REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

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1 COMUNE DI OPERA P r o v i n c i a d i M i l a n o REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

2 SOMMARIO CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Oggetto del Regolamento Ambito di applicazione Classificazione del Comune Tipologia e qualità degli spazi pubblicitari Limitazioni e divieti Gestione del servizio Funzionario Responsabile CAPO II IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Oggetto Soggetto passivo Modalità di applicazione dell imposta Tariffe Pubblicità effettuata su spazi ed aree Comunali Dichiarazioni Pagamento dell imposta Accertamento d ufficio Rimborsi Riduzione dell imposta Esecuzioni dell imposta CAPO III SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Oggetto Diritto sulle suppliche affissioni Modalità per le pubbliche affissioni Riduzione del diritti Esecuzione del diritto Pagamento del diritto CAPO IV SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI Art. 25. Art. 26. Sanzioni tributarie ed interessi Sanzioni amministrative

3 CAPO V PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI (Omissis) Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30. Art. 31. Art. 32. Art. 33. CAPO VI NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 34. Art. 35. Art. 36. Norme finali Norme transitorie Entrata in vigore - Tariffe - Riepilogo maggiorazioni - Riepilogo riduzioni - Riepilogo esenzioni ALLEGATO A PUBBLICITA - Tariffe - Riepilogo maggiorazioni - Riepilogo riduzioni - Riepilogo esenzioni ALLEGATO B PUBBLICHE AFFISSIONI

4 CAPO DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento disciplina nel territorio del Comune di Opera le modalità di esecuzione e l applicazione dell imposta relativa alle forme pubblicitarie previste dagli articoli da 1 a 37 del D.Lgs n 507 e successive modificazioni ed integrazioni. Disciplina, altresì, nello stesso ambito, il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione. ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente al pagamento di un imposta o di un diritto. ART. 3 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE Ai sensi dell art. 2 del D.Lgs. 507/93 questo Comune, con popolazione residente di circa abitanti, rientra nella classe 4 impositiva. ART. 4 TIPOLOGIA E QUANTITA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI a) L indicazione della tipologia degli impianti e delle modalità per ottenere i provvedimenti autorizzativi all istallazione degli stessi, sono definite nel PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI di cui al successivo capo V. b) I mezzi finalizzati alla diffusione di avvisi pubblici, messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione: - Mezzi destinati alla pubblicità esterna; - Mezzi destinati alle comunicazione mediate affissioni. c) Quanto agli impianti per le affissione, ferme restando le disposizioni di cui al successivo capo V, il quantitativo unitario di esposizione è fissato in mq. 35 per ogni mille abitanti talchè, risultando la popolazione residente nel territorio comunale al pari a abitanti, la superficie complessiva risulta definita in mq ART. 5 LIMITAZIONI E DIVIETI La pubblicità fonica o sonora è assoggettata ai seguenti limiti e divieti: a) sulle strade, o comunque all aperto, è fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore 12,30 alle ore 17,00 e dalle ore 20,00 alle ore 9,00; I

5 b) E vietata in modo permanente la pubblicità sonora nelle zone in cui sono situate case di cura e di riposo, nei pressi degli istituti scolastici limitatamente alle ore di lezione, nelle adiacenze degli uffici pubblici, cimiteri, luoghi di culto: c) La pubblicità fonica dovrà essere effettuata nel rispetto dei limiti al rumore fissati dal D.P.C.M. 01/03/1991. L intensità della voce e dei suoni deve essere in ogni caso attenuata e tale da non arrecare disturbo acustico alle persone. E vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quanto non arreca danno al decoro o alle sicurezza stradale. ART. 6 GESTIONE DEL SERVIZI Il servizio per l accertamento e la riscossione dell imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuato dal Comune in forma diretta. Peraltro, il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio ad apposita azienda speciale di cui all art. 22, comma 3 della legge n 142, o ai soggetti iscritti nell albo dei concessionari per i tributi locali qualora tale forma di gestione risulti più conveniente sotto il profilo economico funzionale. ART. 7 FUNZIONARIO RESPONSABILE Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Il Comune è tenuto a comunicare alle direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

6 CAPO II IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA ART. 8 OGGETTO L imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche diverse da quelle assoggettata al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile. Ai fini dell impostazione si considerano rilevati i messaggi diffusi nell esercizio di un attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzare a migliorare l immagine del soggetto pubblicizzato. ART. 9 SOGGETTO PASSIVO E tenuto al pagamento dell imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E solidalmente obbligato al pagamento dell imposta colui che produce o vende merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. ART. 10- MODALITA DI APPLICAZIONE DELL IMPOSTA L imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuto. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al m 2 e, le frazioni di esso oltre il primo, a mezzo m 2. Non si applica l imposta per superfici inferiori a 300 cm 2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Per i mezzi di dimensione volumetrica l imposta calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile come un unico mezzo pubblicitario. Qualora la pubblicità di cui all art. 11 e 12 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa d imposta è maggiorata del 100%. ART. 11 TARIFFE La tariffe dell imposta sulla pubblicità sono applicate nelle misure stabili della legge e con deliberazione comunale da adottare non oltre il 31 dicembre dell anno stesso, ovvero entro il termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione, ed entrano in vigore il 1 gennaio dell anno successivo. Qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno. Le maggiorazioni d imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

7 ART. 12 PUBBLICITA EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunali o dati in godimento al comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa per l occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabili. ART. 13 DICHIARAZIONI Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e i mezzi pubblicitari utilizzati. In caso di variazioni della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuato, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione. Il Comune procede al conguaglio tra l importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell anno di riferimento, ovvero entro il termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione, sempre che non venga presentata denuncia entro il medesimo termine. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli art. 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 507/93, si presume effettuata in ogni caso dal 1 gennaio dell anno in cui è stato accertata. Per le altre fattispecie la presunzione opera dal 1 giorno del mese in cui è stato effettuato l accertamento. ART. 14 PAGAMENTO DELL IMPOSTA L imposta è dovuta per la fattispecie di cui agli artt. 12, commi 1, 2, 13 e 14, commi 1 e 3 del D.Lgs. 507/93, per l anno solare di riferimento cui corrisponde un autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d imposta è quello specificato nelle relative disposizioni. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di c/c postale intestato al Comune o al suo concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme a disposizione ministeriale, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Per la pubblicità relativa a periodi inferiore all anno solare l imposta deve essere corrisposta in un unica soluzione; per la pubblicità annuale l imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a 1.550,00. ART. 15 ACCERTAMENTO D UFFICIO E ACCERTAMENTO COATTIVO DELLA IMPOSTA Entro cinque anni della data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune o il concessionario del servizio, procede a rettifica ed ad accertamento d ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, apposito avviso motivato.

8 Nell avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l ubicazione del mezzo pubblicitario, l importo dell imposta o della maggiore imposta accertata, della soprattassa dovuta e dei relativi interessi, nonché il termine entro cui effettuare il relativo pagamento. In caso di mancato pagamento entro il termine fissato, si effettua la riscossione coattiva secondo le disposizioni del D.P.R. del , n. 43, e successive modificazioni. Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione entro il 31 dicembre all anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l art. 2752, comma 4, del codice civile. ART. 16 RIMBORSI Il contribuente può chiedere il rimborso di somma versante ma non dovute mediante apposita istanza entro il termine di cinque anni dal giorno in cui stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il comune provvede nel termine di 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Gli interessi sono calcolati al tasso legale in corso con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ART. 17 RIDUZIONE DELL IMPOSTA La tariffa dell imposta è ridotta della metà: a) Per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; b) Per la pubblicità relativa a manifestazioni pubbliche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate; c) Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici e/o religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza. ART. 18 ESENZIONI DELL IMPOSTA Sono esenti dall imposta: a) La pubblicità realizzata all interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all attività degli stessi esercitata nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo m 2 per ciascuna vetrina o ingresso; b) Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze dei punti di vendita, relative all attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo m 2 e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di m 2 ; c) La pubblicità comunque effettuata all interno sulle facciate interne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; d) La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alla pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; e) La pubblicità esposta all interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l attività esercitata dall impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte

9 all interno delle stazioni stesse o lungo l itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alla modalità di effettuazione del servizio; f) La pubblicità esposta all interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all art. 13; g) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo stato e degli Enti pubblici territoriali; h) Le insegne, le targhe e simili apposte per l individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; i) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressivamente stabilite, non superino il mezzo m 2 di superficie.

10 CAPO III SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI ART. 19 OGGETTO Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale. Essa è inteso a garantire specificatamente l affissione, a cura del Comune o del concessionario, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica. ART. 20 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Per l effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al comune, in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, complessivo dell imposta sulla pubblicità. La tariffa del diritto è applicata nella misura prevista della legge e con deliberazione comunale. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%. ART. 21 MODALITA PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI Le pubbliche affissioni sono effettuati secondo l ordine di precedenza risultate dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico. La durata dell affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, qualora sia stato chiesto dal committente in sede di prenotazione, il comune mette a sua disposizione l elenco delle posizioni utilizzate con l indicazione dei quantitativi affissi. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data richiesta, il comune o il concessionario ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente entro 10 giorni della richiesta di affissioni. Nel caso di ritardo nell effettuazione delle affissioni causate da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il comune rimborsa le somme versate entro 180 giorni. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.. Nell ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposte, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l indicazione della categorie alla quali diritti spazi appartengono ad il registro cronologico delle commissioni. ART. 22 RIDUZIONE DEL DIRITTO La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta della metà:

11 a) Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali è prevista l esenzione ai sensi dell art. 21 del D.Lgs. 507/93; b) Per i manifesti di comitati, fondazioni, ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; c) Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche, religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; d) Per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; e) Per gli annunci mortuari. ART. 23 ESENZIONE DAL DIRITTO Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni: a) I manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell ambito del proprio territorio; b) I manifesti dell autorità militare relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ad ai richiami alle armi; c) I manifesti dello Stato, delle Regioni, delle Province in materia di tributi; d) I manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza; e) I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative; f) Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; g) I manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati. ART. 24 PAGAMENTO DEL DIRITTO Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste all art. 14 del presente Regolamento.

12 CAPO IV SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI ART. 25 SANZIONI TRIBUTARIE, E INTERESSI Per l omessa, tardiva, o infedele presentazione della dichiarazione di cui all art. 13 si applica, oltre al pagamento dell imposta o del diritto dovuto, una sopratassa pari all ammontare dell importo o del diritto evasi. Per l omesso o tardivo pagamento dell imposta o delle singole rate di esso o del diritto è dovuta una sopratassa pari al 50% per cento dell imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato. Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19/06/1997, n La pena pecuniaria è irrogata separatamente all imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell imposta non dichiarata o dovuta. E calcolata sulla base delle disposizioni contenute nei D.Lgs 471, 472 e 473 del 18/12/1997 e successive modifiche ed integrazioni. Dovrà essere motivatamente esposto l oggetto della violazione commessa e l ammontare della sanzione irrogata. Sugli importi dovuti a titolo di accertamento o di rimborso sono applicati gli interessi al tasso legale in corso, calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. ART. 26 SANZIONI AMMINISTRATIVE Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentare riguardanti l effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nella sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto di seguito previsto. Per le violazioni alla disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi all installazione degli impianti, si applica la sanzione da 206,58 a 1.549,37 con notificazione agli interessati entro 150 gg. dall accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbali. Con menzione del medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell imposta e dell ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilità nella ordinanza stessa.

13 CAPO V PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI ART. 27 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI ART. 28 IMPIANTI PUBBLICITARI CARATTERISTICHE, TIPOLOGIA, QUANTITA ART. 29 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ART. 30 RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE ART. 31 RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI O DEGLI IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE ART. 32 IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI ART. 33 IMPIANTI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

14 CAPO VI NORME FINALI E TRASITORIE ART. 34 NORME FINALI Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in materia di imposta Comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni. ART. 35 NORME TRANSITORIE I mezzi pubblicitari istallati sulla base di autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa entro tre anni della entrata a cura e spese del titolare dell autorizzazione. La superficie complessiva degli impianti per le affissioni, l ubicazione, la ripartizione per destinazione a seconda della natura istituzionale, e commerciale, dovrà essere adeguata nel termine di due anni dell approvazione del piano generale di cui all art. 27. Fino a quanto non risulterà operativo il piano generale, si ritengono confermati gli impianti esistenti. ART. 36 ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell art. 46 della legge 8 giugno 1990 n. 142, è pubblicato all Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il 01/01/2007.

15 ALLEGATO A IMPOSTA SULLA PUBBLICITA TARIFFE TIPO PUBBLICITA TARIFFA NOTE NUOVA a Ordinaria annuale 20,00 Al m 2 per anno solare b Ordinaria temporanea (max 3 mesi) 2,00 Al m 2 per ogni mese o frazione c Autoveicoli superiori a kg. 75,00 Annuale d Autoveicoli inferiore a kg. 50,00 Annuale e Motoveicoli ed altri veicoli 25,00 Annuale f Pannelli luminosi variabili - annuale 60,00 Al m 2 per anno solare g Pannelli luminosi variabili - temporanea 6,00 Al m 2 per ogni mese o frazione (max 3 mesi) h Proiezioni 3,00 Al giorno i Striscioni et similia 20,00 Al m 2 per ogni 15 gg. o frazione j Aeromobili et similia 90,00 Al giorno k Palloni frenati et similia 40,00 Al giorno l Volantinaggio 3,00 A persona per ogni giorno o frazione m Fonica 10,00 Al giorno per ogni punto diffusore n Locandine ed altri manifesti affissi in proprio (max 3 mesi) 1,50 A locandina al mese MAGGIORAZIONI (cumulabili) - La tariffa di cui alle lettere da a ad e è maggiorata del 100% se la pubblicità è effettuata in forma luminosa o illuminata; - La tariffa di cui alle lettere a e b è maggiorata del 50% se la metratura del singolo mezzo pubblicitario è compresa tra 5,5 e 8,5 metri quadrati; - La tariffa di cui alle lettere a e b è maggiorata del 100% se la metratura del singolo mezzo pubblicitario è superiore a 8,5 metri quadrati; - La tariffa di cui alle lettere c, d ed e è maggiorata del 100% per i veicoli circolanti con rimorchio. RIDUZIONI (non cumulabili) - La tariffa di cui alle lettere f e g è ridotta del 50% se la pubblicità è effettuata per conto proprio dall impresa; - La tariffa di cui alla lettera h è ridotta del 50% dal 31 giorno in poi; - La tariffa è ridotta del 50% se la pubblicità è effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

16 - La tariffa è ridotta del 50% se la pubblicità è relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; - La tariffa è ridotta del 50% se la pubblicità è relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza. ESENZIONI - Pubblicità realizzata all interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi - quando si riferisca all attività dagli stessi esercitata - nonché i mezzi pubblicitari esposti nelle vetrine e sulle porte d ingresso dei locali medesimi - sempre riferiti alla loro attività - e che non superino nel loro insieme la superficie complessiva di 0,5 m 2 per ciascuna vetrina o ingresso; - Avvisi al pubblico esposti nei locali o nelle immediate vicinanze relativi all attività svolta o che riguardino l utilizzazione e la localizzazioni dei servizi di pubblica utilità che non superino 0,5 m 2 ; - Avvisi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi di superficie non superiore a 0,25 m 2 ; - Pubblicità nei locali di pubblico spettacolo se inerenti alle rappresentazioni in programmazione; - Pubblicità relativa ai giornali o a pubblicazioni periodiche se esposte sulle facciate delle edicole o dei negozi ove si effettua la vendita; - Pubblicità nelle stazioni di servizio dei trasporti pubblici inerenti all attività esercitata ed alle modalità di effettuazione del servizio; - Pubblicità all interno delle vetture ferroviarie, degli aerei, delle navi, ecc.; - La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; - Le insegne, le targhe e simili apposte per l individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; - Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia prevista per legge o regolamento (che non superino 0,5 m 2 ); - L imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati (art. 17 c. 1-bis D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni).

17 ALLEGATO B DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TARIFFE al foglio (70x100) 10 giorni 15 giorni 20 giorni 1,70 2,20 2,70 MAGGIORAZIONI (cumulabili) - Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è aumentato del 50%: 10 giorni 15 giorni 20 giorni 2,55 3,30 4,05 - Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%; - Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100% RIDUZIONI (non cumulabili) - Il diritto è ridotto del 50% se l affissione è commissionata da comitati, associazioni, fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; - Il diritto è ridotto del 50% se l affissione è relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; - Il diritto è ridotto del 50% se l affissione è relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza; - Il diritto è ridotto del 50% per gli annunci mortuari. ESENZIONI - Manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio; - Manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi; - Manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi; - Manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza; - Manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative; - Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; - Manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati; - Affissioni realizzate all interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi - quando si riferisca all attività dagli stessi esercitata - nonché i manifesti esposti nelle vetrine e sulle porte d ingresso dei locali medesimi - sempre riferiti alla loro attività - e che non superino nel loro insieme la superficie complessiva di 0,5 m 2 per ciascuna vetrina o ingresso;

18 - Affissioni riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi di superficie non superiore a 0,25 m 2 ; - Affissioni nei locali di pubblico spettacolo se inerenti alle rappresentazioni in programmazione; - Affissioni relative ai giornali o a pubblicazioni periodiche se esposte sulle facciate delle edicole o dei negozi ove si effettua la vendita; - Affissioni nelle stazioni di servizio dei trasporti pubblici inerenti all attività esercitata ed alle modalità di effettuazione del servizio; - Affissioni all interno delle vetture ferroviarie, degli aerei, delle navi, ecc.; - Le affissioni comunque effettuate in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

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