ESERCITAZIONI DI DIRITTO PRIVATO. Applicazione delle regole in materia di contratti: casi e materiali
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- Sebastiano Salerno
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1 ESERCITAZIONI DI DIRITTO PRIVATO Applicazione delle regole in materia di contratti: casi e materiali INTRODUZIONE Le esercitazioni affiancano alla descrizione generica di alcuni istituti contrattuali (contratti dei consumatori, contratti di locazione, contratti di leasing e contratti alberghieri), incontri di contenuto pratico basati sulla disamina dei casi giurisprudenziali riguardanti gli stessi, presentati da avvocati del Foro di Trento. Trovi il calendario degli incontri al seguente indirizzo web: lendario.pdf Trovi le letture consigliate al seguente indirizzo web: ARGOMENTI SINTESI CONTRATTI DEI CONSUMATORI E CODICE DEL CONSUMO >>> tutela del consumatore, origini comunitarie e disciplina nazionale >>> contratti dei consumatori, particolarità rispetto alla disciplina del Codice civile (artt e ss.), con riferimento: - ai soggetti coinvolti - agli obblighi che integrano l autonomia negoziale delle parti - alle clausole vessatorie e ai rimedi previsti - alle garanzie per il contraente consumatore CONTRATTI DI LOCAZIONE >>> disciplina nazionale >>> contenuto delle leggi speciali e differenze rispetto alla disciplina del Codice civile (artt e ss.), con riferimento : - alla forma - alla durata - al recesso - agli obblighi a carico del proprietario e del conduttore 1
2 CONTRATTI DEI CONSUMATORI Evoluzione storica e quadro normativo attuale Negli ultimi 20 anni il tema della tutela del consumatore è stato oggetto di numerose iniziative soprattutto in sede comunitaria ed infine ha trovato riconoscimento nell ordinamento nazionale in norme speciali che si affiancano ed integrano la disciplina del Codice civile. Il Codice civile non ignorava la posizione contrattuale dei consumatori (alias contraenti deboli) ma tali cautele, tradotte in alcune disposizioni (ad esempio artt e 1342 c.c.) si applicavano indistintamente a tutti i contratti. Le innovazioni introdotte nell ordinamento nazionale sono principalmente di matrice comunitaria e sono caratterizzate da un duplice obiettivo/finalità: - sociale; - economica. SOCIALE: perché si vuole garantire una tutela più adeguata alle persone fisiche nei confronti delle imprese/professionisti. La ratio è quella di proteggere i soggetti contrattualmente deboli all interno del sistema produttivo di massa ECONOMICO: perché si vuole garantire l armonizzazione, in sede europea, delle forme di tutela dei consumatori, eliminando diversità che possono impattare negativamente sulla concorrenza e sul funzionamento del mercato unico Alla luce di questi obiettivi vanno interpretati gli interventi comunitari: >> diretti soprattutto alla tutela della salute del consumatore (mediante l introduzione di obblighi per coloro che esercitano attività dannose o pericolose per la salute e la sicurezza etc.); >> diretti a disciplinare lo svolgimento dell attività contrattuale allorché sono coinvolti i consumatori (obblighi di informazione, clausole vessatorie etc.). In generale se guardiamo le modalità di intervento dell UE possiamo distinguere tra: - interventi di tipo verticale; - interventi di tipo orizzontale. Rientrano nel primo gruppo di interventi (cd. VERTICALE) le norme giuridiche con le quali il legislatore comunitario è intervenuto 2
3 settorialmente, su determinate tipologie di contratti che interessano i consumatori, vale a dire: - contratti di viaggio, - contratti conclusi fuori dai locali commerciali, - contratti sulle multiproprietà, - i contratti negoziati a distanza, - il commercio elettronico. Rientrano nel secondo gruppo di interventi (cd. ORIZZONTALE) le norme giuridiche con le quali il legislatore comunitario è intervenuto in via generale a disciplinare determinati aspetti contrattuali indipendentemente dal tipo di operazione economica o di contratto che si va a stipulare. Fra le principali innovazioni giuridiche di natura orizzontale ricordiamo: (1) attribuzione al contraente-consumatore di un DIRITTO AL RIPENSAMENTO, che in termini giuridici si traduce: > in un diritto di recesso - se il contratto stipulato produce effetti immediatamente, > in una sospensione temporanea degli effetti del contratto - posticipando la conclusione del contratto allo scadere del termine necessario per esercitare il ripensamento. La ratio: prevenire i danni derivanti da contratti stipulati dai consumatori in condizioni particolari, ad esempio perché cercati e sollecitati al di fuori dei locali commerciali dal venditore, il quale spesso riesce a strappare il consenso cogliendo impreparato il consumatore (effetto sorpresa). Oggi questa forma di garanzia ha portata più ampia e si applica anche quando è stato lo stesso consumatore a recarsi presso i locali del venditore. ATTENZIONE: nel caso della vendita(ad esempio di borsette ed altri beni di consumo) nei locali commerciali, il diritto al ripensamento non configura un diritto di recesso tout court (v. artt. 128 e ss. Codice del Consumo). In questi casi il contratto di vendita si considera perfezionato con la consegna, contro il pagamento, del bene che deve possedere determinate caratteristiche, in mancanza delle quali si sostanzia un inadempimento contrattuale. Solo per effetto di questo il consumatore ha diritto ad ottenere l esatto adempimento, anche mediante riparazione o messa in ripristino del bene senza spese a 3
4 suo carico, oppure ad una riduzione adeguata del prezzo o, infine, alla risoluzione del contratto. Diversamente nei casi dei contratti stipulati dai consumatori al di fuori dei locali commerciali o nei contratti a distanza il consumatore può recedere dal contratto (v. art. 64 Codice del Consumo). (2) previsione di oneri informativi riflesso di un più ampio DIRITTO DI INFORMAZIONE del consumatore il cui contenuto è duplice: >>> attiene una serie di indicazioni da fornire obbligatoriamente sul contratto, l oggetto e il contenuto degli obblighi che si assumo reciprocamente; >>> riguarda anche una serie di indicazioni da fornire obbligatoriamente sui diritti che la legge riconosce al contraente, sui termini e le modalità con cui esercitarli Contesto normativo La disciplina dei contratti dei consumatori è stata per lungo tempo articolata su differenti fonti di riferimento: rinviava ad alcune norme del Codice civile part. agli artt bis sexies (introdotti in attuazione della direttiva comunitaria 93/13/CE) ed ad alcune leggi speciali, ad esempio la legge 281/1998 in tema di esercizio dell azione collettiva da parte delle associazioni di categoria, mentre altre cautele, più generiche, erano rinvenibili in altre disposizioni anche dello stesso Codice civile v. gli art e Dal 2005 il contesto normativo è stato semplificato e uniformato con l approvazione del CODICE DEL CONSUMO, decreto legislativo 6 settembre 2005 n Trovi il testo aggiornato del Codice al seguente indirizzo web: mp pdf Le finalità del Codice sono ben delineate nell art. 1: 1. Nel rispetto della Costituzione ed in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee, nel trattato dell'unione europea, nella normativa comunitaria con particolare riguardo all'articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonché nei trattati internazionali, il presente codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi dì 4
5 acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti. L articolo 2 individua una serie di diritti fondamentali dei consumatori che possiamo accorpare in tre macro categorie: 1) carattere sociale o generale 2) carattere economico 3) carattere informativo divulgativo Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti: a) alla tutela della salute; b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; c-bis) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà; d) all'educazione al consumo; e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali; f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti; g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza. * * * Proviamo ad approfondire TRE tremi affrontati dal CODICE - a chi si rivolge - cosa sono e cosa comporta la presenza di clausole vessatorie - recesso * * * DESTINATARI E DEFINIZIONI Commento alle definizioni introdotte dall art. 3. Ai fini del codice ove non diversamente previsto, si intende per: 5
6 CONSUMATORE O UTENTE: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; PROFESSIONISTA: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario; CODICE: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori. Quanto alla definizione di consumatore, il testo della norma è solo apparentemente di facile lettura posto che non sempre è agevole interpretare quali siano gli scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. Si utilizzare DUE CRITERI: >>> di tipo SOGGETTIVO e dunque riconducibile alle intenzioni che il contrante aveva nel momento in cui acquista ad esempio un determinato bene soggettivo >>> di tipo OGGETTIVO con riferimento all attività svolta dal contraente Si veda in proposito quanto sostenuto dai giudici della Cassazione nell ambito di un rapporto contrattuale stipulato tra un rivenditore di motocicli e un istituto di credito che finanziava la vendita dei beni, laddove si è ritenuto che il rivenditore operasse per uno scopo connesso all esercizio dell attività imprenditoriale : CASS civ. 25 luglio 2001 n deve essere considerato "consumatore" la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un qualche contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività mentre deve essere considerato "professionista" tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che, invece, utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale perché ricorra la figura del "professionista" non è necessario che il contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente che venga posto in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale... 6
7 Trovi il testo completo della sentenza: ASS%20CIV% pdf Il problema diventa più complesso allorché la destinazione del bene acquistato può essere riferita tanto all attività imprenditoriale svolta dal contraente, quanto alla sua vita privata (questione cd. della destinazione mista) Sul tema è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia CE, C 464/01 del 20 gennaio 2005, ecco i passaggi più significativi: Controversia principale e questioni pregiudiziali Dal fascicolo della causa principale risulta che il sig. Gruber è un agricoltore proprietario di una fattoria disposta in forma di quadrato («Vierkanthof») situata in Austria Superiore, in prossimità della frontiera tedesca. Egli vi occupa una decina di stanze per la sua abitazione con la famiglia. La fattoria comprende anche un allevamento di più di 200 suini, nonché una grande sala macchine e silos contenenti dal 10 al 15% della quantità totale di mangimi necessari al suo esercizio. La parte della fattoria usata a fini privati è leggermente superiore al 60% della superficie utile totale dell immobile. La Bay Wa possiede in Germania diverse imprese distinte da un punto di vista organizzativo. A Pocking (Germania), non lontano dalla frontiera austriaca, essa gestisce un negozio di materiali per costruzioni, nonché un magazzino di bricolage e di orticoltura. Quest ultimo dipartimento della Bay Wa ha diffuso prospetti pubblicitari che sono stati altresì distribuiti in Austria. Volendo sostituire le tegole del tetto della sua fattoria, il sig. Gruber ha preso conoscenza di tali prospetti pubblicitari della Bay Wa che erano allegati alla Braunauer Rundschau, un periodico regionale distribuito alle famiglie. Le tegole proposte in vendita dal dipartimento dei materiali per costruzioni della Bay Wa, a Pocking, non erano riportate in tali prospetti. Il sig. Gruber si è informato a più riprese per telefono presso un impiegato della Bay Wa in merito ai diversi tipi di tegole ed ai prezzi, segnalando il suo nome ed indirizzo, ma senza menzionare il fatto di essere agricoltore. Tale impiegato gli ha sottoposto un offerta telefonica, ma il sig. Gruber ha voluto vedere le tegole in loco. In occasione della sua visita presso la Bay Wa, l impiegato gli ha consegnato un preventivo scritto, datato 23 luglio Durante tale colloquio, il sig. Gruber ha 7
8 16 detto al dipendente della Bay Wa di svolgere un attività agricola e di voler coprire il tetto della sua fattoria. Egli ha altresì comunicato di possedere edifici secondari destinati essenzialmente all impresa agricola, ma non ha precisato espressamente se l edificio da coprire fosse essenzialmente destinato all impresa o ad uso privato. Il giorno dopo il sig. Gruber ha telefonato dall Austria al detto impiegato per comunicargli che accettava il preventivo redatto dalla Bay Wa. Quest ultimo ha quindi inviato per fax una conferma dell ordine alla banca del sig. Gruber in Austria. Secondo il sig.gruber, le tegole consegnate dalla Bay Wa, utilizzate da quest ultima per coprire il tetto della sua fattoria, presentavano grosse differenze cromatiche, nonostante la promessa di un colore uniforme, tanto che il tetto ha dovuto essere rifatto. Egli ha pertanto deciso di far valere in giudizio il risarcimento, a titolo di garanzia e responsabilità del venditore, da un lato, del prezzo di acquisto delle tegole, pari a ATS , nonché delle spese di posa e rifacimento del tetto, pari a ATS , e, dall altro, di spese future. [ ] Secondo l Oberlandesgericht Linz, per essere in presenza di un contratto concluso da un consumatore ai sensi dell art. 13 della Convenzione di Bruxelles, occorre che il contratto costituisca un atto che non possa essere ricondotto all attività professionale o commerciale della persona di cui trattasi. Per accertare tale finalità, sarebbe irrilevante l intenzione del beneficiario della prestazione. Ciò che conta sarebbero le circostanze obiettive della transazione di cui ha potuto prendere conoscenza la controparte. Gli artt della Convenzione di Bruxelles sarebbero applicabili solo se l interessato avesse agito, essenzialmente, al di fuori dell ambito della sua attività professionale e se la sua controparte conoscesse o avesse dovuto conoscere tale circostanza al momento della conclusione del contratto, conoscenza che dev essere valutata tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi. Ora, la transazione di cui trattasi avrebbe una finalità almeno essenzialmente professionale, secondo gli elementi obiettivi portati a conoscenza della Bay Wa. L acquisto di tegole effettuato da un agricoltore per coprire la sua fattoria sarebbe collegato a prima vista alla sua attività di imprenditore agricolo. In un impresa agricola, la fattoria sarebbe per sua natura un locale professionale che serve altresì, ma non a titolo principale, da alloggio al suo proprietario ed ai membri della sua famiglia. Il fatto di abitare in una fattoria deriverebbe in linea di principio dall esercizio dell attività di imprenditore agricolo e presenterebbe quindi uno stretto nesso con quest ultima; si tratterebbe essenzialmente, per gran parte della popolazione, del luogo di 8
9 [ ] lavoro dell agricoltore. Quando il sig. Gruber ha dichiarato di possedere un impresa agricola e di voler sostituire le tegole del tetto della sua fattoria, la Bay Wa sarebbe stata legittimamente indotta a considerare che si trattava essenzialmente di finalità professionali. Le constatazioni relative alla proporzione delle superfici destinate all uso privato e all uso professionale non sarebbero idonee a inficiare tale conclusione, dato che tali elementi non sarebbero stati portati a conoscenza della Bay Wa. Il venditore non avrebbe avuto alcun motivo di pensare che il sig. Gruber avrebbe utilizzato le tegole esclusivamente o principalmente per finalità non professionali. Infine, l entità dei quantitativi acquistati, cioè un totale di tegole, avrebbe legittimamente potuto rappresentare, per il venditore, un elemento determinante per ritenere che l edificio fosse essenzialmente destinato ad uso professionale. 36 Ai punti della sentenza Benincasa, cit., la Corte ha precisato al riguardo che la nozione di «consumatore» ai sensi degli artt. 13, primo comma, e 14, primo comma, della Convenzione di Bruxelles deve essere interpretata restrittivamente, facendo riferimento alla posizione di tale persona in un contratto determinato, in relazione alla natura e alla finalità di quest ultimo, e non alla situazione soggettiva di tale persona, dato che la stessa persona può essere considerata un consumatore nell ambito di talune operazioni ed un operatore economico nell ambito di altre. La Corte ne ha dedotto che solo i contratti conclusi al di fuori ed indipendentemente da qualsiasi attività o finalità di natura professionale, con l unico scopo di soddisfare le proprie necessità di consumo privato da parte di un individuo, rientrano nel particolare regime previsto dalla detta Convenzione in materia di protezione del consumatore in quanto parte ritenuta debole, protezione che non è invece giustificata in caso di contratto avente come finalità un attività professionale. [ ] 39 A tale riguardo emerge chiaramente già dall obiettivo degli artt della Convenzione di Bruxelles, vale a dire quello di proteggere efficacemente la persona che presumibilmente si trova in posizione di debolezza rispetto alla sua controparte, che il beneficio di tali disposizioni non può essere fatto valere, in linea di principio, da un soggetto che conclude un contratto per un uso relativo in parte alla sua attività professionale e quindi solo in parte estraneo a quest ultima. La conclusione sarebbe diversa solo nell ipotesi in cui il nesso fra il detto contratto e l attività professionale dell interessato fosse talmente modesto da divenire marginale ed avesse quindi solo un ruolo trascurabile nel 9
10 [ ] contesto dell operazione, considerata nel suo insieme, per cui il contratto è stato concluso. 41 Tale considerazione non è affatto inficiata dalla circostanza che il contratto di cui trattasi soddisfa al contempo una finalità di natura privata e rimane rilevante quale che sia il rapporto tra l uso privato e quello professionale che potrebbe farsi del bene o del servizio di cui trattasi, anche qualora l uso privato fosse predominante, a condizione che la proporzione dell uso relativo all attività professionale non sia trascurabile. [ ] 47 Alla luce degli elementi di prova sottopostigli, il giudice adito dovrà quindi pronunciarsi sul problema se il detto contratto mirasse a soddisfare, in misura non trascurabile, necessità rientranti nell attività professionale del soggetto di cui trattasi ovvero se, al contrario, l uso professionale non avesse una rilevanza meramente insignificante. A tal fine, il giudice nazionale dovrà prendere in considerazione non solo il contenuto, la natura e la finalità del contratto, bensì anche le circostanze oggettive che hanno accompagnato la sua conclusione. Trovi il testo completo della sentenza: 64.pdf Altra questione che pone la definizione è l esclusione dalla stessa dei soggetti diversi dalle persone fisiche. Al riguardo si possono svolgere due considerazioni: >>> per effetto di questa esclusione non trovano tutela quei soggetti che pur rientrando nella nozione di professionista si trovano sul mercato in una posizione di minore forza contrattuale rispetto ai loro interlocutori negoziali (di talché sembrerebbe opportuno estendere una forma di tutela a fronte di comportamenti prevaricatori); >>> per effetto di questa esclusione non trovano tutela quei soggetti che pur non operando professionalmente non sono persone fisiche. 10
11 * * * CLAUSOLE VESSATORIE >>> Aspetti definitori - origine comunitaria >>> Caratteristiche fondamentali >>> Codice del consumo >>> artt
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