QUADERNO N.1 GESTIONE TECNICODOCUMENTALE DEI RIFIUTI. A cura del Dott. Roberto Mastracci

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1 QUADERNO N.1 GESTIONE TECNICODOCUMENTALE DEI RIFIUTI A cura del Dott. Roberto Mastracci

2 Indice Premessa CAPITOLO 1 La nozione di rifiuto La classificazione dei rifiuti Rifiuti urbani Rifiuti speciali Rifiuti pericolosi e non pericolosi I codici C.E.R CAPITOLO 2 Le analisi chimiche Le analisi ai fini dello smaltimento: il DM 27/09/2010 ed i nuovi criteri di ammissibilità in discarica Le analisi ai fini del recupero CAPITOLO 3 Il deposito temporaneo Caratteristiche tecniche CAPITOLO 4 Autorizzazioni ed iscrizioni Autorizzazione unica Procedura semplificata Iscrizione all Albo Gestori Ambientali CAPITOLO 5 Adempimenti amministrativi Il Formulario di identificazione rifiuto Il Registro carico/scarico MUD Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI I documenti per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti Si declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni risultanti dall uso delle informazioni ivi contenute. Per gli aspetti normativi è necessario sempre fare riferimento a quanto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

3 Premessa Con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosiddetto Testo Unico Ambientale è stata rivista e complessivamente riorganizzata tutta la normativa nazionale di base per la tutela dell ambiente dalle principali fonti di inquinamento. In particolare, la parte IV del D.lgs. n. 152/2006, ha rivisitato l intera disciplina generale per la gestione dei rifiuti già contenuta nel D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (cd. Decreto Ronchi). Nel Dicembre 2010 è entrato in vigore il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, atto per il recepimento della direttiva n. 2008/98/CE (cosiddetta direttiva dei rifiuti ), intervenendo sulla Parte quarta del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006). Il provvedimento introduce alcune novità nell ambito delle disposizioni generali in materia di gestione dei rifiuti. Con il presente quaderno si vuole fornire una guida pratica agli addetti ai lavori, particolarmente in merito agli aspetti tecnici-documentali nei quali ci si trova coinvolti giornalmente in azienda, anche alla luce delle ultime novità introdotte sia con l ultimo correttivo, sia con il D.M. 27/9/2010 sui criteri di ammissibilità in discarica. CAPITOLO 1 La nozione di rifiuto La definizione di rifiuto è sempre stata controversa; con l art. 183 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 152/2006, oggi si definisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. Tale definizione presenta delle novità che risultano dal confronto tra la disciplina del D.Lgs. 152/2006 in vigore fino al 24 dicembre 2010, data di entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010, e quella odierna a seguito delle modifiche contenute nei 39 articoli e nei 5 allegati del D.Lgs. di recepimento della direttiva 2008/98/Ce. In primis, viene a mancare la dicitura che rientra nelle categorie riportate nell allegato A alla parte quarta del presente decreto, dovendo quindi prescindere dal riferimento all elenco dei codici CER per avere a che fare con un rifiuto: esso rimane, pertanto, ciò di cui il produttore (sia esso il produttore iniziale o meno) si disfi o abbia l intenzione o debba disfarsi. 3

4 Senza entrare nell annoso capitolo riguardante l interpretazione autentica della nozione di rifiuto, si evidenzia come le diverse esclusioni e deroghe operate negli anni dalla normativa abbiano di per sé modificato la nozione stessa di rifiuto. Si pensi per esempio all inclusione nella definizione di sottoprodotto (prima del gennaio 2008) di ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro : per tale esclusione dal mondo dei rifiuti, in data 3 luglio 2006 l Italia è stata deferita alla Corte di giustizia delle Comunità europee a causa della definizione restrittiva di rifiuto introdotta nella normativa nazionale. La Commissione Europea ha precisato che alcuni tipi di rifiuti non sono più considerati tali in Italia, pur rientrando nella definizione di rifiuto ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti dell Unione Europea, che non può essere derogata da una norma di diritto interno. Per porre rimedio a tale situazione, è stato approvato il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4, che ha apportato ulteriori disposizioni correttive ed integrative al D. Lgs. n. 152/2006. Con il nuovo decreto del dicembre 2010, piccoli ritocchi sono stati ancora compiuti alla definizione di sottoprodotto ed alle esclusioni dal regime dei rifiuti, che oggi si riferiscono a (art. 185 comma 1): a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera; b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati; c) il suolo non contaminalo e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; d) i rifiuti radioattivi; e) i materiali esplosivi in disuso; f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia e altro materiale agricolo paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana"; 4

5 (comma 3): i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della Decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000 e sm". (comma 2 esclusioni perché soggette ad altre discipline): a) le acque di scarico; b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio; c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002; d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n La classificazione dei rifiuti I rifiuti vengono classificati (Fig. 1): secondo l origine in: - Rifiuti urbani - Rifiuti speciali secondo le caratteristiche di pericolosità in: - Rifiuti pericolosi - Rifiuti non pericolosi. Essi sono individuati nell elenco contenuto nell Allegato D (codici CER). 5

6 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI Figura 1 Schema logico per la classificazione dei rifiuti I rifiuti urbani Il comma 2 dell articolo 184 del D.lgs. 152/06 stabilisce che sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale. 6

7 I rifiuti speciali Il comma 3 dell articolo 184 del D.lgs. 152/06 stabilisce che sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; c) i rifiuti da lavorazioni industriali, d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie Rifiuti pericolosi e non pericolosi Secondo il D.lgs. 152/06 (art. 184, commi 4 e 5), sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all allegato I della Parte IV del decreto stesso. L elenco dei rifiuti di cui all allegato D alla Parte quarta include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi, che sono contraddistinti da un asterisco. Le caratteristiche di pericolo di cui all Allegato I sono: H1 "Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene; H2 "Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica; H3-A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati: - liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), 7

8 - che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, - solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, - gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, - che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose; H3-B "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 C e inferiore o pari a 55 C; H4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria; H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata; H6 "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte; H7 "Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza; H8 "Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva; H9 "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi; H10 "Teratogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza; H11 "Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza; H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico; 8

9 H13 Sensibilizzanti : Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate; H14 "Ecotossico": sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente; H15 rifiuti suscettibili, dopo l eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un altra sostanza ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate (tale caratteristica è stata introdotta dall ultimo correttivo in linea con la direttiva europea). Se un rifiuto è identificato come pericoloso in riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio percentuale in peso) tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all allegato I. Una novità non indifferente dell ultimo correttivo è l introduzione della necessità di valutare, ai fini della pericolosità di un rifiuto, anche la ecotossicità (H14): tale indicazione viene espressa nella nota al suddetto allegato I, dove, in conformità con la direttiva europea, per l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo "tossico" (e "molto tossico"), "nocivo", "corrosivo" e "irritante" "cancerogeno", "tossico per la riproduzione", "mutageno" ed "ecotossico" si rimanda ai criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B130 della direttiva 67/548/Cee del Consiglio, del 27 giugno 1967 e smi, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose. 1.2 I codici C.E.R. Tutti i rifiuti sono identificati da un codice a sei cifre (Fig. 2). L'elenco dei codici identificativi (riportato nell allegato D alla Parte quarta del D.lgs. 152/06) è articolato in 20 capitoli, ciascuno dei quali raggruppa rifiuti che derivano da uno stesso ciclo produttivo. All'interno dell'elenco, i rifiuti pericolosi sono contrassegnati da un asterisco. Ai fini della corretta attribuzione del codice CER, il punto 3 dell introduzione al vigente elenco fissa i seguenti criteri: 9

10 3. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce e non alla voce Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all attività identificata al precedente punto

11 I capitoli dell'elenco CER CAPITOLI DESCRIZIONE 01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell industria tessile 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici 07 Rifiuti dei processi chimici organici 08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa 09 Rifiuti dell industria fotografica 10 Rifiuti provenienti da processi termici 11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali 12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica 13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19) 14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08) 15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell elenco 17 Rifiuti delle operazione di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) 18 Rifiuti prodotti dal sistema sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico) 19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell acqua e dalla sua preparazione per uso industriale 20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata 11

12 SCHEMA DI ASSEGNAZIONE CODICI CER PRIMI DUE NUMERI CATEGORIE O ATTIVITA CHE GENERA I RIFIUTI SECONDI DUE NUMERI PROCESSO PRODUTTIVO CHE GENERA I RIFIUTI ULTIMI DUE NUMERI IDENTIFICAZIONE DEL SINGOLO RIFIUTO Esempio PLASTICA prodotta durate operazioni di demolizione di uno stabile CAPITOLO 17 Rifiuto delle operazioni di costruzione e demolizione SOTTOCAPITOLO Legno Vetro - Plastica CATEGORIA Plastica Figura 2 Identificazione del codice CER. 12

13 CAPITOLO 2 Le analisi chimiche Allorquando il produttore del rifiuto decida di avviare lo stesso ad impianti di smaltimento o di recupero, è necessario che sottoponga il rifiuto ad analisi per: - la caratterizzazione ai fini della pericolosità (nel caso di voci a specchio, per l attribuzione del codice CER non pericoloso, secondo le indicazioni date nel precedente capitolo); - la verifica dei parametri ai fini dello smaltimento o del recupero. 2.1 Le analisi ai fini dello smaltimento: il D.M. 27/09/2010 ed i nuovi criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica Con il D.M. 27/09/10 vengono definiti i nuovi criteri per il conferimento dei rifiuti nelle diverse tipologie di discarica previste dal D.lgs. 36/2003, in sostituzione di quelli contenuti nel D.M. 03 agosto Ai fini di accertare che un rifiuto possa essere smaltito in una delle tre categorie di discarica è necessario che: 1) il produttore effettui la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica. La caratterizzazione di base consiste nel raccogliere tutte le informazioni necessarie allo smaltimento finale in sicurezza. Tale operazione deve essere effettuata al primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l anno. (Fig. 3) 13

14 MODULO DI CARATTERIZZAZIONE DI BASE DEI RIFIUTI 1) IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE Dati anagrafici del produttore 2) LUOGO DI ORIGINE E PRODUZIONE DEL RIFIUTO Unità locale di origine e produzione del rifiuto 2.1) DESCRIZIONE DELL IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI Indicare gli estremi dell autorizzazione e allegare una copia dell autorizzazione 2.2) ALTRO Descrizione dell attività che ha generato il rifiuto 3) DESCRIZIONE DEI RIFIUTI Specificare la composizione dei rifiuti Descrivere l aspetto (natura, stato fisico, colore, l odore ecc) Indicare la capacità di produrre percolato, qualora presente 4) CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI E QUANTIA DA CONFERIRE Indicare il codice C.E.R. Allegare analisi ai fini della caratterizzazione e ammissibilità dei rifiuti nelle diverse categorie di discarica; indicare la tabella di riferimento. Indicare la quantità da conferire in discarica ed il periodo di conferimento 5) DICHIARAZIONE IN MERITO ALLE CARATTERISTICHE PER LE ESCLUSIONI DALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI DISCARICA E allo stato liquido? SI NO Ha il ph inferiore a 6 e la concentrazione di sostanza secca inferiore al 25%? SI NO Contiene sostanze esplosive (H1)? SI NO Contiene sostanze comburenti (H2)? SI NO Contiene sostanze infiammabili (H3-A; H3-B)? SI NO Contiene una o più sostanze corrosive classificazione come R35 in concentrazione 1%? SI NO Contiene una o più sostanze corrosive classificazione come R34 in concentrazione > 5%? SI NO Contiene rifiuti sanitari a rischio infettivo (H9)? SI NO Deriva dalla produzione di principi attivi per biocidi e/o prodotti fitosanitari? SI NO Contiene materiale specifico a rischio o materiale ad alto rischio? SI NO Contiene o è contaminato da Pcb in concentrazione >1 (discariche per rifiuti inerti), >10 SI NO (discariche per rifiuti non pericolosi), >50 (discariche per rifiuti pericolosi) mg/kg? Contiene o è contaminato da diossina e/o furani in concentrazione >0,0001 (discariche SI NO per rifiuti inerti), >0,002 (discariche per rifiuti non pericolosi), >0,01 (discariche per rifiuti pericolosi) mg/kg? Contiene o è contaminato da CFC e HCFC in concentrazioni maggiori dello 0,5% in peso? SI NO 14

15 Contiene sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti da attività di ricerca di SI NO sviluppo o di insegnamento i cui effetti sull uomo e sull ambiente non sono noti? Possiede un PCI maggiore di kj/kg? SI NO Contiene inquinanti organici persistenti di cui al Reg. CE n 850/2004 e smi. in concentrazioni maggiori ai limiti dell All. IV? SI NO 6) INFORMAZIONI DI PROCESSO Descrizione del processo e delle materie prime e dei prodotti utilizzati nel processo dal quale derivano i rifiuti 6.1) DICHIARAZIONE IN MERITO AI RIFIUTI GENERATI NEL CORSO DELLO STESSO PROCESSO 6.2) DICHIARAZIONE IN MERITO AI RIFIUTI NON GENERATI NEL CORSO DELLO STESSO PROCESSO Indicare la provenienza Indicare il criterio di caratterizzazione (es. per lotti) 7) DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI Informazione sull eventuale miscelazione dei rifiuti 8) MODALITA DI SMALTIMENTO IN DISCARICA Indicare la categoria di discarica nella quale sono ammissibili i rifiuti Indicare se non è necessaria la caratterizzazione di base Specificare supplementari precauzioni da prendere in discarica Fig. 3 Esempio di Modulo per la caratterizzazione di base dei rifiuti da conferire in discarica 2) i rifiuti siano conferiti in discarica solo dopo essere stati analizzati e campionati utilizzando i metodi d analisi dell Allegato 3, conformemente ai limiti delle tabelle, riportate di seguito, relative alle diverse tipologie di discariche; 15

16 TAB. 2: Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti inerti TAB. 3: Limiti di accettabilità per i composti organici in discariche per rifiuti inerti Parametro L/S=10 l/kg mg/l As 0,05 Ba 2 Cd 0,004 Parametro Valore mg/kg Toc (*) (*) Btex 6 Olio minerale (da C10 a C40) 500 Cr totale 0,05 Cu 0,2 Hg 0,001 Mo 0,05 Ni 0,04 Pb 0,05 Sb 0,006 NOTE (*)Tale parametro si riferisce alle sostanze organiche chimicamente attive, in grado di interferire con l'ambiente, con esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri rifiuti chimicamente inerti. Per i terreni l'autorità competente può accettare un valore limite piu' elevato, purchè non si superi il valore di 500 mg/kg per i carbonio organico disciolto a ph 7 (Doc7). Se 0,01 Zn 0,4 Cloruri 80 Fluoruri 1 Solfati 100 Indice fenolo 0,1 Doc (*) 50 TDS (**) 400 NOTE (*)Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il Doc al proprio valore di ph, possono essere sottoposti ai test con una proporzione liquido/solido L/S = 10 l/kg e con un ph compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità per il carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 50mg/l. (**) È possibile servirsi dei valori per il Tds (Solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per i solfati e per i cloruri. 16

17 TAB 5: Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi Parametro L/S=10 l/kg (mg/l) As 0,2 Ba 10 Cd 0,1 Cr totale 1 Cu 5 Hg 0,02 Mo 1 Ni 1 Pb 1 Sb 0,07 Se 0,05 Zn 5 Cloruri Fluoruri 15 Solfati Doc (*) (**) 100 Tds (***) NOTE (*) Il limite di concentrazione per il parametro Doc non si applica alle seguenti tipologie di rifiuti: a. fanghi prodotti dal trattamento e dalla preparazione di alimenti individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti , , , , , , fanghi e rifiuti derivanti dalla produzione e dalla lavorazione di polpa carta e cartone (codici dell'elenco europeo dei rifiuti , , , , , , , e ), fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (codice dell'elenco europeo dei rifiuti ) e fanghi delle fosse settiche (200304), purchè trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente l'attività biologica; b. fanghi individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti , , , , , , , , , , , , , , , , , , , purchè trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente il contenuto di sostanze organiche; c. rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti e ; d. rifiuti della pulizia delle fognature (200306); e. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere individuati dal codice dell'elenco europeo dei rifiuti ; f. rifiuti derivanti dal trattamento meccanico (ad esempio selezione) individuati dai codici e e dal trattamento biologico, individuati dal codice ; g. rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti urbani, individuati dai codici , e , purchè sia garantita la conformità con quanto previsto dai Programmi regionali di cui all'articolo 5 del Dlgs 36/2003 e presentino un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma Uni/Ts 11184) non superiore a 1000 mgo2 /kgsvh. (**) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il Doc al proprio valore di ph, possono essere sottoposti a test, con una proporzione L/S = 10 1/kg e con un ph compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità per il carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 100 mg/l. (***) È possibile servirsi dei valori per il Tds (solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro. Il limite di concentrazione per il parametro Tds non si applica alle tipologie di rifiuti riportate nella precedente nota (*). 17

18 TAB 6: Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti pericolosi Parametro L/S=10 1/kg mg/l As 2,5 Ba 30 Cd 0,5 Cr totale 7 Cu 10 Hg 0,2 NOTE (*)Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il Doc al proprio valore di ph, possono essere sottoposti a test, con una proporzione L/S = 10 1/kg e con un ph compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità per il carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 100mg/l. (**) È possibile servirsi dei valori per il Tds (solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per i solfati e per i cloruri. Mo 3 Ni 4 Pb 5 Sb 0,5 Se 0,7 Zn 20 Cloruri Fluoruri 50 Solfati Doc (*) 100 Tds (**) ) il gestore della discarica deve sottoporre i rifiuti alla verifica di conformità per stabilire se possiedono le caratteristiche della relativa categoria e se soddisfano i criteri di ammissibilità previsti dalla norma attraverso una o più delle determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base. Inoltre deve sottoporre ogni carico di rifiuti ad ispezione prima e dopo lo scarico e controllare la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità. Le discariche regolamentate dal D.Lgs. 36/ 2006, hanno livelli di tutela ambientale differenti a seconda della tipologia dei rifiuti che devonoe essere conferiti nelle discariche stesse. Viene, dunque, confermato che è ammesso il conferimento dei rifiuti che soddisfano i criteri per l ammissione ad ogni categoria di discarica aventi un livello di tutela superiori. 18

19 Per il conferimento in discarica per rifiuti inerti la Tab. 1 del D.M. 27/9/2010 indica i rifiuti per i quali non è necessaria la preventiva caratterizzazione (Fig. 4). Fig. 4 - Tabella 1: Rifiuti inerti per i quali è consentito lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione Codice Descrizione Restrizioni scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) Scarti di materiali in fibra a base di vetro ** Solo se privi di leganti organici Imballaggi in vetro Cemento Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*) Mattoni Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*) Mattonelle e ceramiche Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*) Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e ceramiche demolizione (*) Vetro Terra e rocce*** Esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purchè non provenienti da siti contaminati Vetro Vetro Solamente vetro raccolto separatamente Terre e rocce Solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale e torba NOTE (*) Rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc, ed i rifiuti di cui al codice L'origine dei rifiuti deve essere nota. Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa. Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole. (**) Inclusi gli scarti di produzione del cristallo. (***) Inclusi i rifiuti di cui al codice Per l ammissibilità di rifiuti pericolosi stabili non reattivi in discarica per rifiuti non pericolosi è necessario che: a) siano sottoposti a test di cessione di cui all allegato 3 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella nuova tabella 5A (Fig. 5); b) presentino un valore di TOC non superiore al 5%; c) tali rifiuti non devono essere smaltiti in aree destinate allo smaltimento di rifiuti non pericolosi biodegradabili. 19

20 Figura 5 - Tabella 5A: Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità di rifiuti pericolosi stabili non reattivi in discariche per rifiuti non pericolosi Parametro L/S=10 l/kg (mg/l) As 0,2 Ba 10 Cd 0,1 Cr totale 1 Cu 5 Hg 0,02 Mo 1 NOTE (*) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il Doc al proprio valore di ph, possono essere sottoposti a test, con una proporzione L/S = 10 1/kg e con un ph compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità per il carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 80 mg/l. (**) È possibile servirsi dei valori per il Tds (solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per i solfati e per i cloruri. Ni 1 Pb 1 Sb 0,07 Se 0,05 Zn 5 Cloruri Fluoruri 15 Solfati Doc (*) 80 Tds (**) Le analisi ai fini del recupero Se i rifiuti vengono avviati ad un impianto di recupero che è autorizzato in via ordinaria (art. 208 D. Lgs. 152/06), è necessario verificare se l autorizzazione dell impianto stabilisca prescrizioni particolari per l accettazione del rifiuto. In linea generale, però, gli impianti che effettuano le attività di recupero dei rifiuti hanno effettuato la comunicazione di inizio attività (cd procedura semplificata) e, pertanto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.M. 5/2/98 e smi, per i rifiuti non pericolosi, e del D.M. 161/02 per i rifiuti pericolosi. Detti DM prevedono che il campionamento e le analisi ai fini della caratterizzazione del rifiuto devono essere effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, 20

21 ogni 12 mesi (per rifiuti pericolosi) o ogni 24 mesi (per rifiuti non pericolosi) e, comunque, ogni volta che intervengano delle modifiche sostanziali nel processo di produzione. In particolare, poiché molti punti di recupero dei suddetti decreti prevedono che i rifiuti abbiano determinate caratteristiche chimico-fisiche e, per i rifiuti non pericolosi, che siano sottoposti al test di cessione per verificare la conformità con i limiti riportati nella tabella dell All. 3 al DM 5/2/98 e smi, con la stessa periodicità è necessario che il produttore del rifiuto esegua le dovute analisi e tale test di cessione al fine di verificare che il suo rifiuto sia compatibile con l attività di recupero per cui l impianto è autorizzato. I limiti per il test di cessione previsti dal DM 5/2/98 e smi per i rifiuti non pericolosi sono: Parametri Unità di misura Concentrazioni limite Nitrati Mg/l NO 3 50 Fluoruri Mg/l F 1,5 Solfati Mg/l SO Cloruri Mg/l Cl 100 Cianuri Microngrammi/l Cn 50 Bario Mg/l Ba 1 Rame Mg/l Cu 0,05 Zinco Mg/l Zn 3 Berillio Microngrammi/l Be 10 Cobalto Microngrammi/l Co 250 Nichel Microngrammi/l Ni 10 Vanadio Microngrammi/l V 250 Arsenico Microngrammi/l As 50 Cadmio Microngrammi/l Cd 5 Cromo totale Microngrammi/l Cr 50 Piombo Microngrammi/l Pb 50 Selenio Microngrammi/l Se 10 Mercurio Microngrammi/l Hg 1 Amianto Mg/l 30 COD Mg/l 30 PH 5,5 < > 12,0 21

22 CAPITOLO 3 Il deposito temporaneo (art. 183, comma 1, lettera bb, del D.Lgs. n. 152/06 e smi) Con il D.Lgs. 205/10 è stata nuovamente modificata la definizione, facendo, questa volta, chiarezza sul differente criterio temporale e quantitativo a scelta del produttore. Il deposito temporaneo è il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (Ce) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti (Fig. 6): con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; CADENZA ALMENO TRIMESTRALE RECUPERO/ SMALTIMENTO > 30 mc di cui al massimo 10 mc pericolosi e comunque ALMENO UNA VOLTA L ANNO Figura 6 Schema sulla tempistica del deposito temporaneo 22

23 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo. 3.1 Caratteristiche tecniche Per quanto attiene ai luoghi di deposito temporaneo (Fig. 7), le precauzioni generali da mettere in atto sono: - Predisporre un area pavimentata - I contenitori possibilmente posizionati al coperto e lontano da agenti atmosferici - Riportare cartelli con i codici CER - Sistemare un deposito per i rifiuti pericolosi ed uno per i rifiuti non pericolosi Figura 7 Esempio di deposito temporaneo Proprio in presenza di rifiuti pericolosi è possibile individuare diversi accorgimenti per poter eseguire in modo corretto il deposito temporaneo; tali disposizioni comunque valgono anche per i rifiuti non pericolosi: 23

24 I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili (suscettibili, cioè, di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e tossici, o allo sviluppo di notevole quantità di calore), devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro. Figura 8 - I contenitori/serbatoi di rifiuti allo stato liquido devono essere raccolti all interno di opportune vasche o bacini di contenimento che deve essere realizzato con materiale idoneo, tale da assicurare un adeguata tenuta in caso di sversamento accidentale dei reflui. I contenitori/serbatoi di rifiuti allo stato liquido (Fig. 8) devono essere raccolti all interno di opportune vasche o bacini di contenimento ; per le dimensioni di tali bacini occorre riferirsi alle seguenti indicazioni: se lo stoccaggio dei rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, il bacino deve avere capacità pari all'intero volume del serbatoio; qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi e/o contenitori, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità almeno uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi; il bacino di contenimento deve essere realizzato con materiale idoneo, tale da assicurare un adeguata tenuta in caso di sversamento accidentale dei reflui, ed impedire, così, la contaminazione del suolo. Nei luoghi di deposito esterni, è buona norma proteggere i depositi con idonee tettoie per evitare l irraggiamento diretto dei contenitori (con conseguenti pericoli di surriscaldamento e formazione prodotti gassosi) e l accumulo di acqua piovana nei bacini di contenimento; in ogni caso, occorre verificare periodicamente e dopo piogge intense lo stato dei bacini di contenimento. I serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento; qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo 24

25 pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente. Qualora il deposito sia ubicato in un locale chiuso, è necessario garantire un aerazione permanente adeguata. Se il deposito avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti, in modo tale da impedirne il contatto col suolo. I rifiuti stoccati in cumuli devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento. I recipienti mobili devono essere provvisti di: idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; accessori/dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento; mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione Anche la segnaletica di avvertimento è molto importate per la corretta tenuta del deposito temporaneo: I recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe (Fig. 9), apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio, atti ad evidenziare la natura e la pericolosità dei rifiuti. Detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazioni (uno con la lettera R di colore nero su fondo giallo 15 X 15 cm, punto della Del. 27 luglio 1984, ed uno riportante il codice C.E.R.) R F Figura 9 Corretto utilizzo dei contrassegni per il deposito temporaneo. Le etichette ed i cartelli di cui sopra sono realizzati in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di segnaletica di sicurezza (D.Lgs. n. 493/96), per contenitori di sostanze e preparati pericolosi (All. III al D.Lgs. n. 493/96). Si ricorda che, a questo proposito, la normativa prevede che: 25

26 I recipienti utilizzati per il magazzinaggio di sostanze o preparati pericolosi devono essere muniti dell'etichettatura (pittogramma o simbolo sul colore di fondo) corrispondente. Esempio: oppure Il deposito di un certo quantitativo di sostanze o preparati pericolosi può essere indicato con il cartello di avvertimento "pericolo generico" I cartelli o l'etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo il caso, nei pressi dell'area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di stoccaggio. Cartelli di divieto Divieto accesso ai non autorizzati Divieto fumo ed uso fiamme libere 26

27 Cartelli di prescrizione Uso di dispositivi di protezione individuale durante i travasi I recipienti, fissi e mobili, che hanno contenuto i rifiuti pericolosi, e non destinati ad essere reimpiegati per gli stessi tipi di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni. CAPITOLO 4 Autorizzazioni ed iscrizioni In linea generale, il produttore dei rifiuti, sia esso il produttore iniziale o meno, è responsabile della scelta del trasportatore dei suoi rifiuti e dell impianto a cui essi verranno conferiti. Molto spesso, il produttore si affida al trasportatore per la scelta del codice CER da attribuire al rifiuto (e spesso viene attribuito in base alle autorizzazioni del trasportatore stesso e/o dell impianto finale, nonché per un fattore economico), così come per la scelta dell impianto finale, senza sapere chi è o dove si trovi o, ancora peggio, se tale impianto esista davvero o meno. Il produttore, invece, è responsabile dei propri rifiuti e deve scegliere chi li trasporterà e dove andranno: pertanto, è necessario che egli richieda e conservi copia delle autorizzazioni del trasportatore e dell impianto di conferimento e che le analizzi preventivamente, al fine di verificare se il proprio rifiuto potrà essere trasportato e conferito. In particolare, prioritariamente, è necessario verificare la data di scadenza dell autorizzazione, la presena del codice CER, attribuito al rifiuto, nell elenco in autorizzazione, quali operazioni di smaltimento e/o di recupero l impianto di conferimento è 27

28 autorizzato ad eseguire, se per specifici rifiuti sono state dettate particolari prescrizioni da parte dell ente che ha rilasciato l autorizzazione. Per i soggetti iscritti al SISTRI, tale compito sembra non essere più a carico del produttore, in quanto è il sistema stesso che, inserendo l azienda di trasporto e l impianto di smaltimento/recupero nella banca dati SISTRI, ha verificato l idoneità a prestare il relativo serviio; ad oggi però questo è vero solamente per le imprese di trasporto, che sono regolate dall Albo Gestori Ambientali, mentre per gli impianti di conferimento non è ancora stata implementata la banca dati: pertanto, il produttore dovrà ancora verificare l idoneità di tali impianti attraverso l analisi dell autorizzaione. Perciò, di seguito viene fornita una breve descrizione delle tipologie di autorizzazioni che possono essere rilasciate agli impianti di trattamento ed i loro contenuti minimi, al fine di facilitare la verifica delle stesse. 4.1 Autorizzazione unica (art. 208 D. Lgs. 152/06 e smi) Il D.Lgs. 152/06 prevede che chi intende realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero rifiuti, pericolosi e non pericolosi, deve presentare alla Regione apposita domanda, allegando il progetto e tutta la documentazione prevista dalla normativa in materia di urbanistica e tutela dell ambiente, salute e sicurezza. Diversamente dal Decreto Ronchi, secondo il quale l autorizzazione prevedeva due momenti ai sensi degli artt. 27 e 28 (realizzazione e gestione dell impianto), attualmente si parla di autorizzazione unica, rilasciata ai sensi dell art. 208 che prevede contestualmente l autorizzazione sia alla costruzione che alla messa in esercizio dell impianto. Successivamente viene avviato specifico procedimento istruttorio con la nomina di una conferenza di servizi. Entro 150 giorni dalla presentazione della domanda, l istruttoria si conclude e in caso di esito positivo si ha il rilascio dell autorizzazione unica. Nei casi in cui la realizzazione dell impianto rientri in Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale o di verifica di assoggettabilità al VIA (Parte II del D. Lgs. 152/06 e smi), il termine suddetto rimane sospeso fino all emanazione del parere di compatibilità ambientale. La durata dell autorizzazione è di 10 anni e 180 giorni prima della scadenza deve essere presentata alla Regione la richiesta di 28

29 rinnovo. In ogni caso l attività può proseguire fino alla decisione espressa da parte dell Ente, previa estensione delle garanzie finanziarie. CONTENUTI MINIMI DELL AUTORIZZAZIONE UNICA I tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati; Per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato; Le misure precauzionali e di sicurezza da adottare; La localizzazione dell'impianto autorizzato; Il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione; Le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie; Le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; La data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12; I limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico; Nel caso in cui l impianto da realizzare rientri in una delle seguenti categorie (All. VIII Parte II D. Lgs. 152/06 e smi): 5. Gestione dei rifiuti Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5,R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti. 29

30 Esso è soggetto al rilascio dell Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi della Parte II Titolo III bis del D. Lgs. 152/06 e smi. In questo caso, gli Enti competenti sono la Regione e la Provincia, i quali convocano la Conferenza di Servizi e rilasciano l autorizzazione entro 150 giorni dalla presentazione della domanda. In generale, l AIA ha durata pari a 5 anni ed è rinnovabile presentando, all autorità competente, l apposita domanda sei mesi prima della scadenza; nel caso in cui l impresa sia registrata EMAS, la validità dell autorizzazione è pari ad otto anni, mentre è pari a sei anni nel caso in cui l impresa sia certificata ISO L AIA sostituisce ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale e, in ogni caso, le autorizzazioni di cui nell allegato IX al D.Lgs. 152/06: 1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della Parte quinta del presente decreto). 2. Autorizzazione allo scarico (capo II del titolo IV della Parte terza del presente decreto). 3. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208 del presente decreto). 4. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, articolo 7). 5. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, articolo 9) 4.2 Procedura semplificata (artt. 214, 215 e 216 D- Lgs. 152/06 e smi) Per alcune tipologie di trattamento e recupero di rifiuti non è necessario richiedere l autorizzazione, ma si può ricorrere alle cosiddette procedure semplificate. In particolare: - le imprese che intendono effettuare attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione dei rifiuti stessi (autosmaltimento) ai sensi dell art. 215 possono intraprendere l esercizio di tali operazioni trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio attività alla Provincia territorialmente competente; si ricorda che in assenza delle norme tecniche di regolamentazione di tali specifiche operazioni, non è possibile svolgere tale tipo di attività. - le imprese che intendono svolgere attività di recupero dei rifiuti ai sensi dell articolo 216 del D.Lgs. 152/06 devono inviare la comunicazione di inizio attività alla competente 30

31 Provincia e l esercizio delle relative attività può essere intrapreso, alle condizioni di cui all articolo 216, decorsi novanta giorni da tale comunicazione (Fig. 10). Per lo svolgimento delle attività di recupero dei rifiuti, condizione necessaria è che la tipologia dei rifiuti, i codici CER, la provenienza, le caratteristiche dei rifiuti, l'attività di recupero e le materie prime e/o prodotti ottenuti siano puntualmente rispondenti a quanto previsto dal D.M e smi per i rifiuti non pericolosi e dal D.M , n. 161 per i pericolosi. Tale comunicazione deve essere corredata da una dettagliata relazione che descriva l impianto, le caratteristiche dei rifiuti, le loro quantità (che dovranno essere conformi a quanto richiesto dai DM), la rispondenza alle norme tecniche di stoccaggio, nonché da una planimetria del sito che consenta la visualizzazione del sito e delle modalità di gestione dei rifiuti stessi. La comunicazione deve essere rinnovata ogni 5 anni ai sensi dell art. 212 comma 18 del D.Lgs 152/06. PROCEDURA SEMPLIFICATA (artt. 215 e 216) TEMPISTICA VALIDITA L attività può essere intrapresa decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio attività, salvo che la Provincia non provveda a vietarne l inizio. La Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività e verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. DURATA Tale comunicazione ha durata quinquennale o deve comunque essere rinnovata nel caso di modifica sostanziale Figura 10 Schema della Procedura Semplificata 31

32 4.3 Iscrizione all Albo Gestori Ambientali (art. 212 D. Lgs. 152/06 e smi) Gestione tecnico-documentale dei rifiuti Le imprese che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti gestite, devono essere iscritte all'albo Gestori Ambientali, vengono così individuate dall'articolo 212 del D.Lgs. 152/06: - imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti; - imprese che effettuano attività di bonifica dei siti; - imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto; - imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi; - le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell impresa ferroviaria o navale o dell impresa che effettua il successivo trasporto. Con la nuova modifica sono state pertanto escluse dall iscrizione all Albo le: - imprese che effettuano attività di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi; - imprese che effettuano attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti per le quali, pertanto, non è neanche più prevista la presentazione delle garanzie finanziarie (Fig. 11). 32

33 GARANZIE FINANZIARIE SOGGETTI OBBLIGATI BENEFICIARIO RIDUZIONE ATTIVITA DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI PERICOLOSI INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO DI RIFIUTI STATO Riduzione del 50% per le imprese registrate EMAS Riduzione del 40% per le imprese certificate Uni En Iso BONIFICA DI SITI CONTENENTI BONIFICA DI BENI CONTENENTI REGIONE Per ogni evento di bonifica Riduzione del 50% per le imprese registrate EMAS Riduzione del 40% per le imprese certificate Uni En Iso Fig Schema per la prestazione delle garanzie finanziare. Inoltre la nuova disposizione del comma 7 dello stesso articolo prevede che: - gli enti e le imprese iscritte all Albo per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi sono esonerate dall obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte. L iscrizione all Albo, che costituisce titolo per l esercizio delle attività suddette deve essere rinnovata ogni 5 anni. Differenti procedure di iscrizione sono previste dall articolo 212, comma 8 del decreto legislativo 152/ per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, e per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri 33

34 rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un'apposita sezione dell'albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la suddetta comunicazione l interessato attesta: - la sede dell impresa, l attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; - le caratteristiche e la natura dei rifiuti prodotti; - gli estremi identificativi e l idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti - l avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione pari a 50 euro. L iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all iscrizione. Con Decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406 (modif. Dm 3 giugno 2004 n. 167) - Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'unione Europea, avente ad oggetto la disciplina dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, sono state definite le attività di gestione rifiuti per le quali è richiesta l'iscrizione all'albo: a) Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati; b) Categoria 2: raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 216, del decreto legislativo 152/06, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo; c) Categoria 3: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 216, del decreto legislativo 152/06, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo; d) Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi; e) Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi; f) Categoria 6: gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B) e C) del decreto legislativo 152/06; g) Categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B) e C) del decreto legislativo 152/06; h) Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti; 34

35 i) Categoria 9: bonifica di siti; l) Categoria 10: bonifica di siti e beni contenenti amianto. Per ciascuna categoria sono fissate le classi di appartenenza in base alle quali l impresa deve avere determinati requisiti e deve versare i diritti annuali di iscrizione: Categoria 1 risulta suddivisa nelle seguenti classi, a seconda che la popolazione complessivamente servita sia: a) superiore o uguale a abitanti; b) inferiore a abitanti e superiore o uguale a abitanti; c) inferiore a abitanti e superiore o uguale a abitanti; d) inferiore a abitanti e superiore o uguale a abitanti; e) inferiore a abitanti e superiore o uguale a abitanti; f) inferiore a abitanti. Categorie da 2 a 8 risultano suddivise nelle seguenti classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati: a) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a tonnellate; b) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a tonnellate e inferiore a tonnellate; c) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a tonnellate e inferiore a tonnellate; d) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a tonnellate e inferiore a tonnellate; e) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a tonnellate e inferiore a tonnellate; f) quantità annua complessivamente trattata inferiore a tonnellate. Categorie 9 e 10 risultano suddivise nelle seguenti classi in funzione dell'importo dei lavori di bonifica cantierabili: a. oltre ,49 b. fino a ,49 c. fino a ,70 d. fino a ,52 e. fino a ,69 35

36 A seguito dell ultimo correttivo, l Albo Nazionale dei Gestori Ambientali con circolare Prot. 240 del 9/2/2011 ha dichiarato, tra l altro, che: 1. Le imprese iscritte nelle categorie 4 e 5 possono richiedere la cancellazione dalla categoria 4 e la revoca dell accettazione della relativa garanzia finanziaria restata, nonché il passaggio nella categoria 5 delle tipologie di rifiuti non pericolosi e dei relativi veicoli. Qualora le quantità di rifiuti complessivamente considerate dovessero superare quelle previste dalla classe di iscrizione nella categoria 5, è necessario richiedere il passaggio alla classe superiore, con il conseguente obbligo di adeguamento dei requisiti e della garanzia finanziaria. 2. Le imprese iscritte nella categoria 4 possono continuare a rimanere iscritte fino alla scadenza dell iscrizione. Le imprese iscritte nella categoria 1, possono continuare a rimanere iscritte fino alla scadenza dell iscrizione. 3. L iscrizione, o il rinnovo dell iscrizione, nella categoria 1 è subordinata alla prestazione di garanzia finanziaria solo se l impresa intende gestire rifiuti urbani pericolosi. 4. Per le categorie 2 e 3, fatte salve le iscrizioni in essere e le eventuali successive variazioni, non è più possibile presentare domanda d iscrizione o di rinnovo dell iscrizione per tali categorie. Pertanto, in sede di domanda o di rinnovo dell iscrizione, le imprese o gli enti dovranno iscriversi nella categoria 4 o 5 per i rifiuti speciali individuati, rispettivamente, dal D.M. 5 febbraio 1998 e dal D.M. 12 giugno 2002, n. 161 e nella categoria 1 per il trasporto dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata e individuati con i codici del capitolo e del capitolo 15 dal D.M. 5 febbraio 1998 senza prestazione di garanzia finanziaria. 36

37 CAPITOLO 5 Adempimenti amministrativi La corretta compilazione del registro di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti consente, tramite riferimenti incrociati, di documentare il regolare svolgimento delle varie attività di gestione dei rifiuti, dalla produzione al trasporto fino al recupero/smaltimento nel sito di destinazione, rappresentando perciò un efficace sistema integrato. Con l adozione del SISTRI sono pochi i soggetti ancora obbligati alla tenuta dei registri di C/S e dei FIR. Comunque fino al 31/5/2011 è necessario procedere con la compilazione parallela, sia delle schede SISTRI che dei documenti cartacei. 5.1 Il formulario di identificazione rifiuto (art. 193 D.Lgs. 152/06 e smi) Secondo la nuova formulazione dell art. 193 del D. Lgs. 152/06, i soggetti che, dopo l entrata in vigore del SISTRI, dovranno ancora utilizzare il FIR (Fig. 12), durante il trasporto dei rifiuti, sono gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, e che non aderiscono su base volontaria al SISTRI. Invece, tale obbligo non si applica (comma 5) al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta dove sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno. 37

38 Modello del FIR: Il formulario deve essere redatto su apposito bollettario a ricalco conforme al modello stabilito al DM 145/98, numerato progressivamente e vidimato dall' Ufficio dell Agenzia delle Entrate o dalla Camera di Commercio o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti. Le copie del formulario: Il formulario deve essere redatto in 4 copie (Fig. 12) che devono tutte riportare la firma del produttore o detentore e la firma del trasportatore: - La prima copia resta al produttore del rifiuto, le altre tre accompagnano il carico. - Le tre copie vengono firmate dal gestore dell'impianto di destinazione per l' accettazione del carico. - Di queste tre copie una resta al destinatario, una resta al trasportatore e la cosiddetta quarta copia deve essere inviata dal trasportatore al produttore o detentore entro 3 mesi dalla data del conferimento. PRODUTTORE TRASPORTATORE DESTINATARIO LE COPIE VANNO CONSERVATE PER 5 ANNI 3 mesi 4 COPIA CONTROFIRMATA E DATATA DAL DESTINATARIO Figura 12 Le copie del formulario. È responsabilità del produttore: - Verificare che la targa del mezzo di trasporto sia presente nell autorizzazione del trasporto; - Verificare tutti i dati inseriti nel FIR prima della partenza; 38

39 - Verificare che la quarta copia del FIR gli venga recapitata entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore; In caso contrario, dare comunicazione alla Provincia competente della mancata ricezione della IV copia; Istruzioni per la compilazione del FIR (Formulario dei rifiuti) Figura 13 Fac simile di Formulario (All. B, D.M. 145/98 ) Per la compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti (Fig. 13), in attesa dell emanazione del DM di cui all art. 193 co. 6 del D. Lgs. 152/06, si fa ancora riferimento al DM 145/98 che riporta le seguenti indicazioni: Serie e numero del In alto a destra del formulario di identificazione sono indicati i prefissi alfabetici di serie, nonché il numero progressivo e la data di emissione di ogni singolo formulario che 39

40 dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza dell'annotazione relativa ai rifiuti cui il formulario si riferisce (Fig. 14). - Numero registro Deve essere apposto dal produttore/detentore, dal trasportatore, dal destinatario dei rifiuti sulla copia del formulario che rimane in loro possesso e consiste nel numero progressivo dell operazione di carico o scarico nel registro, relativa ai rifiuti oggetto del trasporto. Considerato che le annotazioni nel registro dei rifiuti devono avvenire secondo precise cadenze temporali (art. 190) solo a seguito delle quali è possibile individuare il numero di registro, è evidente che durante il trasporto, il formulario potrebbe essere sprovvisto del numero di registro, qualora il soggetto non abbia ancora effettuato l annotazione sul registro stesso. Sulla IV copia tornata al produttore, viene inserito il numero di registro corrispondente all operazione di scarico (stesso numero inserito sulla prima copia del FIR). Figura 14 Numero progressivo del formulario, data di emissione e prefissi alfabetici di serie. - Produttore/detentore Indicare la denominazione o ragione sociale dell impresa, il codice fiscale, l indirizzo dell impianto o dell unità locale di partenza del rifiuto e l eventuale numero di iscrizione all Albo Gestori Ambientali o l autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di recupero/smaltimento o gli estremi della Produttore/detentore Indicare la denominazione o ragione sociale dell impresa, il codice fiscale, l indirizzo dell impianto o dell unità locale di partenza del rifiuto e l eventuale numero di iscrizione all Albo Gestori Ambientali o l autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di recupero/smaltimento o gli estremi della comunicazione di inizio attività effettuata ai sensi dell art. 216 del D.Lgs. 152/06. - Destinatario Indicare la denominazione o ragione sociale dell impresa che effettua le operazioni di recupero/smaltimento, il codice fiscale, l indirizzo dell unità locale di destinazione del rifiuto, 40

41 nonchè il numero di iscrizione all Albo Gestori Ambientali o l autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di recupero di cui all art. 216 del D.Lgs. 152/06. - Trasportatore del rifiuto Indicare la denominazione o ragione sociale dell impresa che effettua il trasporto del rifiuto, il codice fiscale, l indirizzo dell impresa e numero e data di iscrizione all Albo Gestori Ambientali. - Annotazioni Campo da utilizzare in caso di necessità o se prescritto: ad esempio qualora il trasportatore sia costretto a cambiare il percorso e/o il destinatario, indicare il nuovo percorso e/o il nuovo destinatario nonché i motivi di variazione. - Caratteristiche del rifiuto (Fig. 15) Descrizione Deve essere indicata la descrizione del codice CER che si trova nell elenco europeo dei rifiuti (All. D al D. Lgs. 152/06) Codice Europeo Deve essere indicato il codice a sei cifre Stato fisico Deve essere barrato il codice corrispondente: 1. solido pulverulento 2. solido non pulverulento 3. fangoso palabile 4. liquido Caratteristiche di pericolo Devono essere indicate le caratteristiche di pericolo proprie del rifiuto elencate all allegato I del D.Lgs. 152/06 N. colli/contenitori Deve essere indicato il corrispondente numero Rifiuto destinato a Indicare la destinazione (recupero o smaltimento) del rifiuto attraverso il codice che identifica l operazione di recupero/smaltimento di cui agli allegati B e C del D.Lgs. 152/06. Qualora il rifiuto sia destinato allo smaltimento in discarica, devono essere indicate le caratteristiche chimico-fisiche necessarie per accertare la compatibilità del rifiuto con le 41

42 prescrizioni dell autorizzazione dell impianto di discarica di destinazione. Se lo spazio non è sufficiente ad annotare le caratteristiche è possibile rimandare al certificato analitico allegato al FIR. Figura 15 - Descrizione tecnica. - Quantità Indicare la quantità di rifiuti in partenza espressa in Kg o litri. Se non vi è certezza sul peso esatto del rifiuto ad esempio per l indisponibilità di un sistema di pesatura, deve essere barrata, oltre all indicazione del peso presunto dei rifiuti, la casella relativa alla dicitura peso da verificarsi a destino. In nessun caso può essere barrata solo questa casella senza indicare contemporaneamente la quantità presunta. Devono essere indicati anche il peso lordo e la tara. - Percorso Indicare il percorso seguito solamente se diverso dal più breve - Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID Indicare se il trasporto del rifiuto è soggetto a normativa ADR/RID - Firme Il produttore/detentore ed il trasportatore appongono la propria sottoscrizione e si assumono in tal modo la responsabilità delle informazioni riportate sul formulario. Per firma del trasportatore si intende la sottoscrizione apposta da parte della persona fisica che effettua il trasporto cioè dal conducente del mezzo dipendente dell impresa di autotrasporto. - Modalità e mezzo di trasporto Indicazioni obbligatorie da apporre sul formulario: cognome e nome conducente, targa automezzo e rimorchio, data/ora di inizio trasporto. - Riservato al destinatario 42

43 Deve essere compilata e firmata dal destinatario dei rifiuti che deve indicare se il carico di rifiuti è stato accettato per intero o parzialmente o respinto. Nel caso di accettazione deve essere indicata la quantità di rifiuti ricevuta, la data e l ora del ricevimento. Se invece il carico venisse respinto devono esserne indicati i motivi. Le operazioni di smaltimento, elencate nell'all. B, sono le seguenti: D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 Deposito sul o nel suolo (es. discarica) Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli) lniezioni in profondità (ad es. iniezione di rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali) Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.) Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistemazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente) Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 Trattamento chimico-fisico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.) Incenerimento a terra Incenerimento in mare Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.) Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13. Deposito preliminare di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). Le operazioni di recupero, elencate nell'all. C, sono le seguenti: N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. I rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente. 43

44 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia Rigenerazione/recupero di solventi Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche Rigenerazione degli acidi o delle basi Recupero dei prodotti che servono a ridurre l inquinamento Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) ATTENZIONE: l operazione R14 è stata soppressa dal D.Lgs. 4/ Il registro di carico/scarico (art. 190 D.Lgs. 152/06 e smi) In seguito all ultimo correttivo, che ha introdotto il sistema SISTRI, sono ancora obbligati a compilare il registro di carico e scarico : I seguenti soggetti se non hanno aderito su base volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI): o le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) 1 che non hanno più di dieci dipendenti; 1 c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; 44

45 o b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8; i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un organizzazione di ente o impresa i centri di raccolta limitatamente alle operazioni di gestione dei rifiuti non pericolosi Tali soggetti devono effettuare le annotazioni almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo. I registri di carico e scarico rifiuti devono essere numerati, vidimati dalle Camere di Commercio territorialmente competenti, e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri Iva. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri di carico/scarico (Fig. 16) devono essere conformi al DM n. 148/98 Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti. e rispettare le indicazioni dell Art. 190 del D.Lgs 152/06. Figura 16 Fac simile del registro di carico e scarico (D.M. 148/98) 45

46 Luogo di conservazione dei registri I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione e integrati con il FIR o con la copia della scheda SISTRI. Tenuta dei registri da parte delle organizzazioni di categoria I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi possono adempiere all obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell impresa copia dei dati trasmessi. Istruzione per la compilazione del registro di carico/scarico Figura 17 - Esempio di prima pagina del registro carico/scarico con vidimazione presso la Camera di Commercio territorialmente competente. VIDIMAZIONE PRESSO CCIAA 46

47 Il registro di carico/scarico deve contenere le seguenti indicazioni: - Ditta Riportare i dati anagrafici relativi all'impresa (ragione sociale, residenza, codice fiscale e ubicazione dell'esercizio). Note: Il registro di carico e scarico deve essere completato con i dati relativi all'impresa prima della vidimazione. L'ubicazione dell'esercizio può essere indicata anche dopo la vidimazione ma deve precedere l'annotazione della prima operazione di carico o di scarico. - Attività svolta Barrare la casella corrispondente all'attività svolta (produzione, recupero, smaltimento, trasporto) e inserire il relativo codice se si tratta di attività di recupero o smaltimento (Allegati B e C) - Tipo di attività Solo per le imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento, è necessario riportare la categoria di attività, così come individuata negli Allegati B e C al Dlgs 152/06 e la descrizione generale del tipo di trattamento effettuato sul rifiuto (separazione, trattamento chimico-fisico, trattamento biologico, inertizzazione, ecc.). - Registrazione Riportare la data ed il numero della prima e dell'ultima registrazione effettuate sul registro stesso. - Caratteristiche del rifiuto Dalle tipografie, viene riportato l'elenco di tutte le possibili caratteristiche proprie del rifiuto, con riferimento allo stato fisico ed alle classi di pericolo. I numeri e le lettere che contraddistinguono le caratteristiche del rifiuto devono essere utilizzati in sede di annotazione nel registro, riportandoli in corrispondenza delle voci Stato fisico e Classi di pericolosità per ogni tipologia di rifiuto di cui viene registrato il carico o lo scarico. 47

48 La compilazione del registro Prima colonna - Carico/Scarico Barrare l'operazione (carico o scarico) a seconda del tipo di annotazione che si sta effettuando - N. del Indicare il numero progressivo e la data della registrazione - Formulario N. del Devono essere indicati il numero e la data di emissione del formulario - Riferimento operazione di carico N. Deve essere indicato il riferimento alla registrazione di carico (numero dell'operazione) dei rifiuti cui il trasporto si riferisce. Seconda colonna - Dati relativi alla tipologia del rifiuto - CER Va indicato il Codice Europeo del rifiuto - Descrizione del rifiuto Riportare la descrizione del rifiuto corrispondente al CER - Stato fisico del rifiuto Indicare lo stato fisico del rifiuto: 1. Solido pulverulento 2. Solido non pulverulento 3. Fangoso palabile 4. Liquido - Classi di pericolosità 48

49 Solo per i rifiuti pericolosi, indicare le caratteristiche di pericolo del rifiuto - Rifiuto destinato a Barrare la casella corrispondente alla destinazione del rifiuto (recupero o smaltimento) con l'indicazione del codice di attività di cui agli Allegati B e C del Dlgs 152/06 Terza colonna - Dati relativi alle quantità di rifiuti movimentati - Quantità Trascrivere i dati relativi alla quantità di rifiuti prodotti all'interno dell'unità locale o presi in carico, in Kg o in litri o in metri cubi. Quarta colonna - Dati relativi alle attività di provenienza dei rifiuti e alla segnalazione di eventuali intermediari commerciali - Luogo di produzione e attività di provenienza dei rifiuti SOLO per i soggetti che effettuano attività di manutenzione a reti diffuse sul territorio e tengono i registri presso Unità centralizzate o di coordinamento (ENEL, TELECOM, ecc.). - Intermediario/commerciante Va compilato se la presa in carico o l'uscita del rifiuto dallo stabilimento è gestita tramite un intermediario o commerciante. Vanno inseriti i seguenti dati della società commerciale o di intermediazione: Denominazione o ragione sociale dell impresa Codice fiscale dell'impresa Sede dell'impresa Numero di iscrizione all'albo gestione rifiuti 49

50 Quinta colonna - Eventuali annotazioni - Annotazioni Vengono riportate le annotazioni, come ad esempio nel caso di correzione. Apporre sempre la firma di chi fa la correzione. La non corretta tenuta dei registri o l inserimento di dati non corrispondenti al vero costituisce una delle mancanze maggiormente oggetto di sanzioni. 5.3 MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) (art 189 D. Lgs. 152/06 e smi) Con l introduzione del SISTRI, il catasto dei rifiuti verrà aggiornato dai dati acquisiti dal sistema stesso. In base a quanto stabilito dal Decreto 22/12/2010, per l anno 2010 deve essere presentato il MUD 2011 entro il 30 aprile 2011 presso le Camere di Commercio competenti. Restano obbligati alla presentazione del MUD i comuni o loro consorzi e le comunità montane nonché il Consorzio Nazionale degli Imballaggi (CONAI). 5.4 Il Sistema di controllo della Tracciabilità dei rifiuti SISTRI Il nuovo sistema di gestione dei rifiuti viene introdotto dal D.M. 17 dicembre 2009 istituzioni del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e successivamente modificato ed integrato con D.M. 15/02/2010, D.M. 9/07/2010, D.M. 28/09/2010, D.M. 3/12/2010 e D.M. 22/12/2010. Tale sistema, denominato SISTRI, e riportato con l ultimo correttivo nel D.Lgs. 152/06 all art. 188-ter, andrà a sostituire la procedura di gestione documentale connessa ai rifiuti comprendente il formulario, il registro di carico e scarico e, dal 2011, anche il MUD. Sono soggetti all obbligo di adesione al SISTRI: - enti e imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi 50

51 - imprese ed enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi con più di dieci dipendenti, nonché imprese ed enti che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che producano per effetto di tale attività rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero dei dipendenti - commercianti ed intermediari di rifiuti - consorzi istituiti per il recupero o riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati - enti e imprese che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti - enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale - operatori del trasporto intermodale - trasportatori dei propri rifiuti pericolosi Possono invece aderire volontariamente al sistema di cui all articolo 188 bis, comma 2: a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) 1 che non hanno più di dieci dipendenti; b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi c) gli imprenditori agricoli di cui all art del Codice Civile che producono rifiuti speciali non pericolosi; d) le imprese e gli enti produttori finali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all art 184, comma 3, lettere c), d) e g); e) i Comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di Regioni diverse dalla Campania. Il sistema punta a garantire il controllo accurato della movimentazione dei rifiuti lungo tutta la filiera permettendo, oltre la tracciabilità del rifiuto stesso, anche la rintracciabilità. Grazie a questa maggiore trasparenza aziendale si potranno prevenire azioni illegali nel rispetto dell ambiente. Punto focale del metodo in attuazione, è l utilizzo dei dispositivi elettronici. 51

52 Tali dispositivi comprendono una pen-drive USB, in quantità pari alle attività di gestione dei rifiuti relative alle unità locali, una scatola nera black box (Fig. 18), per quanto riguarda i veicoli adibiti al trasporto di rifiuti, telecamere di controllo per le discariche e gli impianti di coincenerimento. Figura 18 Dispositivi elettronici del sistema SISTRI. Per quanto concerne l installazione delle black box, sono disponibili officine autorizzate aventi caratteristiche ben stabilite dal SISTRI. Per poter utilizzare le procedure di tracciabilità stabilite dal SISTRI gli operatori sono tenuti ad iscriversi al sistema mediante la compilazione e l invio di un modulo d iscrizione (scaricabile dal portale -sezione documenti-) contenente tutte le informazioni sulle caratteristiche dell azienda e versare un contributo annuale, che varia a seconda della categoria di appartenenza, in relazione ai seguenti criteri: dimensione dell impresa in termini di unità lavorative, tipologia di rifiuto, quantità dei rifiuti prodotti, trasportati e gestiti. Una volta effettuata l iscrizione, il SISTRI procederà alla verifica dei dati inseriti e comunicherà entro 48 ore la conferma di avvenuta iscrizione ed il corrispondente NUMERO DI PRATICA (da utilizzare per il versamento); successivamente procederà alla personalizzazione dei dispositivi ed infine avverrà la consegna degli stessi presso la Sezione regionale o provinciale dell Albo (per l attività di trasporto rifiuti) o presso la Camera di Commercio della Provincia di ubicazione della sede legale aziendale. Il sistema è operativo dal 1 ottobre 2010 per tutti i soggetti iscritti, con obbligo della doppia gestione (registro cartaceo e FIR) fino al 31 maggio Compilazione della scheda SISTRI cenni La scheda SISTRI è un documento elettronico che si compone di due sezioni che devono essere compilate dai soggetti coinvolti nel processo di gestione del rifiuto secondo le disposizioni riportate nelle LINEE GUIDA SISTRI scaricabili dal portale SISTRI nella sezione Documenti. 52

La gestione dei rifiuti prodotti in siti potenzialmente contaminati

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