COMUNE DI TAURISANO (PROVINCIA DI LECCE)

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1 COMUNE DI TAURISANO (PROVINCIA DI LECCE) REGOLAMENTO COMUNALE PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento disciplina le concessioni di loculi, di ossari e di aree per costruzione di cappelle private nel cimitero del Comune di Taurisano. Articolo 2 NORME APPLICABILI ALLE CONCESSIONI DEI LOCULI CIMITERIALI Le concessioni dei loculi,ossari ed aree per la costruzione di cappelle private, sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all art.824 del codice civile, nonché alle norme di cui : - D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; Approvazione del regolamento di polizia mortuaria e s.m.i.; - Circolare Ministero Sanita 24 giugno 1993 n. 24; - Circolare 31 luglio 1998 n.10; - L.R. 15 dicembre 2008 n.34, integrata con modifiche con L.R. n.4/2010; - Circolare Regione Puglia del 7 agosto 2009 indicazioni applicative L.R. n.34/2008. Articolo 3 AMMISSIONE NEL CIMITERO 1. L art. 50 del DPR 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i. individua i defunti che, quando non venga richiesta altra destinazione, il Comune ha l obbligo di ricevere e seppellire nei propri cimiteri. 2. Oltre ai predetti cadaveri saranno accolti e seppelliti, su esplicita e formale richiesta: le salme di persone nate nel Comune o che abbiano, comunque, avuto in vita la residenza nel Comune per almeno 10 anni; le salme di persone non residenti che hanno il proprio coniuge o congiunti entro il 1 grado di parentela (ovvero genitori o figli) residenti nel Comune; le salme di persone morte in case di riposo o altri istituti dove per legge erano residenti, ma aventi antecedentemente la residenza nel comune di Taurisano; le salme di persone non residenti che abbiano particolari legami con persone residenti ( convivenza e similari). 3. Sono parimenti accolti i resti mortali e le ceneri di persone sopra indicate. Articolo 4 TIPOLOGIE DI CONCESSIONI CIMITERIALI 1. Le concessioni cimiteriali riguardano: concessione di loculo individuale per persona defunta; concessione di celletta ossario individuale per resti mortali di persona defunta e/o ceneri; concessione di gruppi di loculi/cellette multipli/e adiacenti, a persone in vita ; concessione di area per costruzione di cappella privata; concessione di manufatti /tombe di famiglia costruiti da privati. 1

2 2) Tutte le tipologie di concessioni elencate nel presente articolo ed i relativi rinnovi sono assoggettate al pagamento di una tariffa determinata dalla Giunta comunale. Articolo 5 CONTENUTI DELL ATTO DI CONCESSIONE 1. L atto di concessione deve contenere : - l'oggetto della concessione e la sua identificazione, nonché il numero dei posti di sepoltura; - la durata in anni della concessione, con indicazione della data di decorrenza e della data di scadenza; - il nome del concessionario, l indicazione degli aventi titolo all uso, i soggetti legittimati al subentro e/o al rinnovo della concessione; - l individuazione degli obblighi e degli oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza; - il corrispettivo di concessione. Articolo 6 CONCESSIONE DI LOCULI INDIVIDUALI 1. I loculi individuali di nuova costruzione, per ampliamento del cimitero, saranno assegnati (per persona defunte) a seguire, procedendo da sinistra verso destra e dal basso verso l alto, in ordine di numerazione e osservando come criterio di priorità l ordine di presentazione delle domande. In deroga a tale criterio le concessioni di loculi nei blocchi esistenti saranno effettuate a scelta del concessionario, tenuto conto delle disponibilità esistenti. 2. La concessione di loculo individuale può essere richiesta dal coniuge, da un parente e/o affine di qualsiasi grado o in mancanza da persona con vincoli affettivi. 3. La concessione di loculo individuale, di nuova costruzione, a favore delle salme individuate nel precedente articolo 3, ha durata di anni TRENTA. 4. I loculi esistenti nell attuale cimitero comunale possono essere concessi solo per persone defunte e per anni VENTI, eventualmente rinnovabili per ulteriori anni DIECI, a discrezione dell amministrazione e qualora sussista la reale disponibilità. 5. Dalla data di ultimazione dei lavori di ampliamento del cimitero comunale, anche i loculi esistenti nell attuale cimitero saranno concessi per trenta anni. 6. Nelle concessioni individuali di loculi la cui richiesta è contestuale alla data di seppellimento il perfezionamento dell atto dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di effettiva occupazione del manufatto. In attesa del perfezionamento degli atti, l ufficio ne autorizza l immediato utilizzo. Articolo 7 CONCESSIONE DI CELLETTA OSSARIO 1. Le cellette ossario di nuova costruzione saranno assegnate a seguire, procedendo da sinistra verso destra e dal basso verso l alto, in ordine di numerazione e osservando come criterio di priorità l ordine di presentazione delle domande. In deroga a tale criterio le concessioni di cellette nei blocchi già esistenti saranno effettuate a scelta del concessionario, tenuto conto delle disponibilità esistenti. 2. La celletta ossario può essere concessa per contenere: i resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione; le ceneri provenienti da cremazione di salme di persone aventi titolo al seppellimento per le quali non venga richiesta la dispersione nel cinerario comunale, da realizzarsi in sede di ampliamento del cimitero comunale. 3. Le concessioni di cellette ossario agli aventi titolo, hanno durata di TRENTA anni. 4. Le cellette esistenti nell attuale cimitero possono essere concesse per anni VENTI, eventualmente rinnovabili per ulteriori DIECI anni, a discrezione dell Amministrazione e qualora sussista la reale 2

3 disponibilità. Dalla data di ultimazione dei lavori di ampliamento del cimitero comunale, anche queste cellette saranno concesse per una durata di anni L Amministrazione può assegnare cellette ossario per benemerenza e per un periodo massimo di 99 anni. Le cellette in essere, alla scadenza, possono essere rinnovate, su esplicita richiesta degli aventi titolo, fino al raggiungimento di un massimo di 99 anni. Articolo 8 CONCESSIONE DI GRUPPI DI LOCULI e CELLETTE DI NUOVA COSTRUZIONE 1. E ammessa la concessione di manufatti realizzati dal Comune e costituiti da un numero multiplo di loculi e/o cellette ossario, a persone viventi. Tale tipologia di concessione è subordinata all edificazione, da parte del Comune, di blocchi di loculi e cellette adiacenti a ciò destinati, in aree interne al Cimitero. 2. Gruppi di loculi e cellette possono essere concessi, in base all ordine di arrivo delle singole richieste e previo pagamento della relativa tariffa, a persone residenti nel Comune di Taurisano che non risultino già concessionari, di aree cimiteriali o tombe o concessionari di manufatti similari e che abbiano almeno 50 anni. La durata delle concessioni di cui trattasi, è fissata in anni 99, decorrenti dalla data della stipula dell atto di concessione. 3. Hanno diritto al seppellimento nei predetti manufatti, oltre al concessionario e fino a capienza dei posti: - il coniuge o convivente; - i parenti del concessionario entro il 2 grado; - i discendenti diretti del concessionario senza limite di grado, nonché i loro coniugi/conviventi. 4. Detta concessione può essere rinnovata allo scadere dei 99 anni, a discrezione dell amministrazione comunale e su istanza di uno o più eredi legittimi o testamentari dell intestatario, anche non residenti. Alla scadenza della concessione e in assenza di eventuale rinnovo, i loculi tornano nella piena disponibilità del Comune. 5. In caso di decesso del concessionario di una concessione di gruppi di loculi/cellette gli aventi titolo al subentro sono tenuti a darne comunicazione, all ufficio comunale competente, entro 12 mesi dalla data del decesso, con designazione di un nuovo Rappresentante nei confronti del Comune, senza alcun onere a carico del subentrante. Con il subentro l intestazione della concessione rimane invariata e il diritto al seppellimento rimane definito con riferimento al concessionario originario, rimanendo invariato il diritto alla sepoltura di tutti gli aventi titolo. 6. Il Rappresentante della concessione non assume alcuna preminenza nei confronti dei cointeressati ma svolge la funzione di portavoce ed in particolare di referente per le comunicazioni amministrative che riguardano la concessione. 7. Qualora gli aventi titolo non adempiono nei tempi e modi stabiliti, si provvede d Ufficio alla nomina del nuovo Rappresentante nella persona del coniuge, se in vita, o,in mancanza, del discendente in linea retta più prossimo. In presenza di più discendenti di uguale grado si procede al sorteggio. In questo caso sarà dovuto al Comune il pagamento di un diritto di istruttoria determinato dalla Giunta comunale. Articolo 9 OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO DI LOCULI 1. Il concessionario di loculo individuale o di gruppi di loculi/cellette multipli/e è tenuto ad assicurare la manutenzione ordinaria, il decoro e la pulizia dei luoghi; qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria è a carico dell Ente. 2. È fatto assoluto divieto al concessionario, pena la decadenza della concessione, di sub-concedere uno o più loculi ad altri soggetti. 3

4 Articolo 10 REVOCA DELLA CONCESSIONE DI LOCULI/CELLETTE 1. La concessione di loculi/cellette individuali e/o multipli/e può essere revocata per ragioni di interesse pubblico, non dipendenti dal concessionario, su disposizione del Sindaco. 2. Il concessionario di loculo/celletta individuale oggetto della suddetta revoca ha diritto, alla concessione a titolo gratuito per il tempo residuo spettante in base alla concessione originaria di altro loculo/celletta comunale disponibile. 3. Il concessionario di loculi/cellette multipli/e oggetto di revoca ha diritto, se disponibili, alla concessione a titolo gratuito per il tempo residuo spettante, in base alla concessione originaria, di tanti loculi/cellette quanti ne erano presenti al momento della revoca. In assenza di loculi/cellette disponibili il concessionario avrà diritto alla restituzione di parte della tariffa pagata, calcolata secondo la seguente formula: tariffa pagata X tempo residuo di concessione anni di durata della concessione 4. A seguito della revoca verrà disposta, se necessario, la traslazione delle salme o dei resti mortali nei loculi/cellette comunali con spese a carico dell'amministrazione. 5. Del provvedimento di revoca dovrà essere data notizia al concessionario se noto, o in mancanza mediante pubblicazione all'albo Pretorio, nonché presso il cimitero comunale, ai sensi di legge. Articolo 11 RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DI LOCULI 1. È ammessa la rinuncia alla concessione di loculi/cellette sia individuali che multipli per espressa volontà del concessionario. 2. La rinuncia alla concessione di loculo individuali per espressa volontà del concessionario che intende traslare la salma per qualsivoglia motivo in altro luogo, non dà diritto alla restituzione di alcun prezzo pagato. 3. La rinuncia alla concessione di loculi multipli per espressa volontà del concessionario, dà diritto alla restituzione di parte della tariffa pagata, calcolata secondo la seguente formula : tariffa pagata x tempo residuo di concessione x anni di durata della concessione Articolo 12 DECADENZA DELLA CONCESSIONE DI GRUPPI DI LOCULI /CELLETTE 1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi: quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione; quando vi sia grave inadempienza agli obblighi previsti nell'atto di concessione. 2. La pronuncia di decadenza della concessione è adottata dal Sindaco previa diffida al concessionario o aventi titolo, in quanto reperibili. In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata con le modalità di legge e comunque all'albo Pretorio e presso il cimitero comunale. 3. Pronunciata la decadenza, si dispone la traslazione delle salme e dei resti in campo comune o ossario a spese del concessionario e/o aventi titolo, salvo il caso di irreperibilità. 4. Il manufatto la cui concessione è dichiarata decaduta torna nella disponibilità del comune, senza alcun diritto da parte del concessionario. 4

5 Articolo 13 CONCESSIONI DI AREE PER TOMBE PRIVATE 1. Il Comune può concedere in uso aree a privati ed Associazioni/ Enti ecc. per la realizzazione di sepolture private con il sistema a tomba di famiglia, nei limiti previsti dal PRC (Piano Regolatore Cimiteriale). 2. Le aree cimiteriali, oggetto di concessione amministrativa, sono soggetti al regime di demanio pubblico ex art. 824 del C.C., pertanto, la concessione assegna temporaneamente il diritto d'uso del bene restando in capo al Comune la proprietà dello stesso. 3. I manufatti costruiti da privati su aree oggetto di concessione entrano nella piena proprietà del Comune alla scadenza della concessione, come previsto dall'art. 953 del C.C., salvo rinnovo. 4. Il concessionario non può trasferire a nessun titolo ad altri il manufatto cimiteriale ed il relativo diritto d'uso, né permutarli, né consentirne l'uso a soggetti diversi dagli aventi diritto secondo il presente Regolamento. Articolo 14 CRITERI PER LA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI 1. Le aree cimiteriali per la costruzione di tombe private possono essere concesse a soggetti residenti nel comune di Taurisano che non risultino già concessionari di altra concessione di area cimiteriale o di manufatto composto da loculi multipli. 2. Per quanto riguarda le Associazioni/Enti morali ecc. devono avere sede nel comune di Taurisano. 3. La concessione di aree per la costruzione di tombe private è assegnata secondo l'ordine cronologico delle istanze, tenuto conto delle disponibilità di aree esistenti. Articolo 15 DURATA DELLE CONCESSIONI DI AREE 1. Fatto salvo quanto previsto per le concessioni poste in essere prima dell entrata in vigore del DPR 803 del 21 ottobre 1975 ( con data di stipula precedente al ) che, se non diversamente stabilito, mantengono il carattere di concessioni perpetue, le concessioni cimiteriali per aree destinate a tombe di famiglia, con o senza il manufatto, hanno la durata di 99 (novantanove) anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto. Alla scadenza e comunque entro 12 mesi dalla data indicata nel contratto, pena la decadenza dalla concessione, può essere presentata domanda di rinnovo alle condizioni vigenti. Articolo 16 CRITERI DI UTILIZZO DELLE TOMBE PRIVATE 1. Hanno diritto al seppellimento in tombe private i familiari del concessionario come di seguito specificati: - coniuge o convivente di fatto; - parenti del concessionario entro il 4 grado; - discendenti diretti del concessionario senza limite di grado, nonché i loro coniugi o conviventi di fatto ; - altre persone legate da legami affettivi, previa espressa autorizzazione del concessionario o rappresentante della concessione; 2. Nel caso di Enti/associazioni ecc. hanno diritto alla sepoltura tutti gli iscritti o aderenti in vita ad essi nel rispetto dello Statuto/Regolamento interno. Articolo 17 OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO DI AREA CIMITERIALE E TOMBE PRIVATE 1. Il concessionario (fondatore della tomba) o il nuovo Rappresentante è tenuto ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria atti al mantenimento della piena funzionalità, 5

6 del decoro e della sicurezza della tomba. In caso contrario soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 2.000,00, secondo l apprezzamento dell Ufficio tecnico comunale. 2. Il concessionario è tenuto a dare comunicazione all UTC di ogni lavoro da eseguire, fatte salve le ulteriori autorizzazioni prescritte da leggi speciali. 3. In caso di necessità ed urgenza il Comune può prescrivere al concessionario l'esecuzione delle opere di cui al comma 1 e, nel caso di inerzia, intervenire direttamente con successiva rivalsa sul concessionario per il rimborso delle spese sostenute. Qualora il concessionario rifiuti il pagamento di quanto dovuto verrà avviata la procedura di recupero del credito nei modi di legge. Qualora il concessionario sia irreperibile verrà notificato l'importo da pagare con affissione all'albo pretorio secondo le forme di legge e, alla scadenza, qualora nessuno provveda al pagamento del debito, verrà avviata la procedura di decadenza, ed il Comune, espletati gli atti di legge, rientrerà nel pieno possesso dell'area e del manufatto sopra insistente. Articolo 18 OBBLIGHI DI EDIFICAZIONE 1. Il concessionario di area per l'edificazione di tombe private è tenuto a presentare il progetto all Ufficio tecnico comunale per il rilascio del permesso di costruire necessario alla realizzazione del manufatto (tomba o cappella di famiglia) entro un anno dalla stipula del contratto di concessione. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. L efficacia temporale e decadenza del predetto permesso sono disciplinate dall art. 15 del DPR n. 380/ Qualora il concessionario non inizi e/o non completi l'opera entro i termini concessi ed indicati nel precedente comma, decadrà dalla concessione e sarà tenuto, a propria cura e spese, alla demolizione, rimozione e smaltimento degli eventuali manufatti fino a quel momento realizzati. Al concessionario decaduto sarà rimborsata una somma pari al 70% della tariffa pagata a titolo di concessione. Articolo 19 SUBENTRO IN QUALITA DI RAPPRESENTANTE 1. In caso di decesso del concessionario di una tomba di famiglia o di parte di essa, gli aventi titolo al subentro sono tenuti a darne comunicazione, all ufficio comunale competente, entro 12 MESI dalla data del decesso, con designazione di un nuovo Rappresentante nei confronti del Comune. 2. Con il subentro il concessionario rimane sempre il fondatore del sepolcro e la famiglia rimane definita con riferimento a questi, rimanendo invariato il diritto alla sepoltura di tutti gli aventi titolo. 3. Il Rappresentante della concessione non assume alcuna preminenza nei confronti dei cointeressati ma svolge la funzione di portavoce e soprattutto di referente per le comunicazioni amministrative che riguardano la concessione. 4. Hanno diritto al subentro, e quindi alla nomina di Rappresentante, salvo diversa disposizione prevista nell atto di concessione, tutti gli eredi legittimi e testamentari. La designazione del rappresentante si riterrà validamente resa nel caso in cui è disposta da almeno la metà degli eredi aventi titolo. 5. Qualora gli eredi non adempiono nei tempi stabiliti, e in tutti i casi di controversia nella identificazione del Rappresentante della concessione, si provvede d Ufficio alla nomina del nuovo Rappresentante nella persona del coniuge, se in vita, o in mancanza del discendente in linea retta più prossimo. In presenza di più discendenti di uguale grado si procede al sorteggio. In questo caso sarà dovuto al Comune il pagamento di un diritto determinato dalla Giunta comunale. 6. Le/gli Associazioni/Enti morali ecc. sono tenute/i a comunicare, entro 12 MESI, il nome del nuovo Rappresentate all ufficio comunale competente ogni qualvolta interviene variazione. 6

7 7. Le disposizioni sul subentro si applicano, per quanto compatibili, a tutte le concessioni in essere alla data del presente atto fatta salva la facoltà degli aventi titolo di richiedere l applicazione delle specifiche disposizioni presenti sul contratto. Articolo 20 RINNOVO E VOLTURA DELLA CONCESSIONE DI AREE 1. Il rinnovo della concessione con intestazione della stessa agli aventi titolo ( eredi legittimi e testamentari ) deve essere richiesto entro 12 MESI dalla scadenza dell originaria concessione. Detta concessione può essere rinnovata allo scadere dei 99 anni, con voltura della stessa ed intestazione a questi ultimi. 2. La richiesta di rinnovo deve essere redatta sotto forma di istanza e deve essere sottoscritta dagli aventi titolo o formulata separatamente. Con le stesse modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia per sé e propri eredi. In tal caso la rinuncia comporta l accrescimento del diritto alla sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. 3. Il rinnovo è soggetto al pagamento della nuova tariffa di concessione come determinata dalla Giunta comunale. 4. Il rinnovo sarà concesso per ulteriori 99 anni, salvo diversa disposizione di legge. 5. In ordine alla determinazione degli aventi titolo l'interessato (o gli interessati) dovrà (dovranno) dichiarare e comprovare, sotto la propria responsabilità, il proprio diritto alla concessione, liberando l'amministrazione Comunale da qualsiasi rivendicazione da parte di altri parenti o terzi in generale. Articolo 21 RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DI AREE 1. È ammessa la rinuncia alla concessione di aree, con o senza tomba di famiglia edificata, per espressa volontà del concessionario. 2. La rinuncia dà diritto alla restituzione di parte del prezzo pagato, calcolata dall'amministrazione comunale a proprio insindacabile giudizio, sulla base di una stima effettuata dall'ufficio tecnico, tenuto debitamente conto delle eventuali spese di demolizione dei manufatti e di ripristino dei luoghi nonché delle spese necessarie alla traslazione di salme e resti. 3. La somma relativa alla rinuncia della concessione, nella misura come sopra stabilita, verrà liquidata solo dopo che l'area, con o senza la tomba edificata, sia stata concessa ad altri. Articolo 22 REVOCA DELLA CONCESSIONE DI AREE 1. La concessione può essere revocata per ragioni di interesse pubblico, non dipendenti dal concessionario, su disposizione del Sindaco. 2. Il concessionario della tomba oggetto di revoca ha diritto alla concessione a titolo gratuito per il tempo residuo spettante in base alla concessione originaria di tanti loculi quanti ne erano presenti al momento della revoca e/o di eventuale indennizzo sulla base di una stima effettuata dall Ufficio Tecnico Comunale. 3. A seguito della revoca verrà disposta, se necessario, la traslazione delle salme o dei resti mortali nei loculi comunali con spese a carico dell'amministrazione. 4. Del provvedimento di revoca dovrà essere data notizia al concessionario se noto, o in mancanza deve essere reso pubblico avviso nei modi di legge e comunque mediante pubblicazione all'albo Pretorio, nonché presso il cimitero comunale. Articolo 23 DECADENZA DELLA CONCESSIONE DI AREE 1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi: a. quando sull'area oggetto di concessione non si sia provveduto ad iniziare o ad ultimare la costruzione dei manufatti entro i termini assegnati; b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione; 7

8 c. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte del concessionario e degli aventi diritto e l ultima tumulazione sia stata effettuata da almeno 50 anni; d. quando l'ente concessionario viene dichiarato estinto o cessato; e. quando vi sia grave inadempienza agli obblighi previsti nell'atto di concessione. 2. La pronuncia di decadenza della concessione è adottata dal Sindaco previa diffida al concessionario o aventi titolo, in quanto reperibili, previa pubblicazione di avviso pubblico nei modi di legge. 3. Con la pronunciata decadenza si dispone la traslazione delle salme e dei resti in campo comune o ossario. 4. L'area o il manufatto la cui concessione è dichiarata decaduta tornano nella disponibilità del comune, senza alcun diritto da parte del concessionario, fatto salvo quanto previsto dall art. 18 del presente regolamento. Articolo 24 ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE 1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto dall art. 98 del DPR 285/ Allo scadere del termine se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme o resti, provvede il Comune collocando gli stessi nel campo o ossario comune. Articolo 25 CONCESSIONE DI MANUFATTI/TOMBE DI FAMIGLIA COSTRUITI DA PRIVATI In tutti i casi di decadenza o rinuncia da parte di soggetto concessionario di aree dove è stato già realizzato un manufatto e/o tomba di famiglia, il Comune può provvedere alla successiva concessione a terzi dell area e del manufatto realizzato, dietro il pagamento di una specifica tariffa determinata dalla Giunta comunale, previa stima da parte dell Ufficio tecnico comunale. Nella concessione di tombe di famiglia/manufatti si applicano, per quanto compatibili, tutte le disposizioni previste per le concessioni di aree. Articolo 26 REVISIONE STRAORDINARIA DELLE CONCESSIONI DI AREE IN ESSERE 1. Entro 24 mesi dalla data di efficacia del presente atto, il Comune provvederà all attivazione della procedura di cui al presente articolo al fine di censire e regolarizzare le concessioni di aree, con tomba già realizzata. Con apposito avviso pubblico saranno definiti modalità e termini entro il quale i concessionari o rappresentanti di aree cimiteriali debbono comunicare all ufficio comunale competente i dati inerenti le concessioni in essere. Detto avviso sarà pubblicato nei modi di legge e comunque presso il cimitero comunale, sul sito istituzionale dell Ente e all albo pretorio on line, per 6 mesi consecutivi. 2. In tutti i casi di concessioni perpetue o novantanovennali, risultanti da regolare contratto dove risulta la pregressa morte dell intestatario, senza che si sia mai provveduto al subentro e/o alla nomina di nuovo rappresentante, si applicheranno le disposizioni di cui all art. 19 del presente regolamento. Nell ipotesi di cui al presente comma sarà dovuto al Comune il pagamento di un diritto per l istruttoria determinato dalla Giunta comunale. 3. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non si è in possesso dell atto di concessione ma esistono documenti giustificativi da cui si evince il presunto intestatario della concessione ( es: intestatario della ricevuta di versamento della tariffa di concessione, intestatario dell autorizzazione a costruire, ecc.) e, ad insindacabile giudizio dell amministrazione, si evince l effettiva esistenza di una pregressa concessione, si provvederà al riconoscimento dell esistenza della concessione di fatto con apposito atto della Giunta comunale. Nell ipotesi di cui al presente comma sarà dovuto al Comune il pagamento di un diritto determinato dalla Giunta comunale. L avviso del riconoscimento 8

9 della concessione di fatto sarà pubblicato nei modi di legge e comunque presso il cimitero comunale e sul sito istituzionale dell Ente e all albo pretorio on line per 6 mesi consecutivi. 4. In tutti i casi in cui non risulti un regolare contratto e non sia possibile rinvenire alcun atto o documento giustificativo di cui al comma precedente, si provvederà, ad insindacabile giudizio dell amministrazione, alla individuazione, ove possibile, dei soggetti a cui assegnare la concessione, secondo il seguente ordine di priorità: a. l erede (gli eredi) discendente/i diretto/i o, in mancanza, il/i parente/i più prossimo/i del capostipite della famiglia tumulata nella tomba; b. il soggetto che di fatto ha utilizzato ed ha provveduto e provvede alla manutenzione della tomba da almeno 10 anni; 5. Tutti i soggetti individuati ai precedenti commi 3 e 4 dovranno dichiarare e/o comprovare, sotto la propria responsabilità, il proprio diritto alla concessione, liberando l'amministrazione Comunale da qualsiasi rivendicazione da parte di altri parenti o terzi in generale. 6. Il requisito di avente diritto, ad insindacabile giudizio dell Amministrazione, verrà riconosciuto con atto della Giunta comunale e verrà data la dovuta pubblicità nei modi di legge e comunque con affissione di avviso pubblico sul sito istituzionale dell Ente, all'albo Pretorio on -line e presso il cimitero per la durata di 12 mesi consecutivi. Decorso tale termine, senza che nessuno abbia rivendicato diritti sulla concessione, si provvederà alla stipula del nuovo contratto di concessione, previo pagamento della tariffa stabilita dall'amministrazione comunale. 7. A completamento della revisione i manufatti privi di ogni riferimento che possano consentire di risalire al presunto concessionario o aventi diritto, vengono resi pubblici mediante avviso da pubblicarsi nei modi di legge per la durata di 13 mesi (comprendenti almeno due volte il mese di novembre) presso il cimitero comunale. Tale avviso sarà altresì oggetto di pubblicazione nelle forme dell art. 32 L. 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i. Alla scadenza del termine di pubblicazione i manufatti per i quali nessuno ha rivendicato il possesso vengono acquisiti dal Comune e potranno essere oggetto di concessione ad altri soggetti previo pagamento di apposita tariffa. 8. Ai fini dell applicazione delle disposizioni del presente articolo si precisa quanto segue: a) saranno considerate concessioni perpetue e manterranno tale caratteristica le concessioni di fatto per le quali è intervenuto il riconoscimento formale di esistenza, ai sensi del comma 3 del presente articolo, i cui documenti giustificativi risalgono in modo inequivocabile a data anteriore al ( data entrata in vigore del DPR 803 del 21 ottobre 1975); b) saranno considerate di durata di 99 (novantanove) anni le concessioni per le quali è intervenuto riconoscimento formale di esistenza, ai sensi del comma 3 del presente articolo, i cui documenti giustificativi risalgono in modo inequivocabile a far data dal ; c) i casi di cui al precedente comma 4) saranno oggetto di nuova concessione e si procederà all assegnazione agli aventi diritto, così come individuati dal precedente comma 6), per la durata di 99 anni, previo pagamento di apposita tariffa. 9. In tutti i casi di disaccordo tra le parti o contestazione delle stesse, l Amministrazione si intenderà e resterà estranea all azione che ne consegue. Essa si limiterà a mantenere lo status quo fino a raggiungimento di un accordo tra le parti e/o fino a pronuncia definitiva o immediatamente esecutiva da parte dell autorità giudiziaria. Articolo 28 Disposizioni finali 1. In sede di prima applicazione del presente regolamento non si applicano le norme relative alla revoca e alla decadenza della concessione in relazione a tutte le situazioni oggetto di regolarizzazione disciplinate dal precedente articolo In tutti i casi di controversie e/o contestazioni tra le parti aventi titolo o interesse, l Amministrazione resterà estranea. Essa si limiterà a mantenere lo status quo fino a 9

10 raggiungimento di un accordo tra le parti e/o fino a pronuncia definitiva o immediatamente esecutiva da parte dell autorità giudiziaria Art. 29 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento è pubblicato, unitamente alla deliberazione di approvazione, all albo pretorio per gg. 15 consecutivi e diventa esecutivo decorso detto termine. Esso è, inoltre, pubblicato in modo permanente sul sito istituzionale dell Ente. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari non compatibili con il presente atto ed, in particolare, le seguenti norme contenute nel vigente Regolamento comunale dei servizi funebri e cimiteriali approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 30 gennaio 2004: - Capitolo IV (art.11) - Capitolo VI (artt ) - Capitolo VII (artt. 29 e 30) 10

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