le somme assicurate, nonché le indennità giornaliere e i massimali, costituiscono gli importi complessivamente assicurati per il conducente e per i trasportati sul veicolo indicato sul modello A831 da dividersi proporzionalmente tra gli occupanti del veicolo al momento del sinistro, siano essi rimasti infortunati o meno, escludendo comunque le persone non assicurate in base all art.17 (Persone non assicurate) delle presenti Norme. In nessun caso la Società corrisponde per ogni singolo infortunato un indennizzo superiore a euro (duecentomila) per il caso di morte o per il caso di invalidità permanente, a euro 100 (cento) al giorno per il caso di ricovero e a euro 50 (cinquanta) al giorno per il caso di immobilizzazione, a euro (dodicimila) a titolo di rimborso delle spese di cura ed a euro (venticinquemila) a titolo di rimborso delle spese di adeguamento dell abitazione per grave invalidità. Copertura Forma B Le somme assicurate, nonché i massimali e le indennità giornaliere, rappresentano gli importi assicurati per il conducente e per ogni persona trasportata sul veicolo indicato sul modello A831. In nessun caso la Società corrisponde un indennizzo superiore a euro (un milione) per il caso di morte o per il caso di invalidità permanente, a euro 500 (cinquecento) a titolo di indennità giornaliera per ricovero e a euro 250 (duecentocinquanta) a titolo di indennità giornaliera per immobilizzazione nel caso di più persone infortunate a seguito del medesimo sinistro. Copertura Forma C Le somme assicurate, nonché i massimali e le indennità giornaliere, rappresentano gli importi assicurati per il Contraente nella sua qualità di conducente. PRESTAZIONI Art Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed obiettivamente constatabili dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Mod. A830 ed. 6/2009 6

8 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INFORTUNI Art Caso di morte Se l infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponde la somma assicurata: agli eredi dell Assicurato in parti uguali (forme A e B ); ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell Assicurato in parti uguali (forma C ). L indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello di invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiati soltanto la differenza tra l indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per l invalidità permanente. Morte presunta Qualora l Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza e, in applicazione dell art.60, comma 3) del Codice Civile, l autorità giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, la Società corrisponde ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell Assicurato in parti uguali, la somma assicurata per il caso di morte. Se dopo il pagamento dell indennizzo è provata l esistenza in vita dell Assicurato, la Società ha diritto di agire nei confronti sia dei Beneficiari sia dell Assicurato per la restituzione della somma corrisposta. Art Caso di invalidità permanente Se l infortunio ha come conseguenza l invalidità permanente dell Assicurato, verificatasi anche successivamente alla scadenza della polizza, la Società liquida un indennizzo, calcolato in proporzione al grado di invalidità accertato facendo riferimento ai valori indicati nella Tabella di seguito riportata, sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in base ai criteri di seguito indicati. destro sinistro Perdita, anatomica o funzionale di: un arto superiore 70% 60% una mano o un avambraccio 60% 50% un pollice 18% 16% un indice 14% 12% un medio 8% 6% un anulare 8% 6% un mignolo 12% 10% una falange ungueale del pollice 9% 8% una falange di un altro dito della mano 1/3 del valore del dito Anchilosi: della scapolo omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola 25% 20% del gomito in angolazione compresa fra 120 e 70 con prono-supinazione libera 20% 15% del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera 10% 8% Paralisi completa: del nervo radiale 35% 30% del nervo ulnare 20% 17% Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: al di sopra della metà della coscia 70% al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio 60% al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50% un piede 40% ambedue i piedi 100% un alluce 5% un altro dito del piede 1% la falange ungueale dell alluce 2,5% Anchilosi: dell anca in posizione favorevole 35% del ginocchio in estensione 25% CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Mod. A830 ed. 6/2009 7

9 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INFORTUNI della tibio-tarsica ad angolo retto 10% della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica 15% Paralisi completa del nervo: sciatico popliteo esterno 15% Esiti di frattura scomposta di una costa 1% Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: una vertebra cervicale 12% una vertebra dorsale 5% 12 dorsale 10% una vertebra lombare 10% Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo 2% Esiti di frattura del sacro 3% Esiti di frattura del coccige con callo deforme 5% Perdita totale, anatomica o funzionale di: un occhio 25% ambedue gli occhi 100% Sordità completa di: un orecchio 10% ambedue gli orecchi 40% Stenosi nasale assoluta: monolaterale 4% bilaterale 10% Perdita anatomica: di un rene 15% della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8% Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa; A. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui alla Tabella sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. B. Se l infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti nella Tabella, si fa riferimento ai criteri qui di seguito indicati: 1. nel caso di minorazioni, anziché di perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, ovvero di menomazioni non elencate nella Tabella, le percentuali ivi indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta; 2. nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede a singole valutazioni la cui somma non può superare il valore corrispondente alla perdita totale dell arto stesso; 3. nel caso in cui l invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori indicati nella Tabella ed ai criteri sopra richiamati, la stessa viene determinata tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. C. La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati nella Tabella e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100% (cento per cento). D. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procede alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto della eventuale applicazione di presidi correttivi. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Mod. A830 ed. 6/2009 8

10 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INFORTUNI Art Calcolo dell indennizzo per invalidità permanente La liquidazione dell indennizzo per invalidità permanente viene effettuata per ciascun singolo infortunato, con le seguenti modalità: 1. sulla parte di somma assicurata non eccedente euro (centomila), secondo la scelta risultante dal modello A831: a) senza franchigia l indennizzo per invalidità permanente è corrisposto senza applicazione di alcuna franchigia; b) con franchigia 3% assorbibile non si fa luogo ad alcun indennizzo quando l invalidità permanente sia di grado accertato pari o inferiore al 3% (tre per cento) della totale, mentre se risulta di grado accertato superiore a tale percentuale ma inferiore o uguale al 10% (dieci per cento) della totale l'indennizzo viene corrisposto secondo il seguente schema: grado d invalidità permanente accertato % d indennizzo sulla somma assicurata se invece l invalidità permanente risulta di grado accertato superiore al 10% (dieci per cento) ma inferiore o uguale al 50% (cinquanta per cento) della totale, l'indennizzo è corrisposto in misura pari alla invalidità accertata; 2. sull eventuale parte di somma assicurata compresa tra euro (centomila) ed euro (duecentomila) non si fa luogo ad alcun indennizzo quando l invalidità permanente sia di grado accertato pari o inferiore al 5% (cinque per cento) della totale, mentre se risulta di grado accertato superiore a tale percentuale ma inferiore o uguale al 40% (quaranta per cento) della totale l'indennizzo è corrisposto solo per la parte eccedente; se invece l invalidità permanente risulta di grado accertato superiore al 40% (quaranta per cento) ma inferiore o uguale al 50% (cinquanta per cento) della totale, l'indennizzo è corrisposto secondo il seguente schema: grado d invalidità permanente accertato % d indennizzo sulla somma assicurata sull eventuale parte di somma assicurata compresa tra euro (duecentomila) ed euro (trecentomila) non si fa luogo ad alcun indennizzo quando l invalidità permanente sia di grado accertato pari o inferiore al 10% (dieci per cento) della totale, mentre se risulta di grado accertato superiore a tale percentuale ma inferiore o uguale al 40% (quaranta per cento) della totale l'indennizzo è corrisposto solo per la parte eccedente; se invece l invalidità permanente risulta di grado accertato superiore al 40% (quaranta per cento) ma inferiore o uguale al 50% (cinquanta per cento) della totale, l'indennizzo è corrisposto secondo il seguente schema: grado d invalidità permanente accertato % d indennizzo sulla somma assicurata sull eventuale parte di somma assicurata eccedente euro (trecentomila) non si fa luogo ad alcun indennizzo per invalidità permanente quando questa è di grado accertato pari o inferiore al 15% (quindici per cento) della totale, mentre se risulta di grado accertato superiore a tale percentuale ma inferiore o uguale al 40% (quaranta per cento) della totale l'indennizzo è corrisposto solo per la parte eccedente; se invece l invalidità permanente risulta di grado accertato superiore al 40% (quaranta per cento) ma inferiore o uguale al 50% (cinquanta per cento) della totale, l'indennizzo è corrisposto secondo il seguente schema: grado d invalidità permanente accertato % d indennizzo sulla somma assicurata A prescindere dall ammontare della somma assicurata, qualora l'invalidità permanente, valutata in base alle percentuali ed ai criteri previsti, sia di grado accertato superiore al 50% (cinquanta per cento) l'indennizzo viene corrisposto secondo il seguente schema: grado d invalidità permanente accertato % d indennizzo sulla somma assicurata Art Inabilità permanente alla guida In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza da cui residui una invalidità permanente di grado non inferiore al 50% (cinquanta per cento), accertato con i criteri di cui all art.22 (Caso di invalidità permanente) delle presenti Norme, che renda definitivamente inabile alla guida l'assicurato (con il conseguente ritiro della patente di guida), la Società corrisponde l indennizzo per invalidità permanente in misura pari al 100% (cento per cento) della relativa somma assicurata. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Mod. A830 ed. 6/2009 9

11 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INFORTUNI L assicurazione non è operante per gli Assicurati che al momento del sinistro risultino portatori di preesistenti menomazioni o difetti fisici di grado pari o superiore al 20% (venti per cento) accertato con i criteri di cui agli artt. 22 (Caso di invalidità permanente) e 23 (Calcolo dell indennizzo per invalidità permanente). Art Indennità giornaliera per ricovero e convalescenza Ricovero In caso di ricovero a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società corrisponde l indennità giornaliera assicurata per ciascun giorno di degenza, con il limite massimo di 120 (centoventi) giorni per uno o più ricoveri relativi allo stesso infortunio. L indennità pattuita viene corrisposta a partire dal primo giorno di ricovero; la giornata di entrata e quella di uscita dall'istituto di cura sono considerate una sola giornata qualunque sia l'ora del ricovero e della dimissione. Degenza prolungata In caso di ricovero a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza di durata e superiore ai 30 (trenta) giorni consecutivi, l indennità giornaliera per ricovero sarà corrisposta con una maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) a partire dal 30 (trentesimo) giorno successivo al ricovero stesso. In ogni caso l indennità giornaliera per ricovero non potrà superare euro 100 (cento) al giorno. Convalescenza In caso di ricovero, indennizzabile a termini di polizza, di durata non inferiore a 3 (tre) giorni, la Società corrisponde per la successiva convalescenza un indennità giornaliera di importo pari al 50% (cinquanta per cento) di quella assicurata per ricovero e per un numero di giorni pari a quello indicato nella prognosi, rilasciata dall Istituto di cura al momento della dimissione dell Assicurato, con il limite massimo di 60 (sessanta) giorni per infortunio e per periodo assicurativo. Art Indennità giornaliera per immobilizzazione In caso di applicazione di un mezzo di contenzione a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società corrisponde l indennità giornaliera assicurata per ciascun giorno di immobilizzazione, con il limite massimo di 60 (sessanta) giorni per evento e per periodo assicurativo. È in ogni caso escluso il riconoscimento dell indennità in caso di posizionamento di collare cervicale, se non in presenza di accertata frattura di vertebre cervicali. L indennità decorre dal giorno della dimissione dall Istituto di cura, nel caso in cui l applicazione del mezzo di contenzione sia avvenuta in occasione di ricovero ovvero, in mancanza di ricovero, dal giorno dell applicazione del mezzo di contenzione stesso, e viene corrisposta fino al giorno della rimozione di quest ultimo. La giornata di dimissione e quella di rimozione sono considerate un unica giornata. L indennità giornaliera per immobilizzazione, finché coesistente con l eventuale periodo di convalescenza di cui all art. 25 (Indennità giornaliera per ricovero e convalescenza) delle presenti Norme, non è cumulabile con l indennità per convalescenza e sarà riconosciuta, se di durata maggiore, a partire dalla cessazione di quest ultima. Art Caso rimborso spese di cura La Società rimborsa, entro un anno dal verificarsi dell infortunio indennizzabile a termini di polizza, fino a concorrenza del massimale assicurato, le spese sostenute dall Assicurato per: a) gli accertamenti diagnostici; b) le prestazioni mediche specialistiche (con esclusione della sostituzione di protesi di ogni genere); c) fino a concorrenza del 10% (dieci per cento) del massimale assicurato: i medicinali; i trattamenti fisioterapici e rieducativi nonché le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), purché prescritti dal medico specialista (con specializzazione relativa al tipo di infortunio denunciato) o dal Pronto Soccorso ed effettuati entro la data di stabilizzazione dei postumi dell infortunio stesso; il trasferimento, effettuato con idoneo mezzo di trasporto sanitario, all'istituto di cura o ambulatorio, o da un Istituto di cura o ambulatorio all altro e, dopo, al domicilio dell Assicurato; nonché, in caso di ricovero e/o di intervento chirurgico ambulatoriale, le spese per: CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Mod. A830 ed. 6/

12 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INFORTUNI d) le rette di degenza; e) gli onorari dei medici curanti e dell équipe chirurgica; f) i diritti di sala operatoria; g) i materiali d intervento (compresi gli apparecchi protesici e terapeutici applicati durante l intervento con esclusione della sostituzione di protesi posizionate anteriormente al sinistro); h) l acquisto o il noleggio di carrozzelle ortopediche per un periodo massimo di 365 (trecentosessantacinque) giorni e fino a concorrenza del 5% (cinque per cento) del massimale assicurato. Art Rimborso spese di adeguamento abitazione per invalidità permanente grave In caso di infortunio, indennizzabile a termini di polizza, che comporti un invalidità permanente pari o superiore al 66% (sessantasei per cento), accertata secondo i criteri stabiliti nell art.22 (Caso di invalidità permanente) delle presenti Norme, la Società rimborsa, fino a concorrenza del massimale assicurato, le spese sostenute dall Assicurato per l adeguamento dell abitazione ove quest ultimo ha il proprio domicilio: 1) per eliminare le barriere architettoniche in essa presenti; 2) per acquistare: strumentazioni tecnologiche e informatiche per il controllo dell ambiente domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane; ausili, attrezzature e arredi personalizzati per migliorare la fruibilità della propria abitazione; attrezzature tecnologiche per svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione nella propria abitazione quando non sia possibile svolgerle all esterno e per tutto ciò che risulti necessario a risolvere problemi di comunicazione, mobilità e autonomia (incluse soluzioni di domotica) dell Assicurato, divenuto disabile. Art Sostituzione del veicolo (operante per le forme A e B e valido solo per autovetture a uso proprio) Se il Contraente ha in corso con la Società una polizza R.C.A. che assicura la medesima autovettura indicata sul modello A831 e comunica la sostituzione dell autovettura esclusivamente sulla predetta polizza R.C.A., la presente assicurazione vale per l autovettura risultante dalla polizza R.C.A. in corso con la Società al momento del sinistro. Art Validità territoriale dell assicurazione L'assicurazione vale per il mondo intero. Art Rinuncia al diritto di surrogazione La Società rinuncia, a favore dell'assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art.1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio, fatta eccezione per le spese sostenute dall Assicurato stesso in base al disposto degli artt. 27 (Rimborso spese di cura) e 28 (Rimborso spese di adeguamento abitazione per invalidità permanente grave) delle presenti Norme. Art Infortuni alla guida di veicolo diverso da quello dichiarato (operante per la sola forma C ) Premesso che il premio della presente polizza è determinato in base alla tipologia di veicolo che il Contraente dichiara di condurre, qualora il veicolo condotto al momento dell infortunio rappresenti un rischio maggiore rispetto alla tipologia indicata in polizza, l indennizzo viene corrisposto nella misura riportata nella seguente tabella. VEICOLO CONDOTTO AL MOMENTO DEL SINISTRO autovetture a uso proprio, autocaravan TIPOLOGIA DI VEICOLO DICHIARATA autovetture a uso promiscuo, autocarri sino a 35 q.li autoveicoli oltre i 35 q.li, veicoli speciali autovetture o autocaravan a uso proprio 100% 100% 100% autovetture a uso promiscuo, o autocarri sino a 35 quintali veicoli speciali, autocarri oltre 35 quintali, autoarticolati, autotreni o trattori stradali motocicli, ciclomotori, quadricicli o altri veicoli diversi da quelli sopra indicati 60% 100% 100% 40% 50% 100% nessun indennizzo nessun indennizzo nessun indennizzo CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Mod. A830 ed. 6/

13 NORME CHE REGOLANO I SINISTRI NORME CHE REGOLANO I SINISTRI Art Denuncia del sinistro e obblighi dell Assicurato e/o del Contraente In caso di sinistro, l'assicurato, il Contraente o altro soggetto per conto dei medesimi deve darne avviso scritto all'intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 5 (cinque) giorni da quando ne ha avuto la possibilità. La denuncia del sinistro deve: 1. precisare se vi è stato intervento dell Autorità giudiziaria; 2. essere corredata da certificato medico; 3. contenere indicazione del luogo, giorno ed ora dell evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il Contraente, l'assicurato o, in caso di morte, i Beneficiari o altro soggetto per conto dei medesimi devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari. L Assicurato deve in particolare sottoporsi ai controlli medici richiesti dalla Società e fornire alla stessa ogni altra informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Le valutazioni sulla indennizzabilità dell infortunio che non abbia come conseguenza la morte dell Assicurato e sulla misura dell indennizzo e/o dei rimborsi sono da eseguirsi in ogni caso in Italia. L Assicurato, o in caso di morte, i Beneficiari, devono produrre copia della Carta di Circolazione del veicolo indicato in polizza sul modello A831 in cui si rilevi il numero dei posti per i trasportati per i quali il veicolo è omologato. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile. Le spese per le visite mediche e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell assicurazione. Qualora la morte dell Assicurato sopravvenga durante il periodo di cura, il Contraente - se diverso dall Assicurato - i Beneficiari designati in polizza o altro soggetto per conto dei medesimi devono dare immediato avviso alla Società. Relativamente alle garanzie sotto riportate valgono le seguenti disposizioni, fermo restando che la Società si riserva la facoltà di chiedere ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per la definizione del sinistro. Morte In caso di morte, la Società può richiedere al Contraente, agli eredi dell Assicurato o ai Beneficiari designati la seguente documentazione, tutta o in parte, in base agli elementi e alle circostanze relative all infortunio: 1. certificato di morte in originale; 2. certificato autoptico, quando disponibile; 3. copia del verbale dell Autorità giudiziaria che ha condotto gli accertamenti (se vi fu intervento); 4. atto di notorietà comprovante gli aventi diritto (eredi legittimi o testamentari) sul quale è indicato se l Assicurato ha lasciato o meno testamento; in caso di esistenza di testamento, deve esserne inviata copia autenticata e l atto di notorietà deve indicare altresì che detto testamento è l ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire; 5. in presenza di indennizzi spettanti ai minori di anni 18 (diciotto), decreto del Giudice tutelare che autorizzi la riscossione della somma loro spettante, con espresso esonero da ogni responsabilità della Società in ordine al pagamento nonché all eventuale reimpiego della somma stessa. Invalidità permanente In caso di invalidità permanente il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici, compreso quello definitivo attestante i postumi di invalidità residuata. In caso di ricovero, deve essere altresì prodotta copia della cartella clinica dell Assicurato. Inabilità permanente alla guida In caso di invalidità permanente che comporti il ritiro della patente di guida dell'assicurato, deve essere prodotta alla Società idonea documentazione attestante sia l idoneità dell Assicurato a condurre veicoli diversi da quelli adattati per ridotte/impedite capacità motorie prima del sinistro che la perdita dei requisiti per l abilitazione alla guida a seguito del sinistro stesso. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Mod. A830 ed. 6/

14 NORME CHE REGOLANO I SINISTRI Indennità giornaliera per ricovero La Società effettua il pagamento di quanto dovuto a cura ultimata previa presentazione di copia della cartella clinica relativa al ricovero. Indennità giornaliera per convalescenza La Società effettua il pagamento di quanto dovuto al termine della convalescenza previa presentazione di copia del certificato medico attestante la prognosi rilasciata dall Istituto di cura presso il quale è stato ricoverato l Assicurato. Indennità giornaliera per immobilizzazione La Società effettua il pagamento di quanto dovuto a cura ultimata, previa presentazione di certificati medici attestanti la natura, l entità e la sede delle lesioni (clinicamente diagnosticate e documentate mediante qualsiasi mezzo messo a disposizione dalla moderna diagnostica radiologica) e la data di rimozione del mezzo di contenzione. Rimborso spese di cura La Società effettua il pagamento di quanto dovuto all'assicurato o ai suoi eredi a cura ultimata e previa presentazione, in originale, delle relative notule, distinte e ricevute, fiscalmente valide e debitamente quietanzate. Rimborso spese di adeguamento abitazione per invalidità permanente grave La Società effettua il pagamento di quanto dovuto previa presentazione, in originale, di idonea documentazione, quali fatture, distinte e ricevute degli interventi effettuati (corredate dal progetto di un architetto o di un ingegnere e della relativa notula), fiscalmente valide e debitamente quietanzate. Gestione documentale per le assicurazioni di Rimborso spese Gli originali presentati dall'assicurato per ottenere il rimborso delle spese sostenute sono acquisiti dalla Società. Peraltro, se il rimborso delle spese documentate è liquidato dalla Società soltanto parzialmente, la Società stessa restituisce i predetti originali, se richiesti per iscritto, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato. Qualora l'assicurato abbia presentato a terzi l'originale di fatture, notule, distinte e ricevute per ottenerne il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini della presente polizza su dimostrazione delle spese effettivamente sostenute al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Nel caso di spese sostenute in Paesi non aderenti al sistema monetario dell euro, i rimborsi sono calcolati al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui sono state sostenute le spese. Art Assicurazione presso diversi assicuratori In caso di sinistro, il Contraente, l'assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. Art Controversie Arbitrato irrituale L ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società con l Assicurato o persona da lui designata e il relativo indennizzo è determinato in base a quanto stabilito in polizza. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente o sulla durata della convalescenza, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art.20 (Criteri di indennizzabilità) delle Norme che regolano l assicurazione Infortuni, possono essere demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'ordine dei medici avente sede nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Mod. A830 ed. 6/

15 NORME CHE REGOLANO I SINISTRI Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo. Art Modalità di pagamento Diritto all indennizzo Il diritto all indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l Assicurato muore dopo che l indennizzo sia stato ufficialmente offerto o liquidato, la Società paga agli eredi dell Assicurato il relativo importo. In ogni caso, il pagamento viene effettuato in Italia e in euro. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Mod. A830 ed. 6/

16 2 ATTI PRIVATI E DEMANIO MILANO - NATIONALE SUISSE - - C O M P. ITA LIA N A DI A S SIC. M IL A N O S PA Sede Legale e Direzione Generale in Italia Via XXV Aprile San Donato Milanese (MI) Tel Fax info@nationalesuisse.it Nationale Suisse S.p.A. Società uninominale soggetta alla attività di direzione e coordinamento da parte della Compagnia di Assicurazioni Nazionale Svizzera di Basilea Capitale Sociale Euro interamente versato R.E.A. di Milano n Albo Imprese n Albo Gruppi Assicurativi n. 013 Partita Iva e Codice Fiscale n Imp. aut. all esercizio Assic. con D.M (G.U n. 274) Compagnia con sistema di management certificato Mod. A830 Ediz. 06/ SER1560 l arte di assicurare

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