Comune di Novara. Approvato con Deliberazione di C.C. n. 6 del Modificato con Deliberazione di C.C. n. Servizio Governo del Territorio

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1 Comune di Novara Approvato con Deliberazione di C.C. n. 6 del Modificato con Deliberazione di C.C. n. Servizio Governo del Territorio

2 REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE DI DEHORS Art. 1 Oggetto e Definizioni 1 Art. 2 Tipologie 1 Art. 3 Caratteristiche e limiti per l installazione di dehors 1 Art. 4 Procedimento per il rilascio di autorizzazione per l installazione di dehors 3 Art. 5 Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 5 Art. 6 Lavori nell area o nel sottosuolo dell area su cui sono installati dehors 5 Art. 7 Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dai dehors 5 Art. 8 Manutenzione dei dehors 5 Art. 9 Durata delle autorizzazioni 6 Art Revoca delle autorizzazioni ad occupare suolo pubblico con dehors 6 Art. 11 Sanzioni 6 Art. 12 Disposizioni transitorie 7 Art. 13 Entrata in vigore ed abrogazioni 7 CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI CHE COMPONGONO LE TIPOLOGIE DI DEHORS TIPOLOGIA 1 8 TIPOLOGIA 2 8 TIPOLOGIA 3 8 TIPOLOGIA 4 9 TIPOLOGIA 5 10 RISCALDAMENTO 10 ILLUMINAZIONE 10 MATERIALI 11

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4 1 REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE DI DEHORS Art. 1 Oggetto e Definizioni 1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di suolo pubblico o privato, gravato di servitù di uso pubblico privato, per l installazione di dehors. 2. Si definiscono dehors quei manufatti a carattere precario e provvisorio costituiti da elementi singoli o aggregati, mobili e smontabili e comunque facilmente rimovibili, posati temporaneamente e a tempo determinato su suolo pubblico o privato, gravato di servitù di uso pubblico, in prossimità di attività autorizzate, insediate in sede fissa, a somministrare al pubblico alimenti e bevande 3. L istallazione dei dehors è subordinata all ottenimento di autorizzazione di occupazione suolo pubblico. Art. 2 Tipologie I dehors sono classificati secondo le seguenti tipologie: - tipologia 1: tavoli e sedie; - tipologia 2: tavoli e sedie su pedana; - tipologia 3: fioriere ed elementi di delimitazione; - tipologia 4: ombrelloni a copertura delle tipologie 1, 2 e 3; - tipologia 5: tende a braccio a copertura delle tipologie 1, 2 e 3; Art. 3 Caratteristiche e limiti per l installazione di dehors 1. L installazione di dehors è consentita esclusivamente al titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzato ad esercitare l attività ai sensi della Legge Regionale 38 del , esercizio che deve disporre di adeguati servizi igienici. 2. La superficie del dehors è data dall area definita dalla proiezione a terra dei piani verticali, al cui interno sono comprese tutte le sagome e qualsiasi eventuale sbalzo di ogni componente del dehors.

5 2 3. L occupazione di suolo pubblico per i dehors deve realizzarsi in prossimità dell attività autorizzata a somministrare al pubblico alimenti e bevande, fatti salvi i diritti di terzi. 4. Qualora il dehors sia posizionato in aderenza ad un edificio, deve essere prodotto il benestare del proprietario o dell Amministratore dell immobile e il nulla osta dei frontisti interessati, qualora la struttura venga posta in posizione antistante ad un altro esercizio commerciale. 5. Al fine di consentire il transito pedonale deve essere garantita, in via generale, una distanza del dehors dall edificio non inferiore a mt. 1,50. Per zone di rilevanza storico ambientale e per particolari casi correlati alla viabilità ed ad altri particolari situazioni, la larghezza del passaggio pedonale sarà stabilita caso per caso. In ogni caso, tali distanze saranno sempre stabilite da parte del Comando Polizia Municipale di Novara. 6. Elementi e strutture che compongono o delimitano i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell area data in concessione. 7. Nel caso in cui l installazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata, l ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a metri lineari 3,50, salvo deroghe espressamente concordate con i Vigili del Fuoco e con il Comando di Polizia Municipale. E vietato collocare dehors sulle piste ciclabili. In ogni caso deve sempre essere garantito il rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche sia per quanto riguarda i dehors sia per quanto riguarda le zone circostanti a quelle interessate dall installazione dei dehors e salvaguardati i valori estetici-ambientali. 8. Sugli elementi e sulle strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, né scritte, né disegni e loghi di alcun genere. 9. L occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale/orizzontale presente. I dehors non devono arrecare intralcio al pubblico transito sia veicolare che pedonale, né porsi in contrasto con le norme del Codice della Strada e il relativo Regolamento di Attuazione. 10. I dehors non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio ( es.

6 3 chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratore di servizi erogati) che ne limitino il funzionamento, l utilizzo o la manutenzione, se non per i casi esplicitamente ammessi in sede di autorizzazione, previo specifico nulla osta da parte dei Servizi Comunali Competenti. I dehors non devono altresì occultare la vista di targhe, lapidi, cippi commemorativi, semafori, cartellonistica stradale e limitazione visiva di sicurezza alla circolazione stradale. 11. Sotto i portici e nelle gallerie commerciali è ammessa esclusivamente la tipologia1, di cui al precedente art.2. In ogni caso dovrà essere garantito uno spazio per il transito pedonale non inferiore a ml. 2, In adiacenza di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande aventi sede in chioschi è consentita l installazione di dehors corrispondenti alle tipologie 1,2,3 e 4 di cui al precedente art Non sono ammessi, a protezione dei dehors, sui lati, tende, teli, graticci di delimitazione o altri oggetti e materiali. 14. I dehors non devono essere utilizzati in modo improprio e devono essere destinati esclusivamente all attività di somministrazione di alimenti e di bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, in modo particolare quella igienico sanitaria. All interno dei dehors non sono ammessi intrattenimenti musicali, né l installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento. 15. L orario di apertura dei dehors deve corrispondere a quello della attività principale regolarmente autorizzato. Art. 4 Procedimento per il rilascio di autorizzazione per l installazione di dehors 1. Il procedimento amministrativo per il rilascio di autorizzazione di occupazione suolo pubblico per l installazione di dehors, si avvia mediante la presentazione della domanda, da parte del titolare dell attività, all ufficio competente secondo le modalità e la documentazione previste dal presente regolamento che definisce le caratteristiche degli elementi che compongono le tipologie di dehors. Il responsabile del procedimento è il Dirigente Responsabile del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive). 2. La domanda corredata da marca da bollo, dovrà essere costituita da: - Planimetria in scala adeguata con l individuazione dell area oggetto di occupazione

7 4 suolo pubblico, quotata, con evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell area ( ad esempio: fermate autobus, parcheggi pubblici, passaggi pedonali etc); - Descrizione degli elementi utilizzati con indicazione dei materiali, dei colori etc; - Documentazione fotografica a colori illustrante lo stato del luogo dove il dehors dovrà essere installato; - Nullaosta del proprietario o dell Amministratore dell immobile, qualora la struttura venga posta in aderenza ad un edificio e eventuale nulla osta dei frontisti interessati qualora la struttura venga posta di fronte ad altro esercizio commerciale; - Relazione di idoneità statica della struttura e relazione sugli impianti tecnologici a firma di tecnico abilitato, se del caso. 3. Il Responsabile del Procedimento riceve l istanza ed acquisisce, se del caso, i pareri degli uffici comunali competenti che dovranno essere resi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. 4. Per i dehors da installare all interno del centro storico o di altri nuclei storici minori, dovrà essere acquisito anche il parere obbligatorio e vincolante della Commissione Locale per il Paesaggio come previsto dal Regolamento sul funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio stessa, approvato con deliberazione di C.C. n. 32 in data 11/05/2009. Tale parere dovrà essere espresso entro e non oltre giorni trenta dalla data di ricevimento della richiesta da parte del Responsabile del Procedimento. 5. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale ai sensi del D.L.gs 22/01/2004 ( Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), dovrà essere acquisito il parere dell ente preposto alla tutela del vincolo. 6. Il provvedimento finale di autorizzazione al suolo pubblico è rilasciato dal Dirigente responsabile SUAP è comprensivo del titolo edilizio, se dovuto, in relazione alla tipologia del manufatto e dei titoli richiesti dalla normativa commerciale. I pareri e nulla osta di cui ai comma precedenti non sono richiesti in caso di rinnovo dei manufatti preesistenti. 7. La durata del procedimento per l eventuale rilascio dell autorizzazione di cui al precedente punto 6, viene stabilita in 50 giorni.

8 5 Art. 5 Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 1. L occupazione di suolo pubblico per l installazione di dehors di cui all art. 1, è soggetta al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e alle condizioni e prescrizioni definiti dal vigente Regolamento TOSAP. Art. 6 Lavori nell area o nel sottosuolo dell area su cui sono installati dehors 1. Ogni qualvolta nello spazio dato in autorizzazione di occupazione suolo pubblico per l installazione di dehors, si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, il titolare della concessione deve rimuovere, a propria cura e spese e senza richiedere al Comune di Novara alcun tipo di indennizzo, gli elementi e le strutture che compongono il dehors. In tal caso l Amministrazione Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di ente/soggetto privato interessato provvede a comunicare formalmente al titolare dell autorizzazione, la necessità di avere libero il suolo almeno 15 giorni prima dell inizio dei lavori. Sono fatti salvi i casi di emergenza e urgenza per i quali la disponibilità di avere il suolo libero da dehors deve essere immediata. Art. 7 Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dai dehors 1. Qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico, alle reti pubbliche o a proprietà private dagli elementi e strutture che compongono i dehors, deve essere risarcito dai titolari delle autorizzazioni ed eliminato, secondo le prescrizioni che verranno fornite dagli uffici comunali competenti. Art. 8 Manutenzione dei dehors 1. I dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro. In caso contrario, il Responsabile del Procedimento, previa verifica, diffida il titolare dell autorizzazione di occupazione suolo pubblico a ripristinare, entro il termine di 30 giorni, il dehors nelle condizioni in precedenza indicate; in caso di inadempienza, il Responsabile del Procedimento revoca autorizzazione ed ordina la rimozione del dehors addebitando le spese al concessionario.

9 6 2. L eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiale e colori non richiede autorizzazione. Art. 9 Durata delle autorizzazioni 1. Il titolo ad occupare suolo pubblico per l installazione di dehors ha una durata massima di anni uno (1) a partire dalla data dell autorizzazione di occupazione suolo pubblico, eventualmente rinnovabile di anno in anno. Le istanze di rinnovo devono essere avanzate almeno giorni trenta (30) antecedenti la data di scadenza. 2. Per i rinnovi delle occupazioni di suolo pubblico, potrà essere inoltrata autocertificazione attestante che quanto già concesso risulta invariato per tipologia e consistenza; la richiesta di rinnovo sarà valutata tenendo in considerazione eventuali variazioni al presente Regolamento, di altre nuove normative o di valide motivazioni che possano precludere o condizionare il rinnovo dell autorizzazione di occupazione suolo pubblico. Art. 10 Revoca delle autorizzazioni ad occupare suolo pubblico con dehors 1. L autorizzazione è revocata: a) nel caso di cui al punto 1 dell art. 9; b) quando gli elementi tecnologici a servizio dei dehors non risultino conformi alla vigente normativa; c) quando gli elementi e le strutture componenti i dehors siano modificati rispetto alle tipologie e caratteristiche previste in sede di rilascio dell autorizzazione di occupazione suolo pubblico; d) quando le attività svolte nel dehors siano causa di disturbo alla quiete pubblica accertato dalle autorità competenti; e) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l occupazione di suolo pubblico. Art. 11 Sanzioni 1. Per occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di autorizzazione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

10 7 2. La violazione delle norme e delle disposizioni del presente Regolamento, nei casi diversi da quelli previsti nel precedente comma, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 come previsto dall art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., secondo le modalità della Legge , n Art.12 Disposizioni transitorie 1. A seguito dell entrata in vigore del presente Regolamento sarà possibile effettuare i rinnovi annuali delle autorizzazioni di occupazione suolo pubblico, con la tipologia precedentemente autorizzata ai sensi dell indirizzo operativo approvato con Deliberazione di G.C. n. 7 del e n. 210 del fino al ; dovranno comunque essere rispettate tutte le norme e prescrizioni contenute nel presente Regolamento. Decorso tale termine, i dehors dovranno essere obbligatoriamente conformi anche nella tipologia alle norme del presente Regolamento. Art.13 Entrata in vigore ed abrogazioni 1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione. 2. All entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente indirizzo operativo approvato con deliberazioni di Giunta Comunale n.7 del 14/1/2004 e n. 210 del 05/05/2004.

11 8 CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI CHE COMPONGONO LE TIPOLOGIE DI DEHORS TIPOLOGIA 1 TAVOLI E SEDIE Sono da privilegiare ed utilizzare manufatti leggeri in legno o metallo, in colori e toni in armonia con il contesto interessato. Di norma è vietato l uso di elementi in p.v.c. di qualsiasi colore. In presenza di occupazione di suolo pubblico deve essere previsto, ogni sei (6) metri circa lineari, una interruzione di almeno ml 1,50 al fine di consentire la realizzazione di varchi pedonali. Tavoli e sedie possono essere collocati sulle pavimentazioni esistenti oppure su materiali o manufatti facilmente amovibili ed appoggiati semplicemente al suolo. Le predette prescrizioni sono valide anche per la tipologia 2, per la tipologia 3, per la tipologia 4 e per la tipologia 5. TIPOLOGIA 2 TAVOLI E SEDIE SU PEDANE Le pedane devono essere facilmente smontabili (ad esempio pavimenti galleggianti, quadretti in legno ad incastro o simili) privilegiando materiali impermeabili, lavabili e del tipo antisdrucciolo. Non sono ammessi pavimenti in moquette o materiali simili. Le pedane e le pavimentazioni modulari sopraelevate devono essere opportunamente delimitate, avere altezza non superiore a cm. 15, salvo casi particolari (es. portici con piano calpestabile superiore a quello della quota stradale); in ogni caso devono essere rispettate le norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. L eventuale scivolo di raccordo deve essere realizzato all interno dell area occupata. Al fine della collocazione della pedana non è consentito il taglio e la costipazione di radici affioranti. TIPOLOGIA 3 FIORIERE ED ELEMENTI DI DELIMITAZIONE Per elemento di delimitazione si intende qualsiasi manufatto atto ad individuare

12 9 gli spazi in autorizzazione, rispetto al restante suolo pubblico. Manufatti adottabili: - Fioriere: le fioriere devono avere altezza massima di ml 1,20, costituite da elementi in legno o metallo colorato. Le fioriere devono avere cadauna una lunghezza massima di ml 1.00 ed essere separate tra loro con uno spazio non superiore a 10 centimetri e non inferiore a 5 centimetri. Le fioriere devono essere sempre tenute in perfetto stato di piantumazione con fiori non artificiali. - Delimitazioni: le delimitazioni possono essere costituite da pannelli o elementi o simili, in legno o metallo colorato, di altezza massima di ml 1,20 rispetto al piano di calpestio e devono essere trasparenti per almeno il 50% della loro superficie. La linea di delimitazione dell area di occupazione deve essere sempre costituita da una fila di elementi, uguali fra loro. Qualora il concessionario usufruisca di due aree distinte, queste dovranno avere gli stessi elementi di delimitazione. Gli appoggi al suolo non devono costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e devono garantire una buona stabilità del manufatto. TIPOLOGIA 4 OMBRELLONI A COPERTURA E/O RIPARO DELLE TIPOLOGIE 1,2 e 3 La struttura portante degli ombrelloni, con copertura in telo fornita di un solo punto di appoggio al suolo deve essere ancorata ad apposito basamento. Le punte delle stecche devono avere un altezza minima di mt. 2,50 e una altezza massima di mt. 3,00 dal suolo. Gli elementi che compongono gli ombrelloni dovranno essere costituiti da: - sostegni in legno e/o alluminio verniciati; - tessuto: tela, tessuto acrilico per il centro storico e i centri minori; è ammesso anche l uso del p.v.c. per il restante territorio privo di caratteristiche storico artistico ambientale. I tessuti devono avere colori con tonalità bianco, avorio, grigio perla e nocciola chiaro e devono essere in tinta unita. E facoltà del Comune di Novara di indicare specifici colori al fine di un consono inserimento nel contesto interessato. Non è consentito apporre sui teli degli ombrelloni alcuna forma pubblicitaria e alcun logo o scritta.

13 10 TIPOLOGIA 5 TENDE A BRACCIO A COPERTURA DELLE TIPOLOGIE 1, 2 e 3 Le tende a braccia sono costituite da uno o più teli retraibili, inclinati verso l esterno, con eventuale presenza di mantovana frontale e/o laterale, posti all esterno degli esercizi commerciali e privi di punti di appoggio al suolo, semplicemente agganciati alla facciata dell edificio. Le tende devono essere idonee a proteggere dal sole e dalle intemperie, in condizioni di totale sicurezza. L altezza minima dal suolo delle tende a braccio deve essere di mt. 2,50 dalla quota marciapiede. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali, purchè siano ad una distanza minima dal suolo di mt. 2,20. La sporgenza massima consentita (misurata nella sua proiezione al suolo) è di mt. 3,50. Il tessuto delle tende dovrà essere di tela o in acrilico per il centro storico e i centri minori. E ammesso anche l uso del p.v.c. per il restante territorio privo di caratteristiche storico artistico ambientale. I tessuti devono avere colori con tonalità bianco, avorio, grigio perla e nocciola chiaro e devono essere in tinta unita. E facoltà del Comune di Novara di indicare specifici colori al fine di un consono inserimento nel contesto interessato. Non è consentito apporre sui teli degli ombrelloni alcuna forma pubblicitaria e alcun logo o scritta. In adiacenza ad edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 o di fabbricati all interno del centro storico e dei centri storici minori non è consentita l installazione di tende a braccio. RISCALDAMENTO Per tutte le tipologie di dehors sono ammessi impianti riscaldanti amovibili del tipo a fungo o altri impianti di riscaldamento elettrici alogeni amovibili. Detti impianti, certificati, secondo norme CE con omologazione che attesti la conformità del prodotto, sono collocabili esclusivamente in spazi aperti e ben aerati, in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti. ILLUMINAZIONE Ad integrazione di tutte le tipologie di dehors sono ammessi corpi illuminanti da

14 11 inserire armonicamente nelle strutture stesse ed a condizione che l illuminazione non prevalga sull illuminazione pubblica, non contrasti con le segnalazioni semaforiche e non arrechi danno ai conducenti dei veicoli. L impianto elettrico deve essere realizzato in conformità con le vigenti normative in materia. Eventuali faretti a parete dovranno essere realizzati con apparecchi di tipo stagno, di uguale foggia rispetto alle luci esistenti sulla facciata dell immobile. I corpi illuminanti devono essere del tipo a basso consumo energetico. MATERIALI Tutti i materiali utilizzati per l installazione di un dehors devono essere di tipo ignifugo, dovrà essere presentata la certificazione attestante la conformità degli stessi alla normativa vigente in materia.

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