Città di Somma Vesuviana Provincia di Napoli SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO

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1 Città di Somma Vesuviana Provincia di Napoli SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO CONVENZIONE PER L AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI CAMPI DA TENNIS DI VIA S. MARIA DEL POZZO CON RELATIVE PERTINENZE L anno duemiladieci, il giorno del mese di in Somma Vesuviana nella Sede Comunale si sono costituiti : 1) l arch. D AMORE MONICA, n. a Napoli il 03/04/1963 nella qualità di responsabile pro tempore della P.O.V elettivamente domiciliata presso il Comune di Somma Vesuviana, in nome e per conto del quale agisce ai sensi di legge; 2) il sig./ra, rappresentante legale dell A.S., C.F., n. a, res. a alla via, PREMESSO che in esecuzione della deliberazione di G..M. n. 72 del 26/03/09 e della determinazione del Responsabile del Servizio Sport e Tempo Libero n. 185 del 04/05/09 si approvava l avviso pubblico di procedura di selezione per l affidamento in concessione dei campi da tennis siti in via S. Maria Del Pozzo e si indiceva relativa procedura, ai sensi dell art. 30, comma 3 del D.L.gs 12 aprile 2006, n. 163; che con determinazione n. del, si sono affidati definitivamente in concessione i campi da tennis di via S. Maria Del Pozzo con relative pertinenze all A.S., ai sensi dell art. 12 del D.L.gs 163/06, per anni quatto, rinnovabili una sola volta, per un totale di anni otto; TANTO PREMESSO SI CONVIENE ART. 1 AFFIDAMENTO E CONSISTENZA DELL IMPIANTO Il Comune di Somma Vesuviana (da ora definito il Comune) affida in concessione all Associazione (da ora definita Concessionaria) l impianto ubicato in via S. Maria Del Pozzo, dotato di n 2 campi da tennis regolamentari e spogliatoi con servizi igienici e docce; L affidamento in gestione ha natura di rapporto concessorio e la gestione non ha caratteristiche imprenditoriali. L impianto, nella composizione su indicata, e concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. All atto della presa in consegna, sarà redatto apposito verbale di consegna del Comune e mediante affissione di un estratto presso l impianto. ART. 2 DURATA La durata dell affidamento sarà di anni 4 (quattro) dalla data di approvazione della determinazione di affidamento, rinnovabili una sola volta, per un totale di anni 8 (otto ), con espresso

2 provvedimento del Comune, salvo disdetta delle parti da comunicare almeno tre mesi prima della scadenza. ART. 3 USO E MODALITA DELLA GESTIONE L impianto assegnato in concessione deve essere utilizzato per l esercizio dello sport del tennis. La Concessionaria deve gestire l impianto secondo le seguenti modalità: a - Piena responsabilità relativa alla custodia, sorveglianza e coordinamento, a proprio totale rischio con organizzazione dei propri mezzi e con personale proprio. b - L orario quotidiano di apertura e chiusura nonché il programma annuale di utilizzo saranno previamente concordati con il Responsabile del Settore Sport. c - I funzionari incaricati dal Comune devono avere sempre libero accesso per svolgere mansioni di controllo e sorveglianza. e - La Concessionaria per lo svolgimento dell attività sportiva ed extrasportiva si avvarrà di personale proprio, assumendosene ogni e qualsiasi responsabilità. ART. 4 PROGRAMMAZIONE ATTIVITA ED UTILIZZO SPAZI La Concessionaria stabilirà in accordo con il Comune i criteri di utilizzo dell impianto, programmando di anno in anno gli indirizzi e le attività promozionali rivolte ai giovani o altre categorie che si vorranno individuare; a - La Concessionaria gestirà le strutture affidate con il costante intendimento di erogare un pubblico servizio nei confronti delle associazioni sportive, dei singoli utenti, ed in generale della pluralità dei cittadini, in pedissequa aderenza a quanto proposto con il progetto proposto in gara; b -. La Concessionaria assicurerà l utilizzo gratuito delle strutture concesse dal Comune proprietario, per usi propri, per almeno 10 volte per ciascun anno; c - La Concessionaria consentirà l'accesso e l'uso gratuito degli impianti agli Istituti Scolastici indicando, compatibilmente con la complessiva gestione delle attività sportive programmate, una fascia oraria riservata alle attività scolastiche; ART. 5 MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA La manutenzione ordinaria sarà a carico della Concessionaria. Il Comune potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni dovranno essere comunicate con congruo preavviso rispetto alla effettuazione dei lavori stessi, mezzo raccomandata A/R con preavviso di minimo 60 giorni. In caso di esecuzione di dette opere e per qualsiasi altro motivo ascrivile al Comune, l impianto dovesse essere reso inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dalla Concessionaria al Comune. Le utenze relative ai consumi di acqua,energia elettrica e riscaldamento dovranno essere intestate alla concessionaria che dovrà attivare le rispettive procedure di volturazione entro il termine massimo di tre mesi (3) dalla stipula della convenzione. ART. 6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI DI MIGLIORIA La manutenzione straordinaria dei campi da tennis e di tutte le strutture annesse e di pertinenza sarà a carico del Comune proprietario. Nell impianto concesso in gestione può prevedersi che l esecuzione di interventi di miglioria o di manutenzione straordinaria siano effettuati a cura e spese della Concessionaria, sotto il diretto controllo dell Ufficio Tecnico/Patrimonio, riconoscendole così l attribuzione della titolarità per richiedere ove occorra il rilascio di autorizzazioni edilizie, certificati di conformità dei lavori e di regolare esecuzione e contabilità finale. Le proposte di migliorie e di manutenzione dovranno avere il parere preventivo del Settore LL.PP. e Patrimonio nonchè del Servizio Sport. ART. 7 DOVERI DELLA CONCESSIONARIA La Concessionaria non potrà: a - utilizzare l impianto per finalità diverse per le quali la concessione è stata accordata;

3 b consentire, per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito l uso totale o parziale degli impianti a terzi, sotto pena dell immediata decadenza della concessione. ART. 8 DIRITTI DELLLA CONCESSIONARIA Alla Concessionaria saranno attribuiti i proventi derivanti dalla riscossione delle quote di utilizzo dell impianto, determinate dalla Giunta Comunale con proprio atto, oltre che i proventi derivanti dalla pubblicità. Il piano di occupazione degli spazi pubblicitari dovrà essere preventivamente sottoposto all approvazione del Comune. ART. 8 RESPONSABILITÀ DELLA CONCESSIONARIA La Concessionaria ha l obbligo di stipulare idonea convenzione R.C.T.O e polizza infortuni da depositare in copia presso l Ufficio Sport del Comune. L assicurazione coprirà eventuali danni o incidenti derivanti dallo svolgimento di gare, allenamenti, manifestazioni ed in genere da qualsiasi altra attività svolta presso la struttura concessa in utilizzo, compresi i lavori di manutenzione. ART. 9 CUSTODIA A carico della Concessionaria. Art. 10- CAPIENZA Si rinvia alle norme vigenti, con la precisazione che, qualora per l organizzazione di eventi straordinari la capienza prevista per ciascun impianto non fosse sufficiente, tutti i lavori di adeguamento dovranno essere effettuati a cura e spese della Concessionaria e sottoposti alle approvazioni necessarie. Art. 11 CANONE DI GESTIONE Entro il termine del mese di maggio di ogni anno, la Concessionaria verserà al Comune 1000,00 euro, da versare al termine del mese di maggio di ogni anno; Art CONTROLLO DELLA GESTIONE Il Comune ha la facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri incaricati del Servizio Sport e Patrimonio, nonché attraverso la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per quanto di rispettiva competenza, il buon andamento della gestione e lo stato degli impianti, il rispetto delle tariffe e di tutte le condizioni previste nella convenzione. Il Comune, ogni anno, controllerà l avvenuta manutenzione ordinaria redigendo un verbale di sopralluogo anche se negativo. La Concessionaria, entro il 31/12 di ogni anno, dovrà presentare al Comune la seguente documentazione: 1) - stato di utilizzazione dell impianto suddiviso tra le varie utenze; 2) - stato di manutenzione ordinaria e straordinaria con indicazione degli interventi di rilievo effettuati nel corso dell anno; 3) - bilancio consuntivo della gestione che deve essere pubblico e contenere la previsione che eventuali utili dell attività calcistica che saranno investiti nell attività sportiva prevista nello Statuto Sociale o in miglioramenti degli impianti affidati in concessione; 4) - statuto della Associazione, elenco soci e composizione del Consiglio Direttivo, se modificati rispetto all anno precedente; 5) - elenco degli iscritti partecipanti all attività sportiva, suddiviso per categoria. Nei rendiconti annuali presentati al Comune, la Concessionaria dichiarerà gli utili derivanti dalla gestione dell impianto da reinvestire allo scopo di migliorare la dotazione di attrezzature dell impianto, in accordo con il Comune proprietario dell immobile. Le attività sportive dell impianto avranno luogo solo in presenza di prevento rilascio del certificato di agibilità e dell autorizzazione ; Art. 13 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER CAUSA DELLA CONCESSIONARIA

4 La Concessionaria non può sospendere il servizio se non per cause di forza maggiore non imputabili alla medesima. Art. 14 RISARCIMENTO DANNI La Concessionaria porrà la massima diligenza per la conservazione del complesso; il Comune proprietario sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti ecc. sono a carico di chi ha in concessione l impianto; La Concessionaria sarà tenuta al risarcimento danni solo se i danni fossero prodotti in gare ed allenamenti relativi alle finalità convenzionate. Art. 15 DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE La concessione decade quando si verificano le condizioni seguenti: 1. morosità nei pagamenti del canone d'uso; 2. uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto in convenzione; 3. ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute in convenzione; 4.inottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti e nello specifico relativamente al rispetto di quanto programmato con il progetto di cui alla gara di affidamento in concessione dei campi da tennis; 5. danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli i pianti sportivi. Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà alla concessionaria in caso di decadenza della concessione per i motivi su indicati. Gli spazi resisi disponibili dovranno essere tempestiva ente assegnati per consentire un continuativo e razionale utilizzo dell'i pianto. In caso di rinuncia di spazi assegnati la Concessionaria darà comunicazione scritta agli uffici comunali di competenza i quali adotteranno la procedura sopraccitata. In presenza di mancata comunicazione, alle società continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti. Art. 16 CLAUSOLE RISOLUTIVE In caso di scioglimento dell Associazione la Concessione di gestione si riterrà revocata. La Concessionaria, nel corso della durata della convenzione, potrà apportare modifiche allo Statuto o trasformare la ragione sociale, fermo restando i seguenti obblighi: - prosecuzione dell attività di sport del tennis; - mantenimento delle finalità non di lucro oppure in caso di eventuali utili di bilancio, dell obbligo di prevedere che questi siano interamente reinvestiti nell Associazione per il perseguimento esclusivo dell attività sportiva. Art. 17 RESPONSABILITA PER LA CUSTODIA DEI VALORI E DEGLI EFFETTI D USO La Concessionaria non risponderà in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali. Art. 18 SPESE CONTRATTUALI Sono a carico dell aggiudicatario tutte le imposte e tasse relative e conseguenti alla presente convenzione, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione. Art. 19 PENALI Nel caso si verificassero deficienze di gestione imputabili alla Concessioanria e derivanti da inosservanze delle norme contenute nel presente disciplinare, il Responsabile del servizio, notificherà alla ditta le irregolarità a mezzo fax o raccomandata A.R. Entro il termine di 10 giorni, la Concessionaria potrà presentare le proprie controdeduzioni, che saranno valutate dal Responsabile del servizio che sanzionerà a sua discrezione la Concessionaria con un ammenda a partire da un minimo di euro 516,00 ad un massimo di euro 1.291,00.

5 Le sanzioni suddette una volta deliberate saranno detratte dalla fattura emessa successivamente all adozione del provvedimento amministrativo. Art. 20 RICONSEGNA Allo scadere della convenzione stipulante l affidamento in gestione, i campi da tennis e relative pertinenze dovranno essere riconsegnate al Comune proprietario nelle condizioni manutentive della consegna. A riconsegna del bene sarà competenza dell Ufficio Sport, di concerto con l Ufficio L.L.P.P. ed in contraddittorio con la Concessionaria, redigere perizia sullo stato dei luoghi. Art. 21 REVISIONE DELLA CONVENZIONE Nell eventualità in cui venisse definita una convenzione tipo a livello nazionale, oppure nel caso di approvazione da parte dell Amministrazione Comunale di uno specifico Regolamento generale per la gestione degli impianti sportivi o di una modifica del presente regolamento, di comune accordo fra le parti, si procederà ad una revisione della presente convenzione in conformità alle nuove norme, indipendentemente dalla durata della stessa convenzione. Art. 22 DISPOSIZIONI FINALI Tutte le clausole della presente convenzione, per patto espresso, avranno natura essenziale per la Concessionara. Per quanto non previsto, si fa riferimento al vigente regolamento comunale sui contratti, alle norme vigenti ed al Codice Civile. IL COMUNE Il Responsabile P.O. V LA CONCESSIONARIA Il Rappresentante Legale dell A.S.

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