PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO DIFFUSO NELLA CITTA CONSOLIDATA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE AMBITO N.1 RONDO TORRETTA

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1 PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO DIFFUSO NELLA CITTA CONSOLIDATA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE AMBITO N.1 RONDO TORRETTA

2 Indice Titolo I Art.1 Art.2 Ambito di applicazione, articolazione territoriale, finalità ed elaborati del Programma Integrato di Intervento...4 Ambito di applicazione...4 Definizioni...4 Art.3 Obiettivi del Programma Integrato di Intervento...4 Art.4 Art.5 Titolo II Art.6 Modalità di attuazione...5 Elaborati costitutivi del Programma Integrato di Intervento...5 Destinazioni d uso e parametri urbanistici ed edilizi del Programma Integrato di Intervento...7 Indici di edificabilità...7 Art.7 Destinazioni d uso ammesse...7 Art.8 Art.9 Interventi edilizi, consistenza volumetrica e destinazioni d uso degli edifici da realizzare o ristrutturare nelle aree di intervento...7 Interventi edilizi previsti e destinazioni d uso da insediare nell edificio di via XX Settembre n.90 (Area di intervento A)...9 Art.10 Parametri edilizi, distanze e altezze dei nuovi edifici a destinazione privata...9 Art.11 Sistemazioni delle aree di pertinenza degli edifici a destinazione privata Art.12 Dotazione di parcheggi a servizio degli edifici a destinazione privata Art.13 Aree destinate ad opere di urbanizzazione Titolo III Modalità di attuazione e termini di validità del Programma Integrato di Intervento...11 Art.14 Presupposti per l attuazione degli interventi edilizi consentiti dal Programma Integrato di Intervento Art.15 Articolazione temporale degli interventi Art.16 Modifiche al Programma Integrato di Intervento Art.17 Termini di validità del Programma Integrato di Intervento ALLEGATO n. 1 alle Norme Tecniche di Attuazione...13 SCHEDA DELLE DEFINIZIONI

3 Art.1 Definizione dei parametri urbanistici ed edilizi da applicare all ambito n 1 Rondò - Torretta Art.2 Definizione degli interventi ammessi nell ambito n 1 Rondò - Torretta ALLEGATO n. 2 alle Norme Tecniche di Attuazione...16 DEFINIZIONE DELLE DESTINAZIONI D USO...16 Art.1 Destinazioni d uso ammesse nelle aree di intervento Art.2 Esclusione di destinazioni d uso

4 Titolo I Ambito di applicazione, articolazione territoriale, finalità ed elaborati del Programma Integrato di Intervento Art.1 Ambito di applicazione 1. Le presenti norme si applicano all ambito Rondò - Torretta, costituito dalle seguenti aree di intervento: 1.1 Aree di intervento di proprietà privata: - Area di intervento 01 area e immobili di piazza di Trento Trieste - Area di intervento 06 area e immobili di viale Gramsci Area di intervento 12 area di viale Gramsci n Area di intervento 24 area di via Firenze - Area di intervento 25 area e immobili di via Risorgimento via Corridoni - Area di intervento 27 area e immobili di via Cardinal Ferrari n Area di intervento 50 area e immobili di via Battisti via Magenta - Area di intervento 69 area e immobili di via Bergomi n Aree di intervento di proprietà comunale: - Area di intervento A immobile di via XX Settembre n.90 - Area di intervento P1 area di parcheggio di via Baracca Area di intervento P2 area di parcheggio di via Cardinal Ferrari, ang. via XX settembre - Area di intervento P3 - area di parcheggio di via XX settembre, ang. via Cardinal Ferrari - Area di intervento P5 - area di parcheggio di via Corridoni angolo via Zorzi 2. Le aree di intervento sono graficamente individuate nella tavola 1 Inquadramento territoriale e 4 bis Sistema degli interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale del Programma Integrato di Intervento. Art.2 Definizioni 1. Ai fini delle presenti norme si assumono le definizioni fornite dall allegato n.1 Scheda delle definizioni. Art.3 Obiettivi del Programma Integrato di Intervento 1. In coerenza con i requisiti della Legge Regionale 12 aprile 1999 n.9 e con le indicazioni del Documento di Inquadramento approvato dal Consiglio Comunale, il Programma Integrato di Intervento promuove la riqualificazione architettonica, urbana e ambientale 4

5 della città costruita attraverso la contestuale realizzazione di interventi puntuali di ricucitura e razionalizzazione del tessuto edilizio esistente che comportano la costruzione di nuovi edifici in aree interstiziali e il recupero di immobili dismessi e degradati. 2. Il Programma Integrato di Intervento è altresì rivolto al miglioramento dell offerta di servizi a beneficio del quartiere e della città, al completamento di spazi pubblici nonché alla sistemazione e al potenziamento delle urbanizzazioni e dei sottoservizi esistenti. Art.4 Modalità di attuazione 1. Il Programma Integrato di Intervento trova attuazione mediante gli interventi definiti nell allegato n.1 Scheda delle definizioni, che verranno realizzati a seguito della stipula della convenzione attuativa di cui al successivo Art Il Programma Integrato di Intervento garantisce la dotazione di standard urbanistici determinata secondo le modalità dell art.6 della Legge Regionale 12 aprile 1999 n La convenzione attuativa prevede la cessione gratuita al Comune o l asservimento ad uso pubblico di aree destinate alla realizzazione di attrezzature urbanistiche primarie e secondarie nonché di opere di allacciamento ai pubblici servizi. 4. In coerenza con le disposizioni dell art.6 della Legge Regionale 12 aprile 1999 n.9 e come precisato al successivo Art.9, i Soggetti Attuatori si impegnano nella convenzione attuativa a finanziare i lavori di sistemazione dei parcheggi pubblici P1, P2, P3 e P5 e le opere di ristrutturazione dell edificio di via XX Settembre n.90 quale sede di servizi di uso e interesse pubblico. L importo del finanziamento è almeno pari al valore delle aree a standard non reperite nelle aree di intervento di proprietà privata. 5. Sono a carico dei Soggetti Attuatori gli obblighi relativi alle opere di risanamento ambientale delle aree di intervento di proprietà privata, la cui necessità o opportunità emerga a seguito di verifiche sullo stato dei luoghi. Art.5 Elaborati costitutivi del Programma Integrato di Intervento 1. Costituiscono parte integrante del Programma Integrato di Intervento i seguenti elaborati, redatti in conformità alle disposizioni contenute nel punto 8 della Delibera della Giunta Regionale 9 luglio 1999 n.6/44161 Adempimenti previsti dall art.7, comma 3 della Legge Regionale 12 aprile 1999 n.9 Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento. Approvazione circolare esplicativa : tav. 1) Planimetria di inquadramento territoriale; tav. 2) Planimetria e Documentazione fotografica dello stato di fatto degli ambiti di intervento; tav. 3) Azzonamento del Piano Regolatore Generale vigente, della Variante al Piano regolatore Generale vigente e della Variante Generale adottata; tav. 4) Progetto planivolumetrico; 5

6 tav. 4bis) Sistema degli interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale; tav. 5) Progetto delle opere di adeguamento dei sottoservizi tecnologici, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; tav. 6) Progetto dell opera comunale standard qualitativo; doc. 7) Computo metrico estimativo; doc. 8) Relazione tecnica; doc. 9) Relazione economica; doc. 10) Schema di convenzione; doc. 11) Norme Tecniche di Attuazione del Programma Integrato di Intervento; doc. 12) Relazione tecnica di valutazione dell'impatto paesistico; doc. 13) Documentazione integrativa relativa ai dati catastali di proprietà: Planimetrie catastali; doc. 14) Documentazione integrativa relativa ai dati catastali di proprietà: Atto di acquisizione; 6

7 Titolo II Destinazioni d uso e parametri urbanistici ed edilizi del Programma Integrato di Intervento Art.6 Indici di edificabilità 1. Con riferimento all articolazione territoriale del Programma Integrato di Intervento definita al precedente Art.1, alle aree di intervento vengono assegnati i seguenti indici di edificabilità: 1.1 Aree di intervento di proprietà privata: indice fondiario di edificabilità (I.F.) massimo 0,77 mq/mq 1.2 Area di intervento di proprietà comunale A: indice fondiario di edificabilità (I.F.) massimo 1 mq/mq 2. Alle aree di intervento di proprietà comunale P1, P2, P3 e P5 non vengono assegnati diritti edificatori. 3. Per le aree di intervento sono fatti salvi maggiori diritti edificatori derivanti : 3.1 da interventi di sostituzione edilizia di cui all allegato n.1 Scheda delle definizioni che comportino il riutilizzo della superficie lorda di pavimento degli edifici esistenti incrementata del 10%; 3.2 da trasferimenti di superficie lorda di pavimento disciplinati dalle presenti norme. Art.7 Destinazioni d uso ammesse 1. Nelle aree di intervento sono ammesse le seguenti destinazioni d uso: 1.1 Aree di intervento di proprietà privata: residenza e attività compatibili di cui all Art.1, comma 1 dell allegato n.2 Definizione delle destinazioni d uso ; 1.2 Area di intervento di proprietà comunale A: attrezzature pubbliche, di uso e interesse pubblico o di interesse generale di cui all Art.1, comma 2 dell allegato n.2 Definizione delle destinazioni d uso ; 1.3 Aree di intervento di proprietà comunale P1, P2, P3, P5: parcheggi pubblici di cui all Art.1, comma 3 dell allegato n.2 Definizione delle destinazioni d uso Art.8 Interventi edilizi, consistenza volumetrica e destinazioni d uso degli edifici da realizzare o ristrutturare nelle aree di intervento 1. Nelle aree di intervento vengono previsti i seguenti interventi edilizi: 1.1 Aree di intervento 01, 06, 12, 25, 50 e 69: sostituzione edilizia degli immobili esistenti; 1.2 Area di intervento 24: nuova costruzione; 7

8 1.3 Area di intervento 27: ristrutturazione edilizia riproduttiva dello stabile di via Cardinal Ferrari n e sostituzione edilizia degli altri immobili compresi nell area di intervento; 1.4 Area di intervento A: ristrutturazione edilizia; 1.5 Aree di intervento P1, P2, P3 e P5: opere di urbanizzazione. 2. Per lo stabile di via Cardinal Ferrari n tutelato dalla Variante Generale al Piano Regolatore adottata con Delibera del Consiglio Comunale n.47 del 18 luglio 2000 quale edificio di valore storico documentale è richiesta la conservazione del fronte lungo strada. Per il medesimo immobile è ammesso l incremento di un piano abitabile nonché - per ragioni derivanti dall inserimento di scale, ascensori, passaggi e impianti ovvero per altre motivate ragioni di carattere progettuale - la modifica della sagoma e dell ingombro in conformità al progetto planivolumetrico definito dalla tavola n. 4b. 3. In coerenza con le disposizioni dei precedenti Art.6 e Art.7, alle aree di intervento di proprietà privata vengono assegnate dal Programma Integrato di Intervento le seguenti superfici lorde di pavimento e destinazioni d uso: 4.1. Area di intervento 01: superficie lorda di pavimento massima: 748 mq destinazione d uso: residenza (cat.a); 4.2. Area di intervento 06: superficie lorda di pavimento massima: mq destinazione d uso: residenza (cat.a); 4.3. Area di intervento 12: superficie lorda di pavimento massima:754 mq destinazione d uso: residenza (cat.a); 4.4. Area di intervento 24: superficie lorda di pavimento massima: 312 mq destinazione d uso: residenza (cat.a); 4.5. Area di intervento 25: superficie lorda di pavimento massima: mq destinazione d uso: residenza (cat.a); 4.6. Area di intervento 27: superficie lorda di pavimento massima: mq destinazioni d uso: residenza (cat.a) e attività compatibili; 4.7. Area di intervento 50: superficie lorda di pavimento massima: 678 mq destinazione d uso: residenza (cat.a); 4.8. Area di intervento 69: superficie lorda di pavimento massima: 681 mq destinazione d uso: residenza (cat.a). 4. E ammesso il trasferimento, verso l area di intervento 25, di una superficie lorda di pavimento non superiore a 316 mq, derivante dal Programma Integrato di Intervento relativo all ambito n.3, Isola del Bosco delle Corti. La superficie lorda di pavimento 8

9 oggetto di trasferimento si aggiunge a quella prevista al precedente punto 4.5 e mantiene la destinazione d uso residenziale (cat.a). 5. Le modalità e le garanzie in ordine al trasferimento di superficie lorda di pavimento sono disciplinate dalla convenzione attuativa. Art.9 Interventi edilizi previsti e destinazioni d uso da insediare nell edificio di via XX Settembre n.90 (Area di intervento A) 1. Il Programma Integrato di Intervento prevede la ristrutturazione edilizia dell edificio comunale di via XX Settembre n.90 (Area di intervento A) già in parte utilizzato come asilo nido, scuola materna e per altri servizi comunali - per consentire l insediamento delle funzioni indicate all Art.7, e in particolare di associazioni e gruppi di volontariato. 2. In coerenza con le disposizioni dell art.6 della Legge Regionale 12 aprile 1999 n.9, le opere di ristrutturazione indicate al comma precedente, meglio definite nel progetto preliminare di cui all Art.5, devono essere finanziate dai Soggetti Attuatori unitamente ai lavori di sistemazione dei parcheggi pubblici P1, P2, P3 e P5 per un importo almeno pari al valore economico delle aree a standard non altrimenti reperite. 3. Gli impegni e le garanzie in ordine al finanziamento delle opere indicate ai precedenti commi sono disciplinate dalla convenzione attuativa. Art.10 Parametri edilizi, distanze e altezze dei nuovi edifici a destinazione privata 1. Gli edifici a destinazione privata da realizzare mediante interventi di nuova costruzione o di sostituzione edilizia saranno costruiti in conformità ai progetti planivolumetrici di cui alle tavole n. 4 e nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici edilizi: 1.1 Rapporto di copertura (R.C.) massimo: 30 per cento; 1.2 Rapporto di occupazione del sottosuolo (R.O.S.) massimo: 60 per cento; 1.3 Altezza (H.) massima: 1,5 volte la larghezza stradale e comunque non superiore a 25 metri. Nel caso della realizzazione di un edificio su strade con diversa larghezza, anche per il fronte sulla strada di minore larghezza è consentito raggiungere, per una profondità pari a 12 metri, l altezza calcolata con riferimento alla strada di maggiore larghezza; 1.4 Filo edilizio obbligatorio in caso di allineamento degli edifici esistenti sulle aree contigue; 1.5 Distanza dai confini (D.C.): minimo ½ dell altezza (H.) degli edifici in progetto e comunque non inferiore a 5 metri. E ammessa la costruzione in aderenza in caso di preesistenza edilizia a confine o di accordo trascritto tra proprietà confinanti; 1.6 Distanza tra edifici (D.E.) su aree indivise: minimo 10 metri; 1.7 Distanza tra pareti finestrate (D.P.F.): minimo 10 metri. 9

10 2. Le previsioni delle tavole n. 4 di progetto planivolumetrico prevalgono sui parametri urbanistici ed edilizi di cui comma 1. L altezza massima di gronda indicata nelle tavole n 4 di progetto planivolumetrico sostituisce l altezza (H) massima indicata al punto 1.3. Rimane comunque fermo il rispetto della distanza di cui al punto 1.7 nonché di ulteriori limitazioni derivanti da vigenti disposizioni in materia di igiene edilizia ed ambientale. 3. Sono ammesse, in fase di attuazione del Programma Integrato di Intervento, modifiche planivolumetriche ex art.7 comma 10 della Legge Regionale 23 giugno 1997 n.23, nel rispetto del successivo Art.16. Art.11 Sistemazioni delle aree di pertinenza degli edifici a destinazione privata 2. I lavori di sistemazione e, ove previsti, di recinzione delle aree di pertinenza, costituiscono parte integrante delle opere di nuova costruzione, sostituzione e di ristrutturazione degli edifici e saranno realizzati in conformità al cronoprogramma allegato alla relazione economica del Programma Integrato di Intervento. Art.12 Dotazione di parcheggi a servizio degli edifici a destinazione privata 1. Per i nuovi edifici a destinazione privata da realizzare mediante interventi di nuova costruzione o di sostituzione edilizia e per quelli oggetto di ristrutturazione edilizia riproduttiva è richiesta la seguente dotazione minima di parcheggi privati pertinenziali: 1.1 destinazione d uso residenza: 1 mq ogni 3 mq di superficie lorda di pavimento per i nuovi edifici o parti di essi destinati a residenza; 1.2 destinazione d uso compatibili con la residenza: 2 mq ogni 3 mq di superficie lorda di pavimento. Art.13 Aree destinate ad opere di urbanizzazione 1. Il Programma Integrato di Intervento prevede la riqualificazione dei parcheggi pubblici compresi nelle aree di intervento di proprietà comunale P1, P2, P3 e P5. Le opere di riqualificazione sono definite dal progetto preliminare di cui all Art Il Programma Integrato di Intervento individua nelle aree di intervento di proprietà privata ulteriori aree per urbanizzazioni, da cedere gratuitamente al Comune o da asservire ad uso pubblico. Le aree sono indicate nelle tavole n.4 e 5 di cui all Art La sistemazione delle aree di cui al comma 2, è realizzata dai Soggetti Attuatori a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti per l esecuzione degli interventi edilizi compresi nel Programma Integrato di Intervento. 4. La convenzione attuativa del Programma Integrato di Intervento disciplina gli impegni dei Soggetti Attuatori in ordine alla cessione di aree, alla realizzazione dei necessari lavori di demolizione degli stabili su di esse insistenti e alla realizzazione delle sistemazioni di cui ai precedenti commi 2 e 2 in conformità alle prescrizioni contenute negli elaborati tecnici del Programma stesso e nel rispetto dei tempi definiti dal cronoprogramma allegato alla relazione economica e con le relative garanzie. 10

11 Titolo III Modalità di attuazione e termini di validità del Programma Integrato di Intervento Art.14 Presupposti per l attuazione degli interventi edilizi consentiti dal Programma Integrato di Intervento 1. L attuazione degli interventi previsti dal Programma Integrato di Intervento è subordinata alla stipula della convenzione attuativa, che dovrà intervenire con le modalità ed entro i termini previsti dalla medesima convenzione. 2. Fino alla data di stipula della convenzione attuativa sono ammessi nelle aree di intervento di proprietà privata: - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti nonché gli altri interventi strettamente necessari per la messa in sicurezza degli immobili e il rispetto di prescrizioni di legge; - i lavori di demolizione coerenti con le previsioni del Programma Integrato di Intervento. 3. Nelle aree di intervento di proprietà comunale sono ammessi tutti gli interventi edilizi di cui all allegato n.1 Scheda delle definizioni, che risultino coerenti con le previsioni urbanistiche del Programma Integrato di Intervento. Art.15 Articolazione temporale degli interventi 1. L articolazione temporale degli interventi previsti dal Programma Integrato di Intervento viene definita dal cronoprogramma allegato alla relazione economica e, quanto agli impegni in capo ai Soggetti Attuatori, dalla convenzione attuativa. 2. Presupposto per l accertamento dell agibilità dei nuovi edifici previsti dal Programma Integrato di Intervento è il loro allacciamento ai pubblici servizi e il compimento delle opere di urbanizzazione ad essi relative. Art.16 Modifiche al Programma Integrato di Intervento 1. Nel rispetto del dimensionamento globale degli insediamenti previsti, della dotazione di aree e spazi pubblici e di uso pubblico individuata e delle caratteristiche tipologiche di impostazione di cui al successivo comma, sono ammesse modifiche planivolumetriche al Programma Integrato di Intervento promosse anche su iniziativa dei Soggetti attuatori interessati. 2. Ai sensi e per gli effetti dell art.7 comma 10 della Legge Regionale 23 giugno 1997 n.23 si intendono come caratteristiche tipologiche di impostazione del Programma Integrato di Intervento: 2.1 le destinazioni d uso ammesse dall Art.7 e la superficie lorda di pavimento massima attribuita dall Art.8 alle aree di intervento di proprietà privata; 11

12 2.2 le opere di ristrutturazione dell edificio comunale di via XX Settembre n.90; 2.3 l altezza massima prescritta dal punto 1.3 dell Art.10 ovvero dalle tavole n. 4 di progetto planivolumetrico per i nuovi edifici da realizzare nelle aree di intervento di proprietà privata; 3. Le proposte di modifiche planivolumetriche saranno redatte nel rispetto dei parametri edilizi e dei limiti di altezza e distanza tra le costruzioni prescritti dall Art.10, da verificare limitatamente agli edifici - o loro parti - interessati dalle modifiche stesse. Potranno essere concesse deroghe ai parametri edilizi e ai limiti di cui sopra congruamente motivate sotto il profilo tecnico e urbanistico. 4. Qualora le proposte di modifiche planivolumetriche dovessero comportare anche mutamenti delle destinazioni d uso previste nelle aree di intervento, i Soggetti Attuatori provvedono, ove necessario, al reperimento della dotazione aggiuntiva di standard urbanistici nelle forme consentite dall art.6 della Legge Regionale 12 aprile 1999 n Le proposte di modifiche planivolumetriche verranno corredate da adeguati elaborati tecnici che rappresenteranno, anche all opportuna scala urbanistica, le mutate situazioni progettuali. Art.17 Termini di validità del Programma Integrato di Intervento 1. Il Programma Integrato di Intervento ha validità di cinque anni dalla data di stipula della convenzione attuativa. 12

13 ALLEGATO n. 1 alle Norme Tecniche di Attuazione del Programma Integrato di Intervento relativo all ambito Rondò - Torretta SCHEDA DELLE DEFINIZIONI Art.1 Definizione dei parametri urbanistici ed edilizi da applicare all ambito n 1 Rondò - Torretta 1. I parametri urbanistici ed edilizi da applicare all ambito n.1 Rondò - Torretta, ai fini delle presenti norme si definiscono come segue: 1.1 Superficie fondiaria (S.F.): rappresenta la superficie delle aree di intervento comprese nell ambito n.1 Rondò - Torretta. 1.2 Superficie lorda di pavimento (S.L.P.): Somma della superficie di tutti i piani abitabili o agibili fuori terra, in sottosuolo, nei sottotetti e dei soppalchi. La suddetta superficie deve essere calcolata al lordo di tutte le murature interne e perimetrali. Costituiscono parte della superficie lorda di pavimento i locali ricavati nei sottotetti degli edifici che presentano i requisiti necessari per la loro trasformazione in locali abitabili in applicazione della Legge Regionale 15 luglio 1996 n.15 e successive modifiche e integrazioni. Sono esclusi dal calcolo della superficie lorda di pavimento: a- i porticati e pilotis anche se chiusi con vetrate purché di uso pubblico; b- i balconi, le terrazze, le logge; c- le cantine di edifici industriali e artigianali, per una superficie massima pari al sedime di detti edifici e le cantine in genere; d- le superfici adibite a parcheggi e i relativi spazi di manovra; e- i locali destinati alla installazione di impianti tecnologici (di riscaldamento e condizionamento, cabine elettriche, locali macchine, ascensori, ecc.); f- i soppalchi, se totalmente aperti sul lato maggiore, per una superficie massima pari al 30 per cento della superficie netta del locale su cui si affacciano ed una altezza massima di 2,50 m; g- i sottotetti non aventi le caratteristiche sopra indicate. Ai corpi scala, compreso vano ascensore, delle nuove edificazioni viene assegnata una dimensione virtuale di 18 mq per ogni piano fuori terra. 1.3 Superficie coperta (S.C.): Area della proiezione, sul piano orizzontale, del massimo ingombro delle parti edificate fuori terra, delimitate dalle superfici esterne delle 13

14 murature perimetrali o, in loro mancanza, dai piani verticali circoscritti alle strutture portanti, con l'esclusione delle proiezioni di parti esterne (sporti, intesi anche come volumi, cornicioni, pensiline, tettoie) aggettanti non più di 2 m e per non più del 10 per cento della superficie coperta assunta. 1.4 Indice fondiario di edificabilità (I.F.): definisce la superficie lorda di pavimento edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria. 1.5 Rapporto di copertura (R.C.): rappresenta il rapporto, misurato in percentuale, tra superficie coperta e superficie fondiaria degli edifici. 1.6 Rapporto di occupazione del sottosuolo (R.O.S.): rappresenta il rapporto, misurato in percentuale, tra l area di pertinenza e la proiezione delle superfici utilizzate sotto il livello stradale o di campagna. 1.7 Distanze dai confini (D.C.): rappresenta la distanza degli edifici dai confini misurata perpendicolarmente ai confini stessi in proiezione orizzontale. 1.8 Distanza tra edifici (D.E.): rappresenta la lunghezza del segmento minimo congiungente i fabbricati. Nel calcolo della distanza tra i fabbricati e dai confini vengono considerate anche le sporgenze dei terrazzi o dei balconi superiori a m 1,20 restando esclusi solamente gli aggetti delle coperture e degli elementi decorativi. 1.9 Distanza tra pareti finestrate (D.P.F.): rappresenta la distanza tra le pareti finestrate di edifici limitrofi, da osservarsi anche quando una sola delle pareti frontistanti è finestrata. Non si considerano finestrate le pareti con aperture destinate unicamente all'aerazione dei servizi igienici, di locali tecnici e dei vani scala Altezza degli edifici (H.): rappresenta la differenza di quota tra il piano del marciapiede stradale all intradosso del solaio di copertura dell ultimo piano abitabile o agibile, fatto salvo quanto disposto dall art.57 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.9 del 29 gennaio Altezza di gronda: rappresenta l altezza degli edifici misurata sul fronte degli stessi dal piano del pubblico marciapiede all intradosso del solaio di copertura in corrispondenza del filo di gronda. Art.2 Definizione degli interventi ammessi nell ambito n 1 Rondò - Torretta 1. Per la classificazione degli interventi ammessi nell ambito n.1 Rondò - Torretta si rimanda alle definizioni di cui all art.3 del Decreto Legislativo 6 giugno 2001 n.380 e successive modifiche e integrazioni. 2. Fatte salve le definizioni generali di cui al precedente comma, ai fini delle norme tecniche di attuazione del Programma Integrato di Intervento si intendono, nello specifico, come: 2.1 Ristrutturazione edilizia: gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo 14

15 edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; essi non possono risultare tali da comportare la sostituzione di più di uno dei muri perimetrali dell'edificio; 2.2 Ristrutturazione edilizia riproduttiva: gli interventi rivolti alla sostituzione fedele di un edificio. Il nuovo organismo edilizio conseguente a detta sostituzione deve avere lo stesso ingombro, la stessa sagoma, le stesse facciate e lo stesso numero di piani di quello preesistente. Fermi restando i limiti di cui sopra, sono ammesse modifiche a fini di adeguamento igienico e tecnologico, l inserimento di nuovi elementi ed impianti necessari agli stessi fini e le modifiche distributive necessarie al fine di rendere più funzionale l edificio. 2.3 Sostituzione edilizia: gli interventi rivolti alla sostituzione di edifici esistenti non segnalati per il particolare valore storico, culturale, ambientale o architettonico. 15

16 ALLEGATO n. 2 alle Norme Tecniche di Attuazione del Programma Integrato di Intervento relativo all ambito n.1 Rondò - Torretta DEFINIZIONE DELLE DESTINAZIONI D USO Art.1 Destinazioni d uso ammesse nelle aree di intervento 1. Destinazione d uso principale: Residenza (cat.a) 1.1 Destinazioni d uso compatibili con la residenza: - Attività ricettive (cat.b), intese come alberghi, pensioni, locande, pensionati, case per studenti, collegi; - Attività commerciali e pubblici esercizi (cat.d1), intese come esercizi di vicinato di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114, attività di ristorazione e pubblici esercizi, attività artigianali di servizio; - Attività terziarie uffici (cat.e2), intese come studi professionali ed agenzie turistiche, immobiliari, bancarie, assicurative ecc.; - Attività artigianali non moleste insediate in edifici con tipologia assimilabile a quella degli edifici residenziali del contesto urbano in cui essi devono essere inseriti; - Attrezzature per il tempo libero; - Attrezzature e spazi pubblici, di uso e interesse pubblico o di interesse generale; 1.2 Alle funzioni compatibili con la residenza, eccezion fatta per quelle ricettive e per le attrezzature e spazi pubblici, di uso e interesse pubblico o di interesse generale, potrà essere destinata una quota parte non superiore al 20 per cento della superficie lorda di pavimento complessiva attribuita alle singole aree di intervento di proprietà privata. 2. Destinazione d uso principale: Attrezzature pubbliche, di uso e interesse pubblico o di interesse generale. 2.1 Nelle attrezzature di cui al precedente punto 2 sono ammesse, quali destinazioni d uso compatibili, gli uffici amministrativi, le attività ricreative e culturali di dopo-lavoro, le attività di ristorazione e i servizi in genere riservati al personale e agli utenti delle attrezzature stesse. 2.2 Fatte salve eventuali specifiche prescrizioni di legge o regolamentari, le destinazioni d uso compatibili di cui al comma 2.1 possono impegnare una quota non superiore al 30 per cento della superficie lorda di pavimento complessiva delle singole attrezzature. 16

17 3. Destinazione d uso principale: parcheggi pubblici, verde di arredo, spazi e percorsi pedonali funzionali all utilizzo dei parcheggi; Art.2 Esclusione di destinazioni d uso 1. Eccezion fatta per le destinazioni indicate come compatibili nel precedente articolo, e nei limiti dallo stesso consentiti, ai sensi e per gli effetti dell art.1, secondo comma, della Legge Regionale 15 gennaio 2001 n.1 sono escluse dalle aree di intervento dell ambito n.1 Rondò Torretta le seguenti destinazioni d uso: - Attività produttive manifatturiere (cat.c); - Attività commerciali di media distribuzione (cat.d2) di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114; - Attività commerciali di grande distribuzione (cat.d3) di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114; - Centri commerciali (cat.d4) di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114; Attività per il commercio all ingrosso (cat.d5) di cui al Decreto Legislativo 31marzo 1998 n.114; - Attività terziarie uffici (cat.e1); - Impianti tecnologici (cat. G) - Produzione di beni e servizi 17

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