ATTIVITÀ D INDAGINE SUI RIFIUTI TRANSFRONTALIERI

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1 1.PROLOGO Signore e Signori buongiorno. Un particolare, cordiale saluto agli illustri componenti del tavolo di Presidenza, che ringrazio per il graditissimo invito a partecipare a questo convegno che ho accolto con grande piacere. Sono il Ten.Col. Michele SARNO Comandante del Gruppo CC per la Tutela dell Ambiente di Treviso. Ho avuto il compito di illustrare a codesto qualificato uditorio i compiti svolti dai CC per la Tutela dell Ambiente nell ambito delle indagini condotte nel settore dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti. ATTIVITÀ D INDAGINE SUI RIFIUTI TRANSFRONTALIERI 2.Il mio intervento si snoderà sui seguenti argomenti: rivisiteremo, celermente,il Regolamento CEE 259/93; vedremo quali e quanti sono gli Organi e le fasi di controllo; esamineremo, poi: le modalità per l attuazione delle procedure di ripristino; le ipotesi di traffico illecito di rifiuti, per poi giungere alle conclusioni. 3.Prima di addentrarci compiutamente nell attività posta in essere dai Carabinieri per la Tutela dell Ambiente nell ambito dei controlli delle spedizioni internazionali di rifiuti, si ritiene necessario ricordare, brevemente, la procedura prevista dal Regolamento CEE n. 259/93 - entrato in vigore nel maggio dell anno

2 Tale Regolamento, che precedenti, quali: costituisce il risultato di normative a) la DIRETTIVA COMUNITARIA 84/631 sul controllo transfrontaliero dei rifiuti pericolosi all interno della Comunità Europea; b) la CONVENZIONE DI BASILEA sui movimenti transfrontalieri dei rifiuti pericolosi e del loro smaltimento. c) la CONVENZIONE DI LOME sul divieto di esportazione dei rifiuti pericolosi dai Paesi della Comunità Europea a quelli appartenenti all A.C.P. (Africa-Caraibi-Pacifico); d) la DECISIONE dell OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) sui movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati al recupero, ha raggiunto lo scopo di uniformare la normativa sui trasporti transfrontalieri in tutti i Paesi dell Unione Europea. 4.Esso, infatti, disciplina sia il trasporto dei rifiuti destinati allo smaltimento, che quelli destinati al recupero. Questi ultimi, poi, sono suddivisi in base alle caratteristiche di pericolosità, in tre liste: verde, ambra e rossa. Corre sottolineare che i rifiuti appartenenti alla lista verde NON sono soggetti a quanto disposto dal Regolamento se vengono trasferiti da un Paese all altro all interno dell Unione Europea o tra Paesi a cui si applica la decisione dell OCSE, purché soddisfino quanto previsto dall art. 1 comma 3, del Regolamento CEE 259/93. Qualora, invece, debbano essere esportati verso Paesi terzi, l articolo 17 del Regolamento prevede che la Commissione Europea porti a conoscenza di tali Paesi l elenco dei rifiuti inseriti nella lista verde. I Paesi terzi debbono, invece, rispondere, formalmente, alla Commissione specificando se accettano o meno tali rifiuti ed eventualmente a quali condizioni. 2

3 PROCEDURA AMMINISTRATIVA 5. In maniera ancor più specifica, per il trasporto, all interno dell U.E., dei rifiuti destinati al recupero, appartenenti alle liste ambra e rossa e per quelli destinati allo smaltimento, il Regolamento prevede che il notificatore (che può identificarsi nel produttore, nel detentore o nell intermediario) deve inviare: 6. la notifica all Autorità competente di destinazione, trasmettendone copia alle Autorità competenti di spedizione e a quelle di transito e al destinatario. La notifica si effettua mediante un documento di accompagnamento (modulo 54/A) rilasciato dall Autorità competente di spedizione e deve obbligatoriamente includere: 1.. tutte le eventuali tappe intermedie della spedizione dal luogo di spedizione fino alla destinazione finale; 2. l origine, la composizione e l entità dei rifiuti destinati allo smaltimento; 3. l identità del produttore e, in caso di rifiuti di origini diverse, un inventario particolareggiato degli stessi; 4. la polizza d assicurazione relativa ai danni a terzi; 5. l identità del destinatario dei rifiuti, l ubicazione del centro di smaltimento, tipo e durata dell autorizzazione. (Il centro deve essere dotato di capacità tecniche adeguate per lo smaltimento dei rifiuti in questione, in condizioni tali da non arrecare pericoli né all uomo né all ambiente); 6. il contratto con il destinatario per lo smaltimento dei rifiuti, nel quale devono figurare gli oneri: - per il notificatore: di riprendersi i rifiuti qualora la spedizione non si sia conclusa come previsto o sia stata effettuata in violazione del presente regolamento; - per il destinatario: di fornire al notificatore, quanto prima e non oltre 180 giorni dalla ricezione dei rifiuti, un certificato che attesti che lo smaltimento dei rifiuti è stato effettuato secondo metodi ecologicamente corretti. 3

4 7. L Autorità competente di destinazione, entro 3 giorni lavorativi, invia a tutti gli Enti interessati (compreso il notificatore) l accusa di ricevimento. 8. Entro 30 giorni, se le Autorità competenti di spedizione e di transito non avranno sollevato obiezioni, l Autorità competente di destinazione invierà l autorizzazione scritta agli Enti interessati. La spedizione, va ricordato, può essere effettuata solo dopo che il notificatore, ricevuta l autorizzazione (scritta o tacita) rilasciata dall Autorità competente di destinazione: - presenta la polizza fidejussoria; - ritira i moduli di accompagnamento (modelli 54/B), sui quali inserisce la data della spedizione; - compila la parte restante del modulo di accompagnamento, inviandone una copia, 3 giorni lavorativi prima che sia effettuata la spedizione, alle Autorità di controllo (Province). 9. Prima dell effettuazione del trasporto, il notificatore deve prestare una garanzia finanziaria a favore dello Stato Italiano, a titolo di cauzione per: - il trasporto; - le spese di smaltimento o di recupero; - gli eventuali costi per la bonifica dei siti inquinati (connessi alle predette operazioni, sostenute, ai sensi del Regolamento stesso, dalle Autorità competenti di spedizione o di destinazione o dallo Stato); - tutte le spese relative alla reintroduzione dei rifiuti o all eventuale smaltimento alternativo. Oltre alle Autorità competenti di spedizione, destinazione e transito (appartenenti all Unione Europea) nei trasporti transfrontalieri di rifiuti sono coinvolti gli Uffici Doganali d uscita dalla Comunità Europea, che hanno il compito di informare l Autorità competente di spedizione non appena il rifiuto lascia il territorio comunitario. L Autorità competente di spedizione avviserà il Paese di destinazione dei rifiuti, se il destinatario: - non abbia trasmesso la presa in carico del rifiuto, entro il 42 giorno dalla data di partenza dello stesso; oppure: - non abbia inviato il certificato di avvenuto corretto smaltimento o recupero, dopo il 180 giorno. 4

5 10. VEDIAMO ORA QUALI SONO GLI ORGANI DI CONTROLLO 11.Per quanto riguarda il nostro Paese, sulla base dell attuale normativa, i controlli sulle attività transfrontaliere nel settore del traffico dei rifiut i, sono di competenza specifica dei seguenti organi: Dogane; Capitanerie di Porto, preposte a rilasciare l'autorizzazione all'imbarco ed il nulla - osta allo sbarco, nei porti nazionali, di rifiuti pericolosi e non pericolosi; Province, quali Autorità competenti, ai sensi dell'art. 20 del D.L.vo 22/97, a svolgere controlli su tutte le attività di gestione rifiuti, inclusi i trasporti transfrontalieri; Comando CC per la Tutela dell'ambiente, oltre che per le normali procedure di controllo, anche per la liberazione delle fideiussioni sui trasporti transfrontalieri, affiancando personale della Regione Amministrativa competente. 12. FASI DI CONTROLLO Come si articola, a questo punto, un attività di controllo nei confronti dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti? IN DUE FASI e, in particolare, in quelle: a. ante conferimento; b. post conferimento. 5

6 13. Più precisamente, in quella da condurre prima del conferimento, gli organi di controllo operano: 1. la verifica: - della documentazione allegata al modulo di notifica da parte dell Autorità di spedizione; - della presentazione fideiussione a copertura dei trasporti che verranno effettuati da parte delle aziende esportatrici. 2. Il controllo effettivo sui rifiuti in partenza effettuati dalle Province, a seguito di comunicazione dell'esportatore. 14. In quella, invece, da condurre dopo il conferimento, si procede: 1. da parte dei militari del Comando CC Tutela dell'ambiente, congiuntamente a personale della Regione Amministrativa competente, al controllo dei formulari, dei registri e di tutta la documentazione, necessaria per lo svincolo della polizza fidejussoria. In tale contesto, il Comando CC per la Tutela dell Ambiente ritiene molto importante la Convenzione, nel settore dei trasporti transfrontalieri, in via di definizione con la Regione Lombardia (Regione, questa, fra le più interessate dal problema, data la sua elevatissima indicizzazione industriale), che si pone come obbiettivo fondamentale: - la creazione di una Banca Dati (su cui registrare i flussi dei rifiuti in uscita e/o entrata e l Albo dei trasportatori autorizzati); - l introduzione di un codice a barre identificativo del rifiuto, che possa coadiuvare gli Organi di controllo a seguire step by step, il cammino dei rifiuti ( cioè dal punto di partenza al punto d arrivo). Quando lo strumento in fieri diverrà operativo, l attività di controllo non solo sarà più agevole, ma sicuramente ancor più proficua! 6

7 15.Ma ora torniamo all attività di controllo ed in particolare su quella che in maniera, capillare, viene condotta sui moduli 54B (moduli di accompagnamento), sui quali viene verificato: - il quantitativo dei rifiuti esportati (che viene confrontato con quello inserito nella polizza di fideiussione) campi 17 e 24; - la dichiarazione dell avvenuto ricevimento dei rifiuti campo 24; - le operazioni di recupero e/o smaltimento campo 9; - la dichiarazione di avvenuto recupero e/o smaltimento dei rifiuti campo 25; - il destinatario (campo 2) e i trasportatori (campi 5, 6, 7, 10, 11 e 12). 16. SUL MODULO 54/A ( CHE E IL MODULO DI NOTIFICA), INVECE : - il destinatario campo 2; - la quantità totale dei rifiuti prevista dalla spedizione campo 4; - il periodo di tempo autorizzato campo 6; - le operazioni di recupero e/o smaltimento campo 9; - la dichiarazione del ricevimento della notifica da parte dell Autorità competente campo 24; - l autorizzazione al movimento concessa dall Autorità competente campo SULLE POLIZZE FIDEJUSSORIE, infine: - la quantità assicurata; - il periodo di validità della stessa. Importantissimo e fondamentale è, altresì, il controllo che i soli CC per la Tutela dell'ambiente conducono, presso i vari impianti, per verificare l esatta tipologia dei rifiuti, in relazione al contenuto degli allegati previsti dal Regolamento. 7

8 18.PROCEDURE DI RIPRISTINO 19. Se, qualora, però, per qualsivoglia ragione, la spedizione non dovesse avvenire secondo i dettami normativi, bisognerà verificare a chi attribuire le responsabilità dell evento e, conseguentemente, avviare una procedura di ripristino. In particolare, se: - del traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione: siano ripresi dal notificatore o, se necessario, dalla stessa Autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile, gli stessi vengano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti; - se le responsabilità sono da addebitare, invece, al destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti: dal destinatario, o, se ciò risulta impossibile: dalla stessa Autorità competente. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le Autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o recuperati sempre secondo metodi ecologicamente corretti. 8

9 20. TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI 21. Quando possiamo, allora, parlare di traffico illecito dei rifiuti? Il Regolamento (art. 26) prevede che si configura il traffico illecito di rifiuti quando: la spedizione: viene effettuata: senza che la notifica sia stata inviata a tutte le Autorità competenti interessate; senza il consenso delle Autorità competenti interessate; con il consenso delle Autorità competenti interessate, ottenuto, però, mediante false dichiarazioni o frode; oppure quando non viene concretamente specificata nel documento di accompagnamento; oppure comporti uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali; o se, infine, viene effettuata contrariamente alle disposizioni degli artt. 14,16,19,21 dello stesso Regolamento (importazione o esportazione dalla Comunità di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento). 22. SANZIONI IN BASE ALLA NORMATIVA ITALIANA Recependo il disposto dell art. 26, comma 5, della Norma Comunitaria, lo Stato italiano ha adottato le misure legali per vietare e punire il traffico illecito, con l introduzione degli artt. 53 e 53 bis del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, nr.22 ( c.d. Decreto Ronchi ), modificato dalla legge 01 marzo 2002 nr.39. 9

10 L art 53 prevede, in particolare, le sanzioni per chiunque effettua spedizione di rifiuti: costituenti traffico illecito ai sensi dell art. 26 del Regolamento CEE 259/93; oppure: elencati nell allegato II ( lista verde) dello stesso Regolamento, in violazione all art. 1, comma 3, lettere a) b) c) e d) contemplato dallo stesso Ordinamento. 23.L art. 53-bis, invece, contempla la fattispecie delittuosa dell attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti. In questo caso particolare, si può, ad esempio, far rientrare il flusso, verso i Paesi del Terzo Mondo, dei beni durevoli (frigoriferi, lavatrici, televisori, computers, condizionatori d aria, ecc ), che non completamente recuperati vengono colà inviati, come prodotti destinati al mercato anziché come rifiuti. Tale strumento normativo risulta, altresì, fondamentale per gli organi di Polizia Giudiziaria, in quanto consente l utilizzo di ulteriori e più efficaci strumenti investigativi (ad esempio intercettazioni telefoniche e ambientali, ecc...) RISULTATI DELL ATTIVITA DI CONTROLLO NEL BIENNIO Nelle slides che seguono, sono stat i evidenziati i risultati conseguiti, dal personale dipendente, a seguito delle attività di controllo condotte nello specifico settore, nel biennio Dalla loro comparazione si può notare che il trend è da considerarsi positivo, grazie all attività di prevenzione svolta nell arco del tempo. 10

11 27. CONCLUSIONI Nel concludere si ritiene necessario sottolineare, però, che i positivi traguardi raggiunti, non costituiscono il punto di arrivo degli sforzi condotti sinergicamente da tutti i militari appartenenti al Comando CC Tutela dell Ambiente, ma soltanto il punto di partenza per affrontare, con maggiore professionalità, la sempre più crescente richiesta di salvaguardia del nostro incommensurabile patrimonio ambientale e territoriale. Grazie per la Vostra cortese attenzione Ten. Col. M. Sarno Comando Carabinieri Tutela Ambiente - Treviso 11

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