Coordinatori Servizio Veterinario Aziende Usi del Lazio

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1 REG ONE j LAZ O DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE Direzione Regionale Assetto Istituzionale, prevenzione e assistenza territoriale Area Sanità Veterinaria 08/10 Prot. 08/10 Roma, 2 6 OH Coordinatori Servizio Veterinario Aziende Usi del Lazio E p.c. Area Produzioni Agricole e Marketing Agroalimentare SEDE Oggetto: Chiarimenti della Commissione europea in merito al riconoscimento dell'attività di riconfezionamento delle uova. Con riferimento all'attività indicata in oggetto, si trasmette la nota ministeriale prot P del 04.IO.12, che fornisce chiarimenti in merito all'attività di riconfezionamento (RW re-wrapping - sezione 0), prevista dal documento di orientamento SANCO/2179/2005 Revision 5 "Technical speàfìcations in relation to thè master list and thè lists ofeu approved food establishments" anche per le uova. Come peraltro specificato anche nel chiarimento della Commissione, i requisiti tecnici (strutture ed attrezzature) dei centri di imballaggio, da verificare al momento di rilasciare il parere favorevole al riconoscimento ai sensi del Reg. 853/04, devono essere anche quelli previsti dall'articolo 5 del Reg. 589/08. Sempre ai sensi del medesimo Regolamento, all'articolo 19 viene specificato che il reimballaggio di uova già classificate, marchiate ed imballate (riconfezionamento ai sensi del Reg. 853/04) può essere praticato solo da strutture che possiedono gli stessi requisiti del centro di imballaggio. Pertanto, ai sensi del Reg. 853/04, il riconoscimento di un impianto di riconfezionamento di uova (RW re-wrapping -sezione O scheda SANCO) può essere concesso solo agli stabilimenti che possiedono gli stessi requisiti del centro di imballaggio. Per uniformare i criteri di valutazione delle strutture, si trasmette in allegato una sintesi dei requisiti normativi dei centri di imballaggio. Il responsabile del procedimento Dottssa Rita Marciano rmarciano@regione.lazio.it telefono 06-S'l fax II Dirigente dell'area DIREZIONE REGIONALE Assetto Istituzionale, prevenzione e assistenza territoriale SEDE OPERATIVA: VIA R.R..GARIBALDI, ROMA SEDE LEGALE: VIA R.R..GARIBALDI, ROMA TEL FAX

2 della Salute DGISflN S-P-04/10/2012 I.5.4.r.7/2012/1 DIPARTIMENTO DELLA SAISITA PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE K DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE Ufficio 111 mie Giorgia Mata, s-mi 44 Roma Assessorati Sanità delle Regioni e Provincia autonoma di Trento Assessorato all'agricoltura della Provincia autonoma di Bolzano e, p.c MIPAAF Fax UNA Fax: AVITALIA Fax ASSOUOVA Fax OGGETTO: chiarimenti della Commissione europea in merito alle procedure di riconoscimento per l'attività diriconfezionamentonel settore delle uova - allegato III documento SANCO/2179/2005. Si fa riferimento ad alcune richieste di chiarimento avanzate da parte del territorio nazionale m merito all'inquadramento di attività correlate al semplice trasferimento fisico di nova già classificate, marchiate, ed imballate provenienti da centri di imballaggi autorizzati come talli, in nuovi imballaggi su cui riporre le informazioni pertinenti delle medesime uova. Nel settore specifico delle uova destinate al consumo umano diretto si applicano norme che stabiliscono requisiti di igiene per la produzione, manipolazione e immissione sul mercato ( regg. (CE) /2004) e norme che stabiliscono requisiti strutturali ed attrezzature specifiche (reg CE 1234/2007 e suo regolamento di attuazione reg CE n 589/2008) per la commercializzazione delle stesse. Per quanto riguarda le procedure di riconoscimento degli stabilimenti aì sensi del reg. CE 853/2004 la Commissione europea (CE) ha emanato un documento di orientamento S ANCO/2179/2005 Revision 5 "Technical specifìcations in relation to thè master list and thè lista of eu approved food establishments " per definire le attività oggetto di riconoscimento e la lóro classi!icazione in codici, ; Nella suddetta, master list la Commissione europea., ha assegnato per gli stabilimenti che svolgono attività di riconfezionamento di alimenti di origine animale un'apposita sezione (sezione 0) nonché un specifico codice RW - re-wrapping. In particolare nell'allegato III "ACTIVITIES IN THE MAIN FOOD SECTORS" la DG SANCO della Commissione europea ha previsto nel settore delle nova, sia il codice specifico dei centri di

3 imballaggio uova (EPC) che il codice con il quale viene identificata l'attività di riconfezionamento (RW) come di seguito illustrato: MAIN SECTORS ACTIVITYCODES EGGS CC, CS, EPC, LEP, l'p, RW I I Poiché ai sensi dell'art. 19 del regolamento 589/2008, l'attività di ^imballaggio" ovvero il trasferimento fisico dì uovo in un altro imballaggio o la ristampigliatura può essere effettuata esclusivamente da centri di imballaggio autorizzati., anche i centri di reimballaggio devono disporre delle attrezzature tecniche necessarie, come definite dal già citato articolo 5 del medesimo regolamento. La DG SANCO della Commissione europea ha chiarito, con nota che si allega in copia, che le attività identificate con il codice RW e con il codice EPC, di fatto nella norma DG AGRI possono essere svolte solo nei centri di imballaggio, ed in particolare " Come stabilito dal reg. (CE) 589/2008 la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle uova sono effettuati solo dai centri di imballaggio ". Sono autorizzati come centri di imballaggio uova solo le imprese che soddisfano le condizioni di cui all'art 5 del reg. (CE) 589/2008. Pertanto, qualora venga verificato nel corso dei controlli ufficiali l'assenza delle attrezzature previste ai sensi dell'art 5 del reg (CE) 589/2008 presso i centri di imballaggio uova è opportuno informarne l'assessorato ali*agricoltura per il seguito di competenza. IL DIRETTO: Dr. Silvi E AERALE Referente del procedimento: M, Felicita Marcene ernail: m.marcot)g.@sanita.it

4 7T: I COMMISSIONE EUROPEA a -fi [ _ DIREZIONE GENERALA SALUTE E CXW9UMATORI ^ 'della Salul«^razlont f; -Questioni «marinarle e relazioni Intemazionali LoGISftf J /09/2012 SANCO/G4/KK/r7(20l2) fcj Gentile Dottor Boirdlo, Oggetto: Richiesta di parere sulle procedure di riconoscimento per gli stabilimenti di riconfezionamento nel settore delle uova - Allegato III al documento SANCO/2179/2005 Facciamo riferimento alla Sua lettera recante il riferimento P-07/05/2012 e datata 7 maggio Per quanto riguarda le procedure di riconoscimento per gli stabilimenti, il documento SANCO/2179/2005, Revisione 5 "Technical specifications in relation to thè master lisi and thè liste of EU approved food establishments", disponibile sulla nostra Homepage, sottolinea le categorie e le attività oggetto di riconoscimento e i codici di classificazione da utilizzare. Queste categorie, pertinenti per il riconoscimento degli stabilimenti che rientrano nella sezione X dell'allegato IH al regolamento (CE) n. 853/2004 relativa alle uova e ai prodotti a base di uova, sono "packing centre (EPC) [centro di imballaggio]", "hìquid egg plani (LEP) [impianto per uova liquide]" e "processing plant (PP) [impianto di trasformazione]"; mentre tali stabilimenti possono inoltre essere elencati in rapporto alle attività specifiche "cold store (CS) [deposito frigorifero]", "collection centro (CC)[centro di raccolta]" e "re-wrapping establishment (RW) [stabilimento di riconfezionamento]". L'elenco redatto dall'autorità competente dovrebbe in primo luogo specificare la categoria e dare indicazioni sulle attività aggiuntive per le quali Io stabilimento è riconosciuto. La configurazione degli elenchi individuali è fornita nell'allegato IV del documento SANCO sopra menzionato. j Doti. Silvio Borrello Ufficio UI, Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la Nutrizione, Dipartimento della Sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute Viale Giorgio Ribotta, Roma CommiBstórie europea, B-1049 Bruxelles - Belgio. Tei.: <32-2) Persona di contatto: Klaua Kostenzar-Te!.: (32-2)

5 La classificazione delle uova in base alla categorìa di qualità e dì peso deve essere consentita soto ad imprese che dispongono di locali e di attrezzatura tecnica adatti al volume dell'attività esercitata e tali da consentire pertanto un'adeguata manipolazione delle uova. Come stabilito dal regolamento (CE) n, 589/2008, la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle uova sono effettuati solo dai centri di imballaggio. Le eventuali successive attività di reimballaggio delle uova di categoria A sono inoltre limitate a questi centri. A norma del sottocapitolo A IH dell'allegato XIV del regolamento del Consiglio (CE) n. 1234/2007 la stampigliatura delle uova si effettua nel primo centro di imballaggio nel quale le uova sono consegnate. Cordialisàìuti,

6 o.c.: K. Van Dyck, K. De Suiet, S. Hoenig (SANCO); S. Marrone (AGRI); Permanent Representation of Italy to thè EU

7 ACCERTAMENTO DEI REQUISITI SPECIFICI I) CENTRO DI IMBALLAGGIO UOVA Pos. Reg.853/04, A11.III Sez.X Cap.I REQUISITI STRUTTURALI E FUNZIONALI SI NO N.A1 N.V2 1 le uova sono conservate pulite, all'asciutto e al riparo da odori estranei? 2 le uova sono protette in modo efficace dagli urti e sottratte all'esposizione diretta ai raggi solari? 3 le uova sono conservate a una temperatura costante? 4 Se si è prevista una procedura per la registrazione della temperatura? 5 l'adozione della procedura di cui sopra viene regolarmente documentata? 6 Esiste una procedura per la definizione e gestione dei lotti di produzione? 7 l'adozione della procedura di cui sopra viene regolarmente documentata? 8 le uova sono consegnate al consumatore entro un termine di 21 giorni dalla data di deposizione? Pos. Reg.853/04, All.II A APPLICAZIONE DELLA MARCHIATURA D'IDENTIFICAZIONE SI NO N.A1 N.V2 9 Sugli imballaggi delle uova viene applicato il codice del centro d'imballaggio ai sensi dell'allegato XIV, parte A, del Regolamento (CE) n. 1234/2007? 10 E' presente l'autorizzazione rilasciata dalla Regione - Direzione Agricoltura? Pos. Reg. 589/08, art. 5 ATTREZZATURE TECNICHE CENTRI DI IMBALLAGGIO SI NO N.A1 N.V2 11 la classificazione delle uova avviene per categoria di qualità e di peso? 12 È presente l'impianto per la speratura? 13 Tipo automatico? 14 permanentemente assistito? 15 È presente il dispositivo per la valutazione dell'altezza della camera d'aria?

8 16 È presente l'attrezzatura per classificare le uova in base alla categoria di peso? 17 Sono presenti una o più bilance omologate per pesare le uova? 18 Le bilance sono sottoposte a taratura periodica? 19 È presente un sistema per la stampigliatura delle uova? Pos. Reg. 589/08, art. 22 REGISTRAZIONI SI NO N.A1 N.V2 20 Esiste un sistema di registrazione? 21 Se si il sistema è manuale? 22 Se si il sistema è informatizzato? 23 Le registrazioni avvengono separatamente, per metodo di allevamento e per giorno? 24 Vengono registrati i quantitativi di uova non classificate ricevuti, suddivisi per produttore? 25 Vengono registrati l'indicazione del nome, indirizzo e codice del produttore? 26 Viene registrata la data di deposizione? dopo aver classificato le uova, vengono registrati i quantitativi per categoria di qualità e di peso? Vengono registrati i quantitativi di uova classificate ricevuti da altri centri di imballaggio, con l'indicazione del codice dei centri suddetti e del termine minimo di conservazione (re imballaggio)? Vengono registrati i quantitativi di uova non classificate consegnati ad altri centri di imballaggio, ripartiti per produttore, con l'indicazione del codice dei centri suddetti e della data di deposizione? Vengono registrati il numero e/o il peso delle uova consegnate, suddivise per qualità e categoria di peso, per data di imballaggio per le uova della categoria B o per termine minimo di conservazione per le uova della categoria A, e per acquirente, con l'indicazione del nome e dell'indirizzo del medesimo? In alternativa ai registri vengono utilizzate le fatture e le bollette di consegna delle uova, organizzati in fascicoli? In questo caso le informazioni disponibili nei fascicoli sono le stesse previste per i registri? Registri e/o fascicoli sono conservati almeno 12 mesi a partire dalla data della loro creazione?

9 Pos. Reg. 589/08, art. 16 VENDITA DI UOVA SFUSE SI NO N.A1 N.V2 34 Viene effettuata la vendita in loco di uova sfuse? 35 Se si sono apposte peso? per il consumatore le informazioni relative a categoria di qualità e 36 Se si sono apposte per il consumatore le informazioni relative al metodo di allevamento e il termine minimo di conservazione? in.a.: non applicabile 2N.V.: non verificato a pos. Prelevati campioni per analisi SI NO quali Operati sequestri SI NO quali Prescrizioni SI JNO riferimento Avvenuta ottemperanza precedenti prescrizioni; SI NO Firma per presa visione: II Titolare dello stabilimento II veterinario ufficiale

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