Le coperture assicurative

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1 La Responsabilità Civile e Penale del Medico La Legge Balduzzi Le coperture assicurative a cura dell Avv. Elio Garibaldi Ufficio legale ASL AL 1

2 RECENTI ORIENTAMENTI DOTTRINALI E GIURISPRUDENZIALI IN ARGOMENTO DI RESPONSABILITA SANITARIA Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Responsabilità del Medico di Medicina Generale e del libero professionista. La Responsabilità dei dipendenti delle Aziende Sanitarie e dell Azienda di appartenenza. Brevi cenni sulla Responsabilità penale e sulle coperture assicurative. 2

3 Responsabilità Civile (contrattuale e extracontrattuale); Responsabilità dell A.S.L., del dipendente, del Medico di Medicina Generale e del libero professionista; Penale (della persona fisica); Responsabilità dirigenziale; Responsabilità disciplinare; Responsabilità amministrativa; Responsabilità contabile. 3

4 RESPONSABILITA CONTRATTUALE VALUTABILE IN BASE ALLA DILIGENZA SPECIFICA DEL DEBITORE QUALIFICATO Art. 1176, 2 comma c.c. Nell adempimento delle obbligazioni inerenti all esercizio di un attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell attività esercitata. Art c.c. Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave. 4

5 RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE Art c.c. Qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. 5

6 Prestazione sanitaria Prestazione d opera intellettuale PRESTAZIONE DI MEZZI PRESTAZIONI DI RISULTATO? a) Prestazioni sanitarie di routine; b) Prestazioni di chirurgia estetica. CONSENSO INFORMATO (la violazione del dovere di informazione costituisce violazione al principio di correttezza e buona fede contrattuale con conseguente responsabilità anche in ipotesi di intervento eseguito con prudenza, perizia e diligenza). 6

7 RESPONSABILITA' CONTRATTUALE DEL MEDICO IMPERIZIA (interventi di speciale difficoltà) NEGLIGENZA O IMPRUDENZA SOLO IN CASO DI DOLO O COLPA GRAVE (art c.c.) COLPA LIEVE 7

8 RESPONSABILITA DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE E DEL LIBERO PROFESSIONISTA (Responsabilità contrattuale) RESPONSABILITA DELLE A.S.L. (Responsabilità contrattuale) RESPONSABILITA DEI MEDICI DIPENDENTI DELLE A.S.L. (Da responsabilità extracontrattuale a responsabilità contrattuale) - Cass. Civile, sez. III, 22/01/1999, n (In tal senso si vedano: - Cass. Civ., Sez. III, 4/3/04, n Cass. Civ., Sez. III, 23/2/00, n Cass. Civ., Sez. III, 1/9/99, n. 9198) 8

9 SENTENZA della CASSAZIONE n 598/99 RESPONSABILITA CONTRATTUALE DEL MEDICO DIPENDENTE DELLE A.S.L. CONTATTO SOCIALE (Rapporto contrattuale di fatto) Caratterizzato dall affidamento che il malato ripone in colui che esercita una professione protetta che ha per oggetto beni costituzionalmente tutelati. 9

10 Prescrizione La prescrizione nell ipotesi di azione extracontrattuale è quinquennale; La prescrizione in caso di azione contrattuale è decennale; La prescrizione decorre dal momento in cui il fatto si è verificato o dal momento in cui la produzione del danno si manifesta ed è percepita come tale. 10

11 Onere probatorio Onere probatorio Nell azione extracontrattuale il danneggiato dovrà provare: - l esistenza di un danno ingiusto; - la condotta colposa o dolosa del danneggiante; - il rapporto causale tra condotta del danneggiante ed evento dannoso; - l entità del danno. 11

12 Onere probatorio Nell azione contrattuale il danneggiato dovrà dimostrare: - l esistenza di un contratto; - allegare l inadempimento dell obbligazione derivante da contratto; - l entità del danno derivato dall inadempimento. 12

13 Onere probatorio (Responsabilità contrattuale) Il contraente inadempiente dovrà dimostrare, per andare esente da responsabilità, che l inadempimento è dovuto ad una causa a lui non imputabile. 13

14 Accertamenti diagnostici Sussiste la responsabilità del Sanitario che ha dato disposizioni tese a limitare il ricorso ad accertamenti diagnostici. La Suprema Corte ha affermato che: se è doveroso impartire disposizioni dirette ad effettuare gli accertamenti strettamente necessari, questo rigore subisce un attenuazione in due casi: il dubbio diagnostico e la gravità delle conseguenze che da una patologia possono derivare (così Cass. Pen. n. 9279/2003). 14

15 Corte d Appello di Torino Sez. IV Civile 26/10-22/12/2011 Le A.S.L. non sono responsabili dell operato dei Medici di base, in quanto le disposizioni ed i principi che regolano l assistenza sanitaria prestata dai Medici di Medicina Generale demandano alle Strutture Sanitarie solo compiti di natura squisitamente organizzativa e amministrativa e non contengono alcun riferimento al profilo del contenuto della prestazione del professionista intellettuale. 15

16 Corte d Appello di Torino Sez. IV Civile 26/10-22/12/2011 Ad avviso di questa Corte, il Servizio sanitario è debitore nei confronti del cittadino nel porre a disposizione e nell organizzare l assistenza medica domiciliare e ambulatoriale, ma non assume, mediante tali norme, un obbligo diretto avente ad oggetto il contenuto della prestazione professionale. 16

17 Corte d Appello di Torino Sez. IV Civile 26/10-22/12/2011 Al momento della attivazione della richiesta da parte del paziente al proprio medico di base, non si costituisce alcun diretto rapporto fra l ASL territoriale e il paziente stesso in quanto le prestazioni professionali cui il paziente ha diritto si esauriscono solo in quelle che dovranno essergli fornite dal suo medico di base. 17

18 Corte d Appello di Torino Sez. IV Civile 26/10-22/12/2011 <<In conclusione, ritiene questa Corte che, affinché possa considerarsi l esistenza e la conclusione di un contratto direttamente fra ASL e paziente, sia imprescindibile quanto meno un qualsivoglia contatto fra le due parti, che invece non si verifica e, nel caso in esame, non è in alcun modo accaduto>>. 18

19 RESPONSABILITA PENALE Art. 589 c.p. OMICIDIO COLPOSO Art. 590 c.p. LESIONI PERSONALI COLPOSE Il grado della colpa (lieve, grave) non rileva ai fini della punibilità, ma solo ai fini dell entità della sanzione ex art. 133 c.p. 19

20 Art. 3 Legge Balduzzi (D.L. 13/9/12, n. 158, convertito in Legge n. 189/12) Comma 1 L esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. 20

21 Art. 3 Legge Balduzzi (D.L. 13/9/12, n. 158, convertito in Legge n. 189/12) Comma 1 In tali casi resta comunque fermo l obbligo di cui all art del codice civile. 21

22 Art. 3 Legge Balduzzi (D.L. 13/9/12, n. 158, convertito in Legge n. 189/12) Comma 1 Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo. 22

23 Art. 3 Legge Balduzzi (D.L. 13/9/12, n. 158, convertito in Legge n. 189/12) Comma 2 Con Decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 giugno 2013, sono disciplinati le procedure ed i requisiti minimi e uniformi per l idoneità dei contratti assicurativi per gli esercenti le professioni sanitarie. 23

24 Art. 3 Legge Balduzzi (D.L. 13/9/12, n. 158, convertito in Legge n. 189/12) Comma 4 Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente. 24

25 Art. 3 Legge Balduzzi (D.L. 13/9/12, n. 158, convertito in Legge n. 189/12) Comma 5 Gli albi dei consulenti tecnici d ufficio devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell area sanitaria, tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento. 25

26 Corte Suprema di Cassazione Sez. IV Penale Udienza pubblica del 29/01/2013 (notizia di decisione n. 2/2013) Questione esaminata: se l art. 3 della legge 8 novembre 2012, n. 189 abbia determinato la parziale abrogazione delle fattispecie colpose commesse dagli esercenti le professioni sanitarie. 26

27 Corte Suprema di Cassazione Sez. IV Penale Udienza pubblica del 29/01/2013 (notizia di decisione n. 2/2013) Si è affermato il principio che la nuova normativa ha parzialmente decriminalizzato le fattispecie colpose in questione, con conseguente applicazione dell art. 2 c.p.. 27

28 Corte Suprema di Cassazione Sez. IV Penale Udienza pubblica del 29/01/2013 (notizia di decisione n. 2/2013) L innovazione esclude la rilevanza penale delle condotte connotate da colpa lieve, che si collochino all interno dell area segnata da linee guida o da virtuose pratiche mediche, purché esse siano accreditate dalla comunità scientifica. 28

29 Corte Suprema di Cassazione Sez. IV Penale Udienza pubblica del 29/01/2013 (notizia di decisione n. 2/2013) Al giudice di merito è stato chiesto di riesaminare il caso per determinare se esistano linee guida o pratiche mediche accreditate afferenti all esecuzione dell atto chirurgico in questione (ricordiamo che si trattava di intervento di ernia discale recidivante). 29

30 Corte Suprema di Cassazione Sez. IV Penale Udienza pubblica del 29/01/2013 (notizia di decisione n. 2/2013) L ulteriore indagine demandata dalla Cassazione al Giudice di merito è quella di verificare se l intervento eseguito si sia mosso entro i confini segnati da tali direttive e (in ipotesi affermativa) se nell esecuzione dell atto chirurgico vi sia stata colpa lieve o grave. 30

31 COPERTURE ASSICURATIVE LOSS OCCURENCE CLAIMS MADE 31

32 LOSS OCCURENCE (Efficacia temporale) Durata polizza 01/01/ /12/2013 Termine prescrizione Evento dannoso Richiesta risarcimento danni Periodo efficacia copertura 32

33 Polizza Claims Made ( Pura ) Durata polizza Scadenza polizza Evento dannoso Evento dannoso Denuncia di sinistro Denuncia di sinistro Periodo efficacia copertura (limitatamente ai fatti illeciti denunciati durante il periodo di durata della polizza) Mancanza di copertura (*) (*) Si rimarca la mancanza di copertura assicurativa per i fatti illeciti posti in essere anteriormente ed in pendenza della durata della polizza, ma denunciati successivamente alla scadenza della polizza assicurativa. 33

34 Polizza Claims Made Durata polizza Scadenza polizza Evento dannoso Evento dannoso Denuncia di sinistro Denuncia di sinistro Periodo efficacia copertura Mancanza di copertura (*) (limitatamente ai fatti illeciti denunciati durante il periodo di durata della polizza) *si rimarca la mancanza di copertura assicurativa per i fatti illeciti posti in essere anteriormente ed in pendenza della durata della polizza, ma denunciati successivamente alla scadenza della polizza assicurativa. 34

35 Art. 24 del C.C.N.L. 08/06/2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria COPERTURE ASSICURATIVE Le aziende assumono tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell art. 25, per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente allo loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave. 35

36 Art. 25 del C.C.N.L. 08/06/2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria PATROCINIO LEGALE Comma 1 L Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all espletamento del servizio ed all adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all interessato per il relativo assenso. 36

37 Art. 25 del C.C.N.L. 08/06/2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria PATROCINIO LEGALE Comma 2 Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse. 37

38 Art. 25 del C.C.N.L. 08/06/2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria PATROCINIO LEGALE Comma 3 L azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall azienda per la sua difesa. 38

39 C.C.N.L. 03/11/2005 della Dirigenza Medica e Veterinaria Art Viene confermata la copertura assicurativa della responsabilità civile. - Copre anche l attività libero professionale intramuraria (senza diritto di rivalsa salvo i casi di dolo o colpa grave). Art Patrocinio Legale (si confermano le disposizioni di cui all art. 25 del C.C.N.L. 08/06/00). 39

40 Art. 16 C.C.N.L. 17/10/2008 della Dirigenza Medico Veterinaria Impegno a dare informazioni ai Dirigenti sulle coperture assicurative e sulla tutela legale. Supporto legale e medico-legale al Dirigente. Obbligo di collaborazione attiva da parte del Dirigente. Necessità di una ridefinizione della normativa contrattuale. Costituzione, presso l ARAN, di una Commissione per la riforma della materia. 40

41 La tutela peritale Il Consulente Tecnico d Ufficio Il Consulente Tecnico di Parte 41

42 Quesito Un Medico o un Infermiere riceve un avviso di garanzia relativo ad un procedimento penale riguardante il decesso di un paziente. - Quali adempimenti deve effettuare il Sanitario o l Infermiere? E perché? - Quali conseguenze derivano da un procedimento penale? 42

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