Anno 2014 N. RF238. La Nuova Redazione Fiscale UNICO/IRAP - PRESENTAZIONE IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE
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1 Anno 2014 N. RF238 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 7 OGGETTO RIFERIMENTI CIRCOLARE DEL 16/09/2014 UNICO/IRAP - IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE ART. 2 C. 5 DL 16/2012; ART. 182 TUIR; ARTT. 5 E 5-BIS DPR 322/98; CM 48/2002 E N. 28/2006; RM 66/2010 E 41/2012 Sintesi: si riepilogano le modalità ed i termini di presentazione dei modelli Unico ed Irap 2014 nei casi di liquidazione e trasformazione societaria nonché di cessazione di una società di persone. IN CASO DI LIQUIDAZIONE L art. 5 c.1 DPR 322/98 (come mod. dal DL 16/2012) prevede che in presenza di liquidazione di soggetti IRES, società di persone, studi associati ed imprese individuali le dichiarazioni dei redditi/irap del periodo ante liquidazione siano presentate, esclusivamente in via telematica: SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE DITTE INDIVIDUALI entro l ultimo giorno del 9 mese successivo alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento (anziché la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione); in generale, i suddetti 9 mesi decorrono : dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano una delle cause di scioglimento dalla data di iscrizione della delibera assembleare, nel caso di scioglimento conseguente a decisione dei soci entro l'ultimo giorno del 9 mese successivo alla data indicata nella dichiarazione di cui all'art. 35 del DPR 633/72 (ovvero il modello AA9/11) Art. 5, c. 1 del DPR 322/98: il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, presenta la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile, ovvero per le imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica. Lo stesso liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione entro nove mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale, se prescritto, in via telematica. LIQUIDAZIONE CHE SI PROTRAE PER PIÙ PERIODI D IMPOSTA Nel caso in cui la liquidazione si protrae per più periodi d imposta, il liquidatore deve procedere con ulteriori dichiarazioni, così come previsto dalla norma. Art. 5, c. 3 del DPR 322/98: se la liquidazione si prolunga oltre il in corso alla data indicata nel comma 1 sono presentate, nei termini stabiliti dall articolo 2, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo. Pertanto, si possono verificare le seguenti 2 situazioni:
2 Redazione Fiscale Info Fisco 238/2014 Pag. 2 / 7 1 LIQUIDAZIONE ENTRO 5 ESERCIZI (3 PER SNC,SAS E DITTE INDIVIDUALI) se la liquidazione si protrae oltre il, ma per meno di 5 esercizi, incluso quello di apertura (3 esercizi per snc,sas e ditte individuali): l intera procedura è considerata quale unico periodo d'imposta i redditi dei periodi intermedi sono considerati provvisori e la società provvede all'eventuale conguaglio sulla base del bilancio finale In tal caso, secondo l Agenzia (RM 66/2010), è necessario presentare: una dichiarazione relativa alla frazione di periodo compresa tra l inizio del e la data di messa in liquidazione (ora data di iscrizione della liquidazione al Registro Imprese) le dichiarazioni relative ai periodi intermedi (liquidazione in corso) una dichiarazione relativa all intero periodo di liquidazione, redatta sul bilancio finale, nell esercizio in cui la liquidazione si conclude. Liquidazione chiusa entro l esercizio: l Agenzia ritiene che il periodo compreso tra l inizio dell esercizio e la data di chiusura della liquidazione non costituisca un autonomo «periodo d imposta successivo» rispetto al quale il liquidatore deve presentare la dichiarazione dei redditi, liquidando provvisoriamente l imposta sul risultato del periodo. (RM 66/2010) Pertanto, la determinazione provvisoria del reddito per i periodi in cui la liquidazione è in corso, va riferita ai soli esercizi provvisori conclusi, antecedenti quello nel corso del quale la liquidazione ha termine, con la conseguenza che: il reddito prodotto nel periodo antecedente la chiusura della liquidazione è assorbito dal risultato che emerge dal bilancio finale di liquidazione l imposta va liquidata in base al risultato finale,tenuto conto delle eventuali poste di conguaglio. 2 LIQUIDAZIONE OLTRE 5 ESERCIZI (3 PER SNC,SAS E DITTE INDIVIDUALI) se la liquidazione si protrae oltre 5 esercizi, incluso quello di apertura (3 esercizi per snc, sas e ditte individuali): i redditi provvisori relativi agli esercizi intermedi divengono definitivi ai fini Irpef, i redditi compresi nelle somme percepite o nei beni ricevuti dai soci concorrono a formare il reddito per i periodi di competenza. IVA e IRAP: ciascun successivo all iscrizione della liquidazione al Registro delle Imprese è considerato un autonomo periodo da liquidare e dichiarare in via definitiva. REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE Secondo quanto disposto dall art. 5 c. 3-bis DPR 322/98: quando gli effetti della revoca della liquidazione (anche ai sensi dell art ter del c.c.) si producono prima del termine di presentazione della dichiarazione, il liquidatore (o, in mancanza, il rappresentante legale) non è tenuto a presentare la dichiarazione relativa al periodo ante e post liquidazione restano fermi gli effetti delle dichiarazioni già presentate prima della revoca, ad eccezione dell ipotesi in cui la stessa abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del in cui si verifica l inizio della liquidazione.
3 Redazione Fiscale Info Fisco 238/2014 Pag. 3 / 7 IN CASO DI TRASFORMAZIONE SOCIETARIA Nel caso di un operazione di trasformazione societaria (art. 5-bis, c.1, DPR 322/98), se la nuova società risultante dalla trasformazione è soggetta ad imposte determinate con modalità diverse dalla precedente (es. srl che si trasforma in snc o viceversa) si verifica l interruzione del periodo d imposta alla data di effetto della trasformazione (ovvero, alla data di iscrizione della delibera di trasformazione al Registro delle Imprese). Le conseguenti 2 frazioni di esercizio (ante/post trasformazione) costituiscono un autonomo ai fini delle imposte sui redditi e dell IRAP. PERIODO Ante trasformazione Data trasformazione - 31/12 TERMINI entro la fine del 9 mese dalla data di effetto della trasformazione entro la fine del 9 mese dalla chiusura dell esercizio e quindi nei termini ordinari (entro il 30/09). TRASFORMAZIONE/LIQUIDAZIONE - TERMINI DI VERSAMENTO Per quanto riguarda i termini di versamento delle suddette operazioni straordinarie non vi sono regole specifiche; a tal fine è quindi applicabile la disciplina prevista dall art. 17, DPR 435/01. Pertanto, ai fini delle imposte, i termini di versamento risultano così differenziati: SOGGETTI PERSONE FISICHE, SNC, SAS SOGGETTI IRES TERMINI DI VERSAMENTO entro il 16/6 dell anno in cui è presentata la dichiarazione entro il 16 del 6 mese successivo a quello di chiusura del entro il 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, qualora l approvazione avvenga entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell esercizio DIFFERIMENTO: è possibile posticipare il versamento ai 30 giorni successivi applicando agli importi dovuti a maggiorazione dello 0,40%. Inoltre, risultano applicabili: le regole indicate per i versamenti delle società di persone (periodo ante trasformazione o liquidazione) in caso di: trasformazione di società di persone in società di capitali liquidazione di società di persone le regole indicate per i versamenti delle società di capitali (periodo ante trasformazione o liquidazione) in caso di: trasformazione di società di capitali in società di persone; liquidazione di società di capitali.
4 Redazione Fiscale Info Fisco 238/2014 Pag. 4 / 7 TRASFORMAZIONE/LIQUIDAZIONE: MODELLI DA UTILIZZARE L obbligo di presentare la dichiarazione per un periodo infrannuale riguarda esclusivamente le imposte sui redditi e l IRAP. Nota: si rammenta che la dichiarazione IVA ed i modelli 770 vanno presentati: - con riferimento all intero anno solare - nei termini ordinari utilizzando i nuovi modelli approvati dalle Entrate ESERCIZIO NON SOLARE: in tal caso: soggetti IRES: utilizzano il modello approvato per l anno precedente Snc, sas e soggetti equiparati: utilizzano il nuovo modello approvato dalle Entrate, qualora disponibile (se non disponibile, utilizzano il modello approvato per l anno precedente) A tal fine, si osserva che: SNC, SAS TRASFORMATE O LIQUIDATE NEL 2013 SOGGETTI IRES NEL CORSO DEL 2013 per la frazione di periodo ante trasformazione/liquidazione vanno utilizzati i modelli Unico SP/IRAP 2014; in caso di indisponibilità, vanno utilizzati i vecchi modelli (Unico/IRAP 2013) per la frazione di periodo successiva alla trasformazione/liquidazione vanno utilizzati i modelli Unico SP/IRAP 2014 Trasformazione o liquidazione Chiusura liquidazione iniziata nello stesso periodo d imposta Chiusura liquidazione iniziata in periodi d imposta precedenti per il periodo ante trasformazione/liquidazione vanno utilizzati i modelli Unico SC/IRAP 2013 per la dichiarazione dei redditi redatta in base al bilancio finale di liquidazione, vanno utilizzati: Unico SC/IRAP 2013, se la liquidazione è chiusa prima del 31/12/2013 Unico SC/IRAP 2014, se la liquidazione è chiusa il 31/12/2013 va utilizzato il modello: Unico SC 2013 per la dichiarazione dei redditi redatta in base al bilancio finale di liquidazione e relativa all intero periodo di liquidazione (da messa in liquidazione a chiusura) Irap per il 2013 Se la liquidazione è chiusa il 31/12/2013 vanno utilizzati i nuovi modelli (Unico/IRAP 2014) INTEGRATIVA A FAVORE Secondo quanto disposto dall art. 2, c. 8-bis del DPR 322/98, i contribuenti possono integrare le dichiarazioni dei redditi/irap per correggere eventuali errori/omissioni. Sul punto, nella RM 41/2012, l Agenzia ha chiarito che l integrativa a favore va presentata: entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione relativa al successivo unitariamente considerato indipendentemente da un evento straordinario, quale ad es. la liquidazione in corso d anno.
5 Redazione Fiscale Info Fisco 238/2014 Pag. 5 / 7 Nota: l integrativa a favore va, dunque, presentata nei termini ordinari e non con riferimento ai termini di presentazione delle dichiarazioni previste per i 2 periodi d imposta (ante e post liquidazione). ESEMPLIFICAZIONI Si riportano di seguito alcuni esempi di liquidazione/trasformazione societaria. La Rossi srl ha deliberato la messa in liquidazione con effetto a partire dal 20/09/2013; in tal caso, gli adempimenti da effettuare sono di seguito indicati: Per il Periodo 1/1 19/09/2013 (periodo ante- liquidazione) VERSAMENTO entro il 17/03/2014 (*) 16 del 6 mese da chiusura del entro il 30/06/2014 fine 9 mese da chiusura Esempio1 MODELLI DA UTILIZZARE UNICO SC 2013 e IRAP 2013 Per il Periodo 20/09/ /12/2013 (periodo post- liquidazione) VERSAMENTO entro il 16/06/2014(*) 16 del 6 mese da chiusura del entro il 30/09/2014 fine 9 mese da chiusura MODELLI DA UTILIZZARE UNICO SC 2014 e IRAP 2014 (*) I termini di versamento sono differibili al 30 giorno successivo con maggiorazione 0,40%. Si rammenta, inoltre, che la dichiarazione IVA va presentata, con riferimento all intero 2013, nei termini ordinari utilizzando il modello Iva La Alfa sas ha deliberato la trasformazione in Srl con effetto dal 30/08/2013; in tal caso, gli adempimenti da effettuare sono di seguito indicati: Per il Periodo 1/1 29/08/2013 (periodo ante- liquidazione) VERSAMENTO entro il 16/06/2014 (*) 16/06 anno di presentazione entro il 31/05/2014 della dichiarazione fine del 9 mese dalla data di trasformazione Esempio2 MODELLI DA UTILIZZARE UNICO SP 2014 e modello IRAP 2014 (se disponibili) Per il Periodo 30/08/ /12/2013 (periodo post- liquidazione) VERSAMENTO entro il 16/06/2014(*) 16 del 6 mese da chiusura del entro il 30/09/2014 fine 9 mese da chiusura del periodo d imposta MODELLI DA UTILIZZARE UNICO SC 2014 e IRAP 2014 (*) I termini di versamento sono differibili al 30 giorno successivo con maggiorazione 0,40%. Si rammenta, inoltre, che la dichiarazione IVA va presentata, con riferimento all intero 2013, nei termini ordinari utilizzando il modello Iva 2014.
6 Redazione Fiscale Info Fisco 238/2014 Pag. 6 / 7 La Velia Srl ha deliberato la messa in liquidazione nel corso del 2011 e proceduto alla chiusura della stessa con effetto dal 30/11/2013; in tal caso, gli adempimenti da effettuare sono di seguito indicati: IRES - intero periodo della di liquidazione 12/11/ /11/2013 VERSAMENTO entro il 16/05/2014(*) 16 del 6 mese da chiusura del entro il 01/09/2014 fine 9 mese da chiusura del Esempio3 MODELLI DA UTILIZZARE UNICO SC 2014 IRAP ultimo periodo di liquidazione 01/01/ /11/2013 VERSAMENTO entro il 16/05/2014(*) 16 del 6 mese da chiusura del entro il 01/09/2014 fine 9 mese da chiusura del MODELLI DA UTILIZZARE IRAP 2013 (*) I termini di versamento sono differibili al 30 giorno successivo con maggiorazione 0,40%. Si rammenta, inoltre, che la dichiarazione IVA va presentata, con riferimento all intero 2013, nei termini ordinari utilizzando il modello Iva SOCIETÀ DI PERSONE: IN CASO DI CESSAZIONE ATTIVITÀ Alle società di persone che cessano l attività senza liquidazione, si applicano le disposizioni di cui all art. 2 del DPR 322/98 secondo cui: Art. 2, DPR 322/98: le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all art. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la dichiarazione entro il 30 settembre dell anno successivo a quello di chiusura del. Pertanto, in caso di società di persone cessata nel 2013: la dichiarazione dei redditi va presentata entro il 30/09/2014, ossia entro lo stesso termine previsto per le società di persone in attività che chiudono l esercizio al 31/12/2013. i contribuenti con esercizio non coincidente con l anno solare: non possono presentare la dichiarazione unificata devono utilizzare il nuovo modello approvato Nota: il legislatore limita ai soli soggetti IRES, con periodo non solare, l utilizzo del modello approvato per l anno precedente; pertanto, le società di persone cessate nel 2013, il cui esercizio si chiude prima del 31/12/2013, utilizzeranno Unico SP2014 analogamente alle società con periodo solare. (CM 28/06) IRAP Analogamente ad Unico, le società di persone presentano il modello IRAP entro il 30/09 dell anno successivo a quello di chiusura del. ESERCIZIO NON SOLARE: i contribuenti (diversi dai soggetti IRES) sono tenuti a presentare, entro il 30/09/2014, la dichiarazione IRAP utilizzando il nuovo modello approvato dalla Entrate (IRAP 2014)
7 Redazione Fiscale Info Fisco 238/2014 Pag. 7 / 7 IVA La dichiarazione IVA relativa al 2013 va presentata: entro il 30/09/2014 in forma obbligatoriamente autonoma utilizzando il modello IVA Nota: qualora la cessazione della società abbia effetto dal 31/12/2013 la dichiarazione IVA può essere presentata: - anche in forma unificata con UNICO SP2014 ( solare) - purché l adempimento non sia stato già effettuato in febbraio 2014 ovvero risulti a credito. La Rossi e Bianchi snc viene sciolta senza formale liquidazione il 30/11/2013; in tal caso, gli adempimenti da effettuare sono di seguito indicati: REDDITI PERIODO 01/01/ /11/2013 entro il 30/09/2014 MODELLI DA UTILIZZARE Unico SP 2014 Esempio4 IRAP PERIODO 01/01/ /11/2013 entro il 30/09/2014 MODELLI DA UTILIZZARE IRAP 2014 VERSAMENTO SALDO IRAP entro il 16/06/2014 (ovvero al 16/07 maggiorato del 0,40%) IVA PERIODO 01/01/ /11/2013 entro il 30/09/2014 MODELLI DA UTILIZZARE IVA 2014 ( in via autonoma)
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