Rapporti di collaborazione Associati in partecipazione Lavoro accessorio La flessibilità in azienda attraverso il mutamento delle mansioni

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2 I CONTRATTI PRINCIPALMENTE COLPITI DALLO SCHEMA DI D.LGS. SUL TESTO ORGANICO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI: SCENARI FUTURI E STRUMENTI RISOLUTIVI Rapporti di collaborazione Associati in partecipazione Lavoro accessorio La flessibilità in azienda attraverso il mutamento delle mansioni Ultimo aggiornamento 16 Marzo

3 LEGGE 183/2014 LEGGE DELEGA Sulla G.U. n. 290 del 15/12/2014 è stata pubblicata la legge n. 183 del 10/12/2014, contenente la delega al Governo per l emanazione di uno o più decreti legislativi in materia di riforma del mercato del lavoro. La legge delega è entrata in vigore il 16/12/2014 ed è composta da un unico articolo suddiviso in 15 commi. In particolare, la revisione normativa interesserà le seguenti discipline: 1. ammortizzatori sociali 2. servizi per il lavoro e politiche attive 3. adempimenti amministrativi inerenti alla costituzione ed alla gestione dei rapporti di lavoro 4. tipologie contrattuali e attività ispettiva 5. maternità Ultimo aggiornamento 12 Aprile

4 LEGGE 183/2014 LEGGE DELEGA 1. ammortizzatori sociali Decreto legislativo su indennità di disoccupazione D.Lgs. n. 22 del 4/3/2015 G.U. n. 54 del 6/3/2015 in vigore dal 7/3/ servizi per il lavoro e politiche attive 3. adempimenti amministrativi inerenti alla costituzione ed alla gestione dei rapporti di lavoro 4. tipologie contrattuali e attività ispettiva: (a. Decreto legislativo su contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti D.Lgs.n. 23 del 4/3/2015 G.U. n. 54 del 6/3/2015 in vigore dal 7/3/2015; b. Decreto legislativo su tipologie contrattuali e disciplina delle mansioni Atto Governo n. 158 presentato alle Camere il 10/4 Parere favorevole il 13/5) 5. maternità (Decreto legislativo Atto Governo n. 157 presentato alle Ultimo aggiornamento 12 Aprile Camere il 8/4 Parere favorevole il 13/5)

5 CO.CO.PRO. Ultimo aggiornamento 16 Marzo

6 CO.CO.PRO. L attuale quadro normativo di riferimento delle co.co.pro. è contenuto negli articoli da 61 a 69-bis del D.Lgs. n. 276/2003. In particolare, l articolo 61 ne definisce il campo di applicazione, comprendente tutti quei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, che siano riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Ultimo aggiornamento 16 Marzo

7 CO.CO.PRO. / IL PROGETTO Il requisito della presenza del progetto rappresenta indubbiamente l'elemento qualificatorio essenziale della fattispecie contrattuale Il progetto consiste in un'attività produttiva identificata e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale, inteso quest ultimo come modificazione della realtà materiale (dunque, obiettivamente verificabile) che il collaboratore si impegna a realizzare in un determinato arco temporale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare n. 29/2012). Ad esempio, può essere considerato ammissibile un progetto che preveda lo sviluppo di uno specifico software e non l attività ordinariamente necessaria ai fini della sua gestione; ovvero, l'ideazione di una specifica scenografia per la rappresentazione di uno spettacolo teatrale e non invece un mero allestimento del palco. Ultimo aggiornamento 16 Marzo

8 CO.CO.PRO. / IL PROGETTO Il progetto può essere connesso all'attività principale od accessoria dell'impresa, avendo cioè ad oggetto attività rientranti nel normale ciclo produttivo dell impresa e, quindi, non necessariamente caratterizzato dalla straordinarietà od occasionalità. Ma lo stesso non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, nel senso che l attività lavorativa non deve essere coincidente totalmente con il core business aziendale (Ministero del lavoro e della previdenza sociale, circolare n. 4 del 29 gennaio 2008). Essa, in sostanza, deve consistere in un tipo di attività che si affianca all attività principale senza confondersi con essa" (Tribunale di Milano, sentenza 18 luglio 2011), con autonomia di contenuti ed obiettivi. Ultimo aggiornamento 16 Marzo

9 CO.CO.PRO. / IL PROGETTO Ad esempio, nell'ambito di una azienda di software, la creazione di un programma informatico avente particolari caratteristiche, ovvero, nell'ambito di una attività di rilevazione dati per finalità statistiche, la raccolta degli stessi finalizzata alla realizzazione uno specifico obiettivo di ricerca. Ultimo aggiornamento 16 Marzo

10 CO.CO.PRO. La prestazione lavorativa non deve risolversi in compiti meramente esecutivi e ripetitivi. Non deve trattarsi, cioè, di prestazioni aventi un contenuto: elementare o di routine, tale da non richiedere specifiche indicazioni di carattere operativo; ripetitivo, per cui non è necessaria alcuna indicazione da parte del committente; esecutivo, nel senso di attività caratterizzata dalla mera esecuzione quanto impartito, anche di volta in volta, dal committente, senza alcun margine di autonomia, anche operativa, da parte del collaboratore. Ultimo aggiornamento 16 Marzo

11 CO.CO.PRO. / IL PROGETTO Al riguardo, peraltro, rileva il ruolo della contrattazione collettiva, alla quale risulta normativamente assegnata la possibilità di delineare l'ambito delle attività di natura meramente esecutiva o ripetitiva, e dunque non consentite. Ultimo aggiornamento 16 Marzo

12 CO.CO.PRO. / IL PROGETTO Si segnala, ancorché a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sulla base delle indicazioni della prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione, un elencazione di figure professionali che, per le modalità concrete di esecuzione, vanno considerate difficilmente inquadrabili nella tipologia contrattuale in esame (Ministero del lavoro, circolare n. 4 del 29 gennaio 2008 e circolare n. 29 dell 11 dicembre 2012): addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici; addetti alle agenzie ippiche; addetti alle pulizie; autisti e autotrasportatori; baristi e camerieri; commessi e addetti alle vendite; custodi e portieri; Ultimo aggiornamento 16 Marzo

13 CO.CO.PRO. / IL PROGETTO estetiste e parrucchieri; facchini; istruttori di autoscuola; letturisti di contatori; magazzinieri; manutentori; muratori e qualifiche operaie dell'edilizia; piloti e assistenti di volo; prestatori di manodopera nel settore agricolo; addetti alle attività di segreteria e terminalisti; addetti alla somministrazione di cibi o bevande; prestazioni rese nell ambito di call center per servizi cd. in bound. Ultimo aggiornamento 16 Marzo

14 CO.CO.PRO. / AUTONOMIA E COORDINAMENTO Nell'ambito del progetto, la definizione dei tempi di lavoro e delle relative modalità di esecuzione deve essere rimessa al collaboratore. Ciò perché l'interesse del creditore è relativo al perfezionamento del risultato convenuto e non, come avviene nel lavoro subordinato, alla disponibilità di una prestazione di lavoro eterodiretta. Pur tuttavia, il collaboratore a progetto può operare all'interno del ciclo produttivo del committente e, perciò, deve necessariamente coordinare la propria prestazione con le esigenze dell'organizzazione del committente. Il coordinamento può essere riferito sia ai tempi di lavoro che alle modalità di esecuzione del progetto, ferma restando, ovviamente, l'impossibilità del committente di richiedere una prestazione o un'attività esulante dal progetto originariamente convenuto. Ultimo aggiornamento 16 Marzo

15 CO.CO.PRO. / DURATA Le collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto hanno una durata determinata o determinabile, in funzione della durata e delle caratteristiche del progetto. Un analogo progetto può essere oggetto di successivi contratti di lavoro con lo stesso collaboratore; a maggior ragione, quest ultimo può essere impiegato successivamente anche per diversi progetti aventi contenuto del tutto diverso. Ultimo aggiornamento 16 Marzo

16 CO.CO.PRO. / DURATA In tema di risoluzione del contratto, lo stesso si risolve al momento della realizzazione del progetto che ne costituisce l'oggetto, indipendentemente dal termine apposto al contratto In ogni caso, le parti possono recedere prima della scadenza del termine o del raggiungimento del risultato finale, per giusta causa o altre motivazioni stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale (Ministero del lavoro e della previdenza sociale, circolare n. 4 del 29 gennaio 2008). Il committente, altresì, può recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. Ultimo aggiornamento 16 Marzo

17 CO.CO.PRO. / CORRISPETTIVO Il corrispettivo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati dai contratti collettivi sottoscritti dalle Parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano In sostanza, il compenso minimo del collaboratore a progetto va individuato dalla contrattazione collettiva, sulla falsariga di quanto avviene per i rapporti di lavoro subordinato, salvo per il fatto che il riferimento normativo alle "retribuzioni minime implica l osservanza dei minimi tabellari e non di tutto il complesso delle voci retributive eventualmente previste dai contratti (Ministero del Ultimo aggiornamento 16 Marzo lavoro, circolare n. 29 dell 11 dicembre 2012).

18 CO.CO.PRO. / CORRISPETTIVO Il compenso è erogato in relazione al raggiungimento del risultato finale, tuttavia l'elemento temporale del tempo impiegato rileva ai fini della valutazione circa la congruità dell'importo attribuito al collaboratore sulla base del contratto collettivo di riferimento (Ministero del lavoro, lettera circolare 22 aprile 2013, n. 7258). Laddove non vi sia una contrattazione collettiva specifica, il singolo committente deve garantire che il compenso non sia inferiore a parità di estensione temporale dell attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto. Ultimo aggiornamento 16 Marzo

19 CO.CO.PRO. / FORMA Il contratto è stipulato in forma scritta ad substantiam e deve contenere: indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; la descrizione del progetto; il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa; le misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, qualora la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro Ultimo aggiornamento 16 Marzo del committente.

20 CO.CO.PRO. / PROFILI SANZIONATORI La mancanza dell'elemento progettuale, che costituisce parte integrante della fattispecie contrattuale, consente di ricondurre li rapporto posto in essere a quello che il Legislatore considera la forma comune di rapporto di lavoro, ovvero il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. E possibile ritenere "assente il progetto qualora lo stesso sia carente dei requisiti indicati: collegamento ad un determinato risultato finale; autonoma identificabilità nell'ambito dell'oggetto sociale del committente; non coincidenza con l'oggetto sociale del committente; Ultimo aggiornamento 16 Marzo svolgimento di compiti non meramente esecutivi o ripetitivi).

21 CO.CO.PRO. / FATTISPECIE ESCLUSE Non rientrano nel campo di applicazione della normativa sul contratto a progetto: le collaborazioni coordinate e continuative con agenti e rappresentanti di commercio; le cd. mini-co.co.co., intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare, ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare dal medesimo committente sia superiore a euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni previste per le co.co.pro.; le collaborazioni coordinate e continuative con lavoratori autonomi esercenti professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data del 24 ottobre 2003 (Ministero del lavoro, Ultimo aggiornamento 16 Marzo circolare 08 gennaio 2004, n. 1);

22 CO.CO.PRO. / FATTISPECIE ESCLUSE i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI; le collaborazioni cd. tipiche, ovvero quelle instaurate con i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, e quelle con partecipanti a collegi e commissioni, inclusi gli organismi aventi natura tecnica; le co.co.co. instaurate con coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia. Sono compresi anche quei soggetti, titolari di pensione di anzianità o di invalidità che, ai sensi della normativa vigente, al raggiungimento dell età pensionabile, vedono automaticamente Ultimo aggiornamento 16 Marzo

23 SUPERAMENTO CO.CO.PRO. E NUOVA CO.CO.CO. Ultimo aggiornamento 16 Marzo

24 Titolo II Disposizioni in materia di collaborazioni e associazione in partecipazione Capo I Collaborazioni organizzate dal committente 24

25 Art. 47 (Applicazione della disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni organizzate dal committente) 25

26 1. A far data dal 1 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. 26

27 2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento: a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali; 27

28 c) alle attività prestate nell esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; d) alle prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n

29 3. Fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche. Dall' 1 gennaio 2017 è fatto, comunque, divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare le collaborazioni coordinate e continuative di cui al comma 1. 29

30 Art. 48 (Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari dipartita IVA) 30

31 1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, a decorrere dal 1 gennaio 2016, i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di persone titolari di partita IVA, godono degli effetti di cui al comma 2 a condizione che: 31

32 a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 10 settembre 2003, n. 276; 32

33 b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. 2. L'assunzione a tempo indeterminato alle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), comporta l'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione. 33

34 Capo II Superamento del lavoro a progetto e dell' associazione in partecipazione con apporto di lavoro 34

35 Art. 49 (Superamento del contratto a progetto) 35

36 1. Le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Resta salvo quanto disposto dall' articolo 409 del codice di procedura civile. 36

37 CO.CO.CO. L intervento più significativo dello schema di decreto legislativo concernente la revisione delle tipologie contrattuali riguarda la modifica della disciplina inerente alle collaborazioni coordinate e continuative, comprese quelle a progetto, nonché l abolizione del contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro. In sintesi, le misure principali sono: riconduzione, dal 1/1/2016, al lavoro subordinato, delle co.co.co. (art. 47, c. 1) eccezioni alla disciplina generale del lavoro subordinato, con riferimento ad alcune tipologie di collaborazioni (art. 47, c. 2) stabilizzazione, a partire dal 1/1/2016, di co.co.co. e di lavoratori con partita iva (art. 48) Ultimo aggiornamento 16 Marzo

38 CO.CO.CO. superamento del lavoro a progetto, ad eccezione dei contratti in corso (art. 49) scomparsa della presunzione di collaborazione coordinata e continuativa per i titolari di partita iva (art. 49) abolizione del contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro o di capitale e lavoro (art. 50) Ultimo aggiornamento 16 Marzo

39 CO.CO.CO./riconduzione al lavoro subordinato art. 47, c. 1 A far data dal 1 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Ultimo aggiornamento 16 Marzo

40 CO.CO.CO./riconduzione al lavoro subordinato eccezioni - art. 47, c. 2 Restano salve da quanto disposto al comma 1: a) le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore b) le collaborazioni prestate nell esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali c) le attività prestate nell esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni d) le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e) le collaborazioni instaurate con la Pubblica Amministrazione, fino al 31/12/2016. Ultimo aggiornamento 16 Marzo

41 CO.CO.CO./stabilizzazione - art. 48, c. 1 Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, a far data dal 1 gennaio 2016, i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di persone titolari di partita IVA, godono degli effetti di cui al successivo comma 2 a condizione che: a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all articolo 2113, comma 4, del codice civile, e all articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003; b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. Ultimo aggiornamento 16 Marzo

42 CO.CO.CO./stabilizzazione - art. 48, c. 2 L assunzione a tempo indeterminato alle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) comporta l'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi al!' erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione. Ultimo aggiornamento 16 Marzo

43 CO.CO.CO./stabilizzazione I committenti che abbiano in essere rapporti di co.co.pro. alla data di entrata in vigore del decreto, avranno così a disposizione due distinte opzioni: a) rimanere inerti, fidando nella genuinità del rapporto di collaborazione instaurato e nella diligenza utilizzata per gli adempimenti formali (forma scritta del contratto, con puntuale descrizione del progetto ed indicazione degli elementi essenziali) e nella gestione del rapporto (in particolare, con riferimento al corrispettivo erogato); b) stabilizzare i rapporti con i collaboratori coordinati e continuativi a progetto, mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a far data dal 1 gennaio 2016, ottenendo la sanatoria di tutte le violazioni in materia contributiva ed assicurativa connesse al precedente rapporto di collaborazione, sempre che ovviamente queste Ultimo aggiornamento 16 Marzo

44 CO.CO.CO./ conversione a t.i. Una terza opzione potrebbe consistere nella cessazione del rapporto di collaborazione (o di lavoro autonomo con partita Iva) entro il 31/12/2015 ed una conseguente assunzione del lavoratore a tempo indeterminato, sempre entro il 31/12/2015, fruendo dell esonero contributivo triennale previsto dalla legge n. 190/2014, sempreché siano rispettate le condizioni ivi previste: 1) assenza di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro durante il periodo 1/10 31/12/2014; 2) assenza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con qualsiasi datore di lavoro nei sei mesi precedenti l assunzione. Ultimo aggiornamento 16 Marzo

45 CO.CO.CO./ conversione a t.i. Detta opzione, però, non può comportare l applicazione della stabilizzazione prevista dall art. 48 dello schema di D.Lgs., poiché, per il suo perfezionamento, occorre attendere il 1 gennaio 2016, mentre, per aver diritto all esonero triennale, le assunzioni devono essere effettuate entro il 31/12/2015. Detta scelta dell Esecutivo è sicuramente voluta, atteso che il primo schema di decreto del 20 febbraio 2015 consentiva la stabilizzazione entro il 31/12/2015, quindi con coincidenza temporale fra stabilizzazione stessa e esonero triennale per assunzioni a t.i. Ultimo aggiornamento 16 Marzo

46 CO.CO.CO./superamento - art. 49 c. 1. Le disposizioni degli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003 rimangono in vigore esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto. c. 2. Resta salvo quanto disposto dall articolo 409 del codice di procedura civile. Ultimo aggiornamento 16 Marzo

47 CO.CO.CO./superamento - art. 49 L abrogazione degli artt. da 61 a 69bis del D.Lgs. 276/2003 comporta, quindi, l abrogazione, fatti salvi i contratti in corso: del lavoro a progetto (art. 61, c. 1, D.Lgs. n. 276/2003) delle co.co.co. con i pensionati di vecchiaia (art. 61, c. 3, D.Lgs. n. 276/2003) delle mini co.co.co. (art. 61, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003) delle eccezioni previste per i call center (art. 61, c. 1, D.Lgs. n. 276/2003) Ultimo aggiornamento 16 Marzo

48 CO.CO.CO./superamento - art. 49 L abrogazione dell art. 69bis del D.Lgs. 276/2003 comporta anche il superamento della presunzione di collaborazione coordinata e continuativa delle Partite Iva, introdotta dalla Legge n. 92/2012, in presenza di almeno due delle seguenti condizioni: collaborazione con il medesimo committente di durata complessiva superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi; corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituente più dell 80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di 2 anni solari consecutivi; postazione fissa di lavoro del collaboratore presso una delle sedi del committente. Ultimo aggiornamento 16 Marzo

49 NUOVE CO.CO.CO./disciplina processuale Si applicheranno, in forza dell art. 409, c. 1, n. 3, del c.p.c., le disposizioni sul processo di lavoro nelle controversie relative ai: «rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato» Ultimo aggiornamento 16 Marzo

50 NUOVE CO.CO.CO./disciplina fiscale Continuerà ad applicarsi l assimilazione ai redditi di lavoro dipendente, in forza dell art. 50, c. 1, lett. c-bis) del D.P.R. n 917/1986, «., in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell attività di lavoro dipendente di cui all articolo 46 [articolo 49], comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell oggetto dell arte o professione di cui all articolo 49 [articolo 53], comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente» Ultimo aggiornamento 16 Marzo

51 NUOVE CO.CO.CO./disciplina previdenziale Si continuerà ad applicare la disciplina previdenziale introdotta dalla Legge n. 335/1995, art. 2, c. 26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'inps, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività. Ultimo aggiornamento 16 Marzo

52 NUOVE CO.CO.CO./disciplina assicurativa Si continuerà ad applicare la disciplina assicurativa estesa, ai lavoratori parasubordinati, dal D.Lgs. N. 38/2000, art. 5, c. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono soggetti all'obbligo assicurativo i lavoratori parasubordinati indicati all'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, qualora svolgano le attività previste dall'articolo 1 del testo unico o, per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti. Ultimo aggiornamento 16 Marzo

53 NUOVE CO.CO.CO./LUL I co.co.co. continueranno ad essere oggetto degli oneri di registrazione sul libro unico del lavoro, in forza del disposto di cui al D.L. n. 112/1998, art. 39, c. 1 e c Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative. 2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro. Ultimo aggiornamento 16 Marzo

54 NUOVE CO.CO.CO./collocamento Si continuerà ad applicare la disciplina inerente alle comunicazioni telematiche obbligatorie prevista dal D.L. n. 510/1996, art. 9bis, c. 2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli e gli enti pubblici economici sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. Ultimo aggiornamento 16 Marzo

55 NUOVE CO.CO.CO. / art. 47, c. 2 Riconduzione al lavoro subordinato eccezioni Restano salve da quanto disposto al comma 1: a) le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore Ultimo aggiornamento 16 Marzo

56 NUOVE CO.CO.CO. / art. 47, c. 2 Riconduzione al lavoro subordinato eccezioni Fra le attività ove l esigenza di garantire la sopravvivenza delle co.co.co. è avvertita in maniera considerevole, si possono segnalare senza dubbio: i call center cosiddetti outbound che effettuano prestazioni di vendita di beni e servizi, ivi compresa l attività di recupero crediti gli istituti di insegnamento privato Ultimo aggiornamento 16 Marzo

57 NUOVE CO.CO.CO. / art. 47, c. 2 Eccezioni call center / art. 61, c. 1, D.Lgs. n.276/2003 Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center 'outbound' per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore.. Ultimo aggiornamento 16 Marzo

58 NUOVE CO.CO.CO. / art. 47, c. 2 Eccezioni call center / art. 61, c. 1, D.Lgs. n.276/2003 Il Ministero del lavoro, circ. 3/4/2013, n. 14, ha precisato che la specificità della disposizione comporta una vera e propria esclusione dall'applicazione dei requisiti dell'art. 61, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, che sono richiesti ai fini di un ricorso legittimo al contratto di collaborazione a progetto (l esistenza del progetto innanzitutto). L'esclusione è disposta alla condizione che il contratto di collaborazione preveda la corresponsione del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, che assume una funzione "autorizzatoria", a prescindere dal requisito della predisposizione Ultimo aggiornamento di un 16 progetto Marzo 2015 specifico. 58

59 NUOVE CO.CO.CO. / art. 47, c. 2 Eccezioni call center / art. 61, c. 1, D.Lgs. n.276/2003 Rispetto al requisito fondamentale per l applicazione della deroga della presenza del progetto, e, cioè, la determinazione del corrispettivo, come definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, la circ. 14/2013 precisa che la violazione di detta previsione comporta l inapplicabilità dell eccezione e, quindi, l illegittimità del rapporto instaurato con conseguente conversione del contratto in ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Ultimo aggiornamento 16 Marzo

60 NUOVE CO.CO.CO. / art. 47, c. 2 Eccezioni call center / art. 61, c. 1, D.Lgs. n.276/2003 La successiva Lettera circ. 12/7/2013, n specifica ulteriormente che nelle more della introduzione di specifiche clausole da parte della contrattazione collettiva di riferimento che diano indicazioni sui corrispettivi ed al fine di non impedire l'utilizzo della tipologia contrattuale, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito dei call-center appare comunque consentito nel rispetto di quanto stabilito in via generale dall'art. 63, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, secondo il quale "in assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto". In tal caso sarà pertanto necessario garantire contrattualmente che il compenso legato alle prestazioni effettivamente rese dal collaboratore non sia inferiore alle retribuzioni minime previste dalla citata contrattazione collettiva ai fini della legittimità del rapporto di collaborazione, ferma restando Ultimo la natura aggiornamento autonoma 16 Marzo dello 2015 stesso. 60

61 NUOVE CO.CO.CO. / art. 47, c. 2 Eccezioni call center / art. 61, c. 1, D.Lgs. n.276/2003 La contrattazione collettiva ha applicato l eccezione prevista dall art. 61 del D.Lgs. n. 276 in due accordi: il Contratto Collettivo Nazionale per i collaboratori telefonici dei call center, sottoscritto il 22 Luglio 2013 tra Assocal e UGL terziario l'accordo collettivo per la disciplina delle collaborazioni a progetto nelle attività di vendita di beni e servizi e di recupero crediti realizzati attraverso call center outbound, stipulato con riferimento al CCNL Telecomunicazioni, siglato il 1 agosto 2013 tra Asstel e Assocontact e Slc-Cgil Fistel-Cisl e Uilcom-Uil Ultimo aggiornamento 16 Marzo

62 Eccezioni call center NUOVE CO.CO.CO. / art. 47, c. 2 L abrogazione dell art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003 comporterà anche, dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. applicativo della delega di cui alla Legge n. 183/2014, l impossibilità di stipulare nuovi contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore dei call center outbound fino a quando la contrattazione collettiva non incorpori la previsione di eccezionalità di cui all art. 47, comma 2, lett. a). Ultimo aggiornamento 16 Marzo

63 Eccezioni call center NUOVE CO.CO.CO. / art. 47, c. 2 L art. 47, comma 2, lett. a) rimanda genericamente alle previsioni di cui agli «accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale». Nelle more di eventuali interventi da parte della contrattazione collettiva nazionale, si potrebbe ipotizzare la stipula di un contratto di prossimità ex art. 8 D.L. n. 138/2011. In tal caso, la finalità insita nella norma potrebbe essere duplice: maggiore occupazione e qualità dei rapporti di lavoro (art. 8, comma 1), mentre la materia oggetto di accordo è rinvenibile nella lett. e) del coma 2 dell art. 8 (modalità di assunzione e alla disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e Ultimo aggiornamento 16 Marzo continuative a progetto e le partite IVA)

64 NUOVE CO.CO.CO. / art. 47, c. 2 Eccezioni scuole private Le medesime finalità (maggiore occupazione e qualità dei rapporti di lavoro) potrebbero essere rinvenibili anche nel settore dell insegnamento privato, ove le docenze sono sovente effettuate da lavoratori che non possono trovare giusta collocazione all interno dello schema del lavoro subordinato. Ultimo aggiornamento 16 Marzo

65 CONTRATTI DI PROSSIMITA E CO.CO.CO. Art. 8 D.L. 13/8/2011, n. 138 Si prevede che i contratti territoriali o aziendali sottoscritti da associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali Ultimo aggiornamento 16 Marzo

66 CONTRATTI DI PROSSIMITA E CO,CO,CO. Art. 8 D.L. 13/8/2011, n. 138, c. 1. finalità maggiore occupazione qualità dei contratti di lavoro adozione di forme di partecipazione dei lavoratori emersione del lavoro irregolare incrementi di competitività e di salario gestione delle crisi aziendali e occupazionali investimenti avvio di nuove attività Ultimo aggiornamento 16 Marzo

67 CONTRATTI DI PROSSIMITA E CO.CO.CO. Art. 8 D.L. 13/8/2011, n. 138, c. 2. materie oggetto di contrattazione Le specifiche intese possono riguardare la regolazione delle materie inerenti all'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e all inquadramento del personale c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro d) alla disciplina dell'orario di lavoro Ultimo aggiornamento 16 Marzo

68 CONTRATTI DI PROSSIMITA E CO.CO.CO. e) alle modalità di assunzione e alla disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento Ultimo aggiornamento 16 Marzo

69 CONTRATTI DI PROSSIMITA E CO.CO.CO. Art. 8 D.L. 13/8/2011, n. 138, c. 2bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro Ultimo aggiornamento 16 Marzo

70 SUPERAMENTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI LAVORO Ultimo aggiornamento 16 Marzo

71 ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE Codice Civile, art Schema di decreto legislativo 1. Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. 2. Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Articolo 50 (Superamento dell associazione in partecipazione con apporto di lavoro) 1. Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto di capitale. Abrogato

72 ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE Codice Civile, art Schema di decreto legislativo 3. Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento. Abrogato

73 ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE L. 28 giugno 2012, n.92 Articolo 1 (Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore) Schema di decreto legislativo Articolo 50 (Superamento dell associazione in partecipazione con apporto di lavoro) 30. I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del codice civile, si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La predetta presunzione si applica, altresì, qualora l'apporto di lavoro non presenti i requisiti di cui all'articolo 69-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introdotto dal comma 26 del presente articolo. Abrogato

74 ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE Schema di decreto legislativo Articolo 50 (Superamento dell associazione in partecipazione con apporto di lavoro) 3. I contratti di associazione in partecipazione nei quali l'apporto dell'associato consiste anche in una prestazione di lavoro sono fatti salvi fino alla loro cessazione.

75 ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE/art. 50 L art. 50 dello schema di decreto legislativo abroga il contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro e con apporto di capitale e lavoro. Quindi, a far data dall entrata in vigore del decreto legislativo, sarà possibile stipulare l associazione in partecipazione solo qualora l apporto dell associato consista in un capitale. Il comma terzo fa salvi, fino alla loro cessazione, i contratti di associazione in partecipazione nei quali l apporto dell associato consiste anche in una prestazione di lavoro. Ultimo aggiornamento 16 Marzo

76 ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE/art. 50 Si potrebbero ipotizzare differenti situazioni circa la reviviscenza delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro. Ultimo aggiornamento 16 Marzo

77 ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE/art. 50 Contratto a tempo indeterminato Può proseguire fino a quando una delle Parti, o ambedue, non recedono Ultimo aggiornamento 16 Marzo

78 ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE/art. 50 Contratto a tempo determinato Può proseguire fino alla scadenza, ma, si ritiene, non possa essere prorogato in epoca successiva all entrata in vigore del decreto Ultimo aggiornamento 16 Marzo

79 ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE/art. 50 Contratto a tempo determinato con proroga tacita Parimenti, si ritiene non possa essere prorogato in epoca successiva all entrata in vigore del decreto Ultimo aggiornamento 16 Marzo

80 ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE/art. 50 E pur vero che il comma terzo dell art. 50 parla di cessazione del contratto e non di scadenza, lasciando adito ad una differente interpretazione circa la possibilità di prorogare i contratti in essere anche successivamente alla scadenza del contratto e fino all effettiva loro cessazione. Risulta preferibile, però, l interpretazione che inibisce la proroga. Nulla vieta che, nelle more della pubblicazione in G.U. del decreto legislativo, le Parti convertano il contratto da tempo determinato a tempo indeterminato. Ultimo aggiornamento 16 Marzo

81 ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE/art. 50 Lo schema di decreto legislativo non consente la possibilità di stabilizzazione dei rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, limitandosi a prevedere la stabilizzazione per i rapporti di collaborazione e per i rapporti di lavoro autonomo con titolari di Partita Iva. Ultimo aggiornamento 16 Marzo

82 ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE/art. 50 Risulta ammissibile cessare, entro il 31/12/2015, il rapporto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, a vantaggio dell instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sempre entro il 31/12/2015, fruendo dell esonero contributivo triennale previsto dalla legge n. 190/2014, sempreché siano rispettate le condizioni ivi previste: assenza di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro durante il periodo 1/10 31/12/2014; assenza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con qualsiasi datore di lavoro nei sei mesi precedenti l assunzione. Ultimo aggiornamento 16 Marzo

83 LAVORO ACCESSORIO Ultimo aggiornamento 16 Marzo

84 Lavoro accessorio (artt ) Il Titolo III, composto dagli articoli da 51 a 54, reca disposizioni sul lavoro accessorio. Le norme sono volte a dare attuazione all articolo 1, comma 7, lettera h), della legge delega, il quale prevede - tenuto conto di quanto disposto dall articolo 70 del D.Lgs. 276/2003 in materia di definizione della nozione di lavoro accessorio e del relativo campo di applicazione - la possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione contributiva connessa alle prestazioni di lavoro accessorio (articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. 276/2003). 28/05/2015

85 LAVORO ACCESSORIO D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 Articolo 70 (Definizione e campo di applicazione) 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. Schema di decreto legislativo Articolo 51 (Definizione e campo di applicazione) 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

86 LAVORO ACCESSORIO D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 Articolo 70 (Definizione e campo di applicazione) Per gli anni 2013 e 2014, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. Schema di decreto legislativo Articolo 51 (Definizione e campo di applicazione) 2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 4 e nel limite complessivo di euro di compenso per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

87 LAVORO ACCESSORIO D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 Articolo 70 (Definizione e campo di applicazione) 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura: a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; Schema di decreto legislativo Articolo 51 (Definizione e campo di applicazione) 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura Identica

88 LAVORO ACCESSORIO D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 Articolo 70 (Definizione e campo di applicazione) b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Schema di decreto legislativo Articolo 51 (Definizione e campo di applicazione) Identica 3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno. 4. Identico

89 LAVORO ACCESSORIO D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 Articolo 70 (Definizione e campo di applicazione) 4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 72 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Schema di decreto legislativo Articolo 51 (Definizione e campo di applicazione) 5. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 52 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. 6. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito della esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 7. Resta fermo quanto disposto dall articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

90 Ad oggi: L utilizzo in caso di prestazioni a favore di terzi (appalto e somministrazione) La legge non dispone espressamente nulla in merito, tuttavia c è una posizione precisa e rigida in tal senso da parte del Ministero del lavoro: L utilizzo non è possibile in quanto le prestazioni devono essere svolte direttamente a favore dell utilizzatore della prestazione (circolare n.4/2013, da ultimo confermato nel corso del Forum Lavoro del 23/4/2013; INPS circ.88/2009, 17/2010 e 49/2013) Unica deroga è prevista per l attività degli steward svolte attraverso istituti di vigilanza privati (DM 24/2/2010 che consente la stipula di contratti di lavoro intermittente e voucher) 28/05/2015

91 La Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, con una sentenza depositata il 1 aprile 2014 ha disatteso le disposizioni fornite dal Ministero del Lavoro (con la circ. n. 4/2013) e l INPS (con la circ. n. 49/2013), in merito all illiceità di utilizzo dei lavoratori occasionali accessori nell ambito degli appalti. In pratica, il Tribunale ha affermato che non si rinvengono nella normativa vigente indicazioni che confinino, come sostiene il ricorrente, la liceità del lavoro accessorio nell ambito della utilizzazione diretta dei lavoratori da parte dell utilizzatore con esclusione dei rapporti di appalto o di somministrazione. Unico limite al lavoro accessorio, così come rivisto sia dalla Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero) che dal Decreto Legge n. 76/2013, è quello relativo al compenso. 28/05/2015

92 LAVORO ACCESSORIO D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 Articolo 72 (Disciplina del lavoro accessorio) 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni e periodicamente aggiornato, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. 2. Tale valore nominale è stabilito tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini a quelle di cui all'articolo 70, comma 1, nonché del costo di gestione del servizio. Schema di decreto legislativo Articolo 52 (Disciplina del lavoro accessorio) 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.

93 LAVORO ACCESSORIO D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 Articolo 72 (Disciplina del lavoro accessorio) Schema di decreto legislativo Articolo 52 (Disciplina del lavoro accessorio) 2. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 curo e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

94 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 LAVORO ACCESSORIO Schema di decreto legislativo Articolo 72 (Disciplina del lavoro accessorio) Articolo 52 (Disciplina del lavoro accessorio) 3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.

95 28/05/2015 MAXI SANZIONE PER LAVORO NERO (nota n del 12 luglio 2013) Come noto, la maxi sanzione (art.3, co.3, D.L.. 12/2002, conv. con modif. in L. n. 73/2002) è limitata per legge alle sole fattispecie di lavoro subordinato per le quali non sia stata effettuata, qualora normativamente prevista, la comunicazione preventiva al Centro per l Impiego. Ne consegue che l adozione del provvedimento sanzionatorio in oggetto non è consentita in riferimento ai rapporti di lavoro genuinamente instaurati con lavoratori autonomo e parasubordinati. In merito alle prestazioni di lavoro occasionale accessorio, il personale ispettivo può irrogare la sanzione in questione esclusivamente laddove l utilizzatore non abbia effettuato la comunicazione preventiva all INPS/INAIL connessa all attivazione delle prestazioni stesse. Ciò in quanto, solo in tale ipotesi, il rapporto di lavoro risulta effettivamente sconosciuto agli Istituti previdenziali. Con le modifiche della L. n. 92/2012 (Riforma Fornero) e con l introduzione di un diverso criterio di quantificazione del compenso per prestazioni di lavoro accessorio, ancorato alla durata oraria delle stesse, l intento del Legislatore come chiarito con Circolare n. 4/2013 è stato quello di scongiurare che un unico Voucher, attualmente del valore di 10 Euro, possa essere utilizzato per remunerare una pluralità di ore ovvero più giornate.

96 MAXI SANZIONE PER LAVORO NERO (nota n del 12 luglio 2013) Assume dunque fondamentale importanza ricostruire in sede di verifica ispettiva l aspetto afferente alla durata della prestazione resa. Analoghi accertamenti- precisa il Ministero nella nota in commento-relative sono necessari anche per le fattispecie relative all utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio comunicate preventivamente all INPS/INAIL ma in assenza di corresponsione di voucher per alcune giornate. Nelle suddette ipotesi, infatti, la mancata remunerazione di alcune giornate di lavoro non potrà dare luogo all irrogazione della maxi sanzione in considerazione dell avvenuta comunicazione preventiva agli istituti. Al riguardo appare tuttavia opportuno operare una trasformazione del rapporto in quella che costituisce la forma comune di rapporto di lavoro, ossia il rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, esclusivamente in relazione a quelle prestazioni rese nei confronti di una impresa o di un lavoratore autonomo secondo i canoni della subordinazione. 28/05/2015

97 LAVORO ACCESSORIO D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 Articolo 72 (Disciplina del lavoro accessorio) Schema di decreto legislativo Articolo 52 (Disciplina del lavoro accessorio) 3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma 5, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. 4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

98 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 LAVORO ACCESSORIO Schema di decreto legislativo Articolo 72 (Disciplina del lavoro accessorio) 4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'inps, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'inail, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. Articolo 52 (Disciplina del lavoro accessorio) 5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'inps, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'inail, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese.

99 LAVORO ACCESSORIO D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 Articolo 72 (Disciplina del lavoro accessorio) La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali è rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'inps. 4-bis. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, il lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi Schema di decreto legislativo Articolo 52 (Disciplina del lavoro accessorio) La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'inps. identico

100 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 LAVORO ACCESSORIO Schema di decreto legislativo Articolo 72 (Disciplina del lavoro accessorio) 5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'i.n.p.s. e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto. Articolo 52 (Disciplina del lavoro accessorio) 7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'inps e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

101 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 LAVORO ACCESSORIO Schema di decreto legislativo Articolo 73 (Coordinamento informativo a fini previdenziali) 1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio disciplinate dalla presente legge, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo che precede, l'inps e l'inail stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Articolo 53 (Coordinamento informativo a fini previdenziali) 1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio disciplinate dal presente decreto, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo 52, l'inps e l'inail stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

102 LAVORO ACCESSORIO D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 Articolo 73 (Coordinamento informativo a fini previdenziali) 2. Decorsi diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente provvedimento il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, d'intesa con INPS e INAIL, una relazione sull'andamento del lavoro occasionale di tipo accessorio e ne riferisce al Parlamento. Soppresso Schema di decreto legislativo Articolo 53 (Coordinamento informativo a fini previdenziali)

103 LAVORO ACCESSORIO D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 Articolo 74 (Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro) 1. Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori. Schema di decreto legislativo Articolo 54 ( Abrogazioni e regime transitorio) 1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli da 70 a 73 del decreto legislativo n. 276 del Resta fermo l'utilizzo, secondo la previgente disciplina, e fino al 31 dicembre 2015, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

104 Tabella riepilogativa delle prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui al D.Lgs 10/ 9/ 2003, n. 276 come modificato dalla L. 28/6/2012 n. 92 Ambito/settore di attività Categorie di prestatori Committent i Attività agricole di carattere stagionale (es. vendemmia, raccolta delle olive, etc. ) Attività agricole di qualunque tipo Giovani con meno di 25 anni, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l università o istituto scolastico di ogni ordine e grado, nei periodi di vacanza (1) ovvero in qualunque periodo dell anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l università; Pensionati; Soggetti percettori misure di sostegno al reddito (anno 2013 e 2014) (2) Tabella riepilogativa delle prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui al D.Lgs 10/ 9/ 2003, n. 276 come modificato dalla L. 28/6/2012 n. Tutte le categorie di prestatori, purché non siano stati iscritti l anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Datori di lavoro agricoli con volume d affari superiore a l anno Datori di lavoro agricoli di cui all art. 34, comma 6, D.P.R. 633/72 (produttori agricoli aventi un volume di affari annuo non superiore a ) In tutti gli altri settori Tutti (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito) (3) Tutti (privati, aziende, committenti pubblici, imprese familiari, enti senza fini di lucro) (1)Gli studenti possono essere impiegati in tutti i settori e per vacanze natalizie si intende : il periodo intercorrente dal 1 dicembre al 10 gennaio; vacanze pasquali dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell Angelo; vacanze estive dal 1 giugno al 30 settembre (Circ. Inps n. 49 del 28 marzo 2013). (2)In caso di percettori di misure di sostegno al reddito, il limite economico è sempre di nette (4.000 lorde) per prestatore, complessive per anno solare ( 1 gennaio 28/05/ dicembre ), per la totalità dei committenti. (3)Per tutte le altre categorie di prestatori il limite economico per il 2014 è di nette complessive per anno solare (6.740 lorde), per la totalità dei

105 Lavoro accessorio: così i limiti di reddito annui netti in capo al lavoratore - anno 2013 Limite di reddito massimo in Importo massimo ottenibile capo al singolo percettore da parte di un committente nel corso di un intero anno che risulti essere un solare imprenditore commerciale o un professionista Importo massimo ottenibile da parte di un committente che non sia imprenditore commerciale o professionista euro euro * euro * In questo caso, fermo il massimo erogabile da parte del singolo imprenditore commerciale o professionista, i restanti euro potranno essere erogati da altri soggetti a prescindere dal fatto che si tratti di altri imprenditori o professionisti (sempre con il limite di euro ciascuno) ovvero di altri soggetti privi di tale qualificazione. 28/05/2015

106 Lavoro accessorio: così i limiti di reddito annui netti in capo al lavoratoreanno 2014 * Limite di reddito massimo in capo al singolo percettore nel corso di un intero anno solare Importo massimo ottenibile da parte di un committente che risulti essere un imprenditore commerciale o un professionista Importo massimo ottenibile da parte di un committente che non sia imprenditore commerciale o professionista euro euro ** euro * I valori lordi sono pari, rispettivamente, a e euro. ** In questo caso, fermo il massimo erogabile da parte del singolo imprenditore commerciale o professionista, i restanti euro potranno essere erogati da altri soggetti a prescindere dal fatto che si tratti di altri imprenditori o professionisti (sempre con il limite di euro ciascuno) ovvero di altri soggetti privi di tale qualificazione. 28/05/2015

107 Roma, 16/04/2015 Circolare n. 77 OGGETTO: Rivalutazione annuale importi economici lavoro accessorio. La legge n. 92 del 28 giugno 2012, modificando l art.70 del d.lgs. n. 276/2003, prevede che i compensi economici fissati per il prestatore quali limite annuo siano annualmente rivalutati sulla base della variazione dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell anno precedente. L ISTAT ha comunicato, nella misura dello 0,20%, la variazione percentuale verificatasi nell indice dei prezzi al consumo, per la famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2014 dicembre I nuovi importi economici da prendere a riferimento per l anno 2015, anche al fine delle verifiche sul loro rispetto a cura dei committenti, come precisato nella 28/05/2015 circolare n. 176 del 18 dicembre 2013, sono rideterminati come segue:

108 Lavoro accessorio: così i limiti di reddito annui netti in capo al lavoratoreanno 2015 * Limite di reddito massimo in capo al singolo percettore nel corso di un intero anno solare Importo massimo ottenibile da parte di un committente che risulti essere un imprenditore commerciale o un professionista Importo massimo ottenibile da parte di un committente che non sia imprenditore commerciale o professionista euro euro ** euro * I valori lordi sono pari, rispettivamente, a e euro. ** In questo caso, fermo il massimo erogabile da parte del singolo imprenditore commerciale o professionista, i restanti euro potranno essere erogati da altri soggetti a prescindere dal fatto che si tratti di altri imprenditori o professionisti (sempre con il limite di euro ciascuno) ovvero di altri soggetti privi di tale qualificazione. 28/05/2015

109 Lavoro accessorio: così i limiti di reddito annui netti in capo al lavoratore- Schema Decreto Legislativo Limite di reddito massimo in capo al singolo percettore nel corso di un intero anno solare Importo massimo ottenibile da parte di un committente che risulti essere un imprenditore commerciale o un professionista Importo massimo ottenibile da parte di un committente che non sia imprenditore commerciale o professionista euro euro * euro * In questo caso, fermo il massimo erogabile da parte del singolo imprenditore commerciale o professionista, i restanti euro potranno essere erogati da altri soggetti a prescindere dal fatto che si tratti di altri imprenditori o professionisti (sempre con il limite di euro ciascuno) ovvero di altri soggetti privi di tale qualificazione. 28/05/2015

110 Si segnala che tale limite potrebbe essere portato a 5000 euro per esigenze di coerenza con quanto stabilito dal DL 269/03 convertito in L 326/03 e dalla conseguente circolare INPS n. 103 del 6 luglio Secondo tali disposizioni i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio sono iscritti alla gestione separata INPS solo qualora il reddito annuo derivante dalle predette attività sia superiore ad euro Uniformando il limite si eviterebbe la propensione, al di sotto di esso, ad utilizzare la prestazione occasionale ex art del codice civile che è priva, a differenza del voucher, di qualsiasi forma di assicurazione. 28/05/2015

111 VALORE NOMINALE DEL BUONO la norma dispone che il valore nominale del voucher (attualmente pari a 10 euro) è stabilito tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini a quelle di cui all'articolo 70, co. 1 (lavoro accessorio), nonché del costo di gestione del servizio (art. 72, co. 1, D.Lgs , n. 276). Come precisato dall'inps, a far tempo dal , anche l'impresa familiare rientra nella disciplina generale, con la conseguenza che ai buoni lavoro utilizzati dall'impresa familiare si applica la contribuzione previdenziale pari al 13 per cento, da versare alla gestione separata (Inps, circ , n. 49). 28/05/2015

112 28/05/2015

113 Voucher: il sistema dei buoni lavoro Cosa sono I buoni lavoro (o voucher) rappresentano un sistema di pagamento che i datori di lavoro (committenti) possono utilizzare per remunerare prestazioni di lavoro accessorio, cioè quelle prestazioni di lavoro svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro in modo discontinuo e saltuario. Quali sono i vantaggi Per il prestatore Il compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. E, inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici, secondo la normativa vigente ed è riconosciuto ai fini pensionistici. Per il committente Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL in caso di eventuali incidenti sul lavoro, e senza dover stipulare alcun tipo di contratto. Cosa assicurano Attraverso i buoni lavoro' (voucher) è garantita la copertura previdenziale presso l'inps e quella assicurativa presso l'inail, per il 2015, nei limiti di euro nette (6.746 lorde) per prestatore, con riferimento alla totalità dei committenti nel corso di un anno solare. N.B.: in accordo con il Ministero del lavoro, per la regolamentazione del lavoro accessorio per anno solare si intende il periodo 1 gennaio 31 dicembre. Nel caso di committente imprenditore commerciale (cioè un soggetto, persona fisica o giuridica, che opera sul mercato per la produzione, commercializzazione o gestione di beni e servizi), o libero professionista, il limite economico diventa per il 2015, di 2020 euro nette (pari a lorde) fermo restando il limite complessivo di 5060 nette (6.746 lorde) I buoni lavoro hanno un valore di 10 euro ciascuno, che comprende la contribuzione in favore della Gestione separata dell Inps (13%), l assicurazione all Inail (7%) e un compenso all INPS per la gestione del servizio. Il valore netto favore del prestatore 28/05/2015 è di 7,50 euro. Il voucher da 10 euro corrisponde al compenso minimo di un ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo,

114 L utilizzo dei buoni lavoro regolamenta il rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale. Non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni Chi può utilizzarli familiari. - famiglie, - aziende, - imprese familiari, - imprenditori agricoli, - imprenditori operanti in tutti i settori; - soggetti non imprenditori - enti senza fini di lucro, - committenti pubblici. Per quali lavori e settori di lavoro E possibile utilizzare i buoni lavoro in tutti i settori di attività e per tutte le categorie di prestatori. Fa eccezione il settore agricolo in cui il lavoro accessorio è ammesso per: aziende con volume d affari superiore a euro esclusivamente tramite l utilizzo di specifiche figure di prestatori (pensionati e giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l università); aziende con volume d affari inferiore a euro che possono utilizzare qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale purché non sia stato iscritto l anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. I prestatori possono essere - pensionati (titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio) - studenti (giovani 28/05/2015 con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università o istituto scolastico di ogni ordine e grado e con almeno 16 anni di età e, se minorenni, previa autorizzazione del genitore o di chi esercita la

115 di esposizione dei minori ad attività a rischio - in particolare, nei settori dell industria e dell artigianato manifatturiero - va presentato il certificato medico di idoneità al lavoro). I giovani studenti possono accedere al lavoro accessorio per attività rese nell ambito di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica di tutti i periodi dell anno, oltre che nei periodi di vacanza. I "periodi di vacanza" si riferiscono a: a)"vacanze natalizie" il periodo che va dal 1 dicembre al 10 gennaio; b)"vacanze pasquali" il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'angelo; c)"vacanze estive" i giorni compresi dal 1 giugno al 30 settembre; Gli studenti iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari possono svolgere lavoro accessorio in qualunque periodo dell'anno. - percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito in tutti i settori produttivi nel limite massimo di euro nette per anno solare, possono prestare lavoro accessorio i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (cassintegrati, di indennità di disoccupazione ASpI, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità). - lavoratori part-time I prestatori appartenenti a queste categorie possono svolgere prestazioni lavorative di natura nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale. - altre categorie di prestatori inoccupati, titolari di indennità di disoccupazione Mini-ASpI e Mini-ASpI 2012, disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi. Si evidenzia che il ricorso all istituto del lavoro accessorio non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo 28/05/2015 pieno o parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente (Rif. Circolare INPS n. 49/2013).

116 - lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono svolgere attività di lavoro di tipo accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o - nei periodi di disoccupazione se in possesso di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il compenso da lavoro accessorio viene incluso ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, caratterizzandosi per la sua funzione esclusivamente integrativa. Le attività di lavoro accessorio, da sole, non consentono né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di Dove lavoro. si acquistano - presso le sedi INPS territoriali; - presso i tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS - FIT, visualizzabili tramite apposite vetrofanie; - attraverso procedure telematiche (c.d. buono lavoro virtuale), accedendo al sito - presso le banche popolari abilitate; - presso gli uffici postali di tutto il territorio nazionale. 1)Se si sceglie l INPS Occorre informarsi presso la sede INPS di riferimento in merito alla disponibilità dei buoni che si intende acquistare. Verificata la disponibilità, si potrà effettuare il versamento del relativo importo su conto corrente postale intestato a INPS DG LAVORO ACCESSORIO, la cui ricevuta andrà esibita presso l INPS, al fine di ritirare i voucher. 2)Se si sceglie il tabaccaio Occorre presentare la Tessera Sanitaria definitiva del committente oppure il tesserino del codice fiscale rilasciato dall'agenzia delle Entrate. Per l acquisto dei voucher (indipendentemente dal loro numero) è previsto il versamento della commissione di 1 euro al rivenditore autorizzato. E possibile acquistare in una sola operazione fino a di buoni lavoro e in un unica giornata fino a di buoni lavoro. I voucher 28/05/2015 sono disponibili con il valore di 10 o in formato 'multiplo fino ad un valore di 500.

117 3) Se si sceglie la procedura telematica E necessaria anzitutto la registrazione del committente (datore di lavoro) presso l Inps: - chiamando il Contact Center INPS/INAIL al numero gratuito da numero fisso oppure da cellulare al n , con tariffazione a carico dell utenza chiamante; - su Internet, se si è in possesso del codice PIN, tramite il sito nella sezione Servizi On Line/Per il cittadino/lavoro accessorio; - presso tutte le sedi INPS; - tramite le Associazioni di categoria dei datori di lavoro. Anche il prestatore deve registrarsi tramite: - il Contact Center INPS/INAIL al numero gratuito da numero fisso oppure da cellulare al n , con tariffazione a carico dell utenza chiamante; - le sedi INPS; - Internet, tramite il sito nella sezione Servizi On Line/Per il cittadino/lavoro accessorio; Una volta effettuato l accreditamento, il committente dovrà versare, prima dell inizio della prestazione, il valore complessivo dei buoni (virtuali) che verranno utilizzati, con una delle seguenti modalità: - tramite modello F24; - con versamento su conto corrente postale intestato a INPS DG LAVORO ACCESSORIO, da registrare presso la Sede INPS Provinciale; - direttamente on line collegandosi al sito nella sezione Servizi OnLine/Portale dei pagamenti/accedi al portale/lavoro accessorio. 4) Se si scelgono le banche popolari abilitate: Il committente acquista i voucher presentando presso lo sportello bancario il proprio codice fiscale (mediante Tessera Sanitaria definitiva o tesserino del codice fiscale rilasciato dall'agenzia delle Entrate). Per l'acquisto dei voucher (indipendentemente dal loro numero) è dovuta una commissione di 1 Euro da versare allo sportello bancario in fase di emissione.. I buoni 28/05/2015 lavoro sono disponibili con il valore di 10 Euro o in formato multiplo fino ad un valore di 500 Euro.

118 E' possibile acquistare in una sola operazione fino a Euro di buoni lavoro 5) Se si scelgono gli uffici postali: Presso tutti gli uffici postali sono in vendita buoni lavoro del valore nominale di 10, o buoni multipli del valore nominale di 20 e 50, disponibili in carnet di 25 buoni. Il committente/datore di lavoro acquista i buoni lavoro (in contanti o tramite Postamat) presentando la tessera sanitaria per la lettura del codice fiscale oppure comunicando la partita IVA della società. E previsto un limite giornaliero di acquisto di lordi. Per l acquisto dei voucher è previsto il versamento all ufficio postale della commissione di 2,50 + IVA per la singola operazione di emissione dei buoni lavoro, fino ad un massimo di 25 voucher (equivalenti ad un carnet). Cosa si deve fare prima dell inizio della prestazione lavorativa rima dell'inizio della prestazione di lavoro (anche il giorno stesso purché prima dell inizio dell attività lavorativa), il ommittente deve effettuare la comunicazione obbligatoria, direttamente all INPS, esclusivamente in modalità elematica, qualunque sia il canale di acquisizione dei buoni lavoro. 'INPS trasmette in tempo reale all'inail le comunicazioni ricevute, concernenti anche le variazioni, nel rispetto ella normativa igente relativa al trattamento dei dati personali garantendo qualità e completezza di ogni informazione di cui all'art. 5, omma 1, del DM 12/3/2008..Telefonando al Contact Center INPS-INAIL al numero gratuito da numero fisso oppure da cellulare al n , con tariffazione a carico dell utenza chiamante;.collegandosi al sito e attivare la connessione alla pagina Lavoro accessorio;.andando in una sede INPS. a mancata comunicazione all INPS/INAIL prevede l applicazione della maxisanzione, di cui all art. 4, comma 1, lett. a), ella Legge n.183/2010 (c.d. Collegato Lavoro ), come indicato nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010. noltre, il committente ha l obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore. A al fine, dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita ia ai voucher 28/05/2015 riscossi nell anno solare che a quelli ricevuti dallo stesso o da altri committenti e non ancora riscossi.

119 L acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio. Dove si riscuotono i Buoni Lavoro I buoni lavoro acquistati presso l INPS sono riscuotibili presso gli uffici postali entro 2 anni dal giorno dell emissione. I voucher acquistati presso i tabaccai sono riscuotibili presso il circuito dei tabaccai abilitati mentre quelli acquistati presso le banche sono riscuotibili esclusivamente all interno del medesimo circuito bancario; entrambi sono riscuotibili, entro 1 anno dal giorno dell emissione, dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro accessorio. I voucher acquistati presso gli Uffici Postali sono riscuotibili presso gli uffici postali, dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro, entro 2 anni dal giorno dell emissione. Il prestatore per riscuotere deve presentarsi, alle Poste, dal tabaccaio o agli sportelli bancari con la propria Tessera Sanitaria o il tesserino del codice fiscale e ove richiesto con un documento di identità valido. Dove si chiede il rimborso dei Buoni Lavoro non utilizzati Se il Committente non utilizza i buoni lavoro acquistati può chiedere, a seconda della modalità di acquisto dei buoni lavoro, il rimborso presso le sedi dell'inps, presso il tabaccaio o presso le Banche Popolari abilitate. Cosa si fa in caso di furto o smarrimento dei voucher In caso di furto o smarrimento, è necessario preliminarmente effettuare la denuncia alle Autorità competenti. Recandosi in una sede INPS con la denuncia, il committente e il prestatore possono segnalare il furto o lo smarrimento e ricevere assistenza. Gli operatori del Contact Center o delle Sedi INPS assicureranno la necessaria assistenza. Per informazioni più dettagliate consultare il sito accessorio-area dedicata oppure Home > Come fare per > Utilizzare i buoni lavoro. 28/05/2015

120 LAVORO ACCESSORIO PROCEDURA CON VOUCHER TELEMATICO 28/05/2015

121 1. Registrazione committente Il committente si registra presso l INPS (direttamente o per il tramite dell associazione di categoria abilitata) attraverso una delle seguenti modalità: Sportelli INPS; Sito internet OnLine/Per il cittadino/lavoro possesso del PIN); nella sezione Servizi Accessorio (se già in Contact Center INPS/INAIL (numero gratuito da telefono fisso oppure da cellulare al n , con tariffazione a carico dell utenza chiamante); Il prestatore si modalità: Associazioni di categoria dei datori di lavoro. 2. Accreditamento prestatore registra presso l INPS attraverso una delle seguenti Sportelli INPS; Sito internet nella sezione Servizi OnLine/Per tipologia di utente/cittadino/lavoro

122 Accessorio oppure nella sezione Come fare per utilizzare i buoni lavoro/servizi on line/accesso alla procedura telematica e alla procedura PEA (tabaccai e sportelli bancari e Uffici Postali) oppure nella sezione Informazioni/Lavoro accessorio-area dedicata/accesso ai servizi; Contact Center INPS/INAIL (numero gratuito oppure da cellulare al n , con tariffazione a carico dell utenza chiamante); Il prestatore (maggiorenne) riceve da Poste Italiane, a cui sono inviati i dati così registrati: la carta (INPS card c.d. Postepay virtual ) sulla quale è possibile accreditare gli importi delle prestazioni eseguite; l accreditamento del compenso sulla carta richiede la sua attivazione presso qualunque ufficio postale con un caricamento minimo di 5 ; il materiale informativo. La registrazione dei prestatori se effettuata tramite accesso al sito - richiede una attività di verifica dei dati da parte del Contact center, che 'contatta' i potenziali prestatori. Questa operazione richiede 2-3 giorni. Una volta verificati, i dati anagrafici del prestatore saranno trasmessi a Poste, che provvederà entro circa 25 giorni lavorativi - ad inviare presso il domicilio degli interessati la INPS card (Postepay).

123 In caso di cambio di indirizzo da parte del prestatore, l Isti tuto no n risponde delle conseguenze del mancato ricevimento di comunicazioni, INPSCard, bonifici domiciliati e dei conseguenti ritardi nella riscossione. Per comunicare un indirizzo diverso rispetto a quello registrato nella procedura in origine e confermato al Contact Center, è necessario recarsi presso la Sede INPS provinciale, per la sostituzione in archivio e l automatico invio della comunicazione corretta a Posteitaliane. La fase di registrazione si chiude con la sottoscrizione del contratto relativo all utilizzo della carta da parte del prestatore e l attivazione della carta presso un ufficio postale. Se il prestatore non attiva la carta, il pagamento avverrà automaticamente attraverso bonifico domiciliato riscuotibile presso tutti gli uffici postali. La riscossione del bonifico deve avvenire entro il termine di scadenza (mese successivo alla data di emissione). In caso di impossibilità a riscuotere entro i termini di scadenza del bonifico, è necessario rivolgersi alla sede INPS per chiederne la riemissione. Il prestatore minorenne, che in quanto tale non può ricevere la INPSCard, riceverà da Poste una lettera di 28/05/2015 bonifico domiciliato con la quale riscuotere, presso tutti gli uffici postali, gli importi spettanti per lo svolgimento di prestazioni occasionali accessorie.

124 3. Versamento del corrispettivo dei voucher Il committente dovrà versare, prima dell inizio della prestazione, il valore complessivo dei buoni (virtuali) che verranno utilizzati per consentire un tempestivo pagamento del corrispettivo della prestazione stessa al lavoratore, con una delle seguenti modalità: tramite modello F24, indicando nella sezione INPS del modello il codice sede e il codice fiscale la causale LACC appositamente istituita; rispetto a questa forma di pagamento possibile solo per l acquisto di voucher telematici è opportuno sottolineare la contabilizzazione nei conti dell INPS degli importi versati con F24 avviene, in med ia, do po circa 1 0 gio rni lavo rativ i da ll e ffe ttuaz io ne del pagamento a seguito di ino ltro da parte de ll Age n z ia de lle Entrate. Si precisa che in caso di committente persona giuridica, nel campo matricola INPS del mod. F24 vanno riportati - in base alle indicazioni dell Agenzia delle Entrate - o il cap dell azienda o il codice della sede INPS, dopo aver premesso gli 0 (zero) necessari a completare i 17 caratteri numerici previsti dal campo. In alternativa, si può inserire il codice fiscale del committente oppure il seguente codice: Le istruzioni di compilazione sono disponibili sul sito dell Agenzia delle Entrate/modulistica/modelli di versamento (f24 f23)/modello F24/Tabelle codici tributo : Modello di versamento F24: i codici da utilizzare tabella codici altri enti previdenziali e assicurativi INPS: tabella 28/05/2015 causali contributo/ tabella formati matricola e codici.

125 tramite versamento sul conto corrente postale intestato ad INPS DG LAVORO ACCESSORIO, il cui importo deve necessariamente essere un multiplo di 10. In questo caso la registrazione del versamento, che richiede la verifica del bollettino di c/c, può essere effettuata recandosi presso una sede provinciale INPS. Nel caso che la procedura venga attivata da una Associazione, il bollettino deve essere comunque intestato al singolo committente. tramite pagamento on line collegandosi al sito nella sezione Servizi OnLine/Portale dei pagamenti/accedi al portale/lavoro accessorio, in corrispondenza dei link: Entra nel servizio committente/datore di lavoro Entra nel servizio consulente/associato/delegato dopo essersi autenticati con PIN, può strumenti di pagamento: addebito su (BPOL) o carta corrente BancoPosta carta di credito prepagata Postepay o abilitata al circuito internazionale VISA, VISA Electron, Mastercard. utilizzare uno dei seguenti conto Per la dichiarazione dei rapporti di lavoro è necessario che ci sia disponibilità sul conto Lavoro Accessorio.

126 4. Richiesta dei voucher e dichiarazione di inizio attività da parte del committente Prima dell inizio delle attività di lavoro accessorio (anche il giorno stesso purchè prima dell inizio della prestazione), il committente effettua - attraverso il Sito internet oppure il Contact Center , gratuito da numero fisso, o da cellulare al n con tariffazione a carico dell utenza chiamante oppure recandosi presso una sede INPS - la dichiarazione di inizio prestazione che intende compensare attraverso i buoni lavoro virtuali. La dichiarazione dovrà contenere: l anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale; la data di inizio e di fine presunta dell attività lavorativa; il luogo di svolgimento della prestazione; Si ricorda che il committente è obbligato a comunicare preventivamente l inizio della prestazione all INPS, attraverso i canali indicati, in quanto tale dichiarazione vale anche ai fini INAIL. Nel caso in cui dopo la dichiarazione - relativamente ai periodi di inizio e fine impiegati, tali variazioni dovranno essere si verifichino delle variazioni lavoro ovvero ai lavoratori preventivamente comunicate direttamente dal committente attraverso i canali sopra indicati. Attenzione: la mancata comunicazione all INPS/INAIL prevede l applicazione della maxisanzione, di cui all art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. Collegato Lavoro ), come indicato 28/05/2015 nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010.

127 Si evidenzia che - in caso di committente persona giuridica (o di committente persona fisica che intenda avvalersi di un delegato) per utilizzare la procedura telematica, è necessario richiedere alla sede INPS della propria provincia (tramite modello SC53 scaricabile dal sito Internet Inps), l a bbina mento tra il c.f./ p. iva de l l az ie nda e d il codice fiscale di un delegato persona fisica (munito di Pin), che opererà per conto dell azienda o ente committente. Una volta effettuato tale abbinamento, il delegato dovrà: 1) entrare nella procedura on-line con il suo C.F. ed il suo PIN ed accedere alla sezione Servizi OnLine/Per tipologia di utente/cittadino/lavoro Accessorio oppure alla sezione Come fare per utilizzare i buoni lavoro/servizi on line/accesso alla procedura telematica e alla procedura PEA (tabaccai e sportelli bancari e Uffici Postali) oppure alla sezione accessorio-area dedicata/accesso ai servizi, in corrispondenza del link: Consulenti associazioni e delegati (accesso con PIN); 2)inserire il CF/P.IVA dell'azienda/ente committente; 3)operare come delegato dell'azienda/ente committente 5. Rendicontazione dei voucher Al termine della prestazione lavorativa, il committente deve comunicare buoni 28/05/2015 lavoro. Informazioni/Lavoro all INPS (confermando o variando i dati della richiesta già effettuata a preventivo attraverso i canali sopra indicati), per ciascun prestatore, il periodo della prestazione svolta e, quindi, l effettivo utilizzo dei

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130 operazioni: verificherà preliminarmente la copertura economica delle prestazioni di lavoro, confrontando i versamenti effettuati dal committente prima della conclusione del rapporto lavorativo accessorio con il complessivo onere dovuto per lo stesso; in relazione all esito della verifica di cui al punto precedente: o nel caso in cui sia positivo (presenza di versamenti ad integrale copertura dell onere), invierà le disposizioni di Card); o nel caso in cui risulti negativo (totale assenza di versamenti o presenza a copertura soltanto parziale dell onere), rappresenterà al committente l impossibilità a procedere alla consuntivazione fino a quando la somma disponibile non consentirà la copertura della operazione di rendicontazione. La procedura è progettata in modo che la disponibilità sul conto può essere utilizzata in momenti diversi, quindi in fase di consuntivazione non è obbligatorio arrivare ad un saldo pari a zero, ma è consentito che permanga una somma residua da spendere per successive richieste di prestazioni di lavoro accessorio. 6. Accredito dei contributi Il processo si conclude con l accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori. Ciò 28/05/2015 avviene, una volta reperita l informazione di avvenuta riscossione dei buoni lavoro da parte del

131 prestatore, mediante l invio di un flusso dati verso gli archivi della Gestione Separata. L INPS, infine, provvede al riversamento ad INAIL del contributo del 7% destinato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. all assicurazione Nel sito sezione Informazioni/Lavoro Accessorio, è possibile consultare il Manuale per l utilizzo procedura telematica, che fornisce indicazioni operative per facilitare l utilizzo della procedura telematica di acquisto voucher. 28/05/2015

132 Portale dei Pagamenti MANUALE UTENTE Versione 3.0 del 01/04/2015 Versione Descrizione e Impatto della modifica Da Emissione Versione 3 L acquisto online dei Voucher Virtuali è consentito solo ai cittadini committente/datore di lavoro e/o consulente/associato/delegato possessori del PIN Inps e registrati sul sito di Poste Italiane 01/04/ /05/2015

133 1. Premessa ACQUISTO VOUCHER ONLINE LAVORO ACCESSORIO Versione 3.0 del 01/04/2015 Il servizio Lavoro Accessorio consente al committente/datore di lavoro e/o al consulente/associato/delegato di acquistare online, tramite il sito Internet dell Istituto e in collaborazione con la Porta dei Pagamenti (da ora PdP) di Poste Italiane, i voucher virtuali (Buoni lavoro) il cui valore nominale è stato fissato nella misura di 10,00 (dieci) euro. 1.1 Registrazione sul sito di Poste Italiane Registrazione Per l acquisto online dei voucher virtuali sul Portale dei Pagamenti del sito Internet Inps, il cittadino committente/datore di lavoro e/o il consulente/associato/delegato deve essere preventivamente registrato sul sito Internet di Poste Italiane. Se non si è utenti registrati, è possibile effettuare la registrazione e contemporaneamente l attivazione direttamente dalla Home del servizio di pagamento online seguendo le indicazioni proposte. In questo caso, il sistema propone un modulo precompilato in alcune sue parti non modificabili e altre da compilare a cura dell utente che ha eseguito uno dei due accessi consentiti dal servizio Lavoro Accessorio. In ogni caso, la registrazione e attivazione si possono eseguire dal sito Internet di Poste Italiane. Orari e modalità di pagamento Il pagamento può avvenire, 7 giorni su 7, nei seguenti orari e con i seguenti strumenti: -dalle 06:00 alle 22:30 per il pagamento con conto corrente BancoPosta -dalle 06:00 alle 22:30 per il pagamento con carta prepagata PostePay -dalle 00:00 alle 24:00 per il pagamento con carte di credito abilitate al circuito internazionale Visa e MasterCard. PS: Non è consigliabile eseguire i pagamenti online a cavallo della mezzanotte perché potrebbe esserci un disallineamento della data dell operazione 28/05/2015

134 1.2 Accesso al servizio dei pagamenti con PIN INPS Per l accesso al servizio Lavoro Accessorio si deve possedere il codice PIN Inps. Per l assegnazione del PIN Inps bisogna collegarsi al sito e procedere secondo le indicazione riportate nell area Servizi Online. In alternativa, è possibile effettuare la richiesta telefonando al Contact Center multicanale Inps, i numeri di telefono e le modalità di accesso sono riportate sul sito Internet Inps. 2. Accesso all applicazione Il servizio è presente nel Portale dei Pagamenti ed è raggiungibile dai Servizi Online del sito Internet dell Istituto utilizzando il seguente percorso > Servizi Online > Portale dei Pagamenti > Accedi al portale > Lavoro Accessorio 28/05/2015

135 28/05/2015 Cliccando Pagamento, il sistema visualizza la sezione Datore di Lavoro precompilato con i dati del datore di lavoro titolare del Voucher, non modificabili. Mentre, è disponibile la sezione Versamento importo dove inserire l importo da versare (multiplo di 10 euro).

136 Inserito l importo e cliccando Avanti, il sistema, dopo aver verificato attraverso il codice fiscale dell utente committente/datore di lavoro e/o il consulente/associato/delegato la sua eventuale registrazione sul sito di Poste Italiane, e se presente il suo stato (attivo o non attivo), visualizza le modalità di pagamento disponibili. 2.1 Utente non registrato sul sito di Poste Italiane 28/05/2015 Se l utente non è registrato sul sito di Poste Italiane per eseguire il pagamento online in tempo reale può effettuare la registrazione seguendo le indicazioni presenti nella sezione Home del servizio.

137 2.2 Utente registrato sul sito di Poste Italiane ma non attivo Se l utente è registrato sul sito di Poste Italiane ma il suo stato non è ancora attivo può eseguire il pagamento online solo con la modalità carta di credito in questo caso è necessario inserire anche un indirizzo dove ricevere l attestazione di avvenuto pagamento da parte di Poste Italiane. Per l attivazione rivolgersi agli uffici o al contact center di Poste Italiane. 28/05/2015

138 2.3 Utente registrato e attivo sul sito di Poste Italiane Se l utente è registrato sul sito di Poste Italiane e il suo stato è attivo può eseguire il pagamento online con una delle modalità di pagamento disponibili: Conto BancoPosta, Carta PostePay e Carte di Credito abilitate al circuito Visa e MasterCard. 28/05/2015

139 3. Modalità di pagamento L utente è indirizzato sul sito Internet di Poste Italiane per completare le operazioni di Pagamento. 3.1 BancoPosta o PostePay Per il pagamento con il conto corrente BancoPosta o carta PostePay bisogna autenticarsi nei sistemi di Poste Italiane inserendo il nome utente e la password assegnati al momento della registrazione. Cliccando su Esegui si continua e si perfeziona il pagamento. Per uscire correttamente dalla procedura è necessario cliccare su Annulla (valida per qualsiasi canale di pagamento selezionato). 28/05/2015

140 3.2 Carta di credito Sono accettate solo carte di credito abilitate al circuito internazionale Visa e MasterCard. 28/05/2015

141 4. Stampa della ricevuta di pagamento online Il sistema di Poste Italiane addebita l importo sul conto, salvo buon fine, invia le notifiche di pagamento all utente e passa il controllo al sito Inps per la presentazione dei dati dell avvenuta transazione e la visualizzazione e stampa della ricevuta Inps. Poste Italiane, inoltre, a conferma del pagamento eseguito con esito positivo deve eseguire gli adempimenti amministrativi inviando gli importi incassati al sistema informatico dell Inps che procede, con la riconciliazione contabile, ad attribuire automaticamente l'importo versato nella disponibilità del committente all'interno della procedura telematica dedicata al Lavoro Accessorio, da utilizzare per compensare le prestazioni dei lavoratori. 28/05/2015

142 5. Pagamenti effettuati La stampa della ricevuta di pagamento, se non eseguita contestualmente al pagamento, può essere visualizzata e stampata cliccando sulla funzione Pagamenti effettuati. Per la stampa è sufficiente selezionare la ricevuta e cliccare su Stampa ricevuta Nella sezione Ricerca per codice Inps è disponibile anche un filtro di ricerca per singola ricevuta. Inserendo il codice Inps oppure il 28/05/2015 codice Bancoposta (in quest ultimo caso inserire solo le prime 16 cifre del codice) è possibile selezionare la singola ricevuta di interesse.

143 6. Interruzione del collegamento dopo l autorizzazione al pagamento Nel caso in cui si verifichi una interruzione di collegamento con l ambiente web di Poste Italiane dopo aver autorizzato il pagamento, può succedere che la ricevuta non sia presente in archivio. In questo caso, per evitare di eseguire lo stesso pagamento, assicurarsi di non aver ricevuto la conferma del pagamento da parte di Poste Italiane nella cassetta postale (bacheca) assegnata all utente registrato (Committente/Delegato) o nell inserita al momento del pagamento. In ogni caso: se è stata ricevuta la conferma del pagamento, ma la ricevuta non è presente tra i Pagamenti effettuati il pagamento è avvenuto ma bisogna attendere qualche giorno per stampare la ricevuta. Infatti, appena Poste Italiane invierà a Inps i dati della rendicontazione per la quadratura dei pagamenti sarà possibile ricostruire il bollo virtuale da inserire sulla ricevuta. E possibile segnalare tale particolarità utilizzando la sezione Contatti del Portale dei Pagamenti su seguendo le indicazioni proposte. se non è stata ricevuta la conferma del pagamento con grande probabilità il pagamento non è andato a buon fine. La cifra eventualmente prenotata dal conto dell'utente sarà resa disponibile da Poste Italiane nel giro di 24 ore per le modalità di pagamento Postepay e Bancoposta, strumenti gestiti direttamente da Poste Italiane. Mentre, per la carta di credito lo sblocco della prenotazione avverrà tramite la collaborazione dell'acquirer che provvederà a informare le banche che hanno rilasciato le carte di credito agli utenti. I tempi possono variare secondo la tempestività dello sblocco del plafond della banca interessata. Si precisa che l utente non troverà un riaccredito della somma prenotata nella lista movimenti del conto perché l importo non è stato mai prelevato, ma ci sarà solo uno sblocco di tale importo. 28/05/2015

144 28/05/2015 Per la conclusione del Contratto non è necessaria la forma scritta, la cui opportunità andrà, quindi, valutata dal committente in relazione al suo eventuale interesse a conservare prova documentale dell accordo in caso di contenzioso sulla qualificazione giuridica del rapporto.

145 Contratto per prestazioni di lavoro accessorio ai sensi degli artt. 70 ss. D.Lgs. N. 276/2003 Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, tra i sottoscritti: - Indicare i dati del Committente - Indicare i dati del Prestatore Si stipula e si conviene quanto segue 1. Il Committente affida al prestatore di effettuare la seguente attività:. Le parti intendono inquadrare le prestazioni oggetto del presente incarico come lavoro accessorio ai sensi degli artt. 70 ss. D.Lgs. N. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine il prestatore dichiara di non superare il limite annuo di per effetto del cumulo dei compensi derivanti dal presente e da altri incarichi di lavoro accessorio. 28/05/2015

146 2. L attività di cui sopra sarà svolta dal Prestatore dal. Al. Eventuali variazioni, d accordo tra le parti potranno essere previamente concordate per iscritto. 3. Il corrispettivo dell opera prestata, da corrispondersi mediante Buoni Lavoro, è convenuto tra le parti nella misura di un Buono del valore nominale di per ciascuna ora di prestazione. Luogo e data, Firma del committente Firma del prestatore 28/05/2015

147 Luogo e data Dichiarazione per la certificazione del contratto di lavoro occasionale accessorio Spett.le Commissione di certificazione di. Ad integrazione dell istanza di certificazione del contratto di lavoro datata, ed al fine di fornire alla Commissione di certificazione un quadro completo e circostanziato degli elementi contrattuali e dell attività lavorativa dedotta nel contratto stesso, gli istanti rilasciano le sotto indicate dichiarazioni. Fanno presente di voler instaurare/aver instaurato un rapporto di lavoro occasionale di tipo accessorio ai sensi dell art. 70 e segg. del D.Lgs. n. 276/03 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto delle vigenti leggi in materia. 28/05/2015

148 a) Oggetto della prestazione contrattuale richiesta al lavoratore (specificare in dettaglio l attività lavorativa oggetto del contratto): b) A quale, fra le categorie soggettivamente previste per legge, appartiene il lavoratore in questione (es.: disoccupato da oltre un anno, casalinga, studente, pensionato, ecc.)? (specificare): c) A quale, fra le categorie soggettivamente previste per legge, appartiene il committente in questione2? (specificare): d) Specificare le modalità mediante le quali in concreto il lavoratore svolgerà l attività lavorativa e) oggetto del contratto: f) Durata del contratto: g) Per lo svolgimento dell attività dedotta in contratto è previsto l utilizzo di mezzi/strumenti organizzati (si/no): 28/05/2015

149 h) Se si, specificare quali e a chi essi appartengono: i) Compenso previsto (indicare la periodicità e la somma in ): j) Gli istanti sono consapevoli dei conseguenti effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali con particolare riguardo al fatto che il pagamento del compenso dovrà essere corrisposto esclusivamente attraverso la consegna al lavoratore di buoni lavoro il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministero del Lavoro e delle P.S. (si/no): k) Ulteriori informazioni: Data e Firma leggibile lì Firma del committente 28/05/2015 Firma del lavoratore

150 28/05/2015 DISCIPLINA DELLE MANSIONI

151 ART C.C. 1. «Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione»

152 «Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive». 2.Ogni patto contrario è nullo.

153 IUS VARIANDI Il datore di lavoro ha potere di modificare le mansioni del datore di lavoro purché le nuove mansioni risultino equivalenti alle precedenti sia sotto il profilo qualitativo (e cioè consentano lo sviluppo e il mantenimento delle capacità già acquisite) sia sotto quello quantitativo (mantenimento della medesima posizione nell organico aziendale, etc.)

154 Circolare Ministero del Lavoro n. 13/2008 Secondo i principi giurisprudenziali in materia, l'equivalenza non deve essere intesa in termini di mera corrispondenza del livello di inquadramento contrattuale tra le mansioni svolte precedentemente e quelle contemplate nel nuovo contratto, ma occorre verificare i contenuti concreti delle attività espletate (ex plurima Cass. n. 425 del 12 gennaio 2006, n del 12 aprile 2005, n del 11 aprile 2005);

155 Circolare Ministero del Lavoro n. 13/2008 in particolare 'l'equivalenza tra le nuove mansioni e quelle precedenti deve essere intesa non solo nel senso di pari valore professionale delle mansioni considerate nella loro oggettività, ma anche come attitudine delle nuove mansioni a consentire la piena utilizzazione o anche l'arricchimento del patrimonio professionale dal lavoratore acquisito nella pregressa fase del rapporto" (Cass., Sez. Un., 24 novembre 2006, n ).

156 Circolare Ministero del Lavoro n. 13/2008 Sul punto va peraltro sottolineato che tale ultima sentenza attribuisce alla contrattazione collettiva anche il potere di individuare la nozione di 'equivalenza' attraverso le cd. clausole di fungibilità, volte a consentire un impiego più flessibile del lavoratore, almeno per 'sopperire a contingenti esigenze aziendali ovvero per consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati in quella qualifica, senza incorrere nella sanzione della nullità comminata dal secondo comma della citata disposizione (art c.c.)"

157 DIVIETO DI MODIFICA IN PEJUS La modifica in pejus delle mansioni è sempre vietata a prescindere dal fatto che determini o meno anche la riduzione della retribuzione

158 fatti salvi i casi in cui, con l accordo del lavoratore, il datore dimostri che la modifica in pejus è avvenuta per Mansioni inferiori per inabilità a seguito di infortunio o malattia. E possibile attribuire a mansioni inferiori un lavoratore ai sensi dell art. 4, comma 4, della legge n. 68 del 1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili. Questa norma consente il mutamento delle mansioni per i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia. Questi lavoratori se non possono essere adibiti a mansioni equivalenti, possono essere adibiti a mansioni inferiori ma sempre con il diritto al mantenimento della retribuzione (quindi senza che lo stipendio si riduca).

159 fatti salvi i casi in cui, con l accordo del lavoratore, il datore dimostri che la modifica in pejus è avvenuta per Mansioni inferiori per inidoneità alla mansione specifica. Un altro caso in cui il lavoratore può essere adibito a mansioni inferiori è quanto ai sensi del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, egli viene considerato dal medico competente inidoneo alla mansione specifica. In questo caso il datore di lavoro deve adibire, ove possibile, il lavoratore ad una mansione compatibile con il suo stato di salute. E la mansione può essere inferiore. Anche in questo caso il lavoratore conserva comunque il diritto alla retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria.

160 fatti salvi i casi in cui, con l accordo del lavoratore, il datore dimostri che la modifica in pejus è avvenuta per Procedure per la dichiarazione di mobilità Un ulteriore ipotesi di demansionamento è prevista nell ambito degli accordi sindacali stipulati nel corso di procedure per la dichiarazione di mobilità che prevedono il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti. In questo caso infatti è prevista una deroga alla normativa dell art del codice civile in merito all assegnazione di mansioni diverse da quelle svolte. E in questo caso è prevista la possibilità di attribuire il lavoratore a mansioni inferiori a quelle del livello di inquadramento per evitare il collocamento in mobilità dei lavoratori. (art. 4 c. 11 L. 223/91)

161 fatti salvi i casi in cui, con l accordo del lavoratore, il datore dimostri che la modifica in pejus è avvenuta per Mansioni inferiori per condizioni pregiudizievoli alla salute E possibile attribuire a mansioni inferiori alle lavoratrici madri, durante il periodo di gestazione e sino a sette mesi dopo il parto - se il tipo di attività o le condizioni ambientali sono pregiudizievoli alla loro salute (conservando la retribuzione precedente.)

162 Infine Deroghe al demansionamento di fonte giurisprudenziale Orientamento da tempo condiviso dalla stessa Cassazione secondo cui: costituisce principio ormai acquisito nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l articolo 2103 del codice civile (...) non opera allorché il patto peggiorativo corrisponde all interesse del lavoratore medesimo. Ed in effetti il diritto alla tutela della posizione economica e professionale del lavoratore deve trovare contemperamento con la tutela di altri interessi prioritari del lavoratore quale quello alla conservazione del posto di lavoro; per cui deve ritenersi legittima una interpretazione non restrittiva della disposizione anche alla luce delle maggiori e notorie difficoltà in cui versa oggi il mercato del lavoro (cfr. per tutte, Cassazione n /2006).

163 Deroghe al demansionamento di fonte giurisprudenziale è legittimo il demansionamento disposto con il consenso del lavoratore se viene provato in fatto che esso sia finalizzato ad evitare il licenziamento reso necessario da una situazione di crisi aziendale" (Cass. n. 2375/2005). nei casi di sopravvenute e legittime scelte imprenditoriali, comportanti l esternalizzazione dei servizi a seguito di processi di riconversione o ristrutturazione aziendali, l assegnazione del lavoratore a mansioni diverse, ed anche inferiori, non si pone in contrasto con la disciplina codicistica, se rappresenta l unica alternativa praticabile in luogo del licenziamento per GMO (Cass. n. 8596/2007). "il demansionamento o la dequalificazione sono legittimi allorché rappresentino una extrema ratio, necessaria al fine di conservare il rapporto di lavoro" (Cass. n /2006).

164 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE IL TESTO ORGANICO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI E LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE MANSIONI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014 N TITOLO IV DISCIPLINA DELLE MANSIONI ARTICOLO 55 (Mutamento delle mansioni) 28/05/2015

165 Art. 1. L art del codice civile è sostituito dal seguente c. 1 Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto «o» a quelle corrispondenti all inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito «ovvero» a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. Una delle importanti novità riguarda innanzitutto la possibilità, a parità di livello, di cambiare mansione al lavoratore. Il Decreto permette il mutamento unilaterale delle mansioni del lavoratore all interno dello stesso livello di inquadramento secondo CCNL. Ciò è una possibilità per il datore di lavoro molto più ampia, in quanto la normativa in vigore attualmente prevede che il lavoratore possa essere adibito a mansioni equivalenti, il che è comporta una possibilità di cambiamento della mansione molto più limitata rispetto alla possibilità di attribuirgli una mansione scelta tra quelle del livello di inquadramento secondo il CCNL. 28/05/2015

166 Art. 1. L art del codice civile è sostituito dal seguente c. 1 Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto «o» a quelle corrispondenti all inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito «ovvero» a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. Il concetto di equivalenza professionale che prima era riferito al patrimonio professionale del dipendente, a prescindere dal livello contrattuale di inquadramento ora è invece rimesso proprio alla disciplina del contratto collettivo, essendo consentito il mutamento delle mansioni del lavoratore tra quelle indicate nello stesso livello di inquadramento del CCNL 28/05/2015

167 Art. 1. L art del codice civile è sostituito dal seguente c. 2: In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore. Deroga secca C è una importante apertura al demansionamento, che è la vera grande novità del decreto. La legge delega aveva limitato il mutamento di mansioni dei lavoratori alle sole ipotesi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale. Ma nel decreto delegato la variazione unilaterale delle mansioni dei lavoratori è consentita in tutti i casi di modifica degli assetti organizzativi. Quindi sono molto più ampi i casi in cui sarà possibile il cambiamento delle mansioni da parte del datore di lavoro, con una decisione anche contro la volontà del lavoratore. 28/05/2015

168 Art. 1. L art del codice civile è sostituito dal seguente c. 2: In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore. Deroga secca Dal tenore letterale della norma, si evince che l assegnazione a mansioni inferiori può riguardare soltanto il livello di inquadramento immediatamente inferiore rispetto a quello in cui è collocato il dipendente. Pertanto, anche in caso di diversi e successivi mutamenti organizzativi aziendali, il lavoratore in questione non potrà scendere come tipologia di mansione sotto il livello di inquadramento immediatamente inferiore. 28/05/2015

169 Art. 1. L art del codice civile è sostituito dal seguente c. 3: Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni. 28/05/2015

170 Art. 1. L art del codice civile è sostituito dal seguente c. 4: Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore possono essere previste da contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Oltre alle ipotesi di modifica degli assetti organizzativi, il demansionamento potrà essere reso possibile anche da ulteriori ipotesi previste da contratti collettivi, anche aziendali Deroga controllata 28/05/2015

171 Art. 1. L art del codice civile è sostituito dal seguente c. 5: Nelle ipotesi di cui al secondo e quarto comma, il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa Pertanto: se è possibile adibire il dipendente a mansioni inferiori non sarà invece possibile inquadrarlo al livello inferiore nè ridurgli il trattamento retributivo goduto Ciò vuol dire che il datore di lavoro nell ambito di un riassetto aziendale o di altre ipotesi previste dalla C.C. potrà adibire il dipendente a mansioni appartenenti al livello di inquadramento immediatamente inferiore, ma ciò non comporterà l attribuzione: -né di quel livello inferiore - né della relativa retribuzione. Dunque: il datore di lavoro dovrà stare ben attento a non attribuirgli anche un livello di inquadramento inferiore secondo il Ccnl. 28/05/2015

172 28/05/2015 Art. 1. L art del codice civile è sostituito dal seguente c. 6: Nelle sedi di cui all art. 2113, ultimo comma, o avanti alle commissioni di certificazione di cui all art. 76 del d.lgs. n. 276/2003, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell interesse del lavoratore alla conservazione dell occupazione, all acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. La norma opera una inversione di tendenza rispetto ai principi consolidati che prevedevano la nullità di qualsiasi patto contrario all art c.c.. Il comma 6 statuisce l ipotesi di Deroga individuale in sede protetta che, rispetto al demansionamento di cui ai commi 2 (deciso dal datore di lavoro) e 4 (previsto dai CC) prevede anche la possibilità di: - Modificare il livello di inquadramento - Modificare la relativa retribuzione

173 Demansionamento in sede assistita (comma 6) Come si nota, il comma 6 apre per il datore di lavoro la possibilità di abbinare alla riduzione della mansione, anche quella della retribuzione. È vero che questo avverrebbe in sede contrattuale protetta. Altrettanto vero, però, è che il fine perfettamente percepibile dalla norma è considerare il demansionamento, con connessa riduzione della retribuzione, una misura contro la perdita del lavoro, quando parla di interesse del lavoratore alla conservazione dell occupazione. Il lavoratore - messo davanti all alternativa di perdere il posto, per esigenze aziendali - potrebbe trovarsi nelle sedi per stipulare l accordo già indotto, senza troppe alternative, ad accettare il demansionamento, con effetti economici. 28/05/2015

174 Dunque: come agisce il demansionamento nel nuovo testo dell art c.c.??? Si configurano 3 scenari: 1) : c.d. libero. Il datore individua tali ipotesi. Demansionamento per modifica assetti organizzativi aziendali (comma 2) 2) : c.d. controllato in sede sindacale. Demansionamento per ulteriori ipotesi previste dalla Ccnl o Aziendale (comma 4) In entrambi gli scenari il lavoratore conserva il livello di inquadramento e il trattamento retributivo in godimento 3) Demansionamento assistita (comma 6) in sede : c.d. individuale protetto. È un accordo stipulato in sede assistita, che modifica in peius mansioni, inquadramento e retribuzione per la salvaguardia dell occupazione, una diversa professionalità o miglioramento qualità di vita. 28/05/2015

175 Dunque: come agisce il demansionamento nel nuovo testo dell art c.c.??? Quando è possibile per il datore di lavoro effettuare un demansionamento che non contravvenga alle nuove disposizioni dell art c.c., come modificato dallo schema di decreto legislativo sul Jobs Act???? Ripartiamo da ciascuno dei 3 scenari 28/05/2015

176 Come effettuare il demansionamento??? 1. Ipotesi di demansionamento di fonte collettiva (comma 4): Il datore di lavoro indicherà nella lettera di assegnazione a mansioni inferiori una delle ipotesi di demansionamento previste dalla contrattazione collettiva, anche aziendale, se ne ricorrono i presupposti. La previsione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di siffatte ipotesi costituirà legittima espressione della c.d."delega in bianco" demandata alla autonomia collettiva dal decreto legislativo. Al riguardo va ricordato che le norme contrattuali, cui la legge affidi compiti classificatori, sono insindacabili da parte del giudice (Cass. n /1999) Ne consegue che per il datore di lavoro sarà sufficiente riferirsi ad una delle ipotesi di demansionamento previste dalla contrattazione collettiva per non incorrere in alcuna violazione dei doveri contrattuali. 28/05/2015

177 Come effettuare il demansionamento??? 1. Ipotesi di demansionamento di fonte collettiva (comma 4): Si ricorda che l art. 8, legge n. 148/2011 ove disciplina la cd. "contrattazione di prossimità già prevede che i contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati (a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario di rappresentanza sindacale) finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, etc. prevedendo deroghe, anche in peius, alle norme di fonte pubblica o contrattuale, fermo restando il rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, su una serie di materie concernenti, fra l'altro, anche le mansioni del lavoratore oltre alla classificazione e inquadramento del personale. 28/05/2015

178 Come effettuare il demansionamento??? 1. Ipotesi di demansionamento di fonte collettiva (comma 4): 28/05/2015

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