CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
|
|
- Annibale Bernasconi
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Decisione n. 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE Composto dai Signori magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Dott. Mario Rosario MORELLI Dott. Giuseppe SALMÈ Dott. Luigi MACIOCE Dott. Emilio MALPICA Presidente Componente Componente Componente relatore Componente DECISIONE nei ricorsi, riuniti, proposti dall on. A.A. (depositante il contrassegno n. 54 per il Partito Lega Nord) recanti i nn. d ordine 3-3a avverso gli atti di accettazione dei contrassegni (rispettivamente) nn A Letti gli atti, uditi gli avv.ti F. Tedeschini (opponente), F. Lorenti (Lega Lombarda) e P. Longo (Liga veneta). Preso atto della avvenuta notificazione del ricorso ad A.B. (Unione Nord Est) con racc. a.r. del Lette le memorie depositate in data odierna dal E.D.P. (avv. F. Lorenti) ed F. Comencini (Liga veneta). Ritenuta l opportunità di riunire le quattro indicate opposizioni, perché provenienti dallo stesso opponente e connesse per identità delle questioni di diritto poste. RILEVA sull opposizione n. 3:
2 che con provvedimento prot /EP/19 in data (notif. il ) il Ministero dell interno ha attestato la regolarità del contrassegno n. 19 (Lega per l Autonomia Alleanza Lombarda Lega Pensionati) presentato da E.D.P.; che l on. A.A., nella sua qualità di depositante il contrassegno n. 54 per il Partito Lega Nord ha proposto opposizione il avverso detta accettazione, della quale ha chiesto l annullamento, deducendo, tra l altro, la violazione dell art. 14 c. 3 3-bis - 4 del d.p.r. 361/57 e succ. modif., eccesso di potere e travisamento, per avere la contestata accettazione idoneità a cagionare confusione nell elettorato attivo, avendo l esponente, nel tempo, tradizionalmente fatto uso (dal 1987) dell espressione Lega Lombarda, ed essendo nello statuto del Partito stesso previsto che la relativa denominazione permanesse nel patrimonio della Lega Nord nel quale detta denominazione, con altre, era confluita. Sull opposizione n. 3a: che con provvedimento prot /EP/19A in data il Ministero dell interno ha attestato la regolarità del contrassegno n. 19 A (Lega per l Autonomia Alleanza Lombarda Lega Pensionati) presentato da E.D.P.; che il predetto on. A.A. n.q. ha proposto opposizione il avverso detta accettazione, della quale ha chiesto l annullamento per le ragioni esposte nella narrativa della precedente opposizione sub. 3. Sull opposizione n. 4: che con provvedimento prot /EP/21 in data il Ministero dell Interno ha attestato la regolarità del contrassegno n.21 (Liga Veneta Repubblica) presentato da F.C.; che l on. A.A. ha proposto opposizione in data avverso detta accettazione, della quale ha chiesto l annullamento, deducendo, tra l altro, la violazione dell art. 14 commi 3 3-bis - 4 del d.p.r. 361/57 e succ. modif., eccesso di potere e travisamento dei fatti, per avere la contestata
3 accettazione di idoneità a cagionare confusione nell elettorato attivo, avendo l esponente partito, nel tempo, tradizionalmente fatto uso (dal 1983) di contrassegni con la dicitura Liga Veneta, anche ottenendo dal Giudice inibitoria a carico del partito opposto all uso della stessa denominazione, nonché essendo stato previsto nello statuto del Partito opponente Lega Nord che la denominazione Liga Veneta permanesse nel suo patrimonio, in detta Lega Nord essendo la contestata denominazione, tra le altre, confluita. Sull opposizione n.5: che con provvedimento prot /EP/130 in data il Ministero dell Interno ha attestato la regolarità del contrassegno n.l30 (Unione Nord Est) presentato da A.B.; che l on. A.A. ha proposto opposizione in data avverso detta accettazione, della quale ha chiesto l annullamento, deducendo, tra l altro, la violazione dell art. 14 commi 3 3-bis - 4 del d.p.r. 361/57 e succ. modif., eccesso di potere e travisamento dei fatti, per avere la contestata accettazione di contrassegno, relativa ad un simbolo recante il Leone alato con il libro sotto le parole Unione Nord Est, chiara idoneità a cagionare confusione nell elettorato attivo, avendo l esponente partito, nel tempo, tradizionalmente fatto uso (dal 1991) di contrassegni includenti rappresentazioni grafiche quali il Leone Alato di San Marco ed il Libro Aperto o la Spada, indebitamente inserite nel contestato contrassegno; che A.B., informato della opposizione, ha controdedotto con fax in data richiamando la pregressa propria utilizzazione elettorale del simbolo in discorso per il movimento Unione Nord Est. Su tutte e quattro le opposizioni: II Ministero dell Interno - Direzione Centrale Servizi elettorali ha inviato a questo Ufficio in data osservazioni a suo avviso conducenti al rigetto delle opposizioni e relative al fatto che le parole Liga-Lega nei simboli dei
4 partiti non avrebbero idoneità ed attitudine confusoria, denotando il mero fatto dell associazione o del patto tra soggetti o gruppi e quindi non valendo ad identificare alcuna forza politica; alla circostanza della pertinenza della raffigurazione grafica del Leone Alato ad elementi della tradizione veneta, non appartenenti in esclusiva alla Lega Nord; al dato relativo alla utilizzazione, da parte dei beneficiari, dei contrassegni contestati in precedenti consultazioni elettorali. OSSERVA Con riguardo ai profili procedimentali delle sottoposte opposizioni si rileva che non ha fondamento l eccezione pregiudiziale di nullità sollevata dal difensore di Liga Veneta posto che: a) risulta adempiuto il precetto, posto a pena di decadenza, dell art. 16 comma 4 del d.p.r. 361/57 di procedere alla notificazione dell opposizione mediante invio con raccomandata (vd. Racc. spedita il 6/3/08); b) il C. è comparso con il ministero di difensore ed ha depositato memoria di difesa sul merito; egli, inoltre, avendo avuto avviso della odierna comparizione in tempo utile, ben avrebbe potuto prendere visione della opposizione, estraendone copia. Venendo al merito, ritiene l Ufficio che, non condivisibili essendo le ragioni prospettate dall opponente a censurare la decisione del Ministero di accettare i contrassegni recanti i nn A , le opposizioni debbano essere rigettate. Giova in primo luogo rammentare che non hanno ingresso in questa sede, neanche in termini di chiave di interpretazione del disposto dell art. 14 del d.p.r. 361/57, le deduzioni, relative alle prime tre opposizioni, sul valore non abdicatorio o recuperatorio delle pregresse denominazioni proprio della clausola di cui all art. 3 dello statuto della Lega Nord (ivi ipotizzandosi una conservazione per confluenza delle denominazioni Lega Lombarda- Liga Venera nel patrimonio della Lega Nord): ed infatti in questa sede non si verte in tema di diritto della associazione
5 alla conservazione dei segni distintivi dei gruppi che in essa confluirono bensì, soltanto, in tema di delimitazione delle condizioni - dettate da norme di rilevanza pubblicistica - alle quali può ritenersi garantita la tutela di una corretta scelta dell elettore - immune da sviamenti o confusioni - verso una determinata forza politica. La norma di cui all art. 14 c. 3 e 4 mira a tutelare l affidamento identitario che l elettore può ragionevolmente effettuare - attraverso il riscontro di segni, simboli, parole - nell immagine tradizionale di un partito, il che è quanto dire nell attuale ma consolidata presenza nella società. Analogamente, non ha rilevanza in questa sede, e con riguardo alla quarta opposizione, la produzione di copia della dichiarazione di protezione per marchio di impresa (dep. UPICA Milano del ) della rappresentazione grafica del Leone di San Marco, con libro e parole Liga Veneta, essendo la protezione espressamente riservata all apposizione del marchio su bandiere, indumenti, striscioni manifesti e non già quale contrassegno di attività di gruppo politico. Alla stregua delle indicate premesse, l argomento proposto nelle prime tre opposizioni per il quale le parole Lega Lombarda o Liga Veneta avrebbero valore decettivo in ragione del notorio tradizionale uso di esse, da parte del Partito opponente, appare non condivisibile. Da un canto la capacità confusoria dell uso della parola Lega o Liga appare inesistente, per la estrema genericità del termine (sinonimo di associazione, gruppo, sodalizio). Dall altro lato rimane affermazione non verificata quella per la quale le espressioni Lega Lombarda e Liga Veneta sarebbero state usate in recenti competizioni elettorali o comunque in recenti attività esterne dell odierno partito Lega Nord, attualità ed effettività d uso che sono le condizioni perché operi la tutela di cui ai commi 3 e 4 dell art. 14. Quanto alla quarta opposizione, resta a livello di mera affermazione non verificata quella per la quale i contestati segni grafici o le indicate parole (il Leone alato, il libro, la parola Paxe etc.) avrebbero ricevuto una utilizzazione nelle consultazioni elettorali da parte del Movimento di Umberto Bossi (oggi confluito nella Lega Nord) ed anzi nulla indicando
6 che tali segni e parole siano stati recentemente e continuativamente (quindi tradizionalmente) usati da detto Movimento. Da ultimo, e con riguardo a tutte e quattro le opposizioni, dalle controdeduzioni del Ministero citate in premessa oltre che dalla produzione odierna degli opposti Lega Lombarda e Liga Veneta, emerge, come dato oggettivo e non contestato, che i contrassegni oggetto delle opposizioni sono stati tutti ammessi ed effettivamente utilizzati in precedenti consultazioni elettorali dai partiti che hanno chiesto, ed ottenuto, l accettazione dei contrassegni stessi. P.Q.M. Rigetta le opposizioni. Così deciso in Roma il 7 marzo Depositato in Segreteria oggi 7 marzo 2008.
STUDIO LEGALE AVV. LORENZO MARIOTTI
STUDIO LEGALE AVV. LORENZO MARIOTTI Viale Vittorio Veneto n 41-51100 PISTOIA tel 057320478 fax 0573181748 posta elettronica certificata avvlorenzomariotti@puntopec.it Per: Movimento Sociale Italiano Destra
DettagliCass. 2262/2013. Sanzioni Amministrative. Notifica a mezzo posta privata: nullità
Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha statuito che i gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie sono riservati in maniera esclusiva, per motivi di ordine
DettagliOpposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. Corte di Cassazione Civile, Sezione VI Lavoro, Ordinanza n. 10415 del 12/04/2019 Con ordinanza del 13 maggio 2019, la
DettagliSui termini per impugnare una sentenza del Tar
Sui termini per impugnare una sentenza del Tar Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative Poiché l art. 23 bis, comma 7, della L. n. 1034 del 1971, prevede che per i provvedimenti relativi alle procedure
DettagliN /2011 REG.PROV.COLL. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Ter)
N. 07516/2011 REG.PROV.COLL. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 02795/2010 REG.SEN. N. 01575/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliDeliberazione n. 158/2007
Deliberazione n. 158/2007 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA composta dai magistrati: Dott. Silvio AULISI Dott. Giuseppe GINESTRA, Relatore Prof. Dott.
DettagliIn data 14/06/07 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Milano
Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza del 15 aprile 2010 [Inesistenza giuridica della notif In data 14/06/07 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale
DettagliCessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata
Cessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata Cessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata Cassazione Civile, Sezione
DettagliElezioni regionali: improcedibile l'appello proposto avverso la pronuncia del Tar Lazio
Elezioni regionali: improcedibile l'appello proposto avverso la pronuncia del Tar Lazio Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa E questo il motivo per cui la lista del PdL resterà fuori
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A
Consiglio di Stato, Sez. II, parere, 03.02.2015 n. 343 Materia: mancata rafferma R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 21 gennaio 2015 NUMERO AFFARE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 00434/2016 REG.PROV.COLL. N. 00658/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Raccomandata inviata a mezzo ufficio postale: effetti
Con la sentenza di seguito riportata, la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo il quale l'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti ed, in particolare, l'effetto
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA
N. 09455/2009 REG.SEN. N. 07207/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la
DettagliREPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI
Deliberazione 168/2013/PAR REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO nell adunanza del 27 giugno 2013 composta da Dott. Claudio IAFOLLA Dott.ssa Elena BRANDOLINI
DettagliVisto il ricorso con i relativi allegati; Visto l atto di costituzione in giudizio dell Amministrazione regionale resistente;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 810 del
DettagliDeliberazione n. 30 /2010/PAR. Repubblica italiana. Corte dei Conti. La Sezione del controllo per la Regione Sardegna
Deliberazione n. 30 /2010/PAR Repubblica italiana Corte dei Conti La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai magistrati: dott. Mario Scano dott. Nicola Leone dott. ssa Maria Paola Marcia
DettagliAnnullata la cartella di pagamento notificata al contribuente oltre i termini di decadenza
Annullata la cartella di pagamento notificata al contribuente oltre i termini di decadenza Autore: Redazione In: Giurisprudenza tributaria INTITOLAZIONE: Riscossione - Ruolo - Termini per l iscrizione
DettagliRepubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015, composto dai Sig.ri
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO
Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 07.01.2015 n. 8 Materia: reversibilità assegni benemerenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00901/2014 REG.PROV.COLL. N. 00975/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ VODAFONE OMNITEL B.V. PER L OMESSA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA ALL AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 567/14/CONS (CONTESTAZIONE N. 36/15/SBC)
Dettaglisul ricorso numero di registro generale 3473 del 2011, proposto da:
N. 02088/2014 REG.PROV.COLL. N. 03473/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato
Dettaglinell adunanza del 30 aprile 2008 ha assunto la seguente deliberazione. Vista la lettera in data 14 marzo 2008, con la quale il Sindaco del
Parere n. 3/2008 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Liguria composta dai seguenti magistrati: dott. Antonio SCUDIERI dott. Giuliano GALLANTI dott.ssa Luisa D EVOLI
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ H3G S.P.A. PER L OMESSA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA ALL AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 567/14/CONS (CONTESTAZIONE N. 9/15/SBC) L AUTORITÀ
DettagliOnere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo
Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Con sentenza del 31 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA
N. 00746/2012 REG.PROV.COLL. N. 00352/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 00049/2014 REG.PROV.COLL. N. 01759/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
Dettagliha pronunciato la presente
N. / REG.PROV.COLL. N. 00524/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la
DettagliS E N T E N Z A. contro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. RS Anno 2006 N. 6706 RG Anno 2006 -SEZIONE II BIS- ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso
DettagliCass. civ. Sez. VI - 5, Ord., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE
Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 13-11-2014, n. 24260 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO.
Area: attività edilizia Sezione Condono edilizio T.A.R. Lazio sez II sentenza 1 giugno 2004 n.5172 E possibile presentare la domanda di condono edilizio, e sussiste conseguentemente obbligo dell amministrazione
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA
N. 01408/2016 REG.PROV.COLL. N. 01168/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato la presente ex
DettagliN. 322/15 R.G. RD n. 107/17 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 322/15 R.G. RD n. 107/17 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della
Dettaglicontro per la riforma
N. 05987/2009 REG.DEC. N. 07273/2009 REG.RIR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente DECISIONE
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Pagina 1 di 5 N. 00804/2014 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
DettagliPubblicato il 27/07/2017 R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata.
Pubblicato il 27/07/2017 N. 00527/2017 REG.PROV.COLL. N. 00172/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato la
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA
N. R.G. 13271/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Ter) SENTENZA
Pubblicato il 26/08/2019 N. 10599/2019 REG.PROV.COLL. N. 05604/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione
DettagliSEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA REGIONE LIGURIA RENDICONTI GRUPPI CONSILIARI: FORZA ITALIA, CONSIGLIERE SEGRETARIO CLAUDIO MUZIO (GRUPPO FORZA ITALIA), LEGA NORD LIGURIA - SALVINI, PRESIDENTE
DettagliRic. n. 3849/1995 Sent. n. 449/06 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, secon da
Ric. n. 3849/1995 Sent. n. 449/06 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, secon da Sezione, con l intervento dei signori magistrati: Lorenzo
DettagliCORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 24 OTTOBRE 2012, N.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 24 OTTOBRE 2012, N. 41484: titolare del potere di ordinare lo sgombero dell immobile sequestrato è il pubblico ministero. «questa Corte Suprema (Cass.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ha pronunciato la seguente DECISIONE
N. 1814/09 REG.DEC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n. 8962/03
DettagliIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ORDINANZA
N. 00208/2010 REG.ORD.SOSP. N. 00491/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente ORDINANZA Sul ricorso
DettagliDeliberazione n. 52 /I C./2006
Deliberazione n. 52 /I C./2006 REPUBBLICA ITALIANA la CORTE DEI CONTI Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia I Collegio composto dai seguenti magistrati: PRESIDENTE: CONSIGLIERE: CONSIGLIERE:
DettagliO.S.A.Solo il provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa è impugnabile (R.Turco)
Il ricorrente, senza aspettare la notifica di un provvedimento d'irrogazione di sanzioni amministrative da parte dal prefetto competente, ha proposto opposizione contro un verbale d'accertamento della
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 8961 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: SCALISI ANTONINO Data pubblicazione: 05/05/2016 SENTENZA sul ricorso 22273-2014 proposto da: VALLE FILIPPO, elettivamente domiciliato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente
t.a.r. lombardia sent. n. 3016/2006 del 20/12/2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE
DettagliCONSIGLIO DI STATO - SEZIONE III - Sentenza 18/5/2016 n. 2069
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE III - Sentenza 18/5/2016 n. 2069 Pres. Lipari, est. Ungari Decisum: sulla legittima ricusazione di un contrassegno elettorale avente caratteristiche troppo simili al simbolo
DettagliAutore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative
Per ottenere la riduzione della cauzione provvisoria al 50%, nell attestazione Soa deve comparire la certificazione del possesso del sistema di qualità Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4259 Anno 2018 Presidente: PICARONI ELISA Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 21/02/2018 ORDINANZA sul ricorso 2240-2017 proposto da: COSTANZO ANDREA, elettivamente domiciliato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, ha pronunciato la seguente S E N
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso R.G. n. 5343/2004 sezione I, proposto
DettagliREPUBBLICA ITALIANA N. Reg.Sent. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N Reg.Ric.
REPUBBLICA ITALIANA N. Reg.Sent. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N. 4043 Reg.Ric. composta dai magistrati: PER IL LAZIO - SEZIONE III quater Anno 2005 MARIO DI GIUSEPPE
DettagliAccoglimento totale del 23/05/2017 RG n. 3988/2016
R.G. n. 3988/16 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE Il Giudice dott. Riccardo Merluzzi decidendo sull opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 proposta da REHMAN HABIB UR - rappresentato
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 00007/2011 REG.SEN. N. 00984/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Seconda)
N. 00148/2011 REG.PROV.COLL. N. 00882/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.
N. 05309/2011REG.PROV.COLL. N. 05980/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano. La Corte di Appello di Firenze
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Firenze Sezione lavoro nelle persone dei Magistrati: Dott. Raffaele Bazzoffi Dott. Fausto Nisticò Dott. Vincenzo Nuvoli Presidente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.5810/04 Reg.Dec. N. 7567 Reg.Ric. ANNO 2000 DECISIONE sul ricorso
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00566/2012 REG.PROV.COLL. N. 00399/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
N. 00835/2016 REG.PROV.COLL. N. 00662/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul
DettagliDeliberazione n. 63 /I C./2006
Deliberazione n. 63 /I C./2006 REPUBBLICA ITALIANA la CORTE DEI CONTI Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia I Collegio composto dai seguenti magistrati: PRESIDENTE: CONSIGLIERE: CONSIGLIERE:
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
N. 00065/2016 REG.PROV.COLL. N. 02479/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA.
N. 02069/2016REG.PROV.COLL. N. 03842/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
DettagliMerita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla decisione numero 8 del 7 gennaio 2009, emessa dal Consiglio di Stato
Differenza fra un appalto di servizi e contratto d'opera, che riguarda una prestazione intellettuale: l attività,, prevista e descritta dal d.lgs n. 626 del 1994, posta in es-sere dalla Studio Associato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Terza) SENTENZA
N. 00394/2009 REG.SEN. N. 01635/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha pronunciato la presente (Sezione Terza)
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA
Page 1 of 8 N. 09254/2013 REG.PROV.COLL. N. 07551/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00563/2011 REG.PROV.COLL. N. 00240/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliCorte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria
Deliberazione n. 153/2008 Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria NELL ADUNANZA DEL 22 Maggio 2008 composta dai magistrati: - Pres. Sez. Silvio AULISI Presidente - Cons. Giuseppe
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 composta dai signori magistrati: dott. Adelaide AMENDOLA dott. Lina RUBINO
26608/17 Ptk ft LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 composta dai signori magistrati: dott. Adelaide AMENDOLA Presidente dott. Lina RUBINO dott. Francesco Maria CIRILLO dott. Marco DELL'UTRI
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.4385 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO ha pronunciato la seguente
REPUBBLICA ITALIANA N. 155/05 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.4385 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2004 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 8832 Anno 2017 Presidente: MACIOCE LUIGI Relatore: TORRICE AMELIA Data pubblicazione: 05/04/2017 SENTENZA sul ricorso 13571-2016 proposto da: LORENZONI GIACOMO C.F. LRNGCM53M27L046S,
DettagliDeliberazione n 121/2008/Cons.
Deliberazione n 121/2008/Cons. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO nell adunanza del 9 ottobre 2008, composta da: Bruno PROTA Aldo CARLESCHI Luca FAZIO Presidente
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00696/2012 N. 03142/2010 REG.PROV.COLL. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato la presente (Sezione
DettagliN. 21/CONTR/12 A Sezioni riunite in sede di controllo. Presiedute dal Presidente della Corte, Luigi GIAMPAOLINO e composte dai magistrati
La N. 21/CONTR/12 A Sezioni riunite in sede di controllo Presiedute dal Presidente della Corte, Luigi GIAMPAOLINO e composte dai magistrati Presidenti di sezione: Giuseppe S. LAROSA, Giorgio CLEMENTE,
Dettaglicontro nei confronti di e con l'intervento di
N. 00963/2011 REG.PROV.COLL. N. 00810/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliRevoca attestazione SOA
Revoca attestazione SOA CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 28 ottobre 2010, Sentenza n. 7646 APPALTI Revoca attestazione SOA Possesso dei requisiti False attestazione Non imputabilità della falsità all impresa
DettagliFEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO ROMA VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450
1 FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 00198 ROMA VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450 TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE COMUNICATO UFFICIALE N. 37/TFN Sezione Disciplinare (2016/2017)
DettagliConsiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato Sezione VI Decisione 10 ottobre 2006, n. 6017 N. 6017/06 Reg.Dec. N. 11892 Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 ORDINANZA. contro
11689-1 B LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ADELAIDE AMENDOLA Dott. ENRICO SCODITTI Dott. LINA RUBINO Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 7 N. 02139/2013 REG.PROV.COLL. N. 02702/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
DettagliSezione di Controllo per la Regione Autonoma della. Sardegna
Deliberazione n. 462/2007 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI Sezione di Controllo per la Regione Autonoma della Sardegna Nell Adunanza in Camera di Consiglio del 23 ottobre 2007, composta dai Magistrati:
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 2951/2009 Reg.Dec. N. 441 Reg.Ric. ANNO 2004 DECISIONE sul ricorso
DettagliDeliberazione n. 40/pareri/2007
Deliberazione n. 40/pareri/2007 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott. Nicola Mastropasqua dott. Donato Maria Fino dott.
DettagliDeliberazione n. 107 /I C./2007
Deliberazione n. 107 /I C./2007 REPUBBLICA ITALIANA la CORTE DEI CONTI Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia I Collegio composto dai seguenti magistrati: PRESIDENTE: CONSIGLIERE: CONSIGLIERE:
Dettagliha pronunciato la presente
N. / REG.PROV.COLL. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) SENTENZA sul ricorso
DettagliDeliberazione n010/2008/cons
Deliberazione n010/2008/cons REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO Nell adunanza del 2 aprile 2008 composta da: Bruno PROTA Aldo CARLESCHI Luca FAZIO Francesco
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Corte dei conti. Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva * * *
Deliberazione n.4/2007/s.r. /Cons. REPUBBLICA ITALIANA Corte dei conti Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva * * * Visto l art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946 n.
DettagliSezione plenaria composta dai seguenti magistrati
Deliberazione n. FVG/ 95 /2015/PARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE DEI CONTI Sezione di controllo della regione autonoma Friuli Venezia Giulia Sezione plenaria composta dai seguenti
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
DELIBERAZIONE 7 NOVEMBRE 2014 545/2014/S/RHT IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE
DettagliRoad-map? modalità di redazione e di invio LE CRITICITA. PRIMA DELL INVIO (pre-requisiti) L INVIO (modalità di redazione)
modalità di redazione e di invio -Avv. Marco Prosperoni -ODA Viterbo -14 Maggio 2015 Road-map? 1 PRIMA DELL INVIO (pre-requisiti) 2 L INVIO (modalità di redazione) 3 DOPO L INVIO (archiviazione, uso, deposito
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - SEZIONE I DI SALERNO - SENTENZA
T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 8 settembre 2006, n. 1314 Competenze degli organi degli Enti locali - Conferimento di incarico di progettazione per lavori di pubblica illuminazione - Competenza - Spetta
DettagliCass /2010. Violazione art. 126 bis del CdS: competenza per territorio
E' territorialmente competente a decidere l'opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione dell'art. 126 bis, secondo comma, del codice della strada - sanzionante il comportamento del
Dettagli