LE NOVITÀ IN TEMA DI IMPOSTA SOSTITUTIVA ALLA LUCE DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. N. 145, DEL 23

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1 LE NOVITÀ IN TEMA DI IMPOSTA SOSTITUTIVA ALLA LUCE DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. N. 145, DEL 23 DICEMBRE 2013, CONVERTITO IN L. N. 9, DEL 21 FEBBRAIO 2014 di Lucianna Gargano L imposta sostitutiva, disciplinata dal D.P.R. n. 601 del 1973, ha visto l ingresso di alcune novità per il tramite del D. L. n. 145 del 23 dicembre 2013, convertito nella Legge n. 9, dello scorso 21 febbraio 2014, in vigore dal giorno successivo, 22 febbraio In particolare, sono tre gli articoli del D.P.R. n. 601 citato, interessati dalle modifiche (rectius, vere proprie integrazioni alla normativa): l art. 15, l art. 17 ed infine il nuovo entrato art. 20-bis, integralmente inserito nell ambito del medesimo D.P.R.. La (già esistente) disciplina in tema resta invece invariata. Di seguito, una disamina delle suddette modifiche ed integrazioni evidenziate più che altro attraverso la stessa lettera della norma, nonché alcune brevi osservazioni in merito che, data la recentissima riforma, meriteranno in ogni caso un successivo ed ulteriore approfondimento, anche alla luce di uno specifico intervento (chiarificatore?) in merito da parte dell Amministrazione Finanziaria. In primo luogo, esaminiamo il disposto di cui all art. 15, del D.P.R. n. 601 del Tale disposizione, rubricata Operazioni di credito a medio e lungo termine, prevede che: Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, e quelle effettuate ai sensi dell articolo 5, comma 7, lettera b), del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 17, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative. In deroga al precedente comma, gli atti giudiziari relativi alle operazioni ivi indicate sono soggetti alle suddette imposte secondo il regime ordinario e le cambiali emesse in relazione alle operazioni stesse sono soggette all'imposta di bollo di lire 100 per ogni milione o frazione di milione. Agli effetti di quest'articolo si considerano a medio e lungo termine le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi. (la marcatura in grassetto è posta al fine di evidenziare l integrazione intervenuta). 1

2 In secondo luogo, sovviene il disposto di cui all art. 17, del D.P.R. n. 601 del 1973, rubricato Imposta sostitutiva, che recita come segue: Gli enti che effettuano le operazioni indicate negli artt. 15 e 16, a seguito di specifica opzione, possono corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva. L'opzione è esercitata per iscritto nell'atto di finanziamento. Per gli istituti di credito costituiti ai sensi dei regi decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1627, 15 dicembre 1923, n. 3148, e 20 maggio 1924, n. 731, degli artt. 14 e 18 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, dei decreti-legge 13 novembre 1931, n. 1398, e 2 giugno 1946, n. 491, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418, della legge 22 giugno 1950, n. 445, dell'art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e delle leggi 12 marzo 1953, n. 208, 11 aprile 1953, n. 298, e 31 luglio 1957, n. 742, nonché per gli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario in base al Testo Unico 16 luglio 1905, n. 646, per gli istituti soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370, per le sezioni autonome opere pubbliche di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e per la sezione interventi speciali di cui alle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, e 18 maggio 1973, n. 274, l'imposta sostitutiva comprende anche le imposte di bollo e di registro, le imposte ipotecarie e catastali e le tasse sulle concessioni governative, sugli altri atti ed operazioni che detti istituti pongono in essere per il loro funzionamento e per lo svolgimento della loro attività, in conformità alle norme legislative o agli statuti che li reggono, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 15 per gli atti giudiziari e le cambiali. (la marcatura in grassetto è posta al fine di evidenziare l integrazione intervenuta). In terzo luogo, viene in luce l art. 20-bis, D.P.R. n. 601 del 1973, rubricato Operazioni di finanziamento strutturate, che così dispone: Gli articoli da 15 a 20 si applicano anche alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle operazioni di finanziamento strutturate come emissioni di obbligazioni o titoli similari alle obbligazioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da chiunque sottoscritte, alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione alle stesse, nonché ai trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni, nonché alla modificazione o estinzione di tali operazioni. L'opzione di cui all'articolo 17, primo comma, è esercitata nella deliberazione di emissione o in analogo provvedimento autorizzativo. L'imposta sostitutiva è dovuta dagli intermediari finanziari incaricati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, delle attività di promozione e collocamento delle operazioni di cui al comma 1, ovvero, nel caso in cui tali intermediari non intervengano, dalle società che emettono le obbligazioni o titoli similari con riferimento ai quali è stata esercitata l'opzione. Il soggetto finanziato risponde in solido con i predetti intermediari per il pagamento dell'imposta. Gli intermediari finanziari e le società emittenti tenute al pagamento dell'imposta sostitutiva dichiarano, secondo le modalità previste dall'articolo 20 del presente decreto e dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, l'ammontare delle obbligazioni collocate. Alle operazioni di cui al presente 2

3 articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n (la marcatura in grassetto è posta al fine di evidenziare l intera integrazione intervenuta). Ciò premesso, enucleiamo le seguenti osservazioni. Dalla lettera dell art. 15, sopra riportato, emergerebbe come, a seguito dell integrazione intervenuta, l esercizio dell opzione di cui al successivo articolo 17, sia posto quale necessario e dunque obbligatorio ai fini dell esenzione da imposta di registro, imposta di bollo, imposte ipotecarie e catastali e tasse sulle concessioni governative. L imposizione sostitutiva, dunque, cessando di essere automatica, diviene, al contrario, alternativa (rectius, opzionale) rispetto all imposizione ordinaria. Un dubbio, tuttavia, in merito alla portata pratica di tale necessità/obbligatorietà, sorge a seguito della lettera del successivo articolo 17 già citato, così come integrato a seguito dell intervento del D.L. n In particolare, come visto, al primo comma, primo periodo, il suddetto articolo recita Gli enti che effettuano le operazioni indicate negli artt. 15 e 16, a seguito di specifica opzione, possono corrispondere una imposta sostitutiva, proseguendo, nel successivo periodo (inserito ex novo nell ambito dell articolo), con l evidenziare che l opzione è esercitata per iscritto nell atto di finanziamento. Quello che emergerebbe il condizionale è d obbligo da una interpretazione meramente letterale della norma è che a fronte di un obbligo (squisitamente formale, sembrerebbe, per le ragioni di seguito esposte) di previo esercizio di opzione, non sussisterebbe (e il condizionale è d obbligo anche in questo caso) un altrettanto obbligo (rectius, automatismo) in merito al pagamento dell imposta sostitutiva; laddove, invero, il Legislatore specifica che, a seguito di specifica opzione, gli enti che effettuano le operazioni indicate negli artt. 15 e 16, possono corrispondere una imposta sostitutiva. Sembrerebbe quasi, cioè, che il Legislatore permetta ai soggetti de quibus di assicurarsi la possibilità dell assoggettamento ad imposta sostitutiva, purtuttavia mantenendo una sorta di discrezionalità quanto all effettivo e successivo versamento dell imposta. Elemento, quest ultimo, che farebbe pensare ad una finestra concessa ai soggetti interessati di valutazione successiva (ed ulteriore) in merito all opportunità, e dunque ai costi, derivanti dall applicazione della medesima imposta, ovvero dall applicazione delle altre imposte sostituite. 3

4 Vero è, però, che tale interpretazione seppur letterale (ma al tempo stesso estensiva) mal si sposerebbe con la successiva integrazione operata nell ambito dell articolo de quo, data dall inserimento dell inciso, sopra riportato, che prevede l esercizio dell opzione, per iscritto, nel contratto di finanziamento. L applicazione di tale previsione, infatti, sarebbe portata a cristalizzare l esercizio di una opzione i cui effetti, però, interpretando la norma nel senso sopra rappresentato, non è detto che trovino concreta realizzazione per le ragioni sopra esposte. Delle due l una, dunque. O il Legislatore ha inteso fornire ai soggetti interessati la possibilità di valutare sino all ultimo l opportunità delle proprie scelte, ovvero di valutare sino all ultimo, in concreto e di conseguenza, che la tassazione sostitutiva applicabile in caso di opzione risulti più conveniente dell imposizione ordinaria ed in tal senso la cristalizzazione nell ambito del contratto di finanziamento avrebbe il (mero) fine di cristalizzare non l opzione stessa, bensì la possibilità di esercizio della medesima oppure si è fatto un uso improprio (che difficilmente, però, si confà al Legislatore) del termine possono, laddove l espressione possono corrispondere sarebbe stata (e sarebbe) agevolmente sostituibile con corrispondono, ovvero corrisponderanno. Elementi, quelli sin qui rappresentati, che richiederebbero tra gli altri un intervento specifico in merito da parte dell Amministrazione Finanziaria, al fine di chiarire la portata pratica e gli imprescindibili ed altrettanto pratici risvolti della novella normativa oggetto di esame. Per quanto riguarda, invece, l inserimento, nell ambito del D.P.R. n. 601 del 1973, dell art. 20-bis, il medesimo prevede che l agevolazione de qua, sempre previa apposita opzione esercitata nell ambito della deliberazione di emissione o di analogo provvedimento autorizzativo, si estende anche alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle operazioni di finanziamento strutturate come emissioni di obbligazioni o titoli similari alle obbligazioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da chiunque sottoscritte, alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione alle stesse, nonché ai trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni, nonché alla modificazione o estinzione di tali operazioni. 4

5 Ratio di tale ulteriore iniziativa del Legislatore sembrerebbe essere (ferme restando le considerazioni precedentemente poste in essere) oltre quella di consentire ai soggetti interessati una valutazione in merito a quelli che sarebbero gli oneri fiscali potenzialmente sopportabili così da porre in essere una scelta ponderata in merito agli atti da porre in essere, altresì quella di consentire una semplificazione dell individuazione e della quantificazione dell imposta da corrispondere in quei casi in cui, ad esempio, un contratto di finanziamento sia assistito da più garanzie. E se così è, sarebbe altresì interessante comprendere se l esercizio (ovvero il mancato esercizio) dell opzione nell ambito di un contratto di finanziamento assistito da garanzie, influisca, o addirittura incida sull esercitabilità (o non esercitabilità) dell opzione stessa con riferimento e nell ambito delle (connesse) garanzie, imponendone, dunque, l esercizio anche in relazione a queste ultime, ovvero consentendo una (libera e distinta) valutazione in merito all assoggettamento o meno delle medesime al tributo sostitutivo. Ed anche su tale aspetto ancora una volta, tra gli altri si auspicherebbe un intervento del Legislatore o, quantomeno in via interpretativa, dell Amministrazione al fine di un chiarimento. 5

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