CAMERA DI COMMERCIO DI LIVORNO UFFICIO REGISTRO IMPRESE. Le attività di autoriparazione: Legge 122/92

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1 CAMERA DI COMMERCIO DI LIVORNO UFFICIO REGISTRO IMPRESE Le attività di autoriparazione: Legge 122/92 Settembre 2014

2 ATTIVITA' DI AUTORIPARAZIONE 1. RIFERIMENTI NORMATIVI Legge n. 122 del 5 febbraio 1992 Legge 5 gennaio 1996, n. 25 D.M. 30 luglio 1997, n Regolamento recante le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese esercenti attività di autoriparazione. Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 19 Art. 10, D.P.R. 14 dicembre 1999, n L. 11 dicembre 2012 n AMBITO DI APPLICAZIONE La disciplina riguarda l attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi i ciclomotori, le macchine agricole, i rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone o cose (rientrano in tale attività tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente dei veicoli). A seguito della soppressione del RIA (Registro degli esercenti attività di autoriparazione), l'attività di autoriparazione può essere svolta solo dalle imprese regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio nella cui provincia ha sede l'unità operativa dell'impresa, che abbiano presentato regolare segnalazione certificata di inizio attività. Alla stessa procedura sono assoggettate le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte all'albo di cui all'articolo12 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che svolgano, con carattere strumentale o accessorio, attività di autoriparazione nonché ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno. Le attività in oggetto si distinguono in: a) meccatronica, b) carrozzeria, c) gommista. Non rientrano nell'attività di autoriparazione, per esplicita indicazione della legge (art. 1, n. 2, L. n. 122/92), le attività di: autolavaggio, rifornimento di carburante, sostituzione di filtro dell'aria e dell'olio, sostituzione dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento. 3. REQUISITI RICHIESTI PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA Ai fini dello svolgimento dell attività di autoriparazione, l impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) disponibilità di spazi e di locali, per la cui utilizzazione siano state acquisite le prescritte autorizzazioni; b) dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni occorrenti per l esercizio dell attività, indicate in apposite tabelle approvate con decreto dal competente ministero; c) designazione di un responsabile tecnico, in possesso dei requisiti personali e tecnico professionali.

3 4. IL RESPONSABILE TECNICO 4.1. La figura e i compiti del responsabile tecnico Ai sensi dell art. 10, comma 4, del D.P.R. 558/1999, ai fini dell esercizio delle attività di autoriparazione, l impresa deve documentare, per ogni unità locale sede di officina, la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti personali e professionali di cui all art. 7 della legge n. 122 del Non può essere nominato preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno. Il responsabile tecnico è il soggetto a cui è devoluta la responsabilità della conduzione tecnica dell impresa. Il responsabile tecnico, preposto all'esercizio di una delle attività rientranti nell'ambito di applicazione della legge in questione, deve avere un rapporto di immedesimazione con l'impresa", deve, pertanto, essere il titolare dell impresa individuale, o un dipendente, o socio prestatore d opera, o amministratore di società, o collaboratore familiare, o associato in partecipazione. Il termine "immedesimazione", come ha precisato il competente Ministero (Circ. M.I.C.A. n. 3342/C del ), va interpretato in senso stretto e cioè "riferito alla necessità dell'esistenza, oggettiva e biunivoca, di un rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell impresa". Nel caso in cui il responsabile tecnico non sia lo stesso imprenditore, il rapporto di immedesimazione - continua lo stesso Ministero deve concretizzarsi in una forma di collaborazione con quest'ultimo che consenta al "preposto responsabile tecnico" di operare in nome e per conto dell'impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività della stessa Forme di collaborazione Il criterio discriminatore, per attribuire ad un soggetto, in possesso chiaramente dei requisiti tecnico professionali, la qualifica di responsabile tecnico, è dato, oltre che dalla qualifica rivestita, dal tipo di collaborazione o di prestazione lavorativa effettivamente prestata. Nella società in accomandita semplice, circa la immedesimazione del socio accomandatario non vi sono dubbi, mentre per quanto riguarda il socio accomandante, stante l'espresso divieto di compiere atti di amministrazione (art. 2320, 1^ comma C.C.), l'immedesimazione potrebbe essere ravvisabile solo nel caso lo stesso sia anche socio prestatore d'opera. I soci accomandanti possono, infatti, "prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori" (Cfr. art. 2320, 2^ comma C.C.). Nella società di capitali, l immedesimazione tra la società e il socio è ravvisabile solo nel caso in cui il socio sia anche prestatore d opera o comunque socio dipendente. Nella società in nome collettivo, essendo tutti i soci solidalmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali (art C.C.) si può ritenere che tutti i soci, anche quelli non amministratori, purchè in possesso dei prescritti requisiti tecnico professionali ed effettivamente prestino attività lavorativa, possano essere preposti in qualità di responsabili tecnici. Nell'associazione in partecipazione, pur essendo l'impresa di esclusiva pertinenza dell'associante, non esiste alcun ostacolo a che egli deleghi i suoi poteri all'associato o lo proponga, se in possesso dei prescritti requisiti tecnico professionali, all'esercizio dell'impresa, con la qualifica di responsabile tecnico I requisiti richiesti per il responsabile tecnico Il responsabile tecnico, secondo quanto stabilito dall'art. 7 della L. n. 122/92, dovrà essere in possesso sia di requisiti di ordine personale che di requisiti di ordine tecnico-professionale Requisiti di ordine personale I requisiti di ordine personale richiesti per il responsabile tecnico sono: a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro della CEE, ovvero di uno Stato, anche non appartenente alla CEE, con cui sia operante la condizione di reciprocità;

4 b) non aver riportato condanne e non essere sottoposto a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio dell'attività di autoriparazione; In relazione al requisito di cui alla lettera b), l Ufficio legislativo del Ministero dell Industria ha ritenuto che la norma possa essere interpretata nel senso che il responsabile tecnico, per possedere i requisiti soggettivi richiesti, non debba essere incorso in provvedimenti penali per reati comunque connessi all esercizio di attività di autoriparazione. Si precisa che tale connessione deve intendersi nel senso di ricomprendere nella previsione in esame quelle condotte criminose realizzate utilizzando luoghi e conoscenze tecniche di autoriparazione, includendovi anche ipotesi delittuose comunque connesse in occasione della propria attività. Tale interpretazione trova giustificazione, ad avviso dello stesso Ufficio, nel fondamento giuridico della normativa in esame. Il legislatore ha inteso individuare nel responsabile tecnico il garante di un corretto ed ordinato svolgimento dell attività di autoriparazione Requisiti tecnico - professionali I requisiti tecnico-professionali richiesti per il responsabile tecnico sono: oppure oppure oppure oppure Aver esercitato, per almeno tre anni nell'arco degli ultimi cinque, l'attività di autoriparazione come dipendente (operaio qualificato), titolare, socio prestatore d opera, amministratore lavorante di società, associato in partecipazione o familiare collaboratore nell'ambito di imprese operanti nel settore; Aver frequentato con esito positivo un corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, nell arco degli ultimi cinque anni, alle dipendenze di imprese operanti nel settore; Aver conseguito, in materia tecnica attinente all attività, l attestato di promozione al IV anno dell Istituto Tecnico Industriale (ITI), seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, nell arco degli ultimi cinque anni, alle dipendenze di imprese operanti nel settore; Aver conseguito in materia tecnica attinente all'attività un diploma di istruzione secondaria superiore o un diploma di laurea/diploma universitario (vedi tabelle); CASI PARTICOLARI: Aver svolto professionalmente l'attività di riparazioni di veicoli in qualità di titolare o socio di impresa del settore regolarmente iscritta all albo delle imprese artigiane o nel registro delle ditte, per almeno un anno prima dell'entrata in vigore della Legge 122/92 ( ). Dalla visura camerale deve risultare l attività ben descritta con riferimento alle singole sezioni (la verifica si effettua inoltre tramite documentazione probante i lavori eseguiti, con fatture o ricevute fiscali sia di lavori effettuati su mezzi per la sezione ordinaria, sia di acquisti materiale e pezzi di ricambio per la sezione speciale); Aver già ottenuto il riconoscimento del requisito a seguito di preposizione alla gestione tecnica in altra impresa del settore; Essere già stato iscritto al R.I.A. (Registro Imprese Autoriparazione).

5 4.4. Responsabile tecnico di più unità operative Una domanda frequente che si pone è la seguente: un soggetto, in possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, può essere nominato responsabile tecnico di più unità operative? Nella Circolare n. 3286/C del , al punto 4b, il competente Ministero ha puntualizzato che "Stanti le prerogative e le incombenze specificatamente previste in capo al responsabile tecnico dalla legge si ritiene, in via generale, che una stessa persona non possa assumere tale incarico per conto di più imprese o per conto di più sedi (unita' locali operative) di una stessa impresa. Ogni officina, dunque, deve avere un responsabile tecnico, anche se la stessa fa capo alla medesima impresa. In questa circostanza, può verificarsi che una medesima persona sia preposta, nella qualità di responsabile tecnico, per due distinte unita' locali (officine) che risultino tra loro contigue o, comunque, talmente prossime da consentire nella realtà dei fatti a tale persona di svolgere con totale e piena responsabilità la propria funzione. N.B.: Secondo l'attuale normativa, dunque, un responsabile tecnico non può operare in più unita' locali (officine), salvo che queste risultino contigue o comunque estremamente prossime Le forme di nomina del responsabile tecnico Premesso che è da escludere che la nomina del responsabile tecnico, trattandosi di carica squisitamente tecnica che esula da qualsiasi normativa civilistica, debba avvenire attraverso una apposita procura institoria, si ritiene che la nomina del responsabile tecnico debba avvenire, nel caso si tratti di persona esterna, attraverso la sottoscrizione di una apposita dichiarazione resa nel corpo della denuncia di inizio di attività, sottoscritta a sua volta dal titolare o legale rappresentante. In particolare, nel caso di società, la nomina del responsabile tecnico deve avvenire attraverso una denuncia al REA, facendo uso dell apposito modello S5o mod UL, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, con allegato un Intercalare P riportante i dati anagrafici completi della persona nominata. La modalità di nomina appena indicata esclude la necessità di richiedere o di allegare alla domanda ulteriori documenti, quali, ad esempio, l estratto autentico di un verbale di nomina. Qualora, per un qualsiasi motivo (dimissioni, morte, ecc.), venga meno presso un'impresa non artigiana la figura del responsabile tecnico, dovrà essere fatta esplicita denuncia di "cessazione dell'attività" fino a quando l'impresa stessa sia in grado di nominare un nuovo responsabile tecnico. Anche la sostituzione del responsabile tecnico si ritiene sia un evento soggetto ad apposita denuncia al Repertorio Economico Amministrativo (REA). Il nominativo della persona in possesso dei requisiti tecnico professionali, che risponde dell'esercizio delle attività svolte dall'impresa, deve risultare in tutte le certificazioni rilasciate dal Registro delle imprese La responsabilità tecnica nelle imprese artigiane Per quanto riguarda le imprese artigiane, la figura del responsabile tecnico si identifica necessariamente con il titolare dell'impresa, qualora si tratti di ditta individuale, con uno dei soci, qualora si tratti di società. 5. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA 5.1. Modelli La segnalazione certificata di inizio attività al R.E.A., che deve essere contestuale alla data d inizio attività e corrispondere alle lettere richieste, va presentata utilizzando l'apposito modello, disponibile sul sito della Camera di Commercio, il quale va a sua volta scannerizzato per allegarlo ad uno dei seguenti modelli: S5, UL, I1 o I2, Intercalare P (per comunicare i dati relativi al o ai responsabili tecnici). S ricorda che sia per le società che per le imprese individuali vige l obbligo dell invio telematico facendo uso della firma digitale.

6 5.2. Costi Quelli previsti per la presentazione delle relative denunce al Registro delle imprese, maggiorati per un importo pari a quello indicato nella tabella relativa ai diritti di segreteria in favore delle Camere di Commercio. 6. SANZIONI Le sanzioni amministrative in merito all'attività di autoriparazione sono disciplinate dalla legge n.122 del 5 febbraio La vigilanza è di competenza delle province e dei comuni. DESCRIZIONE SANZIONE NORMA VIOLATA Attività esercitata da parte di impresa Da 5.164,00 a ,00 euro e L n.122 art. 10, c. 2 non iscritta al R.I.A confisca delle attrezzature Esercizio di attività di pertinenza di Da 2.582,28 a 7.746,85 euro e L n.122 art. 10, c. 3 sezione per la quale non è stata confisca delle attrezzature richiesta l'iscrizione Art. 6 proprietario di veicolo che Da 51,00 a 258,00 euro L n.122 art. 10, c. 4 affida le riparazioni ad impresa non iscritta al R.I.A. ************************************************************************************************ I TITOLI DI STUDIO I titoli di studio validi e specifici per l'attività di autoriparazione sono quelli a carattere "tecnico", sia che si tratti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, sia che si tratti diploma di laurea/universitario. Laurea/diplomi universitari a carattere tecnico Si ritengono validi per l esercizio dell attività di autoriparazione le lauree in: LAUREA/ DIPLOMA INDIRIZZO SEZIONE UNIVERSITARIO INGEGNERIA MECCANICA INGEGNERIA AERONAUTICA INGEGNERIA ELETTRICA O ELETTRONICA FISICA CHIMICA INDUSTRIALE

7 Diplomi di istruzione secondaria di secondo grado a carattere tecnico Sono da considerarsi validi, a titolo indicativo, per l esercizio dell attività di autoriparazione i seguenti diplomi: DIPLOMA INDIRIZZO SEZIONE MECCANICA (maturità professionale) (maturità professionale) (diploma di qualifica) (diploma di qualifica) (diploma di qualifica) (maturità professionale) INDUSTRIA METALMECCANICA INDUSTRIA NAVALMECCANICA MECCANICA DI PRECISIONE TERMOTECNICA COSTRUZIONI AERONAUTICHE INDIRIZZO SPERIMENTALE ERGON ELETTRONICA INDUSTRIALE ELETTROTECNICA INDIRIZZO SPERIMENTALE AMBRA TECNICO PER LE INDUSTRIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE TECNICO PER LE INDUSTRIE CHIMICHE MECCANICO RIPARATORE AUTOVEICOLI OPERATORE TERMICO OPERATORE MECCANICO OPERATORE ELETTRICO ED ELETTRONICO TECNICO DELLE INDUSTRIE MECCANICHE Titoli di studio a carattere tecnico diversi dai precedenti Il possesso di titoli diversi da quelli elencati in precedenza sarà valutato in sede di istruttoria. Al fine di verificare l idoneità degli stessi all esercizio dell attività, si invita a consultare i ns uffici prima dell inizio attività e della contestuale presentazione della denuncia presso il Registro delle Imprese.

8 Attestato di promozione al IV anno L attestato di promozione al IV anno dell Istituto Tecnico Industriale (ITI) è ritenuto titolo valido se seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, nell arco degli ultimi cinque anni, alle dipendenze di imprese operanti nel settore. Livorno, Il conservatore RI (Dott. Pierluigi Giuntoli)

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