VIAGGIARE PROTETTI Contratto di assicurazione infortuni

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1 CATTLOGOJ.jpg CATTLOGO75J.jpg CPIEDINOJ.jpg 100 ESOCAUTOJ.jpg Cattolica CattolicaAssicurazioniSoc. Coop. Lungadige Cangrande, n Verona a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile1923 n 966 n Registro delle Imprese di Verona n E' iscrittaall'albo Imprese IVASSn CAT_AUTOJ.jpg Telefono: 045/ Fax: 045/ Lungadige Cangrande, n Verona (Italia) richiestadannicard.cattolica@dica.it CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP CattolicaAssicurazioniSoc. Coop. D112 F90C0008J.bmp 100 C:\plain Dott. Mazzucchelli Giovan Battista Dott. Milani Stefano reclami@cattolicaassicurazioni.it Fax: 045/ MOD. VIAGGI/D5 - ED. 02/05/2013 Viaggiare Protetti VIAGGIARE PROTETTI Contratto di assicurazione infortuni Il presente Fascicolo Informativo, contenente: Nota Informativa, comprensiva del glossario Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

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3 NOTA INFORMATIVA VIAGGIARE PROTETTI La presente nota informativa MOD. VIAGGI/D 5 - ED. 02/05/2013 deve essere consegnata unitamente alle condizioni di assicurazione INF. MAL. - MOD. VIAGGI/D 2 - ED. 12/2010 La presente nota informativa è redatta secondo lo schema previsto dal Regolamento ISVAP n 35 del 26/05/2010, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ivass. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. GLOSSARIO Agenzia Assicurato Assicurazione Contraente Durata Franchigia per sinistro Gessatura Indennizzo Infortunio Invalidità permanente Parti Polizza Premio Ricovero (degenza) Rischio Sinistro Società IVASS (ex ISVAP) L'Agenzia della Società alla quale è assegnata la polizza. Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Il contratto di assicurazione. Il soggetto che stipula l'assicurazione. Periodo di validità della polizza, determinato concordemente tra le parti al momento della stipula del contratto stesso ed indicato sulla scheda di polizza. La somma a carico dell'assicurato, in cifra assoluta o calcolata in base a quanto pattuito nel contratto, detraibile dall'importo indennizzabile. Immobilizzazione con gesso o altro materiale rigido e rimovibile solo mediante demolizione, comprese le osteosintesi e i fissatori esterni (escluse quindi le fasciature funzionali, i collari, i tutori e simili), applicati a titolo curativo per lesioni traumatiche. Non è equiparata a gessatura l'applicazione di presidi di contenimento delle fratture nasali. La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. E' considerato infortunio ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la morte, l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea. La perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell'assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. Il Contraente e la Società. Il documento che prova l'assicurazione. La somma dovuta dal Contraente alla Società. La permanenza in un Istituto di Cura che comporti il pernottamento. La possibilità che si verifichi il sinistro. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore. Istituito con la Legge n 135 del 17 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del D.L. n 95 del 6 luglio 2012), l'ivass succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'isvap. Ai sensi dell'art. 13, comma 42 della L. n 135, ogni riferimento all'isvap contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'ivass. Definizioni valide per la sezione Assistenza Centrale Operativa La struttura di Mapfre Warranty Strada Trossi Verrone (Biella), costituita da: medici tecnici, operatori. E' in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Duomo UniOne provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto 1 / 6 COPIA PER IL CONTRAENTE

4 Malattia Trasporto sanitario Rimpatrio Biglietto di viaggio telefonico con l'assicurato, organizza ed eroga, con costi a carico di Duomo UniOne stessa, le prestazioni di assistenza previste nel contratto. Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Trasferimento di persone infortunate o malate al più vicino centro medico in grado di prestare le cure del caso. Trasferimento di persone al domicilio previsto nel contratto. Biglietto ferroviario di prima classe o biglietto aereo di classe turistica. 2 / 6 COPIA PER IL CONTRAENTE

5 A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Dati Societari Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa, sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n Verona tel fax sito internet: cattolica@cattolicaassicurazioni.it Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n 966 Registro delle Imprese di Verona n ; iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'ivass n , Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'albo dei gruppi assicurativi al n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa L'ammontare del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato è pari a milioni di euro (capitale sociale: 170 milioni di euro totale riserve patrimoniali: milioni di euro). L'indice di solvibilità della gestione danni è pari a 3,48 ed è determinato dal rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto può essere stipulato sia nella forma con tacito rinnovo che nella forma senza tacito rinnovo. AVVERTENZA: Qualora fosse scelta la forma con tacito rinnovo, le parti possono disdettare il contratto comunicando tale decisione all'altra parte tramite lettera raccomandata a.r. che deve pervenire almeno trenta 30 giorni prima della scadenza contrattuale; diversamente il contratto si intende prorogato per la durata di un anno e così successivamente. Si rinvia all'art. 9 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Qualora fosse scelta la forma senza tacito rinnovo, la copertura assicurativa cessa automaticamente alla scadenza del contratto. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il presente contratto ha per oggetto la prestazione delle seguenti garanzie: Sezione Infortuni - morte per infortunio: meglio descritta e disciplinata nell'art. 15 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio; - invalidità permanente per infortunio: meglio descritta e disciplinata nell'art. 16 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio; - diaria da ricovero per infortunio: meglio descritta e disciplinata nell'art. 18 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio; - diaria da gessatura: meglio descritta e disciplinata nell'art. 19 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio; - rimborso spese di cura per infortunio: meglio descritta e disciplinata nell'art. 20 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio; - danno estetico: meglio descritta e disciplinata nell'art. 21 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Sezione Assistenza Con la garanzia assistenza la Società assicura, tramite l'intervento della Centrale Operativa di Mapfre Warranty, le prestazioni di servizi di assistenza meglio descritte e disciplinate nell'art. 34 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. L'assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato subisca: a) in qualità di conducente o trasportato di: 1. velocipedi, ciclomotori e motocicli; 2. autovetture ad uso privato, autocaravan, autocase e camper; 3. autoveicoli per trasporto promiscuo ed autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, esclusi, per entrambi, gli impieghi professionali; 4. natanti ad uso privato o da diporto, windsurf, esclusi i mezzi di locomozione subacquei; 5. Sono compresi gli infortuni subiti in occasione di riparazione di fortuna di guasti sopravvenuti al veicolo durante 3 / 6 COPIA PER IL CONTRAENTE

6 la sua circolazione o navigazione o nel tentativo di salvataggio del mezzo stesso e dei suoi passeggeri; b) durante l'uso, in qualità di passeggero, di qualsiasi mezzo di trasporto pubblico, ivi compresi gli infortuni subiti nel salire o scendere dallo stesso; c) in qualità di passeggero di aerei, durante i voli di linea regolari e i chartered entrambi eserciti da società di Traffico Aereo Regolare (il cui elenco è rilevabile dalla pubblicazione ABC World Airways Guide ). Il viaggio aereo s'intende iniziato nel momento in cui l'assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso al momento in cui ne è disceso. d) Sono considerati indennizzabili solo gli infortuni connessi all'uso dei mezzi indicati nei precedenti punti a), b), c) e) quale pedone, a causa di investimento da parte di veicoli azionati da motore e non; f) durante la pratica del nuoto a seguito di investimento provocato da qualsiasi imbarcazione o natante. Si rinvia all'art. 12 delle condizioni generali di assicurazione per la disciplina degli aspetti di dettaglio. AVVERTENZA: L'assicurazione non comprende gli infortuni verificatisi alla guida di veicoli o natanti, se l'assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, (E' tuttavia compreso l'infortunio subito dall'assicurato che guidi con patente scaduta da meno di 180 giorni, purchè lo stesso, al momento del sinistro, sia in possesso dei requisiti per il rinnovo), cagionati da stato di ubriachezza dell'assicurato o che siano conseguenti ad abuso di psicofarmaci o dall'uso di stupefacenti o allucinogeni e da tutte le circostanze elencate nell'art. 32 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Le prestazioni di assistenza devono essere richieste nel momento in cui si verifica il sinistro e non oltre tre giorni dal verificarsi dell'evento che le rende necessarie. Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza la centrale operativa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Si rinvia all'art.49 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. AVVERTENZA: Al verificarsi di un infortunio compreso nell'assicurazione, l'assicurato ha diritto ad una prestazione in denaro sulla base della somma assicurata scelta ed al netto di eventuali franchigie e/o scoperti previsti in polizza come indicato agli artt delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Esempio Al fine di meglio comprendere il funzionamento della franchigia si propone la seguente esemplificazione numerica: somma assicurata per invalidità permanente per infortunio franchigia pari al 3% assoluta in caso di sinistri con accertamento di un'invalidità pari al 10% (sulla base delle percentuali indicate nella tabella 1 delle condizioni generali di assicurazione) indennizzo pagato all'assicurato pari a (l'indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale di invalidità permanente accertata al netto dell'eventuale franchigia) AVVERTENZA: Il presente contratto prevede la limitazione di garanzia in rapporto all'età dell'assicurato e precisamente: Qualora l'assicurazione sia prestata nella forma non nominativa a favore delle persone costituenti il nucleo familiare del Contraente, la garanzia non vale per le persone di età superiore agli 80 anni. Tuttavia, per quelle che raggiungano tale età in corso di contratto la garanzia conserva efficacia fino alla sua naturale scadenza.si rinvia all' art.33 delle condizioni contrattuali per gli aspetti di dettaglio. 4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte e reticenti del contraente relative alle circostanze del rischio possono essere causa di annullamento del contratti e/o di limitazione dell'indennizzo dovuto, secondo quanto previsto dagli artt C.C. riportati nell'art. 1 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. AVVERTENZA: Non sono assicurabili le persone affette da intossicazione cronica alcolica; tossicodipendenza, epilessia e sindromi epilettoidi, da sindromi psico-organiche, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi ed altre patologie meglio specificate all'art. 33 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. L'assicurazione cessa al manifestarsi di una tali affezioni. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione L'assicurato deve comunicare per iscritto alla Società i mutamenti che producono un aggravamento o una diminuzione del rischio secondo quanto previsto dagli artt c.c. riportati negli artt. 6-7 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la risoluzione del contratto, come riportato nell'art. 6 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. La variazione della professione non determina la modificazione del rischio. Esempio: Aggravamento di rischio: menomazione o infortunio temporaneo di un assicurato. Un assicurato che, in seguito ad una 4 / 6 COPIA PER IL CONTRAENTE

7 menomazione o infortunio subito, abbia una limitata capacità fisica che crei pregiudizio alla sua normale deambulazione. 6. Premi Il pagamento del premio da parte del contraente deve essere eseguito annualmente alle scadenze pattuite ed indicate nel contratto e può essere eseguito con una delle seguenti modalità: - assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'agente in qualità di agente della Società; - ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società; - contante nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. E' ammesso il frazionamento semestrale del premio, con un aumento del 3%, quando l'importo del premio annuo lordo totale non sia inferiore ad 80,00. AVVERTENZA: la Società e/o l'intermediario possono applicare sconti sul premio di tariffa sulla base di valutazioni tecnico commerciali. 7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Come disciplinato dall'art. 24 delle condizioni contrattuali, le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo nonché il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita), elaborato dall'istituto Centrale di Statistica. L'adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice corrispondente alla decorrenza contrattuale, indicato convenzionalmente in polizza con valore 100, con quello di cui al sesto mese precedente la successiva scadenza annuale del premio e, ove la percentuale risultasse inferiore, l'adeguamento minimo sarà del 2%. Ai successivi adeguamenti si procederà analogamente, prendendo per base l'indice relativo al sesto mese precedente l'ultima scadenza annuale e quello di cui al sesto mese precedente la quietanza annuale di premio in scadenza. E' facoltà delle Parti rinunciare, per il premio in scadenza, all'indicizzazione mediante comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del premio ed in tal caso le somme assicurate, i limiti di indennizzo ed il premio rimarranno quelli risultanti dall'ultima variazione accettata. Quanto sopra non vale per la garanzia Assistenza. 8. Diritto di Recesso AVVERTENZA: Le parti possono recedere dal contratto mediante raccomandata a.r. inviata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale. Si rinvia all'art. 9 delle condizioni generali di assicurazione per la disciplina degli aspetti di dettaglio. Dopo ogni sinistro e sino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. Si rinvia all'art. 8 delle condizioni di assicurazione per la disciplina degli aspetti di dettaglio. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda (art.2952 CC). 10. Legge applicabile al contratto L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. 11. Regime fiscale La polizza è soggetta all'imposta nella misura del 2,5% per le garanzie infortuni e nella misura del 10% per la garanzia assistenza. 5 / 6 COPIA PER IL CONTRAENTE

8 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione indennizzo AVVERTENZA: per la copertura infortuni il momento di insorgenza del sinistro coincide con la data in cui è avvenuto l'infortunio. In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato deve darne avviso all'agenzia entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, salvo cause di forza maggiore. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 44 delle condizioni generali di assicurazione. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato. Deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 45/ 49 delle condizioni contrattuali. La Società sostiene le spese di accertamento dei danni (ad esempio visita medico-legale, eventuali accertamenti sulla dinamica del sinistro) mentre restano a carico dell'assicurato le certificazioni mediche ad uso assicurativo. E' facoltà della Società sottoporre l'assicurato a visita medico legale da parte di un proprio medico fiduciario qualora lo ritenga necessario. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. - Servizio Reclami Lungadige Cangrande n Verona (Italia) Fax: 045/ reclami@cattolicaassicurazioni.it Indicando i seguenti dati: - Nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente; - Numero della polizza e nominativo del contraente; - Numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; - Indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. Qualora l'esponente ritenga non soddisfacente la risposta al reclamo o non riceva risposta entro il termine di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ivass, Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale n Roma Fax oppure , allegando copia del reclamo già inoltrato alla Società ed il relativo eventuale riscontro. Il reclamo all'ivass deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o del perito di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ivass o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all'autorità Giudiziaria. 14. Arbitrato Eventuali controversie di natura medica sulla determinazione dell'indennizzo possono essere risolte in via arbitrale mediante l'incarico di un collegio di tre medici. Il luogo di svolgimento dell'arbitrato coincide con il comune ove ha sede l'istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell'assicurato. AVVERTENZA: Resta ferma la facoltà dell'assicurato di ricorrere al'autorità Giudiziaria. **** Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il legale rappresentante Dott. Mazzucchelli Giovan Battista 6 / 6 COPIA PER IL CONTRAENTE

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