DIRITTO D AUTORE Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche. Protezione del diritto d autore e dei diritti connessi

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1 DIRITTO D AUTORE Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche Protezione del diritto d autore e dei diritti connessi Gennaio 2014

2 LE OPERE PROTETTE Sono protette ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge sul diritto d autore (legge n. 633/1941, più volte modificata, indicata di seguito come l.d.a.) le opere dell ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore (software) come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna ratificata con legge n. 399/1978, nonché quelle banche dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell autore. L elenco dell art. 2 l.d.a. ha carattere meramente esemplificativo e non tassativo. L OGGETTO DELLA TUTELA Il diritto d autore non tutela le idee in quanto tali, ma solo il modo in cui l idea viene espressa, vale a dire la forma dell opera sia esterna (ovvero l espressione dell idea immediatamente percepibile ai sensi) che interna (ad es. la trama di un racconto). TIPOLOGIE DI OPERE PROTEGGIBILI NON TIPIZZATE DALLA LEGGE Per quanto qui rileva, segnaliamo che la giurisprudenza ha stabilito che: - la creazione pubblicitaria è proteggibile come opera fotografica (Trib. Milano ), del disegno (Trib. Roma ; Trib. Milano ; Trib. Roma ), cinematografica (Trib. Roma ; Trib. Catania ) o del disegno industriale (Trib. Bari ). I bozzetti pubblicitari sono proteggibili se sufficientemente dettagliati ed elaborati (Cass. n. 3390/2003; Cass. n. 1946/1957; App. Milano ; Trib. Milano ; Pret. Milano ); - il personaggio di fantasia è proteggibile come opera autonoma (Cass. n. 810/1978; Trib. Milano ; Trib. Milano ; App. Milano ); - lo schema di un programma televisivo, c.d. format televisivo, è proteggibile se dotato di creatività (Trib. Roma ) e di compiutezza espressiva (Cass. n /2004; Trib. Milano ; Trib. Roma ), ossia quando fornisca elementi sufficienti a caratterizzare in modo definito almeno la natura e lo svolgimento degli eventi; - il gioco-concorso a premi è proteggibile solo se presenta caratteri di effettiva originalità e creatività (Pret. Milano ); - il sito web è proteggibile sia come software che genera il sito, sia per quanto riguarda gli elementi grafici che lo caratterizzano. 2

3 I REQUISITI DI PROTEZIONE: a) creatività: il termine è riferito alla forma espressiva dell opera che riflette la personalità dell autore e nella quale sia presente almeno un certo grado di complessità, escludendosi la proteggibilità delle forme necessitate o imposte dalla funzione utilitaria o distintiva dell opera, banali o standardizzate; b) novità-originalità: il termine novità è, secondo alcuni, da intendersi come novità oggettiva, ossia novità di elementi essenziali e caratterizzanti dell opera che la distinguono da quelle precedenti, oppure, secondo altri, come novità soggettiva, ovvero quando l opera reca l impronta creativa dell autore. Con il termine originalità ci si riferisce al risultato di un attività intellettuale non banale, frutto della personalità dell autore. TITOLO ORIGINARIO D ACQUISTO DEL DIRITTO D AUTORE Il titolo originario di acquisto del diritto d autore è costituito dalla creazione dell opera (art. 6). La creazione dell opera è pertanto costitutiva di diritti patrimoniali (artt l.d.a.) e morali (artt l.d.a.). LA QUALITÀ DI AUTORE E considerato autore dell opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, ovvero è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione dell opera. Valgono come nome: lo pseudonimo, il nome d arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero (art. 8 l.d.a.). E legittimato a far valere i diritti dell autore anonimo chi per primo ha pubblicato in qualunque modo l opera, almeno fino a quando il vero autore non riveli la propria identità (art. 9 l.d.a.). CONTENUTO DEL DIRITTO D AUTORE Il diritto d autore attribuisce al titolare: - ex art. 12 l.d.a. il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l opera in ogni forma e modo (c.d. diritto patrimoniale d autore); nonché - ex art. 20 l.d.a. una serie di diritti a contenuto non patrimoniale (c.d. diritto morale d autore) tra cui, principalmente: il diritto di rivendicare la paternità dell opera e il diritto di opporsi a deformazioni, mutilazioni o modificazioni dell opera e a ogni altro atto pregiudizievole per l onore e la reputazione dell autore. 3

4 Ne consegue che qualsiasi tipo di sfruttamento dell opera (pubblicazione, riproduzione, diffusione, distribuzione, ecc.) può essere effettuato solo dall autore o con il suo consenso ovvero dal soggetto al quale questi abbia ceduto i suoi diritti patrimoniali e che, in caso di utilizzo non autorizzato, l autore ha diritto ad ottenere la cessazione dell uso e il risarcimento del danno. I DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA TIPIZZATI DALLA LEGGE Secondo dottrina e giurisprudenza prevalenti l elenco relativo ai diritti di utilizzazione economica di cui agli artt bis l.d.a. è meramente esemplificativo e quindi non tassativo. Tra tali diritti rammentiamo il: - diritto di pubblicazione dell opera (art. 12, comma 1, l.d.a.); - diritto di riproduzione dell opera (art. 13 l.d.a.); - diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico (art. 15 l.d.a.); - diritto di comunicazione al pubblico (art. 16 l.d.a.); - diritto di distribuzione (art. 17 l.d.a.); - diritto di elaborazione, di traduzione e di pubblicazione delle opere in raccolta (art. 18 l.d.a.); - diritto di noleggio e di prestito (art. 18 bis l.d.a.); e, infine, il - diritto di diffusione dell opera a distanza (mediante radio, televisione, internet, ecc.), ricompreso, per alcuni, nell art. 16 o, per altri, nell art. 17 l.d.a.. DURATA L art. 25 l.d.a. detta la regola generale in tema di durata dei diritti di utilizzazione economica sull opera, secondo cui essi durano tutta la vita dell autore e fino a 70 anni dopo la sua morte. Di seguito specificheremo la durata dei diritti patrimoniali per singola tipologia di opera, che differisce dalla regola generale sopra descritta: - opere in comunione e opere drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche: 70 anni dalla morte dell ultimo coautore (art. 26, co. 1, l.d.a.); - opere collettive: 70 anni dalla prima pubblicazione dell opera (art. 26, co.2, l.d.a.); - opere anonime o pseudonime: 70 anni dalla prima pubblicazione dell opera (art. 27, co. 1, l.d.a.). Se prima della scadenza di tale termine l autore è rivelato si applicherà il termine di durata individuato dall art. 25: 70 anni dalla morte dell autore (art. 27, co. 2, l.d.a.); - opere cinematografiche o assimilate: 70 dalla morte dell ultimo coautore (art. 32 l.d.a.). Alla scadenza dei termini di protezione le opere cadono in pubblico dominio e sono, 4

5 pertanto, liberamente utilizzabili senza necessità di autorizzazione e senza dover corrispondere compensi, salvo che per il diritto morale. Il diritto morale d autore dura tutta la vita dell autore e, dopo la sua morte, può essere fatto valere dal coniuge e dai figli o, in loro mancanza, gradatamente, dai genitori e dagli altri ascendenti e discendenti, dai fratelli e sorelle e loro discendenti, indipendentemente dalla qualità di erede (art. 23, co.1, l.d.a.). TRASMISSIONE DEL DIRITTO Il diritto morale d autore è inalienabile, irrinunciabile e imprescrittibile; l autore, tuttavia, non può opporsi alle modifiche dell opera una volta conosciute e accettate (art. 22, co. 2, l.d.a.). I diritti di utilizzazione economica (nonché i diritti connessi) possono essere invece liberamente acquistati, alienati o trasmessi in ogni modo e forma (art. 107 l.d.a.), con le seguenti precisazioni: - per poter disporre del diritto, l autore deve aver compiuto 16 anni (art. 108 l.d.a.); - salvo patto contrario, la cessione di uno o più esemplari dell opera non comporta la trasmissione dei diritti di utilizzazione (art. 109 l.d.a.); - la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto e non è quindi richiesta la forma scritta per la validità degli atti dispositivi del diritto d autore (art. 110 l.d.a.); - salva l ipotesi dell acquisto in blocco dell intero diritto patrimoniale d autore, i diritti patrimoniali si intendono sempre ceduti entro i limiti, l oggetto e le finalità del contratto. Per espressa previsione legislativa, inoltre, la licenza/cessione di uno o più diritti di utilizzazione non implica il trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, né si estende ad eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l opera è suscettibile (cfr. combinato disposto degli artt. 19 e 119, co. 4 e 5, l.d.a.); - in caso di opere realizzate su commissione (come è il caso delle opere pubblicitarie), ove non sia diversamente pattuito, il committente acquista dall autore tutti i diritti patrimoniali sull opera dell ingegno entro i limiti desumibili dall oggetto e dalle finalità specifiche del contratto (cfr.: Trib. Napoli, ; App. Milano, ). LE ELABORAZIONI CREATIVE Sono protette ai sensi della l.d.a. anche le elaborazioni di carattere creativo dell opera, 5

6 quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria o artistica, le modificazioni e aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale (art. 4). Segnaliamo che, secondo l indirizzo prevalente in giurisprudenza, nel caso della parodia non è necessario aver ottenuto il consenso dell autore dell opera parodiata per il suo utilizzo, quando si tratti di opera dell ingegno autonoma dotata di carattere creativo, nuovo ed originale (cfr. Trib. Milano ; Trib. Milano ; Trib. Milano ). LE OPERE FRUTTO DEL CONTRIBUTO DI PIÙ AUTORI a) Opere collettive: si tratta di opere create dalla riunione di opere o di parti di opere che hanno carattere di creazione autonoma, regolate dagli artt. 3, 7 e 38 l.d.a. (ad esempio: riviste e giornali). Secondo quest ultimo articolo nell opera collettiva, salvo patto contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all editore. Ai singoli collaboratori dell opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente. b) Opere in comunione: ai sensi dell art. 10 l.d.a., quando l opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone il diritto d autore appartiene in comune a tutti i coautori. Le parti indivise si presumono di valore uguale, salvo diverso accordo provato per iscritto. Sono applicabili al caso in esame le norme sulla comunione (artt e ss. codice civile). La difesa del diritto morale può essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore. L opera non può però essere pubblicata (se inedita) o modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione senza l accordo di tutti i coautori. Tuttavia, in caso di rifiuto ingiustificato di uno o più coautori, la pubblicazione, modificazione o nuova utilizzazione dell opera può essere autorizzata dall autorità giudiziaria secondo le modalità e condizioni da questa stabilite. c) Opere composte: si riferiscono ad si tratta opere composte da contributi di generi diversi, che sono distinguibili ed utilizzabili separatamente (articoli da 33 a 37 l.d.a.): opere drammatico musicali; composizioni musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche. ALCUNE CATEGORIE DI OPERE PROTETTE Fotografie In relazione alle fotografie, occorre distinguere tra le fotografie protette come opere dell ingegno di carattere creativo, e le semplici fotografie; il discrimine non è spesso facilmente individuabile (implicando una valutazione circa l originalità e la creatività dell opera), ma la differenza è rilevante se solo si pensa alla durata dei relativi diritti: tutta la vita del fotografo e sino al settantesimo anno dopo la sua morte, nel primo caso (art. 25 l.d.a.); 20 anni dallo scatto, nel secondo caso (art. 92 l.d.a.). 6

7 In tema di fotografie e relativi contratti non va dimenticato che l opera realizzata su commissione, salvo patto contrario, attribuisce al committente tutti i diritti di sfruttamento patrimoniale desumibili dall oggetto e dalle finalità specifiche del contratto e che per quanto concerne le semplici fotografie - la pattuizione della cessione del negativo, o della matrice o altro analogo mezzo di riproduzione comporta l acquisto dei diritti di utilizzazione economica ex art. 89 l.d.a.. Musiche Sulle musiche possono coesistere una pluralità di diritti: quello dell autore della musica e, se vi sono, dei testi, quello dell autore delle parole; nonché i diritti connessi del produttore fonografico (e degli artisti, interpreti ed esecutori) quando si intenda utilizzare una registrazione. Ai sensi dell art. 61 l.d.a. l autore ha diritto esclusivo: a) di adattare e di registrare l opera su qualsiasi supporto; b) di riprodurre, distribuire, noleggiare o prestare gli esemplari dell opera adattata o registrata; c) eseguire pubblicamente e comunicare l opera al pubblico mediante qualsiasi supporto. I supporti fonografici non possono essere distribuiti se non riportino le seguenti indicazioni: a) titolo dell opera riprodotta; b) nome dell autore; c) nome dell artista, interprete o esecutore; d) data della fabbricazione (art. 62 l.d.a.). L autore può cedere ad un editore, con il contratto di edizione musicale, tutti i diritti di utilizzazione della sua opera musicale. Con tale contratto, l autore cede all editore, insieme alle facoltà di pubblicazione per le stampe, tutte le altre facoltà di utilizzazione dell opera, ed in particolare: l esecuzione, la rappresentazione, la riproduzione su dischi e nastri, la diffusione attraverso la radio e/o la televisione nonché (usualmente) il diritto di arrangiare le musiche ed adattare i testi con possibilità di tradurli in altra lingua. L utilizzo di musiche rielaborate, remix e simili, comporta il consenso non solo dell autore della rielaborazione, ma anche degli autori delle musiche originarie (e degli altri soggetti sopra individuati). In tal caso, occorre ottenere il preventivo consenso dei titolari dei diritti sulle opere originarie da parte dell autore della rielaborazione. Sempre in relazione alle opere musicali occorre, inoltre, tenere presente che: i) per acquisire i diritti di pubblica esecuzione o di riproduzione meccanica delle musiche, nel caso di autori che hanno conferito mandato alla SIAE (i.e.: società italiana degli autori ed editori disciplinata dagli artt. 180 e ss. l.d.a.) è sufficiente sottoscrivere con la SIAE l apposita licenza e corrispondere i compensi da essa stabiliti, che verranno poi ripartiti da 7

8 tale ente, secondo date percentuali, agli autori interessati. Se si tratta, invece, di autori non associati SIAE, bisogna acquisire direttamente dagli tali diritti; ii) per ogni abbinamento di musiche ad immagini fisse o in movimento (effettuato, per esempio, per spot pubblicitari), occorre acquisire direttamente dai titolari del diritto d autore (autore - editore) e dai titolari del diritto connesso (produttore di fonogrammi - artista interprete ed esecutore) i c.d. diritti di sincronizzazione, che non sono amministrati direttamente dalla SIAE; iii) per utilizzare una musica su siti web aziendali (sia come sottofondo, sia all interno di video o altri materiali caricati su tali siti) è necessario verificare se, come previsto dall art. 11 del Regolamento SIAE, l autore associato SIAE ha escluso dal mandato e riservato a sé i diritti di utilizzazione sulle reti telematiche e di telefonia mobile. Se sussiste tale esclusione, come pure nel caso di autore non associato SIAE, occorre negoziare e acquisire i diritti di utilizzazione on line (e su cellulari) direttamente dagli autori. Se invece si tratta di brani per i quali è stato conferito il mandato alla SIAE, è sufficiente sottoscrivere con la SIAE l apposita licenza per l utilizzo delle opere musicali su siti web non musicali e corrispondere le tariffe appositamente determinate. Con la c.d. licenza multimediale la SIAE autorizza i provider alle utilizzazioni dell opera musicale in modalità streaming, downloading e webcasting. I diritti connessi dei produttori fonografici e degli artisti interpreti ed esecutori di composizioni musicali sono espressamente esclusi dalla licenza multimediale SIAE. COMMUNICATION LUNCH UPA 8 MARZO 2012 APPROFONDIMENTI SUL DIRITTO D'AUTORE LA LICENZA MULTIMEDIA SERVICE PROVIDER (MSP) DI STEFANIA ERCOLANI Opere cinematografiche e documentaristiche La legge sul diritto d autore comprende nella protezione le opere dell arte cinematografica, muta o sonora, sempre che non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi degli artt. 87 e ss. (cfr. art. 2 n. 6 l.d.a.). L art. 44 l.d.a. individua quali coautori dell opera cinematografica l autore del soggetto, l autore della sceneggiatura, l autore della musica e il direttore artistico. Ai sensi dell art. 48 l.d.a. gli autori dell opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con l indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo nell opera, siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica. L art. 49 l.d.a. autorizza i singoli autori ad utilizzare separatamente i singoli contributi, purché non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione del produttore, e l art. 50 autorizza gli stessi a disporne liberamente se il produttore non porta a termine il film entro 3 anni dal giorno della consegna o non fa proiettare l opera compiuta entro 3 anni dal suo compimento. 8

9 Secondo la giurisprudenza (Pretura Roma, 12 settembre 1979) quando lo strumento cinematografico rileva esclusivamente come mezzo tecnico e non come autonomo linguaggio espressivo di creatività e originalità l opera rientra tra quelle documentaristiche protette ex art. 86 l.d.a. Programmi per elaboratore (c.d. software ) Sono protetti dalla legge sul diritto d autore alla stregua di opere letterarie i software che hanno carattere creativo, inteso come carattere di originalità rispetto ai software preesistenti. In base all art. 64-bis l.d.a. i diritti di utilizzazione esclusiva sul software comprendono il diritto di effettuare o autorizzare: a) la riproduzione in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo; b) la traduzione, l adattamento, la trasformazione ed ogni altra modifica nonché la riproduzione dell opera derivata; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico (inclusa la locazione). Non sono soggette ad autorizzazione le riproduzioni, traduzioni, ecc., se necessarie per l uso del programma nonché la decompilazione se necessaria per l interoperabilità con altri programmi (cfr. artt. 64-ter e 64-quater l.d.a.). Si segnala che in data la Corte di Giustizia europea (causa C-393/09) ha statuito che anche l interfaccia grafica di un software può godere, quando sia frutto di un opera intellettuale creativa ed originale, della tutela del diritto d autore. L art. 6 d.lgs. 518/1992 ha affidato alla SIAE la tenuta di un Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore (curato dalla Sezione Olaf Opere Letterarie ed Arti Figurative della SIAE). I depositi nel Registro predetto fanno fede, fino a prova contraria, dell esistenza del programma e di chi ne sia l autore. La registrazione è prevista solo per i programmi pubblicati e deve essere accompagnata da un CD-ROM contenente il software. La pubblicazione del programma ha luogo se l autore riproduce direttamente il software per la commercializzazione o quando consegna al committente o al datore di lavoro il programma che aveva contrattualmente stabilito di creare. Sul registro possono essere anche trascritti gli atti di cessione (ma non le licenze d uso) della proprietà dei diritti di utilizzazione economica sul software. Banche dati In base alla definizione di cui all art. 2, n. 9, l.d.a. il contenuto di una banca dati può consistere in una raccolta di opere oppure di dati organizzati sistematicamente o metodicamente e consultabile in ogni modo (anche attraverso mezzi elettronici). L autore di una banca dati che ha scelto ed organizzato creativamente il materiale all interno della raccolta è titolare delle facoltà esclusive patrimoniali specificate dagli artt. 64- quinquies e sexies l.d.a. In particolare, l art. 64-quinquies l.d.a. riconosce all autore il diritto di effettuare o autorizzare: a) la riproduzione con qualunque mezzo e in qualsiasi forma; b) la traduzione, l adattamento, una diversa disposizione ed ogni altra modifica; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico; d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione al 9

10 pubblico, compresa la trasmissione con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b). Il successivo art. 64-sexies l.d.a. individua alcune ipotesi di libera utilizzazione di una banca dati, ossia nei casi di: i) accesso e consultazione svolte per finalità didattiche o di ricerca scientifica; ii) uso per fini di sicurezza pubblica o nell ambito di un procedimento amministrativo o giurisdizionale. La norma stabilisce, inoltre, che le attività ex art. 64- quinquies di un utente legittimo di una banca dati non sono soggette ad autorizzazione se necessarie per l accesso al contenuto della raccolta e per il suo normale impiego. Il soggetto che effettua investimenti rilevanti per la realizzazione di una banca dati è definito dalla legge costitutore (art. 102-bis, co.1, lett. a), l.d.a.) e ha il diritto di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa, salvi i diritti già esistenti sul contenuto della raccolta (art. 102-bis, co.3, l.d.a.). La durata del diritto del costitutore è di 15 anni (art. 102-bis, co. 6, l.d.a.). L art. 102-ter l.d.a. specifica gli obblighi e i diritti dell utente legittimo di una banca dati messa a disposizione del pubblico, il quale: - non deve arrecare pregiudizio al titolare dei diritti d autore o connessi sul contenuto della banca dati e non deve eseguire operazioni in contrasto con la gestione della banca dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore, e - può effettuare l estrazione o il reimpiego di parti non sostanziali del contenuto per qualsiasi finalità. Software e banche dati creati in esecuzione di contratti di lavoro Gli artt. 12 bis e 12 ter l.d.a. sono espressione di un principio generale secondo cui il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del software o della banca dati creati dal lavoratore dipendente in occasione delle sue mansioni di lavoro. DIRITTI CONNESSI I diritti connessi all esercizio del diritto d autore proteggono interessi collegati e contigui all esercizio del diritto d autore e si presentano alternativamente come diritti di esclusiva o diritti a compenso (cfr. artt. da 72 a 99 bis l.d.a.). Ricordiamo tra i principali, per quanto qui interessa: - il diritto esclusivo del fotografo di riproduzione, diffusione e spaccio delle fotografie c.d. semplici, cioè delle fotografie che difettano dei requisiti (novità, creatività e originalità) di tutela come opere dell ingegno di carattere creativo; tale diritto ha la durata di 20 anni dalla produzione della fotografia (artt. 88 e 92 l.d.a.); - il diritto esclusivo del produttore fonografico ex art. 72 l.d.a. di autorizzare la riproduzione delle registrazioni sulle quali sono state fissate le opere musicali, la distribuzione, il 10

11 noleggio e il prestito nonché la messa a disposizione su richiesta di esse (per la durata di 50 anni dalla fissazione, o dalla prima pubblicazione o comunicazione al pubblico dell opera se avvenuta entro il termine di 50 anni ai sensi dell art. 75 l.d.a.); - il diritto esclusivo degli artisti interpreti ed esecutori ex art. 80 l.d.a. di autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche, la riproduzione, la comunicazione, la diffusione, la messa a disposizione su richiesta, la distribuzione, il noleggio o il prestito (come disposto dall art. 85 l.d.a. per la durata di 50 anni dall esecuzione, recitazione o rappresentazione dell opera; se c è fissazione dell esecuzione entro il termine di 50 anni, i diritti durano 50 anni dalla prima pubblicazione o comunicazione al pubblico della fissazione); - il diritto a compenso del produttore fonografico (e degli artisti interpreti ed esecutori) ex artt bis l.d.a. per i c.d. utilizzi secondari, a scopo di lucro e non, dei fonogrammi, nel cinema, nella radio-telediffusione, nell esecuzione in pubblico (per la durata di 50 anni dalla fissazione del fonogramma su di un supporto); - il diritto esclusivo del produttore di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento (e degli artisti interpreti ed esecutori in relazione alle loro prestazioni artistiche) di autorizzare la riproduzione, la distribuzione, il noleggio, il prestito e la messa a disposizione del pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive ex art. 78 ter l.d.a. (per la durata di 50 anni dalla fissazione, o dalla prima pubblicazione o comunicazione al pubblico dell opera se avvenuta entro il termine di 50 anni). Per utilizzare legittimamente le opere quindi occorre ottenere il consenso, oltre che degli autori, dei soggetti sopra individuati (ad esempio: del produttore fonografico in relazione all utilizzazione dei fonogrammi). GLI ARTISTI INTERPRETI ED ESECUTORI Ai sensi del comma 1 dell art. 80 l.d.a., si considerano artisti interpreti ed esecutori: gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico. Sono altresì ricompresi in tale categoria ex art. 82 l.d.a.: 1) coloro che sostengono nell opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario; 2) i direttori d orchestra o del coro; 3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé e non di semplice accompagnamento. DIRITTI DELLA PERSONALITÀ DEGLI ARTISTI INTERPRETI ED ESECUTORI 11

12 Gli artt. 81 e 83 l.d.a. riconoscono tutela ai diritti della personalità degli artisti interpreti ed esecutori. Il primo articolo stabilisce che i soggetti in questione godono, senza limitazione di tempo, del diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa recare pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione. Inoltre, il secondo articolo dispone che tali soggetti hanno diritto che il loro nome venga menzionato nella diffusione o trasmissione della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e apposto sul disco fonografico, sulla pellicola cinematografica o altro supporto equivalente. COMMUNICATION LUNCH UPA 19 SETTEMBRE 2013 IL TRATTAMENTO CONTRATTUALE E CONTRIBUTIVO DELLE PRESTAZIONI DEGLI ARTISTI UTILIZZATI IN ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE IL TRATTAMENTO CONTRATTUALE E CONTRIBUTIVO DELLE PRESTAZIONI DEGLI ARTISTI UTILIZZATI IN ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DI PIERLUIGI DE PALMA ASPETTI ED IMPATTO DELLA CONTRIBUZIONE DOVUTA ALL INPS GESTIONE ENPALS, DI MASSIMO MONDADORI IL TRATTAMENTO CONTRATTUALE E CONTRIBUTIVO DELLE PRESTAZIONI DEGLI ARTISTI UTILIZZATI IN ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DI ENRICO MINGOIA UTILIZZAZIONI LIBERE Gli artt. da 65 a 71 decies l.d.a. prevedono alcune limitazioni all esercizio del diritto d autore e/o connesso. Le fattispecie di libera utilizzazione dell opera dell ingegno altrui (senza aver ottenuto cioè il consenso del titolare dei diritti per l utilizzazione della sua opera) si pongono come eccezionali ed appaiono di stretta interpretazione (App. Milano, ). Di seguito, in sintesi, il contenuto di alcune fra tali disposizioni: - art. 65 l.d.a.: gli articoli di attualità pubblicati nelle riviste o giornali o radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico nonché altri materiali analoghi possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali (anche radiotelevisivi) se la riproduzione o utilizzazione non è stata espressamente riservata e a condizione che vengano menzionati la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell autore (se riportato); la riproduzione o comunicazione al pubblico di opere protette in occasione di avvenimenti di attualità è ammessa per finalità di cronaca, a condizione che venga menzionata, ove possibile, la fonte e il nome dell autore. Si rammenta che secondo l art. 101, co. 2, l.d.a. è da ritenersi illecita la riproduzione 12

13 sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, effettuata a fine di lucro. In relazione a tali norme la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che: i) l art. 65 non legittima la citazione di alcuni passaggi di un articolo giornalistico in un annuncio pubblicitario a mezzo stampa (Trib. Roma, ); ii) l impresa che contemporaneamente all uscita di quotidiani e riviste di un editore ne ripubblica in proprie rassegne stampa gli articoli e le informazioni che specificamente interessano i propri clienti compie concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c. e ad un tempo illecito ex art. 101 l.d.a. e violazione del diritto d autore ex art. 65 l.d.a. sugli articoli per cui l editore si sia espressamente riservata la riproduzione (Trib. Milano, ord ); - art. 66 l.d.a.: i discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubblico, nonché gli estratti di conferenze aperte al pubblico, possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico - per scopi informativi nelle riviste o giornali (anche radiotelevisivi o telematici), a condizione che siano menzionati la fonte, il nome dell autore, la data e il luogo del discorso; - art. 67 l.d.a.: opere o brani di opere possono essere riprodotti senza aver ottenuto il consenso dell autore per finalità di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative, purché vengano indicati: la fonte e il nome dell autore (se possibile); - art. 68 l.d.a.: disciplina la riproduzione per uso personale di opere a stampa. Secondo tale articolo: a) è libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori fatta a mano o con mezzi non idonei a spaccio o diffusione pubblica dell opera; b) è libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche pubbliche o scolastiche, nei musei o archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi senza alcun vantaggio economico commerciale (anche indiretto); c) fermo restando il divieto di riprodurre spartiti e partiture musicali, è consentita nei limiti del 15% di ciascun volume, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere protette effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei centri di riproduzione devono corrispondere un compenso agli autori e agli editori delle opere. Analoga previsione sussiste per le biblioteche pubbliche. E vietato lo spaccio al pubblico delle copie di opere protette e ogni utilizzazione delle stesse in concorrenza con i diritti patrimoniali dell autore; - art. 68-bis l.d.a.: la disposizione in questione fa salva l applicazione della normativa sul commercio elettronico ed in particolare del d.lgs. n. 70/2003 e stabilisce che non rientra nel diritto esclusivo del titolare dei diritti d autore l attività di riproduzione transitoria incidentale non avente proprio valore economico; - art. 69 l.d.a.: la norma costituisce una deroga all art. 18 bis l.d.a. ed esclude dall esclusiva dell autore il prestito da parte di biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici per finalità di promozione culturale e di studio personale dei soggetti che prendano in prestito opere protette; la riproduzione in un unico esemplare dell opera è libera per i soggetti pubblici summenzionati ed anche per le cineteche pubbliche in assenza di un vantaggio economico o commerciale anche indiretto; - art. 70 l.d.a.: la norma detta al primo comma la regola per cui è libera l utilizzazione parziale (e mai quindi integrale : cfr. Cass , n. 412) di opere altrui per 13

14 scopi di critica, di discussione, di insegnamento o di ricerca scientifica. Una citazione, un riassunto o una riproduzione ex art. 70 l.d.a. devono essere accompagnati sempre dalla menzione del titolo dell opera, dei nomi dell autore, dell editore e del traduttore (se si tratti di traduzione), qualora tali indicazioni figurino sull opera riprodotta (art. 70, ult. co.). E inoltre consentita la pubblicazione gratuita (e mai quindi a scopo di lucro) su internet di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate per uso didattico o scientifico; - art. 71-ter l.d.a.: è libera la comunicazione o messa a disposizione a singoli individui di opere sui terminali situati nelle biblioteche, istituti di istruzione, musei ed archivi per finalità di ricerca o attività privata di studio; - art. 71-quater l.d.a.: è ammessa la riproduzione di opere radiotelevisive effettuata da ospedali pubblici e da istituti di prevenzione e pena per uso esclusivamente interno e dietro corresponsione di un equo compenso ai titolari dei diritti; - art. 71-nonies l.d.a.: le eccezioni e limitazioni summenzionate quando sono applicate ad opere messe a disposizione del pubblico su richiesta individuale non devono contrastare con lo sfruttamento normale delle dette opere né arrecare pregiudizio agli interessi dei titolari; - art. 71-decies l.d.a.: la norma dispone che le eccezioni e limitazioni di cui sopra si applichino anche ai diritti connessi. RIPRODUZIONE PRIVATA AD USO PERSONALE La riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto è consentita se è effettuata da una persona fisica per un uso esclusivamente personale, senza scopo di lucro o commerciale, e nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all art. 102-quater. La riproduzione non può essere effettuata da terzi. I titolari dei diritti devono consentire che il legittimo utilizzatore dell opera possa effettuare una copia privata (anche solo analogica) per uso personale, a condizione che ciò non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell opera e non arrechi pregiudizio ai titolari medesimi (art. 71-sexies l.d.a.). Gli autori e i produttori di fonogrammi nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti, interpreti ed esecutori e i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso (determinato con decreto ministeriale del ) per le riproduzioni private di fonogrammi e di videogrammi, che è corrisposto alla SIAE e poi ripartito - al netto delle spese - agli aventi diritto (artt. 71-septies; 71-octies l.d.a.). Il compenso per copia privata è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, allo scopo di trarne profitto, gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini e si applica a tutti gli apparecchi di registrazione e a tutti i supporti idonei alla registrazione di fonogrammi e di videogrammi. PROTEZIONE DEL TITOLO DELL OPERA 14

15 L art. 100 l.d.a. stabilisce che il titolo dell opera non può essere riprodotto su un altra opera quando manchi il consenso dell autore. Il divieto non sussiste per opere che siano di specie o carattere talmente differente da escludere ogni rischio di confusione per il pubblico. Infine, l ultimo comma della detta norma dispone che il titolo del giornale, delle riviste o di altri periodici non possano essere riprodotti in opere similari se non sono decorsi 2 anni dalla cessazione della pubblicazione del giornale. DIRITTO D AUTORE, DIRITTI CONNESSI E INTERNET Le norme e i principi sopra richiamati si applicano anche all utilizzazione di opere protette attraverso internet. Sulle peculiarità connesse a questo strumento di utilizzo si vedano: INCONTRO DI FORMAZIONE 24 OTTOBRE 2011 INTERNET: STRUMENTI LEGALI PER LO SVILUPPO DI NUOVE OPPORTUNITÀ TUTELA DEL DIRITTO D AUTORE IN INTERNET: NORMATIVA E CONTRATTI DI PAOLINA TESTA INTERNET. STRUMENTI LEGALI PER LO SVILUPPO DI NUOVE OPPORTUNITÀ DI GIANGIACOMO OLIVI INTERNET E GESTIONE COLLETTIVA DEI DIRITTI D AUTORE E DEI DIRITTI CONNESSI DI PIERLUIGI DE PALMA INCONTRO DI FORMAZIONE 21 NOVEMBRE 2012 PRIVACY, DIRITTO D AUTORE E BRAND REPUTATION/PROTECTION IN RETE: LE PROBLEMATICHE DELLE IMPRESE E LE PROPOSTE DI SOLUZIONE IL DIRITTO D AUTORE: LE PROBLEMATICHE DELLE IMPRESE E LE PROPOSTE DI SOLUZIONE DI GIANNI TOFANELLI I DIRITTI IN DIRETTA DI SILVIO MEAZZA LA TUTELA DEL DIRITTO D AUTORE E DEI DIRITTI CONNESSI 15

16 I) La tutela civile L utilizzo di opere protette senza il preventivo consenso del titolare del diritto può comportare le seguenti conseguenze: - inibitoria d uso, anche in via cautelare ed urgente (art. 156 l.d.a.), con fissazione di penali; - risarcimento del danno, comprendente sia la perdita subita dal titolare del diritto (c.d. danno emergente) sia il mancato guadagno (c.d. lucro cessante), che può essere liquidato giudizialmente anche in via equitativa; il lucro cessante, in particolare, può essere liquidato giudizialmente anche tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto ovvero, in via forfettaria, almeno nella misura che l autore avrebbe percepito a titolo di compenso qualora l utilizzatore avesse richiesto l autorizzazione per l utilizzo del diritto (criterio noto come prezzo del mancato consenso); sono altresì risarcibili eventuali danni non patrimoniali ai sensi dell art cod. civ. (art. 158 l.d.a.); - distruzione degli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonché degli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione, ovvero rimozione dello stato di fatto da cui risulta la violazione. Gli articoli da 156 a 167 l.d.a. descrivono le azioni a tutela dei diritti di utilizzazione economica (che possono essere parzialmente applicate anche ai giudizi relativi al diritto morale), mentre gli artt. da 168 a 170 l.d.a. riguardano la difesa dei diritti morali davanti al giudice civile. Le azioni civili esperibili in via giudiziaria possono avere ad oggetto, fra l altro: i) l accertamento della titolarità del diritto (art. 156); ii) l inibitoria dell attività illegittima che viola il diritto (art. 156); iii) l esibizione di documenti (art. 156-bis); iv) l acquisizione di informazioni sull origine e sulle reti di distribuzione nonché sulle quantità prodotte e sul prezzo dei prodotti plagiari (art. 156-ter); v) la rimozione e la distruzione delle opere plagiarie e degli apparecchi di riproduzione (artt. 158, 159 e 160); e vii) il risarcimento del danno (art. 158). Le azioni cautelari: gli artt. 161, 162 e 163 l.d.a. prevedono alcuni provvedimenti di natura cautelare volti ad assicurare le prove dell avvenuta violazione. Tali azioni sono: i) descrizione; ii) accertamento; iii) perizia; iv) sequestro; v) procedimenti di istruzione preventiva; e vi) inibitoria. Per quanto riguarda i diritti morali, l art. 168 l.d.a. dispone che le azioni e le misure cautelari previste negli art. 156 e ss. sono applicabili anche ad essi qualora lo consenta la natura del diritto morale e salva l applicazione di alcune norme particolari, contenute nei successivi artt. 169 e

17 Legittimazione attiva: legittimato alle azioni a tutela dei diritti d autore è l autore o i suoi aventi causa (artt. 6, 8 e 167, co. 1, lett. b), l.d.a.). Nel caso di un opera creata con il contributo inscindibile di più persone, sono legittimati attivi tutti i coautori (art. 10 l.d.a.). Se l autore ha ceduto il diritto di utilizzazione oggetto di violazione, può sempre intervenire nel giudizio promosso dal cessionario, a tutela dei suoi interessi (art. 165 l.d.a.). Legittimato ad agire è anche il possessore dei diritti di utilizzazione (art. 167, co. 1, lett. a), l.d.a.). Un particolare tipo di legittimazione è inoltre attribuito alla SIAE nei termini e condizioni di cui all art. 164 l.d.a. Le controversie civilistiche in materia di diritto d autore sono assegnate alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di impresa dei tribunali e delle corti d appello individuati ex d.lgs. n. 168/2003 e s.m. II) La tutela penale e amministrativa Gli illeciti penali e amministrativi relativi alla violazione dei diritti d autore sono disciplinati dagli artt. da 171 l.d.a. a 174-quinquies l.d.a. La gran parte delle violazioni del diritto d autore che rilevano ai fini civilistici sono altresì presidiate da sanzione penale. Di seguito gli illeciti penali disciplinati dalla l.d.a.: - art. 171 l.d.a.: sono punite con la multa da euro 51 ad euro le seguenti condotte commesse senza averne diritto e a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: i) riproduzione, trascrizione, recita in pubblico, diffusione, vendita o messa in commercio dell opera altrui o rivelazione del contenuto di essa prima della pubblicazione, o introduzione e messa in circolazione nello Stato di esemplari prodotti all estero; ii) messa a disposizione del pubblico dell opera protetta attraverso un sistema di reti telematiche o mediante connessioni di qualsiasi genere. In questo caso è ammesso il pagamento in misura ridotta, prima dell apertura del dibattimento o prima dell emissione del decreto penale di condanna, con estinzione del reato; iii) rappresentazione, esecuzione o recita in pubblico o diffusione, con o senza variazioni o aggiunte, di un opera altrui (incluse: la proiezione pubblica dell opera cinematografica, l esecuzione pubblica di composizioni musicali e la radiodiffusione mediante altoparlante); iv) commissione degli illeciti summenzionati mediante elaborazione di un opera altrui; v) ritrasmissione su filo o per radio o registrazione in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi delle trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercio dei dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. Circostanze aggravanti: la pena è della reclusione sino ad un anno o della multa non inferiore ad euro 516 se i reati predetti sono commessi su un opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell opera che comporti 17

18 un offesa all onore o alla reputazione dell autore; - art. 171-bis, commi 1 e 2, l.d.a.: il primo comma dell articolo in questione prevede che è punita con la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro ad euro : l abusiva duplicazione di programmi per elaboratore nonché l importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o locazione (con finalità di profitto) di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE. La stessa pena si applica anche nel caso di rimozione arbitraria o elusione di dispositivi applicati a protezione di programmi per elaboratore. Il secondo comma dell articolo in questione prevede che è soggetta alle stesse pene suindicate: la riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, la distribuzione, comunicazione o presentazione pubblica ovvero l estrazione o reimpiego del contenuto, la vendita o locazione (con finalità di profitto) di una banca dati. E altresì prevista la circostanza aggravante (in relazione a fatti di rilevante gravità) della pena non inferiore nel minimo a 2 anni di reclusione e ad euro di multa. - art. 171-ter l.d.a.: è punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni nonché con la multa da euro ad euro (nel caso di uso non personale e sussistendo la finalità di lucro), fra l altro: l abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione e/o messa in commercio di opere dell ingegno. Circostanze aggravanti (reclusione da 1 a 4 anni e multa da euro ad euro ) con riguardo ad illeciti commessi: a) in relazione a oltre 50 copie o esemplari di opere protette; b) tramite reti telematiche o connessioni di qualsiasi genere; c) nell esercizio di un attività imprenditoriale. E prevista una riduzione della pena se il fatto è di particolare tenuità. La condanna per uno dei reati previsti dalla norma in questione comporta, fra l altro, la pubblicazione della sentenza e la sospensione per 1 anno della concessione o autorizzazione alla diffusione radiotelevisiva; - art. 171-quater l.d.a.: sono puniti con l arresto sino ad 1 anno o con l ammenda da euro 516 ad euro il noleggio abusivo o l abusiva fissazione su supporto delle prestazioni artistiche di cui all art. 80 l.d.a.; - art. 171-quinquies l.d.a.: la norma equipara la vendita con patto di riscatto o sotto condizione risolutiva al noleggio; - art. 171-sexies l.d.a.: è prevista la distruzione del materiale sequestrato e la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli artt. 171-bis, 171-ter, 171-quater, nonché dei supporti; - art. 171-septies l.d.a.: la pena di cui all art. 171-ter l.d.a. si applica anche nei casi di omissione della comunicazione alla SIAE dei dati necessari per identificare i supporti (non soggetti a contrassegno di cui all art. 181-bis) da parte dei produttori o importatori dei medesimi supporti; - art. 171-octies l.d.a.: è punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro ad euro l abusiva decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (circostanza aggravante per le ipotesi più gravi: pena non inferiore a 2 anni di reclusione e ad euro di multa); - art. 171-nonies l.d.a.: attenuanti: è prevista una diminuzione delle pene per colui che 18

19 denuncia spontaneamente o permette di individuare il promotore o organizzatore dell attività illecita oppure di sequestrare notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici e di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati; - art. 173 l.d.a.: le sanzioni previste negli articoli summenzionati si applicano quando il fatto non costituisce un reato più grave disciplinato dal codice penale o da altre leggi; - art. 174 l.d.a.: nei giudizi penali riguardanti le fattispecie disciplinate dalla legge sul diritto d autore la persona offesa che si costituisce parte civile può chiedere l applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni ex artt. 159 e 160 l.d.a., sopra ricordati. Di seguito l elenco degli illeciti amministrativi disciplinati dalla l.d.a.: - art. 174-bis l.d.a.: ferme restando le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste dalla sezione Difese e sanzioni penali è punita altresì con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore ad euro 103. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione pecuniaria che va da euro 103 ad euro La sanzione amministrativa si applica per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto; - art. 174-ter l.d.a.: per gli utilizzatori o acquirenti di prodotti non conformi alle prescrizioni della legge sul diritto d autore, a condizione che non siano concorrenti nei reati, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 nonché le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un quotidiano nazionale. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni e delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione pecuniaria è aumentata sino ad euro ed è prevista la confisca degli strumenti e del materiale, la pubblicazione del provvedimento su due o più quotidiani nazionali o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e in caso di esercizio di attività imprenditoriale la revoca della concessione o dell autorizzazione alla diffusione radiotelevisiva o dell autorizzazione per l esercizio dell attività produttiva o commerciale; - art. 171, ultimo comma, l.d.a.: per la violazione dell art. 68 l.d.a. è prevista la sanzione amministrativa della sospensione dell attività da sei mesi ad un anno nonché la sanzione pecuniaria da euro a euro 5.164; - art. 172 l.d.a.: depenalizzazione: le condotte colpose di cui all art. 171 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria sino ad euro 1.032; - art. 163, ultimo comma, l.d.a.: per l utilizzazione di fonogrammi che, ai sensi dell art. 74, arrecano pregiudizio al produttore fonografico è prevista, oltre l interdizione definitiva dal loro utilizzo, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 260 ad un massimo di euro IL REGOLAMENTO AGCOM IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO 19

20 D AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA L Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato il 12 dicembre 2013, con delibera n. 680/13/Cons, il regolamento per la tutela del diritto d autore sulle reti di comunicazione elettronica, che entrerà in vigore dal 31 marzo Il procedimento disciplinato dal regolamento predetto può essere attivato dal titolare dei diritti d autore quando ritenga che un opera digitale (ossia: un opera di carattere sonoro, audiovisivo, ecc. tutelata dalla l.d.a. e diffusa su reti di comunicazione elettronica) sia stata resa disponibile su una pagina internet in violazione dei propri diritti, presentando all Agcom apposita istanza, come da modulo pubblicato sul sito web dell Autorità predetta. I provider, gli uploader e i gestori della pagina e del sito internet possono far concludere la procedura attraverso l adeguamento spontaneo e presentare controdeduzioni. L eventuale instaurazione di un procedimento davanti all autorità giudiziaria ordinaria rende improcedibile o (se già instaurato) sospende il procedimento disciplinato dal regolamento. Qualora ritenga sussistente la violazione, l Autorità disporrà che i prestatori di servizi impediscano la violazione o vi pongano fine. In caso di violazioni massive, in luogo della rimozione selettiva dei contenuti illeciti, può essere disposta, con termini ridotti rispetto a quelli normalmente previsti, la disabilitazione dell accesso alle opere digitali presenti sul sito. Analogo procedimento è previsto, sempre su istanza del titolare dei diritti d autore, nel caso di diffusione di un programma inserito in un palinsesto o in un catalogo. I provvedimenti dell Agcom emanati sulla base del regolamento predetto potranno essere impugnati davanti al TAR del Lazio. Le Collecting Societies Di seguito accenneremo brevemente ai principali enti di intermediazione dei diritti d autore o connessi che operano in Italia. COMMUNICATION LUNCH UPA 8 MARZO 2012 APPROFONDIMENTI SUL DIRITTO D'AUTORE LA LICENZA MULTIMEDIA SERVICE PROVIDER (MSP) DI STEFANIA ERCOLANI INCONTRO DI FORMAZIONE 24 OTTOBRE 2011 INTERNET: STRUMENTI LEGALI PER LO SVILUPPO DI NUOVE OPPORTUNITÀ INTERNET E GESTIONE COLLETTIVA DEI DIRITTI D AUTORE E DEI DIRITTI CONNESSI DI PIERLUIGI DE PALMA 20

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